(Dal Resoconto Sommario) La Commissione inizia l’esame. Giovanni DIDONÈ (LNP), relatore, osserva che il provvedimento in esame contiene disposizioni, per un verso, volte a garantire, già per il 2002, il rispetto degli impegni assunti con il Patto di stabilità e di crescita per quanto concerne i saldi di finanza pubblica. Per altro verso, si apportano alcuni correttivi alla disciplina tributaria vigente diretti a contrastare comportamenti elusivi, che si traducono in una riduzione del gettito, e a rimuovere alcune ingiustificate disparità di trattamento nell’ambito delle stesse categorie di contribuenti. Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore. SEDE REFERENTE Mercoledì 16 ottobre 2002. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI indi del vicepresidente Angelo SANTORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maurizio Sacconi. Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro. La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che sono stati presentanti emendamenti al testo del provvedimento (vedi allegato 2). In proposito, ricorda che la valutazione di ammissibilità degli emendamenti si basa, ai sensi dell’articolo 123-bis del regolamento, sui criteri dell’estraneità di materia e della compensatività finanziaria. Elena Emma CORDONI (DS-U) in merito alla proposta avanzata dal presidente, sottolinea l’opportunità che la Commissione proceda ad un esame di tutti gli emendamenti presentati e non solo di quelli segnalati dal relatore e dai gruppi. Angelo SANTORI (FI), relatore, intervenendo in sede di replica, con riferimento a taluni rilievi mossi dai deputati Duilio e Delbono sulla sua relazione, ribadisce che il processo di modernizzazione del mercato del lavoro è stato avviato con la legge n. 196 del 1997, la cosiddetta legge Treu, ricordando che l’intendimento dell’opposizione di allora era di fornire un rilevante contributo al processo di innovazione del mercato del lavoro e che la volontà da parte del Governo dell’epoca di procedere oltre quanto era stato fatto fino a quel momento aveva incontrato la dura opposizione di rifondazione comunista. Il sottosegretario Maurizio SACCONI, riservandosi di esprimere ulteriori considerazioni in sede di esame degli emendamenti, ricorda che il provvedimento è stato oggetto di un attento e approfondito esame da parte del Senato, nonché di un intenso dialogo tra Governo e parti sociali, sulle cui linee si è registrato il consenso di tutte le organizzazioni che hanno sottoscritto il patto per l’Italia. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimersi sugli emendamenti presentati. Angelo SANTORI (FI), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Alfonso Gianni 1.39, Cordoni 1.53, Didonè 1.74, Di Teodoro 1.89 e sull’emendamento 1.92 del Governo. Raccomanda inoltre l’approvazione del suo emendamento 1.52. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti. Il sottosegretario Maurizio SACCONI concorda con il parere espresso dal relatore. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, invita i rappresentanti dei gruppi a segnalare gli emendamenti che ritengono debbano essere posti in votazione. Propone, al riguardo, di sospendere brevemente la seduta per consentire ai gruppi di esprimersi in proposito. Elena Emma CORDONI (DS-U) ritiene che una breve sospensione della seduta non sia sufficiente per consentire al proprio gruppo una valutazione sugli emendamenti presentati, per cui ritiene preferibile procedere all’esame di tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 1, annunciando la disponibilità del gruppo a proseguire l’esame nella seduta di domani. Emilio DELBONO (MARGH-U) fa presente che anche il proprio gruppo non è ora nelle condizioni di fornire indicazioni circa gli emendamenti da porre in votazione. Ritiene inoltre che un altro modo di procedere possa essere rappresentato dal contingentamento dei tempi. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, non concorda sulla proposta testé avanzata. Cesare CAMPA (FI) ritiene che a questo punto la Commissione debba procedere all’esame dei singoli emendamenti presentati. Emilio DELBONO (MARGH-U) illustra l’emendamento Cordoni 1.1, di cui è cofirmatario, identico all’emendamento Alfonso Gianni 1.2, teso a sopprimere l’articolo 2, che a suo avviso contiene tre gruppi di disposizioni che andrebbero più opportunamente inserite in tre articoli distinti. Esprime inoltre perplessità sul fatto che in un disegno di legge di delega il Parlamento affidi al Governo la definizione dei criteri sulle modifiche delle disposizioni in materia di intermediazione di manodopera. Roberto GUERZONI (DS-U) evidenzia in particolare come il provvedimento da una parte configuri un eccesso di delega in un unico articolo e dall’altra raggruppi in uno stesso articolo disposizioni diverse, ponendosi così in contrasto con l’esigenza di una chiara indicazione dei principi, che dovrebbe sempre caratterizzare le leggi delega. La Commissione respinge gli identici emendamenti Cordoni 1.1 e Alfonso Gianni 1.2. Emilio DELBONO (MARGH-U) illustra il suo emendamento 1.3, interamente sostitutivo dell’articolo 1, teso principalmente a soddisfare l’esigenza del lancio di servizi di offerta formativa e di formazione continua, che non compaiono nel testo del provvedimento, nonché del rafforzamento del ruolo dei servizi per l’impiego e di forme di incentivazione fiscale. Sottolinea in particolare la necessità che Parlamento e Governo affrontino il tema della formazione nel suo complesso. Elena Emma CORDONI (DS-U), dopo aver precisato che gli emendamenti presentati dall’opposizione non sono assolutamente di carattere ostruzionistico ma riguardano il merito del provvedimento, pone l’accento sull’esigenza di procedere ad un monitoraggio sull’applicazione