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Il Diario del Lavoro

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato

Commissione Lavoro, pubblico e privato

22 Ottobre 2009
in Camera

(Dal Resoconto Sommario)

SEDE REFERENTE


Mercoledì 22 ottobre 2003. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla e Grazia Sestini.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, comunica che il deputato Alberto Nigra è rientrato a far parte della Commissione.

Sui lavori della Commissione.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, come convenuto in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, propone che le proposte di legge C. 13 di iniziativa popolare, C. 872 Bertinotti e C. 2575 Cento, recanti «Istituzione del reddito sociale», e la proposta di legge C. 3134 Rutelli, recante «Diritti di sicurezza sociale in materia di tutela del lavoro e del reddito», siano esaminate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Lino DUILIO (MARGH-U) giudica singolare sul piano della deontologia politico-parlamentare e della correttezza istituzionale che per i provvedimenti inseriti nel calendario nella quota spettante all’opposizione la funzione di relatore venga assegnata a deputati della maggioranza. Auspica che la decisione della presidenza non costituisca precedente, ricordando che nella scorsa legislatura le relazioni su tutti i provvedimenti rientranti nella quota spettante all’opposizione furono affidate a deputati dell’opposizione.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, fa presente che all’inizio della legislatura i gruppi dell’opposizione hanno comunicato la propria indisponibilità ad assumere le funzioni di relatori. Nel ricordare che l’affidamento dell’incarico di relatore è una competenza esclusiva del presidente, fa tuttavia presente che non avrà alcuna difficoltà ad affidare tale funzione a deputati dell’opposizione nel momento in cui quest’ultima assumerà un atteggiamento diverso da quello comunicato all’inizio della legislatura.

Alfonso GIANNI (RC) ribadisce l’opportunità del rilievo formulato dal deputato Duilio, ferme restando le prerogative del presidente e la sua correttezza. Tuttavia ritiene che le funzioni di relatore rispetto a provvedimenti inseriti in quota all’opposizione dovrebbero essere affidate a deputati dell’opposizione. Da questo punto di vista, manifesta la sua personale disponibilità.

Pietro GASPERONI (DS-U), pur riconoscendo che l’assegnazione dell’incarico di relatore è di esclusiva competenza del presidente, si associa alle considerazioni del deputato Duilio, rilevando peraltro che non gli risulta un’indisponibilità in via generale dei gruppi dell’opposizione ad assumere l’incarico di relatore. Probabilmente la decisione del presidente scaturisce da un equivoco sorto in riferimento ad una indisponibilità relativa a provvedimenti di iniziativa del Governo o della maggioranza.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nel ribadire che non è sorto alcun equivoco al riguardo, prende tuttavia atto della diversa disponibilità che esponenti dei gruppi dell’opposizione stanno manifestando e di essa naturalmente terrà conto in futuro.

Emilio DELBONO (MARGH-U) precisa di non avere mai assunto una posizione personale o di gruppo al riguardo.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, affinché non sussistano dubbi conferma che in maniera chiara e non equivoca, peraltro successivamente ribadita, i colleghi dell’opposizione hanno fatto presente all’inizio della legislatura che non sarebbero stati disponibili ad assumere le funzioni di relatori.

Emilio DELBONO (MARGH-U) fa presente la disponibilità del suo gruppo in tal senso rispetto a provvedimenti in quota alla minoranza. Invita quindi il presidente a tenerne conto nell’esercizio delle sue prerogative.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ne prende atto.

Istituzione del reddito sociale.
C. 13 iniziativa popolare, C. 872 Bertinotti, C. 2575 Cento.

Diritti di sicurezza sociale in materia di tutela del lavoro e del reddito.
C. 3134 Rutelli.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l’esame congiunto.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda che nella seduta del 7 ottobre 2003 il deputato Campa aveva svolto la relazione sulla proposta di legge C. 3134.

