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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato

Commissione Lavoro, pubblico e privato

22 Ottobre 2009
in Camera

(Dal Resoconto Sommario)

Indicizzazione delle retribuzioni.
C. 1032 Bertinotti.
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda che si è in attesa della relazione tecnica sul provvedimento da parte del Governo; ritiene peraltro che, nel frattempo, possano svolgersi le audizioni informali già proposte in sede di ufficio di presidenza.

Alfonso GIANNI (RC) ritiene opportuno svolgere audizioni dei rappresentanti delle parti sociali nonché dei principali istituti che registrano l’andamento dell’inflazione, sottolineando come i dati raccolti dagli stessi differiscano a volte notevolmente.
Sottolinea altresì l’opportunità di ascoltare i rappresentanti del settore artigiano, considerato che già in passato è stato stipulato un accordo sul costo del lavoro per tale settore che prevedeva la cosiddetta clausola di salvaguardia, meccanismo analogo a quello proposto nel provvedimento in esame.

Angelo SANTORI (FI) condivide l’opportunità di svolgere le audizioni proposte dal deputato Gianni, sottolineando altresì l’opportunità di ascoltare i rappresentanti dei settori commerciale e agricolo, nonché i rappresentanti dei pensionati del lavoro autonomo.

Alfonso GIANNI (RC), manifestato apprezzamento per l’onestà intellettuale del relatore Campa, prospetta la possibilità di svolgere personalmente tale ruolo per il provvedimento in esame, nonché di affidare sul piano generale a deputati del gruppo presentatore di una proposta di legge l’incarico di relatore, specie se si tratta di proposte provenienti dall’opposizione.

Cesare CAMPA (FI), relatore, dichiara la propria disponibilità a valutare la questione posta dal deputato Gianni, in accordo con il presidente, nelle cui prerogative rientra la nomina del relatore.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricordato come i deputati dei gruppi di opposizione si fossero dichiarati in passato non disponibili ad assumere l’incarico di relatore, manifesta la propria disponibilità a valutare tale possibilità, sottolineando tuttavia la propria contrarietà sul piano generale a modificare l’incarico di relatore una volta che sia stato avviato l’esame di un provvedimento. Osserva altresì come per la scelta dei relatori, che rientra nelle prerogative del presidente, sia utile una certa flessibilità. Non ritiene quindi opportuno stabilire un principio rigido, quale la nomina di un relatore appartenente al gruppo presentatore della proposta di legge, che determinerebbe inopportune rigidità.

Roberto GUERZONI (DS-U) propone di affrontare la questione in maniera organica nella sede dell’ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, sottolinea come su questioni di principio di una certa importanza possa essere opportuno un confronto nella sede plenaria della Commissione, piuttosto che dell’ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Precisa quindi che, qualora i gruppi di opposizione dichiarino di essere disponibili a ricoprire il ruolo di relatore, egli ne terrà conto, precisando tuttavia che si tratta di una prerogativa in capo al presidente della Commissione, che non può essere vincolata da un non opportuno principio di collegialità.

Cesare CAMPA (FI) dichiara di condividere le considerazioni svolte dal presidente, sottolineando come i gruppi di opposizione debbano chiaramente esprimersi in ordine alla loro disponibilità generale ad assumere l’incarico di relatore.

Roberto GUERZONI (DS-U) ribadisce l’opportunità di svolgere un organico dibattito in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei ruppi sul conferimento degli incarichi di relatore, considerato il rilievo che ha tale questione per l’organizzazione dei lavori.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ritiene che la questione sia stata sufficientemente analizzata, in particolare con riferimento al provvedimento in esame, per il quale ricorda come, non essendovi un accordo tra maggioranza e opposizione, la nomina di un relatore appartenente ai gruppi di opposizione potrebbe determinare un irrituale esame dello stesso.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.


SEDE CONSULTIVA

Giovedì 22 gennaio 2004. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 11.10.


Riassetto del sistema radiotelevisivo.
C. 310-D, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica e sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 2002.
(Parere alle Commissioni riunite VII e IX).
(Rinvio dell’esame).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che le Commissioni riunite VII e IX stanno ancora definendo il testo che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva.
Rinvia pertanto l’esame ad altra seduta.

