(Dal Resoconto Sommario)
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 30 luglio 2003. – Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maurizio Sacconi.
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30.
Atto n. 250.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta di ieri.
Angelo SANTORI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha già presentato la proposta di parere. Il termine per la presentazione dei pareri scade alle ore 12 di oggi. In attesa del deposito della proposta alternativa di parere annunciata dai gruppi di opposizione, ritiene che si possa dedicare la seduta antimeridiana ad eventuali richieste di chiarimento sulla proposta di parere del relatore.
Alfonso GIANNI (RC), nel preannunciare la propria posizione contraria alla proposta di parere formulata dal relatore, avanza una richiesta di chiarimento in merito al punto 14 della stessa, laddove si intende subordinare l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14 dello schema di decreto legislativo all’adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d’obbligo, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 68 del 1999.
Cesare CAMPA (FI), relatore, precisa che l’intenzione è quella di favorire la possibilità di procurare commesse per le cooperative sociali, fermo restando che la quota d’obbligo ai sensi della legge n. 68 del 1999 deve essere completamente assolta con l’assunzione diretta del disabile individuato alle proprie dipendenze o presso la cooperativa alla quale si dà la commessa. Ritiene quindi che le preoccupazioni in precedenza sollevate possano ritenersi superate nel momento in cui si afferma che se si vuole ricorrere a questo strumento si deve avere assolto completamente all’obbligo di inserire i disabili.
Angelo SANTORI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell’esame alla seduta già convocata al termine dei lavori pomeridiani dell’Assemblea.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 30 luglio 2003. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maurizio Sacconi.
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30.
Atto n. 250.
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella parte antimeridiana della seduta di oggi.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).
Avverte che è stata presentata dai deputati Cordoni ed altri una proposta alternativa di parere (vedi allegato 2).
Elena Emma CORDONI (DS-U), intervenendo sull’ordine dei lavori, lamenta il fatto che solo nel tardo pomeriggio è giunta comunicazione che la seduta per l’esame per gli atti del Governo, convocata al termine della seduta pomeridiana dell’Assemblea, si sarebbe svolta al termine delle votazioni in Assemblea.
Cesare CAMPA (FI), relatore, nel riconoscere ai deputati dell’opposizione il contributo fornito al dibattito sullo schema di decreto legislativo, fa presente che alcuni degli aspetti evidenziati nella proposta alternativa di parere sono stati già recepiti nel parere da lui formulato, come per esempio la necessità per le agenzie di somministrazione costituite in forma cooperativa o di consorzio cooperativo di prevedere che la disponibilità finanziaria richiesta dalla legge venga valutata con riferimento non solo al capitale sociale ma anche alle riserve indivisibili. Precisa che la proposta di parere del relatore ha raccolto anche talune indicazioni emerse nel corso delle audizioni che sono state svolte; in proposito ringrazia il presidente per aver consentito un ampio dibattito ed una consultazione proficua.
Roberto GUERZONI (DS-U), intervenendo sull’ordine dei lavori, ritiene opportuno che anche il Governo si pronunci sulle proposte di parere presentate.
Elena Emma CORDONI (DS-U), nel condividere l’opportunità che anche il Governo esprima la propria opinione sulle proposte di parere presentate, rileva che al Senato la discussione sullo schema di decreto attuativo della legge Biagi ha permesso di modificare positivamente il testo, recependo nel parere del relatore alcuni dei rilievi evidenziati dall’opposizione in materia di disposizioni relative allo statuto dei lavoratori rispetto all’articolo 1 del decreto attuativo, in materia di lavoro portuale, sul ruolo della contrattazione collettiva per ciò che attiene il lavoro intermittente e il lavoro di inserimento, sulla pari dignità tra uomo e donna nel lavoro, sul collocamento degli stranieri. Ritiene in proposito che l’espressione di un parere uniforme tra Camera e Senato sullo schema di decreto legislativo consentirebbe al Parlamento di essere più incisivo sulla volontà del Governo.
Emerenzio BARBIERI (UDC) fa presente che il Governo non è obbligato ad esprimere la propria opinione sulle proposte di parere presentate. Posto che alcune indicazioni avanzate dall’opposizione sono state recepite nel parere predisposto dal relatore, ritiene che si possa procedere al voto.
Il sottosegretario Maurizio SACCONI fa presente che nel pomeriggio di oggi al Senato ha aderito all’invito del relatore Tofani di procedere ad un ulteriore esame delle proposte avanzate dall’Ulivo, che si sono tradotte nelle ulteriori osservazioni testé richiamate.
Dichiara pertanto che il Governo si atterrà a tali ulteriori indicazioni, oggi convenute al Senato, non contrastanti con quelle espresse nel parere del relatore.
