257ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Nannicini.
La seduta inizia alle ore 14.
IN SEDE REFERENTE
(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato
(2229) SACCONI ed altri. – Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale
(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) ricorda che nella precedente seduta il sottosegretario Nannicini ha espresso parere sulle proposte emendative riferite all’articolo 6. Come relatore si conforma al parere del Governo. Ritiene però opportuno presentare un testo corretto dell’emendamento 6.100, allegato al resoconto, che è volto a valorizzare tutto il panorama dell’associazionismo delle professioni, e che raccoglie molte delle sollecitazioni contenute in altri emendamenti.
Il sottosegretario NANNICINI esprime parere favorevole.
Il senatore ZIZZA (CoR), riconoscendo il contributo portato dal relatore nel presentare il testo corretto dell’emendamento 6.100, ritira il suo subemendamento 6.100/3.
Presente il prescritto numero di senatori, con separate e distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 6.100/1 e 6.100/4, mentre è approvato l’emendamento 6.100 (testo corretto). Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 6.2, 6.4, 6.8, 6.9, 6.10, e gli identici 6.11, 6.12, 6.13 e 6.14.
La Commissione respinge quindi il subemendamento 6.0.100 (testo 2)/4 ed approva l’emendamento 6.0.100 (testo 2).
Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 7.
Il sottosegretario NANNICINI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, fatta eccezione per l’emendamento 7.100, segnalando che esso recupera lo spirito normativo dell’emendamento 7.8, pur bocciato dalla Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
Le proposte emendative 7.2, 7.100/2, 7.10 e 7.12 sono ritirate dai rispettivi proponenti.
Con separate e distinte votazioni, sono respinte le proposte emendative 7.3 e 7.4.
Il senatore ICHINO (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 7.5, invitando a distinguere l’istituto dell’appalto, caratterizzato dalla presenza di una organizzazione di impresa, dalla prestazione di lavoro autonomo, priva di tale requisito.
Il sottosegretario NANNICINI e il RELATORE esprimono parere favorevole, concordando con le specificazioni del senatore Ichino.
Posto ai voti, l’emendamento 7.5 è approvato.
La Commissione respinge invece gli emendamenti 7.6, gli identici 7.100/3 e 7.100/4, fatto proprio dal senatore ZIZZA (CoR), e 7.100/5. Approva poi l’emendamento 7.100.
La Commissione respinge altresì gli emendamenti 7.7 e gli identici 7.9 e 7.11.
Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) fa presente che, in conseguenza dell’approvazione del suo emendamento 4.0.400 (testo 2), risultano precluse tutte le proposte emendative riferite all’articolo 9.
Si passa all’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 10.
Il sottosegretario NANNICINI esprime parere favorevole unicamente all’emendamento 10.100, segnalando che esso ricomprende le sollecitazioni proposte dall’emendamento 10.3.
Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) si conforma al parere del Governo, chiedendo pertanto il ritiro delle altre proposte emendative.
Il senatore ICHINO (PD) specifica che l’emendamento 10.3, da lui sottoscritto, mette in risalto la specificità del lavoro autonomo rispetto al lavoro subordinato. Non è pensabile infatti sospendere l’esecuzione di una prestazione lavorativa a causa dell’assenza temporanea del professionista.
Il senatore ANGIONI (PD), pur associandosi alle indicazioni del senatore Ichino, invita a distinguere le attività di lavoro autonomo continuative da quelle non continuative e richiama in particolare i diritti delle lavoratrici.
Gli identici emendamenti 10.1 e 10.2, nonché gli emendamenti 10.3, 10.5, 10.100/2, 10.8 e 10.11 sono ritirati dai rispettivi proponenti. Con successive e distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 10.4, 10.100/1 e gli identici 10.100/3 e 10.100/4.
Posto ai voti, è invece approvato l’emendamento 10.100.
Il senatore PUGLIA (M5S) osserva che l’articolo 81 della Costituzione non può essere eccepito con riguardo all’emendamento 10.6, che non prevede oneri di finanza pubblica.
La Commissione respinge quindi l’emendamento 10.7.
La senatrice D’ADDA (PD) chiede ragione del parere contrario del Governo relativo all’emendamento 10.12, di cui è prima firmataria.
Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) afferma che nelle professioni non ordinistiche è assente un soggetto che possa garantire per il committente in sostituzione della lavoratrice in maternità.
Il senatore ICHINO (PD) obietta che è più probabile individuare una tale sostituzione proprio nelle professioni non ordinistiche.
Il sottosegretario NANNICINI ritiene necessario acquisire il consenso del committente nella sostituzione della lavoratrice in maternità. L’inserimento nell’emendamento 10.12 dell’inciso “previo consenso del committente” gli consentirebbe di formulare avviso favorevole.
La senatrice D’ADDA (PD) presenta quindi l’emendamento 10.12 (testo 2), allegato al resoconto, che, posto ai voti, è approvato.
Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) avverte che, in conseguenza dell’approvazione del suo emendamento 4.0.400 (testo 2), risultano precluse anche le proposte emendative riferite all’articolo 11.
Si passa all’esame delle proposte di modifica riferite all’articolo 12.
Il rappresentante del Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti. Il presidente relatore SACCONI(AP (NCD-UDC)) concorda.
La Commissione respinge quindi l’emendamento 12.2, fatto proprio dal senatore ZIZZA (CoR). Sono invece ritirati gli emendamenti 12.3 e gli identici 12.0.6 (testo 2) e 12.0.7 (testo 2), presentati in seduta e allegati al resoconto.
Con distinte, successive votazioni risultano quindi respinti gli emendamenti 12.0.8 e 12.0.9.
A proposito di tale ultimo emendamento, il senatore ICHINO (PD) specifica che l’ordinamento già prevede che il committente sia garante della sicurezza dei lavoratori autonomi per le prestazioni lavorative che si svolgono nei propri locali.
Si passa all’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 13.
Il sottosegretario NANNICINI dichiara parere favorevole sul solo emendamento 13.100, che, posto ai voti, è approvato. Pertanto risultano preclusi gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.9, 13.10, 13.11 e 13.12.
E’ ritirato l’emendamento 13.13, mentre risulta respinto l’emendamento 13.14.
Si passa all’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 14.
Il sottosegretario NANNICINI dichiara parere favorevole unicamente sugli emendamenti 14.100 e 14.200.
Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) esprime parere conforme a quello del Governo. Segnala che il suo emendamento 14.100 soddisfa le finalità di molte altre proposte di modifica ed invita dunque al ritiro degli altri emendamenti.
Le proposte emendative 14.1, 14.100/3, 14.4, 14.5, 14.7 e 14.8 sono ritirate dai rispettivi proponenti.
Con distinte e successive votazioni, sono respinti i subemendamenti 14.100/1 e 14.100/4.
La senatrice D’ADDA (PD) aggiunge la propria firma al subemendamento 14.100/2.
Il senatore ICHINO (PD) caldeggia l’approvazione di tale subemendamento, ritenendo essenziale la forma scritta solo ai fini della regolarità amministrativa e della prova.
Convengono il sottosegretario NANNICINI e il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)), ed esprimono parere favorevole al subemendamento 14.100/2, che, posto ai voti, è approvato.
Dopo aver respinto il subemendamento 14.100/4, la Commissione approva quindi l’emendamento 14.100, come modificato dal subemendamento 14.100/2. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 14.2 e 14.3.
–Con successive votazioni, vengono poi respinte le proposte emendative 14.6, 14.200/1, 14.200/2, 14.200/3 e 14.200/4; è invece approvato l’emendamento 14.200, risultando conseguentemente precluso il 14.9.
I rispettivi proponenti ritirano gli emendamenti 14.10 e 14.11.
Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 14.12, 14.13, 14.0.1 e 14.0.3. E’ invece ritirato l’emendamento 14.0.2.
Si passa all’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 15.
Il sottosegretario NANNICINI esprime parere favorevole solo sull’emendamento 15.100 (testo 2).
Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) esprime parere conforme a quello del Governo e invita al ritiro degli emendamenti, sottolineando che il suo emendamento 15.100 (testo 2) accoglie nella sostanza molte delle finalità ad essi sottese.
Le proposte emendative 15.1, 15.2, 15.4 (previa sottoscrizione del senatore BERTACCO (FI-PdL XVII),) 15.6 e 15.100 (testo 2)/3 sono ritirate dai rispettivi proponenti.
Con successive e distinte votazioni sono respinte le proposte emendative 15.3, 15.5, 15.100 (testo 2)/1 e 15.100 (testo 2)/2, mentre è approvato l’emendamento 15.100 (testo 2).
La Commissione respinge quindi l’emendamento 15.0.1.
Si passa all’esame delle proposte emendative relative all’articolo 16.
Il sottosegretario NANNICINI dichiara parere contrario su tutti gli emendamenti e ricorda che le proposte emendative 16.0.3 e 16.0.4 sono riprese, nei rispettivi contenuti relativi al diritto alla disconnessione, nell’emendamento 14.100, che la Commissione ha testé approvato.
Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) esprime parere conforme a quello del Governo e invita i proponenti al ritiro.
Gli emendamenti 16.1, 16.3, 16.4 e 16.7 sono ritirati dai rispettivi proponenti.
Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 16.2, 16.5, 16.6, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11 e 16.0.3. L’emendamento 16.0.4 è invece ritirato dal senatore BERTACCO (FI-PdL XVII).
Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 17.
Il sottosegretario NANNICINI esprime parere favorevole sull’emendamento 17.1, soppressivo dell’articolo 17.
Concorda il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)).
Il senatore ICHINO (PD) ribadisce la necessità di non generare confusione nella normativa relativa al parere di controllo e disciplinare nell’ambito del lavoro autonomo.
Posto ai voti, l’emendamento 17.1 è approvato, risultando pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all’articolo 17.
Si passa all’esame delle proposte emendative relative all’articolo 18.
Il sottosegretario NANNICINI esprime avviso favorevole sul solo emendamento 18.100.
Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) dichiara parere conforme.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) chiede ragione del parere contrario del Governo al suo emendamento 18.4.
Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) assicura che l’emendamento 18.100 tiene in considerazione le sollecitazioni sollevate dal senatore Barozzino.
Il sottosegretario NANNICINI nota che l’emendamento 18.100 propone una procedura informativa destinata ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza più funzionale alle esigenze di tutela degli stessi lavoratori.
Sono ritirate dai rispettivi proponenti le proposte emendative 18.1 e 18.2 (tra loro identiche), 18.3, 18.100/1 e 18.8, queste ultime due sottoscritte dal senatore BERTACCO (FI-PdL XVII).
Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) interviene per caldeggiare l’approvazione del subemendamento 18.100/2, sostenendo che le informative relative alla sicurezza sul lavoro andrebbero date solo in presenza di cambiamenti nell’organizzazione aziendale e non rinnovate obbligatoriamente con una periodicità costante.
Il senatore ICHINO (PD) propone, per tale finalità, di sostituire nell’emendamento del relatore 18.100 la parola “connessi” con l’espressione “che conseguano”.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) esprime contrarietà alla proposta del senatore Ichino, ritenendo che non si possa derogare dalle prescrizioni previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
La senatrice PARENTE (PD) ritiene più condividisibile la formulazione attuale dell’emendamento 18.100.
Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)), condividendo le indicazioni sollevate dal senatore Berger, ritiene comunque che una proposta in tal senso possa essere presentata in Aula.
Il sottosegretario NANNICINI ricorda che la periodicità annuale delle comunicazioni in materia di salute e sicurezza delle prestazioni in modalità di lavoro agile è legata ad una specifica valutazione dei rischi, che deve essere appunto compiuta ogni anno.
Con distinte e successive votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 18.100/2, 18.100/3 e 18.100/4.
Posto ai voti, è approvato l’emendamento 18.100. Pertanto risultano preclusi gli emendamenti 18.4, 18.5, 18.6 e 18.7.
Si passa all’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 19.
Il sottosegretario NANNICINI si dichiara contrario a tutte le proposte emendative presentate.
Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo e invita i proponenti al ritiro dell’emendamento 19.1.
L’emendamento 19.1 viene quindi ritirato.
Si passa all’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 20.
Il sottosegretario NANNICINI esprime parere favorevole solo sul solo emendamento 20.1. Il presidente relatore SACCONI(AP (NCD-UDC)) concorda.
L’emendamento 20.1, posto ai voti, è approvato, risultando pertanto precluse le restanti proposte emendative.
Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) presenta l’emendamento 21.100, allegato al resoconto, specificando che esso non introduce nuove disposizioni normative, ma mere correzioni di forma, recependo una condizione della Commissione bilancio.
Posto ai voti, l’emendamento 21.100 è approvato.
Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) illustra quindi la proposta di coordinamento formale Coord. 1, allegata al resoconto, che, posta ai voti, è approvata.
La Commissione, a maggioranza, conferisce infine mandato al presidente relatore a riferire oralmente all’Assemblea sul disegno di legge n. 2233, con le modifiche apportate nel corso dell’esame, e di proporre l’assorbimento del disegno di legge n. 2229.
SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI
Il presidente SACCONI avverte che, essendo stato esaurito l’ordine del giorno, le sedute della Commissione convocate alle ore 8,30 e 14 di domani, giovedì 28 luglio, non avranno luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,40.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2233
6.100 (testo corretto)
IL RELATORE
Sostituire l’articolo, con il seguente:
«Art. 6. – (Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento riqualificazione e ricollocazione) . – 1. I centri per l’impiego e gli organismi autorizzati ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini professionali e le associazioni costituite ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 4 del 2013, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.
2. L’elenco dei soggetti convenzionati di cui al comma 1 è pubblicato dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive – ANPAL – sul proprio sito internet. Le modalità di trasmissione all’ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti convenzionali, sono determinate da decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Lo sportello dedicato raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l’avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l’accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.
4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 3, i centri per l’impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai lavoratori autonomi con disabilità, si avvalgono dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all’articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. Agli adempimenti del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. »
10.12 (testo 2)
D’ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, BERGER
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall’articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da parte dei familiari della lavoratrice stessa, individuati ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto».
12.0.6 (testo 2)
SPILABOTTE, SCALIA
Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore più rappresentative a livello nazionale con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro con particolare riferimento a:
a) modelli previdenziali;
b) modelli di welfare;
c) formazione professionale.
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
12.0.7 (testo 2)
AURICCHIO, PICCINELLI
Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
1. 1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore più rappresentative a livello nazionale con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro con particolare riferimento a:
a) modelli previdenziali;
b) modelli di welfare;
c) formazione professionale.
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
21.100
IL RELATORE
Al comma 4, sostituire le parole: «agli articoli 8, 9, 10 e 11» con le seguenti: «agli articoli 4-bis, commi da 3 a 8, 8 e 10»
Coord.1
IL RELATORE
All’articolo 4-bis, introdotto dall’emendamento 4.0.200 (testo 2), al comma 1, alinea, dopo le parole: «uno o più decreti legislativi» inserire le seguenti: «in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche».
All’articolo 4-bis, introdotto dall’emendamento 4.0.300 (testo 3), al comma 1, dopo le parole: «iscritti agli ordini» inserire le seguenti: «o ai collegi».
All’articolo 4-bis, introdotto dall’emendamento 4.0.400 (testo 2), al comma 7 sostituire le parole: «il settimo periodo è abrogato» con le seguenti: «il settimo e l’ottavo periodo sono soppressi».
All’articolo 6, come modificato dall’emendamento 6.100 (testo corretto), al comma 1, inserire, dopo le parole: «organismi autorizzati» le seguenti: «alle attività di intermediazione in materia di lavoro» e sostituire le parole: «dell’articolo 4» con le seguenti: «degli articoli 4, comma 1, e 5».
All’articolo 6-bis, introdotto dall’emendamento 6.0.100 (testo 2), al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica» e sostituire il comma 2 con il seguente:«2. Dall’attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
All’articolo 21, comma 2, alinea, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria dei maggiori oneri risultanti dall’attività di monitoraggio:».
256ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
SACCONI
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Nannicini.
La seduta inizia alle ore 8,30.
IN SEDE REFERENTE
(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato
(2229) SACCONI ed altri. – Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente relatore SACCONI(AP (NCD-UDC)) ricorda che nella precedente seduta si è arrivati fino al subemendamento 4.0.200 (testo 2)/6, decaduto per assenza del proponente.
Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) anticipa l’intento di trasfondere in un ordine del giorno per l’Assemblea i contenuti dell’emendamento 3.0.6, inammissibile in quanto colpito da parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Richiamando alcune considerazioni già svolte nella precedente seduta, lamenta che sovente la contrarietà della Commissione bilancio motivata da una non sufficiente copertura degli oneri non trovi adeguata ragione nel rispetto del parametro costituzionale.
Concorda il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII), stigmatizzando che tale modalità finisce con l’inficiare il dibattito sugli emendamenti nelle Commissioni di merito.
Presente il prescritto numero di senatori, con successive e distinte votazioni la Commissione respinge quindi i subemendamenti 4.0.200 (testo 2)/7, 4.0.200 (testo 2)/8, 4.0.200 (testo 2)/11 e 4.0.200 (testo 2)/12.
Su richiesta del senatore PUGLIA (M5S), l’emendamento 4.0.200 (testo 2) è posto ai voti per parti separate (la prima comprensiva dall’inizio del comma 1 fino alla lettera a), la seconda contenente la sola lettera b) dello stesso primo comma e la terza ed ultima contenente solo il comma 2) e risulta approvato.
Con successive e distinte votazioni vengono quindi respinti i subemendamenti 4.0.300 (testo 2)/12, 4.0.300 (testo 2)/13 e, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore PUGLIA(M5S), 4.0.300 (testo 2)/14.
Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) illustra il testo 3 dell’emendamento 4.0.300 (allegato al resoconto), che, allo scopo di soddisfare una condizione apposta nel parere della Commissione bilancio, elimina la facoltatività della contribuzione dello schema complementare al fine di garantire la sostenibilità del sistema.
Il sottosegretario NANNICINI si pronuncia in senso favorevole.
Posto ai voti, l’emendamento 4.0.300 (testo 3) è approvato.
Il senatore ZIZZA (CoR) ritira i subemendamenti 4.0.400/10 e 4.0.400/11.
Il presidente SACCONI (AP (NCD-UDC)), relatore, presenta il testo 2 dell’emendamento 4.0.400, allegato al resoconto, che soddisfa una condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio. Precisa che tale testo si differenzia da quello originario solo per i profili di copertura e i riferimenti normativi, e non nella parte dispositiva.
La senatrice PARENTE (PD) richiama l’importanza e la delicatezza degli argomenti cui l’emendamento si riferisce e sottolinea il paziente lavoro di convergenza fra i Gruppi svolto in Commissione per giungere ad un testo il più possibile condiviso, soprattutto in materia di congedi parentali e di malattie oncologiche. Segnala che nel caso di specie l’emendamento riunisce finalità diverse per ragioni di uniformità di copertura degli oneri.
Il PRESIDENTE, relatore, rimarca che molti suoi emendamenti hanno consentito di recuperare istanze sollevate da più Gruppi: cita, ad esempio, l’estensione alla pubblica amministrazione dell’obbligo di pagamento delle competenze dei liberi professionisti.
L’emendamento 4.0.400 (testo 2), posto in votazione, è approvato.
Il senatore PAGANO (AP (NCD-UDC)) ritira l’emendamento 4.0.5.
Si passa quindi all’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 5.
Il sottosegretario NANNICINI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.
Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)), condividendo l’avviso del Governo, ricorda tuttavia la necessità di intervenire sulla gestione separata delle professioni non ordinistiche presso l’INPS, al fine di equilibrare il rapporto fra montante delle contribuzioni e prestazioni erogate. Auspica che il Governo si faccia carico di una disposizione in tal senso in sede di disegno di legge di stabilità.
Il senatore ICHINO (PD) ritira gli emendamenti 5.4 e 5.11.
Gli emendamenti 5.22 e 5.26, posti separatamente ai voti, risultano respinti.
Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)), pur condividendo i contenuti dell’emendamento 5.0.10, con specifico riguardo alle tariffe di riferimento dei liberi professionisti, invita il senatore Pagano a ritirarlo.
Il senatore ICHINO (PD) sostiene che le tariffe di riferimento costituiscono una misura, pur se limitata, di contrasto alla concorrenza e che il prezzo di una prestazione non può essere assunto a indicatore della sua qualità.
Il senatore PAGANO (AP (NCD-UDC)) ritira l’emendamento 5.0.10.
La senatrice PEZZOPANE (PD) ritira invece l’emendamento 5.0.14 (testo corretto).
Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 6.
Il sottosegretario NANNICINI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, fatta eccezione per gli emendamenti 6.100 e 6.0.100 (testo 2).
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,25.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2233
4.0.300 (testo 3)
IL RELATORE
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche)
1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.
2. Dall’attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti attraverso le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente».
4.0.400 (testo 2)
IL RELATORE
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni fiscali e sociali)
1. All’articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista».
2. Le disposizioni di cui all’articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di 6 mesi.
4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, il trattamento economico è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell’articolo 4 del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2002, n. 136.
5. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al precedente comma 4, anche alle lavoratrici ed i lavoratori di cui al comma 3 che abbiano titolo all’indennità di maternità o paternità. In tale caso, l’indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità o paternità.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo.
7. All’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il settimo periodo è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017.
8. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento sono equiparati alla degenza ospedaliera”.
Conseguentemente sopprimere gli articoli 9 e 11 e all’articolo 21 sostituire il comma 1 con i seguenti:
“01. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 4,5 milioni di euro per l’anno 2017, 1,9 milioni di euro per l’anno 2018 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 4,5 milioni di euro per l’anno 2017, 1,9 milioni di euro per l’anno 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 4-bis, 5, 8 e 10, valutati in 7,30 milioni di euro per l’anno 2016, 59,52 milioni di euro per l’anno 2017, 41,87 milioni di euro per l’anno 2018, 41,96 milioni di euro per l’anno 2019, 42,20 milioni di euro per l’anno 2020, 42,80 milioni di euro per l’anno 2021, 43,0 milioni di euro per l’anno 2022, 43,41 milioni di euro per l’anno 2023, 43,63 milioni di euro per l’anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede:
a) quanto a 7,30 milioni di euro per l’anno 2016, 54,34 milioni di euro per l’anno 2017, 41,87 milioni di euro per l’anno 2018, 41,96 milioni di euro per l’anno 2019, 42,20 milioni di euro per l’anno 2020, 42,80 milioni di euro per l’anno 2021, 43,00 milioni di euro per l’anno 2022, 43,41 milioni di euro per l’anno 2023, 43,63 milioni di euro per l’anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) quanto a 0,18 milioni di euro per l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. »
255ª Seduta
Presidenza del Presidente
SACCONI
Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Nannicini e per il lavoro e le politiche sociali Cassano.
La seduta inizia alle ore 14,30.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (n. 311)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 11 e 13, della legge 10 dicembre 204, n. 183. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 13 luglio scorso.
Il senatore PAGANO (AP (NCD-UDC)) presenta uno schema di parere favorevole, allegato al resoconto, con osservazioni relative ad una serie di questioni sollevate in sede di discussione generale. Dà motivazione dei rilievi sollevati sull’istituto dei buoni di lavoro, sulle loro modalità di comunicazione, sull’orario di lavoro dei lavoratori che abbiano compiuto 15 anni e sulla necessità di rendere più favorevole la somministrazione di lavoro effettuata con lavatori a tempo indeterminato. Si sofferma anche sugli temi degli ammortizzatori sociali, sulla NASpI e sull’individuazione dei lavoratori definiti disoccupati.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) illustra uno schema di parere alternativo di segno contrario, allegato al resoconto, denunciando la progressiva riduzione dei diritti dei lavoratori conseguita dalle politiche di precarizzazione dei rapporti di impiego. Stigmatizza in particolare l’abuso dei voucher e le forme di controllo a distanza dei lavoratori e ricorda le campagne di mobilitazione promosse dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Il senatore PUGLIA (M5S) dà conto di uno schema di parere alternativo di segno contrario, allegato al resoconto, ritenendo che le misure contenute nell’atto in titolo non consentono di promuovere forme di lavoro stabile. Propone di introdurre misure correttive alla disciplina del lavoro accessorio con riguardo specifico al tipo di prestazioni, alla tracciabilità dei voucher e ai limiti massimi per i lavoratori e i committenti. Insiste sulla necessità di introdurre procedure di semplificazione degli obblighi di comunicazione. Solleva critiche all’apparato sanzionatorio previsto per la omessa o ritardata comunicazione dell’avvio delle prestazioni di lavoro accessorio.
La senatrice PAGLINI (M5S) si sofferma sulla necessità di prendere in debita considerazione i lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali cui sono negati gli ammortizzatori sociali dalla nuova disciplina della NASpI. Auspica l’adozione di misure volte a spingere i lavoratori non occupati a seguire percorsi di formazione e di aggiornamento professionale.
Il senatore ICHINO (PD) non condivide le valutazioni negative espresse negli schemi di pareri alternativi riguardo i voucher, non ritenendo sostenibile che siano stati utilizzati in luogo di forme regolari di impiego. Esprime altresì ampie riserve nei confronti delle critiche riguardanti il controllo a distanza dei lavoratori, dal momento che nelle aziende non è cambiata la disciplina di tutela della privacy, ma sono state introdotte solo disposizioni relative all’uso dei dati legittimamente raccolti. Torna a stigmatizzare i ritardi sull’erogazione dell’assegno di ricollocazione, che costituisce un nodo fondamentale delle politiche attive del lavoro, ritenendo che il punto avrebbe dovuto essere meglio evidenziato nello schema di parere illustrato dal relatore.
La senatrice D’ADDA (PD) chiede al relatore un’integrazione relativa alle funzioni dell’Ispettorato, che devono essere costantemente monitorate al fine di verificare l’efficacia delle sue attività di contrasto all’evasione. Domanda inoltre di espungere il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo dalla disciplina relativa al cosiddetto contributo di licenziamento.
Il PRESIDENTE ritiene che il Governo debba riferire periodicamente sul monitoraggio della diffusione dei voucher e sull’attività ispettiva dei propri organi. Fa inoltre osservare che alcuni temi sollevati negli schemi di pareri alternativi sono già presenti nella proposta di parere del relatore, a conferma delle convergenze che si sono realizzate in Commissione; fa riferimento, in particolare, alla tutela dei lavoratori stagionali e all’assegno di ricollocazione.
