300ª Seduta
Presidenza del Presidente
SACCONI
La seduta inizia alle ore 15,15.
SULL’INCONTRO INFORMALE CON RAPPRESENTANTI DEL MOVIMENTO OPZIONE DONNA
Il PRESIDENTE dà conto dello svolgimento dell’incontro informale con le rappresentanti del Movimento Opzione Donna, appena svolto dalla Commissione. Comunica inoltre che durante l’incontro sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
La Commissione prende atto.
SUL CONVEGNO “RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE. LINEE GUIDA E NUOVE TECNOLOGIE PER LE CONSULTAZIONI PROMOSSE DAL SENATO”
Il PRESIDENTE ricorda che domani, giovedì 9 marzo, alle ore 15 si svolgerà presso l’aula della Commissione Difesa il convegno su “Rappresentanza e partecipazione. Linee guida e nuove tecnologie per le consultazioni promosse dal Senato”, nel quale verranno tra l’altro illustrate le buone pratiche messe in atto dalla Commissione per favorire ed agevolare lo scambio di opinioni tra i commissari e soggetti esperti od associazioni, al fine di approfondire tematiche oggetto di provvedimenti legislativi.
La Commissione prende atto.
IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale (n. 379)
(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)
l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente SACCONI ricorda che nella precedente seduta il senatore Berger ha illustrato una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi (testo allegato al resoconto della seduta di ieri).
Il senatore PUGLIA (M5S) dà conto di uno schema di osservazioni alternativo di segno contrario, pubblicato in allegato.
La senatrice PARENTE (PD), pur concordando con la proposta di osservazioni del relatore, esprime alcune perplessità, soffermandosi in particolare sull’organizzazione del primo biennio dell’istruzione professionale secondo criteri di flessibilità. Manifesta altresì dubbi sulle proposte del relatore riguardanti le modalità di passaggio tra un sistema formativo e l’altro.
Il relatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritiene assolutamente necessario garantire agli studenti la possibilità di passare da un ciclo all’altro del proprio percorso formativo. A tale proposito, invita ancora a considerare il primo biennio di questo percorso formativo alla stregua di un momento di orientamento. Per il resto, si dichiara disponibile ad accedere ai suggerimenti della senatrice Parente.
La senatrice CATALFO (M5S) concorda nel considerare il primo biennio dell’istruzione professionale come una fase di orientamento. Ritiene altresì indispensabile assicurare adeguate modalità di passaggio tra i diversi percorsi della formazione e dell’istruzione professionale.
Il senatore LEPRI (PD) manifesta l’opportunità di valutare lo studente al termine del primo biennio di formazione.
Il relatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ribadisce la necessità di mantenere un’occasione di valutazione degli studenti al termine del triennio del percorso formativo. Riformula la sua osservazione all’articolo 8, comma 5, ritenendo possibile prevedere che le istituzioni scolastiche tengano conto dei crediti maturati alla fine sia del biennio che del triennio formativo.
Il senatore ANGIONI (PD) solleva perplessità sul riferimento ai criteri di flessibilità secondo cui dovrebbero organizzarsi i percorsi didattici del primo biennio.
Il senatore LEPRI (PD), concordando con il senatore Angioni, chiede al relatore di mantenere la possibilità di organizzare la classe secondo una metodologia per gruppi.
Il senatore PUGLIA (M5S) chiede che i rilievi presenti nello schema di osservazioni siano resi più stringenti, ribadendo i capisaldi della bozza di parere da lui precedentemente illustrata.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) non concorda sull’ipotesi di ridurre i momenti di istruzione in aula rispetto all’attività di formazione in azienda.
La senatrice CATALFO (M5S), a nome del proprio Gruppo, conferma la proposta di osservazioni contrarie. Concorda comunque con i rilievi contenuti nello schema di osservazioni del relatore, chiedendo che esso sia posto in votazione per parti separate.
Il relatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) insiste sulla necessità di ridefinire i rapporti tra Stato e Regioni. La Rete nazionale delle scuole professionali dovrà dare un contributo in tal senso, diventando uno strumento volto ad agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro già nel momento della formazione professionale dei giovani.
Il PRESIDENTE evidenzia la necessità di un sistema duale che riesca a integrare efficacemente i momenti della formazione e del lavoro, che non possono più essere fasi separate nella storia professionale dei lavoratori.
Mette quindi ai voti per parti separate lo schema di osservazioni del relatore, come modificato in conseguenza del dibattito (allegato al resoconto).
Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema predisposto dal relatore – fino alla manifestazione di osservazioni favorevoli – è approvato a maggioranza.
Presente il prescritto numero di senatori, posti ai voti, i rilievi allo schema di decreto sono quindi approvati, con l’astensione del senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL).
