(Dal Resoconto Sommario)
SEDE REFERENTE
Mercoledì 7 aprile 2004. – Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI.
La seduta comincia alle 14.55.
Modifica della decorrenza della nuova disciplina della invalidità pensionabile.
C. 3230 Battaglia.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Roberto GUERZONI (DS-U), relatore, rileva come la proposta di legge Battaglia C. 3230 abbia lo scopo di sanare le disparità in materia di invalidità pensionabile determinatesi in seguito all’entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222, che ha riordinato l’intera materia, sostanzialmente sopprimendo ogni riferimento a fattori socioeconomici ai fini del riconoscimento della pensionabilità.
La legge n. 222 del 1984, che ha superato la disciplina precedentemente dettata dal RDL 14 aprile 1939, n. 636, ha istituito due prestazioni, l’assegno ordinario di invalidità, connesso alla diminuita capacita lavorativa, e la pensione ordinaria di inabilità, connessa al grado di assoluta incapacità, con la previsione, per ciascuna di tali prestazioni, di specifici presupposti e condizioni per il riconoscimento ed il mantenimento del relativo diritto. La legge si occupa anche delle ipotesi di incompatibilità dei trattamenti anzidetti con gli altri trattamenti previdenziali.
Per quanto concerne l’assegno ordinario di invalidità, ai fini del conseguimento del diritto all’assegno stesso, ai sensi dell’articolo 1, si considera invalido l’iscritto la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a meno di un terzo in modo permanente a causa di difetto fisico o mentale.
Il diritto alla pensione di inabilità si consegue a domanda, purché l’iscritto o l’ex iscritto possa far valere una situazione contributiva identica a quella richiesta per l’assegno di invalidità e a condizione che il medesimo cessi del tutto l’attività lavorativa, il suo nominativo risulti cancellato da qualsiasi elenco o albo professionale e rinunci espressamente al trattamento di disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. La pensione di inabilità, reversibile ai superstiti, è costituita dall’importo dell’assegno di invalidità, senza l’integrazione in precedenza richiamata, calcolato secondo le norme in materia di contribuzione, e da una maggiorazione determinata in base a specifici criteri.
Inoltre, all’articolo 6 della legge n. 222 viene stabilito che l’assegno di invalidità e la pensione di inabilità possono essere attribuiti anche a prescindere dai suindicati requisiti contributivi, se l’invalidità o l’inabilità dipendono da cause connesse con le finalità di servizio e se non ne derivi il diritto alla rendita a carico dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali o ad altro trattamento assistenziale o previdenziale a carico dello Stato o di altro ente pubblico.
L’articolo 12, comma 1, della legge 222 del 1984 ha previsto che le norme contenute nella legge abbiano effetto sulle prestazioni liquidate con decorrenza successiva all’entrata in vigore della legge stessa; ha quindi, in sostanza, stabilito la non retroattività della nuova normativa. Questa decisione ha comportato un trattamento differenziato fra i diversi beneficiari di pensioni di invalidità, determinando una situazione di iniquità e di disuguaglianza, cui occorre porre rimedio. Evidenzia come tale richiesta sia fortemente sostenuta da tutte le associazioni del settore, che ritiene sarebbe utile ascoltare in audizioni.
Passando al testo, la legge è composta da un solo articolo. Il comma 1 detta l’abrogazione del comma 1 dell’articolo 12 della legge 12 giugno 1984 n. 222, eliminando la non retroattività della normativa prevista dalla legge stessa. Il comma 2 prevede la copertura finanziaria del provvedimento attraverso la reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni, attraverso l’abrogazione dell’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n.383. Anticipa peraltro la propria disponibilità come relatore, di fronte ad obiezioni del Governo, a verificare proposte di copertura alternative.
Emerenzio BARBIERI (UDC) rileva, con riferimento al comma 2 dell’articolo 1, relativo alla copertura degli oneri, che, secondo l’orientamento della giurisprudenza costituzionale e della dottrina, l’abrogazione di una disposizione che, a sua volta, abbia abrogato una normativa preesistente, non determina automaticamente la reviviscenza di tale ultima normativa, salvo che il legislatore disponga espressamente in tal senso.
Roberto GUERZONI (DS-U), relatore, ribadisce la propria disponibilità a verificare coperture alternative del provvedimento proposte dal Governo.
Angelo SANTORI, presidente, ritiene opportuno ascoltare l’opinione del Governo in ordine alla copertura del provvedimento in esame e procedere all’audizione delle associazioni del settore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.





























