SEDE CONSULTIVA
Giovedì 23 febbraio 2023. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.
La seduta comincia alle 14.35.
DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale.
C. 908 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Tiziana NISINI, presidente, ricorda che, come convenuto nella riunione dell’ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi svoltasi nella giornata di ieri, nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di propria competenza, considerato che l’esame in Assemblea del provvedimento è calendarizzato a partire da lunedì 27 febbraio 2023.
Invita, quindi, la relatrice a svolgere la propria relazione introduttiva e a formulare la proposta di parere.
Marta SCHIFONE (FDI), relatrice, osserva che il provvedimento, che, a seguito dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, consta di dodici articoli, si pone la finalità di tutelare le imprese ritenute strategiche per il sistema economico nazionale, fornendo allo Stato strumenti di intervento più celeri e operando un bilanciamento tra l’interesse nazionale sotteso al mantenimento di produzioni industriali strategiche e la salvaguardia dell’occupazione e degli altri valori giuridici protetti dall’ordinamento;
In particolare, fa presente che l’articolo 1 del decreto modifica le misure di rafforzamento patrimoniale previste dall’articolo 1, commi 1-ter e 1-quinquies del decreto-legge n. 142 del 2019, volte ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell’impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A. In particolare, viene specificato che gli interventi di cui al comma 1-quinquies sono autorizzati anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico e viene eliminato il riferimento al fatto che gli stessi debbano essere effettuati nell’anno 2022. Viene inoltre modificata la definizione degli strumenti di intervento specificando che la società Invitalia sia autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale sociale e a erogare finanziamenti in conto soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima società.
Segnala, inoltre, che l’articolo 1, comma 1-bis, introdotto dal Senato, posticipa il versamento dei diritti di regia dovuti dalle imprese che svolgono attività industriale di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale nel settore aeronautico alle quali nel 2022 è stata erogata l’ultima quota di finanziamento concesso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 808 del 1985, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale. La norma stabilisce che i versamenti dei diritti di regia precedentemente maturati sono effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, in quattro quote uguali a decorrere dall’anno 2026 invece che dall’anno 2023. Ricorda, in proposito, che la legge n. 808 del 1985 persegue l’obiettivo di promuovere lo sviluppo tecnologico dell’industria aeronautica, di consolidare ed aumentare i livelli di occupazione e di migliorare il saldo della bilancia dei pagamenti del settore. Nell’ambito del regime dei finanziamenti si prevede che, in relazione alla vendita di prodotti in cui sono impiegate le tecnologie sviluppate nell’ambito dei progetti finanziati, al pagamento all’erario di diritti di regia, corrispondenti a quote degli incassi delle vendite dei prodotti, fino a concorrenza dell’importo degli interventi fruiti.
Fa presente, poi, che l’articolo 1-bis, introdotto dal Senato, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, proroga al 31 dicembre 2023 la concessione in continuità dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga riconosciuta, ai sensi dell’articolo 1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, qualora tali lavoratori abbiano presentato la relativa richiesta nel corso del 2020. Si tratta di lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia che hanno cessato di percepire la NASpI nel 2020. Grazie a tale proroga si estende, quindi, a tutto l’anno in corso il riconoscimento dell’indennità in favore dei lavoratori dello stabilimento di Termini Imerese, al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento delle attività volte al rilancio del sito produttivo. Agli oneri derivanti dal beneficio in esame, quantificati in 993.000 euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
Segnala che l’articolo 2 interviene sulla procedura speciale di ammissione immediata all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, prevedendo che – per le imprese non quotate che gestiscono uno o più stabilimenti di interesse strategico nazionale – l’ammissione immediata alla procedura possa avvenire su istanza del socio pubblico detentore, direttamente o indirettamente, di almeno il 30 per cento delle quote societarie, qualora questi abbia segnalato all’organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti per l’accesso e l’organo amministrativo abbia omesso di presentare l’istanza nei quindici giorni successivi.
Rappresenta, quindi, che l’articolo 3 modifica i criteri per la determinazione e le modalità di corresponsione del compenso ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza. Al riguardo, osserva che la relazione illustrativa evidenzia che le modifiche introdotte sono volte a prevedere meccanismi incentivanti e disincentivanti miranti a provocare una riduzione della durata delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché una maggiore efficacia delle stesse. Si prevede, in particolare, che il compenso remunerativo dell’attività gestionale parametrato al fatturato dell’impresa sia riconosciuto solo ove la gestione commissariale nell’esercizio d’impresa sia caratterizzata almeno dal pareggio tra ricavi e costi, con esclusione, quanto a questi ultimi, di quelli riferiti alle spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio del commissario straordinario nell’ambito del contenzioso afferente agli interessi coinvolti nella procedura e agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 270 del 1999, che reca la disciplina generale dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Si condiziona, inoltre, il riconoscimento del 25 per cento del compenso complessivamente spettante alla verifica del raggiungimento di specifici obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità. Infine, si prevede la corresponsione di acconti sul compenso nella sola fase di esercizio dell’impresa. Un emendamento approvato dal Senato prevede un aumento del 10 per cento del compenso per i commissari straordinari nel caso di ritorno in bonis dell’imprenditore in ragione dell’avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo e la riduzione del 10 per cento in caso di chiusura dell’esercizio di impresa dopo tre anni (quattro in caso di grandi imprese a cui si applica la disciplina di cui al decreto-legge n. 347 del 2003) dall’apertura dell’amministrazione straordinaria.
Fa presente, poi, che l’articolo 4, riferito ai compensi degli amministratori giudiziari, stabilisce che il giudice, nell’utilizzare le tabelle e i parametri per la liquidazione dei compensi ad essi spettanti debba osservare un tetto massimo di 500.000 euro anche in caso di incarico collegiale. Il comma 1-bis prevede poi una disposizione transitoria ai sensi della quale la nuova disciplina trova applicazione con riguardo agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
L’articolo 4-bis, introdotto dal Senato, modifica la disciplina del comitato di sorveglianza nominato nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. In particolare, viene introdotto un termine di tre anni alla durata del mandato dei membri del comitato, rinnovabile sino all’estinzione della procedura, e, per i membri nominati in qualità di esperti, un limite al cumulo degli incarichi, per cui possono essere nominati solo coloro che non risultino già membri di un comitato. I soggetti già nominati, senza fissazione della durata della carica, decadono, salvo rinnovo, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Viene inoltre previsto che, entro novanta giorni da tale data, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano disciplinate una serie di regole di funzionamento del comitato.
