(Dal Resoconto Sommario)
Istituzione del difensore civico
Testo unificato C. 411 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, sottolinea che mentre in molti Paesi europei è stato istituita la figura del difensore civico nelle carceri (Austria, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Olanda, Norvegia e Portogallo), con il potere di vigilare, anche tramite ispezioni negli istituti di pena, e di controllare che le condizioni di vita all’interno degli istituti di pena siano confacenti con la dignità umana, la legislazione italiana, invece, non prevede una simile figura. Attualmente il garante delle condizioni di detenzione nelle carceri è il magistrato di sorveglianza; i parlamentari europei e nazionali e i consiglieri e deputati regionali dispongono di un potere di visita: In sostanza, tutti i soggetti individuati dalla legge a cui è possibile rivolgere reclamo sono interni all’amministrazione penitenziaria. L’articolo 1, commi 1-3, della proposta in esame, istituisce il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, che è composto dal Presidente, nominato dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da quattro membri eletti dalle Camere. La durata della carica è quadriennale e non prorogabile. È previsto che le indennità dei componenti siano equiparate al trattamento economico stabilito per il Presidente e i giudici della Corte costituzionale. Gli articoli da 2 a 6 disciplinano rispettivamente i requisiti necessari per ricoprire la carica di membro del Garante dei diritti; il regime delle incompatibilità; le sostituzioni dei componenti impediti; la composizione dell’organico e la facoltà di nomina di consulenti esterni per l’analisi di questioni particolarmente delicate o complesse. In particolare, l’articolo 5 prevede che alle dipendenze del difensore civico sia istituito un ufficio, composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo. Il servizio prestato presso l’ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. L’organico dell’ufficio non deve superare le quaranta unità, in base all’articolo 6. In base all’articolo 7, il Garante può: concorrere con il magistrato di sorveglianza alla vigilanza diretta ad assicurare che l’esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, nonché dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere sia attuata in conformità delle norme e dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti; adottare le proprie determinazioni in ordine alle istanze ad ai reclami che gli vengano rivolti dagli internati e dai detenuti ai sensi dell’articolo 35 della legge 26 luglio 1975 n. 354. Difatti, l’articolo 8 del testo unificato, modificando l’articolo 35 della legge 26 luglio 1975 n. 354, assegna la competenza a ricevere tali reclami al Garante dei diritti, anziché al magistrato di sorveglianza. Il Garante inoltre può verificare che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione od attenuazione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali. Nell’esercizio di tali funzioni il Garante dei diritti può visitare, senza necessità di autorizzazione ed in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e gli istituti penali per i minori, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale ed incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà; prendere visione, previo consenso anche verbale dell’interessato, degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione di quali coperti da segreto relativi alle indagini ed al procedimento penale. È, inoltre, prevista la facoltà per il Garante dei diritti di visitare, con preavviso, ma senza autorizzazione, i centri di permanenza temporanea degli immigrati di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e dei Commissariati di pubblica sicurezza. È poi previsto l’obbligo dei componenti dell’Autorità Garante dei diritti dei detenuti di mantenere il silenzio su quanto acquisito nell’esercizio delle proprie funzioni. L’articolo 9 dispone che il Garante dei diritti, quando verifichi che una della amministrazioni penitenziarie tenga comportamenti non conformi alle norme ed ai principi della Costituzione, alle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia, alle leggi dello Stato e ai regolamenti ovvero che le istanze ed i reclami a lui rivolti siano fondati, può richiedere all’amministrazione interessata di adeguarsi alle norme vigenti, anche formulando specifiche raccomandazioni. Qualora l’amministrazione interessata ometta di conformarsi oppure esprima un dissenso motivato ritenuto insufficiente o disattenda la richiesta, il Garante dei diritti può rivolgersi agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati. Nel caso in cui gli uffici sovraordinati decidano di provvedere in conformità alla richiesta avanzata dal Garante dei diritti, l’attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente è obbligatoria. È, inoltre, prevista la facoltà per il Garante dei diritti di adire il Tribunale di sorveglianza per richiedere l’annullamento dell’atto che reputi illegittimo ovvero per richiedere che l’amministrazione si conformi al comportamento dovuto. L’articolo 10 regola il procedimento contenzioso dinanzi al Tribunale di sorveglianza. L’articolo 11 stabilisce che il Garante dei diritti deve presentare rapporto all’autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato. L’articolo 12 dispone l’obbligo per il Garante dei diritti di presentare una relazione annuale sul lavoro svolto al Parlamento. L’articolo 13 reca, infine, le disposizioni inerenti la copertura finanziaria. Il provvedimento è privo di relazione tecnica. Gli oneri sono stimati in euro 1.127.500 per l’anno 2004 e euro 1.975.000 a decorrere dall’anno 2005. Si riserva di formulare una proposta di parere al termine del dibattito sul provvedimento in esame.
