(Dal Resoconto Sommario)
SEDE REFERENTE
Martedì 21 gennaio 2003. – Presidenza del presidente Giuseppe BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla.
Delega del Governo in materia previdenziale.
C. 2145 Governo.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 gennaio 2003.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda che nella seduta del 16 gennaio 2003 sono stati presentati dal relatore due articoli aggiuntivi all’articolo 2, un articolo aggiuntivo all’articolo 3, nonché il preannunciato emendamento sulla totalizzazione 1.187, ai quali sono riferiti i subemendamenti (vedi allegato).
Luigi MANINETTI (UDC), relatore, esprime parere contrario sul subemendamento Cordoni 0.1.187.1; esprime parere favorevole sul subemendamento Guerzoni 0.1.187.2; esprime parere contrario sui subemendamenti Trupia 0.1.187.3 e Nigra 0.1.187.4; esprime parere favorevole sul subemendamento Nigra 0.1.187.5; esprime parere contrario sui subemendamenti Innocenti 0.1.187.6 e Trupia 0.1.187.7; esprime parere favorevole sul subemendamento Motta 0.1.187.8 e parere contrario sul subemendamento Nigra 0.1.187.9; esprime parere favorevole sull’emendamento 1.187 del relatore.
Esprime parere contrario sui subemendamenti Cordoni 0.2.06.1, Guerzoni 0.2.06.2, Innocenti 0.2.06.3, Gasperoni 0.2.06.4, Guerzoni 0.2.06.5 e 0.2.06.6, Innocenti 0.2.06.7 e Nigra 0.2.06.8; invita l’onorevole Santori a riformulare il suo subemendamento 0.2.06.9; esprime parere contrario sui subemendamenti Innocenti 0.2.06.10 e Gasperoni 0.2.06.11; esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 2.06 e 2.07 del relatore.
Esprime parere contrario sul subemendamento Trupia 0.3.09.1 e parere favorevole sull’articolo aggiuntivo 3.09 del relatore; esprime infine parere contrario sull’articolo aggiuntivo Santori 3.05.
Il sottosegretario Alberto BRAMBILLA concorda con il parere espresso dal relatore.
Cesare CAMPA (FI), rilevato che non sono stati votati – perché decaduti – gli emendamenti 1.173 e 1.174, relativi al cumulo dei trattamenti pensionistici ai superstiti con altri redditi, ricorda che l’articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 prevede una riduzione dell’importo della pensione ai superstiti, che si articola nel 25, 40 o 50 per cento nel caso in cui il reddito del superstite superi determinati valori identificati rispettivamente in tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Rileva che, in seguito all’entrata in vigore di tale regime normativo, la pensione di reversibilità, che già costituiva il 60 per cento della pensione del defunto, è ulteriormente penalizzata, divenendo in alcuni casi una quota minima dell’originario trattamento pensionistico.
Osserva che il risparmio finanziario conseguito dal sistema previdenziale nel suo complesso, grazie all’introduzione del regime di cumulo, è stato del tutto irrilevante, come sottolineato nella stessa relazione della commissione Brambilla, nella quale si afferma che le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 41, 42 e 43 hanno fatto registrare meno di un terzo dei risparmi preventivati nel 1995. A fronte di ciò, l’applicazione di tale normativa impone al superstite un gravoso sacrificio economico. Preannuncia pertanto che presenterà in Assemblea appositi emendamenti per modificare la disciplina che riduce il trattamento previdenziale ai superstiti.
Roberto GUERZONI (DS-U) ritiene che il testo in esame lasci irrisolta la questione della totalizzazione che sarà estesa anche ai lavoratori che abbiano raggiunto il minimo contributivo nei propri fondi. Rilevato che l’emendamento 1.187 del relatore è volto a garantire la possibilità della totalizzazione a chi abbia raggiunto i 65 anni di età, sottolinea che il testo dovrebbe essere più esplicito riguardo alle pensioni di anzianità che possono essere maturate prima del compimento del sessantacinquesimo anno.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Cordoni 0.1.187.1 e approva il subemendamento Guerzoni 0.1.187.2.
Renzo INNOCENTI (DS-U) illustra i successivi subemendamenti presentati dal suo gruppo all’emendamento 1.187 del relatore volti a modificare i dati quantitativi riferiti agli anni di contribuzione o all’età anagrafica, ricordando che, in base alla legge n. 335 del 1995, la pensione di vecchiaia può essere maturata anche a 57 anni di età, qualora si sia in possesso di determinati requisiti. Chiede se le disposizioni sulla totalizzazione consentano ad una donna che abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia di usufruire dei relativi trattamenti prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età. Preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti volti a far valere il diritto alla totalizzazione nel momento in cui si matura il diritto alla pensione di vecchiaia.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Trupia 0.1.187.3 e Nigra 0.1.187.4; approva quindi il subemendamento Nigra 0.1.187.5.
Pietro GASPERONI (DS-U) illustra il subemendamento Innocenti 0.1.187.6, di cui è cofirmatario, volto a ridurre da cinque a tre anni il periodo di contributi versati presso ogni cassa previdenziale per avere diritto alla totalizzazione. Chiede al rappresentante del Governo di prendere in considerazione periodi di contribuzione inferiori di cinque anni almeno ai fini del diritto alla pensione.