Rileva, quindi, che l’articolo 5 reca modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), intervenendo in materia di sanzioni interdittive, misure cautelari e sequestro preventivo, al fine di limitare l’applicazione alle imprese di interesse strategico nazionale di misure che impediscano la prosecuzione dell’attività delle imprese medesime. In particolare, assume rilievo il comma 1, lettera b), che aggiunge il comma 1-bis all’articolo 17 del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo che in ogni caso le sanzioni interdittive non possano essere applicate quando pregiudicano l’attività svolta in stabilimenti o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012, qualora l’ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie. Il secondo periodo del medesimo comma 1-bis introduce una presunzione di idoneità del modello organizzativo prevedendo che il modello organizzativo si considera sempre idoneo qualora, nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale, siano stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l’adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze connesse alla continuità dell’attività produttiva e alla salvaguardia dell’occupazione, da un lato, e quelle connesse alla tutela della sicurezza sul lavoro, della salute, dell’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, dall’altro.
L’articolo 6 inserisce due nuovi commi all’articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in materia di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari, nonché in materia di tutela dei terzi nel relativo giudizio. Le modifiche, in particolare, incidono sulla disciplina sostanziale concernente gli effetti del provvedimento di sequestro degli stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012, nonché sulla relativa disciplina processuale in punto di legittimazione ad agire e giudice competente. Assume rilievo, in particolare, il nuovo comma 1-bis.1 inserito nell’articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che prevede che, quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2012, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, il giudice disponga la prosecuzione dell’attività avvalendosi di un amministratore giudiziario nominato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 104-bis, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. La disposizione specifica inoltre che, ove necessario per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell’ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detti le prescrizioni necessarie, tenendo altresì conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tale fine adottati dalle competenti autorità.
La relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione chiarisce che tali modifiche sono state introdotte in una logica di bilanciamento tra i valori giuridici protetti dalle norme penali e l’interesse nazionale all’approvvigionamento dei beni e servizi prodotti dall’impresa oggetto di sequestro che riguardano tutto il territorio nazionale, nel rispetto dei principi fissati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 85 del 2013 e 58 del 2018. Nella stessa logica, si è introdotta una disciplina processuale volta a valorizzare non soltanto la posizione dell’indagato o del soggetto che avrebbe diritto alla restituzione del bene, ma anche l’interesse dello Stato alla continuità dell’attività tramite la legittimazione processuale dei soggetti preposti alla tutela dell’interesse strategico nazionale dello stabilimento, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero delle imprese e del made in Italy, ma anche alla tutela dell’ambiente, come il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
L’articolo 7 prevede la non punibilità della condotta dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell’attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale. Ricorda, in proposito, che la relazione illustrativa del provvedimento osserva che la norma costituisce un raccordo che assicura omogeneità di valutazione da parte dell’ordinamento in ordine alle condotte di chi sia incaricato di attuare i provvedimenti relativi alla prosecuzione dell’attività d’impresa, dal momento che tale prosecuzione è frutto di un bilanciamento complesso e delicato tra l’interesse nazionale sotteso alla produzione industriale strategica e gli altri valori giuridici protetti dall’ordinamento.
Segnala, poi, che l’articolo 8 proroga per tutto il periodo di vigenza del Piano ambientale, approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, l’esclusione sia della responsabilità amministrativa, derivante da reati, a carico della persona giuridica società ILVA S.p.A., sia della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati.
Da ultimo, ricorda che l’articolo 9 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, mentre l’articolo 10 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Formula, infine, una proposta di parere favorevole sul provvedimento nei termini riportati in allegato.
Davide AIELLO (M5S) fa notare che – nonostante il provvedimento in esame rechi alcuni interventi positivi, come quelli contemplati all’articolo 1-bis, che consentono di estendere le tutele assicurate ai lavoratori delle imprese delle aree di crisi industriale complessa della Regione Siciliana, riprendendo battaglie già condotte dal M5S per i lavoratori di Gela e di Termini Imerese – l’orientamento del suo gruppo non può che essere contrario a un testo che, nel suo complesso, non fa altro che tentare di ripianare, con risorse pubbliche, un vuoto economico creato dalla società Ilva S.p.a. Pur giudicando necessario salvaguardare la continuità produttiva dell’impianto siderurgico di Taranto e i suoi livelli occupazionali, ritiene, infatti, non siano state correttamente controbilanciate le esigenze di tutela dell’ambiente, della salute e dell’incolumità dei lavoratori e della cittadinanza. Preannuncia, in conclusione, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, facendo presente che il suo gruppo darà battaglia anche in Assemblea per opporsi al provvedimento, come già avvenuto al Senato.
Arturo SCOTTO (PD-IDP) ritiene che il provvedimento in esame sia interlocutorio e poco coraggioso, non recando alcun intervento capace di superare definitivamente le criticità che caratterizzano la situazione dell’Ilva di Taranto. Ritenendo che la gestione di ArcelorMittal. non abbia prodotto alcun risultato positivo in termini di rilancio economico e di tutela ambientale, fa notare che l’unica strada rimasta da seguire, già individuata alcuni mesi fa, è quella di modificare l’assetto azionario della società Ilva, con il passaggio della maggioranza delle quote a Invitalia, le cui azioni sono detenute dallo Stato attraverso il Ministero dell’economia e delle finanze. Solo in questo modo, a suo avviso, sarebbe possibile guidare con efficacia un processo virtuoso, a garanzia dei livelli produttivi e occupazionali coinvolti e a tutela dell’ambiente e della salute dei lavoratori e dei cittadini. Evidenziato che il provvedimento in esame non scioglie i nodi fondamentali della situazione dell’impianto di Taranto e non fa altro che rinviare la risoluzione delle problematiche, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sia sulla proposta di parere formulata dalla relatrice sia sul provvedimento nel suo complesso.
