307ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.
La seduta inizia alle ore 8,45.
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni
Il sottosegretario CASSANO risponde all’interrogazione n. 3-03522, concernente il riordino dei servizi per le politiche attive del lavoro. Premesso che i centri per l’impiego rientrano tra le competenze regionali e che pertanto né il Ministero del lavoro né l’ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive) dispongono di informazioni sulle loro carenze di organico, assicura che sono in atto misure per il rafforzamento della funzionalità dei centri. Per garantire la funzionalità del SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) verranno assunti nuovi operatori, che si occuperanno della presa in carico dei soggetti rientranti nella misura; nella legge di bilancio per il 2017 sono state stanziate risorse per rafforzare l’operatività dei centri. Ricorda, da ultimo, che il rafforzamento delle politiche attive del lavoro è sempre stato uno degli obiettivi principali del Jobs Act.
La senatrice CATALFO (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta. Lamenta tuttavia l’insufficienza del personale che sarà assunto nei centri per l’impiego per sostenere validi progetti di reinserimento lavorativo. Ritiene necessario stanziare risorse decisamente maggiori rispetto a quelle indicate dal Sottosegretario, se si intende riconoscere reale centralità alle politiche attive per il lavoro. Al momento, la gestione complessiva dei servizi per l’impiego rivela gravi arretratezze, soprattutto se paragonata a quanto avviene nel resto d’Europa.
Il sottosegretario CASSANO, rispondendo all’interrogazione n. 3-03591, conferma che i centri per l’impiego rientrano tra le competenze delle regioni. Nel richiamare l’impegno del Governo sulle politiche attive del lavoro, ribadisce l’importanza del piano di assunzione di personale per rafforzare i centri e sostenere efficacemente la gestione del SIA. Ricorda lo stanziamento di 220 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato agli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego e ribadisce l’interlocuzione con le regioni per l’ultimazione delle convenzioni per il 2017.
Il senatore ICHINO (PD) si dichiara insoddisfatto, giudicando la risposta centrata più sulla dimensione organizzativa delle politiche attive per il lavoro, che non sul tentativo di dare risposta ai bisogni degli utenti. Ricorda che la riforma operata dal decreto legislativo n. 150 del 2015 definisce un sistema che non è stato in grado di riqualificare adeguatamente il ruolo dei centri per l’impiego e che l’immissione di nuovi dipendenti in queste strutture non è una misura risolutiva, se non accompagnata da un disegno complessivo di riforma. Esprime preoccupazione anche sulla sperimentazione dell’assegno di ricollocazione, in assenza di indicazioni precise ai centri per l’impiego. Lamenta che il Fondo per le politiche attive sia stato utilizzato per esigenze improprie, come il finanziamento della Cassa integrazione in deroga, e denuncia infine che le intese fra lo Stato e le regioni si sono finora preoccupate solo della gestione del personale dei centri per l’impiego, senza definire un valido progetto operativo.
La PRESIDENTE dichiara quindi concluse le procedure informative.
La seduta termina alle ore 9,10.
306ª Seduta
Presidenza del Presidente
SACCONI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.
La seduta inizia alle ore 14,30.
IN SEDE CONSULTIVA
(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo, risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 6 ottobre 2016, dell’articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d’iniziativa governativa
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice SPILABOTTE (PD)illustra gli aspetti di competenza della Commissione del provvedimento in esame, che contiene alcune deleghe al Governo, tra cui quella per la riforma della legislazione sull’organizzazione e la gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e quella relativa alla revisione e il riassetto della disciplina in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi. Si sofferma in particolare sull’articolo 1, al comma 3, che, in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, contiene una delega per affrontare una disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva, mirando allo snellimento organizzativo, anche attraverso la messa in comune tra le fondazioni di strutture, personale e risorse. Illustra poi il successivo comma 4 che, nei settori del teatro, della prosa, della musica, della danza e degli spettacoli dal vivo, delega il Governo a prevedere misure volte ad avvicinare i giovani alle attività di spettacolo e a riordinare le norme che disciplinano il rapporto di lavoro in tale settore.
Il presidente SACCONIsuggerisce che nello schema di parere siano specificati con maggiore precisione i criteri di delega al Governo. Sottolinea che il mercato del lavoro in questo settore è caratterizzato da accentuati dualismi, che non garantiscono adeguate forme di tutela alla maggioranza dei lavoratori.
La senatrice SPILABOTTE (PD) accoglie i suggerimenti del Presidente, anticipando che terrà conto anche di quanto emerso nelle audizioni svolte alla Camera dei deputati.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(2756) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
La senatrice D’ADDA (PD) dà conto di uno schema di parere di segno favorevole.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) interviene per una dichiarazione di voto favorevole, alla luce delle drammatiche condizioni di vita e di lavoro delle zone colpite dal sisma. Evidenzia la necessità di adottare adeguate politiche del lavoro per sostenere le attività produttive che in gran parte sono compromesse. Denuncia i ritardi della ricostruzione, tenuto conto anche di quanti ancora sono alloggiati in condizioni di fortuna.
Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione lo schema di parere predisposto dalla relatrice, che risulta approvato.
(2754) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
La senatrice FAVERO (PD) dà conto di uno schema di parere di segno favorevole.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) interviene per una dichiarazione di voto contrario, sottolineando che il provvedimento non prende in debito conto una serie di problematiche, come la diffusione della povertà e del disagio sociale nelle città.
Il PRESIDENTE precisa che la competenza della Commissione è circoscritta ad alcuni profili di disciplina del rapporto di lavoro della polizia locale e ad argomenti più ampi a carattere sociale.
Presente il prescritto numero di senatori, pone quindi in votazione lo schema di parere predisposto dalla relatrice, che risulta approvato a maggioranza.
IN SEDE REFERENTE
(2233-B) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.
Il presidente SACCONI, relatore, annuncia che sono stati presentati 58 emendamenti e 26 ordini del giorno riferiti al provvedimento e pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) giudica contraddittorio l’atteggiamento del Governo, il quale, da un lato, chiede una rapida approvazione del provvedimento e, dall’altro, nel corso della precedente seduta, per bocca del sottosegretario Bobba, ha ritenuto doveroso il compimento di ulteriori approfondimenti. Chiede pertanto la disponibilità del Governo e del relatore a modificare il testo del disegno di legge.
Il presidente relatore SACCONI dichiara che la prossima settimana si chiuderà la fase della discussione generale. Conferma l’intendimento condiviso del Governo e del relatore di pervenire ad una rapida conclusione dell’iter legislativo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n. 391)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 21 marzo.
Il PRESIDENTE invita il relatore, senatore Pagano, a predisporre uno schema di osservazioni coordinato con quello che sarà presentato dal senatore Ichino, relatore per l’Atto di Governo n. 393. I testi di entrambi gli schemi ripropongono la necessità di non considerare separatamente la disciplina del lavoro pubblico da quella del lavoro privato. Il decreto legislativo n. 29 del 1993, infatti, ha portato a conclusione il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, fatta eccezione per alcune peculiari categorie (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e forze di Polizia di Stato, personale delle carriere diplomatica e prefettizia, dipendenti delle autorità amministrative indipendenti, professori e ricercatori universitari). In questo settore, infatti, la contrattazione collettiva è venuta ad assumere un ruolo preminente e unicamente gli atti di “macro organizzazione” adottati dalle pubbliche amministrazioni, volti a individuare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e le dotazioni organiche complessive, conservano un’impostazione autoritativa di stampo pubblicistico. Auspica dunque che dalle osservazioni della Commissione emerga un segnale chiaro in questa direzione. Fa riferimento, a tale proposito, anche alla disciplina del licenziamento e della mobilità, nonché alla opportunità di identificare con chiarezza nel settore pubblico la figura del datore di lavoro, che deve avere le stesse responsabilità e funzioni del datore di lavoro del settore privato. Paventa l’assenza nel provvedimento in esame, così come nell’Atto di Governo n. 393, di un disegno complessivo di riforma, che invece caratterizzò l’intervento normativo del 1993, preceduto da un intenso e proficuo dialogo tra le parti sociali.