Cesare CAMPA (FI), relatore, dichiara di condividere nel merito le osservazioni richiamate dal deputato Cordoni, ma, per ragioni procedurali, non ritiene di inserirle nel parere del relatore, attesa la necessità di giungere entro questa sera alla votazione del parere stesso. Il suo orientamento favorevole, infatti, ha per ora solo natura personale, in quanto non ha potuto consultare i gruppi di maggioranza su tali punti. In ogni modo, sottolinea l’importanza della disponibilità manifestata dal Governo.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, passa pertanto alle dichiarazioni di voto.
Alfonso GIANNI (RC) ricorda di aver preannunciato, a conclusione del suo intervento sullo schema di decreto legislativo, che non avrebbe partecipato alla votazione del parere qualora nello stesso non si fosse prevista la soppressione dell’articolo 14, posto che considera la questione dell’adempimento dell’obbligo di assunzione dei portatori di handicap nelle aziende pubbliche e private un adempimento che deve essere onorato seriamente e non surrettiziamente attraverso il «prestito» di lavoratori disabili appartenenti ad una cooperativa.
Nel ribadire come il testo risulti inficiato da vizi di legittimità costituzionale per eccesso di delega su questo come su altri punti già evidenziati, conferma la totale contrarietà allo schema di decreto legislativo, dichiarando di non partecipare alla votazione.
Emilio DELBONO (MARGH-U) conferma il giudizio contrario del suo gruppo sullo schema di decreto legislativo e sulla proposta di parere formulata dal relatore, pur riconoscendo che quest’ultima contiene numerosi spunti emersi dagli interventi svolti anche dall’opposizione nel corso del dibattito. In considerazione del fatto che avrebbe ritenuto più opportuno fissare delle condizioni piuttosto che delle osservazioni nel parere da esprimere, ribadisce il voto contrario dei deputati del gruppo della Margherita.
Elena Emma CORDONI (DS-U), nel ribadire il giudizio negativo dei deputati dei Democratici di Sinistra-L’Ulivo sullo schema di decreto legislativo, insiste sul fatto che le modalità con le quali si intende organizzare il mercato del lavoro ed introdurre nuove forme di lavoro non corrispondono alle esigenze delle imprese. Ritiene che il Governo si sia mosso in direzione di una frammentazione e di una ulteriore precarietà del mercato del lavoro, senza preoccuparsi di costruire un adeguato sistema di protezione sociale e di ammortizzatori sociali.
Ribadisce la presenza di evidenti vizi di legittimità costituzionale per eccesso di delega soprattutto laddove il Governo compie una vergognosa azione di intervento sulle disposizioni che riguardano i disabili, negando l’esperienza di una legge che anche il centrodestra aveva contribuito a costruire nella passata legislatura.
Ritiene infine che le scelte di riforma adottate non porteranno il paese ad un livello più alto di qualità del lavoro e dello sviluppo, posto che non si investe sulla ricerca umana ma sulle imprese che cercano attraverso la riduzione dei diritti di competere in questa fase di globalizzazione.
Luigi MANINETTI (UDC) esprime un giudizio positivo sullo schema di decreto legislativo e sul parere formulato dal relatore, che considera il risultato dei contributi forniti da tutti coloro che hanno partecipato all’ampio dibattito svoltosi, precisando che avrebbe ritenuto più opportuno che le osservazioni indicate nel parere fossero state rese come condizioni.
Aldo PERROTTA (FI) nell’apprezzare la disponibilità dimostrata dal rappresentante del Governo e il lavoro svolto dal relatore nel tener conto di una serie di osservazioni avanzate dalla maggioranza e dall’opposizione, fa presente che la Camera dei deputati è un ramo del Parlamento in grado di esprimere la propria opinione sui pareri che, in generale, si auspica siano identici a quelli del Senato. Preannuncia pertanto il voto favorevole dei deputati del gruppo di Forza Italia sul parere predisposto dal relatore, precisando che l’obbiettivo delle disposizioni di cui all’articolo 14 è proprio quello di consentire ai disabili di lavorare.
Antonino LO PRESTI (AN), a nome dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale si associa alle considerazioni positive già espresse in merito alle osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore, che ritiene totalmente condivisibili; in proposito, reputa che la complessità dei punti indicati nel parere dimostri la serietà del lavoro svolto e l’interesse della Commissione per una materia delicatissima.
Preannuncia pertanto il voto favorevole sul parere predisposto, posto che si tratta di un provvedimento che, nel recepire gli studi portati avanti dal professor Biagi, rappresenta, al di là delle sperimentazioni, un segnale importante di modernizzazione.
Giovanni DIDONÈ (LNP), nel preannunciare il voto favorevole dei deputati della Lega Nord Padania sul parere formulato dal relatore, sottolinea la positività delle innovazioni contenute nello schema di decreto legislativo che, introducendo nuove forme di lavoro, consentiranno di raccogliere risultati positivi in tema di occupazione e di emersione del lavoro nero.