Decreto-legge n. 347/2003: Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.
C. 4592, Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Andrea DI TEODORO (FI), relatore, evidenzia come il provvedimento d’urgenza in esame sia stato emanato dal Governo a seguito del dissesto del gruppo Parmalat, che ha prodotto uno sconvolgimento degli assetti economici e finanziari sul mercato italiano e una grave crisi di credibilità delle istituzioni finanziarie e di vigilanza, colpendo gravemente gli interessi di centinaia di migliaia di risparmiatori.
Il provvedimento reca misure integrative e correttive alla disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese che versano in stato di insolvenza, dettata dal decreto legislativo n. 270 del 1999, comunemente noto come legge Prodi bis. Quest’ultimo provvedimento ha reso compatibili con la normativa comunitaria la disciplina fallimentare, apportando sostanziali modifiche alla procedura di amministrazione straordinaria già disciplinata dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (la cosiddetta legge Prodi). Il provvedimento, nel testo modificato dalla Commissione di merito, detta una disciplina speciale diretta ad accelerare l’avvio e la definizione dei procedimenti per l’ammissione immediata all’amministrazione straordinaria e la gestione dello stato di insolvenza mediante un programma di ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa e del gruppo in cui essa è inserita.
L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del decreto-legge, ossia le imprese in stato di insolvenza, soggette alle disposizioni sul fallimento, con un numero di dipendenti non inferiore a mille e con debiti non inferiori a un miliardo di euro. L’articolo 2 disciplina la procedura di ammissione immediata all’amministrazione straordinaria, prevedendo un’istanza motivata dell’impresa al ministro delle attività produttive e un contestuale ricorso al tribunale per la dichiarazione dello stato di insolvenza. Il ministro delle attività produttive provvede con proprio decreto all’avvio della procedura, con l’ammissione immediata all’amministrazione straordinaria e la nomina del commissario straordinario, a cui spetta il compito di presentare al tribunale una relazione volta a dare conto delle cause che hanno determinato lo stato di insolvenza e a segnalare ogni elemento utile ai fini della valutazione delle concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali.
Ai sensi dell’articolo 3, entro sessanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario deposita presso il tribunale una relazione, corredata dai bilanci e dalle altre strutture contabili, volta a dare conto delle cause che hanno determinato l’insolvenza e a segnalare ogni elemento utile ai fini della valutazione delle concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali previste dall’articolo 27 del decreto legislativo n. 270 del 1999. Nel medesimo termine, il commissario straordinario può richiedere al ministro delle attività produttive l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo. Segnala come, rispetto alla precedente disciplina dettata dal decreto legislativo n. 270 del 1999, sia previsto l’avvio delle procedure di amministrazione straordinaria con un pronunciamento del ministro che precede la sentenza del tribunale sullo stato di insolvenza.
L’articolo 4, infatti, dispone che il tribunale, con sentenza da pubblicarsi entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di nomina del commissario straordinario, dichiara, sentito il commissario medesimo, lo stato di insolvenza, provvedendo inoltre a nominare il giudice delegato per la procedura e ad assegnare ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni dell’imprenditore un termine per la presentazione in cancelleria delle relative domande. Nel caso di accertamento dell’insussistenza dello stato di insolvenza, il tribunale dispone, invece, la cessazione degli effetti del decreto ministeriale di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, fermi restando, in ogni caso, gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al ministro delle attività produttive un programma per la ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa di durata non superiore a due anni, nonché una relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dell’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. Il programma, redatto in conformità agli indirizzi di politica industriale adottati dal Ministero delle attività produttive al fine di salvaguardare l’unità operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori, deve indicare le attività imprenditoriali da dismettere e quelle destinate alla prosecuzione, con le relative previsioni economiche e finanziarie, il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all’esercizio dell’impresa, le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell’impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali, nonché i tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori. Qualora il ministro delle attività produttive non autorizzi l’esecuzione del programma di ristrutturazione e non risulti altresì possibile adottare un programma di cessione dei complessi aziendali, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario, dispone la conversione della procedura in fallimento.
L’articolo 4-bis stabilisce che nel programma di ristrutturazione può essere prevista la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, che si intende approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi. Ai sensi dell’articolo 5, il ministro, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, può autorizzare le operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo, quali la cessione e l’utilizzo di beni, di aziende o di rami di azienda dell’impresa richieste dal commissario ai fini della ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa o del gruppo, nonché quelle necessarie per la salvaguardia della continuità dell’attività aziendale delle imprese del gruppo fino a quando non sia autorizzato il programma di ristrutturazione di cui all’articolo 4.
L’articolo 6 disciplina le azioni revocatorie degli atti pregiudizievoli ai creditori, stabilendo che le stesse possano essere proposte dal commissario straordinario anche dopo l’autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché risultino funzionali, nell’interesse dei creditori, al raggiungimento degli obiettivi del programma medesimo.
L’articolo 7 prevede che l’autorizzazione all’esecuzione del programma di ristrutturazione di talune tipologie di imprese operanti nel settore agro-alimentare siano adottate dal Ministro delle attività produttive di intesa con il ministro delle politiche agricole e forestali. L’articolo 8, infine, rappresenta una norma di chiusura in base alla quale, per quanto non disposto diversamente da provvedimento, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999.
Ritiene pertanto sussistano le condizioni per l’espressione di un parere favorevole, giudicando peraltro opportuno esplicitare nel medesimo la possibilità di ricorrere immediatamente alla concessione del trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni in favore dei dipendenti dell’impresa, fin dalla nomina del commissario straordinario.

