(Dal Resoconto Sommario)
SEDE CONSULTIVA
Martedì 8 ottobre 2002. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini.
La seduta comincia alle 10.45.
Legge finanziaria per l’anno 2003. Bilancio dello Stato per l’anno 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005. Tabella n. 4 Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2003 (limitatamente alle parti di competenza). La Commissione inizia l’esame. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge di bilancio ed il disegno di legge finanziaria, limitatamente agli stati di previsione e alle parti di propria competenza. Elena Emma CORDONI (DS-U), intervenendo sull’ordine dei lavori, lamenta i tempi ristretti concessi alla Commissione per l’esame dei documenti di bilancio, posto che i testi del disegno di legge finanziaria e di bilancio dello Stato non sono stati disponibili prima di giovedì scorso e il termine per la presentazione degli emendamenti verrebbe fissato per domani alle 18. Anche a fronte del calendario dei lavori dell’Assemblea, che non consente spazi congrui per l’attività delle Commissioni, ritiene che della questione dovrebbe essere investita la Conferenza dei presidenti di gruppo, che presumibilmente dovrebbe riunirsi nel pomeriggio di oggi, al fine di evitare che l’esame dei documenti di bilancio si trasformi in una farsa. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, prende atto delle argomentazioni esposte, assicurando il deputato Cordoni che rappresenterà le difficoltà lamentate agli altri presidenti di Commissioni. Allo stato, se non interverranno cambiamenti nella programmazione dei lavori, ritiene impossibile derogare a quanto già stabilito. Cesare CAMPA (FI), relatore, illustrando i disegni di legge finanziaria e di bilancio per il 2003 osserva che essi si inseriscono in una cornice caratterizzata da una profonda evoluzione istituzionale, che ha interessato in tempi recenti sia l’organizzazione del Governo, sia il riparto di competenze tra Stato e regioni. Quest’ultimo aspetto, che già aveva interessato da vicino il Ministero del lavoro in forza delle previsioni della legge n. 59 del 1997 e dei relativi provvedimenti di attuazione, è stato completamente ridefinito nel nuovo Titolo V della parte II della Costituzione. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, in considerazione dell’imminente inizio delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell’esame alla seduta già convocata per il pomeriggio di oggi. La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 14.45. La Commissione riprende l’esame, rinviato nella parte antimeridiana della seduta odierna. Cesare CAMPA (FI), relatore, osserva che il comma 2 dell’articolo 19 estende agli enti previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed agli enti previdenziali di categorie professionali costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il controllo sui flussi trimestrali di cassa attualmente effettuato con esclusivo riferimento al settore pubblico. La relazione tecnica – con generale riferimento a tutte le disposizioni dell’articolo in esame, afferma che esse «non comportano oneri ma sono strumentali al conseguimento degli obiettivi di bilancio per il prossimo triennio». Sempre nel settore residuale «interventi diversi» la tabella F espone altresì il rifinanziamento per 98,127 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 delle spese per la prosecuzione di lavori socialmente utili nelle aree di Napoli e Palermo; tali spese sono tuttavia imputate sul capitolo 7239 dell’U.P.B.3.2.3.3 dello Stato di previsione del Ministero dell’interno. Aldo PERROTTA (FI), ribadito lo sforzo notevole manifestato dal Governo per venire incontro alle aspettative dei cittadini, nel condividere la relazione del deputato Campa, insiste sulla rilevanza dell’intervento di riduzione della aliquote dell’IRPEF a vantaggio delle fasce di reddito più basse quale attuazione di uno degli impegni più significativi assunti dalla Casa delle Libertà durante la campagna elettorale. Andrea DI TEODORO (FI), nell’esprimere soddisfazione per il testo della legge finanziaria che, in alcune sue linee fondamentali, riprende i contenuti del Patto per l’Italia sottoscritto prima dell’estate, conferma l’avvio della stagione delle grandi riforme strutturali soprattutto per quanto riguarda il sistema fiscale, che è uno dei cardini del programma elettorale di Governo. Giovanni DIDONÈ (LNP), associandosi alle considerazioni dei deputati intervenuti, esprime piena condivisione ai disegni di legge finanziaria e di bilancio, ricordando che è la seconda volta che ci si rivolge a categorie sicuramente meno abbienti, posto che l’anno scorso gli interventi hanno riguardato le pensioni al di sotto del milione, mentre quest’anno la riforma fiscale prevede un primo modulo a vantaggio dei redditi più bassi. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rileva che, pur sacrificando altre esigenze importanti, sono previsti interventi per i diritti dei lavoratori esposti all’amianto: ritiene si tratti di un successo significativo dello Stato in generale, oltre che dell’attuale Governo, nell’affrontare e forse risolvere uno dei problemi di grandissimo coinvolgimento sociale. Decreto-legge 195/02: Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari. La Commissione inizia l’esame. Giovanni DIDONÈ (LNP), relatore, osserva che il decreto-legge in esame segue di poco l’entrata in vigore della legge 30 luglio 2002, n. 189, recante modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo. Tale legge, nel novellare il testo unico sull’immigrazione e la condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo n. 286 del 1998, ha modificato la disciplina relativa all’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro dipendente, prevedendo che il permesso di soggiorno venga rilasciato soltanto a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. Cesare CAMPA (FI), nel concordare con le considerazioni espresse dal relatore, ritiene di particolare rilievo per quanto concerne la procedura di regolarizzazione il fatto che il rapporto di lavoro si sia svolto nei tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame e che tale procedura possa essere effettuata solo da datori di lavoro imprenditori, escludendo i liberi professionisti, le associazioni culturali o politiche. Condivide l’esclusione dalla possibilità di regolarizzazione di alcuni casi tassativamente previsti al fine di evitare di sanare la posizione di soggetti potenzialmente pericolosi o che abbiano già subito provvedimenti di espulsione. Roberto GUERZONI (DS-U) preannuncia che il gruppo dei Democratici di sinistra-l’Ulivo si riserva di presentare alcuni emendamenti nella Commissione di merito, rinviando a quella sede una valutazione più specifica del provvedimento, anche alla luce dell’atteggiamento che su di essi assumerà il Governo. Per questi motivi, dichiara voto contrario sul parere proposto da relatore. Aldo PERROTTA (FI), nel sottolineare l’alto senso di civiltà dimostrato dal provvedimento in esame a favore dei lavoratori extracomunitari, dichiara voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore. La seduta termina alle 15.15. Martedì 8 ottobre 2002 – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini. La seduta comincia alle 15.15. La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2002. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, in merito alla richiesta avanzata dai deputati Cordoni, Delbono e Sgobio di dare luogo ad una serie di audizioni in tema di occupazione e mercato del lavoro, ricorda che la maggioranza dei gruppi presenti in Commissione si è espressa in proposito in senso negativo, anche alla luce dell’ampio dibattito che in materia si è già svolto nel paese. Posto che nella seduta del 1o ottobre scorso l’Assemblea ha votato per la conclusione dell’iter del disegno di legge di delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro entro la fine di ottobre, ritiene di non poter accedere a tale richiesta proprio in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione. Ciò nonostante, per rispondere all’esigenza da più parti manifestata di avere un margine di tempo adeguato per la presentazione degli emendamenti, fissa il termine alle ore 18 di martedì 15 ottobre 2002. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame alla seduta di domani.
C. 3200-bis Governo.
C. 3201 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n.4) per le parti di competenza.
Ricorda che gli emendamenti proponenti variazioni compensative all’interno degli stati di previsione sopra indicati devono essere presentati, ai sensi dell’articolo 121, comma 1, del regolamento, presso la Commissione competente per materia, non potendo essere presentati direttamente presso la Commissione bilancio. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno, ai sensi dell’articolo 121, comma 4, del regolamento, essere successivamente ripresentati direttamente in Assemblea.
Inoltre, potranno essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all’interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso invece in cui essi siano respinti, gli stessi non potranno essere ripresentati direttamente in Assemblea, ma potranno essere ripresentati in Commissione bilancio.
Le medesime regole disciplinano anche l’esame del disegno di legge finanziaria per le parti di competenza della Commissione. In particolare, l’articolo 121 del regolamento prevede che gli emendamenti che riguardano esclusivamente le singole parti del disegno di legge finanziaria di competenza di ciascuna Commissione, che comportano variazioni compensative in tale ambito, debbono essere presentati nella Commissione competente per materia. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere ripresentati direttamente in Assemblea.
Tale disciplina si applica naturalmente sia alle determinazioni quantitative contenute nelle tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, sia all’articolato del medesimo disegno di legge. Peraltro, in considerazione delle difficoltà che deriverebbero da un’applicazione rigida di tale meccanismo anche all’articolato della finanziaria, nonché della difficoltà di individuare con esattezza le parti dell’articolato di competenza di ciascuna Commissione, è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all’articolato della finanziaria anche direttamente in Commissione bilancio.
In Commissione possono essere altresì presentati emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero compensate mediante modifica di parti del disegno di legge finanziaria non rientranti nella competenza della Commissione.
Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, gli stessi non possono essere ripresentati direttamente in Assemblea, ma possono essere ripresentati in Commissione bilancio.
Ricorda, altresì, che gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole generali di ammissibilità con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività. In proposito ricorda che sono da considerare inammissibili in quanto estranei al contenuto proprio della legge finanziaria gli emendamenti recanti disposizioni i cui effetti finanziari non decorrano dal primo anno della manovra; quelli volti ad introdurre deleghe legislative; recanti norme di carattere ordinamentale o organizzatorio che siano prive di effetti finanziari ovvero che non presentino un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; recanti norme onerose che non siano finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell’economia; recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale.
Sono inoltre da considerare inammissibili gli emendamenti privi di compensazione o con compensazioni insufficienti o manifestamente inidonee sul piano formale.