Roberto GUERZONI (DS-U), intervenendo a titolo personale, esprime il voto contrario sul parere predisposto dal relatore, posto che è apparso chiaro, dopo l’intervento del rappresentante di Forza Italia, che i punti non contenuti nel parere del relatore presentato alla Camera ma recepiti dal Governo al Senato hanno come fondamento la non condivisione degli stessi da parte della maggioranza presente alla Camera.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, restando così preclusa la proposta alternativa di parere dei deputati Cordoni ed altri.
XI Commissione – Mercoledì 30 luglio 2003
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Schema di decreto legislativo recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30 (Atto n. 250).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;
ascoltate le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro convocate;
acquisite le osservazioni della Commissione bilancio;
ritenuto che il decreto legislativo in titolo dia puntuale e tempestiva applicazione alla legge di delega n. 30 del 2003;
ritenuto altresì che il provvedimento contribuirà, coerentemente agli orientamenti comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente, ad aumentare i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1. assumere le indicazioni unanimemente condivise dalla Conferenza Unificata nella seduta del 3 luglio 2003, con particolare riguardo:
a) alla necessità di richiamare espressamente le competenze in materia di mercato del lavoro riconosciute alle Regioni a statuto speciale ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui sono previste forme di autonomie più ampie rispetto a quelle già attribuite;
b) alla opportunità di circoscrivere al solo inserimento lavorativo la formazione erogata dai soggetti autorizzati;
c) alla necessità di ricondurre il libretto formativo di cui all’articolo 2 al libretto formativo del cittadino definito ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000;
d) alla opportunità di definire, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, i parametri attraverso cui verificare, per i soggetti privali autorizzati, la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali;
e) alla opportunità di assegnare alle Regioni competenza autorizzatoria per gli intermediari che operano su base esclusivamente regionale;
f) alla opportunità di circoscrivere l’autorizzazione ope legis alla intermediazione alle sole Università e Fondazioni universitarie, in modo da ricondurre ai meccanismi di autorizzazione i comuni e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari;
g) alla opportunità di precisare gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro;
h) alla opportunità di rinviare alle Regioni la regolamentazione del contratto di apprendistato per i soli profili che attengono alla formazione;
i) alla opportunità di indicare un monte ore minimo di formazione formale – interna e/o esterna alla azienda – di almeno 120 ore per anno, per l’acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali nel caso di apprendistato professionalizzante;
j) alla opportunità di eliminare l’articolo 52 in materia di accreditamento delle imprese formatrici;
k) alla opportunità di inserire anche le Province tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro;
2. valorizzare e sostenere il ruolo della contrattazione collettiva, non solo attraverso modalità analoghe a quelle di cui all’articolo 11, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196, ma anche attraverso l’invito alle parti sociali di affidare a un accordo interconfederale la gestione della transizione dal nuovo al vecchio quadro legale e contrattuale;
3. precisare la definizione di associazioni sindacali nonché di ente bilaterale di cui all’articolo 2 in modo da ricomprendere ogni altra attività o funzione a questo assegnata dalla legge o dai contratti collettivi;
4. ricondurre al concetto di lavoratore svantaggiato di cui all’articolo 2, lett. k) anche i gruppi di persone indicati all’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
5. precisare i trattamenti contributivi e previdenziali delle nuove tipologie di lavoro introdotte;
6. consentire di allungare, tenuto conto delle opinioni prevalenti delle parti sociali, i termini di comunicazione delle nuove assunzioni di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
7. verificare la possibilità di includere le camere di commercio e le associazioni nazionali di tutela delle disabilità tra i soggetti beneficiari dei regimi particolari di autorizzazione alla attività di intermediazione;
8. valutare l’opportunità di eliminare il meccanismo del silenzio-rifiuto nei regimi di abilitazione degli operatori privati nelle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e ricollocazione professionale;
9. per le agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché per le agenzie di intermediazione, ricerca e selezione del personale e ricollocazione professionale valutare l’opportunità di circoscrivere l’oggetto sociale esclusivo nell’ambito della polifunzionalità di cui all’articolo 5, comma 1. In ogni caso, per i soggetti polifunzionali del mercato del lavoro precisare il concetto di divisione operativa;
10. per le agenzie di somministrazione costituite in forma cooperativa o di consorzio cooperativo prevedere che la disponibilità finanziaria richiesta dalla legge venga valutata con riferimento non solo al capitale sociale ma anche alle riserve indivisibili;
11. precisare che per i consulenti del lavoro è in ogni caso possibile esercitare l’attività di intermediazione mediante i normali regimi di autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5;
12. con riferimento alla contribuzione al fondo di cui all’articolo 12 valutare l’opportunità di rinviare a una verifica tra Governo e parti sociali, ad un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, l’ammontare del contributo per la formazione e per l’integrazione del reddito, al fine di una eventuale riduzione;
13. definire in modo certo e più contenuto i soggetti beneficiari delle misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato di cui all’articolo 13;
