“La Corte d’appello non ha accertato che, nel corso del ciclo produttivo, si verifichi o possa verificarsi un’emissione di fibre dai cowper verso l’ambiente esterno: ha quindi dedotto una pericolosità della sostanza puramente in astratto”. Così scrive la procura generale della Cassazione in un passo del ‘parere non vincolante’ in relazione all’impianto dell’ex Ilva di Taranto. Domani è prevista l’udienza davanti alle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte riguardo la decisione della Corte d’appello di Milano, sezione imprese, che nelle scorse settimane ha rigettato anche la seconda richiesta di sospendere il decreto sulla fermata dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto. L’istanza era stata avanzata dalle società Ilva e Acciaierie d’Italia.
In particolare la Procura generale ha chiesto che vengano accolti alcuni dei motivi dei due ricorsi presentati rispettivamente dalle aziende Ilva Spa in amministrazione straordinaria e Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria e Acciaierie d’Italia Holding contro la decisione della corte di appello di Milano (sezione specializzata in materia di impresa) che il 27 luglio scorso con un decreto ha accolto la richiesta di inibitoria (un’azione collettiva) avanzata da undici cittadini di Taranto, che fanno riferimento all’associazione Genitori Tarantini, disponendo la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto entro 90 giorni.
In sostanza i giudici del capoluogo lombardo – si ricorda – hanno imposto lo spegnimento dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico tarantino. “In realtà – si legge ancora nel documento di 23 pagine del pg – la gestione dei materiali confinati nelle strutture impiantistiche resta affidata alla disciplina di settore. Rebus sic stantibus, dunque, l’assenza nell’Aia 2025 di una prescrizione di rimozione integrale non integra alcuna violazione della direttiva, né del punto 2 del dispositivo della sentenza della Corte di giustizia del 2024” e, per quanto riguarda “i pericoli ‘gravi e rilevanti'”, “la Corte d’appello non li ha accertati, ma li ha presunti”.
Nel merito del contenzioso sull’amianto ancora presente nei cowpers degli altiforni, il Pg evidenzia che la normativa “non introduce, invece, un obbligo autonomo di rimozione integrale e indiscriminata di tutti i manufatti contenenti amianto entro il 23 agosto 2023, a prescindere dalle categorie di intervento e dallo stato di conservazione dei materiali”. Rilevando che i giudici milanesi hanno applicato “una regola che la norma non contiene”, il parere conclude che “vi viene meno, con ciò, il presupposto della qualificazione del d.m. n. 278 del 2023 e dell’Aia 2025 come proroghe di un obbligo scaduto”.
Rispetto alla questione delle polveri sottili (PM10 e PM2,5) e i presunti rischi sanitari, la Procura Generale rileva che “l’obbligo di sospensione presuppone che pericoli ‘gravi e rilevanti’ per l’ambiente e la salute umana siano stati individuati; la Corte d’appello li ha invece desunti da dati epidemiologici relativi a periodi ampiamente pregressi, dalla mera esistenza di prescrizioni di monitoraggio e da uno scenario produttivo non attuale, senza confrontarsi con lo studio di VIS (valutazione impatto sanitario) redatto successivamente a tutti i rapporti Vds (Valutazione danno sanitario) presi in considerazione”.
Domani i giudici della Cassazione, quasi sicuramente, ascoltate le richieste delle parti, si riserveranno la decisione e potrebbero depositare il provvedimento nei prossimi giorni. La questione è una vera matassa da sbrogliare. Tra il decreto di fermata del 27 luglio, la decisione dei giudici di Milano e le richieste motivate.
“Il richiamo al principio di precauzione non consente di sostituire ai parametri stabiliti dalla legge valori diversi e indeterminati”. Anche in ragione di questo la Procura generale chiede che “restituendo e ritenuti ammissibili il ricorso principale e quello incidentale, respinti il primo e il secondo motivo di ciascuno di essi” si accolgano le restanti censure sollevate dalle società in merito alle motivazioni poste alla base del fermo dell’impianto.
Il grande impianto di Taranto sta comunque andando verso la fermata con la fase del cosiddetto “preriscaldo”, cioè al minimo senza produrre. Questo perché sono ormai finite le materie prime (i minerali) che non sono state più ordinate dopo il provvedimento del 27 luglio che aveva disposto il primo stop, da attuarsi alla scadenza dei 90 giorni concessi: quindi entro il 26 ottobre. Un semaforo rosso definitivo potrebbe poi far aumentare i numeri della cassa integrazione. Allo stato – si ricorda – sono 4500 addetti del gruppo AdI, di cui 3800 a Taranto.


