La senatrice BENCINI (Misto-Idv) interviene sul tema della mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, specificando che l’accesso all’impiego pubblico avviene attraverso procedure concorsuali che, nella maggior parte dei casi, individuano la sede di lavoro.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165(n. 393)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE richiama le considerazioni svolte a proposito dell’Atto di Governo n. 391 e gli auspici emersi in quella sede.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(2048) Cristina DE PIETRO ed altri. – Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani
(2128) Laura BIGNAMI ed altri. – Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare
(2266) ANGIONI ed altri. – Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 marzo.
Il presidente SACCONI (AP-CpE) evidenzia la necessità di un confronto con il Governo volto in via preliminare a individuare le risorse disponibili. A fronte dell’impossibilità del Governo di quantificare al momento stanziamenti sufficienti, suggerisce di definire, prima di tutto, la figura del caregiver familiare come presupposto normativo di future misure di sostegno finanziario da attuarsi con la legge di stabilità o con altri provvedimenti. In questo modo si potrebbero riconoscere immediatamente adeguate tutele alla figura, affidando a successivi interventi l’allocazione delle risorse.
Il sottosegretario CASSANO auspica la tempestiva adozione di un testo base, al fine di quantificare con precisione gli oneri di spesa.
La senatrice PARENTE (PD) concorda con la soluzione proposta dal Presidente, ritenendo necessario definire in primo luogo la figura del caregiver e rinviare ad un momento successivo l’allocazione delle risorse. Fa presente che i disegni di legge in esame sono tutti di iniziativa parlamentare.
La senatrice D’ADDA (PD), pur accogliendo l’esigenza di individuare la figura del caregiver come condizione essenziale, invita ad una riflessione approfondita sul tema delle risorse disponibili, qualora si intenda veramente dare attuazione concreta al provvedimento.
Il presidente SACCONI (AP-CpE) ricorda che non è in discussione l’insieme delle prestazioni relative all’assistenza domiciliare, ma l’individuazione e il riconoscimento del soggetto impegnato in una costante attività non professionale di cura e di assistenza di persone non autosufficienti.
Il senatore DIVINA (LN-Aut) precisa che compiti di cura e di assistenza svolti a domicilio incidono sulla finanza pubblica in misura minore di quanto non pesino i servizi pubblici territoriali e ospedalieri.
Il presidente SACCONI (AP-CpE) concorda che l’assistenza domiciliare ha un costo di gran lunga inferiore di quello dell’assistenza ospedaliera.
Il senatore BERTACCO (FI-PdL XVII), giudicando necessario un intervento del Governo, puntualizza che finora non c’è stato un riconoscimento normativo delle attività di assistenza e cura svolte in ambito familiare. Ritiene pertanto opportuno stabilire da subito alcune misure, come la possibilità di assentarsi dal lavoro o la contribuzione figurativa. Si tratta del resto di interventi che incidono in misura non determinante sugli equilibri di bilancio.
Il senatore ANGIONI (PD) osserva che il tema è da quattro legislature all’attenzione del Parlamento e ritiene assolutamente necessario giungere a una tipizzazione della figura, senza per questo nascondersi le carenze dei servizi pubblici alla persona. Fa riferimento ad alcune leggi regionali, che con adeguate risorse intervengono a sostenere chi presta compiti di cura e di assistenza in famiglia, ad esempio trasformando l’assegno di cura in un assegno di contribuzione. Suggerisce al Governo una verifica su alcune misure che ritiene assolutamente essenziali, come le detrazioni fiscali o l’estensione al caregiver dei benefici della legge n. 104 del 1992, sottolineando che si tratta di un soggetto che svolge attività di assistenza solidale.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La senatrice CATALFO (M5S) lamenta che agli operatori di polizia locale non siano stati riconosciuti i trattamenti di pensione privilegiata accordati invece agli appartenenti alla della Polizia di Stato.
La senatrice D’ADDA (PD) ricorda di aver già richiamato il tema all’attenzione del Governo.
Il PRESIDENTE, nel sottolineare che il disegno di legge n. 2754 (DL 14/17 – Sicurezza delle città) è all’esame della 1a Commissione permanente, suggerisce di avanzare in tale sede eventuali proposte emendative che raccolgano le istanze testé segnalate.
Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) ritiene opportuno procedere ad incontri e audizioni dei rappresentanti degli imprenditori e dei sindacati delle zone investite dal sisma del 2016.
che audizioni sono state svolte nelle Commissioni competenti di Camera e Senato. Si riserva comunque di valutare l’opportunità di incontri finalizzati ad esaminare le ricadute degli eventi sismici sull’occupazione e sul mercato del lavoro nelle aree interessate.
La seduta termina alle ore 16.
AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2233-B
G/2233-B/1/11
IL RELATORE
Il Senato, in sede d’esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233-B),
le caratteristiche fortemente innovative del «lavoro agile» rispetto ai presupposti sui quali è stata definita la complessa regolazione in materia di salute e sicurezza nel lavoro e ai fini di garantire certezza nella applicazione delle norme, così da favorire la diffusione delle nuove tecnologie senza ridurre la intensità di lavoro,
il Governo:
produrre in tempi brevi atti interpretativi rivolti a:
1) specificare se l’accordo per lo svolgimento di una parte della prestazione lavorativa in modalità agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all’articolo 12 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con conseguente adeguamento del relativo premio assicurativo per la palte di prestazione lavorativa resa al di fuori dei locali aziendali in luoghi sempre variabili e diversi;
2) garantire comunque la «copertura INAIL» del lavoratore «agile» in ogni ambito lavorativo e anche con riferimento agli infortuni in itinere;
3) definire le relazioni tra le norme previste dagli articoli 19 e 20 del presente disegno di legge il decreto legislativo n. 81 del 2008;
4) precisare il dovere di valutazione dei rischi connessi a prestazioni di lavoro agile nel loro complesso, in modo da escludere quella dei rischi legati ai singoli luoghi in cui l’attività venga svolta, che il datore spesso non può conoscere, ferma restando la garanzia per il lavoratore di una idonea sorveglianza sanitaria;
5) chiarire che gli eventi infortunistici legati esclusivamente alla scelta discrezionale del luogo di lavoro da parte del lavoratore non potranno essere addebitati a titolo di colpa al datore di lavoro;
6) precisare che non possano rientrare nell’ambito di applicazione della presente disciplina i lavori che prevedono l’utilizzo di mezzi pericolosi perché di fatto estranei al concetto di lavoro «agile», quali sono, ad esempio, le attività di trasporto su strada.
G/2233-B/2/11
IL RELATORE
Il Senato, in sede d’esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233-B),
premesso che:
l’articolo 4 del presente disegno di legge è volto a conferire al lavoratore autonomo i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto, facendo salva l’ipotesi in cui l’attività inventiva costituisca oggetto del contratto e a tale scopo sia compensata;
sulla base della Convenzione di Bema, per la protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata dall’Italia con legge n. 399 del 1978 e della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, recepita nell’ordinamento italiano, è attribuito al lavoratore un diritto esclusivo ad autorizzare, volta per volta, la riproduzione, la comunicazione e la distribuzione dell’opera di ingegno;
considerato che:
la finalità dell’articolo 4 del presente disegno di legge dovrebbe essere quella di aumentare le tutele per i lavoratori autonomi fornendo espressamente anche a questi ultimi quelle assicurate dalla legge sul diritto d’autore e dal codice della proprietà industriale;
l’introduzione, per via interpretativa, di un principio di derogabilità dei diritti derivanti dalla vigente normativa tramite una loro cessione preventiva e generalizzata in sede contrattuale e non mediante autorizzazione rilasciata di volta in volta, comporterebbe una diminuzione di tutela per alcune categorie di lavoratori autonomi interessati dall’applicazione della normativa sulla protezione delle opere d’ingegno,
impegna il Governo:
a produrre atti interpretativi volti a specificare che l’articolo 4 non disciplina le modalità di esercizio dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell1ingegno, ma si limita a richiamare la legislazione vigente sul diritto d’autore e sulla proprietà industriale che è conforme alle fonti internazionali e comunitarie.
