di Cinzia Papaleo, Associazione Nuovi Lavori
L’apprendistato professionalizzante ha conosciuto in quest’ultimo periodo una numerosa produzione di normative regionali. L’attivismo riscontrato sul piano regionale è indice di un sicuro interesse a rendere concretamente operante questo istituto contrattuale per le potenzialità che è in grado di spiegare in termini di occupabilità dei giovani e di crescita quantitativa e qualitativa del mercato del lavoro.
Tuttavia la gestione della fase attuativa[1] ha evidenziato alcune criticità riconducibili al concorso di diversi soggetti nella definizione dei profili formativi il cui contributo si rivela indispensabile al fine di offrire una regolamentazione quanto più possibile aderente e rispondente alle differenti esigenze dei mercati del lavoro locali.
Questa necessaria collaborazione si desume dall’art. 49, co. 5, del Dlgs 276 del 2003, laddove la definizione dei profili formativi viene demandata alle regioni operando d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale. Le regioni e le parti sociali dovranno attenersi ai criteri e ai principi direttivi individuati dallo stesso decreto.
Ad arricchire questo panorama[2] hanno contribuito da un lato, l’innovazione introdotta dal decreto competitività (legge n. 80/2005)[3] che in attesa dell’emanazione della disciplina regionale ha rimesso la disciplina dell’apprendistato professionalizzante alla contrattazione collettiva nazionale[4] e ha individuato nella legge regionale l’unica fonte competente a normare la materia; dall’altro, la sentenza della Corte Cost. n. 50 del 2005, che in tema di modalità di definizione dei profili formativi ha confermato la legittimità delle previsioni del Dlgs n. 276 del 2003.
Infatti, l’accordo obbligatorio con le parti sociali è stato motivo di ricorso alla Corte Costituzionale da parte di alcune regioni in quanto ritenuto lesivo della loro competenza esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale ai sensi del rinnovato art. 117 della Cost.
Nella sentenza richiamata, la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro e in quanto tale rientra nell’ambito dell’ “ordinamento civile” che spetta alla competenza esclusiva dello stato. La qualificazione[5] del contratto di apprendistato come contratto a causa mista per la presenza dell’aspetto formativo quale elemento caratterizzante del sinallagma contrattuale, consente di mantenere distinte le competenze relative alla formazione professionale impartita a livello aziendale da quelle relative alla formazione pubblica. Solo quest’ultima è da riferire alla competenza esclusiva delle regioni, riguardando l’istruzione e la formazione professionale pubbliche erogate sia negli istituti scolastici, sia nelle strutture regionali che nell’ambito di organismi privati con i quali vengono stipulati accordi.
La Corte, prendendo atto che queste modalità di formazione non sono nettamente separabili ma sono caratterizzate da una commistione profonda, giustifica la concorrenza di competenze nella disciplina dei profili formativi.
Nonostante[6] questi punti fermi, rimangono aperte molte questioni riconducibili alle diverse impostazioni che sono emerse a livello di normative regionali. Un aspetto contrastante riguarda la determinazione delle modalità di espletamento e dell’articolazione della formazione formale. Quest’ultima si definisce come il processo formativo finalizzato all’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali che si svolge in un contesto formativo organizzato e secondo percorsi strutturati di formazione. La stessa viene effettuata attraverso strutture formative accreditate dalla regione o all’interno dell’impresa qualora la struttura risponda ai requisiti minimi richiesti per l’erogazione della formazione formale in azienda.
L’art. 49 stabilisce che per la determinazione delle modalità di erogazione e dell’articolazione della formazione, esterna e interna alle singole azienda, le regioni dovranno rinviare ai contratti collettivi, di primo o secondo livello. In quest’ottica il ruolo delle regioni si qualifica come ruolo di controllo per la correttezza del processo formativo.
Per quanto riguarda l’individuazione del soggetto legittimato a stabilire i requisiti in base ai quali un’azienda possa considerarsi formativa, è da segnalare la recente risposta che il Ministero del Lavoro[7] ha fornito ad un’istanza di interpello avanzata dal Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Bergamo. Il fulcro della risposta del Ministero del lavoro, che vale a superare ogni dubbio interpretativo al riguardo, è che la valutazione della capacità formativa delle aziende spetta alla contrattazione collettiva e non alle regioni. A conforto della propria posizione si richiama un dato letterale desumibile dal co. 5, lett. b) dell’art. 49 che contiene un rinvio espresso alla contrattazione collettiva per la determinazione delle modalità di erogazione e di articolazione della formazione, esterna e interna alle aziende, “anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni”.