Elena Emma CORDONI (DS-U) chiede quali siano i tempi utili per l’espressione del parere.
Angelo SANTORI, presidente, avverte che avendo la Commissione bilancio chiesto la relazione tecnica sul provvedimento, la Commissione ha a disposizione anche altre sedute per l’espressione del parere.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Riassetto del sistema radiotelevisivo.
C. 310 ed abb.-E.
(Parere alla VII e IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame.
Andrea DI TEODORO (FI), relatore, ricorda che nella seduta del 3 febbraio 2004 l’Assemblea, dopo aver respinto le questioni di pregiudizialità presentate al progetto di legge in oggetto ed aver proceduto all’approvazione degli articoli da 1 a 7, ha deliberato il rinvio in Commissione delle restanti parti del provvedimento, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 15 dicembre 2003, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione. L’Assemblea, nella seduta del 21 gennaio scorso, aveva già ha assunto una deliberazione di limitazione dell’esame alle parti che formano oggetto del messaggio di rinvio, specificando contestualmente tali parti. Nella seduta del 28 gennaio scorso, rilevato come l’articolato non presenti disposizioni afferenti a materie di stretta competenza della XI Commissione, la Commissione aveva espresso parere favorevole. Ricorda che l’articolo 13, sull’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prevede che la funzione di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive, sia svolta anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM). La disciplina sulle aspettative e sui permessi dei presidenti e componenti dei CORECOM è demandata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad apposito regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L’articolo 20 inoltre prevede che siano collocati in aspettativa non retribuita i lavoratori dipendenti che fossero nominati membri del Consiglio di amministrazione della RAI. Ribadendo la scarsa rilevanza delle disposizioni di immediato interesse della Commissione, anche a seguito delle modifiche introdotte dalle Commissioni riunite Cultura e Trasporti, propone di confermare il parere favorevole già espresso.
La Commissione approva la proposta del relatore.
La seduta termina alle 12.
Martedì 16 marzo 2004. – Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI.
La seduta comincia alle 12.
Proposta di nomina del dr. Sergio Trevisanato a Presidente Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).
