A volte, nei processi del lavoro, le vicende più tecniche nascondono storie molto concrete. Questa è la storia di un lavoratore licenziato per giusta causa e di una società che, in giudizio, non si costituisce. Non per scelta, sostiene, ma perché non ha mai saputo della causa: la PEC con il ricorso – ricevuta regolarmente – sarebbe andata “persa” a causa di un guasto informatico.
Un blackout, una sovratensione, il server che si spegne improvvisamente. Quando torna operativo, tutto sembra funzionare. Solo settimane dopo emerge il problema: alcune email, tra cui proprio quella con il ricorso, non sono più leggibili. Da qui la linea difensiva dell’azienda: non abbiamo potuto difenderci per causa di forza maggiore, chiediamo di essere rimessi in termini. Una tesi che, sul piano umano, è comprensibile. Ma che la Corte d’Appello di Milano respinge senza esitazioni.
Il punto decisivo: la PEC era arrivata.
I giudici partono da un dato semplice e oggettivo: la notifica via PEC si è perfezionata regolarmente. La ricevuta di avvenuta consegna attesta che il messaggio è arrivato nella casella della società il 10 luglio 2025 alle ore 15:44. Questo, giuridicamente, basta. Nel sistema della PEC, la consegna nella casella del destinatario equivale alla conoscenza legale dell’atto. Il fatto che il messaggio non sia stato poi letto o sia diventato illeggibile non incide sulla validità della notifica.
Perché il guasto non è una scusa sufficiente.
Il passaggio più interessante della sentenza riguarda proprio il guasto informatico. Anche ammettendo che il server aziendale abbia perso alcuni messaggi, la Corte osserva un elemento decisivo: quella perdita riguardava solo la copia locale. L’email originale era comunque conservata sui server del gestore PEC ed era sempre accessibile tramite webmail. In altre parole: il messaggio non era sparito, bastava andarlo a cercare nel posto giusto.
E qui entra in gioco il tema della diligenza. Secondo la Corte, di fronte a un evento anomalo come uno spegnimento improvviso del server, un’azienda diligente deve fare una verifica minima: controllare la propria casella PEC direttamente presso il gestore. È un’operazione semplice, immediata, esigibile. Non farla significa assumersi il rischio delle conseguenze.
Il principio: la PEC va gestita, non solo posseduta.
La decisione richiama un orientamento ormai consolidato: chi è titolare di una casella PEC ha il dovere di garantirne il corretto funzionamento e di vigilare sulla ricezione dei messaggi. Non basta avere un indirizzo PEC formalmente attivo. Occorre gestirlo. Questo implica controlli, sistemi di backup, e – soprattutto – reazioni tempestive quando qualcosa non funziona. Nel caso concreto, la società non ha dimostrato di aver fatto nulla di tutto questo. E per questo la Corte esclude che si tratti di una decadenza “incolpevole”.
Le conseguenze.
Il risultato è netto: niente rimessione in termini, contumacia confermata e appello rigettato. Ma la portata della decisione va oltre il caso specifico.
Cosa ci insegna questa sentenza.
Questa vicenda mette a fuoco un punto cruciale, spesso sottovalutato nella pratica: la PEC non è solo uno strumento formale di comunicazione, ma un vero e proprio presidio organizzativo. Quando qualcosa va storto — un blackout, un errore tecnico, un malfunzionamento — non basta invocare il problema. Occorre dimostrare di aver fatto tutto il possibile per superarlo. In mancanza, il rischio resta in capo al titolare della casella. Ed è un rischio che, come dimostra questa decisione, può costare caro.
Nota a Corte d’Appello di Milano, sent. n. 93/2026, pubbl. 3 aprile 2026, rel. dott.ssa Giulia Dossi
Biagio Cartillone




























