di Marco Marazza – docente di Diritto del lavoro all’Università di Teramo
Anni fa nel mondo delle relazioni industriali si sentiva parlare di una nuova area contrattuale dei servizi e, di conseguenza, anche di un nuovo contratto collettivo dei servizi. Alle parole non seguirono i fatti. Oggi il tema torna di grande attualità per almeno due motivi: la diffusa convinzione che sia necessario un aggiornamento dei modelli di contemperamento degli interessi del lavoro (nuove regole) e la contemporanea nascita, all’interno di Confindustria, della federazione Confindustria Servizi Innovativi.
E’ la realtà socio economica che sembra aspettare, per prima, un nuovo contratto collettivo dei servizi. Un contratto capace di regolamentare il lavoro ed il mercato in tutte le realtà imprenditoriali “innovative” caratterizzate da una produzione: a) prevalentemente immateriale (informatica, ricerca e sviluppo, contact center, applicazioni satellitari, comunicazione e marketing, consulenza, contenuti digitali, e-media, formazione, ingegneria, internet, qualità, radiofonia e televisione, ricerca e sondaggi, servizi tecnologici e professionali, tecnologie informatiche e di telecomunicazioni, ecc…); b) prevalentemente incentrata su figure professionali, spesso elevate almeno quanto l’elevazione media del tasso di formazione del paese, che aspirano ad una responsabilità, tendono a lavorare per obiettivi ed anche con gestione tendenzialmente autonoma dei tempi di lavoro.
Si tratta di realtà produttive profondamente diverse da quelle che hanno ispirato l’evoluzione del diritto del lavoro e che ancora ne giustificano l’essenza. Al loro interno emergono nuovi mestieri e nuove figure professionali del tutto assenti dalle declaratorie dei vigenti contratti collettivi. Ci sono più laureati, più donne e più giovani. I ritmi produttivi sono fortemente variabili ed il mercato dei servizi dipende spesso dalla committenza e dal sistema degli appalti. Il lavoro è eseguito indistintamente all’interno ed all’esterno dell’azienda. Sono certamente diverse le tecniche di organizzazione del lavoro, anche per le qualifiche professionali più comuni. Ed assai spesso accade che la singola prestazione di lavoro sia naturalmente strutturata in funzione di un risultato.
In questo contesto emergono interessi difficilmente riconducibili nei due principali contratti collettivi di riferimento: il contratto dei metalmeccanici ed il contratto del commercio. Il primo ancora troppo legato alle figure professionali operaie ed all’impresa pesante. Il secondo, invece, fortemente incentrato sulle attività in senso proprio commerciali (del resto proprio nel settore dei servizi si concentra l’occupazione con il più alto tasso di scolarità e non è un caso che solo il 24% dei lavoratori laureati che entrano nel mondo del lavoro si iscrive al sindacato).
D’altra parte un’eventuale contratto dei servizi potrebbe rappresentare non solo un’efficace strumento di regolamentazione di un nuovo mercato ma anche un momento di verifica per un sistema delle relazioni industriali più moderno ed efficace. Consapevolmente proteso alla tutela del lavoro ed alla regolazione del mercato stimolando le fondamentali leve della eticità dell’impresa e del confronto e del merito individuale.
Un dialogo sociale che sappia dare risposta anche a chi rivendica, proprio nel settore, un bilanciamento ed una distribuzione più razionale delle tutele. Che sappia quindi invertire quella pericolosa tendenza delle relazioni industriali ad allontanarsi dalla realtà sociale. Tendenza di cui la crisi di rappresentatività del sindacato più tradizionale è il più chiaro ed inequivocabile segnale (oggi che le tre confederazioni maggiormente rappresentative sono intanto diventate quattro senza che il numero complessivo degli iscritti al sindacato facesse registrare l’aumento che si poteva attendere. Oggi che i movimenti sindacali alternativi appaiono sempre più una realtà organizzata e capace, a volte, di condizionare l’esito delle trattative pur non essendo quasi mai presente ai tavoli).
Solo un primo confronto tra le parti sociali, più o meno formale che sia, potrà confermare la disponibilità dei protagonisti a discutere concretamente di innovazione ed ammodernamento delle regole (per un settore, e questa sembra un’opportunità, che più di altri sembra pronto a recepirle). E solo in quella sede, semmai, sarà eventualmente possibile trovare il miglior punto di equilibrio.
Nel frattempo alcune considerazioni possono aiutare i primi passi di un auspicabile dibattito. Il nuovo sistema contrattuale potrebbe garantire ai lavoratori, spesso genuinamente interessati a collaborare per obiettivi conservando libertà di organizzazione, forme di disponibilità dei tempi di lavoro. Ad una subordinazione attenuata potrebbe corrispondere un sistema retributivo e normativo significativamente incentrato sul merito individuale e sul risultato prodotto. Il meccanismo potrebbe operare con diverse modulazioni legate alla tipologia di lavoro (lasciando un modello più tradizionale per le professionalità meno caratterizzanti o qualificate) ed alla maggiore o minore disponibilità dei tempi di lavoro concessa al dipendente.
Il contratto dei servizi potrebbe ipotizzare forme mirate di partecipazione del sindacato alla vita dell’impresa ed aumentare il contenuto protettivo del rapporto di lavoro con un meccanismo progressivo basato sulla correlazione tra il livello delle tutele (anche oltre il mero aspetto della quantificazione della retribuzione, ad esempio in termini di giorni di ferie, orario, permessi, ecc…) e l’andamento economico dell’impresa. Stabilendo che il contenuto protettivo del lavoratore è mobile, seppure nel rispetto dei limiti prestabiliti. Destinato dunque ad aumentare in funzione del buon andamento dell’azienda. Potrebbe inoltre prevedere specifici ambiti al cui interno il lavoratore, nell’ambito dei quali il lavoratore, in considerazione delle sue esigenze individuali concrete, possa individualmente negoziare alcuni aspetti della disciplina effettivamente applicabile al suo rapporto di lavoro. Anche in deroga, ma solo ove esplicitamente concesso e nei limiti prestabiliti, alle previsioni dello stesso contratto collettivo.


