Il sottosegretario Alberto BRAMBILLA precisa che sarà difficile mantenere anche il limite di cinque anni di contribuzione, essendo stato valutato un costo di 450 milioni di euro per le casse dell’INPS. Osserva che per i periodi di contribuzione inferiori ai cinque anni, ove conveniente, gli interessati possono ricorrere alla ricongiunzione a titolo oneroso. Nel comprendere i rilievi del deputato Gasperoni, conferma tuttavia il parere contrario sul subemendamento Innocenti 0.1.187.6.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Innocenti 0.1.187.6 e Trupia 0.1.187.7; approva quindi il subemendamento Motta 0.1.187.8.
Roberto GUERZONI (DS-U), intervenendo sul subemendamento Nigra 0.1.187.9, di cui è cofirmatario, osserva che i trattamenti pensionistici conseguenti a totalizzazione non devono essere soggetti a disparità rispetto agli altri.
La Commissione respinge il subemendamento Nigra 0.1.187.9.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che l’eventuale approvazione dell’emendamento 1.187 del relatore, come risultante dai subemendamenti approvati, comporterà la soppressione delle parole «nonché alle pensioni di anzianità», inserite nell’emendamento 1.184 del relatore, riguardante anch’esso la materia della totalizzazione e che va a modificare il comma 1 dell’articolo 1.
La Commissione approva l’emendamento 1.187 del relatore, nel testo subemendato.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che si passerà ora all’esame dei subemendamenti riferiti all’articolo aggiuntivo 2.06 del relatore.
La Commissione respinge il subemendamento Cordoni 0.2.06.1.
Roberto GUERZONI (DS-U), nell’esprimere perplessità relativamente all’approvazione di un testo unico subito dopo l’emanazione dei decreti legislativi, sottolinea che nella delega contenuta nella legge 335 del 1995 non si faceva alcun riferimento alle aliquote contributive.
Ribadita la necessità di ricomprendere le norme dei decreti legislativi all’interno del testo unico, evidenzia l’opportunità di specificare ulteriormente i principi e i criteri direttivi della delega e di espungere il riferimento alle aliquote contributive.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Guerzoni 0.2.06.2, Innocenti 0.2.06.3, Gasperoni 0.2.06.4, Guerzoni 0.2.06.5 e 0.2.06.6, Innocenti 0.2.06.7 e Nigra 0.2.06.8.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, accantona il subemendamento Santori 0.2.06.9 e l’articolo aggiuntivo 2.06 del relatore.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Innocenti 0.2.06.10 e Gasperoni 0.2.06.11; approva l’articolo aggiuntivo 2.07 del relatore.
Roberto GUERZONI (DS-U) chiede la motivazione del parere contrario sul subemendamento Trupia 0.3.09.1, di cui è cofirmatario.
Luigi MANINETTI (UDC), relatore, nel ritenere pleonastiche le parole «rispetto a quella pubblica», esprimerebbe parere favorevole, se il subemendamento si limitasse ad aggiungere la parola «integrativa» dopo la parola «sanitaria».
Roberto GUERZONI (DS-U) accetta la riformulazione proposta dal relatore.
La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Trupia 0.3.09.1, nel testo riformulato, e l’articolo aggiuntivo 3.09 del relatore, nel testo subemendato.
Angelo SANTORI (FI) riformula il suo subemendamento 0.2.06.9.
Luigi MANINETTI (UDC), relatore, esprime parere favorevole sul subemendamento Santori 0.2.06.9 (seconda versione).
Il sottosegretario Alberto BRAMBILLA concorda.
Roberto GUERZONI (DS-U), ritiene che la materia trattata nel subemendamento Santori 0.2.06.9 (seconda versione) non debba essere inserita in testo unico.
Angelo SANTORI (FI), nel ritenere fondate le perplessità dal deputato Guerzoni, ringrazia il rappresentante del Governo per aver compreso le esigenze del settore agricolo, manifestando tuttavia preoccupazione per il protrarsi dei tempi richiesti dall’approvazione del testo unico.
Il sottosegretario Alberto BRAMBILLA sottolinea che rispetto alla legge n. 335 del 1995, nella delega è stato aggiunto solamente il principio dell’armonizzazione delle aliquote, in quanto le 125 aliquote diverse attualmente vigenti comportano per l’INPS una serie infinita di contenziosi. Sottolinea infine che, per quanto riguarda il settore agricolo, in assenza di parametri precisi, vi è la necessità di equiparare il sistema della rilevazione della manodopera a quello del settore dei servizi.
La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Santori 0.2.06.9 (seconda versione) e l’articolo aggiuntivo 2.06 del relatore, come risultante dai subemendamenti approvati.
Angelo SANTORI (FI) ritira il suo articolo aggiuntivo 3.05.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che il testo, risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l’espressione dei prescritti pareri.
Rinvia pertanto il seguito dell’esame ad altra seduta.

























