di Giorgio Santini, segretario confederale Cisl
L’accordo interconfederale per il settore dell’artigianato del febbraio 2006 è stato variamente definito. Dal nostro punto di vista si tratta di un accordo utile, innovativo, aperto.
E’ sicuramente utile perché toglie tutti gli alibi. Permette, attraverso parametri economici condivisi di far rinnovare i Ccnl, scaduti dal 31 dicembre 2004, cosa che va fatta con sollecitudine, prima della pausa feriale. E’ un accordo innovativo, soprattutto in materia contrattuale, perché risponde ad un vuoto che durava dal 1992 e rappresenta la concreta dimostrazione che nel nostro Paese possano convivere due livelli contrattuali, quello nazionale e quello decentrato, senza snaturare i rapporti tra le parti né rompere l’equilibrio economico del settore. Con un po’ di enfasi si può definire la ‘quadratura del cerchio’, che può aiutare anche la discussione più generale per la riforma degli assetti contrattuali dell’accordo del ’93.
Non tanto perché sia automaticamente applicabile agli altri settori, quanto piuttosto nell’impostazione generale riguardante la struttura e le missioni del Ccnl e la forte accentuazione della contrattazione decentrata, a partire dalla sua esigibilità e dalle clausole di garanzia. In questo ambito è molto significativa la nuova modalità di considerazione dell’inflazione condivisa tra le parti in mancanza di concertazione e la pari cogenza dei due livelli contrattuali.
E’ un accordo aperto, che segna la fine di un lungo periodo di grigia sterilità e nel contempo l’inizio di un percorso che dovrà continuare con nuovi accordi per una più compiuta struttura delle bilateralità, con l’avvio operativo della previdenza complementare, con la estensione degli ammortizzatori sociali.
Il modello contrattuale
Nel quadro della riconferma di un sistema di relazioni sindacali basato su due livelli, nazionale e decentrato, e su competenze specifiche per ognuno dei due livelli delle confederazioni e delle federazioni di categoria, secondo quanto già previsto nell’accordo interconfederale ’92, viene data completa attuazione alla riforma dell’assetto contrattuale già definita nelle sue linee guida dall’intesa del marzo 2004.
Il Ccnl ha una durata quadriennale e per quanto riguarda la parte economica ha il compito di tutelare il potere d’acquisto delle retribuzioni nei confronti dell’inflazione, che viene stabilita attraverso la concertazione triangolare o in assenza viene concordata dalle parti sociali in base agli indicatori disponibili.
La contrattazione decentrata, che va svolta a metà del quadriennio contrattuale, ha il compito di redistribuire la produttività e di integrare la tutela del potere d’acquisto in caso di scostamento tra inflazione stabilita e reale.
E’ prevista una clausola di garanzia, esercitata dalle parti nazionali, nei confronti delle regioni che non dovessero realizzare gli accordi decentrati.
L’accordo definisce inoltre:
- Una strutturazione più organica delle materie tra i due livelli contrattuali, dando corretta attuazione al principio contenuto nell’accordo interconfederale che affida ai Ccnl la disciplina generale delle più importanti normative (rapporti tra le parti, diritti individuali e sindacali, inquadramento, salario nazionale, orario di lavoro), mentre il ruolo della contrattazione decentrata risulta molto rafforzato, dovendo da un lato sviluppare la parte applicativa delle normative più importanti e dall’altro regolare in via esclusiva le restanti materie, oltre che redistribuire la produttività.
- La piena esigibilità della contrattazione decentrata, con l’impegno delle parti per il pieno esercizio di questo livello contrattuale in tutte le regioni e in tutte le categorie. In questo senso è importante la costruzione di indicatori comuni che permettano la misurazione della produttività a livello territoriale decentrato fino al singolo settore, rimodulando a questo fine anche i dati statistici disponibili (Istat, Unioncamere e altri) oppure costruendo indici ad hoc. Sul piano della garanzia, oltre alle clausole già previste si può pensare a modalità di validazione erga omnes della contrattazione decentrata, anche attraverso un contributo legislativo, ad esempio rimodulando con questa finalità la circolare applicativa dell’art. 10 l.30.