La valutazione circa l’ammissibilità degli emendamenti presentati in tale sede sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati.
Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l’ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione compiuta nelle Commissioni in sede consultiva si limiterà ai profili generali mentre la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi si segnala che l’eventuale ammissibilità di un emendamento pronunciata nel corso dell’esame in sede consultiva non pregiudica in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.
Per quanto riguarda gli ordini del giorno, ricorda che debbono essere presentati in Commissione tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno approvati o accolti dal Governo saranno allegati alle relazioni che verranno trasmesse alla Commissione bilancio e saranno quindi allegati alla relazione generale che quest’ultima predisporrà per l’Assemblea. Gli ordini del giorno respinti o non accolti dal Governo in Commissione potranno essere ripresentati all’Assemblea. Presso la Commissione bilancio non possono essere presentati ulteriori ordini del giorno.
Gli ordini del giorno che si riferiscano all’indirizzo globale della politica economica generale debbono essere presentati direttamente in Assemblea.
Per quanto attiene all’organizzazione dei lavori, ricorda infine che la Commissione dovrà concludere il proprio esame sui documenti di bilancio entro domenica 13 ottobre. Conseguentemente propone di fissare il termine per gli emendamenti per mercoledì 9 ottobre alle ore 18, per procedere alle votazioni nella seduta di giovedì.
Invita quindi il relatore a prendere la parola.
I disegni di legge finanziaria e di bilancio per il 2003 sono i primi ad essere elaborati dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Il disegno di legge finanziaria presenta pertanto una serie di profili problematici in rapporto alle nuove norme costituzionali, e segnatamente in relazione agli articoli 117, 118 e 119.
Per i profili di interesse della Commissione lavoro, si limita ad evidenziare la necessità di un approfondimento che investa, in particolare, l’articolo 21 del disegno di legge finanziaria, in materia di organici ed assunzioni di personale da parte delle regioni e degli enti locali. La disposizione potrebbe risultare infatti in apparente contrasto con le nuove disposizioni costituzionali ma è dettata dalla necessità di attuare politiche di stabilità rispetto alle quali, anche alla luce dei vincoli macroeconomici e finanziari derivanti dalla partecipazione all’Unione europea, sembra giustificato un intervento del legislatore statale, sia pure sotto forma di definizione dei principi fondamentali della materia.
Il DPEF – di cui è stata discussa la nota di aggiornamento – aveva già delineato la cornice programmatica di medio periodo. Per quanto riguarda le variabili macroeconomiche, di più diretto interesse della Commissione, ricorda che le previsioni tendenziali, ossia a politiche invariate, sulla dinamica dell’occupazione contenute nel DPEF 2003-2006 indicano un andamento positivo dei tassi di disoccupazione e occupazione, nonostante il rallentamento della crescita del PIL, che risulta inferiore ai livelli previsti dal precedente DPEF e sostanzialmente costante nel periodo considerato. La differenza di segno tra l’andamento della crescita economica e quello dell’occupazione è ricondotta al contributo del settore terziario e, più in generale, all’aumento di elasticità del mercato del lavoro, in parte collegabile alla maggiore flessibilità in via di introduzione.
Il DPEF 2003-2006 stimava nell’1,2% il tasso di crescita tendenziale dell’occupazione per tutti gli anni del periodo considerato ad eccezione che per il 2003, per il quale è previsto un tasso dell’1,5%.
A livello programmatico, invece, il Governo prevede che l’aumento delle unità di lavoro sarà dell’ordine dell’1,6 per cento annuo per tutti gli anni del periodo considerato e che il tasso di occupazione passi dal 55,5 per cento del 2002 al 56,6 per cento del 2003 per salire fino al 60 per cento nel 2006. Rispetto all’andamento tendenziale previsto si avrebbe quindi un miglioramento di 0,8 punti nel 2006. Tale miglioramento permetterebbe di avvicinarsi agli obiettivi fissati a livello europeo. Il Consiglio europeo di Lisbona ha infatti stabilito per il 2010 l’obiettivo di innalzare il tasso di occupazione a livello europeo sino al 70 per cento per gli uomini e al 60 per cento per le donne, con obiettivi intermedi del 67 per cento e del 57 per cento nel 2005.
Tra le principali riforme economiche indicate dal DPEF come obiettivi da realizzare nel quadriennio di riferimento 2003-2006 si segnalano, in particolare, quelle relative al mercato del lavoro e al sistema previdenziale, attualmente entrambe all’esame della Commissione lavoro.
Il perseguimento delle politiche sul lavoro si inserisce nella cornice delineata a livello comunitario. Nell’ambito della Strategia europea sull’occupazione, l’Unione europea ha rivolto all’Italia le seguenti raccomandazioni: proseguire le riforme per sostenere un aumento del tasso di occupazione, in particolare per le donne e i lavoratori anziani; tali riforme dovrebbero affrontare gli squilibri regionali rafforzando le politiche di occupabilità e promuovendo la creazione di posti di lavoro e la riduzione del lavoro nero, collaborando con le parti sociali; continuare a rendere più flessibile il mercato del lavoro, al fine di combinare meglio la sicurezza e una maggiore adattabilità, in modo da agevolare l’accesso all’occupazione; proseguire la riforma del sistema pensionistico; dare avvio alla prevista modifica degli altri regimi previdenziali al fine di ridurre le uscite dal mercato del lavoro; proseguire gli sforzi per ridurre la tassazione sul lavoro, soprattutto per i lavoratori scarsamente retribuiti o a bassa qualificazione; nel contesto dei provvedimenti in materia di occupabilità, adottare ulteriori provvedimenti per impedire che i giovani e gli adulti vadano ad ingrossare le fila dei disoccupati di lunga durata. Tali azioni dovrebbero comprendere: la piena attuazione della riforma dei servizi pubblici per l’impiego in tutto il paese; una rapida introduzione di un sistema informativo del lavoro; l’incentivazione degli sforzi per aggiornare il sistema di monitoraggio statistico; migliorare l’efficacia delle politiche attive del mercato del lavoro e mettere in atto provvedimenti specifici per la riduzione degli ampi divari fra i sessi in materia di lavoro e disoccupazione nel quadro di un approccio complessivo di integrazione orizzontale delle questioni di genere, in particolare fissando obiettivi per l’istituzione di servizi di custodia dei bambini e a favore delle altre persone non autonome; rafforzare gli sforzi per l’adozione e attuazione di una strategia coerente in materia di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, compresa la fissazione di obiettivi nazionali; le parti sociali dovrebbero accelerare i propri sforzi per fornire maggiori opportunità di formazione alla forza lavoro.
Il DPEF partiva dalla constatazione che il tasso di occupazione italiano – pari al 54,6 per cento nel 2001 – è il più basso dell’Unione europea, essendo inferiore di circa 6 punti rispetto alla media comunitaria. Un livello particolarmente basso è presentato dalle percentuali relative alle donne e ai lavoratori tra i 55 e i 64 anni di età, pari rispettivamente al 41,1 e al 28 per cento.
Un’altra linea direttrice è rappresentata dalla ridefinizione del sistema di incentivi all’occupazione e dei contratti a contenuto formativo (oggetto dell’articolo 2 del disegno di legge n. 3193). Il DPEF osservava che tali istituti privilegiano, attualmente, le fasce giovanili, e sottolineava di conseguenza la necessità di produrre un maggiore impegno nell’indirizzare gli incentivi a beneficio di chi abbia perso il lavoro e di chi versi in condizioni di precarietà.
L’adozione di misure per accrescere la partecipazione femminile costituisce la terza linea direttrice. Tali misure sono individuate, da un lato, nello sviluppo di alcune forme di lavoro atipico (in particolare, il contratto a tempo parziale, oggetto dell’articolo 3 del disegno di legge n. 3193), ed in interventi fiscali e contributivi; dall’altro, nella diffusione di servizi a costo contenuto. Riguardo a quest’ultimo profilo, il Documento rileva peraltro l’esigenza di procedere a una celere realizzazione del piano nazionale degli asili nido aziendali, interaziendali, di quartiere e pubblici.
La quarta ed ultima linea è rappresentata dalla definizione di politiche per innalzare il tasso di occupazione dei soggetti di età compresa tra i 55 e i 64 anni. Quest’ultima linea direttrice è perseguita, oltre che dalla riforma del sistema previdenziale, anche dall’articolo 3 del disegno di legge n. 3193, che inquadra la riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale nell’ottica dell’incremento del tasso di occupazione dei lavoratori con età superiore ai 55 anni e dall’articolo 27 del disegno di legge finanziaria, in materia di divieto di cumulo tra redditi da pensione e redditi da lavoro.
Il disegno di legge finanziaria contribuisce alla realizzazione degli obiettivi delineati nel DPEF con specifico riguardo a tre aspetti: l’articolo 20 reca gli stanziamenti per i rinnovi contrattuali, prevedendo in particolare l’erogazione del beneficio aggiuntivo dello 0,99 per cento rispetto alle retribuzioni medie del 2001; l’articolo 27 estende la piena cumulabilità tra redditi da pensione e redditi da lavoro ai titolari di pensione di anzianità che all’atto del pensionamento siano in possesso del requisito congiunto di 58 anni di età e 37 anni di anzianità contributiva, al fine di favorire la permanenze nel mondo del lavoro delle persone appartenenti alle fasce più anziane;nella tabella A è previsto uno stanziamento di 782 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di 785 milioni di euro per il 2005.
In merito allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rileva che la nota preliminare espone le linee fondamentali dell’organizzazione e dell’attività del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, confermando, in linea di massima, gli obiettivi e gli indirizzi già indicati in relazione allo stato di previsione per il 2002. Di carattere prioritario viene in particolare considerato l’obiettivo della riorganizzazione delle strutture ministeriali. In connessione con tale obiettivo viene segnalato il ruolo giocato dalla formazione del personale ministeriale.