Roberto CARUSO (AN), relatore, riferisce che le proposte di legge Bertinotti ed altri C. 872, C. 13 di iniziativa popolare e Cento ed altri C. 2575 introducono nell’ordinamento una nuova fattispecie di sostegno socio-economico per le categorie di soggetti ritenuti più deboli in relazione all’accesso e al mantenimento del posto di lavoro (quali disoccupati, inoccupati, precari).
Da una parte, si provvede ad erogare ai richiamati soggetti una retribuzione, chiamata retribuzione sociale nella proposta di legge C. 872 e reddito sociale minimo nelle proposte di legge C. 13 (che ne indica anche l’acronimo RSM) e C. 2575, direttamente erogata dallo Stato e non sottoposta a tassazione; in secondo luogo, si provvede, tramite specifiche agevolazioni, a facilitare l’accesso ai servizi pubblici essenziali.
Al riguardo, ricorda che l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 181 del 2000, recante le disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, ha disposto che: per disoccupati di lunga durata si intendono i soggetti che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi; per inoccupati di lunga durata si intendono i lavoratori che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, siano alla ricerca di un’occupazione da più di dodici mesi.
La retribuzione in oggetto andrebbe quindi ad affiancare due istituti di sostegno socio-economico già presenti nel nostro ordinamento, rappresentati dal trattamento ordinario di disoccupazione e dal reddito minimo d’inserimento.
Ricorda che il trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all’articolo 37 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935, è riservato ai disoccupati, cioè i lavoratori che hanno già lavorato per un periodo ed hanno perso il posto, mentre sono esclusi i soggetti inoccupati, cioè in cerca di prima occupazione. In tal modo si evidenzia l’origine assicurativa del sistema, che riconosce il diritto alle prestazioni solamente per i soggetti assicurati per avere già lavorato.
L’istituto del reddito minimo d’inserimento, previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 237 del 1998, costituisce una misura sperimentale finalizzata a combattere la povertà e l’esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone impossibilitate per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli. Il reddito minimo di inserimento si traduce in una serie di interventi finalizzati all’integrazione sociale ed all’autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatari, grazie ad interventi che si riassumono sostanzialmente in due tipologie: trasferimenti monetari integrativi al reddito; realizzazione di programmi personalizzati, volti principalmente a promuovere e sviluppare le capacità individuali, procedendo altresì alla ricostruzione di reti sociali.
Le proposte in esame prevedono che la retribuzione sociale o il reddito sociale minimo spettino al verificarsi delle seguenti condizioni: compimento della maggiore età, o termine degli studi in caso di soggetti studenti (proposta di legge C. 872); iscrizione alle liste di collocamento da almeno un anno (proposte di legge C. 13 e C. 872,quest’ultima in particolare precisa che per ottenere la retribuzione sociale l’iscrizione deve essere riferita alla prima classe delle liste di collocamento); iscrizione da almeno un anno agli elenchi anagrafici previsti dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 2000 ai fini del collocamento ordinario (proposta di legge C. 2575); residenza in Italia da almeno 18 mesi (proposta di legge C. 872), o da almeno due anni (proposte di legge C. 13 e C. 2575); reddito annuo imponibile (si dovrebbe ritenere ai fini IRPEF) entro il limite di 5.000 euro (proposte di legge C. 13 e C. 2575), ovvero 2.500 euro nel caso in cui i beneficiari svolgano un’attività lavorativa con un compenso di importo inferiore all’ammontare del reddito sociale minimo (articolo 5 delle proposte di legge C. 13 e C. 2575), mentre la proposta di legge C. 872 non prevede limiti reddituali; appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito annuo imponibile viene così indicato (proposte di legge C. 13 e C. 2575, mentre il nucleo familiare non è preso in considerazione dalla proposta di legge C. 872): 25.000 euro in presenza di 2 persone componenti il nucleo (18.075,99 euro nella proposta di legge C. 13); 30.000 euro in presenza di 3 persone (23.240,56 euro nella proposta di legge C. 13); per nuclei composti da più di 3 persone il limite di cui al precedente punto viene elevato di 4.000 euro per ciascun componente (3.098,74 euro nella proposta di legge C. 13).
La retribuzione sociale nelle diverse proposte di legge è così indicata: 516,46 euro mensili (articolo 4 della proposta di legge C. 872) per dodici mensilità (6.197,52 euro annui); 8.000 euro annui (articolo 2, comma 1, della proposta di legge C. 2575); 6.197,48 euro annui (articolo 2, comma 1, della proposta di legge C. 13). Si prevede inoltre che la retribuzione sociale sia corrisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite le direzioni provinciali del lavoro (la proposta di legge C. 872 fa riferimento alle articolazioni territoriali) e non sia sottoposta a tassazione (articolo 4, comma 2, della proposta di legge C. 872; articolo 2, comma 2, delle proposte di legge C. 13 e C. 2575). L’articolo 10 della proposta di legge C. 872 prevede la possibilità che il lavoratore ottenga l’intero ammontare della retribuzione sociale in un’unica soluzione, nel caso in cui intenda iniziare un’attività imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, sulla base di progetti sottoposti all’autorità competente e secondo le modalità definite in un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento.