Sottolinea quindi che le difficoltà legate all’erogazione dell’assegno di ricollocazione sono dovute al riparto costituzionale delle competenze tra Stato e regioni. Avanza proposte in materia di interoperabilità delle banche dati e di vigilanza sugli enti controllati dall’ANPAL.
Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) afferma che i voucher non hanno ridotto forme regolari di impiego e propone che il riferimento, presente nello schema di parere del relatore, all’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sia maggiormente precisato, con un richiamo al comma 5 della medesima norma.
Coglie inoltre l’occasione per stigmatizzare che i voucher, pagati al momento dell’acquisto dai datori di lavoro, non possano essere subito riscossi dai prestatori d’opera, che devono attendere a volte anche alcuni mesi e chiede al Governo di compiere i dovuti approfondimenti.
Il senatore PUGLIA (M5S) suggerisce di inserire nella parte dello schema di parere del relatore relativa al contributo di licenziamento un riferimento all’orario di lavoro effettivamente prestato dal lavoratore. Chiede altresì che sia ampliato il periodo di indennità da disoccupazione per i lavoratori stagionali del turismo e del settore termale.
Il senatore ICHINO (PD) ritiene che il contributo di licenziamento debba essere proporzionato alla retribuzione versata.
Il PRESIDENTE avanza specifiche proposte in materia di contributo di licenziamento, da correlarsi al tempo di lavoro e all’entità della retribuzione, e di ampliamento del periodo di indennità da disoccupazione per i lavoratori stagionali del turismo e del settore termale.
Il relatore PAGANO (AP (NCD-UDC)), nel concordare con le indicazioni avanzate nel corso del dibattito odierno, riformula lo schema di parere (testo allegato al resoconto della seduta).
Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti il nuovo schema di parere del relatore, che è approvato. Risultano conseguentemente preclusi gli schemi di parere rispettivamente illustrati dai senatori Barozzino e Puglia.
IN SEDE REFERENTE
(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato
(2229) SACCONI ed altri. – Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 luglio scorso.
La senatrice PAGLINI (M5S) chiede che sia aggiunta la propria firma agli ordini del giorno e agli emendamenti presentati da senatori del proprio Gruppo.
Il PRESIDENTE informa che è giunto il parere della Commissione bilancio su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 9. Ricorda quindi che, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che rechino, fra l’altro, disposizioni contrastanti con le regole di copertura, e dunque gli emendamenti su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell’articolo 81 Costituzione.
Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) lamenta che alcune dichiarazioni di inammissibilità ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione siano state pronunciate dalla Commissione bilancio semplicemente in ragione dell’assenza della relazione tecnica relativa alle quantificazioni degli oneri.
Il PRESIDENTE sottolinea la specifica funzione di controllo operata dalla Commissione bilancio, invitando tutti ad un accurato monitoraggio delle proprie proposte emendative in quella sede.
Il sottosegretario NANNICINI esprime parere contrario su tutti gli ordini del giorno presentati, fatta eccezione per l’ordine del giorno G/2233/12/11, che invece dichiara di accogliere. Invita peraltro al ritiro di quelli che riproducono contenuti presenti nelle proposte emendative che saranno successivamente esaminate.
Il presidente SACCONI (AP (NCD-UDC)), relatore, si rimette al parere del rappresentante del Governo.
Insistendo i rispettivi proponenti per la votazione, presente il prescritto numero di senatori, con distinte, successive votazioni la Commissione respinge gli ordini del giorno G/2233/1/11, G/2233/2/11, G/2233/3/11, G/2233/4/11, G/2233/5/11, G/2233/6/11, G/2233/7/11, G/2233/8/11, G/2233/9/11, G/2233/10/11, G/2233/11/11, G/2233/13/11. E’ invece ritirato l’ordine del giorno G/2233/14/11.
Si passa quindi all’esame degli emendamenti all’articolo 1.
Il sottosegretario NANNICINI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, fatta eccezione all’emendamento 1.100.
Il presidente SACCONI (AP (NCD-UDC)), relatore, formula avviso conforme.
Il subemendamento 1.100/2 risulta decaduto per assenza del proponente.
Con riferimento all’emendamento 1.100, il senatore ICHINO (PD) riterrebbe opportuno ricomprendere nella proposta i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina specifica nel Libro IV del Codice civile; auspica che il punto possa essere meglio precisato nel corso dell’esame in Assemblea.
Posto ai voti, l’emendamento 1.100 è approvato.
Si passa all’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 2.
Favorevoli il rappresentante del Governo e il RELATORE, l’emendamento 2.100, posto ai voti, è approvato.
Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 3.
Il sottosegretario NANNICINI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, fatta eccezione per gli emendamenti 3.14 e 3.21.
Concorda il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)).
Gli emendamenti 3.1, 3.3, 3.5 (testo corretto), 3.6, 3.11 e 3.12 sono ritirati dai rispettivi proponenti.
Con distinte, successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.2, 3.4 e 3.7.
Il senatore ZIZZA (CoR) ritira gli emendamenti 3.8 e 3.13; il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) fa proprio e ritira l’emendamento 3.9.
La Commissione respinge quindi l’emendamento 3.10 ed approva l’emendamento 3.14.
E’ quindi respinto l’emendamento 3.15.
Posto ai voti, è invece approvato l’emendamento 3.21.
La senatrice SPILABOTTE (PD) e il senatore PAGANO (AP (NCD-UDC)) ritirano gli identici emendamenti 3.0.7 e 3.0.8.
Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4.
Il sottosegretario NANNICINI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, fatta eccezione agli emendamenti 4.0.200, 4.0.300 (testo 2) e 4.0.400.
Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) esprime parere conforme.
Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) sottoscrive e ritira l’emendamento 4.1; anche gli emendamenti 4.2 e 4.3 sono ritirati dai rispettivi proponenti.
Posto ai voti, è respinto il subemendamento 4.0.200 (testo 2)/1.
Il senatore ZIZZA (CoR) ritira i subemendamenti 4.0.200 (testo 2)/2 e 4.0.200 (testo 2)/3; fa proprio e ritira il subemendamento 4.0.200 (testo 2)/4.
Il senatore PUGLIA (M5S) interviene per dichiarazione di voto a favore del subemendamento 4.0.200 (testo 2)/5 che, posto ai voti, è respinto.
Il subemendamento 4.0.200 (testo 2)/6 risulta decaduto per assenza del proponente.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 311
L’11a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che, a seguito delle prime applicazioni dei decreti legislativi attuativi del jobs act (decreti legislativi nn. 81, 148, 149, 150 e 151), si sono registrate nel mercato del lavoro legittime aspettative di tutela non soddisfatte e patologie che possono e devono essere prevenute;
preso atto che lo schema in esame è finalizzato ad apportare correzioni e integrazioni ai predetti decreti,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Quanto alla durata della prestazione remunerata con buoni prepagati e alla relativa comunicazione per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, si invita il Governo a prevedere che venga indicata l’esatta collocazione temporale della prestazione accessoria nell’arco della giornata indicata, specificando l’inizio e la fine della prestazione retribuita attraverso il voucher.
Appare altresì opportuno ripristinare, come previsto dal vigente comma 3 dell’articolo 49 del suddetto decreto legislativo n. 81, l’invio della documentazione alla sede dell’Ispettorato territorialmente competente anche attraverso la modalità telematica, oltre alle forme già previste. Essenziale è in ogni modo l’effettiva capacità dei servizi ispettivi di acquisire e ordinare con tempestività le comunicazioni per le conseguenti verifiche.
La Commissione ritiene inoltre opportuno cogliere l’occasione per suggerire ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 81.
Con riferimento all’articolo 43, sull’assunzione dei giovani che abbiano compiuto i 15 anni di età con contratto di apprendistato in tutti i settori di attività, si suggerisce al Governo di allineare l’orario di lavoro, attualmente fissato a 7 ore al giorno e 35 settimanali, alle disposizioni della direttiva 94/33/CE, che stabilisce un orario di lavoro di 8 ore al giorno e a 40 ore settimanali per i lavori eseguiti nell’ambito di un sistema di formazione in alternanza scuola-lavoro.
Inoltre, si segnala che il medesimo articolo 43, comma 4, concernente la proroga dei contratti di apprendistato, non prende in considerazione la proroga dei contratti in essere al 25 giugno 2015, ossia quelli stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo stesso. Si suggerisce pertanto di inserire una novella che chiarisca che restano in vigore anche i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore in essere al momento dell’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 81.
Con riferimento alla disciplina del contratto a termine e a quella della somministrazione di lavoro, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81, si invita il Governo a reintrodurre le fattispecie legali nelle quali non operino i limiti numerici posti alla somministrazione di lavoro a termine dalla contrattazione collettiva, trattandosi delle ipotesi di assunzione di lavoratori stagionali, ovvero in imprese start-up, ovvero anche in sostituzione di lavoratori assenti.