Per quanto concerne le attività del ministero, particolare attenzione viene dedicata alla vigilanza, con particolare riguardo a quattro settori: in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con l’intensificazione dei controlli specialmente nei settori a rischio; in materia di controllo e monitoraggio del lavoro minorile; in materia di controllo sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti e delle agevolazioni previsti come incentivo all’occupazione; in via sperimentale, in tema di parità di trattamento tra uomini e donne.
Sul fronte della spesa, il ministero intende imprimere una accelerazione alle procedure di spesa, al fine di limitare la formazione di residui passivi e di evitare il fenomeno della perenzione amministrativa.
Tra gli obiettivi primari indicati dal ministero, si indicano qui quelli che sono in più stretta correlazione con il quadro tracciato dal DPEF, e che attengono ai servizi all’impiego, alla formazione e al contrasto del lavoro irregolare.
Per quanto attiene alla struttura del Ministero del lavoro e alle attività svolte dai centri di responsabilità osserva che il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ha riformato l’organizzazione del Governo, riordinando le attribuzioni dei ministeri. Per quel che riguarda in particolare il Ministero del lavoro segnala l’attribuzione al Ministero delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie. In conseguenza di questa attribuzione, il ministero ha – tra l’altro – assunto la denominazione di Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Sempre ai sensi del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 (articolo 28) sono state trasferite dal Ministero del lavoro al Ministero delle attività produttive le funzioni e le risorse in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione e di rilascio delle autorizzazioni prescritte.
Lo stato di previsione del Ministero del lavoro per il 2003 (Tabella 4), nel disegno di legge del bilancio di previsione, reca spese per complessivi 60.017,2 milioni di euro, di cui 58.604,6 per la parte corrente e 1.412,6 milioni in conto capitale.
Considerando la spesa complessiva dello Stato, gli stanziamenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4) rappresentano il 13,6 per cento del totale.
La spesa complessiva dello Stato per il settore della protezione sociale (Funzione-obiettivo n. 10) per il 2003 ammonta a 72.208 milioni di euro e rappresenta il 10,9 per cento della spesa totale. Di questa somma, 50.637,4 milioni di euro (pari al 70,13 per cento) sono relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Parte dei rimanenti stanziamenti della Funzione-obiettivo n. 10, sono iscritti sullo stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tra questi, si segnalano: 464,8 milioni per maggiorazioni del trattamento pensionistico per ex-combattenti (cap. 1570); 103,3 milioni quale somma da corrispondere all’INPS per la costituzione della posizione assicurativa del personale proveniente dall’Amministrazione delle Poste e dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici (cap. 1584); 3.100 milioni quale contributo per la copertura del disavanzo del fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato Spa (cap. 1587); 469 milioni. da assegnare all’Istituto postelegrafonici per il trattamento di quiescenza del personale dipendente dalle Poste italiane Spa (cap. 1620); 129,1 milioni da erogare per il computo dell’indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti, ai sensi della legge n. 87 del 1994 (cap. 1672); 1.781 milioni quale apporto dello Stato alla gestione separata dei trattamenti pensionistici, istituita presso l’INPDAP ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 335 del 1995 di riforma del sistema previdenziale (cap. 1674).
Gli stanziamenti di competenza previsti per il 2003 per il bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali registrano incrementi rispetto a quelli per il 2002, pari a +0,4 per cento rispetto al bilancio di previsione e a -1,6 per cento rispetto al disegno di legge di assestamento (AS 1723).
La consistenza dei residui passivi presunti al 1o gennaio 2003 è stata valutata in 6.553,8 milioni di euro, di cui 3.651,2 milioni di parte corrente e 2.901,4 milioni in conto capitale. Tale stima, ha necessariamente carattere di provvisorietà.
Va comunque rilevata una flessione (-846,3 milioni di euro) rispetto al volume dei residui passivi al 1o gennaio 2002.
Per l’anno 2003 il volume della massa spendibile, determinata dalla somma degli importi della competenza e della presunta consistenza dei residui sopra indicata, risulta pari a 66.570,4 milioni di euro, di cui 62.256,4 milioni per la parte corrente e 4.314 milioni per la parte in conto capitale.
Nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente l’ammontare delle autorizzazioni di cassa risulta di 62.345,7 milioni di euro, di cui 59.437,7 milioni di parte corrente e 2.908 milioni in conto capitale. Le spese per funzionamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno 2003, considerando trasversalmente tutti i centri di responsabilità amministrativa, ammontano a complessivi 341 milioni di euro. Nel bilancio di previsione per il 2002 tali spese ammontavano a 328,1 milioni di euro; si è pertanto verificato un incremento di 12,9 milioni di euro.
In particolare per il personale in attività di servizio – la cui consistenza numerica presunta al 31 dicembre 2002 è di 9.970 unità (+472 rispetto al 31 dicembre 2001) – è previsto uno stanziamento di complessivi 303,8 milioni di euro (i residui presunti al 1o gennaio 2003 sono pari a 9,9 milioni di euro e le autorizzazioni di cassa a 310 milioni di euro). La rimanente somma di 37,2 milioni di euro è destinata alla spesa per beni e servizi e per l’informatica di servizio.
Per lo sviluppo del sistema informativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stanziamento in conto capitale, considerando trasversalmente i centri di responsabilità amministrativa, previsto nelle U.P.B. 1.2.3.1, 2.2.3.1 e 3.2.3.2, è di 13,4 milioni, con un incremento di +0,6 milioni rispetto al dato assestato 2002.
Gli importi di pertinenza del Fondo per l’occupazione sono previsti nell’apposito cap. 7141 (U.P.B. 2.2.3.3. del centro di responsabilità n. 2 «Politiche del lavoro e dell’occupazione») che reca uno stanziamento di 1.395,9 milioni, con un incremento di +40,3 milioni rispetto all’assestamento 2002.
LaTabella D del disegno di legge finanziaria 2003 – che provvede al rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell’economia classificati come spese in conto capitale- per il finanziamento del fondo per l’occupazione propone la quantificazione di 38 milioni per l’anno 2003, di 1 milione per il 2004 e di 517,2 milioni per il 2005: si renderà quindi necessario apportare modifiche al bilancio a legislazione vigente.
Per quanto riguarda l’articolato del disegno di legge finanziaria, segnala che il comma 3 dell’articolo 12 estende agli enti pubblici previdenziali la riduzione in misura non inferiore al 10 per cento (rispetto al consuntivo 2001) delle spese di funzionamento per i consumi intermedi non obbligatori, già prevista al comma 1 del medesimo articolo per i ministeri.
Viene inoltre stabilito, sempre nell’ottica di una razionalizzazione della spesa, che, per quanto attiene l’entità della contribuzione pensionistica a carico dello Stato relativamente ai propri dipendenti, infatti l’articolo 2 della legge n. 335 del 1995, ha istituito presso l’INPDAP, a decorrere dal 1o gennaio 1996, la gestione separata per i trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato e delle altre categorie i cui trattamenti di pensione sono a carico dello Stato, determinando contestualmente l’entità del contributo posto a carico delle amministrazioni statali per il finanziamento dei trattamenti medesimi.
Ciascuno dei relativi patrimoni ha però continuato a costituire, nell’ambito della gestione complessiva dell’INPDAP, un patrimonio separato, oggetto di una gestione economico-finanziaria autonoma, volta a garantire il proprio equilibrio tecnico finanziario, fin quando la legge n. 388/2000 ha stabilito che, a decorrere dal 1o gennaio 2001, fosse unificata la gestione finanziaria e patrimoniale, e conseguentemente il relativo bilancio, dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP).
L’articolo 20 determina l’onere a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale dei comparti del pubblico impiego e per gli aumenti retributivi al personale non contrattualizzato
La relazione illustrativa specifica che la definizione degli oneri ha tenuto conto: dell’aggiornamento del tasso d’inflazione programmata per il 2003 (1,4 per cento anziché l’1,3 per cento previsto dal precedente DPEF); dell’impegno assunto dal Governo negli accordi con le organizzazioni sindacali del 4 e del 6 febbraio 2002 che ha comportato, per il biennio 2002-2003, un beneficio aggiuntivo a regime pari allo 0,99 per cento delle retribuzioni medie del 2001, anche per l’incentivazione della produttività.
L’articolo indica poi le risorse complessivamente disponibili distintamente per ciascuno dei seguenti aggregati: comparti di personale contrattualizzato i cui oneri gravano direttamente sul bilancio dello stato (ministeri, aziende autonome, scuola: comma 1); personale non contrattualizzato (magistratura, militari e forze di polizia, appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia: comma 2); personale dei comparti per i quali gli oneri contrattuali ricadono sui bilanci delle amministrazioni competenti (enti pubblici non economici; regioni ed autonomie locali; Servizio sanitario nazionale; istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione; università; enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001: comma 4).
Il comma 1 incrementa di 570 milioni di euro, per l’anno 2003, le risorse previste dall’articolo 16, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (finanziaria 2002), per la contrattazione collettiva nazionale del personale contrattualizzato, da destinare anche all’incentivazione della produttività. Ne consegue che le risorse a ciò destinate a decorrere dall’anno 2003, ammontano a complessivi 2.869,85 milioni di euro.
Il primo periodo del comma 2 determina la spesa per i miglioramenti economici al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico. Con questa dizione sono indicate le categorie di dipendenti delle amministrazioni dello Stato non contrattualizzate, di cui all’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
La spesa per i miglioramenti economici dell’altra categoria di dipendenti in regime di diritto pubblico – professori e ricercatori universitari (articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) – è disciplinata dal successivo comma 4; mentre, come risulta dalla relazione allegata, per il personale di magistratura (ordinaria, amministrativa e contabile), nonché per gli avvocati e procuratori dello Stato, non vengono predisposte specifiche risorse per miglioramenti economici in quanto gli oneri per gli aumenti retributivi, derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico vengono inseriti, a legislazione vigente, in fase di previsione nei pertinenti capitoli di bilancio.
