Il 20 maggio sono trascorsi 56 anni dall’approvazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori, la legge n. 300/1970 voluta dal ministro del lavoro socialista Giacomo Brodolini ed elaborata con il concorso della scienza giuslavoristica di Gino Giugni. Ed è legittimo chiedersi, cosa penserebbe Gino Giugni oggi, del decreto-legge del governo del I maggio sul cosiddetto “salario giusto”.
La rilettura della straordinaria elaborazione del Maestro deve servire, in materia sindacale, anche a interpretare correttamente le dinamiche delle nuove relazioni industriali. Così, vanno eliminate rendite di posizione non suffragate da elementi oggettivi di rilevazione della rappresentatività e vanno individuate soluzioni rispettose delle previsioni costituzionali in materia di efficacia generale dei contratti collettivi, senza tentativi di aggiramento delle norme costituzionali in materia, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 39.
Come noto Giugni costruì la sua teoria dell’ordinamento intersindacale grazie a un fecondo confronto in ambito comparato, in primo luogo con le elaborazioni di Otto Kahn-Freund e la sua Scuola di Oxford, di Hugo Sinzheimer e Karl Renner, nonché di Selig Perlman, allievo di John Commons. E’ stata questa teoria ad aver consentito al contratto collettivo nazionale di categoria la definizione di minimi uniformi, con il reciproco riconoscimento degli attori collettivi.
La legislazione promozionale del sindacato sui luoghi di lavoro di chiara matrice giuridica riformista completò il disegno delle relazioni industriali in Italia, conferendovi sistematicità, con il sostegno all’azione sindacale attraverso il Titolo III dello Statuto dei lavoratori e il dialogo tra l’ordinamento intersindacale e quello statuale.
Oggi, quel dialogo va aggiornato, anche alla luce di un elevato pluralismo sindacale, non sempre genuino in verità, come dimostrano i cosiddetti “contratti-pirata”.
La rilettura della straordinaria elaborazione di Giugni deve servire, in materia sindacale, anche a interpretare correttamente le dinamiche delle nuove relazioni industriali. Così, vanno eliminate rendite di posizione non suffragate da elementi oggettivi di rilevazione della rappresentatività e vanno individuati soluzioni rispettose delle previsioni costituzionali in materia di efficacia generale dei contratti collettivi.
D’altronde, Gino Giugni fu sempre un giurista che nel proprio impegno teorico coltivò il gusto per la sperimentazione e il dubbio, alieno da ogni dogmatismo e contrario ai tabù, trasponendo il suo pensiero nell’impegno politico e istituzionale. La sua elaborazione deve stimolare la dottrina, la politica del diritto, le parti sociali a interrogarsi sulle soluzioni migliori allo scopo di conferire stabilità ed efficienza al sistema di relazioni industriali nel nostro Paese.
Questo lavoro va fatto con strumenti legali che guardino al futuro e non servano a giustificare una sorta di corporativismo semi-pubblicistico, imperniato sulla nozione di “sindacato comparativamente più rappresentativo”, che inibisce il pluralismo sindacale e sociale. E va fatto sulla base e nel rispetto dei principi di libertà e di pluralismo sanciti dall’articolo 39, I comma, della Costituzione.
Ricordare lo Statuto dei lavoratori e l’opera di Giugni deve servire a sviluppare il dibattito su queste tematiche, senza soluzioni frettolose, approssimative e confliggenti con le previsioni costituzionali, il diritto vivente e la stessa attualità delle relazioni sindacali.
Maurizio Ballistreri
Professore di diritto del lavoro, Università di Messina


