Ai sensi dell’articolo 7 sia della proposta C. 13 che della proposta C. 2575, per il reddito sociale minimo si prevede la decadenza nell’ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno, mentre la proposta C. 872 (articolo 3, comma 1) prevede un periodo temporale massimo oltre il quale la retribuzione sociale non può essere più fruita. Tale limite, pari a tre anni, è elevabile a quattro anni per i soggetti con un’età maggiore di 45 anni o residenti nelle aree svantaggiate, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale, rilevato nell’anno precedente l’inizio dell’erogazione della retribuzione sociale. È da segnalare che l’articolo 8 della proposta C. 872 prevede la possibilità che i soggetti che fruiscono della retribuzione sociale siano impiegati in lavori di pubblica utilità presso amministrazioni pubbliche ed enti pubblici economici, in settori e ruoli non sostitutivi di quelli esistenti e nei settori indicati dal successivo articolo 11. In tal caso è previsto l’obbligo, per le amministrazioni e gli enti richiamati, di integrazione della retribuzione sociale e la relativa contribuzione a fini pensionistici ai livelli della retribuzione prevista per le qualifiche corrispondenti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Una ipotesi di revoca della retribuzione sociale è prevista in caso di ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato (articolo 3, comma 3, della proposta C. 872), o in caso di rifiuto dell’assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui al successivo articolo 8.
Le proposte di legge in esame prevedono altresì un sistema sanzionatorio (articolo 7 della proposta C. 872, articolo 6 delle proposte C. 13 e C. 2575) a carico del datore di lavoro nel caso in cui non attesti l’esistenza di un rapporto di lavoro con il lavoratore che usufruisca del reddito sociale o della retribuzione sociale.
Con riferimento al secondo aspetto disciplinato dalle proposte di legge in esame, tendente a facilitare l’accesso ai servizi pubblici essenziali, rileva che tutte le proposte prevedono un accesso agevolato ai servizi pubblici essenziali sia attraverso la gratuità di alcuni servizi (quali, ad esempio, i trasporti urbani, il servizio sanitario, la scuola pubblica (propostaC. 872), corsi ed esami di formazione (le proposte C. 13 e C. 2575 fannoriferimento all’esclusione di oneri), sia mediante l’introduzione di tariffe «sociali» per alcune particolari utenze, quali elettricità, telefonia fissa, gas e acqua (articolo 6 della proposta C. 872, articolo 8 delle proposte C. 13 e C. 2575). Tutte e tre le proposte in esame, inoltre, stabiliscono, in favore dei disoccupati beneficiari del provvedimento, la gratuità dell’accesso al Servizio sanitario.
Le tre proposte prevedono, inoltre, un contributo per l’affitto, nonché un canone sociale per l’utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da stabilirsi con legge regionale.
Per quanto concerne l’introduzione di incentivi per i datori di lavoro, pubblici o privati, ad eccezione degli organi dell’Amministrazione dello Stato, che assumono a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine di scadenza previsto, l’articolo 9 della proposta C. 872 prevede l’erogazione di un contributo mensile, per il periodo intercorrente dal momento dell’assunzione al periodo massimo di scadenza.
Lo stesso articolo prevede l’obbligo di restituzione integrale del contributo nel caso in cui il datore di lavoro licenzi il lavoratore entro due anni dall’assunzione, tranne nel caso di giusta causa o giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del lavoratore.
Nel caso in cui, al termine della durata massima della retribuzione sociale, lo stato di disoccupazione permanga, è previsto l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici, di offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico per un periodo non inferiore a due anni, preferibilmente in settori innovativi di pubblica utilità, quali la cura alla persona, l’ambiente, la gestione di fonti energetiche alternative, il recupero e la riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici, delle periferie e dei beni culturali.
Per quanto concerne la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’introduzione della fattispecie in esame, l’articolo 14 della proposta C. 872 reca la norma di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, quantificati in 13.500 miliardi di lire per l’anno 2002 e in 27.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2003-2004. Alla copertura, secondo l’articolo in esame, si provvede a valere sulle minori spese o maggiori entrate derivanti dall’abrogazione, disposta dall’articolo 13, di sgravi e contributi a vantaggio dei datori di lavoro.
Sempre a fini di copertura, si prevede, altresì, l’istituzione di un Fondo, nel quale dovrebbero affluire le somme corrispondenti allo 0,3 per cento dei capitali trasferiti in Paesi esteri.
Per quanto concerne le proposte C. 13 e C. 2575, i rispettivi articoli 9 recano disposizioni relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla loro attuazione. In base al comma 1, per il primo anno di applicazione della legge si provvede mediante l’introduzione di una imposta straordinaria, denominata «Labor tax», che consiste in una addizionale una tantum del 2,5 per cento sulla tassazione dei redditi di impresa.
Il comma 2 provvede invece alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione a regime del reddito sociale minimo.
A tal fine è prevista una serie di misure tutte relative alla tassazione dei redditi di capitali: si dispone l’incremento dal 12,50 al 30 per cento dell’aliquota di imposizione sugli interessi derivanti da titoli pubblici ed equiparati; si prevede la tassazione con un’aliquota del 30 per cento dell’incremento di valore dei titoli azionari ovvero del guadagno in conto capitale per le altre tipologie di titoli; si prevede l’inserimento nella dichiarazione annuale dei redditi di ogni reddito da capitale, ai fini dell’applicazione delle imposte dirette; si stabilisce la tassazione dei trasferimenti di capitale all’estero riguardanti le transazioni internazionali di capitale finanziario a carattere speculativo. A tali trasferimenti si applica un’aliquota del 3 per cento per le operazioni aventi una durata non superiore a sette giorni, del 2,5 per cento per le operazioni aventi durata compresa tra sette e trenta giorni e dell’1,8 per cento per le operazioni aventi durata superiore a trenta giorni; si prevede l’introduzione di una tassa sull’innovazione tecnologica che produce decremento occupazionale, consistente in un’addizionale del 3 per cento sull’IVA.