G/2233-B/3/11
IL RELATORE
Il Senato, in sede d’esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233-B),
considerato che:
al fine di prevenire eventuali situazioni di squilibrio economico-finanziario delle rispettive gestioni e di garantire la continuità e stabilità della tutela previdenziale a lungo termine, si rende opportuno per gli enti di previdenza di diritto privato realizzare un adeguato e stabile monitoraggio, nonché un’attività di analisi e valutazione dell’andamento dei redditi, delle contribuzioni e dell’evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria,
impegna il Governo:
ad avvalersi anche di un’attività di monitoraggio organizzata dall’Associazione degli enti previdenziali privati (Adepp) senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico degli enti gestori.
G/2233-B/4/11
Il Senato, in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,
premesso che:
si è diffuso un nuovo fenomeno emergenziale nel mercato del lavoro, il cosiddetto «caporalato digitale», che colpisce i lavoratori precari dell’economia digitale (cosiddetto gig worker);
facchini che consegnano i pacchi di Amazon o Ebay, fattorini che in bici o in moto consegnano a domicilio i pasti scelti sulle app dei cellulari sono lavoratori autonomi, alcuni anche con partita iva, pagati a cottimo e con retribuzioni al ribasso in nome della concorrenza;
nel modello della gig economy il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è azzerato e sostituito dalla precarizzazione totale: l’offerta di prestazioni lavorative, prodotti o servizi avviene solo on demand, quando c’è richiesta, totalmente intermediata grazie ad app e piattaforme digitali proprietarie,
impegna il Governo:
a chiarire, con provvedimenti di propria competenza, se le disposizioni di cui al presente provvedimento in materia di lavoro autonomo, con particolare riguardo alle condotte abusive ed alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, si estendono anche ai lavoratori che prestano servizio nelle aziende specializzate nelle consegne a domicilio.
G/2233-B/5/11
Il Senato, in sede di discussione dell’AS 2233-B recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,
impegna il Governo:
ad estendere alle società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all’articolo 5, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
G/2233-B/6/11
Il Senato, in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,
premesso che:
attualmente un giovane professionista che volesse aprire una partita Iva, pur potendo accedere al cosiddetto «regime dei minimi» si troverebbe a dover pagare un’aliquota contributiva alla Gestione separata lnps2 pari al 25 per cento (dopo la riduzione prevista in legge di bilancio 2017 rispetto all’aliquota del 2016 pari al 27,7 per cento);
sebbene trattasi di un onere previdenziale finalizzato a costruire la posizione pensionistica del lavoratore autonomo, potrebbe comunque rappresentare, nei primi anni di attività, un deterrente dell’avvio dell’attività medesima;
sulla falsariga di quanto già applicato da talune casse previdenziali private, un possibile incentivo sarebbe la previsione per i giovani professionisti di pagare un contributo ridotto nei primi tre anni o cinque anni di attività come opzione facoltativa dello stesso professionista, atteso che la minore contribuzione inciderebbe sull’ammontare della futura pensione,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere per il lavoratore autonomo la facoltà di scegliere, nei primi anni di avvio della propria attività, un’aliquota contributiva previdenziale ridotta in luogo del regime ordinario.
G/2223-B/7/11
Il Senato, in sede di discussione dell’AS 2233-B recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,
impegna il Governo,
ad intervenire sulla disciplina giuridica della professione di attuario al fine di prevedere che per l’accesso all’esame di Stato sia obbligatorio l’aver svolto con esito positivo un periodo di tirocinio i cui contenuti e modalità di svolgimento siano regolati, in quanto compatibili, dalle disposizioni dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 – Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 –.
G/2223-B/8/11
Il Senato, in sede di discussione dell’AS 2233-B recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,
impegna il Governo:
a prevedere, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, l’obbligo per i professionisti iscritti in ordini e collegi di indicare e comunicare i titoli posseduti, le eventuali specializzazioni e la formazione permanente effettivamente svolta.
G/2223-B/9/11
Il Senato, in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;
considerato l’articolo 2 del provvedimento, che prevede l’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta salva l’applicazione di disposizioni più favorevoli;
preso atto dell’esclusione dalla disposizione delle transazioni commerciali maggiormente diffuse fra lavoratori autonomi, ovvero quelle con i committenti privati;
considerato che la predetta norma, in combinato con il disposto di cui al successivo articolo 8, in virtù del quale sono deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, risulta essere un atto di favoritismo per le compagnie di assicurazione, posto che la tutela per il libero professionista deriverebbe da una copertura assicurativa privata a sua totale spesa,
impegna il Governo:
a reperire le occorrenti risorse finanziarie, senza ulteriore tassazione a carico del professionista, per prevedere di tutelare pubblicamente il lavoro autonomo nelle transazioni commerciali con committenti privati.
G/2223-B/10/11
Il Senato, in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;
valutato l’articolo 3 del provvedimento, in materia di clausole e condotte abusive;
considerato che vengono definite appunto abusive e prive dì effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento;
preso atto, dunque, che la disposizione esclude dalle clausole abusive, o comunque non lo contempla esplicitamente, il mancato rispetto di un equo compenso come parametro inficiante Il contratto medesimo,
impegna il Governo:
a provvedere con apposito decreto ministeriale a rideterminare un equo compenso per le prestazioni professionali dei liberi professionisti definito secondo standard prestazionali e di corrispettivi economici idonei a costituire un efficace strumento di orientamento per la committenza privata, sulla scorta dell’esperienza maturata nel settore pubblico e nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento.
G/2223-B/11/11
Il Senato, in sede di discussione dell’AS 2233-B, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,
premesso che:
l’articolo 5 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare l’attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, in particolare mediante l’individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste,
impegna il Governo:
a prevedere che nella rimessione di atti delle amministrazioni pubbliche si tengano in considerazione i servizi di pubblica necessità svolti dai professionisti.
G/2223-B/12/11
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento recante «Misure per lo tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;
considerato che il provvedimento all’articolo 5 prevede una delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi finalizzata alla semplificazione dell’attività delle amministrazioni pubbliche e per ridurne i tempi di produzione;
ritenuto che tale delega dovrebbe essere concertata con il contributo dei Consigli Nazionali delle professioni competenti per materia, cosa invece non prevista dal disegno di legge,
impegna il Governo:
a prevedere, in fase di emanazione dei decreti delegati citati in premessa, il ricevimento del parere dei Consigli nazionali delle professioni competenti nei settori di riferimento.
G/2233-B/13/11
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento recante «Misure per lo tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;
premesso che:
all’articolo 7 si prevede l’allargamento della platea dei fruitori della DIS-COLL agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, da sempre esclusi perché giustamente considerati dal Ministero del lavoro studenti e non lavoratori. In riferimento alla copertura di questa nuova platea il disegno di legge prevede un’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento, per i collaboratori e gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di società che però, questi rimarranno comunque esclusi dalla copertura della DIS-COLL medesima,
impegna il Governo:
in fase di applicazione della norma di includere anche gli amministratori e sindaci nelle prestazioni DIS-COLL o in alternativa ad escluderli dal versamento contributivo specificato in premessa.
