(Dal Resoconto Sommario) Mercoledì 6 novembre 2002. – Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI. Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. La Commissione inizia l’esame. Roberto ALBONI (AN), relatore, rileva che il disegno di legge n. 2579 contiene la cosiddetta legge di semplificazione 2001 ed è già stato approvato dal Senato della Repubblica. Ricorda che la Commissione ha già espresso un parere favorevole con una osservazione sul testo iniziale del disegno di legge ed ora è chiamata ad esprimersi sul nuovo testo elaborato dalla I Commissione. Si sofferma quindi sulle disposizioni di competenza della Commissione, facendo particolare riferimento alle modifiche apportate dalla I Commissione, rinviando per le parti confermate alla relazione in sede di parere sul testo iniziale. Roberto GUERZONI (DS-U) prospetta l’opportunità di stralciare dalla legge di semplificazione l’articolo 3, che di fatto conferisce un’ampia delega al Governo ad intervenire su tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori. A tale riguardo riterrebbe infatti opportuno che il Parlamento affrontasse il tema del riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro nell’ambito di un provvedimento organico. Angelo SANTORI, presidente, in ordine all’ipotesi di stralcio prospettata dal deputato Guerzoni, rileva come la delega di cui all’articolo 3 sia volta unicamente al riassetto di specifiche disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, senza andare ad intaccare la sostanza dell’impianto normativo vigente. Decreto-legge 212/2002: Misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca e l’alta formazione artistica e musicale. La Commissione inizia l’esame. Andrea DI TEODORO (FI), relatore, rileva che il provvedimento, composto di 11 articoli (3 dei quali introdotti al Senato), detta disposizioni in materia di istruzione, ricerca, università e alta formazione artistica e musicale. L’articolo 1 reca due ordini di disposizioni, raggruppate in un unico articolo in base alla comune finalità di razionalizzare la spesa nel settore della scuola: il comma 1 concerne i docenti in situazione di soprannumerarietà; i commi 2, 3 e 4 incrementano le risorse per i compensi dei componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità. Il comma 1 rende obbligatoria la partecipazione ai corsi di riconversione professionale di cui all’articolo 473 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (testo unico in materia di istruzione), per i docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali. La disposizione potrebbe più opportunamente essere riformulata come novella del citato articolo 473. Le categorie dei docenti ai quali si applica la norma in esame saranno individuati, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto (ovvero entro il 26 ottobre 2002), con apposito decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali. Sono espressamente indicate le ipotesi nelle quali si considera perdurante la situazione di soprannumerarietà, con conseguente applicazione dell’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (testo unico sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che disciplina la mobilità per i pubblici dipendenti: mancata partecipazione ai corsi di riconversione professionale; partecipazione, con esito negativo, ai corsi; mancata accettazione dell’insegnamento per il quale si è realizzata la riconversione professionale. Il comma 2 eleva il limite di spesa per la corresponsione dei compensi per la partecipazione dei presidenti e dei commissari alle Commissioni per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (cosiddetti esami di maturità). Angelo SANTORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle 14.45.
SEDE CONSULTIVA
Nuovo testo C. 2579 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
L’articolo 1 del disegno di legge reca una novella all’articolo 20 della legge n. 59 del 1997 (cosìddetta «legge Bassanini 1»), che sostituisce integralmente con un nuovo testo, con ciò modificando l’ambito e la struttura della legge di semplificazione. L’articolo 20 della legge n. 59 del 1997 ha introdotto nel nostro ordinamento la previsione di una legge annuale di semplificazione, quale strumento periodico di semplificazione e razionalizzazione di procedimenti amministrativi, attraverso lo strumento giuridico della delegificazione della normativa che disciplina i procedimenti amministrativi stessi. L’articolo 1 dell’atto in esame modifica l’impianto complessivo della legge annuale di semplificazione, preferendo alla semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso un’opera di delegificazione la strada della semplificazione normativa attraverso il riassetto normativo e la codificazione. Ciò è reso evidente dallo stesso titolo del disegno di legge: mentre le precedenti leggi di semplificazione facevano riferimento alla «delegificazione di norme», alla «semplificazione di procedimenti amministrativi» e a «testi unici», il disegno di legge nel titolo richiama la «qualità della regolazione», il «riassetto normativo» e la «codificazione».
