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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

23 Marzo 2017
in Senato

304ª Seduta

 Presidenza del Presidente

SACCONI 

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.                             

seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE 

(2048) Cristina DE PIETRO ed altri.  –  Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani  

(2128) Laura BIGNAMI ed altri.  –  Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare  

(2266) ANGIONI ed altri.  –  Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il presidente SACCONI (AP-CpE), nel riassumere i capisaldi dei tre provvedimenti in esame e nel ricordare che il relatore sta approntando un testo unificato, sottolinea la necessità che esso si concentri sulla platea dei familiari, senza coinvolgere quella degli operatori. Al momento infatti è opportuno individuare con precisione i beneficiari di provvidenze e servizi, tenuto conto dei tempi a disposizione per l’approvazione definitiva del testo e dell’esigenza di individuare con precisione le risorse economiche necessarie. Si potrà rinviare alla legge di stabilità la definizione di adeguate politiche di sostegno.

La senatrice GATTI (Art.1-MDP) concorda sulla necessità di verificare con attenzione la disponibilità delle risorse finanziarie. Passa poi all’esame delle iniziative legislative. Rileva che il disegno di legge n. 2128, a prima firma della senatrice Bignami, qualifica l’impegno del caregiver come attività professionale vera e propria, comportante rilevanti oneri soprattutto in campo previdenziale. Ritiene scarsamente efficaci le misure fiscali previste dal disegno di legge n. 2048, a prima firma della senatrice De Pietro, in quanto le forme di detrazione previste incidono poco sulle famiglie incapienti. Ricorda infine che il disegno di legge n. 2266, a prima firma del senatore Angioni, ripropone importanti esperienze regionali, riconoscendo le competenze del caregiver e premiando, senza eccessivi oneri finanziari, compiti di cura che nel lungo periodo incidono gravemente sulla salute delle persone.

La senatrice BENCINI (Misto-Idv) pone l’accento sulla difficoltà di conciliare tempi di lavoro e doveri di assistenza e di cura delle persone prese volontariamente in carico. Pertanto ritiene importante riconoscere la contribuzione figurativa a favore del caregiver.

Il senatore ANGIONI (PD), dopo aver considerato il riparto di competenze tra Stato e Regioni, sottolinea la necessità di procedere a un riconoscimento della specifica figura del caregiver, che svolge le sue funzioni gratuitamente in un contesto di solidarietà. Tale riconoscimento costituisce un primo passo per ridefinire il sistema di welfare e per rispondere a nuovi bisogni sociali.

Il presidente SACCONI (AP-CpE) concorda che l’identificazione della figura del caregiver è condizione necessaria per attuare adeguate politiche di sostegno.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

(2233-B) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario BOBBA, riferendosi alle osservazioni sollevate dal Presidente relatore nella seduta di ieri, evidenzia che l’articolo 4 non disciplina le modalità di esercizio dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, ma si limita a richiamare la legislazione vigente sul diritto d’autore e sulla proprietà intellettuale, che è conforme alle fonti internazionali e dell’Unione europea. Con riguardo all’articolo 14, comma 1, precisa che la sospensione dell’esecuzione del rapporto di lavoro autonomo continuativo in caso di gravidanza, malattia e infortunio, senza diritto al corrispettivo per un periodo non superiore ai 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente, vale anche per le pubbliche amministrazioni, non essendo prevista una esclusione espressa. A proposito del comma 3 dell’articolo 14, aggiunge che la sospensione dei termini per il versamento di contributi e premi in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni non riguarda le casse dei professionisti, in quanto la decisione di sospendere i versamenti dei contributi previdenziali rientra nell’autonomia delle casse stesse, fermo restando l’obbligo di garantire la loro sostenibilità finanziaria. Infine, riguardo alla disciplina del lavoro agile, concorda sull’importanza di stabilire l’operatività dell’assicurazione INAIL per questa tipologia di lavoratori e della responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni e le malattie professionali che avvengono in un ambito su cui quest’ultimo non ha un controllo diretto e immediato. Assicura l’impegno del Governo a dare soluzione di carattere interpretativo a tali questioni, nel duplice obiettivo di garantire al lavoratore un’adeguata tutela e di non aggravare la responsabilità del datore di lavoro per eventi che potrebbero andare oltre la sua sfera di controllo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (n. COM (2017) 47 definitivo)

(Osservazioni all’8a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favorevoli)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il senatore ANGIONI (PD) dà conto di uno schema di osservazioni favorevoli, allegato al resoconto.

Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) esprime perplessità sull’atto comunitario in esame, che non tiene in debito conto le ragioni degli incidenti mortali sulle macchine agricole.

La senatrice BENCINI (Misto-Idv) evidenzia le specificità nella conduzione di macchine agricole e plaude alle finalità dell’atto comunitario.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) dà conto dei percorsi di formazione, previsti dalla normativa di settore, obbligatori per la conduzione di macchine agricole.

Il senatore ANGIONI (PD) puntualizza che l’atto comunitario in esame riguarda unicamente il trasporto su strada e non la conduzione di macchine agricole.

Presente il prescritto numero di senatori, messo in votazione, lo schema di osservazioni favorevoli predisposto dal relatore è approvato a maggioranza.

La seduta termina alle ore 15,30.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 47 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA’

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato l’atto comunitario in titolo, premesso che la direttiva 2003/59/CE ha definito le prescrizioni relative alla formazione periodica dei conducenti professionali di autocarri e autobus, contribuendo a migliorare la sicurezza sulle strade europee e ad innalzare gli standard per i nuovi conducenti di autocarri e autobus;

osservato che la valutazione ex post, svolta dalla Commissione europea, sulla direttiva 2003/59/CE ha rilevato una serie di carenze, tra cui difficoltà nel riconoscimento delle attività di formazione svolte in un altro Stato membro, nonché talune lacune nel contenuto stesso delle attività di formazione e nelle modalità consentite per il loro svolgimento;

valutato che sono state altresì registrate incongruenze nelle prescrizioni minime relative all’età fra la direttiva in questione e la direttiva 2006/126/CE sulla patente di guida;

considerato che con la proposta in esame, adottata dopo un’ampia consultazione pubblica, sono indicate le modifiche alle due direttive citate in modo da risolvere le criticità evidenziate,

esprime osservazioni favorevoli.

303ª Seduta

Presidenza del Presidente

SACCONI 

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.                            

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE  

 

Il presidente SACCONI osserva che alla Commissione sono stati recentemente assegnati, per l’espressione delle osservazioni, gli Atti del Governo nn. 391 e 393 e l’Atto n. 396, rispettivamente deferiti in sede primaria alla Commissione Affari costituzionali e alla Commissione Difesa. Ricorda quindi che già in passato aveva sollevato la questione di un disallineamento tra il regime delle competenze delle Commissioni permanenti del Senato ed il processo di progressiva convergenza tra il regime giuridico dei rapporti di impiego pubblico e del lavoro privato, iniziato in Italia fin dagli anni Settanta e ormai giunto a compimento e che la natura privatistica del rapporto di lavoro pubblico è stata affermata già nel decreto legislativo n. 29 del 1993. La cosiddetta “prima privatizzazione” ha inciso su tutti i principali aspetti del rapporto di impiego, dalla fase genetica a quella funzionale; la cosiddetta “seconda privatizzazione” ha poi portato a compimento il riassetto del pubblico impiego, con particolare riferimento al passaggio del contenzioso dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria. La normativa è stata infine riordinata dal decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano escluse dalla privatizzazione talune categorie che presentano tratti peculiari, tra cui i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, il personale militare e le Forze di Polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia. L’assegnazione dei suddetti atti ripropone dunque l’opportunità di una riflessione sull’ambito di competenza affidato dall’articolo 22 del Regolamento del Senato alla Commissione lavoro e sulla necessità di riunire in capo ad essa quella relativa alla disciplina generale del lavoro pubblico e privato. Propone dunque che la questione sia portata nuovamente all’attenzione della Presidenza del Senato.

 

La Commissione concorda.

 

La senatrice PARENTE (PD), nell’associarsi alle considerazioni del Presidente, coglie altresì l’occasione per richiamare la tematica dei decreti attuativi della legge n. 106 del 2016 sul terzo settore, il cui esame si è svolto in sede primaria nella Commissione Affari costituzionali, e sul quale era a suo tempo stata respinta la richiesta di assegnazione quanto meno congiunta avanzata dalla Commissione lavoro. Paventa che da ciò derivi l’assegnazione dei relativi decreti attuativi all’esame della sola 1a Commissione permanente, avanzando il timore che ne possano derivare conseguenze con riferimento all’architettura delle politiche sociali finora definite.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(2233-B) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore SACCONI (AP (Ncd-CpE)) introduce l’esame del disegno di legge, che torna all’esame del Senato in quanto modificato dalla Camera dei deputati, sottolineando che si tratta di provvedimento collegato alla manovra annua di finanza pubblica e che si riscontra una diffusa attesa circa la sua definitiva approvazione.

