di Donata Gottardi, Professore straordinario di Diritto del Lavoro all’Università di Verona
1. Sono d’accordo con Tiziano Treu: “la legge di riforma del mercato del lavoro è stata e continua ad essere all’origine di molte polemiche. Il suo grado di applicazione è ancora scarso, e alquanto modesti i suoi effetti”.
Provo a indicare quali mi sembrano i motivi principali. Il mondo delle imprese e, più in generale, i datori di lavoro hanno trovato quella riforma, in larga parte, inadeguata e inaffidabile. L’ampliamento del ventaglio di lavori, in una quasi ossessiva inclusione di qualsiasi frammento di esperienze presenti in altri Paesi, anche non europei, è stata vista come una riregolazione pesante, correlata da innumerevoli atti amministrativi di applicazione, spesso dissonanti rispetto alla previsione di base. E i datori di lavoro hanno rifiutato di prendere da quel menu proprio le proposte più esotiche, preferendo rimanere su binari più tradizionali e, quindi, più noti. Solo chi aveva già impostato una politica di contenimento dei costi del lavoro basata sulla utilizzazione di ampie fasce di lavoratori precari, con elevato turn over e assenza di investimento, ha continuato se non addirittura accentuato quel percorso.
Non possiamo però dimenticare che alla posizione che potremmo definire di attesa o di raffreddamento ha ampiamente contribuito il blocco esercitato dalla contrattazione collettiva, anche a costo di snaturarne il ruolo, scambiando la promozione e l’innovazione con la resistenza.
2. Ritengo che, se questo è il quadro, la proposta di riforma non possa chiudersi nella scelta tra due alternative: abrogazione totale con un tratto di penna o intervento migliorativo e/o correttivo e/o integrativo, finalizzato a far “funzionare meglio” la riforma del mercato del lavoro.
La prima è una posizione radicale e semplicistica che confligge con qualsiasi analisi dei fenomeni sociali, anche laddove indotti dalle regole giuridiche. Nulla può essere riportato allo stadio di partenza, ogni mutamento delle regole avendo inoculato batteri e anticorpi.
La seconda è una posizione minimalista, che non solo non corrisponde alle richieste di netta presa di distanza provenienti dalla società civile – e non solo dai diretti interessati da fenomeni di precarizzazione e insicurezza – ma nemmeno a quanto finora elaborato e ora riproposto, a seguito della necessaria operazione di attualizzazione, da parte dei partiti attualmente all’opposizione.
3. Quello che va proposto è inscritto in un insieme di proposte di legge coagulate attorno al perno costituito dalla Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, destinate a fornire attuazione al principio costituzionale della “tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”, mediante interventi che non si limitano alla mera operazione di facciata costituita dalla mera trasposizione dei diritti riconosciuti al lavoro subordinato anche agli altri lavori, compresi quelli precari e fuoriusciti dal vincolo della subordinazione, e che prevedono di partire dal riconoscimento universale dei diritti fondamentali per passare ad una modulazione attenta delle tutele alle esigenze e alle condizioni di esercizio dell’attività lavorativa.
Una riforma sbagliata come quella del Governo di centro-destra, che ha blandito le spinte centrifughe e la competizione al ribasso introducendo la regolamentazione di frammenti di lavoro a disposizione parcellizzata delle esigenze contingenti dei datori di lavoro, non può essere sostituita da una regolamentazione legislativa che ne segua – sia pure con abrogazioni e modifiche – l’architettura. Sarebbe un duplice errore: si accetterebbe di confrontarsi con la medesima riduttiva prospettiva e si introdurrebbero nuove instabilità del quadro normativo.
L’auspicio è che si sappia intervenire con scelte nette e illuminate, basate su un nuovo patto per lo sviluppo del Paese, che sappia mettere al centro la scelta europea della piena e buona occupazione per una economia competitiva, basata sulla conoscenza e sulla innovazione, con attenzione ai generi e alle generazioni.
4. E’ necessario sgombrare il campo da equivoci ed evitare di pensare che si possa o che si debba espungere dal nostro ordinamento il lavoro a tempo parziale, il lavoro a termine e il lavoro interinale. Non dimentichiamoci che sono un trittico presente in tutti i Paesi e che l’Unione Europea ha regolato o sta regolando con direttiva, introiettando il contenuto di accordi collettivi tra le parti sociali. Da qui, anche nel nostro Paese, la doverosa trasposizione, anche per ottemperare a sentenze della Corte di giustizia europea (per il lavoro interinale e il collocamento privato).