Sul tema della somministrazione di lavoro svolto dalle Agenzie per il lavoro, di cui al capo VI del decreto legislativo n. 81, si ritiene opportuno introdurre disposizioni più favorevoli per la somministrazione di lavoro effettuata con lavoratori assunti a tempo indeterminato, in considerazione della stabilità del loro rapporto di lavoro e dei connessi investimenti formativi. Si segnala altresì che, nel caso di insolvenza da parte delle aziende utilizzatrici, le Agenzie per il lavoro vengono a trovarsi in una posizione particolarmente onerosa dal punto di vista economico-fiscale, avendo in concreto anticipato le retribuzioni in favore dei lavoratori e versato i previsti oneri previdenziali e assicurativi. Si suggerisce pertanto l’introduzione di una norma che garantisca l’immediatezza e l’efficacia delle azioni di recupero in caso di inadempimento dell’utilizzatore, almeno per la parte attinente al costo del lavoro, assicurando al contempo l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.
Con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera b), punto 2), del provvedimento in esame, si invita il Governo a valutare il superamento del rigido limite dei 24 mesi per reiterare la riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale con riferimento ai contratti di solidarietà, permettendo a Governo e parti sociali eccezionali accordi in deroga sulla durata della reiterazione, valutando di volta in volta i piani industriali e le ricadute occupazionali.
Alla lettera c), del medesimo comma, si invita il Governo a prevedere che tra i soggetti cui spetta l’accesso ai dati sui contratti di solidarietà sia inserito anche l’ANPAL, poiché i lavoratori con contratti di solidarietà che prevedono il 50 per cento dell’orario contrattuale rientrano tra le categorie di lavoratori che sono considerate target dei servizi per il lavoro.
La Commissione riterrebbe opportuno cogliere quest’occasione anche per apportare ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 148.
In via generale, si suggerisce al Governo un’attenta ricognizione con riferimento a tutti quei segmenti di lavoratori prossimi all’età di pensione, per i quali si è interrotto l’originario programma di accompagnamento alla prestazione previdenziale con gli ammortizzatori sociali.
All’articolo 4, poi, al fine di gestire le situazioni di crisi di particolare complessità, a rilevante impatto occupazionale, si invita il Governo a stanziare risorse che consentano, nei casi indicati, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti temporali massimi previsti dal vigente articolo 4.
Si fa presente altresì che il termine di 15 giorni – per la presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria – dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, di cui all’articolo 15, comma 2, è troppo esiguo. Si invita pertanto il Governo a indicare come termine di scadenza per la presentazione delle suddette domande la fine del mese successivo a quello in cui inizia la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Si invita inoltre il Governo a modificare l’articolo 20 del decreto, prevedendo che ai lavoratori dei soggetti di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai quali è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, nonché sulla base dei relativi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il predetto trattamento possa essere ulteriormente concesso, alle medesime condizioni a suo tempo richieste, comunque nel limite delle risorse disponibili di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013.
In riferimento, poi, all’articolo 25, comma 2, si chiede di modificare la disposizione secondo cui la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, concordate tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali, non possano avvenire prima dei trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, prevedendo invece che ciò possa avvenire entro il trentesimo giorno dalla presentazione stessa, atteso che trattasi di aziende in crisi.
Riguardo all’articolo 43, comma 4, in merito alla durata della NASpI per i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, si invita il Governo ad ampliare di almeno un mese il periodo della durata della suddetta indennità di disoccupazione.
Quanto all’articolo 44, comma 6, si segnala che l’articolo 1, comma 304, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), ha disciplinato la possibilità per le regioni e le province autonome di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in misura non superiore al 5 per cento delle risorse attribuite. Si sollecita pertanto il Governo a valutare l’opportunità di consentire a tali enti, fino alla fine del 2016, la possibilità di disporre di somme eccedenti la predetta quota del 5 per cento, nei limiti delle disponibilità assegnate con decreto del Ministro del lavoro, di concerto col Ministro dell’economia, e quindi senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito all’articolo 46, comma 1, lettera f), si rileva che l’abrogazione dell’articolo 12, comma 1, punto 3), della legge 20 maggio 1975, n. 164 ha determinato un vuoto legislativo, in quanto l’autorizzazione di spesa per gli oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e connessi trattamenti di fine rapporto, di cui al suddetto punto 3), continua ad essere erogata, nonostante la norma sia stata abrogata. Si invita pertanto il Governo ad espungere dalla lettera f) dell’articolo 46 il riferimento al punto 3) dell’articolo 12, comma 1, della legge n. 164 del 1975.
Con riferimento all’articolo 3 dello schema di decreto in esame, che modifica il decreto legislativo n. 149 del 2015, si suggerisce di prevedere, accanto alle funzioni di controllo già previste per il nuovo Ispettorato nazionale del lavoro, anche quelle mirate a vigilare sulla qualità e genuinità dei contratti di tirocinio stipulati, quale misura formativa di politica attiva, al fine di far emergere fittizie forme di lavoro subordinato celate sotto forma di tirocinio. Sempre in merito al decreto legislativo n. 149 del 2015, si auspica che l’Ispettorato nazionale del lavoro, allo stato sotto la soglia della piena operatività, venga periodicamente monitorato in relazione all’efficacia del contrasto dell’evasione.
All’articolo 5, che modifica il decreto legislativo n. 150 del 2015, si fa osservare in linea generale che l’istituto preposto alla gestione delle politiche attive per il lavoro (ANPAL), a distanza di 7 mesi dalla sua istituzione, non ha ancora raggiunto la piena funzionalità, senza poter pertanto svolgere il suo ruolo fondamentale di coordinamento per i Servizi pubblici per l’impiego e di messa in opera di politiche di attivazione per i lavoratori disoccupati.
Con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, si sollecita il Governo a garantire contestuali politiche attive, operando affinché, in attesa che l’ANPAL raggiunga la sua piena funzionalità, anche con una norma transitoria, possano essere erogati gli assegni di ricollocazione a valere sui fondi regionali e con il coordinamento di ANPAL.
Sempre in tema di politiche attive del lavoro, pur condividendo le ulteriori funzioni attribuite all’ANPAL di coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone prive di impiego, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e dell’immediato inserimento lavorativo, si invita il Governo a prevedere comunque una maggiore interoperabilità tra banche dati centrali e territoriali esistenti e a definire con certezza la natura giuridica e le regole di attività dei soggetti coordinati e vigilati, data la giurisprudenza contraddittoria nel tempo.
Con riferimento all’ISFOL/INAPP e al suo compito primario di verificare il raggiungimento degli obiettivi da parte dell’ANPAL, considerata la necessità di garantire la terzietà del valutatore rispetto al valutato, si invita il Governo a considerare l’opportunità conseguente di assicurare l’autonomia finanziaria e funzionale dei due enti. Si invita inoltre il Governo a considerare una nuova definizione dell’ISFOL più corrispondente alle funzioni assegnate, e tale da non confonderlo con organismi istituzionali di valutazione delle politiche pubbliche.
Al comma 1, lettera e), punto 2) del medesimo articolo 5, si segnala altresì al Governo di specificare che la locuzione “persone disoccupate” include sia gli inoccupati sia i giovani che sono fuori dal sistema scolastico e formativo e che sono in transizione verso il mercato del lavoro.
Al comma 1, lettera g), dell’ articolo 5, si inserisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca tra i soggetti che cooperano con l’ANPAL alla realizzazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, cui affluiscono anche le banche dati contenenti l’Anagrafe nazionale degli studenti ed il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, nonché l’Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati. Si segnala che, nel sito ufficiale dell’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, la stessa Anagrafe è denominata ANS, sigla usata, invece, nel testo del decreto in esame per identificare l’Anagrafe nazionale degli studenti (non universitari). Si segnala pertanto la necessità di chiarire questo aspetto.
Si coglie infine l’occasione per suggerire ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2015.
Si invita ad allineare la condizionalità prevista dall’articolo 22 a quella indicata all’articolo 21, comma 7, lettera c), in tema di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, dal momento che tra i soggetti che possono essere chiamati a svolgere attività di pubblica utilità rientrano anche i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità.
All’articolo 32, comma 3, in tema di tirocini, si suggerisce di espungere il riferimento dei percorsi formativi “degli anni 2015/2016 e 2016/2017”, in quanto le attività di sperimentazione di alternanza scuola-lavoro non hanno ancora avuto piena funzionalità.
Con riferimento all’articolo 33, in tema di funzionamento dei Centri per l’impiego, si invita il Governo a prevedere una maggiore compartecipazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali agli oneri per il funzionamento dei Centri stessi, commisurando tale partecipazione, nella misura dei due terzi, non solo ai costi del personale dipendente a tempo indeterminato, ma anche alle spese di funzionamento.
