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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato

Commissione Lavoro, pubblico e privato

22 Ottobre 2009
in Camera

(Dal Resoconto Sommario)


SEDE CONSULTIVA


Martedì 11 giugno 2002. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

Sull’ordine dei lavori.

Lalla TRUPIA (DS-U), intervenendo sull’ordine dei lavori, lamenta il fatto che spesso la Commissione inizia i propri lavori in ritardo rispetto all’orario di convocazione.

Pietro GASPERONI (DS-U) si associa alle considerazioni del deputato Trupia, osservando che una maggiore puntualità nell’inizio della seduta della Commissione avrebbe riflessi positivi su tutta l’organizzazione dei lavori della stessa.
In secondo luogo, ribadisce la necessità, a fronte delle quotidiane esternazioni dei ministri del lavoro e dell’economia sul tema delle pensioni e della previdenza, nonché sul comportamento delle singole organizzazioni sindacali, di richiedere la presenza, nel corso della discussione del disegno di legge di delega n. 2145, del ministro Maroni, che, per esempio, oggi ha insultato la CGIL in relazione alle trattative in corso tra Governo e parti sociali.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ferma restando la libertà di qualunque esponente del Governo di esprimere giudizi di tipo politico nei confronti del mondo sindacale, sul piano politico-istituzionale considera quanto mai auspicabile un confronto più serrato sulle intenzioni del Governo in materia previdenziale. Assicura pertanto il deputato Gasperoni che si attiverà affinché il Governo possa essere presente nel corso dell’esame del disegno di legge di delega n. 2145, iscritto all’ordine del giorno di giovedì.

Riordino della dirigenza statale.
C. 1696-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che il relatore, deputato Briguglio, impossibilitato a partecipare ai lavori della seduta odierna, sarà sostituito dal deputato Lisi.