della riforma del collocamento pubblico da parte delle regioni e delle provincie. Alfonso GIANNI (RC), nell’annunciare la sua astensione sulla votazione dell’emendamento, osserva come non appaia corretta l’espressione «organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale». Con riferimento all’articolo 1 nel suo insieme, si dichiara contrario alla logica secondo cui l’incontro tra domanda e offerta di lavoro viene gestito da organizzazioni private, mentre allo Stato compete solo la certificazione burocratica; ritiene ci si trovi così di fronte ad una marginalizzazione del settore pubblico a favore di quello privato. Carmen MOTTA (DS-U) ritiene che rivestano particolare importanza le disposizioni contenute nell’emendamento relative alla costituzione di un comitato di monitoraggio, ricordando come già in precedenza regioni, provincie e Stato abbiano dettato standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l’impiego, i quali hanno prodotto un deciso miglioramento delle prestazioni. La Commissione respinge l’emendamento Delbono 1.3. Roberto GUERZONI (DS-U), intervenendo sull’emendamento 1.4, di cui è cofirmatario, evidenzia la necessità di compiere una scelta netta a favore della formazione professionale, rilevando come un elemento di innovazione sia rappresentato dall’individuazione di uno stanziamento a sostegno della deducibilità fiscale dei costi sostenuti dai lavoratori per l’iscrizione ad attività formative scolastiche o di formazione professionale. La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Delbono 1.4 e Cordoni 1.9. Roberto GUERZONI (DS-U) illustra le finalità dell’emendamento 1.5, di cui è cofirmatario, teso ad inserire la previsione di un confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ogniqualvolta il Governo adotti decreti legislativi in materia di disciplina dei servizi per l’impiego. Alfonso GIANNI (RC), pur esprimendo contrarietà all’ipotesi di concertazione intesa nel significato storicamente assunto, cioè con l’intento di prevenire conflitti tramite l’intrusione del sindacato nel circuito decisionale, ritiene tuttavia opportuno che il Governo proceda ad un confronto con le organizzazioni sindacali prima di emanare decreti legislativi. Annuncia pertanto il voto favorevole sull’emendamento 1.5. Andrea DI TEODORO (FI), nel condividere i contenuti del disegno di legge, che riflette una diversa impostazione nel passaggio dall’idea di uno Stato collocatore a quella di uno Stato controllore e certificatore, esprime in particolare apprezzamento per il richiamo, contenuto nel comma 1 dell’articolo 1, alle categorie delle donne e dei giovani. Pietro GASPERONI (DS-U) fa presente che anche in altri articoli del provvedimento è espressamente previsto il parere delle organizzazioni sindacali, per cui non si comprende la ragione della contrarietà all’inserimento di tale previsione anche nel comma 1 dell’articolo 1. Alberto NIGRA (DS-U) evidenzia come, di fronte al fatto che la maggioranza intende procedere alle riforme entrando in rotta di collisione con le organizzazioni sindacali, salvo poi proporre un provvedimento del tutto inefficace rispetto alle finalità che la maggioranza stessa intende perseguire, l’emendamento indichi una strada diversa, quella della costruzione di un processo decisionale con il concorso dei fruitori delle riforme, cioè delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Carmen MOTTA (DS-U) precisa che l’intento sotteso all’emendamento 1.5 è di carattere costruttivo, dal momento che a livello regionale e di enti locali sono state già istituite commissioni di concertazione che devono operare una valutazione sui piani dell’offerta formativa adottati a livello locale. La Commissione respinge l’emendamento Cordoni 1.5. Il sottosegretario Maurizio SACCONI invita il deputato Perrotta a ritirare il suo emendamento 1.6 e a trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno. Aldo PERROTTA (FI) accoglie l’invito a ritirare l’emendamento 1.6, ritenendo che un ordine del giorno in materia rivesta un grande valore politico. Carmen MOTTA (DS-U) fa proprio l’emendamento Perrotta 1.6, teso a colmare una lacuna del provvedimento in esame. Il sottosegretario Maurizio SACCONI ribadisce il parere contrario sull’emendamento, riservandosi di rivedere la propria posizione nel corso dell’esame in Assemblea. Aldo PERROTTA (FI) dichiara la sua astensione sulla votazione dell’emendamento. La Commissione respinge l’emendamento Perrotta 1.6, fatto proprio dal deputato Motta. Roberto GUERZONI (DS-U) illustra il suo emendamento 1.7, teso a sostituire la parola «occupabilità» con il termine più corretto di «occupazione». Precisa pertanto che l’emendamento non opera alcuno stravolgimento del testo. Il sottosegretario Maurizio SACCONI, nel ribadire il parere contrario del Governo, precisa che in questo caso il termine «occupabilità» ha un significato diverso dal termine «occupazione», indicando la capacità di un soggetto di essere continuamente occupabile. La Commissione respinge l’emendamento Guerzoni 1.7. Emilio DELBONO (MARGH-U), nell’illustrare l’emendamento Cordoni 1.8, di cui è cofirmatario, evidenzia l’esigenza di sopprimere le parole «e di somministrazione di manodopera» che riflettono una concezione strumentale del lavoro. Il sottosegretario Maurizio SACCONI fa presente che tale espressione è riconducibile al professor Biagi. Emilio DELBONO (MARGH-U) esprime la convinzione che il testo sia il frutto non dell’operato di un consulente ma di una faticosa «incollatura». Non ritiene, inoltre, che tale formulazione abbia trovato l’accordo di CISL e UIL, come invece sostenuto dal Governo. Il sottosegretario Maurizio SACCONI ribadisce di aver parlato di accordo delle organizzazioni sindacali sull’impostazione generale del