G/2233-B/14/11
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento recante «Misure per lo tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;
premesso che:
all’articolo 7 si prevede l’allargamento della platea dei fruitori della DIS-COLL agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, da sempre esclusi perché giustamente considerati dal Ministero del lavoro studenti e non lavoratori. In riferimento alla copertura di questa nuova platea il disegno di legge prevede un’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento, per i collaboratori e gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di società che però, questi rimarranno comunque esclusi dalla copertura della DIS-COLL medesima. Inoltre il testo prevede qualora si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scosta menti della spesa per le prestazioni rispetto alle predette entrate contributive, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze adottano le iniziative volte alla revisione dell’aliquota contributiva stabilita nello 0.51 per cento, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
impegna il Governo:
a non disporre una aliquota superiore allo 0,55 per cento nel caso di mancata copertura o in difetto di prevedere la sospensione della DIS-COLL se troppo oneroso rispetto al prelievo previsto dal provvedimento in esame.
G/2233-B/15/11
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,
premesso che:
l’articolo 8 interviene sull’articolo 54 comma 5 del TUIR, modificando il regime di deducibilità dal reddito di lavoro autonomo ai fini Irpef aggiungendo le spese di partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento professionale, master, spese di viaggio e di soggiorno;
vi sono inoltre talune casistiche di spese che all’attualità sono ancora soggette a singola valutazione da parte delle Agenzie delle entrate territoriali tanto che sono dovute intervenire sentenze di Commissioni tributarie per considerarsi detraibili le spese per acquisto di vestiario da parte di liberi professionisti che per effettuare la loro professione necessitano di indossare un abbigliamento adeguato al decoro che la professione stessa impone e che determinate occasioni e circostanze richiedono, considerando quindi il vestiario funzionale all’attività svolta. Al riguardo si ricorda che la Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 6443/40/16, ha riconosciuto ad una lavoratrice autonoma, la possibile deducibilità del costo del vestiario in quanto direttamente collegato all’esercizio dell’attività professionale, come richiesto dall’articolo 54, comma 1, del Tuir che appunto consente la deducibilità dal reddito imponibile per gli esercenti di arti e professioni delle spese legate all’inerenza rispetto all’attività esercitata (e confermata dalla Corte di cassazione, sentenza n. 3198; risoluzione Ministero finanze n. 727 del 1985);
a parere del Collegio il concetto di deducibilità di un costo per inerenza riguarda non tanto la natura del bene o del servizio ma il suo rapporto con l’attività professionale, in relazione allo scopo perseguito al momento in cui la spesa è stata sostenuta e con riferimento a tutte le attività tipiche della professione stessa e non semplicemente, ex post in relazione ai risultati ottenuti in termini di produzione del reddito;
non v’è dubbio che vestiario e accessori, in alcuni casi specifici, devono essere considerati inerenti all’attività svolta e, pertanto, il loro costo integralmente deducibile. In altri casi, in cui il vestiario e gli accessori utilizzati per la propria attività potrebbero avere anche impieghi privati, si ritiene opportuno limitarne la deducibilità applicando percentuali forfettarie, così come previsto dal comma 3 dell’articolo 54 del TUIR per l’utilizzo di beni in uso promiscuo, al fine di semplificare il calcolo del reddito applicando una percentuale ragionevole e usualmente impiegata dalla normativa fiscale in tutti quei casi in cui vi è la possibilità che un determinato bene acquistato per l’attività economica svolta possa avere utilità anche nella sfera privata,
impegna il Governo:
ad adottare gli opportuni atti di propria competenza per esplicitare in maniera definitiva ed univoca la deducibilità del costo dell’acquisto di abbigliamento dal reddito di lavoro autonomo, evitando così situazioni diametralmente opposte in base alle singole interpretazioni tributarie e/o giurisprudenziali.
G/2233-B/16/11
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,
premesso che:
all’articolo 8 il disegno di legge prevede un allargamento della platea delle spese deducibili dal reddito dei liberi professionisti quali le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. Inoltre sono integralmente deducibili le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente,
impegna il Governo:
a prevedere la deducibilità anche per le spese inerenti a corsi accademici o universitari.
G/2233-B/17/11
Il Senato,
in sede di discussione dell’AS 2233-B, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,
premesso che:
l’articolo 9 reca disposizioni in materia di deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente disponendo l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, deducibili, attualmente, nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Inoltre, dispone l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità,
impegna il Governo:
a rendere altresì integralmente deducibili, l’acquisto di automezzi, strumentazione tecnica, hardware e software, interventi di adeguamento impiantistico degli studi, le spese di viaggio, vitto e alloggio collegate alla partecipazione ad eventi formativi, e similari effettuati fuori residenza, in Italia ed all’estero.
G/2233-B/18/11
Il Senato,
in sede di discussione dell’AS 2233-B «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,
considerato che:
l’articolo 9 del disegno di legge sostituisce l’attuale regime di deducibilità dal reddito imponibile ai fini IRPEF (e, di conseguenza, ai fini della contribuzione previdenziale) di alcune spese inerenti alla formazione dei lavoratori autonomi con un complesso di norme, che ammettono, in vari termini, la deduzione sia di spese di formazione sia di altre tipologie di spese dei lavoratori autonomi;
il regime vigente consente la deduzione per le spese di partecipazione a «convegni , congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale», incluse quelle di viaggio e soggiorno, nella misura del 50 per cento del loro ammontare;
la disciplina sostitutiva di cui all’articolo 9, la quale decorre dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, ammette invece: 1) l’integrale deduzione, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, delle spese di iscrizione a convegni e congressi e delle spese di viaggio e soggiorno inerenti alle suddette partecipazioni; 2) l’integrale deduzione, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle «spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità», mirati a «sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro» ed erogati dai centri per l’impiego o dai soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive per il lavoro; 3) l’integrale deduzione degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni (di lavoro autonomo), fornita da forme assicurative o di solidarietà,
impegna il Governo a:
al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, a valutare l’opportunità di obbligare i professionisti iscritti in ordini e collegi ad indicare e comunicare i titoli posseduti, le eventuali specializzazioni e la formazione permanente effettivamente svolta.
G/2233-B/19/11
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;
preso atto che il provvedimento all’articolo 10 prevede una delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali da adattarsi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applica bili agli studi professionali;
valutato che i princìpi e criteri direttivi indicati si limitano a riportare all’individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un’arte, un mestiere o una professione, sostituendo la disposizione del testo iniziale che prevedeva un riferimento alle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza negli studi professionali sono da considerarsi equiparabili a quelli nelle abitazioni;
ritenuto pertanto che il nuovo testo quindi potrebbe presuppore casistiche maggiormente stringenti da adempiere per gli studi professionali con evidenti aggravi di costi per i lavoratori autonomi,
impegna il Governo:
a non prevedere, in sede di emanazione dei decreti delegati, che nell’individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali si abbiano casistiche e caratteristiche più stringenti rispetto a quelle previste dalla normativa per le abitazioni.
G/2233-B/20/11
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;
premesso che:
il testo del disegno di legge all’articolo 11 dispone che le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione, senza distinguere nella dizione «lavoratori autonomi» fra professionisti iscritti ad ordini e collegi, pertanto abilitati alla professione, e non iscritti ma semplicemente rientranti nelle casistiche delle professioni non riconosciute,
impegna il Governo:
a mantenere chiara la distinzione normativa tra professioni ordinistiche e non, non procedendo all’inclusione delle prestazioni professionali che possono essere svolte esclusivamente da professionisti abilitati fra quelle che possono essere svolte anche dai non abilitati.
G/2233-B/21/11
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233-B);
premesso che:
il comma 1 dell’articolo 12 del disegno di legge in esame stabilisce che le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca;
considerato che:
con riguardo alle prestazioni professionali per la Pubblica amministrazione, troppo spesso la pratica del massimo ribasso tende a escludere le attività professionali dal riconoscimento di compensi adeguati,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune misure volte a prevedere, nell’ambito della tutela del lavoro autonomo, l’individuazione di standard remunerativi minimi per evitare il ricorso al massimo ribasso per le prestazioni professionali nei bandi di gara esperiti dalla Pubblica amministrazione.