Nomina n. 94.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Cesare CAMPA (FI), relatore, ricorda che l’Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è ritenuto l’ente istituzionale più importante nel rapporto formazione-lavoro. In base all’articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l’ISFOL è un ente di ricerca, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L’ISFOL opera in collaborazione non solo con il Ministero del lavoro, ma anche con le regioni, le parti sociali, le altre Amministrazioni dello Stato, l’Unione europea e gli organismi internazionali per lo sviluppo della formazione professionale. L’ Istituto ha un giro d’ affari complessivo superiore ai 40 milioni di euro, 90 dipendenti a tempo indeterminato e 250 ricercatori. Con decreto ministeriale 27 aprile 2001 è stata approvata la delibera recante il nuovo statuto dell’ISFOL. Successivamente il citato decreto è stato annullato dal decreto ministeriale 17 settembre 2001 che ha disposto il commissariamento dell’Istituto fino al 31 gennaio 2002, termine poi di volta in volta prorogato fino al 2003. L’annullamento dello statuto è stato motivato da ragioni formali (ricorso al decreto ministeriale) e da ragioni contenutistiche, quali l’assenza di disposizioni di raccordo con la disciplina recata dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per gli enti di ricerca; la non chiara individuazione delle competenze spettanti ai nuovi organi statutari; la mancata previsione di un autonomo rilievo dell’attività scientifica dell’Istituto, anche attraverso la creazione di un organo che rivesta tale specifica connotazione, e, infine, la modifica della funzione di controllo della Corte dei conti sull’Istituto. Le funzioni di Commissario straordinario sono state svolte dal professor Carlo Dell’ Aringa, presidente in carica al momento dell’annullamento dello statuto. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 18 giugno 2003, n. 139, ha approvato, su proposta del Ministro per lavoro e delle politiche sociali, il «Nuovo statuto dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)». Scopi istituzionali dell’Ente sono le attività di ricerca e studio, sperimentazione, assistenza tecnica in materia di fabbisogni formativi, qualificazioni, struttura delle professioni, professionalità emergenti; programmazione e progettazione formativa, offerta di formazione, rapporti tra sistemi formativi, valutazione; aspetti curricolari, metodologici, didattici e normativi, multimedialità; politiche dell’impiego e specifiche sezioni e fasce del mercato del lavoro. In base all’articolo 5 del nuovo statuto, il presidente viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le commissioni parlamentari, e dura in carica quattro anni. L’incarico è rinnovabile una sola volta.
L’attuale presidente designato, dottor Sergio Trevisanato, è un dirigente della regione Veneto che attualmente si occupa proprio di formazione professionale. Integrando la documentazione trasmessa dal Governo, ricorda che il dottor Trevisanato è laureato in Scienze agrarie presso l’Università di Padova. Ha iniziato la sua formazione professionale svolgendo attività di progettazione su tematiche ambientali ed in ambito urbanistico, ricoprendo per vari anni posizioni direzionali in alcune rilevanti società private del settore. Di particolare significato il ruolo di coordinamento svolto nel periodo 1980-1990 per la realizzazione di un network di aziende specializzate in campo ambientale, in grado di analizzare i fabbisogni territoriali tipici per ogni regione sede delle società e di fornire attraverso la messa in comune delle reciproche competenze soluzioni adeguate alle singole esigenze. Le diverse funzioni ricoperte nel settore privato gli hanno consentito di maturare una personale e significativa professionalità, soprattutto nell’identificazione e comprensione dei meccanismi caratterizzanti il territorio e del loro significato in relazione al sistema economico locale, fino allo studio dell’interazione fra tale sistema e le possibili soluzioni strategiche e tecnico-operative da realizzare. Proprio da tale combinazione di esperienze, dalla specifica competenza sviluppata