14. subordinare l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14 all’adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d’obbligo ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Determinare un più organico raccordo tra il testo dell’articolo14 e la legge 12 marzo 1999, n. 68 e verificare altresì l’opportunità di coinvolgere le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative nella stipulazione delle convenzioni quadro di cui al medesimo articolo 14 ed aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle singole cooperative sociali;
15. ridefinire i meccanismi di monitoraggio statistico in modo da orientarli maggiormente in funzione della valutazione delle politiche del lavoro e garantire il coordinamento con le basi informative in essere presso gli Enti previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate;
16. adeguare la congruità del regime sanzionatorio in materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro con la gravità e il disvalore sociale dei comportamenti sanzionati, fornendo altresì criteri interpretativi certi per la definizione delle varie forme di contenzioso in atto riferite al pregresso superato regime;
17. valutare l’opportunità di ridurre, con particolare riferimento ai servizi di cura alla persona e alle attività di vigilanza, le ragioni tecnico, produttive ed organizzative che consentono la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, rendendo maggiormente omogenee tra di loro le diverse tipologie autorizzate;
18. all’articolo 23, comma 1, valutare l’opportunità con riferimento alla somministrazione di lavoro nella edilizia di fare salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196;
19. ai fini della distinzione tra somministrazione di lavoro e appalto, valutare l’opportunità di esplicitare i requisiti della organizzazione di mezzi e della assunzione del rischio già contemplati nell’articolo 1655 del codice civile;
20. in caso di appalto di servizi prevedere che il regime di solidarietà tra appaltatore e committente si estende non solo agli imprenditori ma anche ai datori di lavoro non imprenditori. Prevedere inoltre che l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda;
21. rendere più aderente la nuova definizione di cessione di ramo di azienda alla formulazione contenuta nel Patto per l’Italia del luglio 2002, sopprimendo all’articolo 32, comma 1, la dicitura «anche se priva di beni materali»;
22. in caso di lavoro intermittente valutare la computabilità del prestatore di lavoro secondo il principio del pro rata temporis;
23. con riferimento al lavoro ripartito:
a) limitare la fattispecie alla sola coppia;
b) eliminare la disposizione che concede ai coobbligati il diritto di partecipare, con facoltà di esprimere un solo voto, al referendum di cui all’articolo 21, legge 20 maggio 1970, n. 300;
24. con riferimento al lavoro a tempo parziale, valutare l’opportunità di consentire al lavoratore di farsi assistere, su sua richiesta, da un rappresentante sindacale in caso di sottoscrizione di clausole elastiche o flessibili;
25. introdurre limiti quantitativi certi con riferimento a tutte le ipotesi di apprendistato;
26. circoscrivere il campo di applicazione soggettivo dei contratti di inserimento al lavoro ed escludere l’applicazione degli incentivi di natura economica ai soggetti di età inferiore ai ventinove anni;
27. estendere il ricorso al contratto di inserimento alle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro. Valutare l’estensione del campo di applicazione oggettivo del contratto di inserimento anche agli studi professionali, in coerenza alla attuale disciplina del contratto di formazione e lavoro;
28. verificare l’opportunità di tipizzare la figura del tirocinio di orientamento estivo, con riferimento ai tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, che sia regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l’università e un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico;
29. escludere dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a progetto i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché le attività rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Valutare l’opportunità di escludere dal campo di applicazione del lavoro a progetto solo quelle professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo; valutare ancora la possibilità di una più lunga fase transitoria;
30. garantire che il complesso delle disposizioni in materia di lavoro occasionale consentano una semplice regolazione delle forme di lavoro di durata limitata nel tempo che corrispondano ad esigenze improvvise e non programmabili di pubblici esercizi;
31. in relazione alle prestazioni che esulano dal mercato del lavoro, impegnare il Governo ad attuare la delega anche con riferimento al settore artigiano o, quantomeno, a garantire la contestuale approvazione del regolamento di cui all’articolo 45 della legge finanziaria 2003 con l’impegno, in questo caso, a portare la norma a regime con la prossima legge finanziaria; valutare inoltre la compatibilità con i criteri di delega della estensione di questa normativa al commercio;
32. con riferimento alle procedure di certificazione prevedere la possibilità di ricorso in sede amministrativa in caso di vizi procedurali. Nella ipotesi di certificazione dei regolamenti interni delle cooperative prevedere che la procedura di certificazione deve essere espletata da specifiche commissioni istituite presso le direzioni provinciali del lavoro o le Province, con presenza, in maniera paritetica, di rappresentanti delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative;
33. valutare l’opportunità di disciplinare in modo più articolato il regime transitorio, prevedendo un periodo più graduale e più lungo, nonché un ampio coinvolgimento delle parti sociali anche mediante la proposta, ricordata al punto 3, di un accordo interconfederale per la fase di transizione. In particolare, per le società di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale già autorizzate ai sensi della disciplina previgente introdurre una disciplina transitoria e di raccordo definita con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali.