Inoltre, il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2005 è funzionale a ribadire che la formazione dell’apprendista effettuata in ambito aziendale, poiché inerisce al rapporto contrattuale, rientra nell’esclusiva competenza della legislazione statale e della contrattazione collettiva in virtù del richiamo contenuto del Dlgs n. 276 del 2003.
La regione Marche
La legge regionale delle Marche, n. 2 del 2005, sul mercato del lavoro, ha disciplinato i profili formativi dei contratti di apprendistato all’art. 17. In particolare, nel 2° co. ha demandato alla Giunta regionale, in accordo con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, la messa a regime dell’apprendistato professionalizzante attraverso l’approvazione dei profili formativi e le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze. Nel successivo co. 4, il legislatore regionale, nell’alternativa tra formazione formale interna ed esterna all’azienda, ha espresso un’indicazione di massima a favore di una formazione prevalentemente esterna. Alla luce delle considerazioni svolte in precedenza questa scelta incide su uno degli aspetti che dovrebbe rientrare nell’ambito delle previsioni della contrattazione collettiva.
Tant’è vero che la norma è stata oggetto di ricorso per legittimità costituzionale[8] per la quale si attende ancora una pronuncia della Corte Costituzionale, sulla base della considerazione che predispone principi di carattere generale nell’ambito di una materia rientrante nella legislazione esclusiva dello stato. La motivazione alla base del ricorso trova fondamento nel fatto che i profili formativi appaiono strettamente connessi alla materia dell’istruzione e dell’ordinamento civile ai sensi dell’art. 117 Cost. prima ancora che alla materia del lavoro.
Un altro dato normativo da considerare è l’art. 49, co. 4, lett. a) del Dlgs 276 del 2003 che prevede la possibilità di acquisire al termine del rapporto di lavoro una qualifica sulla base degli esiti della formazione aziendale o extra-aziendale, senza prevedere alcuna limitazione circa le modalità con le quali la formazione viene svolta dall’apprendista.
L’approvazione della legge regionale n. 2/2005 era stata preceduta da una sperimentazione dell’apprendistato professionalizzante per il solo settore del terziario, distribuzione e servizi e distribuzione cooperativa attraverso una delibera della Giunta regionale (n. 1372 del 2004) tenendo conto degli accordi intercorsi con le parti sociali. La sperimentazione è stata ritenuta pienamente conforme alla circolare del Ministero del lavoro n. 40 del 2004 nella parte in cui ha precisato che la regolamentazione dei profili formativi fosse possibile anche con strumenti diversi dalla legge regionale.
La successiva delibera della Giunta regionale n. 631 del 2005 ha confermato la compatibilità della precedente deliberazione nel rinnovato contesto normativo regionale a seguito dell’approvazione della legge regionale sul mercato del lavoro e in quello nazionale con il decreto competitività.
L’esigenza di dare effettività all’apprendistato professionalizzante ha portato all’approvazione della DGR n. 976 del 2005 che, recependo l’accordo intercorso tra le parti sociali lo scorso 28 luglio 2005, ha provveduto ad individuare i criteri e le linee guida per la disciplina della formazione da espletare nel corso del rapporto di apprendistato nonché le procedure per l’approvazione dei profili formativi.
L’approvazione di questi ultimi nonché la disciplina da parte della contrattazione collettiva degli aspetti di propria competenza determinano l’ambito di applicazione del regolamento nei diversi settori di attività.
I profili formativi che si identificano con gli obiettivi formativi e gli standard di competenza da conseguire nell’ambito del contratto di apprendistato sono definiti dalla regione previo accordo con le associazioni dei datori e dei lavoratori maggiormente rappresentativi sul piano regionale. Per la loro concreta individuazione la regione si avvale degli elaborati sugli obiettivi formativi redatti dai differenti gruppi di esperti costituiti ai sensi del D.M. n. 179 del 1999 ed operanti con il supporto tecnico dell’Isfol nonché degli elaborati presentati congiuntamente dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale. Il recepimento degli elaborati con un’apposita deliberazione della Giunta regionale costituisce la modalità di approvazione dei profili formativi. Questo processo è stato portato avanti nei diversi settori[9] produttivi attraverso distinte delibere della Giunta regionale a partire dalla scorso settembre 2005 e da ultimo con DGR n. 274 del 2006 relativamente al settore legno e arredamento.
