di Cinzia Papaleo, Associazione Nuovi Lavori
L’analisi che segue è volta ad illustrare le più importanti novità presenti nel nuovo contratto dell’Area V della dirigenza scolastica, in parte rese necessarie dalle modifiche introdotte alla disciplina della dirigenza statale dalla legge n. 145 del 2002 (1) . L’entrata in vigore di questa legge, intervenuta a pochi mesi di distanza dalla firma del precedente Ccnl dei dirigenti scolastici, aveva comportato una lettura coerente (2) con il nuovo dato normativo, non solo per il principio della prevalenza della fonte legale, ma anche perché la specificità dei compiti del dirigente scolastico non impedisce di ricondurre la figura a quella complessiva del dirigente pubblico, della quale segue tutte le vicende normative.
In questo senso, gli articoli di apertura del nuovo Ccnl dell’area V ribadiscono, da un lato, l’applicabilità al personale dell’area delle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 165 del 2001 (testo unico sul pubblico impiego) dall’altro, non mancano di dare risalto in maniera puntuale alla specificità del dirigente scolastico per il fatto di essere collocato in una rete complessa di soggetti istituzionali e di dinamiche relazionali. Questa figura dirigenziale è caratterizzata dall’essere il referente unico di istituzioni scolastiche giuridicamente e funzionalmente autonome, la cui autonomia ha trovato un riconoscimento costituzionale nel nuovo Titolo V della Costituzione e dall’esercitare responsabilità amministrative e gestionali che devono misurarsi con gli equilibri presenti all’interno di ciascuna istituzione scolastica e nel più ampio contesto degli Enti locali.
Nel titolo dedicato al rapporto di lavoro l’atto di conferimento (art. 11) non è più qualificato come atto bilaterale di natura privatistica e, il procedimento di definizione e di conferimento dell’incarico, accanto all’individuazione della natura, dell’oggetto, dei programmi da realizzare, dei tempi della loro attuazione nonché delle risorse umane e strumentali, deve contenere gli obiettivi da raggiungere definendoli in relazione e in coerenza con i contenuti del Piano dell’offerta formativa specifico dell’istituzione scolastica e con la compartecipazione del dirigente scolastico. Si dà, dunque, rilievo alla particolarità della funzione.
L’incarico ha una durata compresa tra un minimo di 3 e un massimo di 5 anni in conformità a quanto stabilito dalla legge n. 168 del 2005 di modifica della legge n. 145 del 2002. La reintroduzione di un termine minimo (3) ad opera di questa legge ha consentito di far riferimento ad una dimensione temporale congrua affinchè i dirigenti possano espletare la loro azione gestionale, dando prova delle loro attitudini e competenze professionali così da poter essere obiettivamente valutati, come si vedrà in seguito, sulla base dei risultati raggiunti.
Due clausole chiudono l’art. 11 sul conferimento dell’incarico: il co. 9, richiamando la formulazione del precedente contratto collettivo, sancisce che nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che abbiano come conseguenza la modifica o la soppressione dell’ufficio dirigenziale ricoperto, si proceda ad una nuova stipulazione dell’atto di incarico tenendo in considerazione, per quanto possibile, le ragioni personali del dirigente. Si tratta di una circostanza non infrequente a causa dei processi non ancora conclusi di accorpamento delle istituzioni scolastiche.
Il co. 8 prende in considerazione l’ipotesi del dirigente che, nonostante non sia incorso in una valutazione negativa, non si veda confermato lo stesso incarico. La previsione è estremamente importante poiché esplicita il concetto di incarico equivalente come quello cui corrisponde un’identica retribuzione di posizione e che i responsabili dei singoli uffici scolastici regionali sono tenuti ad assicurare al dirigente.
Ai sensi dell’art. 13, per il personale cui vengono attribuite funzioni di collaborazione, studio, ricerca e supporto alle istituzioni scolastiche autonome l’incarico è conferito dai responsabili degli Uffici dove lo stesso è utilizzato. Una diversità da segnalare, rispetto al previgente Ccnl, concerne il personale in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo (4° co., art. 13), nella parte in cui la retribuzione di posizione e di risultato non è più parametrata alla misura media di quella percepita nella regione di appartenenza ma nella misura identica a quella percepita nella scuola di titolarità. Gli effetti relativi a questa previsione vengono fatti decorrere a partire dal 1° settembre 2006.
Gli articoli dedicati al mutamento dell’incarico e alla mobilità professionale (artt. 17-18), al fine di garantire la presenza di dirigente scolastico fin dall’inizio dell’anno scolastico, fissano termini precisi per la decorrenza dei propri effetti (dall’inizio di ogni anno scolastico o accademico).