Le somme occorrenti per tali stanziamenti sono incrementate, rispetto a quelle di cui al comma 2 del citato articolo 16 della legge n. 448 del 2001, di 208 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003. Ne consegue che le risorse a ciò destinate a decorrere dall’anno 2003, ammontano a complessivi 1.051,67 milioni di euro.
All’interno di questa somma, 185 milioni di euro, a decorrere dal 2003, sono specificamente destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia con qualifica non dirigenziale. Come si legge nella relazione tecnica, i 185 milioni di euro sono comprensivi di 5 milioni di euro da destinare al finanziamento della revisione della disciplina dei buoni pasto e della responsabilità civile.
Il secondo periodo del comma 2 destina risorse aggiuntive rispetto a quelle di cui al primo periodo dello stesso comma, da utilizzare ai fini della progressiva attuazione dell’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, nella parte concernente la normativa sui livelli retributivi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ad esclusione di quello dirigente.
Le ulteriori risorse stanziate dal secondo periodo del comma 2 in esame ammontano a 50 milioni di euro per il 2003, 150 milioni di euro per il 2004 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2005. Ne consegue che le risorse a ciò destinate ammontano a complessivi 142 milioni di euro per il 2003, 288 milioni di euro per il 2004 e 638 milioni di euro a decorrere dal 2005.
Il comma 4, pone a carico delle amministrazioni di competenza, nell’ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci, gli oneri relativi: ai rinnovi contrattuali, per il biennio 2002-2003, del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonché degli enti indicati dall’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001; alla corresponsione di miglioramenti economici per i professori ed i ricercatori universitari.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge quantifica gli oneri relativi al comma 4 in 640 milioni di euro, aggiuntivi rispetto a quelli quantificati dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge originario della finanziaria 2002, che ammontavano a 2.247,62 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004. Ne consegue che gli oneri destinati a tale finalità per il 2003 ammontano a complessivi 2.887,62 milioni di euro.
Nel suddetto importo di 640 euro sono compresi gli oneri sociali a carico delle amministrazioni pubbliche in misura pari al 36,7 per cento.
I commi 1, 2, 3, 5 e 7 dell’articolo 21 prevedono la rideterminazione degli organici delle amministrazioni pubbliche anche in base al processo di riforma delle amministrazioni statali e delle disposizioni di riordino di specifici settori e al trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
Il processo di riforma è stato, come è noto, avviato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. È poi intervenuta la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, di cui alla legge costituzionale n. 3/2001, a rafforzare il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
Tale processo potrà essere rivisitato alla luce della legge n. 137 del 2002, la quale ha conferito al Governo una delega per l’emanazione di uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di provvedimenti già emanati ai sensi della citata legge n. 59/1997, diretti – tra l’altro – a riorganizzare l’articolazione e le competenze dei ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 59 del 1997) e a riordinare gli enti pubblici nazionali operanti nei settori diversi dall’assistenza e dalla previdenza.
Ai fini della rideterminazione delle piante organiche, dovranno essere garantiti (comma 2): l’osservanza del principio dell’invarianza della spesa; il rispetto del limite dei posti in organico alla data del 29 settembre 2002.
Al riguardo il comma 3 precisa che, nel computo dei posti in organico a tale data, si dovrà tenere conto anche di coloro per i quali sono in corso procedure di reclutamento, mobilità e riqualificazione professionale.
Inoltre, il comma 7 dell’articolo in esame stabilisce che non si procederà alla rideterminazione dell’organico per le Forze Armate, i Corpi di Polizia, il personale della carriera diplomatica, i magistrati, gli avvocati ed i procuratori dello Stato.
Per il comparto scuola sono previste specifiche disposizioni nell’articolo 22 del provvedimento in esame, mentre per le regioni, le autonomie locali e gli enti del servizio sanitario nazionale si provvede con il disposto del comma 8 dell’articolo 21.
Ricorda che l’articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che quando le pubbliche amministrazioni rilevino eccedenze di personale, esse sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali e ad osservare le procedure previste dal medesimo articolo 33, salvo doversi applicare – per quanto non espressamente previsto – le disposizioni della legge n. 223 del 1991 sulla cassa integrazione.
I commi 4, 6 e 7 disciplinano i casi di divieto di assunzione e pongono alcune deroghe. Il comma 4 dispone in merito al blocco delle assunzioni (cosiddetto blocco del turn-over), confermato anche per l’anno 2003, di personale a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni, con le seguenti eccezioni: figure professionali che presentino carattere di unicità ed infungibilità, la cui consistenza organica non sia superiore all’unità; le categorie protette.
La relazione tecnica indica economie di spesa pari a 422 milioni per il 2003 e 844 milioni per il 2004 e 2005 il comma 5 prevede che, previo esperimento delle procedure di mobilità e solo per effettive, motivate ed indilazionabili esigenze di servizio, possano procedere ad assunzioni entro il limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 200 milioni di euro le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici, le agenzie, le università e gli enti di ricerca.
Al fine di consentire tali assunzioni, è costituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia, con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per il 2003 e a 200 milioni di euro a decorrere dal 2004.
Nelle procedure di assunzione avranno carattere prioritario quelle destinate a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, oltre a quelle relative ai vincitori di concorso già espletati alla data del 29 settembre 2002. Per alcune categorie di personale sono poi previste specifiche disposizioni: per il personale delle Forze Armate, Corpi di polizia e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (comma 4, ultimo periodo)il divieto disposto dal comma 4 opera, in linea di principio, anche per le Forze Armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; tuttavia per tale personale vengono confermate le assunzioni che, pur essendo state disposte nell’anno 2002 in base ai piani annuali, non sono state ancora effettuate entro la data del 1o gennaio 2003 (data presumibile di entrata in vigore del provvedimento in esame), e quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze Armate, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331 sull’istituzione del servizio militare professionale. I magistrati, avvocati e procuratori dello Stato (comma 7, secondo periodo) restano esclusi dalle previsioni di blocco delle assunzioni, così come erano escluse dalla rideterminazione dell’organico di cui al precedente comma 1. Analoga norma derogatoria era contenuta nella finanziaria dello scorso anno (articolo 19 delle legge n. 448 del 2001).
Per il comparto scuola sono previste specifiche disposizioni nell’articolo 22 del provvedimento in esame, mentre per le regioni, le autonomie locali e gli enti del servizio sanitario nazionale si provvede con il disposto del comma 8. Quest’ultimo reca due ordini di misure: stabilisce una disciplina transitoria, da applicare fin quando non intervenga l’accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali in sede di Conferenza unificata previsto dalla medesima disposizione e definisce la cornice del medesimo accordo, che dovrebbe contemplare la disciplina a regime per il 2003 in ordine alle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte: delle regioni delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato il patto di stabilità interno per il 2002; degli altri enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale; conferma la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato di cui all’articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2001), per le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per il 2002.
In base al sesto periodo del comma, la disciplina transitoria impone alle regioni, alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato il patto di stabilità interno per il 2002, agli altri enti locali ed agli enti del servizio sanitario nazionale il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato (fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all’unità, nonché quelle relative alle categorie protette) fino all’emanazione dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri di recepimento dell’accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali che dovrebbe intervenire in sede di Conferenza unificata. Il blocco delle assunzioni disposto in via provvisoria dovrebbe costituire un incentivo a raggiungere l’accordo.
Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per il 2002 il comma in esame conferma la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato di cui all’articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2001), ribadendo espressamente la possibilità per tutti gli enti, previa autocertificazione, di assumere – in relazione al passaggio di funzioni e competenze alle regioni ed agli enti locali – personale il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale.
La relazione tecnica non produce una stima degli effetti riduttivi di spesa per gli enti locali derivanti dal blocco del turn-over.
Il comma 9 prevede che le autorità ed gli organismi indipendenti possano procedere ad assunzioni, nel corso del 2003, entro il limite del 40 per cento del personale cessato dal servizio durante il 2002. La disposizione determina una economia di spesa che nella relazione tecnica viene quantificata in 840 milioni di euro.
Il primo periodo del comma 10 differisce di un anno i termini di validità delle graduatorie ai fini dell’assunzione di personale presso le amministrazioni interessate per l’anno 2003 dal divieto di assunzione.
Il secondo periodo del comma 10 estende a 75 anni l’età pensionabile dei magistrati.
Il comma 11 consente l’assunzione di personale a tempo determinato, ovvero mediante convenzioni o stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
La spesa derivante da tali assunzioni non potrà comunque eccedere il limite del 90 per cento (tale tetto corrisponde alla spesa media annua sostenuta nel periodo 1999-2001.)
Il limite sopra indicato del 90% non si applica nei confronti delle regioni ed autonomie locali, ad eccezione di province e comuni che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno per il 2002.
Resta escluso da tali disposizioni il personale infermieristico del servizio sanitario nazionale ed il comparto scuola, per il quale valgono le disposizioni specifiche del settore.
Sono fatte salve le assunzioni effettuate dagli enti di ricerca in base a contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali.
Nella relazione tecnica viene prudenzialmente stimata un’economia di spesa derivante dalla disposizione sopra illustrata pari a 200 milioni di euro.
Il comma 12 proroga la validità dei contratti di formazione e lavoro sino al 31 dicembre 2003 sospendendone la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro, scaduti nel corso del 2002 o in scadenza nel 2003, nel caso in cui non si possa procedere alla loro trasformazione in contratti a tempo indeterminato.
Il comma 13 autorizza alcune amministrazioni (giustizia, salute, beni culturali e agenzia del territorio) alla prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato – fino al 31 dicembre 2003 – con il personale assunto in base a specifiche disposizioni legislative.