- In terzo luogo, attraverso apposite commissioni interconfederali già in via d’insediamento, verranno definite le modalità di semplificazione e di riaggregazione degli attuali 18 Ccnl, anche per dare copertura ai settori ancora scoperti e criteri per la riforma degli inquadramenti professionali, tenendo conto delle ricerche sui fabbisogni formativi.
La bilateralità
L’accordo interconfederale rilancia la bilateralità, prevedendo l’aggiornamento dell’accordo del 1988 costitutivo della rete di Enti bilaterali (Eebb), la cui attività è caratterizzata da logiche intercategoriali di tipo solidaristico, su base regionale, su temi quali l’andamento del settore e il sostegno degli investimenti alle imprese, lo sviluppo delle relazioni sindacali e l’esercizio della rappresentanza sindacale, la formazione, la promozione della salute e sicurezza sul lavoro, il sostegno al reddito e altre prestazioni a favore dei lavoratori.
Questi compiti, sostanzialmente riconfermati, saranno rafforzati e meglio declinati a fronte delle trasformazioni in atto sulle politiche del lavoro.
Serve, quindi, in diversi ambiti una nuova bilateralità:
a) per le politiche attive del lavoro e la formazione, anche alla luce delle nuove opportunità offerte dalla legge 30 relativamente all’incontro domanda-offerta, all’accesso al lavoro e alla formazione per il nuovo apprendistato, alle pari opportunità, alla certificazione;
b) per una posizione comune in materia di riforma degli ammortizzatori sociali che impegni Governo e Parlamento a realizzare il sostegno al reddito a favore dei lavoratori nell’eventualità di sospensione temporanea delle attività, correggendo la legge 80/2005;
c) per la promozione e la garanzia di attuazione della previdenza complementare e altre forme di welfare integrativo. La travagliata vicenda di Artifond e il mancato decollo della previdenza complementare nell’artigianato rappresentano una delle pagine più brutte nell’ambito delle relazioni sindacali tra le parti che, ora, è possibile recuperare;
d) per l’applicazione della 626 nell’artigianato, per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro. Sul versante dei Rlst (Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza) è stata potenziata la disponibilità di risorse per un più efficace esercizio di questo ruolo ed è ora è necessario operare attraverso gli accordi per l’estensione a tutte le regioni della loro presenza.
Una bilateralità così rafforzata ha bisogno di una più forte legittimazione, innanzitutto delle parti sociali costitutive. Per questo è stata ampliata la rappresentatività delle organizzazioni, incrementando le risorse per l’attività dei delegati sindacali di bacino. E’ un fatto significativo che può favorire la rappresentanza e l’azione sindacale in settori come l’artigianato in cui il lavoro è frammentato e disperso. La Cisl condivide pienamente questa scelta ed è impegnata ad andare più avanti puntando ad una piena sindacalizzazione dei lavoratori dell’artigianato. Ciò significa, da un lato, estendere la possibilità di adesione alle organizzazioni tramite delega sindacale da collocare presso gli Eebb e, dall’altro, rendere maggiormente concreta questa facoltà dei singoli lavoratori attraverso la mutualizzazione di uno o più istituti contrattuali negli Eebb.
Questa scelta apre, a sua volta, un altro capitolo, quello di rendere più stringente per il futuro il rapporto tra la contrattazione e la bilateralità. E’ una soglia da varcare senza timori. Ciò comporterà dei riflessi sulla struttura degli Eebb che saranno sollecitati dalle spinte della contrattazione, soprattutto a livello regionale, a differenziare le prestazioni, in ragione delle diverse esigenze da settore a settore.
Rendere più organico il rapporto tra bilateralità e contrattazione permette alle parti sociali di richiedere con maggiore forza al Governo una rimodulazione della circolare applicativa dell’art.10 l.30 ai fini di un sostegno reale alla bilateralità e al rispetto gli obblighi contrattuali.

























