di Marco Marazza, docente di diritto del lavoro all’Università di Teramo
Chi è nato dopo il ‘68 non può certo raccontare di quegli anni con la consapevolezza di chi all’epoca è sceso in piazza con studenti universitari ed operai. Il nostro compito è quello di riconsiderare con approccio critico (e laico) l’incidenza di quel periodo sulle prospettive attuali di sviluppo sociale ed economico del paese. Proprio muovendo dalle problematiche del lavoro e dei diritti sociali. Più di altre esposte alle tendenze culturali del sessantotto giacché in Italia quel movimento passò assai rapidamente dalle università alle fabbriche, dagli studenti alle organizzazioni sindacali, dal diciotto politico all’egualitarismo salariale.
L’egualitarismo, salariale e non, è certamente l’eredità più pesante lasciata dal sessantotto alla cultura del lavoro e del sindacato italiano. Se ne possono anche apprezzare i meriti. Ma in una prospettiva finalmente post ideologica è anzitutto doveroso evidenziarne le perverse contraddizioni.
Guardando il fenomeno da lontano l’egualitarismo tramandato dal sessantotto è in un certo senso l’estrema esasperazione dell’essenza stessa del diritto del lavoro. Chi non dispone dei mezzi di produzione non ha potere di contrattare individualmente le condizioni economiche e normative del suo impiego. Di conseguenza affida al diritto del lavoro (alla legge), e tramite di esso al sindacato, il compito di riequilibrare questa situazione di disparità.
Nel portare avanti questo delicato compito il legislatore ed i sindacati hanno deciso proprio in quegli anni di rifiutare qualsiasi forma di misurazione del lavoro e, di conseguenza, di competizione tra lavoratori. Il sindacato interviene per tutelare il più debole. Colui che ha la professionalità più fungibile, il meno efficiente. Ne è derivato che l’obiettivo finale della lotta sindacale ha coinciso con la rigida uniformità del trattamento economico e normativo del lavoro salariato.
Da un certo punto di vista tale approccio ha definitivamente sancito nel nostro sistema la prevalenza del momento collettivo su quello individuale (rapporto infatti invertito nei paesi anglosassoni inclini ad esaltare il fattore della competizione in ogni fascia sociale), con accentuazione della funzione solidaristica della disciplina legale e sindacale del lavoro. Da un altro punto di vista quei valori hanno però indotto una forte deresponsabilizzazione del lavoro e, soprattutto, un’anomala rigidità del modo di concepire, sempre unitariamente, il blocco le tutele del lavoro. Rigidità che di fatto ha precluso la possibilità di differenziare la disciplina del lavoro in considerazione degli effettivi e mutevoli interessi dei protagonisti. Carenza in principio trascurata e trascurabile in ragione della sostanziale omogeneità dei destinatari delle tutele (agricoltura, manifattura, metalmeccanica). Ma via via sempre più evidente a causa della crescente complessità della società postindustriale. Con la conseguenza che nella società complessa di oggi tutti i lavoratori continuano ad essere tutelati come gli operai del 1970.
Dopo le fondamentali conquiste dello statuto dei diritti dei lavoratori (la prima legge che ha dedicato un titolo alla liberta e dignità del lavoratore e regolamentato l’esistenza e l’attività del sindacato all’interno delle fabbriche) lo spirito della cultura egualitarista sessantottina prende forma e sostanza nel rapporto di lavoro per mezzo di due fondamentali strumenti.
Il primo attiene alle politiche salariali. Dal 1970 ad oggi non è mai esistita una politica dei salari variabili legata effettivamente alla produttività. Anche dopo il famoso accordo del 1993 la contrattazione collettiva aziendale ha continuato pigramente a distribuire in modo generalizzato i premi di produzione secondo parametri raramente legati all’effettivo andamento dell’impresa ed alla reale produttività del lavoro. Partendo dal netto rifiuto di qualsiasi forma di misurazione della produttività individuale, i pochi veri accordi raggiunti sulla produttività prendono a solo riferimento l’andamento generale dell’azienda o, al limite, la produttività della squadra.