Il regolamento dedica una parte consistente alle regole per la formazione formale finalizzandola all’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali in un contesto formativo organizzato che produca risultati verificabili e funzionale a inserire proficuamente l’apprendista nell’area di attività aziendale migliorando la sua occupabilità. I soggetti preposti ad erogare la formazione formale sono gli enti di formazione accreditati dalla regione Marche; le imprese formative accreditate per la macrotipologia formativa “formazione continua” che le abilita ad erogare l’intero monte ore di formazione formale pari a 120 ore annue; i datori di lavoro che risultino in possesso della capacità formativa interna che è verificabile in presenza non solo di locali idonei ma anche di risorse umane competenti a trasferire le competenze ed individuate tra i dipendenti con esperienza almeno triennale.
A completamento degli strumenti necessari all’effettivo perseguimento delle finalità formative, il regolamento richiama il piano formativo individuale che costituisce il documento volto ad illustrare il percorso formativo che l’apprendista compirà per tutta la durata del contratto attraverso la formazione formale e non formale sul luogo di lavoro e le funzioni del tutor aziendale che oltre ad essere il garante del percorso formativo assolve ad una funzione di raccordo tra la struttura formativa esterna e l’attività di formazione formale e non formale sul luogo di lavoro.
Gli articoli di chiusura del regolamento sono dedicati alle condizioni per il ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante. Si segnalano in particolare il parere di conformità che il datore di lavoro è obbligato a richiedere entro 5 giorni dall’assunzione dell’apprendista all’ente bilaterale o in mancanza alla Commissione provinciale per il lavoro. La finalità è di attestare la coerenza del Piano formativo individuale alle linee guida e ai profili formativi individuati dallo stesso regolamento.
L’altra previsione attiene all’esercizio da parte delle province della gestione e del controllo delle attività formative relative al contratto di apprendistato.
La regione Toscana
La regione Toscana con la legge n. 20/05[10] ha enunciato all’art. 18 bis gli obiettivi qualificanti della formazione nell’apprendistato, in relazione ai quali si registra l’impegno a valorizzare i contenuti formativi dei contratti di apprendistato, certificare le competenze in stretta connessione alla definizione dei profili formativi e ad individuare le competenze dei soggetti responsabili della tenuta del sistema di formazione. Le concrete modalità organizzative e la disciplina dei profili formativi si evincono dal successivo regolamento n. 22/R del 2005 che appare incentrato sulla definizione puntuale delle funzioni dei soggetti istituzionali coinvolti.
Innanzitutto,[11]alla Giunta regionale competono la definizione delle modalità organizzative dell’attività formativa esterna nonché le modalità per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo. Nel sistema regionale delle competenze e dei crediti formativi rientra la definizione delle modalità di certificazione degli stessi come esito del percorso formativo o in caso di rottura anticipata del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda le competenze amministrative, le Province sono chiamate in causa per la realizzazione della formazione esterna che unitamente alla presenza di una funzione consultiva della Commissione provinciale tripartita, si traduce nella redazione del piano annuale per la formazione nell’apprendistato, volto a individuare i criteri per la formazione esterna degli apprendisti secondo modalità differenziate in ragione del tipo di apprendistato considerato. Per l’apprendistato professionalizzante, le modalità appaiono articolate: la lett. b) dell’art. 44 annovera tra le priorità oltre al voucher e ai corsi di formazione professionale, anche la formazione a distanza assistita che costituisce il tipo di formazione esterna da erogare di norma negli anni successivi al primo.
Ai servizi per l’impiego è riservata un’importante funzione di assistenza sia nei confronti dell’impresa per la redazione del piano formativo individuale, sia nei confronti dell’apprendista attraverso un’attività di orientamento e informazione. In particolare queste ultime sono finalizzate alla costruzione di un percorso formativo personalizzato partendo dai bisogni individuali di formazione e dalle caratteristiche dell’impresa e dell’attività svolta.
Con riferimento al ruolo del tutor si prevede che questa figura, opportunamente formata, garantisca l’effettivo svolgimento del percorso formativo attraverso un supporto di tipo progettuale che si concretizza nella partecipazione alla definizione del piano formativo individuale e un supporto di tipo pratico in relazione all’attività di affiancamento dell’apprendista per tutta la durata del percorso.