All’articolo 6 del provvedimento in esame, che contiene una modifica all’articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, si suggerisce di inserire i Consulenti del lavoro fra i soggetti abilitati alla trasmissione della convalida telematica delle dimissioni, di cui al comma 1. Si invita poi il Governo ad integrare la disciplina sulle dimissioni volontarie on line – alla luce del fatto che l’inadempimento dei lavoratori ha spesso indotto il datore di lavoro ad adottare la misura del licenziamento – applicando quel criterio di delega sui “comportamenti concludenti”, che non è stato considerato nel decreto delegato n. 151.
Si invita peraltro il Governo a verificare la possibilità di una revisione della disciplina relativa al cosiddetto contributo di licenziamento, correlando l’ammontare al tempo di lavoro svolto e alla quantità della retribuzione ed esonerando fattispecie quali il cambio appalto nei casi di assenza di soluzione di continuità nel rapporto di lavoro ed il settore edile, dato il continuo avvicendarsi delle fasi lavorative.
Conclusivamente, al fine di un miglior coordinamento legislativo, la Commissione ritiene utile suggerire talune modifiche da apportare al decreto legislativo n. 150 del 2015:
1) all’articolo 1, comma 2, lettera e), sostituire le parole: “e gli altri soggetti autorizzati all’intermediazione ai sensi dell’articolo 12 del presente decreto” con le seguenti: “, i soggetti autorizzati all’intermediazione, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, ai sensi dell’articolo 12 del presente decreto”;
2) all’articolo 3, comma 3, lettera a), eliminare le parole da: “in relazione” fino a: “disoccupazione”;
3) all’articolo 19, comma 1, sostituire la frase: “lavoratori privi di impiego” con la seguente: “soggetti privi di impiego”;
4) all’articolo 21, comma 1, sostituire le parole: “delle politiche attive” con le seguenti: “delle politiche del lavoro”;
5) all’articolo 21, comma 7, lettera d), dopo le parole: “la decadenza dalla prestazione” inserire le seguenti: “e dallo stato di disoccupazione”;
6) all’articolo 23, comma 5, lettera d), sostituire le parole da: “rispetto” fino alla fine del periodo con le seguenti: “di cui all’articolo 25”.
Con riferimento al decreto legislativo n. 151 del 2015, si propone al Governo di disporre che l’accordo sindacale ai fini dell’installazione dei sistemi di videosorveglianza possa essere sottoscritto anche con le rappresentanze sindacali territoriali, soprattutto con riferimento a imprese di piccole dimensioni e prive di rappresentanza sindacale aziendale.
Appare infine opportuna una norma di interpretazione autentica che precisi l’applicabilità dell’articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro o assunzione, a condizione che nel contratto individuale di lavoro non sia espressamente stabilito che l’espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili o diversi.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 311
L’11a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che, a seguito delle prime applicazioni dei decreti legislativi attuativi del jobs act (decreti legislativi nn. 81, 148, 149, 150 e 151), si sono registrate nel mercato del lavoro legittime aspettative di tutela non soddisfatte e patologie che possono e devono essere prevenute;
preso atto che lo schema in esame è finalizzato ad apportare correzioni e integrazioni ai predetti decreti,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Quanto alla durata della prestazione remunerata con buoni prepagati e alla relativa comunicazione per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, si invita il Governo a prevedere che venga indicata l’esatta collocazione temporale della prestazione accessoria nell’arco della giornata indicata, specificando l’inizio e la fine della prestazione retribuita attraverso il voucher.
Appare altresì opportuno ripristinare, come previsto dal vigente comma 3 dell’articolo 49 del suddetto decreto legislativo n. 81, l’invio della documentazione alla sede dell’Ispettorato territorialmente competente anche attraverso la modalità telematica, oltre alle forme già previste. Essenziale è in ogni modo l’effettiva capacità dei servizi ispettivi di acquisire e ordinare con tempestività le comunicazioni per le conseguenti verifiche.
La Commissione ritiene inoltre opportuno cogliere l’occasione per suggerire ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 81.
Con riferimento all’articolo 43, sull’assunzione dei giovani che abbiano compiuto i 15 anni di età con contratto di apprendistato in tutti i settori di attività, si suggerisce al Governo di allineare l’orario di lavoro, attualmente fissato a 7 ore al giorno e 35 settimanali, alle disposizioni della direttiva 94/33/CE, che stabilisce un orario di lavoro di 8 ore al giorno e a 40 ore settimanali per i lavori eseguiti nell’ambito di un sistema di formazione in alternanza scuola-lavoro.
Inoltre, si segnala che il medesimo articolo 43, comma 4, concernente la proroga dei contratti di apprendistato, non prende in considerazione la proroga dei contratti in essere al 25 giugno 2015, ossia quelli stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo stesso. Si suggerisce pertanto di inserire una novella che chiarisca che restano in vigore anche i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore in essere al momento dell’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 81.
Con riferimento alla disciplina del contratto a termine e a quella della somministrazione di lavoro, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81, si invita il Governo a reintrodurre le fattispecie legali nelle quali non operino i limiti numerici posti alla somministrazione di lavoro a termine dalla contrattazione collettiva, trattandosi delle ipotesi di assunzione di lavoratori stagionali, ovvero in imprese start-up, ovvero anche in sostituzione di lavoratori assenti.
Sul tema della somministrazione di lavoro svolto dalle Agenzie per il lavoro, di cui al capo VI del decreto legislativo n. 81, si ritiene opportuno introdurre disposizioni più favorevoli per la somministrazione di lavoro effettuata con lavoratori assunti a tempo indeterminato, in considerazione della stabilità del loro rapporto di lavoro e dei connessi investimenti formativi. Si segnala altresì che, nel caso di insolvenza da parte delle aziende utilizzatrici, le Agenzie per il lavoro vengono a trovarsi in una posizione particolarmente onerosa dal punto di vista economico-fiscale, avendo in concreto anticipato le retribuzioni in favore dei lavoratori e versato i previsti oneri previdenziali e assicurativi. Si suggerisce pertanto l’introduzione di una norma che garantisca l’immediatezza e l’efficacia delle azioni di recupero in caso di inadempimento dell’utilizzatore, almeno per la parte attinente al costo del lavoro, assicurando al contempo l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.
Con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera b), punto 2), del provvedimento in esame, si invita il Governo a valutare il superamento del rigido limite dei 24 mesi per reiterare la riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale con riferimento ai contratti di solidarietà, permettendo a Governo e parti sociali eccezionali accordi in deroga sulla durata della reiterazione, valutando di volta in volta i piani industriali e le ricadute occupazionali.
Alla lettera c), del medesimo comma, si invita il Governo a prevedere che tra i soggetti cui spetta l’accesso ai dati sui contratti di solidarietà sia inserito anche l’ANPAL, poiché i lavoratori con contratti di solidarietà che prevedono il 50 per cento dell’orario contrattuale rientrano tra le categorie di lavoratori che sono considerate target dei servizi per il lavoro.
La Commissione riterrebbe opportuno cogliere quest’occasione anche per apportare ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 148.
In via generale, si suggerisce al Governo un’attenta ricognizione con riferimento a tutti quei segmenti di lavoratori prossimi all’età di pensione, per i quali si è interrotto l’originario programma di accompagnamento alla prestazione previdenziale con gli ammortizzatori sociali.
All’articolo 4, poi, al fine di gestire le situazioni di crisi di particolare complessità, a rilevante impatto occupazionale, si invita il Governo a stanziare risorse che consentano, nei casi indicati, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti temporali massimi previsti dal vigente articolo 4.
Si fa presente altresì che il termine di 15 giorni – per la presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria – dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, di cui all’articolo 15, comma 2, è troppo esiguo. Si invita pertanto il Governo a indicare come termine di scadenza per la presentazione delle suddette domande la fine del mese successivo a quello in cui inizia la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Si invita inoltre il Governo a modificare l’articolo 20 del decreto, prevedendo che ai lavoratori dei soggetti di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai quali è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, nonché sulla base dei relativi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il predetto trattamento possa essere ulteriormente concesso, alle medesime condizioni a suo tempo richieste, comunque nel limite delle risorse disponibili di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013.
In riferimento, poi, all’articolo 25, comma 2, si chiede di modificare la disposizione secondo cui la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, concordate tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali, non possano avvenire prima dei trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, prevedendo invece che ciò possa avvenire entro il trentesimo giorno dalla presentazione stessa, atteso che trattasi di aziende in crisi.
Riguardo all’articolo 43, comma 4, in merito alla durata della NASpI per i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, si invita il Governo ad ampliare di un mese il periodo della durata della suddetta indennità di disoccupazione.