nell’identificazione delle strategie applicative più adeguate alle esigenze locali e dalla ricerca delle metodologie di lavoro più appropriate al territorio di riferimento ne è derivata la professionalità necessaria a svolgere le successive attività presso la pubblica amministrazione. Infatti, già nel ruolo di Assistente alla Segreteria regionale per il territorio – Area ecologia e tutela dell’ambiente, la sua attività professionale è stata principalmente rivolta all’analisi, alla valutazione ed alla elaborazione dei dati interni disponibili e caratterizzanti il sistema territoriale, ed alla proiezione di questi verso la compagine esterna per l’ottenimento di una corretta gestione del sistema di controllo ambientale della regione. Nel 1995 diventa direttore generale dell’Ente di sviluppo agricolo del Veneto (ESAV), ente strumentale della regione Veneto finalizzato all’individuazione e sostegno dei prodotti agricoli di comprovata origine veneta. Nell’ambito delle finalità dell’ente ha svolto la propria attività di direzione, evidenziando il carattere tecnico-progettuale dell’agenzia e orientandone l’attività verso una accentuata flessibilità, al fine di consentire alla struttura di adattarsi alle situazioni ed alle esigenze regionali, puntando sul presupposto che elasticità e flessibilità costituiscono un prerequisito indispensabile per rispondere adeguatamente ai bisogni in continuo cambiamento del territorio. Ha pertanto autorizzato ricerche, studi e indagini finalizzati alla qualificazione delle produzioni agro-alimentari e predisposto programmi annuali di iniziative in tema di riconoscimento e qualificazione delle produzioni venete, anche attraverso il finanziamento di iniziative mirate, consentendo il passaggio dell’ente strumentale verso l’agenzia regionale. Il successivo incarico istituzionale lo vede ricoprire il ruolo di Segretario regionale per la cultura e il turismo. In tale ambito, le attività svolte sono state prioritariamente finalizzate al coordinamento ed alla programmazione delle attività regionali sui due versanti di competenza. In materia di cultura, le azioni sono state finalizzate soprattutto allo sviluppo di alcuni settori: beni culturali (catalogazioni, banca dati, contributi archeologia ed edilizia culturale), attività culturali (manifestazioni, convegni, studi e ricerche, eventi), servizi culturali (biblioteche, musei, archivi, mediateca), spettacolo (musica, teatro, danza, cinema), attività editoriali. In materia di turismo, le attività svolte, oltre agli ambiti di stretta competenza, hanno riguardato la gestione delle aziende di promozione turistica all’epoca operative in ogni provincia del territorio. In tale contesto, le attività sono state orientate all’utilizzo di sistemi avanzati di raccolta ed elaborazione dati ed informazioni, azione che ha consentito di massimizzare l’efficienza verso la ricerca di risposte innovative idonee a modificare politiche, strategie e programmi quando questi non risultavano capaci di adattarsi con rapidità alle logiche interne del settore. Inoltre, va tenuto conto che gli obiettivi delle aziende dipendevano in larga parte dalla qualità delle risorse umane e dalla presenza di un management capace di comprendere l’importanza di coinvolgere, motivare e responsabilizzare i propri collaboratori e di stabilire proficui rapporti esterni. Pertanto l’attività svolta come segretario regionale per il turismo è stata soprattutto orientata a modificare la logica gerarchica in una logica di consenso e trasformare un modo di operare basato prevalentemente sul controllo in uno avente come suo punto di forza l’impegno e la responsabilità individuale e collettiva. In particolare, la caratteristica principale della gestione svolta è stata quella di orientare la struttura verso una configurazione snella ed articolata mediante l’individuazione precisa degli ambiti di responsabilità, accompagnata da una operatività per progetti finalizzati e precisi obiettivi. Va ricordato che nel periodo di gestione della segreteria regionale per la cultura ed il turismo il Veneto ha ricevuto il premio giornalistico «World Communication» per la realizzazione del miglior itinerario giubilare.