G/2233-B/22/11
Il Senato,
in sede di discussione dell’Atto Senato 2233-B, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;
premesso che:
l’articolo 12 reca disposizioni in materia di informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per rassegnazione di incarichi e appalti privati,
impegna il Governo:
a riconoscere ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire società tra professionisti secondo la disciplina prevista dall’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).
G/2233-B/23/11
Il Senato,
in sede di discussione dell’Atto Senato 2233-B, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;
premesso che:
l’articolo 12 del disegno di legge reca disposizioni in materia di informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l’assegnazione di incarichi e appalti privati;
il citato articolo, al comma 3, lettera a) prevede la possibilità, al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati, per i soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, con accesso alle relative provvidenze in materia,
impegna il Governo:
a prevedere nell’applicazione della suddetta disposizione, la presenza di almeno un professionista iscritto ad un Albo o Collegio da meno di 5 anni.
G/2233-B/24/11
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;
premesso che:
il combinato disposto fra il comma 1 articolo 19 che prevede che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e il comma 2 dell’articolo 20 che dispone che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali pongono il datore di lavoro responsabile dei danni alla salute del lavoratore cagionati a causa della mancata verifica della sicurezza sul luogo di lavoro che ovviamente non è infra aziendale ed in luogo in cui il datore di lavoro non può direttamente intervenire essendo questo esterno alle sue strutture;
il testo del disegno di legge, di fatto, non esonera il datore di lavoro dalla predetta responsabilità semplicemente consegnando al lavoratore l’informativa scritta e ciò porterà sicuramente un freno all’utilizzo dello smart working, inficiando lo spirito stesso del provvedimento,
impegna il Governo:
a considerare dirimente la consegna da parte del datore di lavoro al lavoratore dell’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro esonerandolo completamente da ogni altro onere in riferimento alla sicurezza del luogo di lavoro esterno alle proprie strutture.
G/2233-B/25/11
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;
valutate le disposizioni recate dal Capo II del provvedimento, in materia di smart working, con particolare riguardo agli obblighi in capo al datore di lavoro previsti agli articoli 19 e 20 del provvedimento;
rilevato che la possibilità di esecuzione del lavoro in qualsiasi posto rende, in pratica, alquanto difficile l’applicazione della responsabilità datoriale in materia di sicurezza e prevenzione;
considerata la limitata diffusione del lavoro agile ad oggi (solo 8 contratti su 915) una conferma dell’incertezza normativa che ostacola l’applicazione dello smart working;
ritenuto che l’espressione «criteri di ragionevolezza» di cui al comma 3 dell’articolo 20 del testo possano aumentare il quadro di indeterminatezza normativa,
impegna il Governo:
a chiarire, nelle more di attuazione del provvedimento, con atti di propria competenza, quali luoghi rispondano a «criteri di ragionevolezza».
G/2233-B/26/11
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;
valutate le disposizioni recate dal Capo II del provvedimento, in materia di lavoro agile;
evidenziato che il lavoro agile è una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro, teso a conciliare l’esigenza dei lavoratori di coniugare tempi di vita e di lavoro con quella delle imprese di diminuire i costi fissi di strutture e postazioni;
preso atto che il provvedimento mira, invece, a trasformare lo smart working in una nuova tipologia contrattuale, senza peraltro esplicitare se il lavoro agile si svolga per adesione volontaria per il lavoratore ovvero di un modello direttiva dell’impresa con tutto ciò che ne può conseguire in termini di provvedimenti disciplinari per il lavoratore che non possa o non voglia adeguarsi,
impegna il Governo:
ad esplicitare, nelle more di attuazione del provvedimento, con atti di propria competenza, se il ricorso al lavoro agile costituisca un diritto del lavoratore.
2.1
Al comma 1, dopo la parola: «imprese», aggiungere le seguenti: «pubbliche, private ed enti pubblici».
5.1
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA
Sopprimere l’articolo.
5.2
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «atti pubblici alle professioni organizzate in ordini e collegi,» con le seguenti: «atti delle amministrazioni pubbliche alle professioni organizzate in ordini e collegi,».
5.3
Al comma 1, sostituire le parole: «organizzate in ordini o collegi» con le seguenti: «degli iscritti ad ordini, albi o collegi professionali».
5.4
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «organizzate in ordini o collegi» con le seguenti: «degli iscritti ad ordini, albi o collegi professionali».
5.5
Al comma 1, in fine, alla lettera a), dopo le parole: «di queste», aggiungere le seguenti: «sentiti i Consigli nazionali delle professioni interessate».
5.6
Al comma 1 lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ai servizi di pubblica necessità svolti dai professionisti».
5.7
Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
«b) individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;
c) individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell’esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a);
d) individuazione di parametri standard minimi, concernenti la natura, il contenuto e le caratteristiche delle prestazioni svolte dal lavoratore autonomo professionista sia nei confronti della committenza privata, sia nei confronti della pubblica amministrazione, ai fini della corresponsione di un compenso economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro».
5.8
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «degli atti» con le seguenti: «degli atti delle amministrazioni pubbliche».
5.9
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti: «e alle loro specifiche competenze».
5.10
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) individuazione delle modalità di definizione di costi agevolati degli atti delle amministrazioni pubbliche rimessi alle professioni ordinistiche al fine di evitare un onere eccessivo per cittadini e imprese».
5.11
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) esclusione dei professionisti, che siano stati condannati, in sede penale, con sentenza passata in giudicato, dalle funzioni di cui al presente articolo».
5.12
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) gli atti di cui alla lettera a) sono limitati agli atti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».
6.1
Dopo il comma 1, dell’articolo 6, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare all’utenza i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni».
6.2
Sostituire il comma 2, con i seguenti:
«2. Al fine di introdurre norme per la ridefinizione del presupposto di imposta dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei lavoratori autonomi ai fini della loro non assoggettabilità e norme per la semplificazione e riduzione degli adempimenti fiscali e amministrativi, tenendo conto del principio dì certezza del diritto e di semplificazione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione di autonoma organizzazione, sulla base di criteri oggettivi conformi ai più consolidati princìpi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti e degli artisti all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in base a criteri oggettivi basati sulla preminenza dell’apporto del lavoro proprio e la marginalità dell’apparato organizzativo;
b) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e fiscali a carico dei lavoratori autonomi eliminando gli adempimenti formali e dimezzando gli adempimenti e il numero delle scadenze fiscali.
2-bis. Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;
b) modifica dei requisiti dell’indennità di malattia di cui all’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementando la platea dei beneficiari anche comprendendovi soggetti che abbiano superato il limite del 70 per cento del massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed eventualmente prevedendo l’esclusione della corresponsione dell’indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni;
c) previsione di un aumento dell’aliquota aggiuntiva di cui all’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in una misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali e comunque tale da assicurare il rispetto di quanto stabilito al primo periodo del comma 3 del presente articolo.
Conseguentemente,
a) al comma 3, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2», con le seguenti: «ai commi 1 e 2-bis»
b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. All’onere derivante dall’attuazione di quanto disposto al comma 2, valutato nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti ai sensi di quanto stabilito ai commi da 3-ter a 3-sexies.
3-ter. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69, le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
3-quater. All’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell’82 per cento del loro ammontare».
3-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell’82 per cento del loro ammontare.»;
b) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell’82 per cento».
3-sexies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».
c) alla rubrica, sostituire le parole: «a ordini o collegi e», con le seguenti: «a ordini o collegi, di ridefinizione del presupposto di imposta dell’IRAP e semplificazione degli adempimenti fiscali dei redditi di lavoro autonomo nonché».
6.3
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214» aggiungere le seguenti: «incrementando a trentasei mesi il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile di malattia entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta e».
Conseguentemente:
a) al comma 3, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2», con le seguenti: «al comma 1»;
b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. All’onere derivante dall’attuazione di quanto disposto al comma 2, valutato nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti ai sensi di quanto stabilito ai commi da 3-ter a 3-sexies.