Francesco MARI (AVS) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.
Antonio D’ALESSIO (A-IV-RE) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, analogamente a quanto già espresso dal suo gruppo nell’altro ramo del Parlamento.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 15.
INDAGINE CONOSCITIVA
Mercoledì 22 febbraio 2023. — Presidenza del presidente della XI Commissione Walter RIZZETTO, indi del presidente della VII Commissione Federico MOLLICONE. – Interviene il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.
La seduta comincia alle 13.35.
Indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo.
Audizione del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.
(Svolgimento e conclusione).
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l’audizione.
Il Ministro Andrea ABODI svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono, quindi, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Marco PERISSA (FDI), Mauro BERRUTO (PD-IDP) e Gaetano AMATO (M5S).
Il Ministro Andrea ABODI, replicando, fornisce ulteriori precisazioni.
Federico MOLLICONE, presidente, ringrazia il Ministro Abodi per il contributo fornito ai lavori delle Commissioni. Dichiara quindi conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 14.35.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 22 febbraio 2023.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.
INTERROGAZIONI
Martedì 21 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Claudio Durigon.
La seduta comincia alle 15.
Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che sarà consentita la partecipazione dei deputati alla seduta, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.
5-00212 Barabotti: Iniziative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore della vigilanza privata.
5-00225 Gribaudo: Iniziative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore della vigilanza privata e per l’avvio di un percorso di riforma del settore.
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.
Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato, precisando che, tenuto conto della rilevanza della questione segnalata, ha già incontrato informalmente gli organismi di rappresentanza del settore, in vista dell’avvio di un tavolo di confronto presso il Ministero.
Chiara GRIBAUDO (PD-IDP), intervenendo da remoto, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, facendo notare che da oltre sette anni il contratto collettivo nazionale di lavoro della vigilanza privata non è stato rinnovato e che la figura della guardia giurata in Italia è una delle più indefinite e meno tutelate giuridicamente, essendo identificata come incaricata di pubblico servizio, ma inquadrata dalla contrattazione come operaio. Dopo aver osservato che nessun Governo finora è intervenuto in tale ambito al fine di risolvere tale problematica, ritiene urgente una iniziativa in proposito. Valuta positivamente che il rappresentante del Governo, nella propria risposta, abbia accennato alla convocazione di un tavolo di confronto con le parti sociali interessate presso il Ministero per giungere al rinnovo dei contratti scaduti da più tempo, ma esprime perplessità per il fatto che non siano state fornite precise indicazioni circa i tempi di tale convocazione. Dopo aver precisato che il suo gruppo continuerà a monitorare tale situazione, auspica, dunque, che tale dialogo con le parti sociali venga avviato quanto prima, considerata la necessità di intervenire con tempestività al fine di riconoscere uno stipendio dignitoso a lavoratori che svolgono un ruolo importante e delicato.
Andrea BARABOTTI (LEGA), replicando, si dichiara si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo che ritiene sia stata esaustiva e abbia ben rappresentato la volontà dell’Esecutivo di risolvere la problematica illustrata nella sua interrogazione. Fa notare che la questione annosa del mancato rinnovo contrattuale e del giusto riconoscimento salariale dei lavoratori del settore si protrae oramai da troppo tempo e in questa fase economica, contrassegnata da alti livelli di inflazione, rischia di pesare in modo insostenibile sui lavoratori e sulle loro famiglie. Osserva che i lavoratori e le lavoratrici della vigilanza privata e dei servizi fiduciari svolgono un ruolo importante, assicurando funzioni essenziali anche per le amministrazioni pubbliche centrali e territoriali e sopportando spesso turnazioni di lavoro disagiate, anche in ore notturne, a fronte di salari poco dignitosi. Ritiene che il Governo sia ben consapevole della necessità di assicurare minimi salariali adeguati e disponibile ad accogliere positivamente le indicazioni fornite al riguardo dall’Unione europea, al fine di affrontare, con responsabilità, le criticità esistenti ed evitare che sempre più famiglie si trovino in condizioni di povertà. Esprime soddisfazione per il fatto che il Governo abbia già lavorato, anche informalmente, per l’avvio positivo di un tavolo di confronto con le parti sociali, al fine di addivenire finalmente al rinnovo del già citato contratto collettivo nazionale di lavoro.
Walter RIZZETTO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.15.
SEDE REFERENTE
Martedì 21 febbraio 2023. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 14.35.
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.
Doc. XXII, n. 6 Gribaudo.
(Esame e rinvio).
Le Commissioni iniziano l’esame del provvedimento in titolo.
Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.
Dà, quindi, la parola ai relatori per lo svolgimento dei loro interventi introduttivi.
Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), relatore per la XI Commissione, ricorda, anche a nome del relatore della XII Commissione, che le Commissioni riunite avviano oggi l’esame, in sede referente, della proposta di inchiesta parlamentare, che, come specificato nell’articolo 1 del provvedimento, è volta a istituire, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione e per la durata della presente legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta monocamerale sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.
Ricorda, in proposito, che il tema è stato già oggetto di attenzione da parte del Senato che, nella scorsa legislatura, ha istituito una Commissione di inchiesta vertente su materia analoga, che ha concluso i propri lavori con l’approvazione di una relazione finale nella quale, al fine del miglioramento del quadro legislativo vigente, sono state individuate talune ipotesi di intervento normativo.
Entrando nel merito del contenuto della proposta in oggetto, per quanto concerne la composizione, si prevede, all’articolo 2, comma 1, che la Commissione sia composta da venti deputati, scelti dal Presidente della Camera, anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo e garantendo, per quanto possibile, l’equilibrio tra i sessi. Si prevede inoltre, all’articolo 2, commi 3 e 4, che, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, il Presidente della Camera convochi la Commissione per la costituzione dell’ufficio di presidenza composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Nel successivo comma 5 del medesimo articolo 2 si specifica che, nell’elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o va al ballottaggio il più anziano di età. Ai sensi del successivo comma 6, si prevede che la Commissione elegga al proprio interno due vicepresidenti e due segretari con il sistema del voto limitato. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, è proclamato eletto o va al ballottaggio il più anziano di età. Ai sensi dei commi 7 e 8 del predetto articolo 2, la Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione, con possibilità di conferma dei propri componenti, e riferisce alla Camera a cadenza annuale, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, a conclusione dei propri lavori.