provvedimento e non di sottoscrizione dell’articolato. Roberto GUERZONI (DS-U) sottolinea come, quale che sia la consulenza utilizzata, la responsabilità politica sia addebitabile al Governo. Roberto ROSSO (FI), nel precisare che l’emendamento reca una semplice modifica di carattere formale, ritiene che, nel momento in cui tutti parlano ormai di risorse umane anziché di lavoratori, il ripristino di un’accezione più consona alla nostra Costituzione rappresenti un indiscutibile vantaggio. Il sottosegretario Maurizio SACCONI considera invece sostanziale il contenuto dell’emendamento sul quale ribadisce la propria contrarietà. Pietro GASPERONI (DS-U) sottolinea che l’emendamento riflette la non condivisione del modo in cui nel testo viene definita la somministrazione di manodopera. Alfonso GIANNI (RC) annuncia il voto a favore dell’emendamento 1.8, rilevando che il problema non è di carattere formale, ma è rappresentato da una eccessiva oggettivazione del lavoro umano. Roberto ROSSO (FI) dichiara la propria astensione sull’emendamento 1.8. La Commissione respinge l’emendamento Cordoni 1.8. Cesare CAMPA (FI), intervenendo sull’ordine dei lavori, avanza l’ipotesi che la Commissione possa proseguire nei propri lavori in seduta notturna. Emilio DELBONO (MARGH-U) considera inaccettabile la proposta testé avanzata, dichiarandosi disponibile, a nome del proprio gruppo, a lavorare nelle giornate di domani e di martedì prossimo. Roberto GUERZONI (DS-U) concorda con quanto osservato dal deputato Delbono. Pietro GASPERONI (DS-U) considera provocatoria la proposta avanzata, dal momento che il disegno di legge è stato esaminato dal Senato in un congruo lasso di tempo mentre alla Camera è stato concesso un periodo molto più limitato. Antonino LO PRESTI (AN) ritiene opportuno procedere nell’esame del provvedimento, rilevando che la prosecuzione in seduta notturna debba essere stabilita prima della sospensione dei lavori. Luigi MANINETTI (UDC) fa presente che la Commissione può nel frattempo proseguire nell’esame degli emendamenti. Lino DUILIO (MARGH-U) esprime l’avviso che il proseguimento dell’esame in seduta notturna debba essere stabilito con un congruo anticipo. Angelo SANTORI, presidente, ritiene che, qualora la Commissione non potesse riconvocarsi per domani mattina a causa della concomitanza dei lavori dell’Assemblea, la prosecuzione oggi in seduta notturna consentirebbe all’opposizione di esprimere più compiutamente la propria posizione su alcuni emendamenti. Carmen MOTTA (DS-U) illustra l’emendamento Gasperoni 1.10, di cui è cofirmataria, volto a ribadire che la delega deve rispettare le competenze delle regioni e delle provincie in materia di gestione del collocamento e delle politiche attive del lavoro. Emilio DELBONO (MARGH-U) sottolinea la necessità che vengano rispettate le disposizioni del decreto legislativo n. 469 del 1997 e quindi il ruolo degli enti locali. La Commissione respinge l’emendamento Gasperoni 1.10; respinge quindi gli emendamenti Cordoni 1.11 e Alfonso Gianni 1.12. Alfonso GIANNI (RC) illustra il suo emendamento 1.13, volto a sopprimere le parole «e competitivo» nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 1, ribadendo la contrarietà alla filosofia sottesa al provvedimento e che risulta evidente dal riferimento al concetto di competitività. La Commissione respinge l’emendamento Alfonso Gianni 1.13; respinge quindi l’emendamento Alfonso Gianni 1.14. Alfonso GIANNI (RC) illustra il suo emendamento 1.15, volto a sopprimere il punto 3) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 1, che, insieme all’opportuna abrogazione di disposizioni ormai superate, introduce un riferimento ad un indeterminato apparato sanzionatorio. La Commissione respinge l’emendamento Alfonso Gianni 1.15. Carmen MOTTA (DS-U) illustra l’emendamento Delbono 1.16, di cui è cofirmataria, che prevede la costituzione di un comitato di monitoraggio per promuovere l’applicazione di standard minimi dei servizi pubblici per l’impiego, rilevando che tale organismo può consentire di misurarne l’efficacia e l’efficienza. Emilio DELBONO (MARGH-U), nel raccomandare l’approvazione del suo emendamento 1.16, sottolinea l’esigenza di monitorare il funzionamento dei servizi pubblici per l’impiego, anche al fine di pervenire a standard omogenei a livello nazionale, rilevando però che ciò impone lo stanziamento di adeguate risorse aggiuntive. La Commissione respinge l’emendamento Delbono 1.16. Roberto GUERZONI (DS-U) illustra l’emendamento Cordoni 1.17, di cui è cofirmatario, volto a sostituire il punto 3) della lettera b) del comma 2, in quanto l’attuale formulazione, accanto ad una condivisibile parte abrogativa di disposizioni ormai superate, introduce come criterio di delega la previsione di un apparato sanzionatorio dalle caratteristiche indeterminate. Carmen MOTTA (DS-U) rileva che questa parte del testo in esame ha sollevato preoccupazioni negli operatori del collocamento a causa della indeterminatezza dell’apparato sanzionatorio che si vorrebbe introdurre. La Commissione respinge l’emendamento Cordoni 1.17; respinge quindi gli identici emendamenti Cordoni 1.18 e Delbono 1.19. Roberto GUERZONI (DS-U) illustra l’emendamento Cordoni 1.35, di cui è cofirmatario, rilevando che il richiamo a forme di incentivazione del raccordo tra operatori pubblici e privati è contraddetto dal mancato stanziamento di risorse, per cui non si comprende di quali incentivi si tratti. Carmen MOTTA (DS-U) sottolinea che già esistono sul territorio forme di coordinamento tra operatori pubblici e privati tramite apposite convenzioni, per cui non si comprende in cosa consista l’incentivazione. La Commissione respinge l’emendamento Cordoni 1.35. Roberto GUERZONI (DS-U) illustra l’emendamento Delbono 1.36, di cui è