Il secondo riguarda invece la tutela contro i licenziamenti, così come sin dall’origine restrittivamente interpretata nelle aule giudiziarie dai cosiddetti “pretori d’assalto”. La naturale indeterminatezza dei concetti di giusta causa e giustificato motivo richiedeva una posizione della magistratura chiara e coerente nel tempo. Al contrario, l’imprevedibilità di alcune pronunce (ad esempio sulla irrilevanza del furto di modico valore) e la costante variabilità degli orientamenti giurisprudenziali (ad esempio in tema di licenziamenti collettivi per riorganizzazioni aziendali) ha esasperato la questione delle sanzioni previste dalla legge per il caso di licenziamento ingiustificato e, prima di ogni cosa, la questione della reintegrazione nel posto di lavoro (art. 18 della legge n. 300 del 1970).
Il netto ripudio di qualsiasi forma di analitica misurazione della produttività individuale, l’assenza pressochè totale di forme di incentivazione economica del merito effettivo e l’incondizionata protezione del posto di lavoro sono conseguenze delle battaglie egualitariste del sessantotto che hanno inciso profondamente, ed ancora oggi lo fanno, sulla concezione del lavoro come di “posto fisso”.
Non poteva che derivarne, soprattutto in un periodo di crescita assai limitata, una reazione del mercato e del sistema economico.
Il tentativo di correggere questa tendenza culturale senza poter incidere, a causa del potere di veto di fatto riconosciuto ai sindacati, sui totem ideologici della disciplina del licenziamento e delle politiche salariali ha però prodotto più danni che vantaggi.
Negli anni novanta inizia la stagione delle giuste ed attese riforme del mercato del lavoro. Ma si tratta di tentativi di ricondurre a sistema la fuga delle imprese dal lavoro subordinato e dalla rigidità delle sue tutele. E’ la stagione della precarietà. Stagione caratterizzata dalla drammatica contrapposizione tra un mondo di lavoratori privilegiati (i dipendenti, a partire da quelli statali) ed un mondo di giovani lavoratori di fatto privi di alcuni fondamentali diritti (accesso al credito, tutela economica della gravidanza, ecc..). Anche i più fortunati, i giovani assunti da subito con contratto di lavoro subordinato, hanno pagano i privilegi concessi alle generazioni precedenti. Dovendo ad esempio rinunciare al trattamento di fine rapporto allo scopo di integrare i futuri trattamenti pensionistici. Ma solo nella speranza di ottenere comunque una pensione non superiore a quelle erogate oggi (a chi, per inciso, ha usufruito ed usufruisce per intero anche del trattamento di fine rapporto).
La rigidità della disciplina del lavoro subordinato e la ferma resistenza ad una più equilibrata distribuzione dei diritti tra tutte le fasce generazionali spinge il conflitto di classe ad assumere i lineamenti sempre più chiari di un conflitto generazionale. Non è un caso che, contemporaneamente, il sindacato confederale entra in una grave crisi di rappresentatività tra i giovani lavoratori del paese. Ed il sindacato, nel suo complesso, non raccoglie più consenso tra i giovani laureati.
Anche in questa peculiare fase storica è il peso della cultura egualitarista del sessantotto, ancora una volta, ad ostacolare alcuni possibili percorsi di innovazione. Per la consueta difficoltà di accettare e saper cogliere i diversi interessi che convivono nella società del lavoro anche oltre il prototipo dell’operaio della fabbrica fordista.
Previdenza, mercato del lavoro e disciplina del rapporto di lavoro. Gli esempi possono essere numerosi.
Nella riforma delle pensioni pesa lo stallo del dibattito tecnico sulla individuazione dei lavori usuranti. Tutto ciò mentre già da tempo gli impiegati (seppur irrazionalmente collocati nello stesso inquadramento contrattuale degli operai per l’effetto dell’ennesima battaglia egualitarista consumata negli anni settanta) avrebbero potuto accedere alle nuove età pensionabili senza particolari drammi sociali.