Il comma 2 del novellato articolo 20 individua nei decreti legislativi e nei regolamenti governativi gli strumenti giuridici attraverso i quali si realizza la semplificazione ed il riassetto normativo. La legge annuale di semplificazione e riassetto normativo assume quindi prevalente natura di legge di delega.
Per quanto riguarda le competenze della Commissione, segnala l’articolo 3, che prevede una delega al Governo al fine di adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori. Tale delega, secondo quanto riferito dalla relazione, è stata indicata come priorità di intervento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nasce dalla constatazione che «la legislazione che ha recepito le numerose direttive europee è stata, per molti versi, complicata e burocratizzata, tanto che nella sua pratica attuazione stenta a portare effettivi benefici concreti al fenomeno infortunistico e delle tecnopatie», registrandosi un incremento degli infortuni sul lavoro, che hanno sfiorato nel 2000 il milione di casi, distribuiti in tutti i settori produttivi. Ricorda, in primo luogo, che la materia «tutela e sicurezza del lavoro» rientra tra quelle che il novellato articolo 117 della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni (comma terzo). Il decreto legislativo in questione, quindi, dovrebbe caratterizzarsi per il fatto di contenere – e codificare, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del presente disegno di legge (comma 3, lettera a) – le norme che rappresentano i «principi fondamentali» della materia.
La delega per il riassetto normativo previsto dall’articolo 3 presuppone il rispetto di diversi principi e criteri specifici, e risulta notevolmente arricchita dopo l’esame da parte del Senato, soprattutto per l’apporto dato alla formulazione del testo dal parere espresso dalla Commissione Lavoro, che ha formulato numerose condizioni, tutte recepite dalla Commissione Affari costituzionali. Durante l’esame da parte dell’Assemblea del Senato alcuni dei principi e criteri di delega introdotti dalla Commissione a seguito del parere sono stati soppressi. In conclusione, i principi indicati nelle lettere e), f), g), h), i), l) ed m) riprendono parzialmente le condizioni contenute nel parere espresso sul provvedimento dalla Commissione lavoro. Rispetto al testo approvato dal Senato, è stata aggiunto dalla Commissione di merito il principio direttivo di cui alla lettera d-bis), volto alla promozione dell’informazione e della formazione dei lavoratori sui rischi connessi allo svolgimento delle loro mansioni, con particolare riferimento ai pericoli derivanti dall’esposizione a rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze pericolose.
L’articolo 10-bis delega il Governo ad emanare, entro diciotto mesi, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni riguardante il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. All’articolo 12, con un nuovo comma 4-bis, si modifica l’articolo 12 della legge n. 1345 del 1961, sulla nomina a referendario della Corte dei Conti. In particolare si precisa che i bandi possono prevedere la partecipazione di personale laureato in scienze economiche, con una riserva del 20 per cento dei posti. Rispetto al testo vigente si elimina il riferimento generale a lauree diverse rispetto a quella in giurisprudenza. Con un nuovo comma 4-ter si prevede che una percentuale non inferiore al 20 per cento della dotazione organica del personale della carriera dirigenziale e direttiva presso la Corte dei Conti è riservata a laureati in discipline economiche. Con il nuovo articolo 12-bis si apportano alcune modifiche al testo unico sul pubblico impiego. Con i commi 1 e 2 si prevede che, nel caso di temporaneo distacco presso soggetti pubblici o privati diversi dall’amministrazione di provenienza, i pubblici funzionari e magistrati vedono riconosciuta per il periodo della relativa aspettativa l’anzianità di servizio maturata. Con il comma 3 si fa rientrare anche il personale in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate ovvero delle qualifiche inferiori della ex-categoria direttiva, nella separata sezione di contrattazione nell’ambito dell’area autonoma della dirigenza. L’articolo 12-ter riduce a tre anni (rispetto ai cinque previsti ordinariamente) il periodo di servizio dei funzionari necessario per partecipare ai concorsi per la dirigenza, nel caso di possesso di diploma di specializzazione conseguito presso particolari scuole individuate con decreto. Osserva che sarebbe opportuno indicare nella legge criteri che indirizzino l’Esecutivo nell’individuazione di tali scuole. L’articolo 12-quater precisa che, nel caso di esercizio della facoltà di accreditamento dei contributi di cui al comma 1 dell’articolo 38 della legge n. 488 del 1999, i lavoratori dipendenti sono tenuti a presentare domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo rispetto all’inizio dell’aspettativa. La domanda si intende tacitamente rinnovata anno per anno, salvo espressa disdetta.