A chiusura delle disposizioni generali che accomunano le tre tipologie di apprendistato, il regolamento non manca di sottolineare l’importanza dei crediti formativi funzionale al bilancio iniziale delle competenze prima di intraprendere il percorso formativo nell’ambito dell’apprendistato e per facilitare il passaggio da un sistema all’altro nell’ottica dell’integrazione del canale dell’istruzione con quello della formazione.
Il regolamento contiene poi disposizioni specifiche sull’apprendistato professionalizzante che richiamano la competenza della Giunta regionale sentita la Commissione regionale permanente tripartita per l’approvazione dei profili formativi e le caratteristiche della formazione formale esterna la cui durata, fissata in 120 ore annue o in 80 ore nel caso di apprendisti che siano in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di diploma di laurea, può essere variamente distribuita nei singoli anni nell’ambito del piano formativo individuale. La concreta erogazione e articolazione della formazione esterna e interna alle singole aziende viene consegnata ai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
Le previsioni dell’apprendistato professionalizzante sono state rese operative a partire dal 1° aprile 2005, a seguito della delibera n. 427 del 2005 limitatamente ai settori in cui vi è stato il rinnovo del CCNL.
La stesura del piano formativo individuale si definisce a partire dalle figure professionali contenute nel repertorio regionale dei profili professionali che la regione provvede ad implementare su proposta dell’azienda qualora vi sia una non totale corrispondenza o mancanza della qualifica professionale nell’ambito del suddetto repertorio.
Con la delibera n. 706 del 4 luglio 2005 è stata definita la procedura per l’approvazione dei profili formativi.
Regione Friuli Venezia Giulia
La legge regionale sull’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro n. 18 del 2005 del Friuli Venezia Giulia contiene all’art. 61 lett. b) un richiamo alla regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante la cui disciplina di dettaglio viene demandata all’emanazione di un successivo regolamento. Allo stesso è rimessa altresì la determinazione dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività formative anche attraverso forme di cofinanziamento pubbliche e private.
Inoltre, all’art. 62 la legge appresta una serie di principi comuni da seguire nell’organizzazione delle attività formative degli apprendisti. Di particolare rilievo quelle che individuano la figura del tutor aziendale e le competenze minime da acquisire attraverso percorsi formativi; quelli che enunciano gli obiettivi della formazione formale e le sue modalità di realizzazione e infine i criteri afferenti all’elaborazione del piano formativo individuale contenente gli obiettivi formativi e le attività di affiancamento nella formazione non formale che si definisce a partire anche dalle competenze pregresse dell’apprendista.
Le indicazioni legislative relative all’apprendistato professionalizzante sono state sviluppate e portate a compimento dal Regolamento n. 2938 del 2005 che rappresenta l’esito di un’intesa con le parti sociali.
Il testo base sul quale è stato avviato il confronto e che è stato funzionale alla stesura del regolamento è un documento contenente le linee guida dell’amministrazione per la messa a punto del nuovo strumento regolamentare nonché i livelli irrinunciabili che caratterizzano la sistematizzazione dell’apprendistato professionalizzante all’interno del sistema integrato della formazione, istruzione e lavoro.
Le osservazioni da parte delle segreterie regionali di CGIL, CISL e UIL sono state di condivisione delle linee guida con una serie di proposte che hanno fatto leva sull’importanza della valorizzazione dell’aspetto formativo e del ruolo degli enti bilaterali nella fase di monitoraggio e valutazione dell’apprendistato e di assistenza tecnica nella predisposizione da parte delle imprese di progetti formativi coerenti con quanto definito dai CCNL.
Questi contributi hanno portato ad un regolamento attuativo che si contraddistingue non solo per la disciplina definitoria dei profili caratterizzanti questa tipologia contrattuale ma anche per la predisposizione di modelli e strumenti concreti che possano fornire un valido sostegno alle imprese interessate a ricorrervi.
Gli articoli di apertura del Regolamento prevedono due momenti dedicati alla formazione: uno formale secondo obiettivi e modalità che seguono le direttive contenute nel regolamento e realizzato attraverso agenzie accreditate dalla regione o all’interno dell’impresa, ma solo per le competenze con contenuti di tipo tecnico professionale, qualora risponda a determinati requisiti puntualmente individuati dall’art. 6[12]. I datori di lavoro interessati al riconoscimento della capacità formativa interna devono presentare un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti che va inviata al Centro per l’impiego preposto all’avviamento dell’apprendista. Le specifiche azioni di controllo per verificare la conformità ai requisiti richiesti sarà di competenza della Regione che a tal fine potrà avvalersi anche del supporto tecnico degli enti bilaterali.
