di Cristina Tajani –Dipartimento di Studi del lavoro e del Welfare, Università di Milano-
Lo scorso 30 aprile si è concluso il periodo utile per stipulare accordi di stabilizzazione destinati a quei lavoratori in collaborazione impiegati in maniera non regolare dalle aziende.
L’opportunità della stabilizzazione è stata offerta alle imprese ed ai sindacati dalla Legge Finanziaria 2007 che ha regolato interventi relativi alla regolarizzazione (con particolare riguardo al lavoro nero e grigio) e alla stabilizzazione del lavoro in collaborazione non regolare.
Per quanto riguarda le collaborazioni non regolari (L. 27 Dicembre 2006, n. 296, commi 1202-1210) la legge ha introdotto la possibilità di stabilizzare i contratti di collaborazione entro il 30 Aprile 2007 attraverso il raggiungimento di accordi tra le imprese e i sindacati, successivamente sottoscritti in maniera individuale dai lavoratori interessati.
Tali accordi, secondo la disposizione legislativa, devono prevedere la trasformazione del contratto di collaborazione in un contratto di lavoro subordinato. L’impresa è tenuta a versare un contributo integrativo per il contratto precedente la stabilizzazione ed impegnarsi a non licenziare i lavoratori per almeno 24 mesi. La validità degli atti di conciliazione rimane condizionata all’adempimento dell’obbligo, per il solo datore di lavoro (committente), di versare alla gestione separata dell’INPS un contributo straordinario integrativo al fine di “ricostruire” il trattamento previdenziale del lavoratore regolarizzato. Il contributo è pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione oggetto di stabilizzazione. In altre parole il committente è tenuto a versare un contributo aggiuntivo pari al 50% della quota contributiva a suo carico già versata (quindi un ulteriore quota pari ad 1/3). Il ministero del Lavoro di concerto col Ministero dell’Economia si riserverà poi, nell’analisi dei suddetti accordi, la possibilità di integrare presso la gestione separata dell’INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato fino a concorrenza del contributo previsto per i lavoratori dipendenti.
La disposizione contenuta nella Legge Finanziaria arriva al termine di una serie di atti legislativi e negoziali che hanno avuto come oggetto la posizione contrattuale dei lavoratori parasubordinati, in particolare quelli impiegati nei call center. Il primo di questi atti è riconducibile alla cosiddetta “Circolare Damiano” (Circolare n. 17/06), estesa dal Ministro del Lavoro a seguito delle ispezioni ministeriali effettuate durante il 2006 presso Atesia, il più grande call center italiano. Nella circolare il Ministro forniva delle indicazioni sulla posizione dei collaboratori destinati a funzioni “in-bound” (ovvero alla ricezione di telefonate da parte dei clienti), in particolare stabilendo la natura di lavoro subordinato in riferimento a quest’attività. Al contrario all’attività di “out-bound” veniva riconosciuto un carattere di maggiore autonomia organizzativa.
Alla Circolare Damiano ha fatto seguito il cosiddetto “avviso comune sui call center” del 4 ottobre 2006, nel quale Confindustria, Cgil, Cisl e Uil sancivano la volontà di stabilizzare l’occupazione dei lavoratori a progetto dei call center non con soluzioni temporanee ma attraverso la trasformazione dei contratti di lavoro a progetto in contratti di lavoro subordinato. Nello stesso tempo, però, le parti sociali richiedevano un intervento del legislatore per sostenere questo percorso di stabilizzazione.
Su questa scia, in ordine di tempo e di indicazioni al legislatore, si è posto il contratto di gruppo Almaviva (siglato il 13 dicembre 2006), ovvero il primo contratto collettivo che ha formalizzato la stabilizzazione dei collaboratori ponendo però una condizione. Nell’accordo si legge, infatti, che: «il presente accordo avrà validità a seguito della conversione in legge, senza modificazioni, della normativa prevista dal disegno di legge finanziaria 2007…». Il contratto collettivo prevede, cioè, una clausola che ne sospendeva l’efficacia condizionatamente all’approvazione in Parlamento della Legge Finanziaria 2007. La singolarità di un accordo simile è già stata segnalata, su questo stesso sito, da Vincenzo Bavaro, (“L’accordo Almaviva”, Il diario del lavoro, 1 febbraio 2007).
Ad ogni modo, la Finanziaria 2007 è stata approvata ed ha previsto le misure di sostegno alla trasformazione del lavoro a progetto in lavoro subordinato richieste dall’autonomia negoziale. Ha inoltre consentito non solo ad altre aziende di call center, ma a tutte quelle che utilizzavano impropriamente lavoro in collaborazione, di sanare la propria posizione attraverso gli incentivi precedentemente descritti. Il favore delle parti sociali rispetto a quest’intervento legislativo è testimoniato non solo dalle campagne effettuate dai sindacati durante tutto il periodo utile alla stabilizzazione ma anche da un comunicato esteso da Assocontact (associazione che riunisce le imprese del settore call center) che invitava le proprie associate ad aderire al percorso di stabilizzazione. E’ inoltre da segnalare l’utile attività di raccordo, svolta in molti casi, dalle Direzioni Provinciali del Lavoro e dalle autorità ispettive.
