SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 8 luglio 2026. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.
La seduta comincia alle 13.45.
DL 107/2026: Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.
C. 2987 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Andrea VOLPI (FdI), relatore, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere alla V Commissione (Bilancio) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2987, di conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.
Su un piano generale, segnala che il decreto-legge si compone di 16 articoli, suddivisi in tre Capi.
Soffermandosi sulle disposizioni che attengono alle competenze della XI Commissione, fa presente che il Capo I, composto degli articoli da 1 a 7, reca disposizioni urgenti in materia di interventi infrastrutturali.
In tale ambito, osserva che l’articolo 6 reca misure straordinarie di tutela del reddito e dell’occupazione finalizzate a fronteggiare gli effetti delle eccezionali condizioni climatiche che possono determinare la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa. Il comma 1 prevede che, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026 a causa di eventi oggettivamente non evitabili connessi a eccezionali situazioni climatiche, non trovino applicazione le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di limiti di durata dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, anche nei confronti delle imprese individuate dal precedente articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), ovvero imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo e imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei. La medesima disposizione prevede, altresì, per le domande presentate ai sensi della disposizione in esame, l’esonero dal pagamento del contributo addizionale dovuto dalle imprese che presentano domanda di cassa integrazione, di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Analogamente, il comma 2 introduce specifiche misure di tutela per il settore agricolo, prevedendo che, per il medesimo periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, il trattamento sostitutivo della retribuzione, previsto dall’articolo 8 della legge n. 457 del 1972 nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato anche nell’ipotesi di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e indipendentemente dal possesso del requisito minimo delle giornate lavorative richiesto dalla disciplina vigente. Viene, inoltre, previsto che le integrazioni salariali riconosciute ai sensi della norma non siano computate ai fini del raggiungimento della durata massima annuale di novanta giornate e siano equiparate al lavoro effettivo sia ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola sia ai fini del conseguimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dalla normativa di settore. Il comma 3 reca la copertura finanziaria delle misure previste dai commi precedenti, che sono riconosciute rispettivamente entro un limite di spesa di 4,9 milioni di euro e di 10,3 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Riferisce quindi che il Capo II, composto degli articoli da 8 a 13, reca disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della direttiva (UE) 2024/1265, che, nell’ambito della riforma della governance economica dell’Unione europea, modifica la direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. Come evidenziato nella relazione illustrativa, le disposizioni si inseriscono nel quadro della Riforma 1.15 del PNRR, relativa alla riforma delle norme di contabilità pubblica, volta a introdurre un sistema contabile economico-patrimoniale unico, cosiddetto accrual, per le amministrazioni pubbliche, finalizzato alla rendicontazione economica, patrimoniale e finanziaria della gestione.
In particolare, precisa che l’articolo 11 disciplina i contenuti del programma di formazione volto a rafforzare le competenze contabili, gestionali e informatiche per la transizione al sistema contabile economico patrimoniale unico. In tale ambito, il comma 1 stabilisce che le amministrazioni destinatarie della riforma definiscano un piano formativo di durata almeno triennale basato prioritariamente sull’offerta formativa della Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) o su percorsi formativi certificati dalla stessa Scuola. Il comma 2 prevede che costituisca parte integrante del piano formativo anche il corso multimediale sul quadro concettuale e sugli standard contabili disponibile sul portale di formazione della Ragioneria generale dello Stato.
Segnala quindi che il Capo III, composto degli articoli da 14 a 16, reca disposizioni finanziarie urgenti e, in tale ambito, l’articolo 14 novella l’articolo 24 della legge n. 132 del 2025, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, al fine di introdurre una specifica copertura per i decreti legislativi attuativi dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, lettera e), del medesimo articolo, relativi alla previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. In particolare, mentre si prevede che all’attuazione dei restanti princìpi e criteri di delega si continui a provvedere nell’ambito delle risorse disponibili e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all’attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, lettera e), dell’articolo 24, si potrà provvedere, entro un limite di spesa di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse del programma nazionale «PN scuola 2021-2027».
Ricorda, infine, che l’articolo 16 dispone che il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tiziana NISINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
DL 108/2026: Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità.
C. 2988 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Lorenzo MALAGOLA (FdI), relatore, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VII Commissione (Cultura) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2988, di conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità.
Su un piano generale, segnala che il decreto-legge si compone di 12 articoli, suddivisi in quattro Capi.
Soffermandosi sulle disposizioni che attengono alle competenze della XI Commissione, fa presente che il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 4, reca disposizioni urgenti per garantire l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché in materia di impiantistica sportiva.