Il secondo momento formativo riguarda la formazione non formale che si realizza nel corso dell’attività lavorativa attraverso opportuni percorsi di affiancamento.
L’intero percorso di formazione formale e non formale verrà sintetizzato nel Piano formativo individuale, che è parte integrante del contratto di apprendistato e deve essere redatto secondo il modello predisposto dalla regione con la possibilità da parte dell’impresa di avvalersi della consulenza tecnica degli organismi bilaterali; degli enti di formazione accreditati e dei Centri per l’impiego.
Il modello del Piano formativo è costituito da due parti: la prima, da compilarsi al momento dell’assunzione, reca oltre ai dati conoscitivi dell’azienda e dell’apprendista, i dati del tutor aziendale, la qualifica da conseguire, il profilo formativo di riferimento verso il quale sarà indirizzata la formazione dell’apprendista e gli ambiti di competenza che costituiranno l’esito del percorso formativo.
La seconda parte prevede l’indicazione dei dati relativi al percorso formativo dell’apprendista che deve essere compilato entro 90 giorni dall’assunzione.
Il datore di lavoro ha comunque la possibilità di compilare l’intero documento all’atto dell’assunzione.
La figura che facilita i processi formativi descritti nel piano formativo individuale è rappresentata dal tutor aziendale, che ai sensi dell’art. 9, partecipa alla definizione del PFI; svolge un’azione di supporto e di accompagnamento dell’apprendista per tutta la durata del percorso formativo; favorisce l’integrazione tra formazione esterna e interna all’azienda curando in particolar modo le attività di coordinamento con il tutor formativo esterno; esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista.
[1] TIRABOSCHI P., L’apprendistato professionalizzante: le competenze regionali e di contrattazione collettiva, in BOLLETTINO ADAPT n. 50/2005.
[2] FALASCA G., L’apprendistato tra modello legislativo e problemi attuativi, in BOLLETTINO ADAPT, n. 50/2005.
[3] Il D.L. n. 35 del 2005 convertito in legge n. 80/2005, ha aggiunto il co. 5-bis all’art. 49 del Dlgs n. 276 del 2003.
[4] La circolare del min. del Lav.n. 30 del 2005 ha chiarito che la condizione per l’applicazione immediata dell’istituto sarà la previsione da parte del CCNL di riferimento, dei profili formativi del contratto, non essendo sufficiente il semplice recepimento della disciplina contrattuale.
[5] GAROFALO D., L’apprendistato tra sussidiarietà verticale e orizzontale, in Working Paper n. 14 del 2005.
[6] TIRABOSCHI P., L’apprendistato professionalizzante: le competenze regionali e di contrattazione collettiva, cit.
[7] Risposta istanza di interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’Ordine dei Consulenti del lavoro di Bergamo del 26 marzo 2006.
[8] Si tratta del ricorso n. 46 del 15 aprile 2005 del Presidente del Consiglio dei Ministri.
[9] Con DGR n. 1113 del 2005 sono stati approvati i profili formativi per l’apprendistato professionalizzante relativi ai settori terziario distribuzione e servizi e distribuzione cooperativa, turismo, edile, metalmeccanico, tessile, abbigliamento – moda – calzature – pelli e cuoio, creditizio e finanziario. Con DGR n. 73 del 2006 sono stati approvati invece i profili formativi relativi ai settori alimentari e trasporto merci e logistica e del profilo amministrativo per il settore TAMPC e per il settore edile.
[10] Questa legge ha apportato delle modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”.
[11] GAROFALO D. , L’apprendistato tra sussidiarietà…cit..
[12] I requisiti elencati nell’art. 6 riguardano: la presenza di un minimo di 5 addetti; la presenza di personale aziendale con funzioni formative relative alla docenza in possesso di almeno due anni di esperienza documentata come docente, svolta negli ultimi 5 anni, in percorsi scolastici, accademici, formativi presso agenzie accreditate, o aziendali finanziati o riconosciuti dalla regione. In alternativa viene richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore e di un’esperienza lavorativa documentata di almeno 3 anni in attività attinenti il profilo formativo dell’apprendista. Altro requisito riguarda la presenza di un tutore aziendale in possesso di uno specifico attestato rilasciato dalla regione al termine dei percorsi formativi rivolti a tale figura; disponibilità da parte dell’impresa di spazi distinti rispetto ai locali destinati alla produzione di beni e servizi.

