Segnala anzitutto una criticità con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 4, che ha peraltro ricevuto un doppio voto conforme dai due rami del Parlamento. In proposito, reputa comunque doveroso far presente che la norma sembra contrastare con il complessivo impianto normativo del diritto di autore, che recepisce la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (legge  n. 399 del 1978 e direttiva comunitaria n. 2001/29/CE) e prevede un diritto esclusivo ad autorizzare, volta per volta, la riproduzione, la comunicazione e la distribuzione dell’opera di ingegno. La ratio di questo articolo dovrebbe essere quella di aumentare le tutele per i lavoratori autonomi, fornendo espressamente anche ad essi quelle assicurate dalla legge sul diritto d’autore e dal codice della proprietà industriale. Si potrebbe, tuttavia, produrre un effetto opposto se si introduce un principio di derogabilità dei diritti derivanti dalla vigente normativa tramite una loro cessione preventiva e generalizzata in sede contrattuale, e non mediante autorizzazione rilasciata di volta in volta: alcune categorie di lavoratori autonomi interessati dall’applicazione della normativa sulla protezione delle opere d’ingegno si troverebbero infatti  a godere di una tutela diminuita. Affida dunque al Governo ogni valutazione sulla problematica e sulle modalità di soluzione.

Dà quindi conto delle singole modifiche apportate al testo dalla Camera dei deputati.

In particolare, valuta opportuno specificare che il datore di lavoro debba fornire una preventiva informazione sulle modalità di utilizzo degli strumenti di lavoro e delle circostanze nelle quali verranno realizzati i controlli, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, prevedendo che l’installazione di sistemi di geolocalizzazione sui dispositivi tecnologici in dotazione al lavoratore e di sistemi di software sia soggetta alla procedura di cui all’articolo 4, comma 1, della n. 300 del 1970, e successive modificazioni.

Con riferimento all’articolo 15, comma 4, sottolinea l’opportunità di chiarire se gli incentivi e le agevolazioni di carattere fiscale o contributivo eventualmente previsti per i lavoratori che svolgono le proprie mansioni all’interno dell’azienda siano riconosciuti anche per i lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile. Segnala inoltre l’esigenza di specificare se l’accordo per lo svolgimento di una parte della prestazione lavorativa in modalità agile e le sue modificazioni siano oggetto delle comunicazioni di cui all’articolo 12 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con conseguente adeguamento del relativo premio assicurativo per la parte di prestazione lavorativa resa al di fuori dei locali aziendali in luoghi sempre variabili e diversi.

Ritiene che i profili della salute e sicurezza connessi al lavoro agile rappresentino l’aspetto più critico. Con riferimento alle norme previste dagli articoli 19 e 20, fa presente in primo luogo un’esigenza di chiarezza in merito alle relazioni intercorrenti tra questo provvedimento e il decreto legislativo n. 81 del 2008. In proposito considera opportuno precisare se le disposizioni inserite nel provvedimento in esame siano le sole che operino nei riguardi del lavoratore nel periodo di svolgimento della sua prestazione o se esse vadano coordinate con l’applicazione del testo unico. Giudica inoltre necessario uno specifico chiarimento riguardo alla “copertura INAIL”: in particolare, fa presente che dovrà essere precisato se l’infortunio del lavoratore “agile” sarà assicurato e fino a che punto verranno considerati quelli in itinere. A tal proposito, segnala inoltre al Governo l’opportunità di una interpretazione circa la risarcibilità di tutti gli infortuni occorsi al lavoratore durante l’orario di lavoro svolto al di fuori dell’azienda, alle stesse condizioni alle quali è garantita la “copertura” INAIL dei lavoratori che si infortunino nell’azienda. Ritiene che, nell’ambito della valutazione dei rischi, lo smart working meriti una considerazione specifica in sé, a prescindere dal luogo in cui l’attività venga svolta; in conseguenza, il lavoratore dovrà essere sottoposto ad una idonea sorveglianza sanitaria di tipo olistico. Gli eventi infortunistici legati esclusivamente alla scelta discrezionale del luogo da parte del lavoratore non potranno essere addebitati a titolo di colpa al datore di lavoro. Giudica opportuno  precisare che non possano rientrare nell’ambito di applicazione del testo i lavori che prevedono l’utilizzo di mezzi pericolosi, perché di fatto estranei al concetto di lavoro “agile”, quali sono le attività di trasporto su strada.