Con riferimento ai compiti della Commissione, ricorda che la proposta ne individua, all’articolo 3, un ampio novero, che comprende: l’approfondimento della conoscenza della dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con riguardo, tra l’altro, al numero di incidenti mortali, di malattie e di invalidità, anche verificando l’esistenza di eventuali differenze tra i sessi; l’individuazione delle principali cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo all’incidenza dei fenomeni di sfruttamento, del lavoro irregolare e del controllo di imprese da parte di organizzazioni criminali; l’accertamento del livello di applicazione delle norme antinfortunistiche e dell’efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni; la verifica della frequenza e dell’efficacia dei controlli svolti dagli organi ispettivi; la quantificazione dell’incidenza del costo degli infortuni sul lavoro sulla finanza pubblica e sul Servizio sanitario nazionale; la valutazione degli eventuali casi di presenza di minori nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo ai minori provenienti dall’estero; l’individuazione di eventuali misure finalizzate ad accrescere l’efficacia della prevenzione; la valutazione della congruità delle provvidenze previste dalla legislazione vigente in favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro.
Fa presente, poi, che la proposta di inchiesta provvede inoltre a disciplinare, nel successivo articolo 4, i poteri e limiti della Commissione, prevedendo in primo luogo, al comma 1, che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria e che non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 4, per le testimonianze davanti alla Commissione si applichino le disposizioni degli articoli da 366 a 372 del codice penale. In base al successivo comma 3, si prevede la non opponibilità alla Commissione, limitatamente all’oggetto delle indagini di sua competenza, del segreto d’ufficio, professionale e bancario, precisando altresì che è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, la Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti in deroga all’articolo 329 codice di procedura penale e che l’autorità giudiziaria possa anche trasmettere copie di atti e documenti di propria iniziativa.
I commi 2 e 3 dell’articolo 5 dispongono, inoltre, che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza degli atti così trasmessi coperti da segreto, specificando, inoltre, che devono essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti che riguardino procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari, e che la Commissione medesima ha il potere di stabilire quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
Come di consueto, ai sensi dell’articolo 6, i componenti della Commissione, i funzionari, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio, sono tenuti all’obbligo del segreto, anche dopo la cessazione dell’incarico, su tutti gli atti e i documenti che la Commissione ha acquisito ai fini dell’inchiesta e soggetti al regime di segretezza.
Con riferimento all’organizzazione interna della Commissione, l’articolo 7, comma 1, demanda la disciplina dell’attività e del funzionamento della stessa ad un regolamento interno da approvare prima dell’inizio dei lavori. Il successivo comma 2 sancisce il principio della pubblicità delle sedute, ferma restando la possibilità di disporre diversamente. I commi 3 e 4 del medesimo articolo 7 dispongono che la Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni ritenute necessarie e che, per l’espletamento delle sue funzioni, essa fruisce di personale, locali e strumenti operativi posti a disposizione dal Presidente della Camera.
Fa presente, infine, che l’articolo 7, comma 5, della proposta reca la quantificazione delle spese per il funzionamento della Commissione, determinandole nel limite massimo di 35.000 euro per il 2022 e di 75.000 per ciascuno degli anni successivi, ponendo i relativi oneri a carico del bilancio interno della Camera. A quest’ultimo riguardo, segnala sin d’ora la necessità di aggiornare tale ultima previsione, nella parte riferita alle spese di funzionamento per l’annualità 2022.
Luciano CIOCCHETTI (FDI), relatore per la XII Commissione, precisando di non avere nulla da aggiungere alla relazione svolta dal collega Laus per quanto concerne il contenuto del provvedimento in esame, sottolinea che gli aspetti che appaiono maggiormente di competenza della Commissione Affari sociali sono quelli relativi alla tutela della salute dei lavoratori e alle problematiche sociali connesse agli esiti degli infortuni sul lavoro. Rileva in proposito che occorre aggiornare la normativa sulla sicurezza sul lavoro recata dal decreto legislativo n. 81 del 2008 che si è rivelata non del tutto adeguata a fornire strumenti efficaci di prevenzione. Ribadisce la necessità di un’azione in tal senso, al fine di assicurare il rispetto della tutela della vita e della salute, in quanto rappresentano diritti inviolabili della persona.
Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.
SEDE CONSULTIVA
Lunedì 20 febbraio 2023. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.
La seduta comincia alle 16.20.
DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative.
C. 888 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Tiziana NISINI (LEGA), presidente, fa presente che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di propria competenza alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, considerato che la discussione del provvedimento in Assemblea inizierà alle ore 15 di domani.
Invita, quindi, il deputato Malagola a svolgere la propria relazione introduttiva e a formulare la sua proposta di parere.
Lorenzo MALAGOLA (FDI), relatore, con riferimento alle norme di diretto interesse della XI Commissione, rileva, anzitutto, che l’articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione, introdotto dal Senato, proroga di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, i termini per l’adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge n. 86 del 2019, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione», limitatamente a quelli che non siano già scaduti. Ricorda che si tratta, in particolare, delle deleghe integrative e correttive conferite dagli articoli 6, comma 3, 7, comma 4, 8, comma 4, e 9, comma 3, il cui termine di esercizio è prorogato dal 28 febbraio al 28 aprile.
Fa presente altresì che l’articolo 1, comma 6, del disegno di legge di conversione – anch’esso inserito dal Senato – proroga da 9 a 24 mesi dall’entrata in vigore della legge n. 106 del 2022, in materia di spettacolo, il termine per l’esercizio della delega legislativa ivi prevista per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore, nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi. Conseguentemente, il termine per l’esercizio della delega viene prorogato dal 18 maggio 2023 al 18 agosto 2024.