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30 (Atto n. 250).
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI CORDONI ED ALTRI
L’XI Commissione Lavoro pubblico e privato;
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 30/2003 (atto n. 250);
considerato che:
l’Ulivo ha espresso un giudizio negativo sulla legge delega sull’occupazione (legge n. 30 del 2003). Sul decreto attuativo il giudizio è ancora più severo poiché il testo del decreto presenta ulteriori aspetti critici e pone una serie di nuovi problemi e nonostante l’elevato grado di flessibilità di cui risulta caratterizzato non introduce ne ipotizza forme di tutele dei lavoratori così come invece previsto dalle proposte di legge presentate dal centro sinistra in merito alla riforma degli ammortizzatori sociali e alla carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori;
la legge n. 30 del 2003 delegava il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell’Unione europea in materia di occupabilità;
il Governo dà attuazione alla legge delega con questo unico decreto delegato che è composto da ben 86 articoli, introduce norme non previste nella legge delega, viola le competenze regionali e, non di rado, anche le direttive comunitarie. Relativamente alle modifiche della Costituzione italiana seguita alla riforma del Titolo V, lo schema di decreto legislativo in oggetto risulta estremamente insoddisfacente in quanto espropria le Regioni delle proprie competenze in merito alla gestione del mercato del lavoro, che secondo l’articolo 117 della Costituzione rientrano tra le materia di legislazione concorrente. La discussione è risultata inevitabilmente affrettata e non in grado di correggere il carattere spesso confuso e tecnicamente non adeguato delle norme proposte;
è evidente, innanzitutto, come il testo risulti inficiato da evidenti vizi di legittimità costituzionale per eccesso di delega. I casi più eclatanti sono rappresentati dall’articolo 14, relativo alle cooperative sociali ed all’inserimento dei lavoratori svantaggiati, norma con la quale si sconvolge la disciplina sui disabili (si ribadisce infatti che l’occupazione in una impresa sociale non è e non può essere sostitutiva del diritto al lavoro in aziende pubbliche e private. Risulta inoltre necessaria l’attivazione dell’Osservatorio sulla legge n. 68/99), dagli articoli 45, che introduce nuove disposizioni previdenziali, e 73 sul coordinamento informativo a fini previdenziali, dall’articolo 86, comma 2, relativo ai rapporti di associazioni in partecipazione, e comma 8, che modifica il decreto legislativo n. 494 del 1996 nella parte relativa ai cantieri;
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sul pubblico impiego. Com’è noto, la legge delega escludeva, per la verità in modo poco logico e convincente, il pubblico impiego dall’intervento di riforma. Il decreto delegato, al contrario, interviene anche su questa materia nei seguenti casi: all’articolo 86, comma 7, sulla somministrazione a tempo determinato, all’articolo 55, comma 2, sul contratto di inserimento ed all’articolo 85, comma I, lettera f), sulla soppressione degli articoli da 1 a 11 della legge 196 del 1997 (legge Treu);
sottolineiamo poi come anche all’articolo 25 ed agli articoli 45 e 73, il decreto introduca norme previdenziali prive di fondamento nella delega e foriere di una disciplina previdenziale in peius per i lavoratori;
proponiamo pertanto di sopprimere tutti gli articoli o i commi che prevedano un eccesso di delega. Relativamente all’articolo 5 si ritiene opportuno inserire: al comma 1, lettera A), dopo la parola «cooperativa» anche «consorzio di cooperative»; al comma 2, lettera a) aggiungere: «nel caso l’agenzia sia costituita in forma cooperativa, la disponibilità di 600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili»; al comma 3, lettera a) aggiungere «nel caso in cui l’agenzia sia costituita in forma cooperativa, la disponibilità di 350.000 euro tra capitale sociale e riserve indivisibili». Per le agenzie di somministrazione costituite in forme cooperative o di consorzio cooperativo prevedere che la disponibilità finanziaria richiesta dalla legge venga valutata con riferimento non solo al capitale sociale ma anche alle riserve indivisibili;
per quanto riguarda l’articolo 10, sul divieto di indagine sulle opinioni e sui trattamenti discriminatori, costituisce un’evidente deroga al suddetto divieto la possibilità di effettuare indagini sulle caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Tale disposizione, oltre a contrastare con l’orientamento costante di dottrina e giurisprudenza in materia di non discriminazione, viene anche meno ai principi dettati dalla legge delega che non prevede alcuna eccezione al divieto di indagine. In ogni caso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disciplinare la diffusione dei dati non «sentite le Regioni», ma solo «previa intesa con le Regioni». Non è sufficiente la richiesta di parere;
