GIOVEDÌ 23 GENNAIO 2025
266ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1340) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore SATTA (FdI) specifica che disegno di legge in esame reca l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale del 6 febbraio 2024.
In base all’articolo 3, comma 2, le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Per quanto riguarda i contenuti caratterizzanti dell’Accordo, hanno in primo luogo rilevanza gli articoli 2 e 3, i quali ne definiscono l’ambito di applicazione.
L’articolo 4 detta norme finalizzate a garantire che le persone alle quali si applica l’Accordo godano delle stesse prestazioni e siano soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.
L’articolo 5 reca il principio generale in forza del quale i lavoratori ai quali si applica la disciplina prevista dall’Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa, con l’esclusione dei casi particolari specificati dagli articoli 6 e 7.
L’articolo 10 riguarda l’ammissione all’assicurazione volontaria, mentre l’articolo 11 concerne l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura previste dall’Accordo.
L’articolo 12 disciplina l’ipotesi in cui in cui il lavoratore soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni previdenziali senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione.
Il successivo articolo 13 riguarda le pensioni dovute secondo la legislazione dei due Stati contraenti.
L’articolo 14 contiene disposizioni relative al calcolo dei periodi di assicurazione inferiori a un anno, mentre l’articolo 15 disciplina l’ipotesi in cui una persona non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti.
Le disposizioni di cui all’articolo 16 concernono le pensioni minime.
L’articolo 17 reca una disposizione di carattere particolare in relazione alla concessione delle prestazioni.
L’articolo 18 dispone in merito al diritto alle prestazioni di disoccupazione.
L’articolo 21 stabilisce il principio dell’assistenza amministrativa reciproca e della messa a disposizione della documentazione relativa agli accertamenti e ai controlli sanitari fra le istituzioni competenti
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è messa in votazione.
Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva all’unanimità.
SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1241
In riferimento alla discussione del disegno di legge n. 1241, in materia di prestazioni sanitarie, il presidente ZAFFINI dà conto della presentazione dei testi 2 degli emendamenti 2.1 e 13.0.10, nonché del testo 4 dell’emendamento 7.0.1 (pubblicati in allegato).
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,15.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1241
Art. 2
2.1 (testo 2)
Zullo, Satta, Berrino, Mancini
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
« 3-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, di modifica del decreto 12 marzo 2019, recante “Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria”, è individuato un indicatore idoneo a misurare l’aderenza terapeutica».
Art. 7
7.0.1 (testo 4)
Romeo, Murelli, Minasi, Silvestro, Ternullo
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Nuove regole di ingaggio degli erogatori dei servizi sanitari)
1. Nell’ambito della revisione complessiva della disciplina concernente l’accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui agli articoli 8-quater ed 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in coerenza con quanto previsto all’articolo 36, comma 1, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, è garantita ampia partecipazione delle amministrazioni regionali nella declinazione dei criteri per la definizione dei requisiti di qualità dell’assistenza, ulteriori rispetto ai requisiti minimi di sicurezza delle cure, cui dare applicazione quali specifici obblighi di servizio per ciascuna struttura ed organizzazione accreditata che eroghi prestazioni in nome, per conto e a carico del servizio sanitario nazionale.
2. La partecipazione delle amministrazioni regionali di cui al precedente comma 1, nel rispetto del principio di leale collaborazione, può essere condotta anche attraverso l’istituzione, per una o più aree di attività, di tavoli paritetici, da attivare in seno al tavolo nazionale dell’accreditamento, di confronto tra regioni, Ministero della salute, Ministero per le disabilità ed eventuali altre autorità competenti in materia di tutela della concorrenza per l’erogazione di prestazioni assistenziali garantite nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.
3. Nell’ambito della declinazione dei criteri di cui al precedente comma 1, costituiscono principi generali uniformi al livello nazionale:
a) garantire l’adesione di tutti gli erogatori pubblici e privati accreditati al sistema di governo delle liste di attesa, garantendo la disponibilità delle proprie agende di prenotazione ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera b) del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della legge 29 luglio 2024, n. 107, in coerenza con le previsioni di cui ai relativi piani regionali e nazionale;
b) implementare, nell’ambito del sistema nazionale di governo delle liste di attesa, il monitoraggio e la verifica dell’effettivo livello di adesione della singola struttura o organizzazione pubblica e privata accreditata agli obbiettivi di riduzione delle liste di attesa, garantendo l’adesione delle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate al sistema di emergenza urgenza preospedaliero e ospedaliero, proporzionalmente alle risorse assegnate e secondo un principio di aderenza territoriale nella gestione delle patologie tempo dipendenti;
c) improntare la valutazione in ordine agli eventuali rinnovi degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche a criteri di garanzia della continuità assistenziale, assicurando in particolare le prestazioni specialistiche di supporto clinico diagnostico e di seconda opinione necessarie ai medici del ruolo unico di assistenza primaria per l’appropriata e tempestiva presa in carico dei loro assistiti per i bisogni che non richiedono l’ospedalizzazione, e di premialità che valorizzino l’andamento della riduzione delle liste di attesa in ragione delle evidenze dei dati, riconducibili all’erogatore accreditato e in tal senso certificati dalle aziende sanitarie territoriali nell’ambito del sistema di monitoraggio delle liste di attesa, nonché delle caratteristiche qualitative e quantitative degli investimenti infrastrutturali e tecnologici realizzati;
d) garantire che la selezione di nuovi soggetti, per la stipula degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, avvenga secondo un approccio comparativo che tenga conto, secondo criteri declinati per ambiti di attività, della qualità assistenziale delle prestazioni eventualmente già erogate dalla struttura o dall’organizzazione in regime di autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria ai sensi dell’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché della capacità dell’erogatore di offrire un incremento della copertura territoriale in termini di reale prossimità all’utenza, rispetto all’assetto concreto dei fabbisogni assistenziali.».