cofirmatario, volto a prevedere misure di rafforzamento delle strutture pubbliche, per rendere reale ed efficace il coordinamento con quelle private. Cesare CAMPA (FI) considera pleonastico l’emendamento in esame, rilevando che la disposizione di cui alla lettera e) ha come scopo di favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Roberto GUERZONI (DS-U), nel sottolineare che gli emendamenti intendono offrire un contributo migliorativo del testo, ribadisce che quello in esame è espressione di una precisa scelta politica. Il sottosegretario Maurizio SACCONI, nel ricordare che l’Unione europea ha più volte rilevato i ritardi dei servizi per l’impiego italiani, aventi un impianto per lo più pubblicistico, sottolinea che la riforma tende a valorizzare il ruolo del cosiddetto collocamento ordinario, sviluppando intorno ai centri per l’impiego una molteplicità di soggetti: privati, di privato sociale e pubblici. In questo contesto, appare eccessivamente rigido il richiamo alle competenze delle regioni e delle province in quanto è necessario valorizzare anche altri operatori pubblici, come le università e il Comune. Si avverte poi l’esigenza di rendere più dinamico il ruolo degli operatori privati, soprattutto nel Mezzogiorno. Da questo punto di vista, l’incentivazione non avviene attraverso strumenti finanziari, anche perché non sarebbe competenza dello Stato, ma con strumenti normativi volti ad introdurre regole meno rigide. La Commissione respinge l’emendamento Delbono 1.36. Alfonso GIANNI (RC) illustra il suo emendamento 1.37, volto a prevedere che l’operatore privato debba tenere permanentemente a disposizione il proprio integrale archivio, in modo tale che possa accedervi, salvo pagamento del servizio, anche l’impresa che passi attraverso la struttura pubblica. L’emendamento conferma una prevalenza dell’operatore pubblico, ma a garanzia della trasparenza dell’intero meccanismo. La Commissione respinge l’emendamento Alfonso Gianni 1.37; respinge quindi l’emendamento Cordoni 1.38; approva quindi l’emendamento Alfonso Gianni 1.39. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, stante la concomitanza di votazioni in Assemblea, propone di rinviare il seguito dell’esame al termine della seduta pomeridiana dell’Assemblea e comunque alle ore 19,30, qualora la seduta dovesse concludersi prima di tale orario. La Commissione potrebbe proseguire i suoi lavori per circa un’ora, quando avrà inizio la riunione dei deputati del gruppo della Margherita, eventualmente proseguendoli ulteriormente in seduta notturna. Antonino LO PRESTI (AN) chiede al presidente di fissare un termine entro il quale concludere l’esame degli emendamenti, condividendo l’ipotesi di proseguire i lavori in seduta notturna. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, fa presente che l’esame degli emendamenti dovrà concludersi entro le ore 13 di martedì 22 ottobre 2002. Emilio DELBONO (MARGH-U) manifesta la contrarietà del suo gruppo a proseguire i lavori in seduta notturna. Roberto GUERZONI (DS-U) dichiara che anche il suo gruppo è contrario alla seduta notturna. Cesare CAMPA (FI) precisa di aver avanzato la proposta di proseguire i lavori in seduta notturna per sottolineare che la maggioranza non intende comprimere il dibattito. Condivide la proposta del presidente di rinviare il seguito dell’esame al termine della seduta pomeridiana dell’Assemblea e di proseguire i lavori per circa un’ora. Al termine si valuterà l’opportunità di proseguire i lavori in seduta notturna. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rinvia pertanto il seguito dell’esame al termine della seduta pomeridiana dell’Assemblea. La seduta, sospesa alle 18.10, è ripresa alle 19.45. Cesare CAMPA (FI), contrariamente a quanto aveva proposto prima della sospensione della seduta, fa presente che l’orientamento emerso è quello di proseguire l’esame fino alle 20.45 circa. Roberto GUERZONI (DS-U) illustra l’emendamento Cordoni 1.41, di cui è cofirmatario, identico agli emendamenti Delbono 1.42 e Bulgarelli 1.43, sottolineando come, a fronte dei caratteri di genericità del testo in discussione, l’emendamento sia teso ad introdurre un preciso criterio per evitare che eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro possano determinare la risoluzione di rapporti di lavoro. Alfonso GIANNI (RC) concorda sul contenuto dell’emendamento, peraltro analogo a quello di un emendamento presentato al Senato. La Commissione respinge gli identici emendamenti Cordoni 1.41, Delbono 1.42 e Bulgarelli 1.43. Elena Emma CORDONI (DS-U), nel fare proprio l’emendamento Bulgarelli 1.44, rileva come nella disposizione relativa al divieto per gli operatori privati e pubblici di preselezione dei lavoratori in base alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, all’orientamento sessuale, manchi il riferimento allo stato familiare, dizione normalmente utilizzata al fine di evitare discriminazioni. Invita pertanto il Governo a presentare un emendamento in tal senso. Il sottosegretario Maurizio SACCONI fa presente che un provvedimento di delega deve recare l’indicazione di chiari indirizzi e di criteri per esercitare la delega stessa, mentre i dettagli vengono definiti nel decreto delegato. Si riserva comunque di presentare eventualmente un emendamento in Assemblea. La Commissione respinge l’emendamento Bulgarelli 1.44, fatto proprio dal deputato Cordoni. Emilio DELBONO (MARGH-U) illustra l’emendamento Cordoni 1.45, di cui è cofirmatario, rilevando come non si comprendano le nuove modalità con cui le disposizioni sull’incontro fra domanda ed offerta di lavoro si coordinano con la disciplina in materia di lavoro dei cittadini non comunitari. Il sottosegretario Maurizio SACCONI osserva che la delega, in coerenza anche con la cosiddetta