sugli articoli 15, 16 e 17, relativi alla costituzione ed al funzionamento della Borsa continua del lavoro, si sottolinea come nella legge delega non si faccia alcun cenno al passaggio dal Sil (Servizio informativo del lavoro) alla Borsa continua del lavoro. Siamo in presenza anche in questo caso di una palese violazione di quanto stabilito dalla legge delega;
all’articolo 25 che, come già detto, prevede l’introduzione di una disciplina previdenziale in peius per i lavoratori, occorre sopprimere la previsione che i contributi sull’indennità di disponibilità possano essere versati in deroga ai minimi contributivi;
le agenzie per il lavoro previste dal decreto sono tali e tante che si prospetta una situazione in cui opereranno una moltitudine di soggetti pubblici e privati inquadrati in una o più delle cinque sezioni dell’albo in ragione dell’ampiezza dei compiti che sono stati autorizzati a svolgere. Questo renderà il quadro di riferimento per i lavoratori incerto e confuso. Si trascura il principio di delega che chiede di rendere il collocamento pubblico «maggiormente efficiente e competitivo» e si confligge con la riforma costituzionale. Si propone di introdurre norme di rigore per il rilascio delle autorizzazioni e riconoscere un ruolo di coordinamento alle Province. Infatti l’ente Provincia risulta la grande assente nello schema di decreto in oggetto nonostante essa abbia da esempio un ruolo centrale nella gestione del collocamento. La provincia non viene infatti nominata neanche quando si individuano nei Centri per l’Impiego (uffici della provincia e sprovvisti di personalità giuridica) i soggetti giuridici titolari di funzioni di rappresentanza che sono invece proprie della Provincia;
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l’articolo 6 inoltre stabilisce regimi particolari di autorizzazione, evidenziando profili di incostituzionalità per quanto riguarda l’accesso limitato agli iscritti, e continuiamo ad esprimere i nostri dubbi circa la creazione di un regime particolare per gli enti locali, le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie;
passando ad analizzare il Titolo III, relativo alla somministrazione di lavoro e all’appalto di servizi, insieme con la modifica del trasferimento di ramo d’azienda di cui all’articolo 32, vogliamo evidenziare come le disposizioni ivi contenute potrebbero determinare un vero e proprio sconvolgimento non solo nei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, ma anche nella stessa organizzazione aziendale;
oltre alla somministrazione di manodopera, l’imprenditore infatti potrà scegliere anche l’appalto di servizi: poiché quest’ultimo non comporta la necessità di assicurare ai dipendenti la parità di trattamento economico e normativo, come avviene invece in caso di somministrazione, ed è conseguentemente meno costoso e impegnativo rispetto a quest’ultima, è facile prevedere che l’appalto di servizi avrà la prevalenza sulla somministrazione di manodopera. Relativamente all’appalto di servizi i criteri individuati al Titolo III del decreto risultano inoltre insoddisfacenti e non definiscono con rigore e precisione quando si può accedere a questo strumento;
proponiamo quindi di aggiungere all’articolo 29, comma 1, le parole «e della reale organizzazione dei mezzi, delle garanzie economiche per l’assunzione effettiva del rischio tipico d’impresa»;
rilievi critici possono essere sollevati anche sull’articolo 32 relativo al trasferimento di «ramo» d’azienda: a tale riguardo proponiamo sia la soppressione delle parole «anche se priva di beni materiali», in quanto tale formulazione apre lo spazio a pratiche distorsive sia l’inserimento di un’informazione preventiva al sindacato;
all’articolo 33 si reputa di fondamentale importanza specificare che il lavoro intermittente non possa essere a tempo indeterminato;
sul lavoro portuale poi proponiamo di inserire le seguenti frasi «ferma restando la disciplina di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall’articolo 3, legge 30 giugno 2000, n. 186» (lavoro temporaneo nei porti) e «i riferimenti che l’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall’articolo 3, legge 30 giugno 2000, n. 186, fa alla legge 24 giugno 1997, n. 196, si intendono riferiti alla nuova disciplina della somministrazione del lavoro prevista dal presente decreto»;
all’articolo 20 si propone di eliminare nell’elenco dei settori in cui è possibile applicare il contratto a tempo indeterminato la lettera d) in quanto data la particolare delicatezza delle attività di assistenza alla persona si sconsiglia il ricorso alla somministrazione;
è stata tralasciata l’attuazione della previsione, contenuta nella delega, di norme che agevolino l’utilizzo di contratti a tempo parziale da parte di lavoratori anziani, al fine di contribuire alla crescita dell’occupazione giovanile, con tale tipologia contrattuale (staffetta giovani-anziani);