Risulta pertanto precluso lo schema di osservazioni presentato dal Gruppo Movimento 5 Stelle.
Il PRESIDENTE, nel ringraziare il relatore per il prezioso lavoro svolto e tutti i senatori intervenuti, sottolinea che le osservazioni espresse rappresentano uno strumento importante per conseguire opportune forme di integrazione tra formazione e lavoro. Questi temi sono costantemente al centro della riflessione della Commissione, come dimostra anche il confronto in corso sull’affare assegnato n. 789 (canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini ed apprendistato). Invita dunque il relatore a rappresentare personalmente alla Commissione di merito le ragioni delle osservazioni testé deliberate e a dare conto in quella sede dell’ampio dibattito svoltosi sullo schema di decreto legislativo.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il presidente SACCONI avverte che la seduta della Commissione, convocata alle ore 9 di domani, giovedì 9 marzo, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,55.
OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 379
L’11a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che il provvedimento, in attuazione della delega di cui alla legge n. 107 del 2015, mira a superare la sovrapposizione tra istruzione professionale e istruzione tecnica, attraverso il rafforzamento dell’identità dell’istruzione professionale, esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi.
Con riferimento all’articolo 3, si suggerisce alla Commissione di merito:
· al comma 1 di prevedere tra i nuovi percorsi di istruzione professionale anche quelli dedicati ai servizi alla persona, in particolar modo l’operatore del benessere;
· al comma 3 di inserire nel decreto ministeriale ivi previsto, oltre alle indicazioni per il passaggio ai nuovi ordinamenti, anche le tabelle di corrispondenza tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell’ambito dei percorsi di IeFP (istruzione e formazione professionale) e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell’istruzione professionale.
Con riferimento all’articolo 4, sarebbe opportuno:
· al comma 2 prevedere che le istituzioni scolastiche, con riferimento al Progetto formativo individuale, possano organizzare il primo biennio in periodi didattici declinati secondo il criterio della flessibilità;
· inserire un comma 3-bis che, al fine di realizzare l’ampliamento e la differenziazione dei percorsi e le specificità territoriali, permetta all’offerta di istruzione professionale, nel rispetto della programmazione regionale, di essere affiancata da percorsi di IeFP per il rilascio della qualifica e del diploma professionale, nonché al corso annuale per l’accesso all’esame di Stato di secondo ciclo, realizzata secondo le specifiche disposizioni regionali in materia di IeFP ed accordi regionali con gli uffici scolastici regionali. Inoltre, nel rispetto delle competenze riconosciute alle Regioni, la succitata offerta di IeFP dovrebbe essere articolata in modo da assicurare il diritto degli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di accedere ai percorsi del secondo ciclo, sia nell’istruzione secondaria superiore sia in quelli del sistema di IeFP;
· al comma 4 prevedere che il quinto anno dell’istruzione professionale possa essere strutturato dalle istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia, in modo da consentire il conseguimento del diploma di istruzione professionale, previo superamento degli esami di Stato. Il medesimo quinto anno potrebbe essere strutturato quale quinto anno del sistema di IeFP per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole Regioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della legge n. 107 del 2015;
· al comma 5 dotare le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale di un ufficio per i servizi di orientamento e di inserimento lavorativo, che abbia il compito di sostenere la migliore organizzazione dei laboratori a fini didattici, facilitare ed incrementare il contatto con il tessuto imprenditoriale per realizzare attività di alternanza o di percorsi di apprendistato duale, garantire l’integrazione con la rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro ed assicurare servizi di orientamento e di inserimento lavorativo a conclusione del ciclo di studi;
All’articolo 5, comma 1, lettera f), sulla certificazione delle competenze, si ritiene opportuno specificare che i diplomi ivi previsti fossero quelli quadriennali, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
Con riferimento all’articolo 7, si propone di modificare l’articolato prevedendo che, allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, e di sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, sia istituita la “Rete nazionale delle scuole professionali”, di cui fanno parte, nel rispetto della loro diversa identità e pari dignità, le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni. Tale Rete dovrebbe partecipare alla “Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro” e, con decreto ministeriale, dovrebbero essere definiti i criteri e le modalità per l’aggiornamento annuale del repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali, la costituzione della “Rete nazionale delle scuole professionali” e l’accreditamento dei soggetti che partecipano alla “Rete nazionale delle scuole professionali”.