legge Bossi-Fini, si propone di armonizzare la disciplina in materia di lavoro dei cittadini extracomunitari con il processo di incontro tra domanda ed offerta, per esempio nell’ipotesi di attività svolte da associazioni di categoria o da altri attori per la formazione nei paesi di origine. Elena Emma CORDONI (DS-U), nell’evidenziare che la questione dell’incontro tra domanda ed offerta è stata già dibattuta in Assemblea e che anche il problema della semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni al lavoro è stato risolto dalle disposizioni attualmente in vigore, considera superata la disposizione di cui alla lettera g); diversamente, la norma dovrebbe essere riformulata in modo più coerente. Il sottosegretario Maurizio SACCONI esprime il convincimento che la disposizione sia utile, dal momento che la cosiddetta legge Bossi-Fini giustamente non ha disciplinato il profilo dell’incontro tra domanda ed offerta che necessita invece di una particolare regolamentazione. Rileva infatti che l’attuale impianto regolatorio appare inadeguato rispetto alla realtà, per cui molti soggetti operano l’incontro tra domanda ed offerta senza la dovuta autorizzazione. La Commissione respinge l’emendamento Cordoni 1.45. Alfonso GIANNI (RC) fa proprio l’emendamento Bulgarelli 1.46, teso ad introdurre una semplificazione allo scopo di far emergere e regolarizzare coloro i quali sono privi di permesso di soggiorno e svolgono un lavoro. La Commissione respinge l’emendamento Bulgarelli 1.46, fatto proprio dal deputato Alfonso Gianni. Alfonso GIANNI (RC) illustra il suo emendamento 1.47, teso ad inserire la fattispecie specifica di lavoro minorile. Il sottosegretario Maurizio SACCONI propone di premettere la parola «anche» al termine «minorile». In tal caso, il parere del Governo sarebbe favorevole. Alfonso GIANNI (RC) accoglie la modifica proposta dal rappresentante del Governo. La Commissione approva l’emendamento Alfonso Gianni 1.47 (seconda versione). Emilio DELBONO (MARGH-U) illustra i contenuti del suo emendamento 1.48, la cui finalità è quella di introdurre elementi di maggiore chiarezza, precisando come il suo gruppo non sia su una posizione pregiudizialmente contraria ad un sistema di collocamento che preveda soggetti privati. Rileva in proposito come il Parlamento sia sostanzialmente esautorato del compito di disciplinare la materia, per lo meno per quanto riguarda principi e criteri direttivi. Roberto GUERZONI (DS-U) ritiene che l’emendamento confermi come l’opposizione non sia contraria all’eliminazione dell’oggetto sociale esclusivo ed alla fornitura di lavoro subordinato. Osserva che il discrimine è se si intenda imboccare la strada di una flessibilità fine a se stessa o di un flessibilità caratterizzata da alcune regole, sottolineando che gli emendamenti presentati dal suo gruppo non sono assolutamente legati ad una semplice impostazione conservativa. Carmen MOTTA (DS-U) considera necessario procedere alla delimitazione di alcuni ambiti, perché se i centri per l’impiego pubblici operano con una certa lentezza, la fornitura di lavoro temporaneo avviene spesso in condizioni non del tutto rispettose del lavoratore. Nel sottolineare il carattere di indeterminatezza delle disposizioni contenute nel testo del Governo, paventa il rischio che la flessibilità, sulla quale si registra una convergenza, dia luogo ad un uso disinvolto dell’incontro tra domanda ed offerta. La Commissione respinge l’emendamento Delbono 1.48. Alfonso GIANNI (RC), nell’illustrare il suo emendamento 1.100, considera grave l’eliminazione del vincolo dell’oggetto sociale esclusivo per le imprese che forniscono prestazioni di lavoro temporaneo, prevista dalla lettera h) del comma 2. La Commissione respinge l’emendamento Alfonso Gianni 1.100. Elena Emma CORDONI (DS-U), illustrando il suo emendamento 1.49, rileva come nell’articolo 1, se da una parte si elimina il vincolo dell’oggetto sociale esclusivo, dall’altra si prevede l’identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari privati e si individuano nuovi soggetti. Chiede in proposito quali siano le associazioni non riconosciute di cui alla lettera i). Il sottosegretario Maurizio SACCONI osserva che giuridicamente il sindacato è un’associazione non riconosciuta, ma che in tale formulazione possono essere ricompresi anche altri soggetti. Elena Emma CORDONI (DS-U), senza alcun intento di polemica politica, chiede come sia possibile pensare che consulenti del lavoro o enti non meglio definiti siano soggetti di intermediazione di manodopera. Ritiene che tali soggetti debbano essere in possesso di adeguati requisiti finanziari e professionali, in modo tale da fornire garanzie ai lavoratori. La Commissione respinge l’emendamento Cordoni 1.49. Alfonso GIANNI (RC) illustra il suo emendamento 1.50, volto ad aggiungere la previsione del divieto assoluto di concorrenza sleale nei confronti di operatori che non offrano anche prestazioni temporanee, per evitare la discriminazione dei lavoratori non inclusi nelle liste. La Commissione respinge l’emendamento Alfonso Gianni 1.50. Emilio DELBONO (MARGH-U) illustra il suo emendamento 1.51, teso a conferire certezza normativa di riferimento alla disposizione di cui alla lettera i), relativa all’identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari privati. Il sottosegretario Maurizio SACCONI osserva che la disciplina in questione si fonda, da un lato, su una maggiore liberalizzazione delle modalità operative dei soggetti e, dall’altro, su una migliore definizione dei requisiti oggettivi e soggettivi. La Commissione respinge l’emendamento Delbono 1.51. Angelo SANTORI, presidente, avverte che si intendono respinti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 1, commi 1 e 2, lettere dalla a) alla h).