3-ter. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
3-quater. All’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell’82 per cento del loro ammontare».
3-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell’82 per cento del loro ammontare.»;
b) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell’82 per cento».
3-sexies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 20l6».
6.4
Al comma 2, lettera c),sopprimere la parola: «possibilmente».
6.5
Al comma 2, dopo la lettera c),inserire le seguenti:
«c-bis) prevedere, per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera;
c-ter) prevedere, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, una quota variabile, sino al massimo della percentuale di cui all’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deducendo l’importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della lettera c-ter), stimato in 300 milioni di euro all’anno, si provvede per il triennio 2018-2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.0.1
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Delega al Governo in materia di riduzione degli adempimenti
delle professioni ordinistiche)
1. Al fine di semplificare e rendere più efficiente l’attività degli ordini e dei collegi professionali il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti all’esclusione degli ordini e dei collegi professionali dagli adempimenti previsti per gli enti pubblici non economici dì cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione dei criteri dimensionali del numero degli iscritti o di bilancio minimi ai fini dell’esclusione dagli adempimenti, prevedendo in ogni caso che la stessa operi per gli ordini ed i collegi privi di personale dipendente;
b) riconoscimento dell’applicazione temperata e proporzionale degli adempimenti in relazione alle effettive realtà rappresentate dagli ordini e dai collegi professionali che, pur non rientrando nell’ambito di cui alla precedente lettera a), presentino dimensioni numeriche modeste ovvero abbiano modeste disponibilità di bilancio;
c) riconoscimento della possibilità dì non applicare, anche temporaneamente, taluni adempimenti, qualora dalla loro applicazione si generino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ovvero quando la realizzazione dell’adempimento possa avvenire in maniera alternativa, senza aumento dei costi per gli iscritti negli albi professionali ovvero per gli utenti dei servizi professionali,».
7.1
Al comma 1, capoverso «15-bis», primo periodo, dopo le parole: «la DIS-COLL è riconosciuta» inserire le seguenti: «, previa liquidazione delle domande presentate negli anni 2015 e 2016 ai sensi dell’articolo 15 che dovessero risultare non concluse, o per le quali sia stato presentato dagli interessati e non ancora definito, un ricorso avverso alla comunicazione diniego di concessione della DIS-COLL da parte dell’INPS, alla data di entrata in vigore della presente legge,».
7.2
Al comma 1, capoverso comma «15-bis». primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «inclusi i professionisti iscritti alla medesima Gestione separata INPS, titolari di partita IVA, in via esclusiva, che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale, per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie, i cui parametri e requisiti sono stabiliti con apposito decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All’onere derivante dall’attuazione di quanto disposto al comma 2, valutato nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti ai sensi di quanto stabilito ai commi da 1-ter a 1-sexies.
1-ter. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69, le parole: ”ai commi da 65 a 68” sono sostituite dalle seguenti: ”ai commi 65 e 66”.
1-quater. All’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: ”Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell’82 per cento del loro ammontare”.
1-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ”Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell’82 per cento del loro ammontare”;
b) all’articolo 7, comma 2, le parole: ”nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”nella misura dell’82 per cento”.
1-sexies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1-ter a 1-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».
8.1
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. L’esercizio dell’attività professionale ordinistica – svolta in tutte le sue forme in cui essa può essere esercitata – viene riconosciuta ad ogni effetto di legge come tale. I crediti derivanti da tali attività hanno analogo privilegio che assiste i crediti per l’esercizio della professione in forma individuale ed è esteso anche al contributo integrativo».
8.2
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute alle Casse di previdenza dei liberi professionisti, anche a seguito di accertamenti degli uffici, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive integrazioni e modificazioni nonché la lettera t) del comma 2 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, leggendosi Casse di previdenza dei liberi professionisti in luogo di INPS o Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. L’Agenzia delle Entrate comunica alle predette Casse, previa convenzione, gli elementi per l’emissione dell’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo e per le altre attività esattive».
8.3
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. L’ANAC può individuare con proprie linee guida atti professionali diretti ad amministrazioni pubbliche ovvero a stazioni appaltanti che vanno sottoscritti in modalità digitale per la verifica del ruolo e dei requisiti fiscali e contributivi».
8.4
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Alle società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 21 novembre 2011, n. 183, si applica, anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all’articolo 5, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi volti a definire le agevolazioni fiscali relative alle società tra professionisti».
Conseguentemente, all’onere derivante della presente disposizione, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede:
a) quanto a 100 milioni per l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.5
Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:
«11-bis. Alle società di professionisti costituite ai sensi dell’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11-ter. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare la qualificazione del reddito di cui al comma precedente con la disciplina sui fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, limitatamente alle società cooperative fra professionisti.
11-quater. Alla lettera b), secondo periodo, del comma 4 dell’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, fra le parole ”soci professionisti” e ”la partecipazione”, la congiunzione ”e” è soppressa e sostituita da ”oppure”».
9.1
Al camma 1, dopo le parole: «comprese quelle di viaggio e soggiorno», inserire le seguenti: «nonché quelle relative all’abbigliamento consono alla professione».
9.2
Al comma 1, dopo le parole: «all’auto-imprenditorialità», aggiungere le seguenti: «nonché le spese sostenute per l’ottenimento della certificazione professionale di conformità alle norme tecniche emanate dall’Uni,».
9.3
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA
Al comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.
9.4
Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «Sono altresì integralmente deducibili», inserire le seguenti: «acquisti di automezzi, strumentazione tecnica, hardware e software, interventi di adeguamento impiantistico degli studi, le spese di viaggio, vitto e alloggio collegate alla partecipazione ad eventi formativi, e similari effettuati fuori residenza, in Italia ed all’estero,».
Conseguentemente. all’onere derivante della presente disposizioni, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede:
a) quanto a 100 milioni per l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.5
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti, le eventuali specializzazioni e la formazione permanente effettivamente svolta.».
9.6
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti, le eventuali specializzazioni e la formazione permanente effettivamente svolta.».
10.1
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA
Al comma 1, sopprimere le parole: «e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente,».
10.2
Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole: «sportello dedicato al lavoro autonomo,», eliminare la parola: «anche»;
2) al comma 3, dopo le parole: «lo sportello dedicato di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «e i soggetti convenzionati»;
3) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Ad ogni effetto di legge gli incubatori professionali hanno accesso alle medesime provvidenze stabilite per gli incubatori di imprese».
11.1
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA
Sopprimere l’articolo.
11.2
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
11.3
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
12.1
Al comma 1, dopo le parole: «agli appalti pubblici» inserire le seguenti: «, adattando requisiti dei bandi e delle procedure alla caratteristiche di tali lavoratori,».
12.2
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Ai fini dell’attuazione del comma 1, l’ANAC elabora le necessarie linee guida entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L’ANAC riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 1».
12.3
Al comma 3, lettera a),inserire, in fine del periodo, le seguenti parole: «, prevedendo la presenza di almeno un professionista iscritto ad un Albo o Collegio da meno di cinque anni;».
12.4
Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) di costituire società tra professionisti secondo la disciplina prevista dall’articolo 10 della legge 21 novembre 2011, n. 183».
12.5
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al comma 2 dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: ”collegi professionali” inserire le seguenti: ”le associazioni professionali di cui all’articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4”».
14.0.1
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
(Salute e sicurezza nel rapporto di lavoro coordinato e continuativo)
1. Il committente garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore con il quale stipula un rapporto di lavoro coordinato e continuativo e, a tal fine, consegna altresì al lavoratore, con cadenza almeno annuale qualora il rapporto lavorativo non sia più breve, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla specificità o alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal committente per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno o all’interno dei locali aziendali».