Rileva poi che la legge n. 448 del 2001 ha già disposto la prosecuzione dei contratti di lavoro sopra indicati al 31 dicembre 2002.
La relazione tecnica evidenzia che i lavoratori interessati dalla disposizione sopra illustrata sono 5.800, con una previsione di spesa per il 2003 pari a circa 133 milioni di euro.
Il comma 14 proroga al 31 dicembre 2003 i comandi attualmente in atto del personale della società Poste italiane Spa e del personale dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato presso le amministrazioni pubbliche.
Nella relazione tecnica l’onere derivante dalla disposizione in esame, che riguarda 440 unità, è quantificato in 11 milioni di euro per il 2003.
Con il comma 15 viene prevista l’emanazione – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale saranno determinate le procedure necessarie al fine di potenziare ed accelerare i processi di mobilità del personale pubblico.
Evidenzia quindi che viene prevista anche la mobilità compartimentale.
Il comma 16 interviene sulla norma introdotta dalla legge finanziaria 2001, che ha esteso agli anni 2002 e 2003 gli obiettivi di riduzione del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, prevedendo, per ciascuno dei due anni indicati, una ulteriore riduzione di personale non inferiore allo 0,5 per cento rispetto al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997 (articolo 51).
Successivamente tale disposizione è stata sostituita con quella recata dal comma 3 dell’articolo 19 della Legge 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), che ha disposto per ciascuno degli anni 2003 e 2004 una riduzione di personale dell’1 per cento rispetto al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2002.
La previsione normativa in esame stabilisce un’ulteriore riduzione dell’1 per cento – rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2003 – per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
Destinatarie delle norme sono le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità: si tratta dello stesso ambito di applicazione individuato dalla precedente legge finanziaria.
La disposizione interviene sulla normativa relativa alla programmazione delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, introdotta dall’articolo 39 della legge n. 449 del 1997 (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1998) in sostituzione dei meccanismi di blocco delle assunzioni previsti nelle precedenti manovre finanziarie e successivamente modificata.
Il comma 17 interviene sul dettato dell’articolo 28 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) in tema di trasformazione e soppressione degli enti pubblici.
Con la disposizione in esame viene ora previsto che, prima di procedere alle operazioni di soppressione e di messa in liquidazione degli enti ed organismi individuati dagli appositi regolamenti, si possa eventualmente procedere – oltre che alla trasformazione in Spa o in fondazione di diritto privato – alla fusione o all’accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari.
La soppressione e liquidazione degli enti sarà possibile solo alla scadenza del termine (che viene confermato alla data del 30 giugno 2003) e solo nel caso in cui gli enti interessati non abbiano provveduto agli adempimenti previsti.
L’ultimo periodo del comma 17 esclude espressamente, mediante l’inserimento della lettera c) al disposto del comma 2 dell’articolo 28 della legge n. 448 del 2001, dalle operazioni di trasformazione o soppressione gli enti che svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale.
Osserva che tale previsione era già contenuta nel dettato dell’articolo 28, ma l’espressione letterale non è sembrata idonea ad identificare in modo certo gli enti destinatari della norma.
Gli altri enti, istituti, agenzie ed organismi pubblici esclusi dalle operazioni sopra descritte sono quelli che: gestiscono la previdenza sociale a livello di primario interesse nazionale; sono essenziali per le esigenze della difesa o la cui natura pubblica è garanzia per la sicurezza; svolgono funzioni di prevenzione e vigilanza per la salute pubblica.
Nella relazione tecnica il Governo ipotizza prudenzialmente per il 2003 il coinvolgimento iniziale di circa 100 enti interessati alle operazioni sopra descritte, con un beneficio economico valutabile in circa 29,5 milioni di euro per il 2003; successivamente, a seguito dell’emanazione dei regolamenti che individueranno tutti gli enti interessati, i benefici vengono stimati in 79 milioni di euro nel 2004, 219 milioni di euro nel 2005, 249 milioni di euro nel 2006 ed in 70 milioni di euro a regime a partire dal 2007.
Le disposizioni dell’articolo 22 riguardano il personale scolastico e possono essere esaminate in relazione alle finalità perseguite distinguendole in quattro gruppi. I commi 1, 4 e 6 mirano a consolidare il processo di razionalizzazione avviato in applicazione dell’articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha previsto una rilevante riduzione di personale docente nel triennio 2003-2005.
Più nel dettaglio, il comma 1 riconduce a 18 ore settimanali tutte le cattedre con orario inferiore a quello obbligatorio. Il comma 4 modifica la disciplina concernente il collocamento fuori ruolo del personale docente dichiarato inidoneo ai compiti di istituto, al fine di ridurre il medesimo personale. Il comma 6 è volto ad introdurre, mediante l’assegnazione di uno specifico contingente di posti a ciascuna regione, un tetto all’attivazione di posti di sostegno in deroga agli organici stabiliti.
Le misure disposte dai commi sopra citati, unitamente a quelle inserite nel decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, dovrebbero permettere di conseguire le economie previste dalla legge finanziaria 2002; dall’applicazione dell’articolo 22 della legge stessa consegue una riduzione di personale docente, nel triennio 2003-2005, complessivamente pari a 33.847 unità.
Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 comportano la riduzione del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA), in conseguenza, rispettivamente, della revisione dei parametri per la determinazione degli organici relativi ai collaboratori scolastici, della restituzione ai compiti istituzionali del personale utilizzato presso i distretti scolastici, nonché delle modifiche apportate alla disciplina concernente il collocamento fuori ruolo del personale dichiarato inidoneo a svolgere le proprie mansioni.
Le misure sopra elencate dovrebbero comportare una riduzione di personale stimata dalla relazione tecnica in 5.700 unità nel 2003, 8.900 unità nel 2004 e 12.100 unità a decorrere dal 2005.
Il comma 7 destina parte di tali economie (subordinatamente al loro effettivo conseguimento) – pari a 39 milioni di euro per il 2004, 58 per il 2005 e 70 per il 2006 – all’incremento delle risorse per il trattamento accessorio del personale ATA. Le economie derivanti dall’applicazione del comma 4 (sempre subordinatamente al loro effettivo conseguimento), che non vengono quantificate, sono invece destinate ad incrementare le risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola.
Il comma 8 prevede, per le istituzioni scolastiche, la possibilità di affidare in appalto i servizi di pulizia ed igiene ambientale dei locali scolastici, previa riduzione del personale ausiliario adibito a tale funzione.
L’articolo 23 congela – anche per il triennio 2003-2005 – gli importi erogati dallo Stato per indennità, compensi, gratifiche, emolumenti e rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita. Le amministrazioni interessate alle misure di congelamento sono le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le autorità ed organismi indipendenti. Inoltre l’ultimo periodo del comma 1 in esame stabilisce che le misure di congelamento si applichino anche alle borse di studio destinate alla formazione dei medici specialisti, il cui ammontare massimo a carico del Fondo sanitario nazionale resta consolidato in 162,683 milioni di euro (pari a 315 miliardi di lire), fino alla stipula del contratto annuale di formazione-lavoro previsto dall’articolo 37 del decreto legislativo n. 368 del 1999, di recepimento della normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.
I commi 1 e 2 dell’articolo 24 determinano l’adeguamento per l’anno 2003 degli stanziamenti del bilancio statale a favore della gestione INPS degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
Gli incrementi concernono: nella misura di 426,75 milioni di euro – pari a 826.303 miliardi di lire -, la quota assistenziale a carico dello Stato dei trattamenti pensionistici erogati dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall’ENPALS (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo); nella misura di 105,84 milioni di euro – pari a 204.934,8 miliardi di lire – ad integrazione dello stanziamento sopra indicato a favore del medesimo Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per essere destinato alla gestione esercenti attività commerciali ed alla gestione artigiani come concorso all’onere pensionistico derivante dai trattamenti di invalidità liquidati anteriormente all’entrata in vigore dalla legge 12 giugno 1984, n. 222.
L’adeguamento delle quote di cui al comma 1, lettere a) e b) si determina, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall’articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in base alla variazione – maggiorata di un punto percentuale – dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall’ISTAT.
Il comma 2 precisa che nel 2003 la quota assistenziale a carico dello Stato, per le gestioni di cui alla precedente lettera a) risulta essere pari a 14.651,01 milioni di euro (per l’anno 2002 l’importo è stato pari a 14.224,26 milioni di euro, equivalenti a 27.542 miliardi di lire, mentre nel 2001 era di 26.431 miliardi di lire); per quanto riguarda la lettera b) la quota è di 3.620,33 milioni di euro (nel 2002 è stata di 3.514,49 milioni di euro, mentre era di 6.531 miliardi nel 2001).
Ai sensi del comma 3 del presente articolo – che conferma implicitamente i criteri posti dall’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la ripartizione degli importi tra le gestioni interessate dovrà essere effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi (di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).
Il comma 1 dell’articolo 25 applica il disposto del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, provvedendo ad integrare il complesso dei trasferimenti agli enti previdenziali al fine di garantire l’integrale finanziamento degli interventi assistenziali a carico del bilancio dello Stato. Tale integrazione è effettuata tenendo conto non soltanto della dinamica dei prezzi bensì di tutti i fattori di determinazione della spesa in applicazione della normativa vigente: proprio la considerazione dell’andamento tendenziale della spesa, che non tiene conto soltanto della dinamica dei prezzi, impone di inserire la presente norma nel disegno di legge finanziaria per la copertura dei maggiori oneri rilevati rispetto al bilancio vigente. La necessità dell’integrazione deriva – sempre in base al disposto del citato decreto-legge – dalla constatazione che i rendiconti degli ultimi anni hanno evidenziato con regolarità la presenza di un differenziale tra gli stanziamenti di bilancio in sede di previsione e gli oneri effettivamente sostenuti (che venivano integrati in sede di assestamento): l’importo complessivo dei trasferimenti all’INPS viene pertanto rideterminato tenendo conto della predetta integrazione in sede di assestamento.