manca inoltre nello schema di decreto legislativo la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per i casi di inosservanza delle disposizioni, contenute nella delega, relative ai requisiti essenziali previsti per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
non è previsto poi il richiamo alle disposizioni dello Statuto dei lavoratori riguardanti la libertà e la dignità del lavoratore, alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di uomini e donne nel lavoro e alla legge 10 aprile 1991, n. 125, sulla pari opportunità tra i sessi;
siamo convinti che le modifiche previste al lavoro a tempo parziale siano dannose per la crescita dell’occupazione femminile. Proponiamo un rinvio alla contrattazione tra le parti sociali per un auspicabile avviso comune in materia. In ogni caso l’eventuale rifiuto del lavoro supplementare non può costituire infrazione disciplinare, poiché la somma di sanzioni nell’arco di due anni può portare direttamente al licenziamento e l’eventuale contratto individuale dovrebbe avvenire con l’assistenza del sindacato. In caso poi di utilizzazione da parte del datore di lavoro delle clausole flessibili o delle clausole elastiche, è previsto il diritto a specifiche compensazioni, mentre, più propriamente, come è nel testo vigente, dovrebbe essere sancito il diritto a maggiorazioni retributive;
nel lavoro a chiamata occorre sopprimere:
a) la deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo, relativamente ai contributi sull’indennità di disponibilità;
b) la sospensione dell’indennità di disponibilità nei casi di malattia o di temporanea indisponibilità del lavoratore;
c) la corresponsione dell’indennità di disponibilità nei giorni festivi solo in caso di effettiva chiamata;
vogliamo poi proporre la soppressione di una norma a dir poco assurda: l’articolo 44 relativo al principio di non discriminazione, prevede che il lavoratore coobligato (in coppia) possa esprimere mezzo voto nelle assemblee sindacali. Non ci si può non chiedere quale danno potrebbe procurare al datore di lavoro l’espressione di un voto intero da parte di tale tipologia di lavoratori. Occorre altresì sopprimere l’ipotesi prevista dall’articolo 41, comma 5, sul licenziamento automatico del coobligato, in caso di rinuncia dell’altro lavoratore;
i lavoratori assunti con tipologie contrattuali a orario ridotto modulato o flessibile concorrono alla definizione del numero dei dipendenti secondo il principio del pro rata temporis. Occorre prevedere il rinvio alla contrattazione tra le parti per la definizione del tetto massimo per tali tipologie contrattuali;
altro punto dolente del testo è la parte relativa alla contrattazione: anche in questo caso il Governo disciplina perfino aspetti minuti di un determinato contratto, aspetti che, invece, andrebbero affidati alla contrattazione tra le parti sociali, così come nel caso di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Il testo prevede poi la fissazione di un termine finale (cinque mesi) per la conclusione di accordi tra le parti, decorso il quale interviene il Governo. Siamo in presenza anche in questo caso di un indebito potere sostitutivo da parte del Governo stesso. Per ovviare a tale situazione proponiamo di seguire una procedura diversa: innanzitutto un tempo più lungo (di nove mesi rispetto a quello previsto di sei mesi), decorso il quale ci dovrebbe essere la convocazione successiva delle parti sociali da parte del Ministro ed un eventuale intervento finale del Governo sulla base dei contenuti emersi dal confronto. Una procedura quindi dove il Governo abbia la decisione finale, ma alla fine di un percorso molto più articolato ed attento al confronto;
occorre poi sottolineare come la scissione del rapporto di apprendistato (Titolo VI) in tre figure determini effetti negativi quali l’aver complicato l’ingresso dei giovani al mondo del lavoro ed un impoverimento generale della formazione nell’apprendistato;
il riferimento alla contrattazione collettiva, che in questa materia ha sempre avuto un ruolo determinante, è assolutamente insufficiente e l’aver delegato alle Regioni la regolamentazione di questo rapporto determinerà situazioni nettamente differenziate con effetti di distorsione sul mercato del lavoro;
sottolineiamo inoltre come la possibilità, alla scadenza del contratto, di utilizzare l’articolo 2118 del codice civile è un’operazione che va contro il senso sostanziale dell’apprendistato in quanto introduce una norma di precarizzazione, mentre l’aver ridimensionato la formazione può ricreare le condizioni per il quale il nostro Governo è stato condannato in sede europea;