Art. 13
13.0.10 (testo 2)
Zullo, Satta, Mancini, Russo
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Trapianto terapeutico e impiego per scopi di ricerca e studio)
1. In applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10, l’articolo 6 della legge 1° aprile 1999, n. 91, recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti” e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Trapianto terapeutico e impiego per scopi di ricerca e studio)
1. I prelievi di organi e di tessuti da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, sono effettuati a scopo di trapianto terapeutico.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, l’organo e tessuto e corrispettivi residui risultati non idonei possono essere impiegati per scopi di ricerca e studio, a condizione che siano impiegati in progetti di ricerca scientifica connessi al settore trapiantologico per i quali il comitato etico indipendente e territorialmente competente, individuato ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dell’articolo 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dell’articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, abbia rilasciato parere favorevole.
3. La ricerca e lo studio di cui ai precedenti commi sono effettuati dai centri di riferimento individuati ai sensi dell’articolo 4 della legge 10 febbraio 2020, n. 10.
4. I progetti di ricerca e studio di cui al comma 2 sono altresì comunicati, prima del loro avvio, al Centro Nazionale Trapianti, che provvede ad inserirli nell’elenco dei progetti di ricerca e studio che impiegano organi e tessuti. Il Centro Nazionale Trapianti, entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di ricerca e studio, ha la facoltà di formulare osservazioni.
5. Il Centro Nazionale Trapianti effettua il monitoraggio sull’andamento dei progetti di ricerca e studio di cui ai precedenti commi, e si occupa altresì della diffusione dei risultati pubblicati.
6. Gli organi e i tessuti prelevati da donatore deceduti non idonei al trapianto sono impiegati per scopi di ricerca e studio, salva opposizione degli aventi diritto di cui all’articolo 23.
7. I tessuti e le cellule prelevati da donatore vivente, non idonei al trapianto, sono impiegati per scopi di ricerca e studio, previo consenso del donatore, secondo le disposizioni vigenti in materia.”.».
Riunione n. 1
GIOVEDÌ 23 GENNAIO 2025
Relatore: MARTI (LSP-PSd’Az)
Orario: dalle ore 9,45 alle ore 10,05
(186) Maria Domenica CASTELLONE e altri. – Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici
(509) Sandra ZAMPA. – Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica
(823) Maria Cristina CANTU’ e altri. – Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari
(890) CRISANTI e altri. – Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità
(963) ZULLO e altri. – Delega al Governo in materia di riordino della disciplina della formazione specifica in medicina generale
(1260) Carmela BUCALO e altri. – Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici
– e della petizione n. 938 ad essi attinente
(Esame congiunto)
MARTEDÌ 21 GENNAIO 2025
265ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 15,45.
IN SEDE CONSULTIVA
(1322) Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) segnala innanzitutto la lettera a) del comma 1 dell’articolo 1, che innova le previsioni relative al regime d’incompatibilità con le funzioni di magistrato onorario, disciplinato dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 116 del 2017, mentre la successiva lettera c) sostituisce alcuni commi dell’articolo 29 del medesimo decreto legislativo.
La lettera d) introduce nel decreto legislativo n. 116 gli articoli 29-bis e 29-ter. Il nuovo articolo 29-bis distingue l’impegno lavorativo richiesto ai magistrati che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni e quello richiesto ai magistrati che non abbiano esercitato tale opzione.
La lettera e) sostituisce l’articolo 30 del decreto legislativo n. 116. Il comma 4 del nuovo articolo 30 esclude l’assegnazione al giudice onorario dei procedimenti in materia, tra l’altro, di lavoro.
La successiva lettera f) inserisce nel decreto legislativo n. 116 alcuni articoli successivi all’articolo 30.
Il nuovo articolo 30-bis dispone che ai magistrati onorari destinati in supplenza non è dovuto alcun trattamento economico aggiuntivo o di missione.