All’articolo 8 si suggerisce alla Commissione di merito:
· di premettere un comma 01, in cui si stabilisca che i passaggi tra i sistemi formativi costituiscono una opportunità per garantire all’allievo il diritto alla realizzazione di un percorso personale di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, nonché la valorizzazione e il riconoscimento di quanto acquisito in ambito non formale e informale. Ciò potrebbe tradursi nella possibilità di transitare, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni, tra percorsi anche di diverso ordinamento, nonché dal mondo dell’esperienza e del lavoro verso il sistema formale del secondo ciclo di istruzione e formazione;
· al comma 5 di prevedere che le istituzioni scolastiche tengano conto dei crediti maturati tanto alla fine del biennio che alla fine del triennio;
· al comma 6 di definire che il passaggio al quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale possa avvenire anche presso le istituzioni scolastiche oltre che presso le istituzioni formative per conseguire un diploma professionale di tecnico.
All’articolo 11, sarebbe opportuno prevedere che gli standard formativi, il repertorio dei percorsi di Istruzione Formazione Professionale, e le relative corrispondenze con i nuovi indirizzi dell’Istruzione Professionale, siano ridefiniti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvedendo altresì a una semplificazione dell’iter procedurale di aggiornamento del repertorio delle qualifiche e dei diplomi professionali, tale da poter consentire un suo eventuale adeguamento con cadenza annuale.
All’articolo 12 sarebbe opportuno individuare specifici finanziamenti per la frequenza degli alunni disabili, compresi quelli per il trasporto dei predetti alunni, nei percorsi di Istruzione Formazione Professionali previsti dalle Regioni.
Inoltre, al fine di garantire un raccordo stabile con il sistema di istruzione e formazione professionale regionale, si propone alla Commissione di merito di introdurre l’adozione di un regolamento, come previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali, di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Da ultimo, all’articolo 14 si suggerisce di prevedere che sia le Regioni che le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dello Statuto e le norme di attuazione, per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale, di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e intendano sostenere l’esame di Stato, realizzino appositi corsi annuali, che si concludono con l’esame di Stato. I criteri generali per la realizzazione dei corsi potrebbero essere definiti attraverso specifiche intese tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAI SENATORI Nunzia CATALFO, PUGLIA E Sara PAGLINI SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 379
La Commissione 11a del Senato,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale (AG n. 379);
premesso che:
il presente decreto legislativo – adottato in attuazione del recepimento dei principi di delega conferiti dall’articolo 1, commi 180, 181, lettera d), e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta «Buona Scuola») – è finalizzato alla revisione dei percorsi dell’istruzione professionale e al potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio;
il dispositivo normativo è, per vie generali, volto a:
– superare la sovrapposizione tra istruzione professionale e istruzione tecnica;
– prevedere il raccordo tra l’istruzione professionale e le istituzioni formative in modo stabile e strutturato;
– ampliare l’offerta formativa anche attraverso la realizzazione di percorsi di qualifica professionale;
– prevedere e rafforzare, su tutto il territorio nazionale, un sistema unitario e articolato, sino a livello terziario (università e Istituti tecnici superiori), di “Scuole professionali” (istruzione professionale e IeFP), ricomprese in una «Rete nazionale»;
una tale ristrutturazione fa sì che, a conclusione del primo ciclo di istruzione, gli studenti possano scegliere tra i percorsi di istruzione professionale, di durata quinquennale, finalizzati al conseguimento del relativo diploma, realizzati da scuole statali e da scuole paritarie riconosciute ovvero i percorsi IeFP, di durata triennale per il conseguimento di qualifiche e di durata quadriennale per il conseguimento di diplomi professionali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni;
considerato che:
l’avvicinamento dei percorsi di istruzione professionale a modelli tipici dell’organizzazione delle formazione professionale (apprendistato, alternanza scuola-lavoro a partire dal secondo anno, incremento delle attività laboratoriali) e l’esistenza di percorsi paralleli per il rilascio di qualifiche e diploma richiede sia fatta un’analisi sul possibile impatto sui livelli occupazionali della istruzione professionale e sull’effetto che la riforma può avere sulla consistenza organica del personale dell’IeFP;
inoltre, per effetto della revisione dei percorsi di istruzione professionale si rischia:
– una spinta alla “canalizzazione” degli studenti sempre più precoce;
– una parcellizzazione sempre più manifesta del sistema educativo;
– di rendere l’istruzione professionale un corpo separato dal resto del sistema scolastico vero e proprio (ne è conferma l’istituzione della Rete nazionale delle Scuole professionali);
– di costruire un sistema basato su uno stile di apprendimento «pratico» contrapposto a non meglio definiti sistemi di apprendimento come quelli liceali;
– schiacciare i percorsi di studio verso una deriva «aziendalistica» con sbocchi professionali tanto velleitari quanto astratti, a discapito della prosecuzione degli studi superiori;