per quanto riguarda le singole figure di contratto osserviamo come per l’apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione (articolo 48) sia previsto un monte ore di formazione, delegato alle Regioni, in chiaro contrasto con la riforma del titolo V: la formazione rappresenta un diritto fondamentale di cittadinanza sociale e quindi dovrebbe competere allo Stato la definizione dei livelli minimi che la regolamentazione regionale deve garantire. Sull’apprendistato professionalizzante (articolo 49), poi, occorre sottolineare come la durata fino a sei anni, prevista dal testo del decreto, sia del tutto in contrasto con le finalità perseguite da questo contratto, e cioè la professionalizzazione nel lavoro. Proponiamo quindi di ridurre tale durata massima a 4 anni. Per quanto riguarda l’apprendistato per l’alta formazione (articolo 50), infine, non si capisce perché la sua regolamentazione sia demandata alle Regioni considerato che questo contratto è finalizzato al conseguimento di diploma o di altri traguardi formativi regolamentati dallo Stato;
per i lavoratori a progetto occorre sopprimere, all’articolo 66, comma 1, l’espressione «senza erogazione del corrispettivo» e prevedere l’introduzione di sanzioni amministrative nel caso di violazione delle norme in materia;
altro nodo è quello degli enti bilaterali, sorti in Italia su iniziativa delle parti sociali di determinate categorie per gestire ammortizzatori sociali, programmare attività di formazione e di riqualificazione professionale. Ben diversi sono gli enti bilaterali previsti dal Governo, cui sono affidate, contemporaneamente, attività di mediazione, avviamento, formazione e certificazione dei rapporti di lavoro, con la gestione di cospicue risorse pubbliche. Sull’articolo 76 che disciplina gli organi di certificazione vogliamo sottolineare come, mentre per gli enti bilaterali la certificazione è prevista tout court dal decreto, per le Direzione provinciali del lavoro ci sia bisogno di un successivo decreto ministeriale. Al fine di eliminare tale disparita proponiamo di sopprimere la necessità di un decreto ministeriale successivo e di prevedere che la certificazione possa essere effettuata anche dai centri per l’impiego. Il decreto delegato non chiarisce poi il carattere sperimentale della certificazione previsto dalla legge delega e configura la stessa come una scelta permanente;
all’articolo 83, al comma 2 sarebbe stato utile prevedere che l’espletamento delle procedure di certificazione fosse attribuito a specifiche commissioni istituite nella sede di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto, e che tali commissioni fossero presiedute da un dirigente della Direzione provinciale del lavoro nel cui ambito è istituita la commissione e, costituite, in maniera paritetica, da rappresentanti delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
vogliamo inoltre porre l’accento sul fatto che, nel testo del decreto, ogni qual volta si parli dei sindacati comparativamente più rappresentativi il riferimento testuale è «a» o «da» sindacati comparativamente più rappresentativi. Non si tratta di un’osservazione puramente formale, in quanto il mancato riferimento «ai» o «dai» sindacati solleva un problema di carattere sostanziale poiché obbliga solo alcuni dei sindacati più rappresentativi, realizzando la possibilità di lasciarne fuori altri;
per gli stranieri la legge delega non prevede il mantenimento delle funzioni in capo allo Stato. Di tale parte non si fa menzione nemmeno per un rinvio alla legislazione vigente in materia. E si consideri che il principio di delega aggiungeva un coordinamento tra collocamento ordinario
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e collocamento degli stranieri «per la semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni sul lavoro». Occorre colmare tale inadempienza;
inoltre gli emendamenti presentati dal governo peggiorano ulteriormente i contenuti del testo dello schema di decreto;
considerato in ultimo che all’articolo 7, comma 5, della legge n. 30/2003, viene stabilito che «dall’attuazione delle disposizioni degli articoli da 1 a 5 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato», mentre diverse norme dello schema di decreto in oggetto (Istituzione dell’albo delle Agenzie per il lavoro presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, misure volte a favorire l’inserimento o il reinserimento dei lavoratori svantaggiati, Agenzie sociali per il lavoro, Istituzione della borsa continua nazionale del lavoro e attività di monitoraggio statistico dei servizi svolti nell’ambito del mercato del lavoro, Disposizioni previdenziali relative ai lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito, Realizzazione di una banca dati informativa, Disciplina della prestazioni che esulano dal mercato del lavoro) producono degli oneri a carico dello Stato in contrasto con quanto previsto dalla legge 30/2003;
per tutte queste considerazioni, l’Ulivo esprime
PARERE CONTRARIO
allo schema di decreto legislativo attuativo della legge 30/2003.
«Cordoni, Delbono, Guerzoni, Gasperoni, Duilio, Motta, Camo, Nigra, Innocenti, Bottino, Trupia, Squeglia, Sgobio, Widman».

























