Si riprende l’esame delle proposte di legge n. 561 e abbinate.
Emilio DELBONO (MARGH-U), a nome dei deputati del gruppo della Margherita, esprime una valutazione sostanzialmente positiva sul provvedimento in esame, che persegue l’obiettivo del superamento della condizione di precariato dei docenti di religione cattolica, dando seguito ad un impegno assunto dallo Stato italiano con la legge 25 marzo 1985, n. 121.
Dopo aver ricordato che nella scorsa legislatura il Senato aveva approvato un disegno di legge su identica materia, trasmesso alla Camera, ma il cui esame si è interrotto presso la Commissione lavoro per la fine della legislatura, ritiene che al momento siano maturate le condizioni culturali e politiche perché gli insegnanti di religione cattolica vengano inseriti nel quadro delle finalità della scuola, riconoscendo loro, grazie ad uno sviluppo della contrattazione collettiva, i diritti e i doveri riconosciuti al resto del personale docente.
Preso atto anche della maturazione dello stesso fronte delle organizzazioni sindacali, che rende meno conflittuale l’approvazione dei provvedimenti in esame, anche se suscettibili di alcune modifiche, si sofferma in particolare su due aspetti particolari che caratterizzano il nuovo quadro di riferimento. Sottolinea innanzitutto il verificarsi di una modifica nella composizione del corpo docente: l’80,5 per cento degli insegnanti di religione cattolica è laico. In secondo luogo, la stabilizzazione del rapporto di lavoro e la maggiore professionalità degli insegnanti di religione in termini di presenza scolastica segnalano un avvicinamento agli intenti della stessa intesa del febbraio 1984, recepita nella legge di ratifica n. 121 del 1985.
Tutti questi elementi dovrebbero consentire alla Commissione lavoro di decidere sulla materia nel pieno rispetto della legge citata, che peraltro riconosce il valore della cultura religiosa quale patrimonio storico del popolo italiano.
Atteso che nella formulazione del disegno di legge governativo vi è un esplicito riferimento alla scuola statale, riterrebbe opportuno, preannunciando la presentazione di una proposta emendativa, che si parlasse di scuola pubblica, sempre in rispondenza al dettato della legge n. 121 del 1985. Ricorda che anche la Corte costituzionale si è espressa sulla decisione di dare una disciplina legislativa allo status degli insegnanti di religione cattolica: la sentenza n. 203 del 1989 ha stabilito che il principio di laicità è da intendersi alla stregua di garanzia da parte dello Stato della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale religioso.
In merito ai contenuti del disegno di legge governativo, conferma l’intenzione di concorrere a predisporre un testo che vada oltre i confini della maggioranza che sostiene il Governo e tale volontà di indirizzo politico verrà esplicitata in occasione dell’esame delle singole proposte emendative.
Concorda sulla scelta che gli insegnanti di religione cattolica siano immessi in ruolo con contratti a tempo indeterminato, nonché sulla previsione che la consistenza della dotazione organica sia determinata nella misura del 70 per cento dei posti di insegnamento complessivamente funzionanti, a fronte di una flessibilità della stessa dotazione organica che è inevitabile rispetto a questo tipo di disciplina.
Ritenute apprezzabili le scelte adottate in merito all’immissione in ruolo del personale attualmente in servizio e al superamento di concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli degli insegnanti di religione, in materia di revoca dell’idoneità e di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola considera necessari ulteriori approfondimenti. Infatti la dichiarazione di un’insegnante di religione di non essere più disponibile a riconoscersi nella dottrina della Chiesa, rientrando nel caso di mobilità professionale, non rientra più nella competenza dell’autorità ecclesiastica e dunque ritiene che un legislatore attento debba valutare anche questa ipotesi. Sorge pertanto il problema di garantire il diritto di quei lavoratori che, avendo acquisito stabilità nel mondo della scuola, devono vedersi riconosciuta una certa stabilità nel mondo del lavoro, anche qualora volessero smettere di insegnare la religione. Infine, un chiarimento merita, a suo giudizio, la formulazione indistinta dell’elenco di coloro che hanno superato il concorso, senza tener conto dell’andamento dello stesso.
In conclusione, invita la Commissione a lavorare secondo un intento comune, al fine di rispondere alle aspettative di diciassette mila insegnanti di religione cattolica.
Lino DUILIO (MARGH-U), condividendo le osservazioni espresse dal deputato Delbono, intende ribadire solo due questioni che attengono al rapporto fra Stato e Chiesa nel momento in cui i docenti di religione cattolica vengono incardinati nei ruoli e nell’organico dello Stato.
La prima questione riguarda la compilazione dell’elenco prevista al comma 7 dell’articolo 1, procedura che in altra sede comporterebbe la predisposizione di una graduatoria sulla base dei risultati degli esami sostenuti: ritiene che tale elenco vada definito dal punto di vista giuridico-formale, perché l’attuale indeterminatezza potrebbe rappresentare un vulnus nelle disposizioni che si intendono fissare.