come evidenziato dalle organizzazioni sindacali, il sistema ipotizzato è estremamente macchinoso e disallineato con il sistema delle competenze istituzionali tra Stato e Regioni per cui, a parte la maturità quinquennale professionale, gli Istituti non hanno facoltà di rilasciare attestati di qualifica triennali o diplomi quadriennali se non autorizzati dalle singole Regioni (che operano con 20 modelli organizzativi differenti) ed attraverso percorsi paralleli all’interno degli Istituti, con evidenti gerarchizzazioni tra classi orientate alla maturità e classi orientate alle uscite precoci, riproducendo di fatto all’interno degli Istituti Professionali quel dualismo, che si voleva superare, con gli Istituti Tecnici da una parte, e con i Centri di Formazione Professionale dall’altra. Anche la previsione delle reti delle scuole professionali non è assolutamente declinata in termini di competenze, responsabilità, strumenti operativi, finanziamenti: ci troviamo davanti a questo decreto delegato che rimanda ad un altro futuro decreto, partendo da 20 sistemi organizzativi regionali diversi, che adottano strumenti di accreditamento differenti;
considerato inoltre che:
per quanto riguarda l’alternanza scuola-lavoro:
a) la bassa esperienza in tale ambito di taluni istituti scolastici non ha permesso agli studenti un adeguato approccio alla realtà lavorativa;
b) la standardizzazione, nei metodi e nella scelta delle imprese richiesta dal MIUR, i cui parametri sono definiti dal ministero per tipologia di istituto, non ha permesso alle realtà più virtuose all’interno dei territori di poter essere selezionate ed incoraggiate a partecipare al programma;
c) la mancata definizione dei parametri e degli obiettivi formativi, ha portato gli studenti a confrontarsi con realtà produttive non sempre rispondenti a standard formativi consoni;
come evidenziato dal secondo rapporto della CGIL in materia di alternanza scuola-lavoro, sussiste un problema legato all’offerta di formazione e lavoro garantita dalle imprese: “Un ragazzo su 4 è fuori da percorsi di qualità e vive un’esperienza dequalificata, il 10 per cento ha partecipato solo ad attività propedeutiche, con un picco nei licei e il 14 per cento ha partecipato solo ad esperienze di lavoro in particolar modo negli istituti professionali. E l’80 per cento delle esperienze sono state fatte almeno in parte nel periodo estivo, senza contare che al Sud la situazione è peggiore che al Nord”;
considerato infine che:
il 30 novembre 2007, si è provveduto all’eliminazione dei titoli professionali e delle relative equipollenze per i lavoratori marittimi, in ragione dell’adeguamento alla convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia dei marittimi STCW 78/95. Tale ragione però non risulta avere una solida consistenza, in quanto nessuno dei Paesi comunitari ha provveduto ad introdurre nel proprio ordinamento una norma simile. Inoltre, il decreto legislativo n. 136 del 2011 ha introdotto la conversione dei titoli professionali acquisiti con il diploma in semplici abilitazioni, prevedendo anche il declassamento per coloro che nei 5 anni di validità del certificato di abilitazione non svolgono le funzioni per le quali il certificato è stato rilasciato. Il declassamento ha come conseguenza che il lavoratore marittimo deve riprendere gli studi per poter riottenere la qualifica conseguita con il diploma. Anche tale norma non risulta essere in linea né con quanto scritto nella Costituzione Italiana né con le direttive europee in materia né con la convenzione STCW 78/95;
appare necessario ripristinare i titoli professionali e le relative equipollenze, nonché il progetto “Orione” negli istituti nautici, anche attraverso l’aggiornamento dei programmi scolastici per ciò che concerne i correttivi riguardanti gli standard internazionali e l’implementazione dei programmi di insegnamento della lingua inglese;
esprime, per quanto di competenza, osservazioni contrarie.
299ª Seduta
Presidenza del Presidente
SACCONI
La seduta inizia alle ore 15,35.
SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
Il presidente SACCONI rivolge un caloroso benvenuto alla senatrice Gatti, recentemente tornata a far parte della Commissione.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) ricorda la sua richiesta di convocare il Governo per acquisire informazioni sulle ricadute occupazionali in FIAT a seguito delle recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato Marchionne. Fornisce informazioni sugli stabilimenti VM Motori di Ferrara e su procedure negoziali aperte a livello regionale.
Il presidente SACCONI comunica che si procederà a convocare le parti sociali all’apertura di un tavolo negoziale presso il Ministero dello sviluppo economico. Suggerisce al senatore Barozzino di presentare un’interrogazione in Commissione sul tema, della cui urgenza si farà garante la Presidenza.
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (n. COM (2016) 815 definitivo)
(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 191)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.
La relatrice D’ADDA (PD) dà conto di uno schema di risoluzione favorevole con raccomandazione, pubblicato in allegato.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) auspica che siano inseriti riferimenti più precisi sui congedi parentali, tenendo conto degli ambiti di autonomia che la proposta di direttiva riserva agli Stati membri.
La relatrice D’ADDA (PD) sottolinea che l’inserimento della raccomandazione nello schema di risoluzione soddisfa le richieste del senatore Barozzino.
Presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI mette ai voti la proposta di risoluzione della relatrice, che è approvata. Il PRESIDENTE registra il voto unanime della Commissione.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. COM (2017) 11 definitivo)
(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 192)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.
La relatrice BENCINI (Misto-Idv) dà conto di uno schema di risoluzione favorevole, pubblicato in allegato, e richiama, in particolare, la possibilità per gli Stati membri, previo confronto con le parti sociali, di elevare i livelli di attenzione per l’esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni. Conferma gli elementi di novità contenuti nella proposta di direttiva in esame.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL), pur dando atto delle novità della proposta di direttiva, solleva perplessità sull’assenza di riferimenti stringenti nei confronti delle responsabilità dei datori di lavoro. Ritiene infatti non soddisfacenti le soluzioni proposte riguardo alla mitigazione dei rischi professionali.
Il presidente SACCONI suggerisce di introdurre nello schema di risoluzione un’osservazione contenente il riferimento a regole certe e comunque tali da non consentire la riduzione degli obblighi precauzionali dei datori di lavoro a detrimento della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Presente il prescritto numero di senatori, mette quindi ai voti la proposta di risoluzione della relatrice, come modificata (allegata al resoconto), che è approvata all’unanimità.
IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (n. 378)
(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favorevoli con rilievi) Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 1° febbraio.
Il relatore LEPRI (PD) dà conto di uno schema di osservazioni favorevoli con rilievo, pubblicato in allegato.
Il presidente SACCONI informa che è stato presentato uno schema di osservazioni alternativo di segno contrario da parte del Gruppo Movimento 5 stelle, pubblicato in allegato.
La senatrice PARENTE (PD) interviene per chiedere che siano chiariti i rapporti fra il gruppo di lavoro interistituzionale regionale e i preesistenti organismi.
Il senatore LEPRI (PD), convenendo con la senatrice Parente, formula una proposta volta a coordinare gli organismi attivi nel settore.
Presente il prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, come modificata (allegata al resoconto), posta ai voti, è approvata. Risulta pertanto preclusa la votazione sulla proposta del Gruppo Movimento 5 stelle.
Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale (n. 379)
(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.
Il relatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) dà conto di uno schema di osservazioni favorevole con rilievi, pubblicato in allegato.
La senatrice PARENTE (PD) sottolinea che le differenze tra le regioni, a volte estremamente marcate, rendono difficile l’efficienza di un sistema a rete, come previsto invece dallo schema di decreto legislativo. Richiama la debolezza del repertorio dei titoli di istruzione professionale e invita ad un dovuto approfondimento dello schema di osservazioni.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,25.
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 815 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA’ (Doc. XVIII, n. 191)
La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminata, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004;
premesso che il diritto dei cittadini europei e delle loro famiglie di spostarsi liberamente e di soggiornare in qualsiasi paese dell’UE è una delle quattro libertà fondamentali sancite dai trattati dell’UE e che tale mobilità non sarebbe possibile senza la tutela dei diritti in materia di sicurezza sociale dei cittadini stessi;
considerato che la proposta in esame ha come unico obiettivo quello di assicurare un coordinamento tra sistemi di sicurezza sociale nazionali, con l’intento di rispondere all’esigenza di ulteriore ammodernamento di alcuni aspetti specifici della disciplina e agevolare ulteriormente l’esercizio dei diritti dei cittadini;
osservato che il regolamento (CE) n. 883/2004, di cui si propone la modifica, necessitava di alcuni miglioramenti in termini di accesso alle prestazioni sociali dei cittadini economicamente inattivi, prestazioni di assistenza di lungo periodo, prestazioni di disoccupazione, in particolare per i lavoratori transfrontalieri, e prestazioni familiari durante i periodi dedicati all’educazione dei figli;
valutato che la proposta è conforme ai principi di proporzionalità e sussidiarietà,
si esprime in senso favorevole, con la raccomandazione di valutare con attenzione l’applicazione del paragrafo 2 dell’articolo 48 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che prevede una procedura eccezionale di ricorso degli Stati membri, la quale potrebbe rendere l’applicazione delle proposte di modifica del regolamento meno stringenti, a danno della sicurezza sociale dei cittadine dell’UE.
In tal senso, si chiede che il Consiglio europeo non adisca, se non in via eccezionale, alla possibilità di inazione prevista dal comma b), paragrafo 2, del TFUE.