Dal bilancio dello Stato sono trasferite nel 2002 alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) somme che – in base alla relazione tecnica – possono essere classificate nei seguenti termini e che devono essere rivalutate come segue: oneri pensionistici per 45.056 milioni di euro (dei quali rilevano – ai fini della rivalutazione – i seguenti: per 2.526 milioni di euro gli oneri per pensioni e assegni sociali al netto dell’incremento a 516,46 euro mensili; per 9.420 milioni di euro gli oneri per prestazioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, sempre al netto dell’incremento a 516,46 euro mensili); oneri per il mantenimento del salario, al netto delle entrate costituite dai contributi a carico dei datori di lavoro: 1.298 milioni di euro; oneri per sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni, nonché per interventi diversi concernenti per lo più trasferimenti alle gestioni per mancati gettiti contributivi: sono stati considerati per un ammontare pari a 8.534 milioni di euro gli oneri relativi ad interventi a carattere strutturale nell’ambito della legislazione vigente (quali: apprendistato, contratti di formazione e lavoro, assunzioni da liste di mobilità, ed altro), stimando lo sviluppo della spesa sulla base degli andamenti dell’occupazione e delle retribuzioni per dipendente del settore privato; i maggiori oneri sono stati calcolati in 237 milioni di euro per il 2003, 546 per il 2004 e 872 per il 2005; oneri per interventi a sostegno della famiglia e per prestazioni economiche derivanti da riduzione di oneri previdenziali: sono stati considerati gli oneri relativi a quota parte dell’indennità di maternità di cui all’articolo 49, comma 1, della legge n. 488 del 1999 e degli assegni di maternità e di famiglia per i nuclei con almeno tre figli minori (articolo 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni) per un ammontare di 905 milioni di euro. La rivalutazione tiene conto degli andamenti previsti dei beneficiari e dei trattamenti medi ed implica maggiori oneri quantificati in 28 milioni di euro per il 2003, 63 nel 2004 e 100 nel 2005.
Complessivamente, i maggiori oneri ammontano a 353 milioni di euro nel 2003, 799 nel 2004 e 1.323 nel 2005.
Il comma 2 attribuisce ad altre finalizzazioni di spesa le economie che si prevede di registrare in ordine all’attuazione dell’articolo 38 della legge finanziaria 2002. Quest’ultimo ha disposto l’incremento, fino al conseguimento di un reddito complessivo pari a 516,46 euro mensili per tredici mensilità, dei trattamenti pensionistici più bassi erogati alle persone di età pari o superiore a 70 anni. A seguito dell’attività di accertamento effettuata con riguardo all’applicazione dell’articolo 38, è risultato che il numero complessivo degli effettivi beneficiari degli incrementi pensionistici risulta essere pari a circa 1.767.000, a fronte dei 2.139.000 previsti. Il minor numero di beneficiari comporta economie per 516 milioni di euro (pur tenendo conto della maggiore spesa per accertamenti dei requisiti reddituali), i quali vengono riassegnati – senza specificare i singoli importi delle nuove finalizzazioni – per finanziare: gli oneri dei lavoratori esposti all’amianto; il Fondo per le politiche sociali; il Fondo per l’occupazione.
Il comma 3 adegua l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente il pensionamento anticipato dei lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, in conseguenza di quanto disposto dall’articolo 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179. Quest’ultimo conferma la validità delle certificazioni rilasciate dall’INAIL, entro la data di entrata in vigore della citata legge n. 179, sulla base degli atti di indirizzo emessi dal Ministero del lavoro per l’individuazione dei lavoratori che hanno diritto ai benefici previdenziali previsti dall’articolo 13, comma 8, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, in quanto esposti all’amianto.
Scopo della norma citata è dare certezza ai lavoratori che hanno ricevuto dall’INAIL le suddette certificazioni, mettendoli al riparo dall’eventuale annullamento degli atti di indirizzo del Ministero del lavoro.
L’articolo 26 prevede la soppressione dell’INPDAI ed il conseguente trasferimento all’INPS delle sue strutture e funzioni.
La disposizione, resa necessaria per la situazione di squilibrio finanziario in cui versa l’istituto, dispiegherà i suoi effetti a far data dall’entrata in vigore del provvedimento in esame (quindi, presumibilmente, dal 1o gennaio 2003), e stabilisce anche la contestuale iscrizione dei soggetti assicurati presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS con evidenza contabile separata.
Per quanto attiene la gestione finanziaria dell’INPDAI, la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame sottolinea, con riferimento ai dati 2001, che gli iscritti sono circa 81.958, a fronte di 87.188 pensionati.
Le entrate previdenziali, comprensive dei trasferimenti di contributi da altri enti, ammontano a 2.914 milioni di euro, mentre le spese (di cui il 97 per cento si riferisce a pensioni) sono pari a 3.585 milioni di euro. Pertanto la gestione finanziaria per l’anno 2002 prevede un disavanzo di circa 855 milioni di euro, con una previsione di aumento nel 2003 fino a 1.233 milioni di euro.
Il comma 2 stabilisce le nuove regole del sistema pensionistico per gli iscritti, fermo restando il rispetto del principio del cosiddetta «pro-rata» (la liquidazione delle pensioni sarà cioè calcolata sulla base di due quote: la prima, per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2002, con la normativa attualmente vigente all’INPDAI; la seconda, per le anzianità successive, con le nuove regole INPS).
Particolare rilevanza assume la disposizione che prevede – a decorrere dal 1o gennaio 2003 – l’uniformarsi del regime previdenziale degli iscritti all’INPDAI a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Flpd).
Per quanto concerne il calcolo della pensione verranno applicate – sempre con decorrenza 1o gennaio 2003 – le aliquote di rendimento e le fasce retributive in vigore presso l’AGO.
Osserva che per i dirigenti di azienda industriale che hanno iniziato la loro attività lavorativa dipendente dal 1o gennaio 1996, privi di contribuzione precedente, non cambia alcunché: la pensione sia all’INPDAI che all’INPS viene liquidata con lo stesso sistema di calcolo, cioè quello esclusivamente contributivo introdotto dalla legge n. 335 del 1995 (cosiddetta «riforma Dini).
Per tutti gli altri soggetti, nei confronti dei quali si applica il sistema retributivo, la novità più rilevante consiste nell’abolizione del massimale contributivo.
Le conseguenze, in quest’ultimo caso, potranno essere di due tipi. Attualmente, infatti, i dirigenti di aziende industriali versano i contributi su scaglioni di reddito fino a 143.105 euro annui; oltre questo limite non sono più dovuti i contributi e si blocca anche il finanziamento della propria pensione. Con l’abolizione del tetto gli interessati pagheranno di più, ma aumenterà anche la misura della futura pensione.
Quanto, invece, ai titolari di redditi medio-bassi che attualmente godono di un sistema di calcolo della pensione per fasce di retribuzione un po’ più favorevole rispetto ai criteri INPS, questi perderanno il regime di maggior favore.
Contestualmente alla soppressione dell’ente, il personale attualmente in servizio viene trasferito all’INPS con lo stesso trattamento giuridico, economico e previdenziale, fino all’approvazione del nuovo contratto collettivo di lavoro (comma 4).
Il comma 6 quantifica le somme da trasferire a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione in relazione agli iscritti provenienti dall’INPDAI. Si tratta di 1.041 milioni per il 2003, 1.055 milioni per il 2004 e 1.067 milioni per il 2005.
L’articolo 27 dispone la totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro in funzione dell’anzianità contributiva e dell’età possedute all’atto del pensionamento. La piena cumulabilità viene infatti consentita a condizione che all’atto del pensionamento la persona abbia maturato i 58 anni di età anagrafica e 37 anni di contributi. Il regime di cumulabilità è applicato anche alle persone già pensionate in possesso dei predetti requisiti anagrafici e contributivi.
La disposizione innova la disciplina vigente, di cui all’articolo 72 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per l’anno 2001), che ha disposto quanto segue: le pensioni di vecchiaia (e di anzianità con almeno 40 anni di contributi) sono interamente cumulabili con i redditi di lavoro dipendente o autonomo; per le pensioni di anzianità e di invalidità la percentuale ammessa al cumulo con i redditi di lavoro autonomo è pari al 70% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo; vige la totale incumulabilità con i redditi di lavoro dipendente. La disciplina del cumulo è uniforme, trovando applicazione sia per il settore privato sia per il settore del pubblico impiego.
La disposizione in esame consente invece la cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro sia autonomo che dipendente alle persone che, all’atto del pensionamento, siano in possesso di requisiti di età ed anzianità superiori a quelli minimi.
La relazione tecnica ipotizza che dall’attuazione dell’articolo 27 potrebbero derivare effetti positivi per la finanza pubblica, derivanti dall’incentivo a posticipare il pensionamento di anzianità al fine di godere della totale cumulabilità con i redditi da lavoro.
L’articolo in esame anticipa la realizzazione di quanto disposto dal disegno di legge collegato recante delega al Governo in materia previdenziale, il quale, all’articolo 1, comma 2, lettera d) dispone il progressivo ampliamento della possibilità di cumulare interamente la pensione di anzianità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, in funzione dell’anzianità contributiva e dell’età.
L’articolo 29 prevede che, a partire dal 1o gennaio 2003, per poter accedere alle prestazioni erogate dall’INPS per le quali è fissato un limite di reddito, si dovrà tenere conto anche dei redditi prodotti all’estero che avrebbero rilevanza reddittuale qualora fossero prodotti in Italia.