Quanto all’articolo 44, comma 6, si segnala che l’articolo 1, comma 304, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), ha disciplinato la possibilità per le regioni e le province autonome di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in misura non superiore al 5 per cento delle risorse attribuite. Si sollecita pertanto il Governo a valutare l’opportunità di consentire a tali enti, fino alla fine del 2016, la possibilità di disporre di somme eccedenti la predetta quota del 5 per cento, nei limiti delle disponibilità assegnate con decreto del Ministro del lavoro, di concerto col Ministro dell’economia, e quindi senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito all’articolo 46, comma 1, lettera f), si rileva che l’abrogazione dell’articolo 12, comma 1, punto 3), della legge 20 maggio 1975, n. 164 ha determinato un vuoto legislativo, in quanto l’autorizzazione di spesa per gli oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e connessi trattamenti di fine rapporto, di cui al suddetto punto 3), continua ad essere erogata, nonostante la norma sia stata abrogata. Si invita pertanto il Governo ad espungere dalla lettera f) dell’articolo 46 il riferimento al punto 3) dell’articolo 12, comma 1, della legge n. 164 del 1975.
Con riferimento all’articolo 3 dello schema di decreto in esame, che modifica il decreto legislativo n. 149 del 2015, si suggerisce di prevedere, accanto alle funzioni di controllo già previste per il nuovo Ispettorato nazionale del lavoro, anche quelle mirate a vigilare sulla qualità e genuinità dei contratti di tirocinio stipulati, quale misura formativa di politica attiva, al fine di far emergere fittizie forme di lavoro subordinato celate sotto forma di tirocinio.
All’articolo 5, che modifica il decreto legislativo n. 150 del 2015, si fa osservare in linea generale che l’istituto preposto alla gestione delle politiche attive per il lavoro (ANPAL), a distanza di 7 mesi dalla sua istituzione, non ha ancora raggiunto la piena funzionalità, senza poter pertanto svolgere il suo ruolo fondamentale di coordinamento per i Servizi pubblici per l’impiego e di messa in opera di politiche di attivazione per i lavoratori disoccupati.
Con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, si sollecita il Governo a garantire contestuali politiche attive, operando affinché, in attesa che l’ANPAL raggiunga la sua piena funzionalità, anche con una norma transitoria, possano essere erogati gli assegni di ricollocazione a valere sui fondi regionali e con il coordinamento di ANPAL.
Sempre in tema di politiche attive del lavoro, pur condividendo le ulteriori funzioni attribuite all’ANPAL di coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone prive di impiego, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e dell’immediato inserimento lavorativo, si invita il Governo a prevedere comunque una maggiore interoperabilità tra banche dati centrali e territoriali esistenti.
Con riferimento all’ISFOL/INAPP e al suo compito primario di verificare il raggiungimento degli obiettivi da parte dell’ANPAL, considerata la necessità di garantire la terzietà del valutatore rispetto al valutato, si invita il Governo a considerare l’opportunità conseguente di assicurare l’autonomia finanziaria e funzionale dei due enti. Si invita inoltre il Governo a considerare una nuova definizione dell’ISFOL più corrispondente alle funzioni assegnate, e tale da non confonderlo con organismi istituzionali di valutazione delle politiche pubbliche.
Al comma 1, lettera e), punto 2) del medesimo articolo 5, si segnala altresì al Governo di specificare che la locuzione “persone disoccupate” include sia gli inoccupati sia i giovani che sono fuori dal sistema scolastico e formativo e che sono in transizione verso il mercato del lavoro.
Al comma 1, lettera g), dell’ articolo 5, si inserisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca tra i soggetti che cooperano con l’ANPAL alla realizzazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, cui affluiscono anche le banche dati contenenti l’Anagrafe nazionale degli studenti ed il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, nonché l’Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati. Si segnala che, nel sito ufficiale dell’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, la stessa Anagrafe è denominata ANS, sigla usata, invece, nel testo del decreto in esame per identificare l’Anagrafe nazionale degli studenti (non universitari). Si segnala pertanto la necessità di chiarire questo aspetto.
Si coglie infine l’occasione per suggerire ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2015.
Si invita ad allineare la condizionalità prevista dall’articolo 22 a quella indicata all’articolo 21, comma 7, lettera c), in tema di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, dal momento che tra i soggetti che possono essere chiamati a svolgere attività di pubblica utilità rientrano anche i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità.
All’articolo 32, comma 3, in tema di tirocini, si suggerisce di espungere il riferimento dei percorsi formativi “degli anni 2015/2016 e 2016/2017”, in quanto le attività di sperimentazione di alternanza scuola-lavoro non hanno ancora avuto piena funzionalità.
Con riferimento all’articolo 33, in tema di funzionamento dei Centri per l’impiego, si invita il Governo a prevedere una maggiore compartecipazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali agli oneri per il funzionamento dei Centri stessi, commisurando tale partecipazione, nella misura dei due terzi, non solo ai costi del personale dipendente a tempo indeterminato, ma anche alle spese di funzionamento.
All’articolo 6 del provvedimento in esame, che contiene una modifica all’articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, si suggerisce di inserire i Consulenti del lavoro fra i soggetti abilitati alla trasmissione della convalida telematica delle dimissioni, di cui al comma 1. Si invita poi il Governo ad integrare la disciplina sulle dimissioni volontarie on line – alla luce del fatto che l’inadempimento dei lavoratori ha spesso indotto il datore di lavoro ad adottare la misura del licenziamento – applicando quel criterio di delega sui “comportamenti concludenti”, che non è stato considerato nel decreto delegato n. 151.
Si invita peraltro il Governo a verificare la possibilità di una revisione della disciplina relativa al cosiddetto contributo di licenziamento, esonerando fattispecie quali il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, il cambio appalto nei casi di assenza di soluzione di continuità nel rapporto di lavoro ed il settore edile, dato il continuo avvicendarsi delle fasi lavorative.
Conclusivamente, al fine di un miglior coordinamento legislativo, la Commissione ritiene utile suggerire talune modifiche da apportare al decreto legislativo n. 150 del 2015:
1) all’articolo 1, comma 2, lettera e), sostituire le parole: “e gli altri soggetti autorizzati all’intermediazione ai sensi dell’articolo 12 del presente decreto” con le seguenti: “, i soggetti autorizzati all’intermediazione, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, ai sensi dell’articolo 12 del presente decreto”;
2) all’articolo 3, comma 3, lettera a), eliminare le parole da: “in relazione” fino a: “disoccupazione”;
3) all’articolo 19, comma 1, sostituire la frase: “lavoratori privi di impiego” con la seguente: “soggetti privi di impiego”;
4) all’articolo 21, comma 1, sostituire le parole: “delle politiche attive” con le seguenti: “delle politiche del lavoro”;
5) all’articolo 21, comma 7, lettera d), dopo le parole: “la decadenza dalla prestazione” inserire le seguenti: “e dallo stato di disoccupazione”;
6) all’articolo 23, comma 5, lettera d), sostituire le parole da: “rispetto” fino alla fine del periodo con le seguenti: “di cui all’articolo 25”.
Con riferimento al decreto legislativo n. 151 del 2015, si propone al Governo di disporre che l’accordo sindacale ai fini dell’installazione dei sistemi di videosorveglianza possa essere sottoscritto anche con le rappresentanze sindacali territoriali, soprattutto con riferimento a imprese di piccole dimensioni e prive di rappresentanza sindacale aziendale.
Appare infine opportuna una norma di interpretazione autentica che precisi l’applicabilità dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro o assunzione, a condizione che nel contratto individuale di lavoro non sia espressamente stabilito che l’espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili o diversi.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BAROZZINO, LOREDANA DE PETRIS, ALESSIA PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 311
L’11a Commissione, esaminato il testo dell’ Atto del Governo, n311 schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151,
premesso che:
lo schema di decreto legislativo propone, all’articolo 1 modifiche al Decreto legislativo n. 81 del 2015, riguardanti il lavoro accessorio, i cosiddetti voucher; in particolare la prima modifica è volta a garantire la piena tracciabilità dei voucher; mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
se nelle intenzioni della legge del 2003 vi era quella di regolarizzare alcune forme di lavoro saltuario e di contrastare il caporalato, in particolare nei lavori stagionali in agricoltura, oggi si deve prendere atto che per queste finalità i voucher sono stati un fallimento;
il voucher è diventato uno strumento di ulteriore precarizzazione del lavoro: secondo stime sindacali, in Italia sono 1.700.000 le persone, di tutte le età, e in maggioranza donne, che ricevono per il loro lavoro un voucher al posto del salario, vale a dire il 10 per cento dei lavoratori dipendenti; considerato che il loro numero è in continua crescita, significa che si è giunti ad un abuso, tanto che lo stesso Presidente della Repubblica, ha chiesto di mettere fine al loro «utilizzo improprio»;
dal 2008 ad oggi sono stati venduti voucher per 4 miliardi di euro; nel periodo gennaio-maggio 2016, secondo l’osservatorio sul precariato dell’INPS, sono stati venduti 56,7 milioni di voucher, con un incremento del 43 per cento sul 2015;
un quarto dei voucher acquistati dai datori di lavoro nel 2015 non sono stati riscossi dal lavoratore: solo il 76,5 per cento dei voucher acquistati sono stati consegnati al lavoratore. Il valore deivoucher venduti ma non riscossi nel 2015 ammonta a 271 milioni di euro: è la dimostrazione che il voucher viene usato come metodo per occultare rapporti di lavoro in nero;
inoltre, i voucher sono strumentalmente utilizzati dal Governo per mascherare i dati reali: il calo della disoccupazione nel 2015 nasconde l’esponenziale utilizzo dei voucher, in particolar modo nei settori poco qualificati, in cui i lavoratori sono considerati interscambiabili.
