(Il testo del parere)
L’XI Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 94/45/CE relativa all’istituzione di un Comitato aziendale europeo;
acquisite, in sede di audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali, valutazioni complessivamente positive sulle modalità di recepimento della direttiva in questione, anche da parte delle organizzazioni non firmatarie dell’accordo interconfederale del 6 novembre 1996;
condividendo il modello sanzionatorio previsto dall’articolo 17, che prevede sanzioni amministrative specifiche, evitando il rinvio ad altre disposizioni vigenti, in tal modo favorendo il contenimento delle conseguenze della conflittualità fra le parti;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all’articolo 3, comma 5, lettera a), sarebbe opportuno sopprimere le parole «onde rivenderle», poiché la nozione di gruppo di imprese rilevante ai fini dell’atto normativo in questione segue un’ispirazione di tipo vista economico-aziendale, che non ricorre quando si sia in presenza di una detenzione temporanea delle azioni accompagnata dalla limitazione dell’esercizio del diritto di voto; la soppressione dell’inciso in questione chiarirebbe l’esclusione dell’applicabilità del decreto legislativo a quelle aziende di credito che detengono, unicamente a titolo di garanzia, azioni di altre società;
b) all’articolo 7, comma 1, si invita il Governo a valutare l’opportunità di portare il numero massimo di componenti della delegazione speciale di negoziazione, di cui all’articolo 7, comma 1, dello schema, da 17 a 18 membri, in applicazione della modifica introdotta all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 94/45/CE dall’articolo 2 della successiva direttiva 97/74/CE, che ha esteso l’applicazione della predetta direttiva 94/45/CE al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
c) all’articolo 8, comma 8, il riferimento al comma 2 appare errato, dovendosi riferirsi invece al comma 7, che riguarda le spese relative ai negoziati;
d) all’articolo 9, comma 2, lettera e), e all’articolo 16, comma 15, per esigenze di chiarezza formale, sarebbe opportuno sostituire la parola «traduzione» con la parola «interpretariato»;
e) all’articolo 9, comma 7, sarebbe opportuno sopprimere, dopo le parole «agli stessi», la parola «si»;
f) all’articolo 11, comma 3, per una migliore leggibilità del testo, appare opportuno sostituire le parole «nonché alla concreta», con le parole «nonché per la concreta»;
g) all’articolo 11, comma 4, sarebbe opportuno chiarire i poteri – decisori o, eventualmente istruttori – della commissione tecnica, anche in considerazione della sanzione prevista dall’articolo 17, comma 1, e della clausola di salvaguardia contenuta nello stesso articolo 17, comma 2;
h) all’articolo 15, ai fini dell’individuazione delle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato accordi, si fa rinvio all’articolo 6 anziché, come sarebbe più corretto formalmente, all’articolo 5, comma 1;
i) all’articolo 16, comma 4, per evitare dubbi in sede di interpretazione e di applicazione, andrebbe chiarita la nozione di lavoratori ad alta qualificazione, nell’ottica dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 422;
j) all’articolo 16, comma 13, andrebbero sostituite le parole: «degli articoli 11 e 16» con le seguenti: «dell’articolo 11 e del presente articolo»;
k) all’articolo 17, comma 1, si preveda che la sanzione sia comminata solo dopo apposito contraddittorio con le parti interessate e previa valutazione dei lavori della commissione tecnica di cui all’articolo 11, commi 3 e 4, individuando al contempo l’organo competente all’irrogazione della sanzione.

