La previsione normativa in esame dovrebbe poi essere messa in relazione con il disposto dell’articolo 38 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) che ha stabilito, a decorrere dal 1o gennaio 2002, l’incremento, fino al conseguimento di un reddito proprio complessivo pari a 516,46 euro mensili (un milione di lire) per tredici mensilità, dei trattamenti di natura sia previdenziale che assistenziale e – nell’ambito dei trattamenti di natura previdenziale – di tutti i regimi pensionistici obbligatori di base relativi a lavoratori dipendenti (nonché agli autonomi INPS).
L’articolo 38 della legge n. 448 non specificava se l’aumento andasse corrisposto anche sui trattamenti erogati all’estero (che, secondo le ultime stime, ammontano ad oltre 200.000 posizioni).
La disposizione in esame potrebbe pertanto chiarire i dubbi interpretativi in materia, fissando anche i criteri per l’accertamento dei redditi ai fini del godimento dell’incremento previsto.
Tuttavia, poiché la disposizione in esame esplicherà i propri effetti a decorrere dal 1o gennaio 2003, resterebbe escluso dalla portata della norma l’anno 2002 (data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge n. 448 del 2001).
La tabella A del disegno di legge finanziaria provvede alla costituzione di un fondo speciale di parte corrente per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio.
Nella tabella A per il Ministero del lavoro è previsto uno stanziamento di 782 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di 785 milioni di euro per il 2005. L’accantonamentoè finalizzato ad una prima attuazione degli impegni assunti dal Governo nel Patto per l’Italia in relazione all’indennità di disoccupazione ordinaria. In tale sede il Governo si era impegnato a garantire la necessaria copertura per una spesa di almeno 700 milioni di euro per anno. Le linee che dovranno sovrintendere alla riforma, da realizzare con apposito provvedimento legislativo, finanziato attraverso l’accantonamento in esame, che ne costituisce le indispensabili premesse economiche, sono tracciate nel patto e sono così riassumibili: erogazione di una indennità di base che garantisca un sostegno al reddito complessivo per un periodo continuativo massimo di 12 mesi, con un meccanismo a scalare che assicuri al lavoratore il 60 per cento dell’ultima retribuzione nei primi sei mesi, per poi scendere gradualmente al 40 per cento ed al 30 per cento nei due successivi trimestri; durata massima complessiva dei trattamenti di disoccupazione non superiore a 24 mesi (30 mesi nel Mezzogiorno) nel quinquennio; controllo periodico sulla permanenza nello stato di disoccupazione involontaria dei soggetti che percepiscono l’indennità; programmi formativi a frequenza obbligatoria per i soggetti che percepiscono l’indennità, con la certificazione finale del risultato ottenuto, nel quadro dei piani individuali concordati con i servizi per l’impiego; la perdita del diritto al sussidio nel caso di rifiuto della formazione, di altra misura o occasione di lavoro, secondo modalità definite, o di prestazione di lavoro irregolare.
Il patto prevede inoltre la convocazione di un tavolo negoziale tra Governo, regioni, province e parti sociali per concertare i modi con cui collegare efficacemente il sostegno al reddito dei disoccupati con le attività di formazione e, più in generale, i servizi per l’impiego con i programmi della formazione in alternanza e continua.
Segnala inoltre che per alcuni provvedimenti di interesse della Commissione lavoro la citata Tabella A prevede specifiche finalizzazioni in accantonamenti di competenza di altri ministeri. In particolare, la copertura del provvedimento relativo alla revisione delle pensioni di guerra (A. C. 3094, già approvato dalla Commissione lavoro del Senato, ed abb.) è effettuata con riferimento ai seguenti ministeri, per gli importi riportati di seguito: Ministero dell’economia e delle finanze: 19.692.502 euro per il 2003 e 10.329.000 euro per il 2004; Ministero per i beni e le attività culturali: 4.407.221 euro per il 2003; Ministero delle attività produttive: 1.820.516 euro per il 2004; Ministero della giustizia: 6.638.192 euro per il 2004; Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: 2.401.015 euro per il 2004; Ministero delle politiche agricole e forestali: 2.911.000 euro per il 2004.
Nella tabella C, che reca gli stanziamenti relativi a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, per l’anno 2003 sono iscritti i seguenti provvedimenti di interesse per il bilancio di previsione del Ministero del lavoro: legge n. 335 del 1995 aricolo. 13 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare: funzionamento della commissione di vigilanza sui fondi pensione): cap. 1990 (U.P.B. 3.1.2.19) vigilanza sui fondi pensione: anno 2003: 2,331 milioni di euro; anno 2004: 2,277 milioni di euro; anno 2005: 2,277 milioni di euro. Legge n. 448 del 1998, articolo 80, comma 4 (Collegato 1999): cap. 1395 (U.P.B. 2.1.2.5) contributo agli enti privati gestori di attività formative: anno 2003: 2,331 milioni di euro; anno 2004: 2,277 milioni di euro; anno 2005: 2,277 milioni di euro. Legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali): cap. 1711 (U.P.B. 3.1.5.1) Fondo per le politiche sociali: anno 2003: 1.522,766 milioni di euro; anno 2004: 1.197,257 milioni di euro; anno 2005: 1.197,257 milioni di euro.
La tabella D, che provvede al rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell’economia classificati come spese in conto capitale, incide sullo stato di previsione a legislazione vigente del Ministero del lavoro per il finanziamento del fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, iscritto al cap. 7141 (U.P.B. 2.2.3.3), al quale sono stati attribuiti 38 milioni di euro per il 2003, 1 milione di euro per il 2004 e 517,199 milioni di euro per il 2005.
La tabella F rimodula le quote per il triennio finanziario di riferimento delle leggi di spesa pluriennali, scontando l’effetto della precedente tabella D (rifinanziamento).
Nel settore denominato «interventi diversi» (settore d’intervento n. 27) viene esposta la quota annuale del finanziamento del fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, iscritto al cap. 7141 (U.P.B. 2.2.3.3), al quale, scontando il rifinanziamento operato con la tabella D, sono stati attribuiti 554,199 milioni di euro per il 2003 e 517,199 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. A tale proposito segnala che nel settore denominato «interventi nelle aree depresse» (settore d’intervento n. 4) sono compresi 28,405 milioni di euro per il 2003 per il finanziamento del suddetto cap. 7141 in attuazione della legge n. 208 del 1998 (finanziamento di programmi di imprenditorialità nelle aree depresse).
Nella parte della legge finanziaria riguardante il campo sociale deve inserirsi di dirittoanche il forte intervento di riduzione delle aliquote dell’IRPEF per un importo di ben 5,5 miliardi di euro che è mirato a beneficiare prevalentemente le fasce di reddito più basse e che In tale ottica aumenta in misura significativa la quota di reddito esente dal prelievo IRPEF, in particolare per i lavoratori dipendenti e per i pensionati.
Si tratta dell’intervento più consistente di riduzione dell’IRPEF che sia mai stato compiuto e si tratta dell’intervento politicamente ed economicamente più significativo tra quelli contenuti in questa legge finanziaria.
In tal modo la Casa delle Libertà dà concreta attuazione ad uno degli impegni più significativi del proprio programma elettorale e nel fare ciò opera una chiara scelta in favore dei percettori dei redditi più bassi al fine di migliorarne le condizioni di vita nell’attuale fase di crescita rallentata dell’economia del paese determinata a sua volta dalla crisi economica mondiale.
Questa scelta avrà anche l’effetto di dare un sostegno ai consumi e quindi alla domanda interna da cui deriverà un impulso alla crescita del PIL e quindi dell’occupazione.
Altra misure di carattere fiscale che ha comunque un grande significato per la promozione della crescita dell’occupazione è costituita dalla modifica dell’IRAP con l’introduzione tra le deduzioni dalla base imponibile anche di una quota parziale, ma significativa, del costo del lavoro.
Nella parte della finanziaria che si riferisce specificatamente agli interventi in materia previdenziale e sociale di notevole rilevanza è l’estensione della possibilità di cumulo del reddito di lavoro autonomo e dipendente con le pensioni di anzianità limitatamente ai pensionati che siano in possesso del requisito congiunto di 58 ani di età e 37 anni di anzianità contributiva.
Altra norma importante è la soppressione dell’INPDAI e la sua confluenza nell’INPS e la conseguente iscrizione degli assicurati all’INPDAI nel fondo pensioni lavoratori dipendenti con una contabilità separata. Questo perché l’INPDAI non aveva più un equilibrio economico accettabile ed anche per perseguire l’obiettivo di semplificare l’articolazione i di enti previdenziali al fine di ottenere economie significative nelle spese di gestione.
Ma il carattere più evidente della legge finanziaria 2003, per quanto riguarda il settore previdenziale, è il mantenimento del livello del welfare anche in questi momenti difficili dell’economia mondiale e, quindi, del paese. Tutto questo perché per ragioni di equità sociale nei momenti difficili la parte più debole della popolazione di cui fanno parte, senza dubbio, i pensionati, deve avere una tutela del tutto particolare.
Osserva che il fatto di non aver ancora dato seguito al processo di riforma del sistema previdenziale non è certo dovuto ad un problema di arretramento sul merito della questione. Ritiene che il provvedimento sul mercato del lavoro sia un segnale complementare a quello della riforma delle pensioni e che rappresenti comunque il fulcro dell’intesa siglata con le parti sociali e con gli imprenditori per avviare un mercato del lavoro davvero competitivo.
Ribadito il giudizio positivo sui documenti di bilancio e manifestato apprezzamento per l’avvio dell’attuazione di uno degli impegni più rilevanti del programma elettorale, invita il Governo ad essere più incisivo per quanto riguarda la riforma del sistema previdenziale.
Sottolineata, in particolare, l’importanza degli stanziamenti previsti per la riforma degli ammortizzatori sociali, che andrà di pari passo con la riforma del lavoro e del sistema previdenziale, a nome del gruppo della Lega Nord Padania, ribadisce il giudizio positivo sui documenti di bilancio presentati dall’attuale Governo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame alla seduta di domani.
