di Angelo Stango – Responsabile relazioni industriali Indesit Company
Considero la legge 30 una buona legge, anche se, come tutte le leggi, sicuramente è perfettibile, al tempo stesso condivido quanto affermato dal prof. Treu che “la legge 30/2003 è stata circondata, già prima della sua apparizione, da polemiche e contrapposizioni fortemente ideologiche” che ne hanno rallentato la sua applicazione. Infatti tali polemiche e contrapposizioni hanno di fatto innalzato uno steccato di natura culturale intorno alla normativa.
Per steccato culturale intendo che la legge 30 spesso viene valutata in un’ottica di contrapposizione, ossia: da un lato come strumento di potere in possesso dell’imprenditore (sindacati), dall’altro come proliferazione dei tipi contrattuali da usare a proprio piacimento (imprenditori).
Su tali basi ogni attore cerca di attutirne gli effetti attraverso la creazione di punti fermi inamovibili (anche tramite il ricorso alla magistratura, la qual cosa è la negazione delle relazioni industriali), allontanandosi da quello che ritengo sia il vero valore della legge, ossia: passare dal conflitto alla partecipazione, dalle certezze alle sfide.
Tale logica poteva andar bene in un mercato ove la competitività era molto blanda, (per non dire in un mercato protetto), in cui era l’imprenditore a imporre i prodotti e non il consumatore, la qualità non rappresentava un fattore di competitività. Invece, in un mercato che è diventato mondiale e quindi la competitività si è estremizzata, ove la qualità è uno dei principali attori della competitività, ove le risorse umane sono tornate ad essere al centro dell’azienda, ove la responsabilità sociale è un valore, occorre seguire altre logiche. In quest’ottica va inquadrata la legge “Biagi”, ossia non in una logica di contrapposizione, ma di condivisione, ove la flessibilità non può significare interesse di parte, ma capacità di mettersi in gioco in un contesto di fiducia reciproca a fronte di un obiettivo condiviso.
Di conseguenza è riduttivo inquadrare la normativa in un susseguirsi di tipologie contrattuali, siano esse di larga applicazione o puramente marginali, al contrario va inquadrata nel concetto di competitività. Competitività non intesa come esclusiva problematica dell’imprenditore, ma di tutte le parti sociali. Fornendo strumenti (tipi contrattuali) che considero indicativi e non esaustivi, attraverso una metodologia, ossia attraverso il confronto continuo. Infatti sono previsti, al fine di concretizzare tale confronto, ben 43 rinvii alla contrattazione collettiva con la partecipazione di tutti gli attori (datori di lavoro, sindacati e istituzioni).
La legge 30 ci lancia una sfida, sta a noi saperla raccogliere. Sicuramente è perfettibile. Ad esempio, penso a strumenti di sostegno al reddito più aderenti alla realtà attuale. Penso al part-time, in quanto è impensabile far decollare (specialmente al Sud) il part-time verticale a tempo indeterminato. Esso è improponibile, poiché non è previsto per tale figura il sussidio di disoccupazione una volta cessato il rapporto, mentre è contemplato per il contratto a termine (di conseguenza si preferisce la precarietà alla stabilizzazione del rapporto di lavoro).
Per concludere, ritengo che il problema non è se la legge 30 sia una buona o una cattiva legge, in quanto essa fornisce alcuni strumenti, ripeto non esaustivi, da collocare in una diversa logica di confronto. Il problema è se siamo capaci di inserirla in un processo adeguamento ad un quadro di cambiamento non statico, ma in continua evoluzione.
