Nel 2000, viene nominato segretario regionale alla formazione e lavoro, incarico attualmente in corso, che viene svolto assicurando un costante e funzionale raccordo tra i bisogni espressi dal mondo del lavoro (indagati e monitorati continuamente attraverso attività dirette o progetti mirati) e le finalità della pubblica amministrazione. Tra le azioni attuate per la gestione vengono predisposti piani di sviluppo per l’attività interna ed esterna, studi e ricerche volti ad identificare e confermare uno schema di programmazione coerente con gli obiettivi regionali in ambito di formazione e lavoro e nel contempo rispondenti alle esigenze di innovazione provenienti dal mondo del lavoro. A titolo esemplificativo basti citare l’impegno regionale in ambito formativo per il sostegno di alcuni settori hight-tech presenti sul territorio, come quello del knowledge management (società dell’informazione e nuove tecnologie), delle nanotecnologie e il più recente delle biotecnologie. Riporta quindi alcuni dati significativi sull’impegno economico-progettuale nelle attività formative in riferimento all’attuale periodo di programmazione: le risorse attivate nel Veneto con il FSE ammontano per il periodo di programmazione 2000/2006 a circa 850 milioni di euro e a metà percorso sono già stati impiegati per più del 60 per cento. Risultato premiato dagli organismi comunitari con l’assegnazione di altri 20 milioni di euro. Negli anni di gestione (2000-2003) sono stati avviati quasi seimila progetti con circa centomila iscritti per azioni formative sia di tipo tradizionale che di sistema, rivolte ad ottenere forza lavoro sempre più qualificata e competitiva per il mercato globale. Infatti, il programma triennale per il settore della formazione e del lavoro relativo al periodo 2004-2006 per il Veneto assume come fondamento l’idea dell’istruzione, della formazione e dell’orientamento «lungo tutto il periodo lavorativo», azione a sostegno della transizione verso il nuovo sistema di istruzione e formazione professionale necessario per una visione «europea» del mondo del lavoro. In tema di politiche del lavoro, tutte le attività svolte sono finalizzate a migliorare l’incontro domanda-offerta, la diffusione dei nuovi servizi «personalizzati», l’attenzione alle fasce di popolazione più svantaggiate e agli immigrati ed infine azioni di supporto per promuovere e sostenere i processi di cambiamento verso il nuovo quadro istituzionale e organizzativo. Pertanto il ruolo e l’azione quotidiana svolta come segretario regionale alla formazione e lavoro è stata fortemente orientata a seguire i cambiamenti istituzionali ed il nuovo scenario europeo che si va determinando negli ultimi anni, rispondendo alla continua richiesta rivolta ai governi locali di ritagliarsi un nuovo ruolo e di modificare il proprio assetto organizzativo e culturale esprimendo, in un contesto sempre più proiettato verso l’Europa, ruoli e competenze di qualità più direttamente orientate al governo delle dinamiche di sviluppo locale. Proprio per rispondere all’esigenza di agevolare il dialogo tra l’Italia e l’Unione europea attraverso una maggiore collaborazione tra tutti gli operatori locali e nazionali chiamati a promuovere ed attuare le decisioni comunitarie in ambito formativo, l’operatività quotidiana del segretario è rivolta a cogliere più efficacemente le grandi opportunità offerte dal sistema europeo attraverso il passaggio da una metodologia tradizionale della formazione verso una interpretazione della formazione intesa come capacità di orientare le risorse umane ad utilizzare e padroneggiare le proprie competenze e conoscenze in un determinato contesto fino ad influenzarne la competitività. Infatti, lo sforzo in atto è quello di considerare le azioni formative non più come fenomeni isolati, con cui confrontarsi una tantum, ma supporti sistematici del processo di apprendimento, motivando l’importante passaggio evolutivo dalla formazione all’apprendimento, da attività formative isolate a interventi integrati nell’organizzazione del lavoro. In tale contesto, particolarmente significativa è l’attività svolta per l’accreditamento degli organismi di formazione dove il ruolo del segretario è stato soprattutto dedicato a realizzare un’azione finalizzata ad uniformare con sempre maggiore qualità i soggetti (circa 400 su tutto il territorio regionale) operanti nel settore della formazione. Nello specifico, il candidato si è fatto promotore di una politica rivolta a far si che tutte le strutture deputate alla formazione fossero in possesso di requisiti strutturali e cognitivi in grado di garantire enorme qualità e professionalità in un settore così strategico per lo sviluppo del territorio.
Tra i ruoli recenti ricoperti sembra utile citare l’incarico di Docente presso l’Università di Padova, facoltà di Scienze della formazione, per lo specifico insegnamento di «Legislazione europea nazionale e regionale sui servizi educativi e formativi» per il corso di laurea in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi.
Considerato il curriculum professionale del candidato, propone di esprimere parere favorevole, che ritiene pienamente giustificato dagli elementi fin qui esposti.
Angelo SANTORI, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

