Emerenzio BARBIERI (UDC), condivisa l’opportunità del provvedimento in esame, evidenzia come potrebbe essere preferibile fare riferimento al Ministero, piuttosto che al ministro, delle attività produttive per gli atti previsti nel provvedimento. Evidenzia altresì, con riferimento all’articolo 3, comma 2, l’esigenza di ampliare a novanta giorni il termine di sessanta giorni previsto per la presentazione della relazione da parte del commissario straordinario, considerate le dichiarazioni che in proposito ha rilasciato lo stesso commissario straordinario della Parmalat. Evidenzia inoltre come nelle norme in esame non vi siano specifiche tutele per i lavoratori delle imprese interessate. Chiede infine chiarimenti in ordine al termine di 5 giorni previsti all’articolo 4, comma 1, che potrebbe risultare eccessivamente rigido.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, evidenzia a tale ultimo riguardo come i termini giudiziari che scadano in giorno festivo vengano automaticamente prorogati al successivo giorno feriale.

Antonino LO PRESTI (AN) condivide le considerazioni svolte dal relatore nonché la sua proposta di esplicitare la possibilità di ricorrere alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dell’impresa fin dalla nomina del commissario straordinario. Evidenziato peraltro come debbano intendersi comunque garantiti i diritti soggettivi dei lavoratori già previsti in caso di processi di ristrutturazione delle imprese, segnala come in tale ambito, al fine di valorizzare la partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati aziendali, sia opportuno prevedere forme di loro consultazione, eventualmente non vincolanti.

Roberto GUERZONI (DS-U), giudicato necessario il provvedimento in esame in relazione alla vicenda Parmalat, ritiene essenziale che in tale ambito sia assicurato il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori. Ricordato come sia in corso in sede parlamentare un’indagine conoscitiva di altre Commissioni di Camera e Senato sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio, con particolare riferimento alla vicenda Parmalat, propone che la XI Commissione ascolti in proposito i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
Passando al merito del provvedimento, osserva come l’articolo 5 delinei un rapporto squilibrato tra il ministro delle attività produttive, cui è concessa un’ampia facoltà di intervento, e l’autorità giudiziaria, chiamata a svolgere una funzione di garanzia. Evidenzia altresì come l’articolo 7 appaia strettamente collegato alla vicenda Parmalat, facendo riferimento alle imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per cui dovrebbe eventualmente valutarsi l’ipotesi che l’autorizzazione all’esecuzione del programma di ristrutturazione sia adottata dal ministro delle attività produttive di intesa con i ministri competenti nei diversi casi che dovessero presentarsi.