Alfonso GIANNI (RC) precisa che il trattamento economico previsto dalla proposta di legge in esame sostituisce le provvidenze erogate alle imprese per il sostegno all’occupazione. Pertanto, la compatibilità finanziaria del provvedimento deve essere valutata tenendo conto di tale aspetto.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.


Disciplina del licenziamento per superamento del periodo di comporto.
C. 2212 Perlini.

(Seguito dell’esame e rinvio).


La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2003.

Italico PERLINI (FI) precisa la finalità della sua proposta di legge, che non è volta ad innovare la materia, bensì a dare certezza ad un settore attualmente retto da una oscillante giurisprudenza. Lo scopo della sua iniziativa legislativa è quindi quello di trasformare in legge gli orientamenti maggioritari della giurisprudenza, senza stravolgere il contenuto della contrattazione collettiva, al fine di dare certezza ai lavoratori ed ai datori di lavoro. Non si tratta quindi di innovare la legislazione esistente né di stravolgerla, ma solo di tradurre in disciplina normativa le interpretazioni prevalenti nella giurisprudenza.
Da questo punto di vista, sottolinea innanzitutto che non si intende modificare l’attuale assetto del licenziamento senza giusta causa.
Peraltro condivide l’opportunità di correggere alcune parti del provvedimento, recependo alcune osservazioni formulate dagli uffici. Per esempio, considera opportuno scomputare dal periodo di comporto i periodi di permesso cui il lavoratore ha diritto in base alla contrattazione di secondo grado.
Ribadisce infine che la sua proposta di legge si limita a recepire la giurisprudenza dominante, senza introdurre sostanziali innovazioni nella materia, al fine di garantire un quadro di certezza agli operatori.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Buonuscita dei pubblici dipendenti.
C. 1666 Fiori, C. 1883 Costa, C. 3421 e C. 3803 Milioto.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame.

Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, ricorda che l’indennità integrativa speciale è stata istituita con la legge 27 maggio 1959, n. 324 («Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza»). Si tratta di un’indennità attribuita a tutti i dipendenti del settore pubblico per adeguare il valore reale della retribuzione alle variazioni del valore reale della moneta causate dall’inflazione. Originariamente fu concepita come elemento esterno alla retribuzione, esente da qualsiasi ritenuta, e non concorrente a formare reddito complessivo ai fini dell’imposta complementare, non cedibile, non pignorabile, non computabile ai fini di quiescenza, di previdenza e di indennità di buonuscita, corrisposta infine solo in relazione al periodo di lavoro realmente effettuato.
L’indennità integrativa speciale ha poi assunto, col trascorrere del tempo e in seguito a modifiche legislative e interventi giurisprudenziali, caratteristiche nettamente diverse. Nel 1993, con la sentenza n. 243, la Corte costituzionale sancì che essa aveva oramai assunto un «evidente carattere retributivo». Erano infatti venuti meno tutti i connotati della legge originaria, con l’unica esclusione della sua non computabilità nella indennità di buonuscita.
Con la sentenza n. 115 del 1990, la stessa Corte aveva affermato la pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità della stessa non essendovi «dubbio che l’indennità integrativa speciale è da considerare un elemento della retribuzione complessiva del pubblico dipendente così come l’indennità di contingenza lo è per i dipendenti privati». Sul fronte legislativo, l’esenzione da ritenuta fiscale era venuta meno con gli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 557 del 1973 e l’esenzione da contribuzione previdenziale con l’articolo 22 della legge n. 160 del 1973.
Considerato l’andamento dell’inflazione negli anni ’70 e ’80, l’indennità integrativa speciale ha avuto – come ha rilevato la stessa Corte costituzionale – la caratteristica di crescere nel tempo non solo in cifra, ma anche, nella generalità dei casi, in rapporto al complesso della retribuzione. È così accaduto che la quota di retribuzione rappresentata dall’indennità integrativa speciale è divenuta sempre maggiore con il passare degli anni (e questo è stato particolarmente evidente per le retribuzioni dei livelli bassi e medi).
La Corte, nella citata sentenza n. 243 del 1993, rilevò quindi che l’esclusione dell’indennità integrativa speciale dal computo delle indennità di fine rapporto avesse «provocato effetti di depauperamento di tali indennità sempre maggiori e non più compensati – nel paragone con la disciplina dei trattamenti di fine lavoro di altri settori … – da altri più favorevoli fattori di calcolo, quali, in particolare, quello relativo alla quota della retribuzione annuale da moltiplicare per il numero degli anni di servizio». Ad avviso della Corte «l’equilibrio che prima poteva ipotizzarsi tra i vari trattamenti nonostante la diversità dei relativi sistemi si è quindi progressivamente alterato – ed è destinato ad alterarsi sempre di più con il passare del tempo – senza che a questo fenomeno corrisponda alcuna razionale giustificazione ed in particolare senza che abbiano subìto modificazione alcuna quelle eventuali «peculiarità» dei vari rapporti di impiego, che potevano, in ipotesi, giustificare le differenze iniziali, allorquando queste ultime erano ancora configurabili come differenze di dettaglio».
Pertanto, l’esclusione totale dell’indennità integrativa speciale dal calcolo dei trattamenti di fine rapporto, secondo la giurisprudenza costituzionale, «produce sostanziali e ingiustificabili sperequazioni e impedisce il pieno rispetto dei principi costituzionali della proporzionalità e sufficienza della retribuzione, anche differita, del lavoro dipendente». Di conseguenza le norme legislative dalle quali consegue tale esclusione furono dichiarate costituzionalmente illegittime per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione.