17.1
Sostituire l’articolo, con il seguente:
«Art. 17. – (Istituzione di un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle Casse di previdenza dei liberi professionisti). – 1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, anche al fine di ottenere un quadro di riferimento aggiornato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è istituito un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle casse di previdenza dei liberi professionisti, presieduto dal Direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, cui partecipano comitati ministeriali o interministeriali con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.
2. Il tavolo tecnico permanente indica altresì al suo interno un rappresentante per ciascuna sigla sindacale, un rappresentante delle associazioni datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché degli enti previdenziali privati.
3. Ai partecipanti al tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
4. Il tavolo tecnico permanente procede, in particolare, a:
a) formulare proposte per modelli previdenziali e di welfare innovativi;
b) verificare i dati concernenti la gestione delle casse privatizzate, anche al fine di eliminare la posizione di disparità in cui versano alcuni ordinamenti professionali, privi, al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 103 del 1996, dei relativi organi statutari di rappresentanza nazionale;
c) promuovere, in ambito governativo, l’elaborazione di proposte normative per la costruzione di un sistema della previdenza dei liberi professionisti, anche attraverso l’istituzione di un Ente nazionale che incorpori, in autonomia, gli enti, gli istituti e le casse privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
d) monitorare e incentivare la formazione professionale permanente;
e) nell’ambito dei criteri concernenti il compenso dovuto ai liberi professionisti, promuovere l’elaborazione di proposte normative che prevedano la definizione di standard prestazionali e di corrispettivi economici idonei a costituire un efficace strumento di orientamento per la committenza privata, sulla scorta dell’esperienza già maturata nel settore pubblico e nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento;
f) monitorare la gestione della disoccupazione involontaria;
g) monitorare le condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori autonomi sui luoghi di lavoro;
h) verificare ed elaborare proposte di miglioramento della normativa in materia di dati, custodia e riservatezza da parte del datore di lavoro che assume lavoratori in modalità agile;
i) monitorare le professioni regolamentate, al fine di promuovere, in ambito tecnico-normativo:
1) per i settori non ordinistici, forme di deregolamentazione, volte all’equiparazione alle imprese, anche in previsione della partecipazione agli appalti pubblici;
2) a tutela degli interessi pubblici, nell’ambito dei settori in cui permane il presidio ordinistico, la previsione di proposte di riforma organica per procedere al riordino dell’assetto e delle funzioni degli ordini professionali, per eliminare o attenuare forme di ingerenza sui comportamenti economici del professionista;
l) individuare misure finanziarie, volte a incentivare:
1) la costituzione di reti tra professionisti o reti miste industria-attività professionali;
2) il co-working nell’ambito degli studi professionali, per tutte le fasce d’età dei liberi professionisti;
3) l’acquisto di servizi knowledge intensive (ricerca, analisi, collaudo, progettazione, sperimentazione, prove, analisi, simulazioni, test) erogati da liberi professionisti dell’area tecnica a imprese industriali e più nello specifico alle imprese che rientrano nella categoria delle start-up innovative;
m) elaborare proposte volte a sostenere:
1) il libero professionista che risiede e opera nelle aree svantaggiate e/o montane;
2) le attività professionali dì ricerca, o che richiedano particolari investimenti nell’ambito della ricerca di metodologie e processi innovativi della professione stessa;
3) il passaggio generazionale anche nell’ambito degli studi professionali;
n) elaborare proposte per introdurre, per le casse previdenziali private, meccanismi vincolanti all’erogazione di servizi, prestazioni e garanzie sociali di qualità e comunque non inferiori a quelli previsti per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell’INPS».
17.2
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 17. – (Istituzione del tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo e sulla gestione delle Casse di previdenza dei liberi professionisti). – 1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, anche al fine di ottenere un quadro di riferimento aggiornato, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, istituisce presso il proprio dicastero, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle casse di previdenza dei liberi professionisti, presieduto dal Direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, cui partecipano comitati ministeri ali o interministeriali con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.
2. Il tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle casse di previdenza dei liberi professionisti indica altresì al suo interno un rappresentante per ciascuna sigla sindacale, un rappresentante delle associazioni datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché degli enti previdenziali privati.
3. Ai partecipanti al tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
4. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità organizzative e di funzionamento del tavolo tecnico permanente».
17.3
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 17. – (Istituzione del tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo). – 1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.
2. Ai partecipanti al tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
3. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
17.0.1
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
1. All’articolo 1 della legge 9 febbraio 1942, n, 194, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
”Per l’accesso all’esame di Stato è obbligatorio aver svolto con esito positivo un periodo di tirocinio i cui contenuti e modalità di svolgimento siano regolati, in quanto compatibili, dalle disposizioni dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137”».
20.1
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 20. – (Trattamento del lavoratore). – 1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile fruisce dei medesimi diritti, trattamenti normativi ed economici garantiti dalla legislazione e dai contratti collettivi previsti per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.
2. La retribuzione del lavoratore non può essere inferiore alla retribuzione di fatto percepita dallo stesso lavoratore al momento dell’adesione al lavoro agile.
3. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del lavoratore agile devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda».
20.2
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA
Al comma 1, dopo le parole: «lavoro agile», inserire le seguenti: «, che consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati,».
20.3
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I contraiti collettivi, di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono introdurre ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile».
20.4
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. I lavoratori agili fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono regolarmente attività nei locali dell’impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
2-bis. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i lavoratori agili ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
2-ter. I lavoratori coinvolti in modalità di lavoro agile, con periodicità annuale, sono inseriti in percorsi di certificazione delle competenze, con costi a carico del datore di lavoro».
20.5
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA
Al comma 2, sopprimere le parole: «, nell’ambito dell’accordo di cui all’articolo 19,».
20.6
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA
Al comma 2, sopprimere le parole: «, in modalità formali, non formali o informali,».
20.0.1
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA
Dopo l’articolo, aggiungere i seguenti:
«Art. 20-bis.
(Diritto alla riservatezza)
1. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del lavoratore che svolge prestazioni con le modalità di lavoro agile, come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 20-ter.
(Divieto di controllo a distanza)
1. È vietato l’uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Le informazioni non strettamente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso. L’accordo sul lavoro agile tra azienda e lavoratore definisce la modalità della prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
2. L’inosservanza, da parte del lavoratore che svolge prestazioni con le modalità del lavoro agile, delle disposizioni contenute nel CCNL applicato e nell’accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione dei provvedimenti previsti dal CCNL applicato.
Art. 20-quater.
(Diritto alla disconnessione)
1. È riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Il ricorso alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi».
20.0.2
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
1. Costituiscono rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche le prestazioni di lavoro le cui modalità di esecuzione sono organizzate o coordinate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, anche se rese prevalentemente o esclusivamente al di fuori della sede dell’impresa, e che richiedano, per svolgere la prestazione di lavoro, un’organizzazione, sia pure modesta, di beni e strumenti di lavoro da parte del lavoratore, come ad esempio l’uso del proprio computer o di qualunque dispositivo in grado di generare un trasferimento di dati o voce, oppure del proprio mezzo di trasporto.
2. Ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 regolati mediante contratto di lavoro intermittente non si applicano i limiti anagrafici e quelli temporali di cui all’articolo 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. I lavoratori di cui al comma 1 che hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a tre mesi hanno diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti di lavoro.
4. I contratti collettivi o, in mancanza, quello individuale, riconoscono al lavoratore una indennità per l’utilizzo, nonché il riconoscimento delle spese commisurate all’utilizzo, per gli interventi di manutenzione sui beni e sugli strumenti di proprietà del lavoratore utilizzati per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
5. I rapporti di lavoro di cui al comma 1 possono essere svolti in modalità telelavoro, di cui all’Accordo interconfederale del 9 giugno 2004 per il recepimento dell’accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES, e successive modificazioni, nonché secondo altre modalità di lavoro smart o agile, di cui all’articolo 15 della presente legge o dalla contrattazione collettiva. Al fine di tutelare la salute del lavoratore e assicurare adeguati tempi di riposo, i contratti devono sempre definire misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro al di fuori delle fasce di reperibilità».