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 11 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA’ (Doc. XVIII, n. 192)
La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminata, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;
premesso che la direttiva 2004/37/CE rafforza la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano per la loro salute e la loro sicurezza dall’esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi;
valutato che la proposta di modifica è intesa all’innalzamento del livello di protezione della salute dei lavoratori mediante l’inserimento in alcuni allegati della direttiva 2004/37/CE di valori limite relativi a cinque agenti inquadrati come cancerogeni, ma per i quali non sono attualmente previsti valori limite, e la specificazione che l’esposizione agli oli usati nei motori a combustione interna può determinare una penetrazione cutanea con contributo significativo al carico corporeo totale;
valutato che la proposta è conforme ai principi di proporzionalità e sussidiarietà,
si esprime in senso favorevole, con la seguente osservazione.
La Commissione suggerisce di adottare regole certe e comunque tali da non consentire la riduzione degli obblighi a carico dei datori di lavoro, che determinino un detrimento della salute e sicurezza dei lavoratori.
SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 11 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA’
La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminata, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;
premesso che la direttiva 2004/37/CE rafforza la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano per la loro salute e la loro sicurezza dall’esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi;
valutato che la proposta di modifica è intesa all’innalzamento del livello di protezione della salute dei lavoratori mediante l’inserimento in alcuni allegati della direttiva 2004/37/CE di valori limite relativi a cinque agenti inquadrati come cancerogeni, ma per i quali non sono attualmente previsti valori limite, e la specificazione che l’esposizione agli oli usati nei motori a combustione interna può determinare una penetrazione cutanea con contributo significativo al carico corporeo totale;
valutato che la proposta è conforme ai principi di proporzionalità e sussidiarietà,
si esprime in senso favorevole.
OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 378
L’11a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che il provvedimento mira a facilitare l’inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità certificata, fornendo alla scuola statale docenti e collaboratori per il sostegno didattico, definendo nell’organico scolastico personale amministrativo, che tenga conto della presenza di alunni disabili, e costituendo sezioni per la scuola dell’infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, adeguate alla gestione dei medesimi alunni;
apprezzate le modifiche alla nuova procedura per inoltrare la domanda per l’accertamento della situazione di handicap all’INPS, che risulta assai più efficiente;
valutata positivamente anche l’adozione di una procedura unica di valutazione diagnostico-funzionale, che sostituisce le attuali distinte procedure di diagnosi funzionale e di definizione di un profilo dinamico-funzionale,
esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli i seguenti rilievi.
Con riferimento all’articolo 3, sull’assegnazione dei docenti e del personale dedicato all’assistenza educativa, si riscontra la presenza di una pluralità di figure dipendenti dagli enti locali e dallo Stato e con diverso profilo professionale, per le quali sarebbe opportuna una semplificazione.
In merito all’articolo 8, che istituisce il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT), si suggerisce di prevedere la possibilità di raccordare l’attuale attività del GLIR (Gruppo di lavoro interistituzionale regionale) con il neo istituendo GIT, al fine di potenziare il sistema di inclusione scolastica degli alunni disabili.
SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 378
L’11a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che il provvedimento mira a facilitare l’inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità certificata, fornendo alla scuola statale docenti e collaboratori per il sostegno didattico, definendo nell’organico scolastico personale amministrativo, che tenga conto della presenza di alunni disabili, e costituendo sezioni per la scuola dell’infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, adeguate alla gestione dei medesimi alunni;
apprezzate le modifiche alla nuova procedura per inoltrare la domanda per l’accertamento della situazione di handicap all’INPS, che risulta assai più efficiente;
valutata positivamente anche l’adozione di una procedura unica di valutazione diagnostico-funzionale, che sostituisce le attuali distinte procedure di diagnosi funzionale e di definizione di un profilo dinamico-funzionale,
esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo.
Con riferimento all’articolo 3, sull’assegnazione dei docenti e del personale dedicato all’assistenza educativa, si riscontra la presenza di una pluralità di figure dipendenti dagli enti locali e dallo Stato e con diverso profilo professionale, per le quali sarebbe opportuna una semplificazione.
SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAlle senatrici catalfo e paglini Sull’atto del governo n. 378
La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto del Governo n. 378);
considerato che:
per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 2, la certificazione della gravità dell’handicap (stabilita dalla legge n. 104 del 1992) deve essere ridefinita e considerata imprescindibile, al fine dell’individuazione e della quantificazione delle ore di sostegno, sulla base di organici di sostegno che non devono sacrificare il rapporto di 1 a 1 che occorre continuare a garantire nei casi di disabilità grave;
per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 3, il comma 1 dello stesso prevede che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ai sensi della normativa vigente, “perseguono il raggiungimento delle prestazioni per l’inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità certificata”. Tale disposizione appare limitativa: come segnalato anche dalle organizzazioni sindacali di categoria, già oggi, in molti territori le istituzioni scolastiche sono costrette a contrastare le resistenze degli Enti locali che spesso non erogano servizi che sono previsti dalla vigente normativa. La scuola non può essere lasciata sola e gli Enti locali devono garantire i servizi necessari e l’assistenza specialistica e scolastica di base. Questi servizi devono essere inseriti nei LEP e devono essere effettivamente esigibili.