Decreto-legge 209/2002: Interventi urgenti in materia di fiscalità di impresa, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione dell’autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.
C. 3185 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Venendo più in particolare alle singole disposizioni recate dal decreto-legge, rileva in primo luogo che l’articolo 1 prevede alcune misure volte ad incidere sull’anno di imposta in corso e riferite ai soggetti IRPEG. Per quanto concerne il regime applicabile alle svalutazioni di partecipazioni, si dispone, in sostanza, all’articolo 1, comma 1, lettera a), l’esclusione della deducibilità nel caso di svalutazioni che dipendono da distribuzioni di utili da parte della società partecipata ovvero dal fatto che quest’ultima abbia sostenuto costi e oneri fiscalmente non deducibili. Tale previsione è volta a prevenire comportamenti elusivi.
L’articolo 1, comma 1, lettera b), prevede che le minusvalenze diverse da quelle realizzate non siano deducibili nello stesso esercizio in cui sono iscritte in bilancio. Si stabilisce, infatti, che la minusvalenza debba essere «spalmata» in 5 esercizi a partire da quello in cui è stata iscritta. Come chiarito nella relazione illustrativa, la disposizione ovviamente non troverebbe applicazione nel caso in cui la minusvalenza venga realizzata prima dello scadere del quinquennio.
L’articolo 1, comma 1, lettera c) interviene sul calcolo della DIT prevedendo, per un verso, che nel computo della misura dell’agevolazione non si debba tener conto del cosiddetto moltiplicatore e, per l’altro, che il CRO (coefficiente di remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito) non sia più pari al 6 per cento, come in precedenza previsto dall’amministrazione finanziaria, ma in una misura pari al saggio di interesse legale, vale a dire il 3 per cento. L’articolo 1, comma 2, introduce una norma concernente la misura della deducibilità degli accantonamenti in riserve tecniche delle imprese di assicurazione. Viene in particolare fissato un tetto massimo pari al 98 per cento della media di quelli dedotti nei tre periodi di imposta precedenti. L’eccedenza viene comunque riconosciuta in deduzione in quote costanti nei nove periodi di imposta successivi.
L’articolo 1, comma 3, prevede che le disposizioni recate ai commi precedenti valgono già per gli acconti del prossimo novembre i quali dovranno essere calcolati assumendo le modifiche apportate alla normativa previgente; in questo modo si consegue il vantaggio di assicurare le maggiori entrate attese già nell’anno in corso.
Il comma 4 introduce, a decorrere dal periodo d’imposta 2002, a carico dei soggetti che hanno posto in essere cessioni di partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie dalle quali siano derivate minusvalenze di importo complessivo superiore a 10 milioni di euro, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate dati e notizie concernenti la suddetta operazione al fine di verificarne la conformità rispetto alla disposizione antielusiva di cui all’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
A seguito di una modifica introdotta dalla Commissione, è stata inserita una norma attinente al personale, volta a sanare temporaneamente la situazione dei dipendenti a cui sono state attribuite mansioni superiori a seguito delle procedure di riqualificazione professionale espletate in base alle disposizioni dichiarate illegittime da una sentenza della Corte Costituzionale. In sostanza, in attesa di una apposita disciplina contrattuale, continua ad essere corrisposta la retribuzione relativa alle funzioni superiori, che tali dipendenti continuano a svolgere.
Sempre al comma 4, la Commissione ha introdotto una disposizione che estende ai dipendenti pubblici a tempo determinato l’applicazione dell’articolo 2 della legge n. 476 del 1984, in materia di congedo straordinario per partecipare a dottorato di ricerca.
Il comma 5 introduce una sorta di «scudo fiscale» relativamente alle fusioni e scissioni di cui al decreto legislativo n. 358/2002, il quale consente di affrancare i plusvalori iscritti in bilancio per effetto dell’imputazione dei disavanzi di fusione (sia di annullamento che da concambio), e quindi di affrancarli, ai fini del riconoscimento fiscale, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 19 per cento. Con la disposizione di cui all’articolo 1, comma 5, si consente al contribuente di evitare qualsiasi accertamento tributario sui valori affrancati gratuitamente, a condizione che paghi un’imposta sostitutiva del 4 per cento (da versare in unica soluzione entro il 30 novembre 2002).
Il comma 6, aggiunto dalla Commissione, estende il credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate ai settori della pesca e dell’acquacoltura.
L’articolo 2, l’unico di stretta competenza della XI Commissione, è volto a consentire la fruizione del credito di imposta per le nuove assunzioni, di cui all’articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche per il secondo semestre dell’anno in corso. Il decreto-legge in esame intende garantire i diritti dei datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni prima dell’8 luglio 2002 e che mantengono per i restanti mesi del 2002 l’incremento del numero dei lavoratori occupati.
L’articolo 2 del decreto-legge riconosce il diritto alla fruizione del credito di imposta anche per le mensilità da luglio a dicembre 2002. Tuttavia, considerato l’avvenuto esaurimento delle risorse per il 2002, si stabilisce che i crediti d’imposta maturati sulla base dell’incremento occupazionale rilevato alla fine di ciascuno dei predetti mesi possono essere utilizzati, a decorrere da gennaio 2003, in quote mensili non superiori ad un terzo del totale (ossia, il credito maturato potrà essere utilizzato in compensazione nei primi 3 mesi dell’anno 2003). Viene inoltre precisato che il credito d’imposta spetta in ogni caso nei limiti dell’incremento occupazionale rilevato al 7 luglio 2002; ciò comporta che il predetto limite non può essere superato, ma eventuali lavoratori assunti successivamente alla data del 7 luglio 2002, ed entro il 31 dicembre 2002, possono essere considerati ai fini della eventuale reintegrazione dell’incremento occupazionale qualora nello stesso periodo si siano verificati licenziamenti. In tal modo si assicurano le legittime aspettative dei datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni confidando nella fruizione del credito di imposta in argomento, ancorché gli effetti finanziari sono posticipati a decorrere dal prossimo anno e nel limite di quote mensili non superiori ad un terzo del totale. La Commissione, con una disposizione aggiuntiva, precisa che i soggetti che hanno già fruito del credito d’imposta per assunzioni effettuate sino al 7 luglio scorso non sono tenuti alla restituzione della somma.