23.1
Sostituire il comma 1, con i seguenti:
«1. Il datore di lavoro, secondo quanto definito dal decreto legislativo n. 81 del 2008, garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e, al fine, consegna altresì al lavoratore, ogni qualvolta lo stesso lavoratore presti la propria attività lavorativa in un luogo diverso, un’informativa scritta dove sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e le azioni che sono messe in atto dal datore di lavoro per impedirli.
1-bis. Il datore di lavoro, ogni qualvolta la prestazione lavorativa del lavoratore che svolge lavoro agile si realizza in nuovi ambienti, aggiorna il DVR, come stabilito dal decreto legislativo n. 81 del 2008, con l’indicazione dei rischi e le azioni messe in atto per attenuarli o eliminarli, che viene consegnato altresì al RLS.».
23.2
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA
Al comma 2, sostituire le parole: «Il lavoratore ha diritto alla tutela» con le seguenti: «l’INAIL tutela il lavoratore».
23.3
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA
Al comma 2, dopo le parole: «alla tutela» inserire le seguenti: «,obbligatoria attraverso l’INAIL,».
305ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.
La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE CONSULTIVA
(2756) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice D’ADDA (PD) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2756, che contiene una pluralità di interventi per affrontare le criticità delle popolazioni colpite dai recenti terremoti nell’Italia centrale.
Con l’articolo 10 si autorizza, per il 2017, l’accesso alla misura nazionale di contrasto alla povertà denominata SIA, con requisiti e limite massimo del valore dell’indicatore ISEE, che tengono conto dell’impoverimento subito dalle popolazioni delle zone terremotate. Si specifica che le modalità di concessione del SIA per i nuclei familiari sono definite con apposito decreto interministeriale e che le risorse per l’intervento, nel limite di 41 milioni di euro per il 2017, sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.
La relatrice passa poi ad illustrare l’articolo 12 che estende, per il 2017, l’operatività della Convenzione tra il Ministro del lavoro, il Ministro dell’economia ed i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria del 23 gennaio 2017, relativamente alla misura di sostegno al reddito introdotta per il 2016, in favore di determinati lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici che hanno riguardato le suddette regioni a far data dal 24 agosto 2016.
Da ultimo, si sofferma sull’articolo 18 che, modificando alcune parti del decreto-legge n. 189 del 2016, dispone il potenziamento del personale utilizzato per le attività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma. Si prevede la facoltà, per i comuni interessati dal sisma, di assumere con contratti di lavoro a tempo determinato fino a 700 unità ulteriori per il 2018. Tali disposizioni concernenti le facoltà assunzionali dei comuni si applicano anche alle province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Si richiama la facoltà, per le pubbliche amministrazioni che abbiano visto la chiusura di propri uffici, di verificare la sussistenza di altre modalità lavorative da parte dei propri dipendenti (compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile). La relatrice si riserva, infine, di proporre uno schema di parere favorevole, considerata la gravità della situazione affrontata dall’atto in esame.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (n. 393)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
Introduce l’esame il relatore ICHINO (PD), affermando che lo schema di decreto legislativo in titolo presenta questioni cruciali per la disciplina del pubblico impiego. Ne espone le potenziali criticità che potranno essere rappresentate alla Commissione di merito. Riferendosi all’articolo 3, sottolinea la necessità di rendere efficace il potere di trasferimento dei dipendenti. Solleva perplessità sulle modalità di esercizio del potere disciplinare, previste dagli articoli da 12 a 17. Ritiene a tale proposito opportuno valorizzare le capacità manageriali dei dirigenti. Si sofferma inoltre sulla disciplina delle collaborazioni autonome, del lavoro a termine e del lavoro accessorio di cui agli articoli 5 e 9, che si prefiggono di riassorbire le realtà del precariato indebito, alla luce anche delle sanzioni comminate dalla Corte di giustizia europea. E’ necessario però porsi il problema delle situazioni di incertezza finanziaria che possono rendere non praticabile la stabilizzazione dei lavori precari. Prende in esame la disciplina relativa all’apparato sanzionatorio in materia di licenziamenti. Richiama l’articolo 21 che interviene sul potere di recesso della pubblica amministrazione dal rapporto di lavoro, istituendo un limite del risarcimento dovuto al lavoratore indebitamente licenziato. Precisa il nuovo assetto dei rapporti fra contrattazione collettiva e legislazione, che segna una discontinuità rispetto al decreto legislativo n. 150 del 2009, muovendosi verso la piena derogabilità della disciplina ad opera della contrattazione collettiva. In conclusione, riferendosi all’articolo 13, plaude alla possibilità che più enti pubblici possano gestire in forme consortili tutta la materia del personale. Tale soluzione, però, richiede adeguate modalità di riparto degli oneri.
Il presidente SACCONI, dopo aver sottolineato l’importanza del provvedimento in esame, auspica che la Commissione possa esprimere un parere che si coordini efficacemente con quello che sarà espresso sull’atto del Governo n. 391. Invita pertanto il relatore Ichino e il senatore Pagano, relatore per l’Atto del Governo n. 391, ad armonizzare i testi dei rispettivi schemi di osservazioni.
Il senatore PAGANO (AP-CpE), nel richiamare la disciplina dell’articolo 20 dello schema di decreto, esprime l’auspicio che siano inquadrati nei ruoli delle pubbliche amministrazioni quei lavoratori che, selezionati con specifici requisiti, hanno svolto per determinati periodi funzioni dirigenziali.
Il senatore PUGLIA (M5S) riporta il caso dei lavoratori socialmente utili, che hanno rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione che a volte durano da molti anni. Lamenta che lo schema di decreto legislativo in esame non tiene in debito conto tali lavoratori.
La senatrice GATTI (Art.1-MDP) invita il relatore, nella formulazione dello schema di osservazioni, a tenere in considerazione ipotesi di eccesso di delega relative alla disciplina del rapporto fra contrattazione collettiva e legislazione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(2754) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
Introduce il provvedimento la relatrice FAVERO (PD), che si sofferma sugli aspetti di competenza della Commissione. L’articolo 5 indica tra i principali strumenti per la promozione della sicurezza nelle città i patti per l’attuazione della sicurezza urbana, ai fini della promozione dell’inclusione della protezione e della solidarietà sociale, mediante progetti per l’eliminazione di fattori di marginalità e in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.
Illustra poi l’articolo 7, che prevede la possibilità per i comuni che hanno conseguito gli obiettivi di pareggio di bilancio di procedere ad assumere, a tempo indeterminato, personale di polizia locale al fine di potenziare le attività di controllo del territorio, cui vengono riconosciuti i benefici dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. L’articolo 11 interviene in materia di occupazione arbitrarie di immobili e definisce i percorsi attraverso i quali l’autorità di Pubblica Sicurezza può mettere a disposizione la forza pubblica per procedere allo sgombero in esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Per lo sgombero devono essere tenute in considerazione delle priorità indicate, ferma restando la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale.
La relatrice dà conto dell’articolo 14, che detta disposizioni per favorire l’istituzione del numero unico europeo 112 nelle regioni. A tal fine è consentito di bandire, nell’anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all’assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato da utilizzare per le attività connesse al numero unico europeo 112. Da ultimo, nell’ambito degli interventi per il decoro urbano, si sofferma sull’articolo 16, che integra la formulazione dell’articolo 639 del codice penale (per combattere, in particolare, il fenomeno dei cosiddetti writers). Viene stabilito che, se il reato è commesso su beni immobili, il giudice può subordinare l’applicazione della sospensione condizionale della pena all’obbligo di ripristino e ripulitura dei luoghi oggetto dell’illecito. Per la concessione del beneficio può essere disposta dal giudice la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività con il consenso dell’interessato.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.

