Alla luce delle considerazioni esposte, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).
Si riserva quindi di esprimere ulteriori valutazioni nel merito del provvedimento nel prosieguo dell’esame.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
C. 3312 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
L’articolo 2 interviene sulla disciplina della formazione delle classi (accorpamenti e sdoppiamenti) nelle scuole, prevedendo, in particolare, che il numero delle classi autorizzate in organico dal dirigente territorialmente competente può subire variazioni in diminuzione nel caso di accorpamenti. L’articolo 3 autorizza l’utilizzo di risorse del fondo speciale di parte corrente (accantonamento del MIUR) per far fronte ai bisogni finanziari conseguenti al subentro dello Stato nei contratti di appalto stipulati dagli enti locali per assicurare i servizi di pulizia dei locali scolastici. L’articolo 3-bis, inserito in seguito all’approvazione, da parte della Commissione cultura del Senato, di un emendamento presentato dal Governo, stabilisce che, ai fini della definizione della posizione giuridico-amministrativa (ricostruzione della carriera) del personale del comparto scuola, per poter considerare validamente costituito il rapporto di lavoro è sufficiente la lettera di comunicazione dell’avvenuta nomina, in mancanza del provvedimento formale di nomina. L’articolo 4 reca disposizioni in materia universitaria, di diritto allo studio e di alta formazione artistica e musicale. In particolare, il comma 1 autorizza l’utilizzo di 375 milioni di euro (da erogare in 5 rate annuali) del fondo speciale di conto capitale (accantonamento del MIUR) per sanare situazioni debitorie delle università derivanti dalla corresponsione di classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore. Il comma 2 autorizza la spesa di 10 milioni di euro del fondo speciale di parte corrente (accantonamento del MIUR) per consentire il pagamento delle borse di studio agli studenti iscritti presso le università e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti. Il comma 3 autorizza la spesa di 1 milione di euro del fondo speciale di conto capitale (accantonamento del MIUR) per interventi indifferibili nel settore dell’edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. L’articolo 5 disciplina l’erogazione dei compensi ai componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti, incaricati delle procedure di selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca, introducendo, in particolare, il principio che questi vengono corrisposti a valere sui fondi cui afferiscono le attività di selezione e valutazione, entro un limite di spesa comunque non superiore all’1 per cento dei fondi medesimi. L’articolo 5-bis), interviene in materia di sostegno all’attività di ricerca e di sviluppo da parte delle imprese industriali, prevedendo che la somma di 90 miliardi assegnata dall’articolo 108, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) al Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), venga destinata agli ordinari interventi di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica disciplinati dal decreto legislativo n.297 del 1999 (istitutivo del FAR medesimo). L’articolo 6 detta norme in materia di titoli rilasciati da istituzioni di alta formazione artistica e musicale, con particolare riferimento al valore legale dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma degli ordinamenti didattici universitari. L’articolo 7 detta disposizioni in materia universitaria, concernenti l’orientamento, il tutorato e il diritto allo studio, gli alloggi e le residenze universitarie, nonché il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU). L’articolo 7-bis, infine, proroga di 18 mesi il termine entro il quale le università sono chiamate ad adeguare l’ordinamento dei corsi di studio alla disciplina di riforma degli ordinamenti didattici.
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