Nella riforma del mercato del lavoro pesa la volontà di voler imporre il solo modello del contratto di lavoro subordinato e di precludere l’utilizzo delle collaborazioni autonome coordinate e continuative. Scelta certamente condivisibile da un punto di vista sociale quando le collaborazioni, come pure è successo, vengono destinate ad una platea di lavoratori particolarmente deboli in ragione della genericità della loro formazione professionale. Ma discutibile, invece, ove si consideri che le collaborazioni autonome possono anche assecondare interessi ed aspettative meritevoli di tutela per i lavoratori che esprimono nel mercato una maggiore forza contrattuale.
Distinguere i collaboratori in ragione della loro forza contrattuale richiede un diverso approccio culturale al fenomeno ma non impone affatto la ricerca di soluzioni tecniche difficili (da ideare, da interpretare e da applicare) o particolarmente innovative. Basterebbe prendere a riferimento il compenso pattuito tra le parti di ogni singolo contratto per stabilire quale sia in concreto il livello di forza contrattuale del collaboratore. Già oggi, del resto, il lavoro occasionale è il lavoro che non prevede un compenso nell’anno superiore ad euro 5000,00. Oltre una certa e consistente soglia di compenso la collaborazione autonoma potrebbe essere liberalizzata. Al di sotto dovrebbe invece prevalere il modello del lavoro subordinato.
Nella disciplina del rapporto di lavoro incidono profondamente sia l’unicità dell’unico criterio selettivo oggi esistente (quello della soglia dimensionale dell’impresa calcolata in più o meno di quindici dipendenti) che l’apparente inconsapevolezza del mutato contesto sociale nel quale il lavoro deve essere regolamentato.
Sotto il primo profilo è da segnalare che in alcuni paesi il livello di protezione del lavoratore è per legge legato all’andamento economico dell’azienda. Quanto al secondo, invece, occorre rilevare che a metà degli anni sessanta esisteva una netta prevalenza di professionalità manuali e gli iscritti all’università erano complessivamente poco più di 400.000. Oggi la percentuale di nuovi posti di lavoro è sempre crescente nel settore dei servizi per chi offre professionalità immateriali. Gli iscritti all’università hanno complessivamente superato 1.800.000 unità.
Nell’ambito delle nuove professionalità intellettuali emerge, almeno dal punto di vista delle politiche del lavoro, un più ampio concetto di borghesia cui vi partecipano tutti coloro che aspirano alla produzione immateriale, alla libera gestione dei tempi di lavoro ed allo svolgimento di attività di tipo creativo spesso naturalmente orientate alla produzione di risultati. Lavoratori o aspiranti tali che non richiedono uno statuto protettivo standard e per i quali, anzi, quello statuto protettivo rappresenta piuttosto un limite di occupabilità ed una spinta verso la precarietà.
Lavoratori che potrebbero individualmente definire le loro condizioni di impiego anche in deroga, solo ove espressamente previsto dagli accordi sindacali, alla disciplina collettiva applicabile al loro contratto. Lavoratori disposti ad accettare la competizione in vista di maggiori possibilità di guadagno. Disposti anche a scambiare la conquista di una maggiore libertà dei tempi di lavoro con l’introduzione di sistemi retributivi fortemente incentrati sul merito individuale e sulla produttività.
Innovazioni che la contrattazione collettiva potrebbe introdurre anche a legislazione invariata, e senza dover in principio incidere sui rapporti di lavoro più tradizionali sui quali è stato pensato l’attuale statuto protettivo. Sarebbe un modo per sperimentare gradualmente un percorso di innovazione muovendo i primi passi in una borghesia allargata più disposta all’innovazione e meno legata all’ideologia. Ma in fin dei conti ogni possibile soluzione sconta un dubbio di fondo. Quanto ancora la cultura sessantottina incide sulle politiche sindacali e ne impedisce l’evoluzione? Imponendo ancora per tutti il trattamento economico e normativo ritagliato sulle esigenze del soggetto più debole. Anche contro l’evidenza, come nel caso dell’età pensionabile. Anche a costo di alimentare, come visto, un pericoloso conflitto generazionale.


