Il mutamento dell’incarico per sede e/o istituzione diversa da quella di servizio deve fare riferimento a criteri contrattati a livello nazionale rispetto al precedente Ccnl nel quale i criteri erano definiti a livello di contratto integrativo regionale. Mentre per la mobilità interregionale, l’aliquota è rimasta invariata, fino al limite del 15% complessivo dei posti vacanti annualmente, quella professionale, ovvero per settori formativi (scuola elementare e media, istituti secondari, istituti educativi) è stata particolarmente valorizzata attraverso l’incremento dell’aliquota dal 15% al 30% riferita però ai posti liberi in ciascun settore formativo e non a tutti i settori considerati complessivamente.
L’art. 19 contiene la disciplina relativa agli incarichi aggiuntivi che in quanto strettamente legati al funzionamento del sistema scolastico, si configurano come obbligatori e non rinunciabili. Gli incarichi che il dirigente è tenuto ad accettare si riferiscono alla presidenza di commissioni di esami di stato, alla reggenza di altra istituzione scolastica; alla presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorso a cattedre. Questo articolo è stato rivisto da un lato, implementando l’elenco con la previsione di nuovi incarichi aggiuntivi quali quelli di valutatore di prima istanza, di incarichi relativi all’Eda (educazione degli adulti) e alla terza area degli istituti professionali; dall’altro, conferendo alla stessa elencazione un carattere esemplificativo attraverso la previsione di ogni altro incarico non espressamente richiamato dalla norma contrattuale ma considerato come obbligatorio dalle leggi vigenti.
I compensi relativi agli incarichi aggiuntivi sono integralmente e direttamente percepiti dal dirigente. Si tratta di una deroga espressa al principio di onnicomprensività della retribuzione, enunciato nell’art. 24, co. 3 del d.lgs 165 del 2001, secondo il quale il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti nonché qualsiasi altro incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio.
Una novità importante è costituita dalla previsione contenuta nei commi 3 e 4 dell’art. 19, la cui finalità è quella di remunerare il maggior impegno e la responsabilità dei dirigenti scolastici che svolgono gli incarichi aggiuntivi. Si prevede la corresponsione in via diretta al dirigente dei compensi per incarichi aggiuntivi successivi a delibere di organi scolastici competenti, nella misura dell’80 % (non più fino all’80%) e ugualmente la remunerazione nella misura del 30% (non più fino al 30%) per incarichi aggiuntivi non obbligatori e debitamente autorizzati.
I rispettivi residui del 20% e del 70% confluiscono ai fondi regionali in attuazione del principio di onnicomprensività della retribuzione.
La valutazione (4) del dirigente scolastico rappresenta un momento caratterizzato da una forte dinamicità e funzionale sia alla verifica della tenuta del sistema rispetto al processo di affermazione dell’autonomia che di garanzia di sviluppo professionale dei dirigenti stessi. Nell’art. 20 del contratto collettivo il sistema di valutazione, le cui linee guida sono ispirate alla sperimentazione “Sivadis” (sistema di valutazione dei dirigenti scolastici) promossa dal Miur con le organizzazioni sindacali, è stato improntato a procedure snelle ed essenziali, funzionali a verificare i contenuti della funzione dirigenziale attraverso un raffronto concreto tra le possibilità di azione concesse e gli esiti delle iniziative.
Innanzitutto a garanzia delle ragioni del lavoratore, l’amministrazione adotta preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione istituendo una correlazione tra obiettivi e risorse messe a disposizione e tenendo conto degli obiettivi della singola scuola.
Prendendo atto della complessità del processo di valutazione che, in quanto gestito da persone, si espone a un certo grado di soggettività, l’art. 20 ha previsto la partecipazione del valutato al procedimento di definizione degli obiettivi e l’utilizzazione nella misura massima possibile di dati oggettivi.
La valutazione di prima istanza ha carattere collegiale ed è composta da un dirigente tecnico, un dirigente amministrativo e un dirigente scolastico, nominati dal dirigente generale regionale. La presenza nel nucleo di valutazione così formato di un dirigente di altra istituzione scolastica con possesso di specifici requisiti di anzianità di servizio garantisce la comprensione quanto più possibile ampia degli aspetti e delle problematiche legate all’esercizio della funzione dirigenziale in quella specifica scuola cui è preposto il valutato.
Il modello adottato ha carattere pluriennale in relazione alla durata dell’incarico ma scandito in fasi annuali che privilegiano in questo caso l’aspetto autovalutativo.
Un istituto per il quale è stata confermata e valorizzata la valenza strategica è quello della formazione del dirigente, in quanto leva fondamentale per gestire l’autonomia delle istituzioni scolastiche. Nel contratto si enuncia il principio di ordine generale per cui la formazione e l’aggiornamento del personale costituiscono un metodo teso ad adeguare costantemente il patrimonio professionale del dirigente allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo.