In particolare, segnala che l’articolo 1 modifica in più punti i commi 2 e 3 dell’articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, in materia di Commissario straordinario per assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie allo svolgimento della fase finale del Campionato europeo di calcio «UEFA 2032». In tale ambito, la novella di cui al numero 3) della lettera a) del comma 1 interviene sul contingente di personale non dirigenziale assegnato alla struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario. Il testo originario prevedeva che tale personale, «all’atto del» collocamento fuori ruolo, fosse reso indisponibile nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, in un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Ora, la novella prevede tale ipotesi non più «all’atto del», ma «in caso di» collocamento fuori ruolo, rendendo facoltativo il previgente automatismo. Infine, il numero 4) della lettera a) in commento modifica l’ultimo periodo del comma 2 del citato articolo 9-ter. La formulazione previgente prevedeva che la struttura alle dirette dipendenze del Commissario straordinario potesse avvalersi, «in luogo di un corrispondente numero di unità di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche», di consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di tre, con un compenso annuo fino a 50.000 euro lordi. La novella prevede che, «per la durata della struttura commissariale», il Commissario stesso possa avvalersi di «un magistrato amministrativo o contabile, da collocarsi, in posizione di fuori ruolo per l’intera durata dell’incarico del Commissario», ovvero dei predetti consulenti esterni. La medesima disposizione precisa, in primo luogo, che all’atto del collocamento fuori ruolo del magistrato amministrativo o contabile, nella dotazione organica dell’amministrazione giudiziaria di appartenenza è reso indisponibile un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario, e che si applicano le disposizioni vigenti in materia di limiti retributivi e onnicomprensività di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; in secondo luogo, che «con ordinanza del Commissario straordinario, previo accordo con la società concedente, può essere altresì autorizzato il distacco presso la struttura commissariale, di durata annuale rinnovabile, di massimo cinque dipendenti di società partecipate dallo Stato, anche indirettamente, con i relativi oneri a carico di quest’ultime, ivi inclusi quelli relativi al trattamento accessorio e ai buoni pasto».
Precisa poi che la successiva lettera b) della disposizione in commento interviene sul comma 3 dell’articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96. Il primo periodo del predetto comma 3, ai fini dell’attuazione delle finalità espresse dai commi precedenti, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 210.901 euro per l’anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032. La novella, senza modificare la dotazione del fondo, ne amplia la destinazione, prevedendo che tali dotazioni servano anche per far fronte alle spese di funzionamento della struttura commissariale, all’acquisto o al noleggio di beni e servizi necessari all’operatività della struttura, alla retribuzione di lavoro straordinario e al rimborso delle spese di missione del personale, anche esterno alla struttura commissariale, di cui può avvalersi il Commissario straordinario.
Osserva quindi che l’articolo 4, al comma 1, disciplina l’ambito di applicazione del presente articolo, che riguarda i rapporti di lavoro instaurati in relazione all’organizzazione della trentottesima edizione della «America’s Cup — Napoli 2027». Il comma 2, in relazione ai rapporti di lavoro instaurati per tali finalità, fa rientrare le esigenze connesse all’evento tra le motivazioni oggettive che giustificano l’apposizione del termine ai contratti stipulati, il rinnovo e la proroga, peraltro contemplandone un regime speciale in deroga, previsto anche in relazione ai lavoratori somministrati a tempo determinato. Il comma 3 disciplina la durata massima complessiva di tali contratti di lavoro a termine, stabilendo un limite ai rinnovi. Il comma 4 esclude dall’ambito di applicazione di tale articolo per la stipula dei contratti a tempo determinato i lavoratori sportivi, per i quali rimane applicabile la disciplina vigente, ove più favorevole. Il comma 5 esclude i contratti a tempo determinato in oggetto, in relazione alla loro cessazione, dall’ambito di applicazione delle disposizioni che disciplinano le procedure previste per la chiusura degli stabilimenti delle grandi aziende nonché quelle per i licenziamenti collettivi. Il comma 6 esclude i contratti a tempo determinato oltre i sei mesi in oggetto dal computo della quota obbligatoria a carico dei datori di lavoro per le assunzioni riservate ai soggetti disabili. Il comma 7 riconosce un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavori per le assunzioni a termine in questione, secondo determinati limiti di spesa, prevedendo il divieto di cumulo con altre agevolazioni previste dalla disciplina vigente. Il comma 8 è volto ad assicurare l’applicazione della disciplina vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ad assicurare ai lavoratori distaccati in Italia, da altra impresa con sede in uno stato membro, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia, per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe, da disposizioni normative e contratti collettivi. Il comma 9 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’attuazione del presente articolo. Il comma 10 reca la relativa copertura finanziaria.
Riferisce inoltre che il Capo III, che consta del solo articolo 10, contiene disposizioni urgenti per garantire l’organizzazione e lo svolgimento di eventi eccezionali.
In particolare, fa presente che l’articolo 10, comma 6, autorizza il Comune di Assisi all’assunzione, per il 2026, di un massimo di diciassette unità di polizia locale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata fino al 31 dicembre 2026, nell’ambito del piano straordinario di controllo e prevenzione del territorio del medesimo comune in occasione degli eventi connessi alle celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi.
Tiziana NISINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 8 luglio 2026.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

