in base al comma 2 (lettere a), b), c) del medesimo articolo, lo Stato (attraverso l’amministrazione scolastica) provvede all’assegnazione nella scuola statale dei docenti di sostegno e dei collaboratori scolastici, nonché alla stima circa l’organico del personale ATA (la cui consistenza, adeguamento e criteri di riparto sono da definire – secondo quanto stabilito dal comma 3 – entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo apportando le necessarie modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009);
in merito, se è condivisibile che sia introdotto per via normativa tra i criteri di determinazione dell’organico del personale ATA la presenza di alunni certificati con disabilità, non può essere accettabile il limite della dotazione all’attuale consistenza dell’organico vigente, anche perché l’organico è assolutamente insufficiente e tali carenze sono aggravate dal divieto di sostituzione introdotto da questo Parlamento con la legge di stabilità per il 2015;
inoltre, il medesimo comma 2 dell’articolo 3, (lettere d), e), provvede alla costituzione delle sezioni per la scuola dell’infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, «di norma, la presenza di non più di 22 alunni» ove siano presenti studenti con disabilità certificata (stante comunque il numero minimo di alunni o studenti per classe, ai sensi della normativa vigente), nonché ad assegnare alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione un contributo economico, parametrato al: numero degli alunni e studenti con disabilità accolti; percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti;
in merito, è da valutare in maniera assolutamente negativa l’innalzamento a 22 del limite di alunni per la costituzione di classi prime per ciascun grado di istruzione e per le sezioni di scuola dell’infanzia (limite introdotto con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81) e comunque appare necessario definire criteri di certezza, eliminando l’espressione «di norma»;
per quanto concerne le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14, la formazione continua sui temi dell’inclusione dovrebbe essere prevista non solo per i docenti ma anche per i dirigenti scolastici e per il personale ATA;
per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 16, l’ampliamento dell’organico di diritto rispetto alle deroghe e la stabilizzazione del personale precario specializzato e da specializzare, costituiscono le uniche due condizioni per garantire la continuità didattica. Si registra ancora oggi un organico di fatto di 137.000 unità che non sono assegnate stabilmente né esclusivamente a personale specializzato. Pertanto la prima operazione è stabilizzare i posti almeno nella misura del 90 per cento dell’attuale organico di fatto onde evitare il cronico ricorso alla nomina dei supplenti;
per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 21, se per vie generali può essere giusto e opportuno convenire con la dovuta attenzione circa le misure di contenimento della spesa pubblica (anche nel rispetto degli impegni comunitari), al tempo stesso non è accettabile la presunzione di realizzare ambiziosi e impegnativi processi di implementazione qualitativa e quantitativa dell’offerta formativa in assenza delle necessarie e opportune risorse umane, finanziarie e strumentali. Peraltro, vi sono ragioni di dubitare della generale, diffusa neutralità finanziaria del presente schema di decreto;
esprime, per quanto di competenza, osservazioni contrarie.
SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 379
L’11a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che il provvedimento, in attuazione della delega di cui alla legge n. 107 del 2015, mira a superare la sovrapposizione tra istruzione professionale e istruzione tecnica, attraverso il rafforzamento dell’identità dell’istruzione professionale;
esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi.
Con riferimento all’articolo 3, si suggerisce alla Commissione di merito:
· al comma 1 di prevedere tra i nuovi percorsi di istruzione professionale anche quelli dedicati ai servizi alla persona, in particolar modo l’operatore del benessere;
· al comma 3 di inserire nel decreto ministeriale ivi previsto, oltre alle indicazioni per il passaggio ai nuovi ordinamenti, anche le tabelle di corrispondenza tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell’ambito dei percorsi di IeFP (istruzione e formazione professionale) e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell’istruzione professionale.
Con riferimento all’articolo 4, sarebbe opportuno:
· al comma 2 prevedere che le istituzioni scolastiche, con riferimento al Progetto formativo individuale, possano organizzare il primo biennio in periodi didattici declinati secondo il criterio della flessibilità, e non articolare la classe per gruppi, come previsto dal testo in esame;
· introdurre un ulteriore comma che, al fine di realizzare l’ampliamento e la differenziazione dei percorsi e le specificità territoriali, permetta all’offerta di istruzione professionale, nel rispetto della programmazione regionale, di essere affiancata da percorsi di IeFP per il rilascio della qualifica e del diploma professionale, nonché al corso annuale per l’accesso all’esame di Stato di secondo ciclo, realizzata secondo le specifiche disposizioni regionali in materia di IeFP ed accordi regionali con gli uffici scolastici regionali. Inoltre, nel rispetto delle competenze riconosciute alle Regioni, la succitata offerta di IeFP dovrebbe essere articolata in modo da assicurare il diritto degli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di accedere ai percorsi del secondo ciclo, sia nell’istruzione secondaria superiore sia in quelli del sistema di IeFP;
· al comma 4 prevedere che il quinto anno dell’istruzione professionale possa essere strutturato dalle istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia, in modo da consentire il conseguimento del diploma di istruzione professionale, previo superamento degli esami di Stato. Il medesimo quinto anno potrebbe essere strutturato quale quinto anno del sistema di IeFP per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole Regioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della legge n. 107 del 2015.