Passando al contenuto del decreto-legge, che, dopo l’esame presso l’altro ramo del Parlamento, consta di 46 articoli, segnala che l’articolo 1 reca numerose disposizioni in materia di pubblica amministrazione, riferite in particolare a materie relative alle assunzioni e al personale.
Per quanto attiene, ai profili di interesse della Commissione, segnala che il comma 2, lettera a), proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine temporale per le possibilità di assunzioni – da parte di pubbliche amministrazioni – derivanti da cessazioni dall’impiego verificatesi negli anni 2013-2021.
Ricorda, altresì, che il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato, finanziate con il Fondo istituito a tale scopo dalla legge di bilancio per il 2017 e autorizzate con apposito decreto ministeriale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Nel dettaglio, si tratta delle assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
Fa presente, poi, che il comma 4, lettera a), rinvia di un anno, a tutto il 2023, il termine di validità dell’autorizzazione prevista dall’articolo 1, comma 303, della legge di bilancio per il 2019, che consente, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, l’assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero delle imprese e del made in Italy di un contingente di complessive 102 unità di personale. Il comma 4, lettera b), proroga al 31 dicembre 2023 il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell’Amministrazione civile dell’interno autorizzate dalla legge di bilancio per il 2019.
Il comma 5 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale il Ministero delle imprese e del made in Italy può assumere a tempo indeterminato trenta unità da inquadrare nell’area III, posizione economica F1, con concorso pubblico, per lo svolgimento delle attività derivanti dall’attuazione della direttiva dell’Unione europea 2015/2436 sui marchi d’impresa.
Il comma 6 prevede, alla lettera a), la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili e, alla lettera b), il differimento dal 30 settembre 2022 al 30 giugno 2023 del termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti – da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice – in posizione di lavoratori soprannumerari, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale ed ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente.
Il comma 10 proroga per il triennio 2022-2024, l’autorizzazione a bandire concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di 431 unità di personale civile non dirigenziale del Ministero della difesa, prevista originariamente per il triennio 2021-2023 dalla legge di bilancio per il 2021.
Il comma 12, proroga all’anno 2023 il termine, attualmente fissato per l’anno 2022, entro il quale il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato di personale previsto da specifiche disposizioni di legge allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il comma 13 proroga al 31 dicembre 2023 l’autorizzazione per il Ministero dell’economia e delle finanze a reclutare un contingente di 40 unità di personale da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato, inclusi l’Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa e i nuclei di valutazione della spesa, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale. La norma, inoltre, estende al 2023 il termine entro il quale il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato di 550 unità di personale non dirigenziale da destinare alle Ragionerie territoriali dello Stato e alle Commissioni tributarie.
Il comma 14 proroga dal 2022 al 2023 l’autorizzazione al Ministero dell’economia e delle finanze ad assumere 20 unità di personale dirigenziale non generale e 50 unità di personale non dirigenziale da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria e al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Il comma 16 posticipa al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale è autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell’agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste di 140 unità di personale, prevista dalla legge di bilancio per il 2021.
Il comma 17 consente al medesimo ministero di espletare entro il 31 dicembre 2023 le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, recante l’autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere 76 unità di personale ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Il comma 18-bis, inserito nel corso dell’esame presso il Senato, autorizza il Ministero della cultura ad assumere, entro il 31 dicembre 2023, fino a 750 unità di personale a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, per il triennio 2019-2021, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito di uno specifico concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza (AFAV). In ragione dell’entrata in vigore del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019/2021, sottoscritto in via definitiva il 9 maggio 2022, le unità di personale reclutate mediante lo scorrimento della graduatoria sono inquadrate nell’area degli assistenti, corrispondente alla previgente II Area.
Il comma 18-ter, inserito nel corso dell’esame presso il Senato, estende al periodo compreso tra il 1° aprile 2023 e il 31 dicembre 2023 la possibilità per il Ministero della cultura di conferire, previa selezione comparativa dei candidati, incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento, nel territorio di competenza, delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici.
Il comma 19 proroga, con esclusivo riferimento al personale con profilo di assistente sociale, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale il dipendente a tempo determinato, al fine della possibilità di stabilizzazione presso la relativa pubblica amministrazione, deve aver maturato o maturare, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Il comma 20 stabilisce che fino al 31 dicembre 2023 non trovi applicazione l’inconferibilità di incarichi di livello regionale prevista dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2013 con riferimento ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti nonché ai componenti dei consigli di una forma associativa tra comuni che superi anch’essa i 15.000 abitanti.
Il comma 20-bis – introdotto dal Senato – modifica la normativa transitoria che consente, a determinate condizioni, l’attribuzione, in via provvisoria, ad un segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera la titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore. La modifica eleva la durata massima di tale attribuzione provvisoria; la norma vigente prevede che la titolarità in oggetto possa essere attribuita per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici; la presente novella prevede un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile fino a ventiquattro. Resta fermo che la normativa transitoria (oggetto della novella parziale in esame) si applica fino al termine della durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Il comma 20-ter, inserito dal Senato, stabilisce che le risorse stanziate dalla legge di bilancio per il 2022 per l’incremento delle indennità dei sindaci e degli amministratori locali stabilito dalla medesima legge sono riconosciute ai comuni beneficiari anche qualora si tratti di comuni che abbiano adottato deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell’indennità prevista dalla normativa all’epoca vigente. La disposizione trova applicazione fino al 31 dicembre 2023 e a condizione che le risorse siano state utilizzate da tali comuni ai fini dell’incremento dell’indennità previste dalla citata legge di bilancio.
Il comma 21 estende all’anno 2023 un’autorizzazione ad assumere 30 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato presso il Ministero dell’interno. Si tratta, in particolare, del personale destinato alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali per investimenti comunali e per investimenti in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, relativi ai progetti previsti dal PNRR.
Il comma 22 posticipa al 31 marzo 2023 il termine dell’autorizzazione per la Scuola nazionale dell’amministrazione a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per esigenze di tutoraggio.
Il comma 22-bis, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, stabilisce che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all’approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 155 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e autorizzate per l’anno 2022, possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio.