Il legislatore fu quindi invitato ad intervenire con urgenza per introdurre una disciplina che consentisse il computo dell’indennità integrativa speciale nel calcolo dei trattamenti di fine rapporto, «in modo da assicurare – insieme al rispetto del principio di proporzionalità e di sufficienza – una effettiva e ragionevole equivalenza nel risultato complessivo». Simile risultato doveva essere perseguito approntando appositi meccanismi idonei a realizzare l’equivalenza delle indennità di fine rapporto non solo quindi all’interno del settore del pubblico impiego, ma anche, in prospettiva, nei confronti del lavoro privato.
Il legislatore intervenne con la legge 29 gennaio 1994, n. 87 («Norme relative al computo dell’indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti»), che prevede un computo solo parziale dell’indennità integrativa speciale ai fini dell’indennità di buonuscita.
La legge n. 87 del 1994 «in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati, conseguente all’applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» ha tentato di riequilibrare la base di calcolo dell’indennità di fine rapporto, compensando le quote relative all’importo mensile dello stipendio e quelle relative all’importo mensile dell’indennità integrativa speciale.
Così, i criteri di calcolo per i dipendenti degli enti locali avvengono sulla base del 64 per cento dell’importo mensile dello stipendio e del 64 per cento dell’importo mensile dell’indennità integrativa speciale (confermando la disciplina preesistente al 1994); a decorrere dal 1o dicembre 1994, per i dipendenti del parastato i criteri di calcolo sono pari al 100 per cento dell’importo mensile dello stipendio e del 30 per cento dell’importo mensile dell’indennità integrativa speciale; per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonché per i ferrovieri dello Stato, nella misura di una quota pari all’80 per cento dell’importo mensile dello stipendio e del 48 per cento dell’importo mensile dell’indennità integrativa speciale.
In relazione al computo solo parziale dell’indennità integrativa speciale, furono sollevate nuove questioni di costituzionalità, risolte con la sentenza 22 marzo 1995, n. 103, che le dichiarò infondate. In particolare, la Corte rilevò che con la sentenza n. 243 del 1993 era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del precedente assetto normativo, così determinando il sorgere, in capo agli interessati, di un diritto la cui misura la Corte aveva peraltro demandato all’attività del legislatore. Nell’affidare a quest’ultimo «modi e tempi» di un «adeguato» computo dell’indennità, la Corte aveva sottolineato come la concreta realizzabilità del diritto in parola potesse improntarsi al principio di gradualità, tenuto conto anche delle scelte di politica economica necessarie al reperimento delle risorse finanziarie. Ciò posto, non può negarsi che la legge n. 87 del 1994 tenda a perseguire proprio gli obiettivi a suo tempo indicati dalla Corte, esplicitamente enunciando il suo carattere prodromico rispetto alla futura «omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della Pubblica Amministrazione e per i lavoratori privati». Avuto riguardo alla complessità del programma, alla molteplicità delle finalità e quindi all’ampiezza dell’intervento e dell’onere finanziario richiesti, la legge n. 87 del 1994 fu ritenuta una risposta adeguata oltre che sufficientemente tempestiva rispetto a quanto richiesto dalla Corte costituzionale. La «ragionevolezza» delle norme censurate (articoli 1, comma 1, lettera a) e b); 2, comma 4; 3, commi 1 e 2; 4 della legge n. 87 del 1994) è stata ripetutamente affermata dalla Corte costituzionale, con ordinanze di manifesta infondatezza (n. 207, n. 324, n. 468 e n. 495 del 1995; n. 19 e n. 125 del 1996; n. 55 del 1997).
Appare utile far presente che con la recente sentenza 13 marzo 2003, n. 87, la Corte ha altresì sottolineato che l’indennità di buonuscita ha sì natura di retribuzione differita, ma anche funzione previdenziale ed assistenziale, per cui è possibile che tale istituto (così come il TFR) sia disciplinato anche tenendo conto del principio di solidarietà.