· al comma 5 dotare le istituzioni scolastiche, che offrono percorsi di istruzione professionale, anche di un ufficio per i servizi di orientamento e di inserimento lavorativo, che abbia il compito di sostenere la migliore organizzazione dei laboratori a fini didattici, facilitare ed incrementare il contatto con il tessuto imprenditoriale per realizzare attività di alternanza o di percorsi di apprendistato duale, garantire l’integrazione con la rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro ed assicurare servizi di orientamento e di inserimento lavorativo a conclusione del ciclo di studi.
In merito all’articolo 5, comma 1, lettera f), sulla certificazione delle competenze, sarebbe opportuno specificare che i diplomi ivi previsti fossero quelli quadriennali, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
All’articolo 6 si suggerisce di abrogare il comma 2.
Con riferimento all’articolo 7, si propone di modificare l’articolato prevedendo che, allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, e di sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, sia istituita la “Rete nazionale delle scuole professionali”, di cui fanno parte, nel rispetto della loro diversa identità e pari dignità, le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni. Tale Rete dovrebbe partecipare alla “Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro” e, con decreto ministeriale, dovrebbero essere definiti i criteri e le modalità per l’aggiornamento annuale del repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali, la costituzione della “Rete nazionale delle scuole professionali” e l’accreditamento dei soggetti che partecipano alla “Rete nazionale delle scuole professionali”.
All’articolo 8 si suggerisce alla Commissione di merito:
· di inserire una ulteriore disposizione che permetta ai passaggi tra i sistemi formativi di diventare una opportunità per garantire all’allievo il diritto alla realizzazione di un percorso personale di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, nonché la valorizzazione e il riconoscimento di quanto acquisito in ambito non formale e informale. Ciò potrebbe tradursi nella possibilità di transitare, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni, tra percorsi anche di diverso ordinamento, nonché dal mondo dell’esperienza e del lavoro verso il sistema formale del secondo ciclo di istruzione e formazione;
· al comma 5 di prevedere che le istituzioni scolastiche tengano conto dei crediti maturati già alla fine del triennio e non alla fine del biennio;
· al comma 6 di definire che il passaggio al quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale possa avvenire anche presso le istituzioni scolastiche oltre che presso le istituzioni formative per conseguire un diploma professionale di tecnico.
All’articolo 11, sarebbe opportuno prevedere che gli standard formativi, il repertorio dei percorsi di Istruzione Formazione Professionale, e le relative corrispondenze con i nuovi indirizzi dell’Istruzione Professionale, siano ridefiniti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvedendo altresì a una semplificazione dell’iter procedurale di aggiornamento del repertorio delle qualifiche e dei diplomi professionali, tale da poter consentire un suo eventuale adeguamento con cadenza annuale.
All’articolo 12 sarebbe opportuno individuare specifici finanziamenti per la frequenza degli alunni disabili, compresi quelli per il trasporto dei predetti alunni, nei percorsi di Istruzione Formazione Professionali previsti dalle Regioni.
Inoltre, al fine di garantire un raccordo stabile con il sistema di istruzione e formazione professionale regionale, si propone alla Commissione di merito di introdurre l’adozione di un regolamento, come previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali, di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Sarebbe opportuno altresì che, a decorrere dall’anno 2017, le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate all’assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di IeFP, siano ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 75 per cento sulla base del numero di studenti annualmente iscritti ai medesimi percorsi, realizzati dalle istituzioni formative accreditate, e del 25 per cento sulla base del numero complessivo di studenti qualificati e diplomati in esito ai percorsi di IeFP, realizzati dalle medesime istituzioni accreditate. Inoltre, le risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144 del 1999, dovrebbero essere incrementate di 27 milioni di euro da destinare al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola lavoro.
Da ultimo, all’articolo 14 si suggerisce di prevedere che sia le Regioni che le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dello Statuto e le norme di attuazione, per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale, di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e intendano sostenere l’esame di Stato, realizzino appositi corsi annuali, che si concludono con l’esame di Stato. I criteri generali per la realizzazione dei corsi potrebbero essere definiti attraverso specifiche intese tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

