Il comma 22-quater – anch’esso inserito dal Senato della Repubblica – differisce il termine di applicazione della disciplina transitoria che consente, a determinate condizioni e con alcune esclusioni, l’inquadramento in ruolo del personale che alla data del 31 gennaio 2022 si trovasse in posizione di comando o distacco; in base alla novella di cui al presente comma, il termine per l’attivazione della relativa procedura di inquadramento in ruolo viene differito dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023.
Fa presente, poi, che nell’ambito delle disposizioni relative alle proroghe di termini in materia economica e finanziaria, l’articolo 3, comma 6, differisce di un anno tutti i termini indicati nell’articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, riguardante la riforma della giustizia tributaria. Pertanto, la cessazione – a regime – dell’incarico dei giudici tributari delle Corti di giustizia tributaria al raggiungimento dei 70 anni di età decorre dal 1° gennaio 2028. La disposizione prevede di conseguenza che nel periodo transitorio, prorogato di un anno, la graduale riduzione dell’abbassamento del limite massimo di età per i giudici tributari comporti la cessazione dell’incarico al compimento dei 74, 73, 72, 71 anni.
Nell’ambito delle disposizioni relative alle proroghe di termini in materia di salute, l’articolo 4, comma 3, stabilisce un’ulteriore proroga, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, delle disposizioni che consentono alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere – in deroga alla normativa vigente in materia di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi – al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, per fronteggiare l’emergenza pandemica.
Il comma 3-bis dell’articolo 4, introdotto dal Senato della Repubblica, modifica la lettera a) dell’articolo 1, comma 268, della legge di bilancio 2022 , che nel testo vigente ha consentito che anche nell’anno 2022 gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale conferissero incarichi di lavoro autonomo ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a medici specializzandi iscritti all’ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, nonché, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale, incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari. Tali facoltà erano esercitabili anche mediante proroga fino ad un termine non successivo al 31 dicembre 2022 dei rapporti omologhi già in corso nel 2021. Le medesime facoltà erano subordinate al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ridefiniti dal successivo comma 269, e alla condizione della previa verifica dell’impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità. Le innovazioni introdotte dal comma in esame, così come modificato dal Senato, consentono il conferimento degli incarichi in questione anche per l’anno 2023, estendendo la prorogabilità fino al 31 dicembre 2023 degli incarichi già conferiti e fermi restando gli anzidetti limiti e condizioni.
Il comma 4, lettera a), prevede che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) possa rinnovare, fino al 31 dicembre 2023, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022, nonché provvedere affinché siano prorogati o rinnovati fino alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile con scadenza entro la predetta data del 31 luglio 2022, fermi restando gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità. Allo stato, infatti, i contratti potevano essere rinnovati o prorogati fino al 31 dicembre 2022. Alla lettera b) del comma 4 e al successivo comma 9 si dispone, rispettivamente, in ordine all’autorizzazione di spesa per l’anno 2023, ai fini dei rinnovi e delle proroghe in questione, nonché alla relativa copertura finanziaria.
Il comma 5 consente la maturazione dei crediti formativi fino al 31 dicembre 2023 dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina sulla base della disciplina transitoria riferita al triennio 2020-2022. Detti crediti, pertanto, si intendono già maturati in ragione di un terzo in tale periodo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza pandemica per COVID-19.
Il comma 8-ter, inserito durante l’esame presso l’altro ramo del Parlamento, prolungata fino al 31 dicembre 2023 l’applicazione della disciplina transitoria di cui all’articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che consente ad alcuni operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale di svolgere altre prestazioni lavorative. Viene contestualmente incrementato da 4 a 8 ore il monte ore complessivo settimanale che può essere dedicato alle altre prestazioni lavorative.
Il comma 9-quater, anch’esso introdotto durante l’esame presso il Senato, differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione di una disciplina transitoria che consente lo svolgimento di alcuni incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione specifica in medicina generale.
I commi 9-duodecies e 9-terdecies, anch’essi introdotti dal Senato, autorizzano l’INPS al trattamento dei dati connessi all’attuazione di specifiche convenzioni stipulate con enti bilaterali o con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale, nonché a trasferire ai medesimi soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio in suo possesso necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali.
I commi da 9-quinquiesdecies a 9-septiesdecies, introdotti dal Senato, incidono su una disciplina transitoria, introdotta dalla legge di bilancio per il 2022, volta alla stabilizzazione – mediante stipula di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato – del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario avente una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale in base a rapporti a termine instaurati a seguito di reclutamento con procedura concorsuale, ivi compreso il personale non più in servizio. In particolare, i requisiti per la stabilizzazione potranno essere conseguiti entro il 31 dicembre 2024, anziché entro il 31 dicembre 2023. Le norme prevedono, inoltre, che la predetta disciplina si applichi, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, ad alcune tipologie di personale precario, anche reclutate con contratti di lavoro flessibile e anche qualora non più in servizio, nel rispetto di determinati limiti di spesa.
Il comma 9-octiesdecies, inserito nel corso dell’esame presso il Senato, dell’articolo 4 eleva in via transitoria da 70 a 72 anni il limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il Servizio sanitario nazionale; la possibilità di elevamento è subordinata alla mancanza di offerta di personale medico convenzionato collocabile e non trova applicazione dopo il 31 dicembre 2026. La cessazione a tale data si applica anche ai soggetti che si avvalgano della possibilità di prolungamento in oggetto e che compiano i 72 anni successivamente alla medesima data.
L’articolo 4-ter, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, reca alcune norme di proroga finalizzate a rispondere alla domanda di personale delle strutture sanitarie, riferite in particolare all’assunzione a tempo determinato e a tempo parziale di medici specializzandi e altri professionisti sanitari in corso di specializzazione, nonché al riconoscimento di alcune qualifiche professionali sanitarie.
Nell’ambito delle proroghe in materia di istruzione, l’articolo 5, comma 1, proroga dal 1° settembre 2022 al 1° settembre 2023 il termine per l’immissione in ruolo del personale interessato dalla procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico già autorizzati di cui all’articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge n. 69 del 2013, nell’ambito della stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, che siano rimasti vacanti e disponibili.