La proposta Fiori C. 1666 estende, in sostanza, ai dipendenti dello Stato, delle aziende pubbliche e degli enti pubblici non economici posti in quiescenza prima del 30 novembre 1984 il diritto alla riliquidazione della pensione comprensiva della indennità integrativa speciale sulla base di calcolo della indennità di buonuscita o di analogo trattamento.
Sul punto, è intervenuta la sentenza 5 giugno 1997, n. 175 della Corte costituzionale. Era stata sollevata questione di legittimità dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 87 del 1994, nella parte in cui esclude i dipendenti che siano cessati dal servizio prima del 30 novembre 1984 dall’applicazione del beneficio del computo di parte dell’indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita. La Corte ha chiarito che al legislatore spetta un’ampia discrezionalità in materia di interventi sui trattamenti pensionistici, ed in particolare sulla scelta del dato temporale cui necessariamente si ricollega la decorrenza degli effetti di una riforma, potendo porsi un problema di legittimità solo nel caso di violazione del limite della razionalità. Nel caso che rileva, il termine del 30 novembre 1984, «risulta collegato con il sistema predisposto dalla legge n. 87 del 1994 … , poiché esso si pone – come ripetutamente sottolineato anche in sede di lavori preparatori – quale dies a quo della decorrenza della prescrizione decennale rispetto al nuovo regime introdotto a partire dal 10 dicembre 1994; e dunque non è ravvisabile la dedotta arbitrarietà nella scelta del legislatore».
La proposta Costa C. 1883 si pone nella stessa linea, ampliando l’applicabilità della legge n. 87 al «1o dicembre 1974» anziché al «1o dicembre 1984».
La proposta Milioto C. 3421 detta una interpretazione autentica dell’articolo 1 della legge n. 87 del 1994, sull’entità del ricalcolo dell’indennità integrativa speciale. Come detto, per i dipendenti statali essa è prevista «nella misura di una quota pari al 60 per cento dell’indennità integrativa speciale annua in godimento alla data di cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita o analogo trattamento» (articolo 1, comma 1, lettera b)). Per chiarire, va detto che per poter indicare la misura del 48 per cento di indennità integrativa speciale da considerare nel calcolo della buonuscita degli statali, con l’articolo 1 della legge n. 87, il legislatore, considerato che lo stipendio e le altre voci già computabili nella «base di calcolo» (tredicesima mensilità e rateo maturato della successiva classe di stipendio) vengono valutati all’80 per cento, ha utilizzato la seguente espressione: «l’indennità integrativa speciale, viene computata, nella base di calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili nella misura di una quota pari al 60 per cento dell’indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio …». L’interpretazione autentica proposta intende computare nel calcolo della buonuscita una quota della indennità integrativa speciale pari al 60 per cento e non al 48 per cento.
La proposta Milioto C. 3803, similmente alla proposta Costa C. 1883, concede la riliquidazione dell’indennità di fine rapporto ai dipendenti statali con decorrenza dal 1o gennaio 1974, per omogeneità con i dipendenti degli enti locali.
Il primo nodo che occorre affrontare è quello relativo alla copertura finanziaria delle proposte.
In proposito, rileva che le proposte Costa C. 1883 e Milioto C. 3803, di analoga finalità, contengono una stima degli oneri finanziari notevolmente differenziata, in un caso prevedendo un onere, a regime, pari a circa 258 milioni di euro e nell’altro un impatto finanziario di 500 milioni di euro. La proposta Fiori C. 1666 non contiene una stima degli oneri finanziari. La proposta Milioto C. 3421 non reca copertura finanziaria, in quanto nella relazione si sostiene che la norma interpretativa che si vorrebbe introdurre non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge n. 87 del 1994.
Considerata, comunque, la natura delle proposte di legge, tutte volte ad estendere alcuni benefici finanziari, appare necessaria la predisposizione di una relazione tecnica – ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978 – al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie per una compiuta valutazione degli effetti onerosi determinati dalla estensione del computo dell’indennità integrativa speciale ai fini dell’indennità di buonuscita, sia sotto il profilo dell’allargamento a categorie di pensionati per ora esclusi dal beneficio, sia sotto quello dell’incremento del trattamento per i dipendenti statali.
A tal fine, occorre però giungere alla predisposizione di un testo unificato da trasmettere al Governo. Propongo pertanto l’opportunità di costituire un Comitato ristretto cui affidare tale compito, non appena sarà esaurita la fase dell’esame preliminare.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.


SEDE CONSULTIVA


Mercoledì 22 ottobre 2003. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla.

La seduta comincia alle 15.45.

Decreto-legge 253/2003: Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica sicurezza e della protezione civile.
C. 4375 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta di ieri.

Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

Roberto GUERZONI (DS-U) manifesta la contrarietà del suo gruppo all’articolo 1-bis del decreto-legge.

Emilio DELBONO (MARGH-U) dichiara l’astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, esprimendo perplessità sul meccanismo previsto dall’articolo 1-bis del decreto legge.

Antonino LO PRESTI (AN), nel condividere la proposta di parere del relatore, fa presente che nella discussione al Senato erano stati presentati alcuni emendamenti volti a parificare la posizione dei medici dirigenti della Polizia di Stato a quella degli omologhi delle altre Forze di polizia e delle Forze armate. Il rappresentante del Governo ne ha chiesto il ritiro, pur condividendone il merito, affermando la necessità di rinviare alla legge finanziaria la soluzione del problema. Preannuncia quindi la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea che impegni il Governo ad affrontare la materia ed a risolverla all’interno della legge finanziaria.

Emerenzio BARBIERI (UDC) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, pur ribadendo le proprie perplessità sulla formulazione dell’articolo 1-bis.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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