Ugo LISI (AN), relatore, osserva che il provvedimento in esame presenta un contenuto complesso e articolato, introducendo non solo modifiche alla normativa sulla dirigenza statale, ma anche norme generali volte a consentire la mobilità tra settore pubblico e privato. Inoltre, di particolare rilevanza è l’istituzione di una apposita area vicedirigenziale.
Ricorda che il disegno di legge, già approvato dalla Camera il 23 gennaio 2002, è stato approvato con numerose modifiche dal Senato il 17 aprile scorso.
Per quanto di competenza della Commissione lavoro osserva che l’articolo 1, modificato dal Senato con una modifica al Testo unico sul pubblico impiego, mira a precisare che tra le pubbliche amministrazioni, a cui si applica la normativa del Testo unico, rientrano anche l’ARAN e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999.
L’articolo 2, con una integrazione dell’articolo 17 del Testo unico del pubblico impiego, prevede la possibilità per i dirigenti di delegare alcune funzioni, per comprovate esigenze di servizio, per un periodo limitato e con atto scritto e motivato, ai dipendenti di grado più elevato (funzionari o collaboratori). Il Senato ha precisato che non si applica l’articolo 2103 del codice civile sulle mansioni superiori.
L’articolo 3 introduce novelle a vari articoli del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», nella parte in cui disciplina la dirigenza pubblica.
Per l’illustrazione dei primi quattro commi di tale articolo, essendo rimasti essenzialmente immutati rispetto al testo esaminato dalla Commissione in prima lettura, rinvia a quanto detto nella seduta del 17 gennaio 2002.
Notevolmente modificato, rispetto al testo approvato dalla Camera, si presenta invece il comma 5 dell’articolo 3, che riforma la disciplina sull’accesso alla qualifica di dirigente.
Confermate le due distinte procedure concorsuali – la prima destinata ai dipendenti di pubbliche amministrazioni muniti di laurea e a categorie equiparate, in presenza di determinati requisiti relativi al servizio svolto, la seconda aperta a tutti i laureati muniti di diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario, nonché ai dirigenti in strutture private, laureati e con almeno cinque anni di esperienza dirigenziale – notevoli integrazioni riguardano l’accesso tramite corso-concorso, di cui si prevede una minuziosa disciplina.
In particolare si prevede che il corso-concorso abbia una durata di quindici mesi e che sia seguito, previo superamento di un esame, da un trimestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame finale. Durante la frequenza del corso ai candidati è corrisposta una borsa di studio da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Si osserva che la disposizione sembra assimilare, per quanto riguarda lo status giuridico-economico, i dipendenti pubblici a tutti gli altri corsisti. Non si specifica, in particolare, se i dipendenti pubblici, per partecipare al corso, debbano chiedere l’aspettativa o, al contrario, se debbano considerarsi in servizio a tutti gli effetti. Per evitare un trattamento deteriore, sembrerebbe più opportuno prevedere che i dipendenti statali, al contrario degli «esterni», durante la frequenza del corso siano da considerare in servizio a tutti gli effetti (con la possibilità di optare, invece che per la borsa di studio, per lo stipendio corrisposto dall’amministrazione di provenienza).
Il capoverso 5 del comma 5 rinvia ad un successivo regolamento: la ripartizione dei posti di dirigente tra i due canali di accesso; la percentuale di posti che possono essere riservati al personale interno; i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni; le modalità di svolgimento delle selezioni. Viene anche disposto che, in sede di prima applicazione del concorso per esami, sia riservato fino al 30 per cento dei posti ai funzionari con almeno quindici anni di servizio.
Il capoverso 6 del comma 5 prevede che i vincitori dei concorsi per esami, prima di prendere servizio come dirigenti, debbano frequentare un ciclo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Andrebbe specificato se i vincitori di concorso, in questa fase transitoria, continuino a godere dello status di funzionario o, al contrario, debbano essere considerati già dirigenti, con le conseguenti ricadute in termini retributivi e di anzianità.
Il capoverso 8 del comma 5 precisa che alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, dei militari e dei vigili del fuoco continua ad applicarsi la normativa specifica ad esse riservata.
Il comma 6 introduce una norma di salvaguardia. In particolare rimangono valide le graduatorie degli idonei dei concorsi per dirigenti per la durata prevista dalla normativa vigente.
Il comma 7 dispone che le norme modificative del decreto legislativo n. 165 del 2001 introdotte dal provvedimento, relativamente agli incarichi dirigenziali di livello generale, trovino immediata applicazione, e che tali incarichi cessino dopo 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Durante tale periodo transitorio i dirigenti si occupano solo dell’ordinaria amministrazione.
Invece per i dirigenti di seconda fascia è prevista una verifica da effettuare entro 90 giorni, entro cui possono vedersi dirottati ad altro incarico. Decorsi i 90 giorni senza che sia intervenuta alcuna decisione, si intendono confermati.
Lo stesso comma prevede che, in esito alla revisione degli incarichi conseguente alla prima applicazione della legge, ai dirigenti cui non sia riattribuito l’incarico già svolto sia garantito il trattamento economico goduto, anche qualora sia loro attribuito un incarico di studio (ma in tal caso per non più di un anno). La copertura dei maggiori oneri è effettuata attraverso un meccanismo compensativo che rende indisponibile un numero di posti di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario. Osserva poi, ribadendo quanto già esposto nel parere espresso dalla Commissione in prima lettura, che, per non modificare in senso negativo lo status dei dirigenti nel corso del rapporto già in essere con la pubblica amministrazione, sarebbe opportuno prevedere che, nel caso non sia possibile attribuire un incarico di livello retributivo equivalente, l’incarico di studio sia di durata pari alla residua durata dell’incarico secondo la normativa vigente (eliminando quindi il limite di un anno).