Il comma 3 proroga dall’anno 2022 all’anno 2023 il termine ultimo entro cui il Ministro dell’istruzione e del merito è autorizzato a bandire un concorso per la copertura del 50 per cento dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025, in luogo degli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024.
Il comma 8 proroga all’anno scolastico 2023/2024 la possibilità, già prevista per i due anni scolastici precedenti, di conferire in via straordinaria incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia.
Il comma 11-quater, introdotto dal Senato, estende all’anno scolastico 2023/2024 la disciplina prevista per assunzioni a tempo determinato di personale docente.
Segnala che, nell’ambito delle proroghe in materia di università e ricerca, l’articolo 6, al comma 3, estende dall’anno accademico 2022-2023 all’anno accademico 2023-2024 la possibilità di attingere, per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM, alle graduatorie nazionali ad esaurimento previste dal decreto-legge n. 97 del 2004.
Il comma 4, lettera a), proroga, dall’anno accademico 2023/2024 all’anno accademico 2024/2025, l’avvio dell’applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al contempo differendo dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per l’approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La lettera b) differisce dall’anno accademico 2023/2024 all’anno accademico 2024/2025 l’applicazione di talune abrogazioni di disposizioni legislative previste dal suddetto regolamento.
Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2023 alcuni termini concernenti autorizzazioni ad assumere e le corrispondenti autorizzazioni di spesa, relative all’attivazione e al funzionamento della Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario.
Il comma 7 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il Ministero dell’Università e della ricerca è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale assegnato alla Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca istituita presso il medesimo Ministero. La Struttura è costituita da un numero complessivo di quaranta unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unità appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1.
Il comma 8-quater – inserito dal Senato – proroga al 31 dicembre 2026, anche per le finalità connesse all’attuazione del PNRR, il termine entro il quale è possibile per l’amministrazione ricorrere alle tipologie di stabilizzazione del personale previste dalle norme transitorie di cui all’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, n. 75, con esclusivo riferimento agli enti pubblici di ricerca.
Osserva che, nell’ambito delle proroghe in materia di cultura, l’articolo 7, al comma 2, posticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di durata della disciplina che consente alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico nonché di personale amministrativo avente determinati requisiti mediante procedure selettive riservate. Tale disciplina transitoria deroga espressamente alla disposizione per cui il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche.
Il comma 7-octies, inserito nel corso dell’esame presso il Senato, proroga dal 30 settembre 2023 al 30 settembre 2024 il termine di validità delle graduatorie approvate tra il 2012 e il 2017 relative al personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.
Evidenzia che, nell’ambito delle proroghe in materia di giustizia, l’articolo 8, comma 3, proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali, mentre il comma 4 proroga al 31 dicembre 2023 il divieto di assegnazione del personale dell’amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni.
Il comma 4-bis, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, prevede il blocco fino al 31 dicembre 2023 per il personale dell’amministrazione della giustizia della mobilità volontaria mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.
Il comma 10 prevede la proroga fino al 28 febbraio 2023 dei contratti a tempo determinato previsti dall’articolo 1, comma 925, della legge di bilancio per il 2021, concernenti personale amministrativo non dirigenziale del Ministero della giustizia impiegato nelle attività di eliminazione dell’arretrato, mentre il comma 11 provvede a stanziare la necessaria copertura finanziaria.
Ricorda, poi, che l’articolo 9 reca le proroghe nelle materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In particolare, il comma 1, alla lettera a), proroga al 31 dicembre 2023 i termini di prescrizione della contribuzione per i periodi retributivi relativi alle annualità fino al 2018, mentre alla lettera b) proroga al 31 dicembre 2023 la deroga agli ordinari termini di prescrizione, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti per figure assimilate il versamento dei contributi alla Gestione separata e la denuncia dei compensi effettivamente erogati.
Il comma 2 proroga per il 2023 la procedura semplificata, già prevista per il 2021 e il 2022, relativa al rilascio del nulla osta al lavoro per cittadini non comunitari il cui ingresso in Italia è regolato annualmente dai decreti relativi alla programmazione dei flussi.
Il comma 3 modifica alcuni termini temporali concernenti l’adeguamento delle regolamentazioni interne dei fondi di solidarietà bilaterali e dei due fondi territoriali intersettoriali istituiti, rispettivamente, presso la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano.
Il comma 4-bis – inserito nel corso dell’esame presso il Senato – differisce al 30 giugno 2025 il termine finale di applicazione della norma che, nell’ambito della disciplina della somministrazione di lavoro, esclude l’applicazione dei limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore se il contratto tra agenzia e lavoratore è a tempo indeterminato.
I commi 4-ter, 4-quater e 5-ter – inseriti dal Senato – prorogano al 30 giugno 2023 il diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, fragili rientranti nelle condizioni di fragilità di cui al decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022 o più esposti a rischio di contagio su indicazione dei medici competenti, nonché per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14. Il comma 5-ter estende altresì alla medesima data del 30 giugno 2023 l’applicabilità delle disposizioni che consentono di svolgere la prestazione in modalità agile anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente.
Il comma 5 prevede che le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, siano considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza, nel limite di spesa di 39,1 milioni euro per l’anno 2023. Inoltre, la prestazione integrativa dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria può essere rimborsata dall’INPS all’impresa o conguagliata da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
Il comma 5-bis – introdotto dal Senato – proroga sino al 2026 la possibilità, attualmente prevista sino al 2023, per i lavoratori interessati da eccedenze di personale, di accedere al pensionamento anticipato, attraverso la cosiddetta isopensione, qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, in luogo dei 4 anni previsti a regime.
Fa presente che, nell’ambito delle proroghe in materia di infrastrutture e di trasporti, l’articolo 10, comma 7-bis, introdotto dal Senato, autorizza le Autorità di sistema portuale a erogare risorse a favore di fornitori di lavoro e imprese titolari di contratti d’appalto nel settore portuale, nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per il 2023.