Alfonso GIANNI (RC) evidenzia come l’esigenza di intervenire con un provvedimento d’urgenza quale quello in esame, peraltro obiettiva, contrasti con quella di attendere gli approfondimenti e gli accertamenti in corso sulla vicenda Parmalat, in sede giudiziaria ed anche in sede parlamentare e politica.
Condivisa quindi l’opportunità di esplicitare nel parere della Commissione la possibilità di ricorrere alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti interessati fin dalla nomina del commissario straordinario, evidenzia come la possibilità che il commissario straordinario proponga azioni revocatorie nell’interesse dei creditori, di cui all’articolo 6, andrebbe riferita anche alla tutela degli interessi dei lavoratori. Ritiene infine che la norma dell’articolo 7, che fa riferimento all’intesa con il ministro delle politiche agricole e forestali, sia eccessivamente specifica con riguardo alla vicenda Parmalat.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, condivide l’esigenza di porre particolare attenzione, nell’ambito del provvedimento in esame, alla tutela degli interessi dei lavoratori, peraltro già tutelati nell’ambito delle norme di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999 che rimangono vigenti. Evidenzia peraltro, con riferimento alla tutela dell’interesse dei creditori prevista all’articolo 6, come i lavoratori debbano essere considerati creditori qualificati.
Quanto alle osservazioni in merito all’articolo 7, sottolinea come il caso delle imprese che operano nella produzione e prima trasformazione dei prodotti agricoli sia specifico e come la relativa competenza rappresenti un problema tuttora aperto. In ordine alla questione sollevata dal deputato Guerzoni relativamente all’articolo 5, evidenzia come effettivamente un equilibrato rapporto tra i poteri del ministro delle attività produttive e quelli delle autorità giudiziaria rappresenti un delicato problema di garanzia, rispetto al quale tuttavia occorre tenere presente le esigenze di snellezza e tempestività delle procedure di amministrazione straordinaria.

Cesare CAMPA (FI) evidenzia, con riferimento all’articolo 5, come l’autorizzazione del ministro delle attività produttive ad operazioni di cessione e utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell’impresa richieste dal commissario straordinario debba comunque essere finalizzata alla ristrutturazione dell’impresa o del gruppo, e sia pertanto in tal senso vincolata. Sottolinea altresì come la norma di chiusura dell’articolo 8 assicuri le garanzie di tutela degli interessi dei lavoratori previste dal decreto legislativo n. 270 del 1999.

Andrea DI TEODORO (F), relatore, sottolineato come l’ampio dibattito svolto in Commissione sia indicativo dell’importanza del provvedimento esaminato, osserva, con riferimento ai rapporti tra i poteri del ministro delle attività produttive e quelli dell’autorità giudiziaria, che gli stessi garantiscono un adeguato equilibrio in quanto in passato la legge Prodi aveva dovuto essere riformata essendo giudicata in contrasto con le normative comunitarie proprio per l’eccessiva discrezionalità dell’autorità politica. Segnala in proposito le norme previste all’articolo 4, commi 1 e 1 bis, in base alle quali qualora il tribunale accerti l’insussistenza dello stato di insolvenza, ovvero di uno dei requisiti previsti, cessano gli effetti dell’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria.
Evidenzia altresì come la sentenza di concordato possa essere avversata dai creditori che si considerino non tutelati in sede giudiziaria. Ribadita quindi l’esigenza di esplicitare la possibilità di ricorrere immediatamente alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti, evidenzia come il piano di ristrutturazione debba essere naturalmente finalizzato al rilancio dell’impresa, in primo luogo attraverso la valorizzazione delle risorse umane interne.

Aldo PERROTTA (FI) dichiara di condividere le osservazioni svolte dal relatore e dal deputato Campa, evidenziando peraltro come i termini temporali previsti nel provvedimento appaiono in diversi casi eccessivamente ristretti. Segnala in proposito come sia opportuno ampliare i termini previsti all’articolo 3 con riferimento al deposito presso il tribunale della relazione sullo stato di insolvenza, quelli previsti all’articolo 4 con riferimento alla presentazione del programma di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 270 del 1999, all’articolo 4-bis, comma 3, con riferimento alla presentazione di memorie da parte dei creditori e degli interessati. Segnala altresì come all’articolo 4-bis, comma 4, non sia previsto un termine per il ricorso dei creditori non ammessi, che peraltro potrebbero incidere sulla determinazione della maggioranza prevista al comma 6 del medesimo articolo 4 bis.

Andrea DI TEODORO (FI), relatore, segnala come sia comunque consentito il ricorso dei creditori contro la sentenza che approva il concordato.

Luigi MANINETTI (UDC) dichiara di condividere le considerazioni svolte dal relatore, sottolineando l’opportunità di svolgere un’audizione dei rappresentanti delle parti sociali sui riflessi occupazionali della crisi della Parmalat.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, assicura che tale esigenza verrà valutata in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Sospende quindi brevemente la seduta per consentire al relatore di predisporre una proposta di parere.

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Il Diario del Lavoro

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Vicedirettrice: Nunzia Penelope
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