di Marco Marazza – docente di Diritto del lavoro all’Università di Teramo
Nelle nuove professioni, ma anche in quelle più tradizionali, molti lavoratori manifestano un reale e genuino interesse alla libertà di gestione dei tempi di lavoro al fine di conciliare l’adempimento della prestazione dovuta con le ulteriori e numerose esigenze professionali (primo o secondo lavoro) o personali (studio, famiglia, ecc..).
Talvolta la disponibilità dei tempi di lavoro assume anche un valore a sé stante. Che cioè prescinde da una specifica e concreta esigenza concorrente. Sarà perché da sempre la libertà di gestione dei tempi di lavoro è sinonimo di elevata professionalità. O, comunque, individua una prestazione resa per obiettivi. Sarà perché la libertà di gestione dei tempi di lavoro è in primo luogo libertà.
Il contratto di lavoro a flessibilità disponibile (CFD) potrebbe essere una nuova tipologia di contratto di lavoro subordinato finalizzato a conciliare le esigenze di flessibilità del lavoratore con le esigenze produttive dell’impresa.
Lo schema essenziale del contratto prevede infatti uno scambio tra flessibilità a favore del lavoratore ed un nuovo sistema retributivo del lavoro ancorato al parametro della produttività. Per la sua struttura il CFD può essere dunque utilizzato per lavorazioni la cui produttività è direttamente ed oggettivamente misurabile senza valutazioni discrezionali dell’azienda. Lavorazioni nell’ambito delle quali la prestazione è complessivamente funzionale ad un determinato obiettivo ovvero, come è più probabile, è comunque frazionabile in unità di prodotto. In una pluralità di obiettivi, o meglio risultati, destinati a ripetersi nel tempo (l’articolo del giornalista, le righe di programmazione del programmatore, i contatti telefonici, la vendita di prodotti, l’elaborazione di pagine html, il recupero dei crediti, l’archiviazione, ecc…). Non tutte. Ma molte attività possono essere frazionate sino all’individuazione di un’unità di prodotto. Accade con maggiore frequenza nelle professionalità più elevate e soprattutto nelle nuove professioni caratterizzate da una produzione immateriale.
Queste le possibili caratteristiche essenziali del contratto:
– è un contratto di lavoro subordinato cui si applicano tutte le tutele previste dalla legge;
– il contratto può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato nel rispetto della normativa vigente;
– il lavoratore a FD non ha orario di lavoro. L’orario di lavoro è infatti sostituito da una fascia oraria di riferimento che può essere determinata sino al limite massimo giornaliero dell’orario di un dipendente full time. Potrebbe essere introdotto anche un limite minimo. Cioè un’unità di tempo o di risultato minima che il lavoratore deve comunque garantire;
– nell’ambito della fascia oraria che viene concordata tra le parti il lavoratore è del tutto libero di poter discrezionalmente decidere:
o se effettuare o non effettuare la prestazione;
o se effettuare la prestazione per l’intera fascia oraria o per una parte;
o come collocare temporalmente la sua prestazione nell’ambito della fascia oraria;
o se interrompere o meno la prestazione nell’ambito della suddetta fascia oraria.
– la FD consente dunque al lavoratore, senza rinunciare alle tutele di legge, di graduare il suo impegno lavorativo sulla base delle sue esigenze personali o professionali;
– per la prestazione effettivamente resa nell’arco del mese il lavoratore percepisce un compenso strutturato in due parti. Il salario è infatti composto da un compenso di produttività e da un compenso di disponibilità;
– il compenso di produttività è strettamente legato alla produttività individuale;
– il salario di disponibilità è invece quantificato in misura fissa per unità di tempo in cui il lavoratore è stato a disposizione.
Il contratto a FD potrebbe essere disciplinato dalla contrattazione collettiva anche ad assetto normativo invariato. La sua sperimentazione non richiederebbe, in altri termini, un’immediata modifica legislativa. Si tratta di una proposta di un nuovo punto di equilibrio tra interesse del lavoro e dell’impresa. Per i lavoratori si tratterebbe di acquisire la disponibilità del tempo in cambio della disponibilità alla misurazione.


