In merito alle intese con l’ordinario diocesano, considera poi necessario ricondurre la normativa a quei principi generale e astratti che sempre devono caratterizzare la legislazione. In questo caso, in particolare, bisogna conciliare le aspettative del personale in questione, che entra a pieno titolo negli organici dello Stato ma che, in caso di sopravvenuta incompatibilità con le esigenze dell’insegnamento religioso, valutata dall’ordinario diocesano, potrebbe un domani avanzare richiesta di mobilità. Paventa infatti il rischio che si possano eccepire questioni formali e giuridiche in ordine a presunti o reali vizi in merito a tale norma, prevista dal comma 3 dell’articolo 4 del disegno di legge governativo. Ritiene, in proposito, che si debba esplicitare che l’insegnamento della religione, garantiti i presupposti, non rappresenti uno strumento surrettizio per poter insegnare altre materie di cui non si ha l’esperienza, per il solo fatto di possedere il titolo abilitante all’insegnamento. Il problema, semmai, è quello della conservazione del posto del lavoro, in modo da non ledere le aspettative e i diritti di persone che attendono da anni di avere una sistemazione.
Tuttavia, non si può creare una competitività viziata da norme di favore all’interno del corpo docente. In conclusione, invita il rappresentante del Governo a considerare l’opportunità di valutare i problemi che fisiologicamente dovessero verificarsi in sede di attuazione, prevedendo una sorta di monitoraggio dei risultati ottenuti.
Andrea DI TEODORO (FI), espresso apprezzamento per il disegno di legge governativo, che si muove nel rispetto della piena autonomia e delle prerogative sovrane dello Stato italiano e della Chiesa, come riconosciuto nell’intesa del 1984, condividendo le osservazioni del deputato Delbono, ritiene che il testo, che pure presenta punti di equilibrio da non sottovalutare, possa essere sottoposto al giudizio e alla capacità di elaborazione di tutti i gruppi presenti in Commissione.
Valuta positivamente il fatto che, pur lasciando all’autorità preposta il compito di accertare e selezionare l’idoneità dell’insegnante dal punto di vista dell’attitudine didattica, il testo ribadisca il principio per l’autorità ecclesiastica di valutare e riconoscere l’idoneità dal punto di vista della correttezza della materia all’interno della sua specificità.
Riconosciuto quale compito della Commissione quello di portare a termine quanto prima l’esame dei provvedimenti volti al superamento della condizione di precariato dei docenti di religione cattolica, riconoscendo loro gli stessi diritti di cui godono tutti gli altri insegnanti, solleva alcune perplessità in merito alla compilazione dell’elenco in esito alla unica prova di concorso in sede di prima applicazione della legge e alla previsione del trattamento di mobilità, paventando il rischio che esso diventi un potenziale canale di accesso più rapido all’insegnamento di altre materie.
Richiama l’attenzione del Governo e del relatore sul fatto che il concetto dell’elenco, cioè di una lista dei candidati che hanno superato l’esame di idoneità previsto dal concorso in sede di prima applicazione della legge, pur non rappresentando una graduatoria nel senso tradizionale del termine, e quindi non prevedendo un vincolo per l’autorità ecclesiastica di scegliere gli insegnanti di religione per i posti in organico necessari, introduce comunque un principio di ordinazione dei candidati per quanto riguarda lo Stato italiano. Ritiene che si potrebbe venire incontro alle preoccupazioni sollevate dai rappresentanti del gruppo della Margherita qualora si prevedesse l’elemento della competitività: del resto lo Stato ha il diritto di formulare un suo giudizio che discrimina le possibilità di questi insegnanti che hanno partecipato al concorso, inserendoli in un’ottica di meritocrazia che l’elenco, lasciato senza aggettivazione, potrebbe non sufficientemente valorizzare. Segnala questa come possibile soluzione per uscire dall’impasse tra graduatoria ed elenco, nel rispetto dell’autonomia ecclesiastica.
Chiede poi al Governo un chiarimento in merito alla sorte degli insegnanti che dovessero superare il concorso in sede di prima applicazione della legge ma non riuscissero ad entrare nella quota del 70 per cento dei posti di insegnamento disponibili: riterrebbe opportuno intervenire, modificando con una proposta emendativa il testo del disegno di legge, per rendere permanente, attraverso una graduatoria aggiuntiva o quant’altro, il principio secondo il quale coloro che hanno superato la prova di idoneità in sede di prima applicazione della legge risultano comunque posizionati in maniera adeguata per le disponibilità successive.
Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, in merito alla compilazione dell’elenco degli idonei, osserva che tale formulazione consente di superare le maggiori preoccupazioni e perplessità che il termine di graduatoria poteva determinare.
Evidenzia la necessità che, in sede di primo concorso, si possa valutare, così come peraltro sottolineato dalle organizzazioni scolastiche audite in Commissione, non solo i titoli e gli esami, ma anche il servizio prestato, cioè l’anzianità eventualmente acquisita dagli insegnanti di religione cattolica.
Un altro problema da affrontare riguarda l’eventualità che ci siano insegnanti di religione cattolica che, pur avendo regolarmente l’idoneità, paradossalmente non possiedono i requisiti richiesti dalla legge n. 121 del 1985 per partecipare ai concorsi. Prospetta pertanto l’opportunità di prevedere all’interno nel testo del disegno di legge una forma di sanatoria per questi docenti, al fine di evitare il verificarsi di simili casi in futuro.
In conclusione, chiede al presidente se non sia il caso di programmare i tempi dell’esame del provvedimento.
Angelo SANTORI, presidente, fa presente che i tempi di esame del provvedimento potranno essere più opportunamente fissati nell’ambito ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si riunirà nella seduta di domani.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.