C. 3197, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
L’articolo 33 della legge ha disposto la possibilità di regolarizzare i lavoratori domestici extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno. Già nel corso della discussione della legge n. 189 del 2002 era stato chiesto da più parti di estendere la possibilità di emersione ai lavoratori extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno operanti anche nei settori industriale e commerciale. Il decreto-legge in esame dà risposta a tali sollecitazioni, dando – all’articolo 1 – la possibilità ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno di procedere alla regolarizzazione dei lavoratori stessi, procedendo alla stipula di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno.
Per quanto concerne la procedura di regolarizzazione, il comma 1 dell’articolo in esame richiede: che il rapporto di lavoro si sia svolto nei tre mesi antecedenti al 10 settembre 2002 (data di entrata in vigore del presente decreto-legge) e che il datore di lavoro denunci entro l’11 novembre 2002 – termine così modificato nel corso dell’esame al Senato – la sussistenza del rapporto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali.
Osserva che la procedura di regolarizzazione può essere effettuata solo da datori di lavoro «imprenditori»: restano esclusi pertanto coloro che non rientrano in tale qualifica (a titolo esemplificativo: liberi professionisti, associazioni culturali, associazioni politiche).
Il comma 2 prescrive gli elementi che la dichiarazione di emersione deve contenere, a pena di inammissibilità (tra cui la tipologia e le modalità di impiego e la retribuzione convenuta, che non può essere inferiore a quella stabilita dai rispettivi contratti di lavoro, mentre il comma 3 richiede che siano allegati alcuni documenti a pena di irricevibilità della domanda (tra cui l’impegno a stipulare un contratto a tempo indeterminato o della durata non inferiore ad un anno e un attestato di pagamento di un contributo forfetario pari a 700 euro per ciascun lavoratore).
Ai sensi del successivo comma 4, nei 60 giorni successivi alla ricezione della dichiarazione, la prefettura-ufficio territoriale del Governo ne verifica l’ammissibilità e la ricevibilità e la comunica al centro regionale per l’impiego competente. La questura accerta se sussistano motivi ostativi all’eventuale rilascio del permesso di soggiorno della validità di un anno.
In considerazione del fatto che, secondo la disciplina generale (di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’articolo 6 della legge n. 189 del 2002), la durata massima del permesso di soggiorno per motivi di lavoro dipendente è pari a 2 anni in caso di contratto a tempo indeterminato, sarebbe opportuno prevedere una pari durata del permesso di soggiorno anche nel provvedimento in esame.
Nei 10 giorni successivi alla comunicazione – da parte della questura – della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso, la prefettura-ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi ai fini della stipula del suddetto contratto di soggiorno per lavoro subordinato e del contestuale rilascio del permesso di soggiorno (nel presupposto della permanenza delle condizioni soggettive di cui al comma 4) (primo periodo del comma 5). La mancata presentazione delle parti comporta l’improcedibilità e l’archiviazione del relativo procedimento (secondo periodo del medesimo comma).
Il permesso rilasciato nella fattispecie di sanatoria in esame può essere rinnovato previo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a termine di durata non inferiore ad 1 anno, nonché della regolarità della posizione contributiva e assistenziale del lavoratore interessato alla regolarizzazione (terzo periodo del comma 5).
In conseguenza delle presentazione della dichiarazione, i datori di lavoro non sono considerati punibili per le violazioni alla disciplina in materia di soggiorno in Italia, di lavoro, nonché quelle di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale commesse nel periodo antecedente al 10 settembre 2002 (comma 6, parzialmente riformulato dal Senato).
Il comma 7 demanda a uno o più decreti del ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità: per l’imputazione del contributo forfetario (di cui al precedente comma 3, lettera b)), sia a copertura degli oneri derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento dei compiti relativi alla regolarizzazione in esame sia alla posizione contributiva del lavoratore (al fine di garantire l’equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali); di corresponsione delle somme e dei relativi interessi per i contributi previdenziali relativi ai periodi denunciati antecedenti il trimestre di cui al comma 1. Si dovrebbe intendere che si faccia qui riferimento a tutti i contributi previdenziali e assistenziali, ivi compresi gli eventuali premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Il comma 8 (parzialmente riformulato nel corso dell’esame al Senato) esclude dalla possibilità di regolarizzazione in alcuni casi tassativamente previsti, per evitare di sanare la posizione di soggetti potenzialmente pericolosi.
Il comma 9 punisce con la reclusione da due a nove mesi – salvo che il fatto costituisca più grave reato – chiunque presenti, ai sensi del comma 1, una dichiarazione mendace, al fine di eludere la disciplina in materia di immigrazione recata dal provvedimento in esame.
Il comma 9-bis, introdotto dal Senato, reca una sanatoria per tutti coloro che, non essendo datori di lavoro, hanno dato a qualsiasi titolo alloggio a lavoratori extracomunitari già denunciati (e quindi in regola con il permesso di soggiorno), oppure ai lavoratori interessati dalla procedura di regolarizzazione di cui all’articolo 33 della legge n. 189 del 2002 e ne hanno omesso la relativa comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza.
L’articolo 2, comma 1, esclude possano essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori extracomunitari la cui posizione irregolare sia «emersa» a seguito della dichiarazione di cui all’articolo 1, quanto meno sino alla conclusione della relativa procedura.
Il comma 2 ha, invece, a riguardo le ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario «emerso» con la dichiarazione di cui all’articolo 1 sia già stato oggetto di un provvedimento di espulsione. In questi casi, il rilascio del permesso di soggiorno a seguito di stipula del contratto di soggiorno, previsto dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge in esame, comporta la revoca dei provvedimenti di espulsione già adottati.
Il comma 3 prevede che i lavoratori regolarizzati ai sensi dell’articolo 1 siano sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno rilasciato a seguito di emersione, e comunque in sede di rinnovo dello stesso.
Nel definire l’ambito soggettivo di applicazione della deroga, il comma 3 fa invero riferimento ai lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno ex articolo 1, comma 5, «ovvero altro contratto di lavoro».
Se, peraltro, destinatari della norma sono i lavoratori regolarizzati ai sensi del decreto-legge – ciò che risulta dal rinvio al precedente articolo 1, comma 5 ed è confermato dalla relazione governativa che accompagna il disegno di legge di conversione – non ritiene sia del tutto chiaro il riferimento a lavoratori che abbiano stipulato «altro contratto di lavoro».
I successivi commi dell’articolo 2 (ad eccezione del comma 7) disciplinano aspetti regolati dalla normativa generale sull’immigrazione.
Il comma 7 estende anche ai cittadini italiani la sottoposizione ai rilievi dattiloscopici, da effettuare all’atto della consegna della carta d’identità elettronica.
Il comma 8 reca una norma di interpretazione autentica di una disposizione che la recente e più volte citata legge n. 189 del 2002 ha introdotto nel decreto-legge n. 416 del 1989 (convertito nella legge n. 39 del 1990: si tratta della così detta «legge Martelli») in materia di richiedenti asilo e rifugiati.
Il comma 9 detta disposizioni in materia di spese per l’alloggio del lavoratore extracomunitario sostenute dal datore di lavoro in esecuzione della garanzia assunta con la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
Il comma 9 in esame prevede che i datori di lavoro i quali abbiano sostenuto spese in esecuzione della garanzia per l’alloggio di cui si è ora detto, possano trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dell’importo complessivo mensile, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione.
Il comma in esame anticipa, limitatamente a questo aspetto, la disciplina dell’assunzione dei costi relativi agli alloggi dei lavoratori extracomunitari che la legge 189/2002, come si è detto, ha demandato ad una fonte secondaria.
Il Senato ha integrato il testo dell’articolo 2 con sei ulteriori commi (dal 9-bis al 9-septies).
I primi cinque novellano in vari punti l’articolo 33 della legge n. 189 del 2002, che disciplina – come si è detto innanzi – la dichiarazione di emersione dei lavoratori domestici extracomunitari, in tal modo assicurando che la disciplina da essa recata sia pressoché del tutto omogenea a quella introdotta dall’articolo 1 del decreto-legge in esame (nel testo emendato in sede di conversione) con riguardo alla legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.
Le modifiche apportate da ciascuno dei commi da 9-bis a 9-sexies, in effetti, corrispondono ad altrettante modifiche apportate, nel corso dell’esame al Senato, all’articolo 1 del decreto-legge.
Il comma 9-septies, infine, modifica il comma 1 dell’articolo 34 (recante norme transitorie e finali) della più volte citata legge n. 189 del 2002.
Ai sensi del nuovo testo di tale comma 1, in attesa dell’adozione del regolamento attuativo della legge (che dovrebbe tra l’altro definire le modalità di funzionamento dello sportello unico per l’immigrazione, dalla legge medesima istituito) le direzioni provinciali del lavoro continuano a svolgere tutte le funzioni in precedenza esercitate in materia di immigrazione, e non – come prevede il testo vigente – solo quelle di cui agli articoli 18, 23 e 28 della legge (rispettivamente concernenti le competenze dello sportello unico per l’immigrazione in materia di lavoro, i ricongiungimenti familiari ed aggiornamenti normativi vari).
In conclusione, propone di esprimere parere favorevole, senza osservazioni né condizioni.
Osserva poi che l’estensione anche ai cittadini italiani della sottoposizione ai rilievi dattiloscopici rappresenta un atto di giustizia sociale, ribadendo la volontà del Governo di consentire un’accoglienza civile dei lavoratori extracomunitari.
In conclusione, esprime un giudizio positivo sul decreto-legge in discussione, sul quale, peraltro, è stato raggiunto ampio consenso da più parti.
SEDE REFERENTE
Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.
(C. 3193 Governo, approvato dal Senato).
(Seguito dell’esame e rinvio).

