Se è legittimo essere euroscettici, non si possono adottare comportamenti schizofrenici, che alternano la diffidenza o il rifiuto alla enfatizzazione del ruolo delle istituzioni comunitarie, prima fra tutte la Corte di giustizia, per il coraggio esercitato in numerose e controverse materie e per la propensione – nella media – verso la salvaguardia delle istanze sociali su quelle monetarie ed economiche.
Nel contempo bisogna essere consapevoli che non basta limitarsi ad affermare diritti per i lavoratori e le lavoratrici, perché è necessario conoscere le modalità seguite nella realtà, per evitare che dichiarazioni di principio rischino di rimanere sulla carta, come quella della parità di trattamento con i lavoratori comparabili, e ottenendo che chi svolge lavoro precario quanto meno conosca, in modo trasparente e certo, le condizioni su cui viene basata la possibilità di ottenere nuove occasioni di lavoro.
5. Nella individuazione delle priorità nessun dubbio dovrebbe esservi nel collocare ai primi posti il tema dei lavori.
Mettere al centro la piena e buona occupazione significa, in particolare:
a) reperire e assegnare risorse ai servizi pubblici per l’impiego, formando e aggiornando gli operatori, per aiutarli a svolgere un ruolo decisivo nelle politiche attive del lavoro al livello territoriale di competenza;
b) individuare gli ambiti della legge n. 30 del 2003 e dei suoi decreti delegati di attuazione su cui esercitare la radicale abrogazione (staff leasing, lavoro a chiamata, lavoro accessorio, …);
c) rinviare ampia parte della regolamentazione alla contrattazione collettiva, compresa la valutazione della opportunità di fissare un tetto massimo di lavori non standard;
d) prevedere forme di incentivazione alla stabilizzazione dei contratti di lavoro precari e all’emersione dal lavoro sommerso e dal lavoro nero.
Significa anche non ritenere concluso il percorso delle regole destinate al lavoro subordinato standard. Può bastare ricordare quanto sarebbe importante riconoscere un vero e proprio diritto alla formazione continua e permanente nonché la necessità di riequilibrare la disciplina dell’orario di lavoro, mantenendo formule governate dalla contrattazione collettiva di flessibilità e ripristinando la durata massima dell’orario giornaliero di lavoro, così come richiesto dalla Costituzione.
6. Straordinaria importanza è destinata ad assumere la riforma degli ammortizzatori sociali, ivi compresa la scelta di cambiare terminologia, per passare a quella più evocativa che punta al riconoscimento di diritti di sicurezza sociale.
Il disegno di legge presentato nel 2002, sia alla Camera che al Senato, risolve già molti nodi problematici, prevedendo la totalizzazione previdenziale, la uniformità dei trattamenti, il rinvio alla contrattazione collettiva, anche per il tramite degli enti bilaterali, l’estensione dell’indennità di disoccupazione anche ai lavori precari o esterni al lavoro subordinato combinata con tecniche che evitano il diffondersi di comportamenti opportunistici o la disincentivazione a dichiarare il lavoro effettivamente prestato.
Può bastare una revisione che consenta l’aggiornamento delle soluzioni e l’approfondimento delle questioni più problematiche, tra cui quella del reperimento di risorse sufficienti.
7. Lo scostamento dallo standard dovrebbe essere assorbito dai più tradizionali e diffusi contratti di lavoro: il lavoro a tempo parziale, l’apprendistato, il lavoro a termine, il lavoro interinale.
Per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale, le esperienze degli altri Paesi europei insegnano quanto incida sulla sua diffusione l’attenzione all’organizzazione del lavoro, per agevolare l’assorbimento fisiologico delle riduzioni dei tempi di lavoro e per offrire questo strumento, utile a risolvere anche le necessità di conciliazione tra vita familiare e vita professionale, a tutti (e non solo alle donne) coloro che hanno l’esigenza di svolgere lavoro di cura. Non a caso una delle questioni che sta alla base del sistema di convenienze, sia della persona che lavora sia del datore di lavoro, è la modificabilità o meno dell’orario ridotto concordato e della sua articolazione temporale. Credo che si dovrebbe operare esplicitamente una suddivisione in due tipologie: una, scelta dalla persona sulla base di documentate esigenze, potrebbe essere contraddistinta da elevata reversibilità e assenza di clausole flessibili ed elastiche e accompagnata da incentivi ai datori di lavoro; l’altra, maggiormente affidata alla contrattazione collettiva per tutte le clausole, compresa quella del consolidamento dell’orario.