Il nuovo articolo 30-ter disciplina l’attività dei magistrati onorari confermati relativamente al periodo feriale di cui all’articolo 1 della legge n. 742 del 1969.
Il nuovo articolo 30-quater disciplina il trasferimento dei magistrati onorari confermati.
Il comma 3 estende la procedura di trasferimento alle ipotesi in cui il trasferimento si renda necessario per eliminare le situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 29-ter.
Ai sensi del comma 6 è applicabile al magistrato onorario confermato l’articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il nuovo articolo 30-septies, comma 2, prevede che l’incarico di magistrato onorario confermato possa essere temporaneamente sospeso per consentire lo svolgimento di attività incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie.
La lettera h) del comma 1 inserisce nel decreto legislativo n. 116 nuovi articoli successivamente all’articolo 31.
Il nuovo articolo 31-bis concerne il trattamento dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva, mentre il nuovo articolo 31-ter riguarda il compenso e il regime previdenziale per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva.
L’articolo 3, comma 1, prevede che i magistrati onorari confermati che sono pubblici dipendenti devono chiedere l’autorizzazione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi del comma 2, qualora sia stata rilasciata l’autorizzazione in favore dei magistrati onorari che abbiano optato per il regime di esclusività, questi ultimi sono collocati in aspettativa senza assegni nel rispetto del limite massimo di durata previsto dalle disposizioni normative o contrattuali applicabili.
A parere della senatrice ZAMBITO (PD-IDP) il disegno di legge in esame costituisce un mezzo di grande rilevanza ai fini del riconoscimento del ruolo della magistratura onoraria, risultando tuttavia non abbastanza incisivo particolarmente in ordine agli aspetti previdenziali. Per tali ragioni il Gruppo del Partito Democratico della Camera dei deputati ha scelto di astenersi in sede di approvazione del provvedimento.
La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) osserva che il provvedimento in esame è da apprezzare in quanto costituisce un chiaro avanzamento sul piano della tutela dei diritti dei magistrati onorari.
Presenta quindi una proposta di parere favorevole, che viene posta in votazione.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva a maggioranza.
(1339) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Nota preliminarmente il relatore ZULLO (FdI) che il disegno di legge in titolo reca l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo del 23 ottobre 2023 fra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta.
Come specificato dall’articolo 3, le amministrazioni competenti sono tenute a provvedere all’attuazione dei compiti derivanti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Per quanto riguarda i profili di competenza dell’Accordo, questo riconosce nelle premesse come il Sovrano Militare Ordine di Malta operi a favore della popolazione italiana tramite il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (C.I.S.O.M.). Pertanto, l’articolo 1 prevede per il C.I.S.O.M. l’iscrizione di diritto al Registro unico nazionale del Terzo settore, su domanda, tramite il deposito di un regolamento che recepisce le norme del Codice del Terzo settore italiano. L’inserimento del C.I.S.O.M. nel Registro comporta l’applicazione all’ente del Codice del Terzo settore, ad eccezione di alcune disposizioni.
Presenta quindi una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere viene messa in votazione.
Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza a favore delle città riservatarie per l’anno 2024 (n. 243)
(Parere al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.
In assenza di richieste di intervento in discussione generale, ha la parola la relatrice LEONARDI (FdI), la quale presenta uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione.
La Commissione approva all’unanimità.
La seduta termina alle ore 15,55.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 243
La 10a Commissione permanente, esaminato l’atto in titolo, preso atto che l’articolo 1 prevede la conferma delle percentuali di riparto applicate a decorrere dall’anno 2000;
considerato che la quota di risorse oggetto del riparto ammonta a circa 26,183 milioni di euro e che, in base alla disciplina legislativa vigente, le risorse riservate ai comuni oggetto del provvedimento sono pari al 30 per cento della dotazione complessiva annua del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza,
tenuto conto dei criteri di riparto di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285;
valutate le disposizioni in materia di monitoraggio e rendicontazione recate dall’articolo 2;
rilevate altresì le previsioni riguardanti la programmazione, da parte dei comuni riservatari, in ordine all’utilizzo e alla destinazione delle risorse oggetto di riparto, di cui all’articolo 3,
esprime parere favorevole.
Riunione n. 66
MARTEDÌ 21 GENNAIO 2025
Presidenza della Vice Presidente
CANTU’
Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,35
AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE FIBROMIALGIA ITALIA ODV (AFI), DEL COLLEGIO REUMATOLOGI ITALIANI (CReI), DELL’ASSOCIAZIONE SMILE PUGLIA ETS, DELL’ASSOCIAZIONE FIBROMIALGICI “LIBELLULA LIBERA” APS E DI INPS SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 246, 400, 485, 546, 594, 601, 603, 946 E 1023 (DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FIBROMIALGIA COME MALATTIA INVALIDANTE).



