Conclusivamente, auspica che il provvedimento sia esaminato e approvato in tempi rapidi, tenuto conto anche dell’approfondito esame svolto in prima lettura.

Il senatore ICHINO (PD) chiede chiarimenti sull’articolo 4 del provvedimento, riportando esempi di contratti su incarichi di ricerca che, nel lavoro autonomo, disciplinano di norma singole commesse.

La senatrice GATTI (Art.1-MDP), sempre con riguardo all’articolo 4 del disegno di legge, fa presente che in alcuni settori produttivi, come quello delle tecnologie digitali, non è possibile prevedere forme di cessione di diritti di autore valide per ogni contratto.

Il sottosegretario BOBBA assicura che il Governo riserverà la dovuta considerazione ai punti sollevati dal Presidente. Concorda con l’esigenza di giungere in tempi rapidi all’approvazione del provvedimento e rammenta che alla Camera dei deputati le forze di opposizione, con l’unica eccezione del Gruppo di Sinistra italiana, si sono astenute o hanno votato a favore.

La Commissione conviene infine di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di martedì 28 marzo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

IN SEDE CONSULTIVA 

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n. 391)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

 

Il relatore PAGANO (AP (Ncd-CpE)) introduce il provvedimento, che dà attuazione all’articolo 17, comma 1, della legge n. 124 del 2015 ed è interamente dedicato alla riforma del sistema di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti pubblici. In particolare, l’articolo 1 contiene i principi generali della misurazione e della valutazione della performance, che è condizione necessaria per l’erogazione di premi, del riconoscimento delle progressioni economiche e dell’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale. Si stabilisce inoltre che la valutazione negativa della performance può comportare l’irrogazione del licenziamento disciplinare per insufficiente rendimento. L’articolo 2 interviene sul ciclo di gestione della performance, mentre l’articolo 3 definisce gli obiettivi da raggiungere. E’ prevista altresì un’attività di  monitoraggio della performance e un controllo sugli ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti. Sulla base dell’articolo 13, si introduce un nuovo sistema di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la prestazione. Si prevede che spetta al contratto collettivo nazionale stabilire la quota delle risorse destinate a remunerare la prestazione stessa. Da ultimo, il relatore segnala gli articoli 14, 15 e 16, che adeguano la disciplina sul bonus annuale delle eccellenze, sulle progressioni economiche e sulle progressioni di carriera alle modifiche introdotte dal provvedimento in esame, riservandosi conclusivamente di proporre una bozza di osservazioni al termine del dibattito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  

Il presidente SACCONI dà conto di una richiesta del senatore Puglia relativa all’assegnazione di un affare in materia di lavoro marittimo. Avanza inoltre la proposta di richiedere l’assegnazione di un ulteriore affare, riguardante l’impatto sul lavoro delle nuove tecnologie digitali. Ricorda che le trasformazioni industriali degli ultimi decenni hanno provocato una drastica riduzione occupazionale, paventando gli effetti della diffusione delle tecnologie digitali sul settore.

La senatrice GATTI (Art.1-MDP) esprime apprezzamento per entrambe le proposte. Sottolinea come la questione dei lavoratori marittimi si trascini ormai da tempo e richieda soluzioni adeguate. Con riguardo alla proposta di affare sulle tecnologie digitali, individua nell’assenza di innovazione tecnologica una causa rilevante della disoccupazione.

La senatrice PARENTE (PD), accogliendo le proposte avanzate dal Presidente, richiama l’esigenza di affrontare le problematiche generate dalle tecnologie digitali in un’ottica che coinvolga l’insieme delle relazioni sociali.

Il senatore PUGLIA (M5S) sottolinea la centralità del settore marittimo nell’economia italiana. Invita a individuare i dovuti momenti di approfondimento relativamente all’affare assegnato alle nuove tecnologie digitali.

Il PRESIDENTE, nel riscontrare il consenso della Commissione, comunica che avanzerà le relative richieste al Presidente del Senato, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento.

Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) interviene infine a sollecitare la convocazione del Presidente dell’INPS, alla luce di recenti notizie di stampa secondo cui il bilancio dell’Istituto è sotto attenzione della Corte dei conti.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

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