Il decreto-legge del governo in materia di “salario-giusto” varato in occasione del Primo Maggio, non può che destare perplessità, poiché produce ulteriori contraddizioni al sistema sindacale.
Appare, al di là della buona intenzione di affrontare il tema delle retribuzioni insufficienti, che ancora una volta la politica del diritto sembra volere aggirare con norme di legge, la previsione dell’art. 39 Cost, destinate a entrare in contrasto con esso, sostituendo al concetto di maggiore rappresentatività quello di “contratto collettivo delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”, nonché con la vaghezza in materia di perimetro contrattuale, in un sistema contrattuale generale che non appare rispondente ai grandi temi dell’Economia 4.0 e dei mutamenti velocissimi che l’intelligenza artificiale sta producendo, la profetica è l’analisi di uno dei leader storici del sindacalismo italiano, Giorgio Benvenuto, che nel 1985, in piena rivoluzione tecnologica nel volume Robot, computer e nuovi operai, affermò: “Il nodo centrale, a mio avviso, è quello del controllo: sulle macchine nel senso del prodotto che si vuole ottenere, e sugli uomini, che mediante le macchine possono essere spiati anche nei più intimi momenti dell’esistenza. Un gruppo oligarchico che fosse detentore di tale controllo avrebbe certamente un potere immenso”.
Diversi i rilievi a cui si presta il decreto-legge del Primo maggio.
Sotto il più generale profilo giuridico esso potrebbe andare incontro a pronunzie di incostituzionalità, similmente a quanto avvenuto con la legge 14 luglio 1959, n. 741, la “legge-Vigorelli”, allorquando venne prorogata con la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, non configurandosi di conseguenza più con carattere “eccezionale” e, quindi, in contrasto con l’art. 39 Cost.
Come noto i profili di incostituzionalità rilevati dalla Consulta, riguardarono la stabilizzazione del conferimento dell’efficacia ultra partes ai contratti collettivi al di fuori delle previsioni ex art. 39 Cost., con la violazione dell’ordine costituzionale in materia di distribuzione di competenze tra legge e autonomia collettiva.
E sotto il profilo costituzionale, è la formula delle organizzazioni comparativamente più rappresentative, a destare più perplessità.
Con questa formula, definita da Gino Giugni “escogitazione linguistica intelligente e feconda”, si è tentato di contribuire a sciogliere i nodi relativi al rapporto tra verifica della rappresentatività, libertà sindacale ed efficacia della contrattazione collettiva, attraverso il confronto di rappresentatività dei soggetti sindacali, ma che appare non coerente con l’art. 39, comma 1, della Costituzione, in particolare per i profili di irragionevolezza del processo di selezione delle organizzazioni sindacali, in ragione dell’applicazione dell’art. 36, comma 1, Cost, in materia di retribuzione, la cui attuazione, secondo il dibattito nella III Sotto-commissione dell’Assemblea Costituente, era affidato proprio ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 39 Cost., la cui attuazione potrebbe avvenire secondo quanto sostenuto da Massimo D’Antona nel suo ultimo scritto nel 1998, su Il quarto comma dell’art. 39 della Costituzione, oggi: “La Costituzione apprende dai processi storici soprattutto se, come nel caso dell’art. 39, essa contiene non solo norme di dettaglio, ma principi aperti alle dinamiche di inveramento dei valori”.
È condivisibile, quindi, l’auspicio espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156/2025, già reso esplicito nella precedente sentenza n. 231 del 2013, per un’organica revisione normativa della materia.
Al contrario, le continue contraddizioni di sistema tra il legislatore, la giurisprudenza costituzionale e le tendenze dell’autonomia collettiva, corrono il rischio per il diritto sindacale italiano di generare l’“Homunculus” creato in laboratorio nel “Faust” di Goethe.
Maurizio Ballistreri – Professore Università di Messina, Ordinario ab. di Diritto del Lavoro
