A fronte di questi obiettivi, gli strumenti concreti messi a disposizione si sostanziano nella partecipazione, previa comunicazione all’amministrazione da parte del dirigente scolastico, alle iniziative di formazione computate come servizio utile a tutti gli effetti.
Un altro strumento è costituito dalla possibilità di fruire di un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio e senza oneri per l’amministrazione, della durata massima di tre mesi nell’arco di un anno per partecipare a corsi di formazione e aggiornamento professionale, secondo quanto già disposto dall’art. 26, co. 14 della legge n. 448/1998 (5).
Queste iniziative, possono essere sostenute economicamente dall’Amministrazione qualora vi sia una connessione con l’attività di servizio e con l’incarico affidato.
Fin qui gli strumenti contemplati non si discostano da quelli previsti nella precedente tornata contrattuale. E’ possibile segnalare nell’ambito di questa tematica due rilevanti novità: la prima riguarda la possibilità di poter usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita per la durata di un anno una volta ogni dieci. La seconda novità che si innesta nel quadro generale di forte valorizzazione degli enti bilaterali per la gestione della formazione professionale, riguarda la facoltà di istituire un ente bilaterale tra il Miur e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto che sia preposto alla programmazione di qualificate iniziative di formazione nazionale per il personale dell’area.
Per una più puntuale tutela e salvaguardia delle condizioni di lavoro del personale, sono stati introdotti il Comitato paritetico per le pari opportunità nonché il Comitato paritetico per il mobbing ormai presenti in tutta la contrattazione riferibile al pubblico impiego.
Il Comitato paritetico per le pari opportunità previsto dall’art. 33 e istituito presso il Miur svolge compiti di raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza e compiti di proposta ai fini dell’adozione di misure volte a creare condizioni effettive di pari opportunità. Su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, il Comitato può funzionare anche a livello regionale.
L’art. 34 demanda al Comitato paritetico per il mobbing compiti di analisi dei dati per la rilevazione degli aspetti quali-quantitativi del fenomeno finalizzati ad indagare sulle possibili cause che determinano la sua nascita. L’attenzione rivolta alla conoscenza del mobbing non è formulata in astratto ma in stretta connessione con le condizioni di lavoro o con fattori organizzativi che ne possono determinare l’insorgenza. Le proposte del Comitato sono presentate all’amministrazione come base di partenza sia per l’adozione di provvedimenti concreti come l’istituzione di sportelli di ascolto e della figura del consigliere/consigliera di fiducia sia per la definizione dei codici di condotta.
Il co. 4 dell’articolo in esame contiene una previsione importante ai fini della prevenzione del fenomeno nel momento in cui demanda al Comitato l’opportunità di attuare nell’ambito dei piani di generali di formazione, l’inserimento di interventi formativi volti alla diffusione di una cultura improntata alla conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali e delle ricadute negative del mobbing sul piano individuale e sociale.
Altra novità tra gli istituti di particolare interesse è l’introduzione del Comitato regionale di garanzia deputato a rendere il proprio parere nel caso di provvedimenti conseguenti ad una valutazione non positiva del dirigente o nel caso in cui emergano responsabilità dirigenziali.
[1] Si tratta della legge recante “Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato”, che ha apportato notevoli modifiche e integrazioni al D.L.gs 165 del 2001.
[2] GRAGNOLI E., Dirigenza Area V, in La dirigenza nelle pubbliche amministrazioni, a cura di FRANCO CARINCI e SANDRO MAINARDI, Giuffrè 2005, cit. pag. 389.
[3] Così D’ALESSIO G., Nuove norme sulla dirigenza: il legislatore miope e le voci amiche, in LPA n. 3-4 del 2005, pag448. Le altre modifiche apportate dalla legge n. 168 del 2005 hanno riguardato in particolare:la riduzione da 5 a 3 anni del periodo di svolgimento degli incarichi di livello dirigenziale generale o equivalente da parte dei dirigenti di seconda fascia che consente loro di transitare nella prima fascia; viene integrato il co. 6, dell’art. 19 del D.Lgs n. 165 del 2001 riguardante la possibilità di attribuire incarichi di direzione a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali dello stato, sancendo che questi incarichi possono riguardare anche persone con esperienze di lavoro maturate presso le stesse amministrazioni che li conferiscono; l’istituzione della vicedirigenza è demandata ad una “separata” area della contrattazione collettiva di comparto.
[4] DE ANNA F., Sivadis : più informazione, corresponsabilità e formazione dei valutatori, in Rassegna dell’autonomia scolastica, n. 7-8/04, cit. pag.4
[5] Legge n. 448 del 23/12/1998 contenente “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”.

