Per quanto riguarda l’apprendistato, vanno ridisegnate le tipologie, introdotti diritti di previdenza e sicurezza sociale, promossi i comportamenti attivi e responsabili delle regioni (e delle province) nella erogazione di formazione adeguata da parte di esperti appositamente destinati a svolgere un ruolo tanto delicato e complesso.
Per quanto riguarda il lavoro a termine, va snellita la regolamentazione, tornando ad affidare un ruolo prioritario alla contrattazione collettiva, nella individuazione sia delle causali, sia delle soglie massime di utilizzabilità.
Per quanto riguarda il lavoro somministrato, si dovrebbe decidere di chiamarlo con il nome comune nella realtà, e cioè lavoro interinale, ripristinando le regole che hanno accompagnato la sua comparsa nel nostro ordinamento quasi un decennio fa e sollecitando l’intervento della contrattazione collettiva al fine di individuare clausole sociali di corresponsabilizzazione dei due soggetti che si relazionano con la persona che chiede o svolge lavoro: l’agenzia, datore di lavoro, e l’impresa o l’ente, che utilizza effettivamente le prestazioni.
8. L’impianto della Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori favorisce la progettazione di diritti e tutele modulati anche sulle specifiche esigenze di quanti non sono legati da un contratto di lavoro subordinato ma versano in condizioni di dipendenza economica.
In questo ambito va sgombrato un equivoco: il lavoro economicamente dipendente non va identificato o confuso con il lavoro subordinato mascherato. Evitando di pensare che tutto si assesti bastando la regola giuridica della presunzione di trasformazione in lavoro subordinato, come ha fatto il Governo di centro-destra, occorre dotare il sistema ispettivo e di controllo delle risorse, materiali e immateriali, necessarie ad una efficace e incisiva azione di intervento.
L’attenzione da riservare alle persone che lavorano in condizioni di dipendenza economica non deve riguardare solo le collaborazioni coordinate e continuative e i lavori a progetto, ma anche le forme di monocommittenza, le sub-forniture, il franchising. E, come si è detto in premessa, occorre esercitare la fantasia e progettare apposite e adeguate forme di protezione, che tengano conto della effettiva autonomia nella organizzazione del tempo della attività.
9. Il ripristino della corretta trasposizione della direttiva europea sul trasferimento di azienda o di suo ramo porta con sé la necessità di intervenire sul tema dei confini dell’impresa e su quello delle esternalizzazioni di attività, soprattutto laddove correlati alla speculare operazione di internalizzazione e basati sulla scelta prioritaria di ridurre il costo del lavoro e le protezioni sociali.
E’ uno dei temi più importanti, da collegare strettamente alla predisposizione di clausole sociali negli appalti e a quello dei piani sociali nelle operazioni di ristrutturazione e di ridimensionamento delle imprese, anche inserendosi nella prospettiva, auspicata a livello europeo, della responsabilità sociale delle imprese, come strumento per aumentare la competitività del sistema produttivo e la qualità del lavoro senza dimenticare i vincoli di sostenibilità – ambientale e sociale – di quello che continuiamo a chiamare sviluppo.
10. La declinazione duplice, espressamente dedicata a riconoscere partitamente il maschile e il femminile, se appesantisce le formule delle proposte finora ricordate, a partire dalla Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, è indicatore simbolico della scelta di non considerare le donne come una parte separata.
Gli interventi dovrebbero realizzare una complessa operazione di inclusione e di generalizzazione, all’insegna di un piano di azione che assuma ‘sul serio’ la realizzazione dei principi di parità sostanziale come obiettivo di una società che vuole essere realmente democratica e solidale.
I problemi qualitativi e quantitativi che permangono e che si diffondono sempre di più nel lavoro delle donne non vanno risolti solo per ‘accontentare’ una parte, per di più maggioritaria, della popolazione, ma per aprirsi all’apporto delle persone, sulla base delle loro scelte, competenze e capacità, riconoscendone il valore e l’importanza, superando arcaici modelli di famiglia e introducendo elementi di dinamicità nel sistema della produzione e dei servizi.
Non dimentichiamo che in una situazione di risorse scarse vanno ponderate le destinazioni, nella consapevolezza che investire nei servizi significa incrementare le opportunità di occupazione femminile, consentendo almeno di avvicinarsi alla soglia elevata fissata dai documenti europei e, insieme, di conciliare tempi di vita e tempi di lavoro per arrivare alla redistribuzione dei ruoli familiari.
