Il comma 9 fissa il termine dei versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, dovuti dai soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, al 30 giugno 2023 per un importo pari al 50 per cento delle somme dovute e al 30 novembre 2023 per il restante 50 per cento. Su tali versamenti, ai sensi del comma 10, non sono dovuti sanzioni o interessi.
Osserva che, nell’ambito delle proroghe di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, l’articolo 11, comma 1, differisce al biennio 2022-2023 il termine previsto per l’anno 2021, per il reclutamento a tempo determinato del contingente massimo di 150 unità, a disposizione dei Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico.
Il comma 3, invece, prevede una proroga in materia di assunzione di duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica presso il medesimo Ministero.
Ricorda che, nell’ambito delle proroghe in materia di agricoltura, l’articolo 15, comma 1-bis, introdotto presso l’altro ramo del Parlamento, proroga al 2023 il termine di validità dell’autorizzazione di AGEA a bandire procedure concorsuali e ad assumere 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché 55 unità di personale non dirigenziale, prevista dalla legge di bilancio per il 2021. L’AGEA viene inoltre autorizzata, in caso di mancata copertura di tutti i posti previsti, ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validità, relative a precedenti procedure concorsuali.
Fa presente che, nell’ambito delle disposizioni relative alle proroghe in materia di sport, l’articolo 16, comma 1, intervenendo sul decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, alla lettera a), differisce dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 il termine iniziale di applicazione di un complesso di norme in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, e di lavoro sportivo e, di conseguenza, alla lettera b), opera un identico differimento anche della decorrenza delle abrogazioni esplicite connesse alle nuove norme in oggetto. La lettera a-bis), introdotta dal Senato, riguarda, invece, la disciplina transitoria del trattamento tributario dei compensi dei lavoratori sportivi dilettanti.
Al Senato, è stata altresì disposta l’abrogazione della lettera c) dello stesso comma 1 sulla base della considerazione che gli effetti della relativa novella sono compresi nella novella di cui alla lettera a).
Il comma 2 modifica il termine di decorrenza dell’abolizione del vincolo sportivo degli atleti, che determina limitazioni alla libertà contrattuale. In particolare, la novella, da un lato, anticipa il termine del 31 luglio 2023 al 1° luglio 2023 e, dall’altro lato, prevede che il termine sia prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovo senza soluzione di continuità. Il comma 2-bis – inserito dal Senato – modifica la norma che demanda alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate la regolamentazione di un premio di formazione tecnica a carico della società o associazione sportiva professionistica o dilettantistica che stipuli il primo contratto di lavoro sportivo con un atleta. La novella introduce un potere sostitutivo del Ministro competente in materia di sport per il caso di mancata determinazione da parte della Federazione o della Disciplina associata. In ogni caso è anticipato al 31 dicembre 2023, all’interno della Federazione o Disciplina inadempiente, il termine finale di abolizione del vincolo sportivo per i tesseramenti che costituiscono rinnovi senza soluzione di continuità di precedenti tesseramenti.
Ricorda, in proposito, che su tale materia, afferente le questioni del lavoro sportivo, è stata di recente deliberata e avviata, da parte delle Commissioni congiunte VII e XI, un’indagine conoscitiva, che dovrà concludersi entro il 30 aprile 2023, volta ad acquisire elementi di conoscenza più approfonditi sullo stato del comparto – anche a seguito dell’emergenza pandemica che lo ha fortemente penalizzato – nonché per verificare l’impatto su tale settore delle nuove norme introdotte dal decreto legislativo n. 36 del 2021, attuativo dell’articolo 5 della legge n. 86 del 2019.
Il comma 5 autorizza, poi, la società Sport e salute S.p.A. a trattenere alcune somme ad essa trasferite per il pagamento di un’indennità connessa all’emergenza pandemica in favore di alcune categorie di collaboratori sportivi, alle seguenti condizioni.
Fa presente, infine, che l’articolo 22-quater – introdotto dal Senato della Repubblica – riconosce anche per il 2023 la possibilità per i contratti collettivi di lavoro di secondo livello di stipulare apposite intese per la rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi di formazione, disponendo, altresì, che la suddetta rimodulazione dell’orario di lavoro possa essere realizzata anche per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori. Agli oneri relativi ai predetti percorsi di formazione si fa fronte attraverso il Fondo nuove competenze, istituito presso l’Agenzia per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
Formula, infine, una proposta di parere favorevole sul provvedimento.
Davide AIELLO (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Antonio D’ALESSIO (A-IV-RE) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) ritiene che il provvedimento in esame si ponga sulla medesima strada intrapresa con l’ultima legge di bilancio, che, a suo avviso, mancava di una propria identità e denotava una preoccupante assenza di programmazione. Fa notare che l’esame di questo decreto-legge presso l’altro ramo del Parlamento ha messo in mostra lo stato di confusione dei gruppi di maggioranza, testimoniato dall’atteggiamento contraddittorio e incerto assunto rispetto alla formulazione delle stesse proposte emendative presentate dal Governo. Osserva che il suo gruppo, giudicando il lavoro una questione prioritaria, a differenza dei gruppi di maggioranza, ha presentato proprie proposte emendative presso le Commissioni di merito, volte a segnalare temi importanti, come la proroga dei termini di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici e l’estensione dei termini per conseguire i requisiti per la stabilizzazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, pur nella consapevolezza dell’impossibilità di incidere sul testo a causa della prossima posizione della questione di fiducia. Invita il Governo e i gruppi di maggioranza ad agire con maggiore efficacia e senso istituzionale, ponendo fine all’atteggiamento propagandistico, con il quale continua, in modo paradossale, a rimproverare all’attuale opposizione le decisioni da questa assunte in passato, senza mai avviare un confronto sulle misure adottate dall’attuale Esecutivo. A suo avviso, pertanto, i gruppi che sostengono il Governo dovrebbero prendere atto di non essere più all’opposizione e assicurare maggior rispetto e spazi di confronto per i gruppi di opposizione, facendo notare che in alcuni occasioni, come nel corso nello svolgimento di alcune recenti audizioni dei Ministri presso le Commissioni, ciò non è avvenuto.
Preannuncia, in conclusione, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
La seduta termina alle 16.45.