A conclusione del periodo utile per le stabilizzazioni, con una nota congiunta (datata 8 maggio 2007), Ministero del Lavoro, Confindustra, Assocontact, Cgil-Cisl-Uil hanno reso noto che la stabilizzazione ha riguardato circa 20.000 lavoratori (il 90% dei quali impiegati nei call center) con una forte presenza femminile al centro-sud. La stabilizzazione è avvenuta attraverso la stipula di 72 accordi per un totale di 82 aziende (alcuni accordi hanno validità di gruppo).
Sono proprio gli accordi di gruppo ad assumere maggior importanza per il numero di lavoratori coinvolti. E’ il caso dell’accordo di gruppo che ha interessato le aziende Telework, One Call e Telecontatto e dell’accordo del gruppo In&Out (Teleperformance).
Nel primo caso l’accordo prevede l’impegno dell’azienda a stabilizzare anche i lavoratori che svolgono attività mista (sia in-bound sia out-bound) e quelli che svolgono attività di back office. Nel caso dei lavoratori out-bound che non rientreranno nel percorso di stabilizzazione sarà l’azienda ad assumersi l’onere di provare la natura effettivamente autonoma della loro attività. Le stabilizzazioni dei circa 473 lavoratori coinvolti avverranno entro il 31/12/2007 (e non il 30/4/2008 come da termine di legge) in modo da garantire a tutti la ricostruzione della posizione previdenziale prevista dalla Finanziaria e la cui copertura economica termina entro il 2007.
L’accordo siglato per il gruppo In&Out, invece, prevede la stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato (part-time di 36 ore) di tutti i 1600 lavoratori del sito di Taranto. L’accordo prevede, inoltre, che gli stessi criteri di stabilizzazione vengano applicati anche ai lavoratori del sito di Roma (oltre 700). Il valore dell’accordo, sottolineato dai sindacati, consiste nell’aver ottenuto la stabilizzazione anche per i lavoratori out-bound (ben 1400) esclusi dalla normativa della finanziaria e dalla precedente circolare del Ministro Damiano.
Significativo per numero di lavoratori coinvolti e per contenuto è, inoltre, l’accordo del gruppo Omnia firmato 28/3/2007 a Milano.
L’accordo prevede un percorso di stabilizzazione per circa 400 lavoratori delle sedi di Milano e Corsico, con la trasformazione dei contratti a progetto in rapporti di lavoro subordinato. L’accordo prevede, inoltre, che tutti gli attuali rapporti di lavoro a tempo determinato siano trasformati, alla loro scadenza, in contratti a tempo indeterminato. Con la prima tranche saranno stabilizzate tutte le lavoratrici in maternità; l’ultima tranche di stabilizzazione avverrà il primo di novembre, riducendo a sei mesi il tempo necessario alla stabilizzazione.
L’eterogeneità degli esiti degli accordi (particolarmente visibile nel caso di Omnia con un percorso privilegiato per le lavoratrici in maternità e per gli altri lavoratori a tempo determinato) rileva che intorno ai percorsi di stabilizzazione si è prodotta una contrattazione originale tra le parti, che per la prima volta coinvolge lavoratori atipici e le loro rappresentanze sindacali. In alcuni casi si è trattato del primo passo verso una sindacalizzazione stabile dei lavoratori dei call center.
Non è purtroppo prevedibile che cosa analoga si verifichi rispetto al percorso agevolato di emersione dal lavoro nero e grigio che, analogamente a quanto disposto per i collaboratori, la Finanziaria 2007 ha normato. La scadenza prevista per stipulare gli accordi di regolarizzazione è fissata per il 30 settembre 2007, ma ad oggi i casi di emersione non raggiungono numeri significativi. È probabilmente un patto implicito di mutua connivenza e convenienza tra datore di lavoro e lavoratore in nero ad impedire l’emersione di questo grave fenomeno.
Il lavoro dei collaboratori prima della stabilizzazione (2004)
Modalità valori %
Lavora per una sola azienda/cliente 91,8%
Lavora per più aziende/clienti 8,0%
Altre risposte 0,2%
Totale 100,0%
Decide dove lavorare 17,1%
Lavora presso l’azienda/cliente 81,8%
Altro 1,1%
Totale 100,0%
Decide autonomamente l’orario di lavoro 36,9%
Non decide l’orario di lavoro 61,2%
Altro 1,9%
Totale 100,0%
Nostra elaborazione su dati Istat


