L’articolo 4, non modificato dal Senato, disciplina i requisiti di accesso per i candidati ammessi con riserva ai concorsi per la dirigenza.
L’articolo 5 prevede l’inquadramento nei ruoli della dirigenza, previo superamento di un concorso riservato, del personale dei ruoli ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all’articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, entro il limite del 50 per cento dei posti disponibili della dotazione organica di dirigenti di seconda fascia. Si applica in ogni caso la normativa sulla programmazione delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.
L’articolo 7 riguarda la materia della mobilità tra pubblico e privato. Il comma 1 introduce a tal fine un nuovo articolo (articolo 23-bis) nel decreto legislativo n. 165 del 2001. Per quanto concerne le disposizioni specifiche in materia previdenziale per i soggetti che ottengono l’aspettativa, (disposizioni contenute nell’ultimo periodo del comma 1 e nel comma 2), viene ribadito che il trattamento previdenziale (ossia il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali) in favore di questi soggetti è posto a carico dell’amministrazione o dell’ente presso il quale vengono svolti l’attività o l’incarico. L’ultimo periodo del comma 1 del nuovo articolo 23-bis ammette la ricongiunzione, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, dei periodi contributivi presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali il lavoratore ha maturato anni di contribuzione.
Il comma 2 dell’articolo 7 novella l’articolo 101 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, introducendo il comma 4-bis. Tale nuovo comma è volto ad estendere la facoltà di richiedere l’aspettativa di cui al nuovo articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 anche ai segretari comunali e provinciali.
Il comma 3 dell’articolo 3 introduce un nuovo articolo, il 17-bis, nel decreto legislativo n. 165 del 2001, volto a istituire l’area vicedirigenziale nell’ambito della contrattazione delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione di regioni, province, comuni e comunità montane. È la norma stessa che dispone che nell’area in esame deve essere inquadrato il personale laureato appartenente alle posizioni «C2» e «C3» dei rispettivi comparti, che abbia maturato complessivamente 5 anni di anzianità in dette posizioni. In sede di prima applicazione la disposizione si estende anche al personale non laureato, che sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l’accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. La norma in commento prevede infine che i dirigenti possano delegare parte delle proprie funzioni ai vicedirigenti. In merito a quest’ultimo punto, appare evidente la necessità di un coordinamento con l’articolo 2, che si occupa più dettagliatamente della delega di funzioni. Si consideri, infatti, che mentre l’articolo 2 detta una serie di condizioni, requisiti e limitazioni per tale delega, la disposizione sulla vicedirigenza si limita a prevedere genericamente la possibilità di delega. Al fine di evitare dubbi interpretativi, con l’inevitabile contenzioso che ne deriverebbe, bisognerebbe chiarire il rapporto tra l’articolo 2 e l’ultimo periodo dell’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, che verrebbe introdotto dal comma in esame.
Il comma 4, peraltro di formulazione poco perspicua, è volto ad aggiungere un nuovo periodo all’articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Si dispone così che i professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca sono inclusi, in separata sezione, nell’area contrattuale autonoma riservata alla dirigenza. La disposizione, come già osservato in sede di primo parere, pone una serie di problemi.
In primo luogo, è da verificare l’opportunità di inserire, in una medesima area contrattuale, personale dirigenziale e personale di X qualifica, in considerazione della peculiarità delle mansioni dirigenziali e delle relative responsabilità gestionali.
Dal punto di vista formale, riterrebbe poi necessario procedere ad un coordinamento tra la disposizione che si vuole introdurre con il secondo e con l’ultimo periodo del vigente articolo 40. Ricorda, in particolare, che l’ultimo periodo del vigente articolo 40 dispone che per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell’ambito dei contratti collettivi di comparto.


L’articolo 8 riforma la disciplina per il collocamento fuori ruolo di personale delle pubbliche amministrazioni che intenda assumere un incarico temporaneo presso organismi internazionali o Stati esteri. La disposizione non è stata modificata dal Senato.
L’articolo 9, infine, prevede l’istituzione di un elenco dove possono iscriversi le imprese private che siano disposte a fornire proprio personale di cittadinanza italiana per ricoprire incarichi presso organismi internazionali. Si esplicita il diritto del lavoratore a conservare il posto di lavoro presso l’ente di provenienza e la non spettanza di alcun emolumento da parte della pubblica amministrazione.
In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole con alcune osservazioni (vedi allegato).

Roberto GUERZONI (DS-U) chiede al presidente di rinviare il seguito dell’esame alla seduta di domani per consentire alla Commissione un’attenta valutazione delle osservazioni formulate dal relatore e del contenuto del provvedimento, in particolare con riguardo all’accesso alla dirigenza.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, accogliendo la richiesta del deputato Guerzoni, rinvia il seguito dell’esame alla seduta di domani.

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