Quanto all’articolo 3, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a) e b), va ricordato che l’articolo 6 del decreto-legge n. 452/2001 ha disposto con decorrenza dal 1o ottobre 2002, la soppressione dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti e su altri prodotti utilizzati in usi diversi dall’autotrazione e dalla combustione. L’articolo 7 del decreto-legge n. 452/2001 istituisce un contributo ecologico, definito «di riciclaggio e di risanamento ambientale», di natura non tributaria, a carico dei soggetti che immettono in consumo oli lubrificanti. L’istituzione del contributo è connessa all’abolizione – disposta dall’articolo 6 del citato decreto-legge – dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti. Con le lettere a) e b) del comma 1 del decreto-legge in esame si modifica il termine del 1o ottobre 2002 previsto nei citati articoli 6 e 7 del decreto-legge n. 452/2001 in modo da stabilire che l’abrogazione dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti deve avvenire contestualmente all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 7 comma 5-bis che dovrà disciplinare il nuovo contributo di riciclaggio e risanamento ambientale.
La modifica recata dalla lettera c) del comma 1, è volta ad escludere dalla base impoonibile IRAP sia i crediti di imposta previsti per gli autotrasportatori dall’articolo 8 della legge n. 448/1998, sia il credito d’imposta riconosciuto a seguito dell’aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi (di cui al decreto-legge n. 265/2000 e successive proroghe). Tenuto conto che l’IRAP è un’imposta regionale, si è reso necessario garantire l’invarianza delle entrate per le regioni. A tal fine si prevede l’emanazione di un provvedimento amministrativo, da adottare da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che provveda alle necessarie regolazioni contabili.
Quanto al comma 2, ricorda che il comma 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 504/1995 stabilisce che i termini e le modalità di pagamento dell’accisa sono fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. La disposizione recata dal comma 2 è finalizzata ad evitare lo sfasamento temporale intercorrente tra l’acquisizione di entrate per competenza e per cassa, prevedendo che con il predetto decreto ministeriale possono essere fissati anche i termini per il pagamento in acconto delle accise.
Il comma 1 dell’articolo 4 apporta alcune modifiche alla disciplina di cui al DL n. 79/1997 che, al comma 1 dell’articolo 9, prevede che i concessionari della riscossione, entro il 15 dicembre di ogni anno, versino il 20 per cento delle somme riscosse nell’anno precedente. Con le modifiche apportate si differisce al 30 dicembre il termine di versamento e si aumento di 3,5 punti percentuali la misura dell’acconto.
Il comma 2 dell’articolo in esame reca alcune modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112; in particolare, si inserisce all’articolo 59, un comma aggiuntivo in base al quale si fissa al 1o ottobre 2004 il termine ultimo per il discarico per inesigibilità dei ruoli consegnati ai concessionari fino al 30 settembre 2001.
Infine, il comma 3 modifica il testo della legge 28 dicembre 2001, n. 448, articoli 5 e 7 (legge finanziaria 2002), in materia di rideterminazione dei valori di acquisto sia delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati che dei terreni edificabili e con destinazione agricola. In particolare, si differiscono dal 30 settembre 2002 al 30 novembre 2002 i termini per la redazione della perizia con la quale si ridetermina il valore dei beni e per i relativi versamenti da parte dei soggetti interessati.
L’articolo 5 prevede che fra gli atti soggetti ad imposta di bollo, oltre a vaglia cambiari e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, debbano essere inclusi anche i vaglia cambiari della Banca d’Italia, fino ad ora assoggettati alla imposta sulla circolazione; rimangono, invece, esclusi quelli emessi per il servizio di tesoreria dello Stato, che risulteranno quindi esenti dall’imposta di bollo.
In conclusione propone di esprimere un parere favorevole senza condizioni né osservazioni.
C. 3193 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell’esame e rinvio).
In particolare, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 123-bis, l’estraneità di materia va definita in relazione al contenuto proprio del disegno di legge collegato, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità dello Stato. Pertanto, la riconducibilità delle proposte emendative al contenuto proprio del disegno di legge collegato procede sulla base delle indicazioni di contenuto relate dal Documento di programmazione economico-finanziaria e dalla relativa risoluzione programmatica approvata in sede parlamentare; dell’omogeneità di contenuto come individuata sulla base della pronuncia del Presidente della Camera, ai sensi dell’articolo 123-bis, comma 1, del regolamento.
Sulla base di queste premesse, possono conseguentemente individuarsi i seguenti criteri di ammissibilità: per quanto concerne l’estraneità di materia, devono ritenersi inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non attengano alla finalità di agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro o che non siano relativi, seppur marginalmente, alla disciplina dei rapporti di lavoro; per quanto concerne l’introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, devono ritenersi inammissibili gli emendamenti che, comportando appunto maggiori spese o minori entrate, non rechino al contempo misure idonee a compensarne gli effetti finanziari, ai sensi della legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato.
Alla stregua di tali considerazioni, risultano altresì inammissibili, in quanto privi della necessaria copertura finanziaria, l’emendamento Alfonso Gianni 2.29, in quanto prevede l’istituzione di una retribuzione sociale per i giovani disoccupati di lunga durata senza prevedere la necessaria copertura, e l’emendamento Alfonso Gianni 7.1, in quanto sopprime la clausola di invarianza finanziaria relativa all’attuazione delle deleghe.
Ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell’Assemblea a partire da lunedì 28 ottobre 2002. Ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del regolamento, la Commissione ha pertanto l’obbligo di concludere il procedimento in sede referente entro 48 ore dalla data prevista nel calendario dei lavori dell’Assemblea.
Per garantire il rispetto del termine previsto dall’articolo 79, comma 1, del regolamento, si è convenuto, nella riunione di ieri dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione esaurisca l’esame degli emendamenti entro la giornata di martedì 22 ottobre 2002, in modo da concludere l’esame in sede referente nella seduta di giovedì 24 ottobre 2002. A tal fine, propone che, a decorrere dalla seduta odierna, siano posti in votazione soltanto gli emendamenti segnalati dal relatore e dai gruppi e che, quindi, tutti gli altri emendamenti si intendano implicitamente respinti, fatta ovviamente salva la possibilità di una loro eventuale ripresentazione in Assemblea.
Rileva inoltre che un’eventuale sospensione dei lavori parlamentari dal 28 ottobre al 4 novembre, sulla quale dovrebbe pronunciarsi domani la Conferenza dei presidenti di gruppo, dovrebbe essere tenuta presente ai fini del prosieguo dell’esame del provvedimento in discussione.
Quanto alle critiche mosse all’eccesso di deleghe, rileva che ben più rilevante è stato il ricorso alle leggi delega da parte dei Governi di centrosinistra.
Con riferimento ai disabili, nel rilevare come nel corso dell’esame preliminare sia stato osservato che il provvedimento conduce ad una vanificazione della legge n. 68 del 1999, manifesta la convinzione che ai disabili siano invece concesse maggiori opportunità, facilitando il loro inserimento nel mondo del lavoro.
Quanto alle affermazioni relative al «costo zero» del provvedimento, precisa che quest’ultimo non presenta costi solo perché si tratta di continuare quel processo di snellimento e di sburocratizzazione del collocamento pubblico iniziato qualche anno fa.
Conclude rilevando come nel corso del costruttivo dibattito siano emerse indicazioni interessanti, ma che certamente non possono trovare accoglimento da parte del relatore e del Governo, in quanto snaturerebbero un provvedimento fortemente atteso dalle imprese, dai lavoratori e dai disoccupati.
Precisa che la coerenza del disegno di legge con il titolo V della Costituzione è assolutamente certa, nel senso che il testo contiene disposizioni relative al mercato del lavoro ed inerenti la competenza concorrente delle regioni, mentre la seconda parte del provvedimento attiene invece alla disciplina dei rapporti di lavoro che la dottrina e soprattutto la valutazione unanime delle regioni ritengono debba essere ricompresa nella competenza statale riferita all’ordinamento civile.
Nel sottolineare l’esigenza di coniugare la flessibilità con la sicurezza, precisa che il Governo intende garantire la sicurezza attraverso un mercato efficiente, organizzato, trasparente e dotato di servizi adeguati. Ritiene che gran parte di questi profili siano contenuti nell’atto Senato n. 848-bis, al quale la legge finanziaria offre una copertura di quasi 800 milioni di euro l’anno al fine di operare un adeguamento dell’indennità di disoccupazione.
Dopo aver osservato che le formule contrattuali a termine hanno mostrato di avere una dimensione quantitativamente molto contenuta e si sono risolte nella trasformazione in un contratto a tempo indeterminato, conclude rilevando come questo ulteriore processo di riforma, la cui matrice può essere individuata nel cosiddetto «pacchetto Treu», si sia avvalso dell’apporto degli stessi consiglieri che a suo tempo collaborarono con il ministro Treu.
Osserva inoltre che nel testo si parla di disoccupati e non di inoccupati: ritiene che questo mutamento terminologico produrrà discriminazioni, al momento che gli inoccupati, a differenza dei disoccupati, sono privi di esperienza lavorativa e non sono destinatari dell’indennità di disoccupazione.
Rileva infine che, mentre il cosiddetto pacchetto Treu riteneva elemento indispensabile la contrattazione tra le parti sociali e la contrattazione collettiva, il disegno di legge in esame indica genericamente una serie di indirizzi e nel contempo lascia soli i lavoratori di fronte a questi processi di modificazione.
Nel merito dell’emendamento 1.5, fermo restando che il confronto è rappresentato dal dialogo sociale e non dalla concertazione, fa presente che nell’articolo 7 del disegno di legge è contenuta una clausola generale secondo cui gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere già corredati da un’apposita relazione cui è allegato il parere della Conferenza unificata, sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro. Ritiene pertanto che l’articolo 7 già contenga la disposizione che si vuole introdurre con l’emendamento in esame.
In questo contesto, possono svolgere un ruolo anche i sindacati, come avviene negli altri paesi europei, dove questi soggetti del privato sociale intervengono nel favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Su questo aspetto si registra la netta contrarietà della CGIL e della sinistra, mentre esso costituisce oggetto di una richiesta da parte di altri sindacati, come la CISL, la UIL e la UGL.
Rileva che gli emendamenti presentati corrispondono ad un impostazione molto ancorata alla prevalenza dell’operatore pubblico ed alla diffidenza verso l’operatore privato. Ribadisce che la contrarietà del Governo a tali emendamenti è il riflesso di una diversa visione della maggioranza su tali questioni.
Rinvia quindi il seguito dell’esame alla seduta di domani, giovedì 17 settembre 2002.
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Innocenzo Cipolletta, Irene Tinagli, Tiziano Treu

