l’ uso improprio dei voucher allarga il mercato nero e grigio, grazie alle leggi approvate, in piena continuità, dai governi Berlusconi, Monti e Renzi: si è esteso e liberalizzato il loro utilizzo, dal commercio e turismo ai laboratori artigianali; dai cantieri edili ai servizi pubblici per la cura del verde, la manutenzione degli edifici scolastici, i servizi funebri, la sistemazione degli archivi, ma il lavoro nero non si è ridotto, la stessa Inail denuncia che spessissimo il giorno di infortunio in cantiere o nei campi coincide con il primo pagamento del buono-lavoro;
il lavoro accessorio non è stato lo strumento per sanare situazioni di irregolarità ma ha reso regolare lavorare senza contratti di lavoro, cioè senza misure di sostegno al reddito in caso di disoccupazione, malattia, maternità; senza godere di tredicesima, ferie, permessi, maggiorazioni per il lavoro festivo;
lo schema di decreto legislativo proposto dal Governo non si pone neanche nell’ottica parziale di un divieto dell’utilizzo dei voucher in alcuni settori ad esempio l’edilizia, non a caso i sindacati degli edili nella piattaforma in vista del rinnovo del contratto hanno messo tra i punti principali il divieto di utilizzo dei voucher nel settore;
inoltre, nel decreto, la tracciabilità dei voucher, non è estesa con le stesse modalità agli imprenditori agricoli: infatti, la sola previsione per questi ultimi di comunicare esclusivamente i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni, esclude la piena tracciabilità dei voucher per il settore agricolo, privando di fatto il sistema della necessaria trasparenza;
la Cgil in questi giorni ha raccolto oltre 3,3 milioni di firme per l’abolizione dei voucher, firme alle quali non si può rispondere con qualche aggiustamento nelle forme di tracciabilità;
lo schema di decreto legislativo all’esame della Commissione rappresenta un’occasione mancata per un intervento volto al superamento dello strumento dei voucher come sistema di retribuzione del lavoro accessorio;
la seconda modifica al decreto legislativo n 81 del 2015 esclude il settore agricolo dall’applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente. L’esclusione è motivata dal fatto che l’utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche ad ulteriori limiti secondo i quali in agricoltura il lavoro accessorio è utilizzabile nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale se effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi;
tale previsione recepisce l’interpretazione estensiva fornita dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 4/2013 sul lavoro accessorio, secondo la quale “…in ragione della specialità del settore agricolo, si ritiene altresì che non trovi applicazione l’ulteriore limite di € 2.000 previsto in relazione alle prestazioni rese nei confronti degli imprenditori e professionisti”. Si ritiene che, tanto la Circolare del Ministero del Lavoro, quanto la norma contenuta nell’attuale schema di decreto, siano prive di qualsiasi motivazione, dal momento che il presupposto del lavoro accessorio è far fronte al pagamento di prestazioni meramente occasionali;
la norma, così formulata, introdurrebbe inoltre una evidente discriminazione tra lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato e lavoratori agricoli assunti con voucher: con il solo limite massimo di € 7.000 all’anno di compensi derivanti da voucher, un bracciante potrebbe lavorare per lo stesso imprenditore per 191 giornate (oltre sei mesi), senza però avere diritto all’indennità di malattia, al trattamento di disoccupazione agricola per le giornate non lavorate, agli assegni al nucleo familiare e all’accredito della contribuzione, ordinaria e figurativa;
il decreto legislativo, se approvato, favorirebbe una drastica riduzione del lavoro strutturato, a favore di quello precario e senza tutele;
si propone pertanto la soppressione dello strumento dei voucher come sistema di retribuzione del lavoro accessorio.
L’articolo 2 trasforma i contratti di solidarietà difensivi in contratti espansivi:
fermo restando la condivisione all’estensione del ricorso alla solidarietà espansiva per incrementare l’occupazione, il passaggio diretto da stato di crisi (difensivi) a occupazione aggiuntiva (espansivi) risulta penalizzante per i lavoratori già coinvolti dai contratti di solidarietà difensiva che permarrebbero in tale condizione anche dopo il superamento della crisi;
a fronte della riconferma degli incentivi previsti dalla legge di stabilità per le nuove assunzioni appare incongruo un doppio beneficio per l’impresa (solidarietà ed esonero contributivo); inoltre la norma sembrerebbe riguardare un perimetro preciso di tipologie di imprese che beneficerebbero di un intervento ad hoc;
lo schema di decreto dovrebbe pertanto prevedere misure per incrementare l’occupazione senza penalizzare ulteriormente i lavoratori in stato di crisi.
L’articolo 3 apporta modifiche al decreto legislativo n. 149 del 2015: la modifica consente, solo nella fase di avvio, l’allocazione della sede dell’Ispettorato presso un immobile in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, seppure non di proprietà dello stesso; inoltre, in prospettiva, consente all’Ispettorato di avere maggiori poteri decisionali in ordine alla allocazione della propria sede centrale;
appare incomprensibile come, a fronte di un vasto patrimonio demaniale inutilizzato, si preveda che la sede centrale dell’Ispettorato presso un immobile demaniale o dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia solo temporanea, lasciando poi la decisione della scelta della sede. Meglio sarebbe stato prevedere sia per la sede centrale che per le sedi territoriali, una allocazione in immobili pubblici demaniali evitando possibili sprechi di risorse pubbliche da destinare ad acquisti o affitti di sedi in immobili privati.
L’articolo 4 dello schema prevede che l’ISFOL, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, cambi denominazione e assuma quella di Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP), in quanto a detta del Governo più corrispondente ai compiti di monitoraggio e valutazione svolti dall’Istituto. Sempre con riferimento all’ISFOL si sopprime il «ruolo ad esaurimento» previsto per i dipendenti ISFOL che transitano nei ruoli ANPAL, al fine di evitare che i lavoratori possano vedere pregiudicate le loro prospettive di carriera, in particolare la partecipazione alle procedure per ottenere un inquadramento superiore;
in prossimità dell’esercizio della delega di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 124/2015, sulla riforma del sistema della ricerca pubblica, non si coglie la necessità di intervenire su uno degli EPR di grosse dimensioni com’è l’ISFOL, con uno dei decreti correttivi al Jobs Act;
sarebbe auspicabile rimandare qualunque intervento a valle del processo di riordino del sistema degli EPR, e valutare successivamente gli aggiustamenti che dovranno essere compiuti per dare piena attuazione alle disposizioni di cui all’art. 10 del decreto legislativo 150/2015;
per quanto attiene all’inquadramento contrattuale del personale ISFOL che sarà trasferito in ANPAL devono comunque essere garantite tutte le prerogative del Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, ovvero quello degli Enti Pubblici di Ricerca.
Con l’articolo 5 si modificano in parte le funzioni attribuite all’ANPAL: rientrano nelle competenze dell’ANPAL i servizi e le misure di politica attiva elencate nell’articolo 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015, a queste si aggiunge la competenza relativa al coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone prive di impiego, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e dell’immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e province autonome;
si precisa, inoltre, che lo stato di disoccupazione è compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, dai quali il lavoratore ricava redditi di ammontare esiguo, tali da non superare la misura del reddito cosiddetto non imponibile (corrispondente ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
infine, per quanto attiene all’articolo 5, si modifica l’articolo 118 della legge n. 388 del 2000 al fine di prevede espressamente la possibilità per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di revocare l’autorizzazione all’attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua e di disporne il commissariamento qualora vengono meno i requisiti e le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione;
rimane critica la vicenda legata alla costituzione di ANPAL sia per l’incertezza delle risorse a disposizione sia per il riordino delle funzioni istituzionali relative ai servizi per il lavoro: appare evidente che anche nell’ambito delle politiche attive relative all’Anpal si prevede la modifica della denominazione dell’Isfol ma resta il silenzio e la mancanza di qualsiasi indicazione in relazione alle risorse, sui lavoratori e sugli strumenti;
secondo la CGIL, occorre assumere con urgenza i punti già presentati al Ministro del lavoro, alla Conferenza delle Regioni e a questa stessa Commissione sui seguenti punti:
– convocare un tavolo unico come convenuto nell’accordo del 10 luglio del 2015 su ANPAL, ISFOL, Italia Lavoro e Ministero del Lavoro, per:
– definire compiutamente tutti gli aspetti relativi al funzionamento di ANPAL;
– ridiscutere su risorse e indirizzi delle nuove politiche attive, che non possono esaurirsi nel solo assegno di ricollocazione e garanzia giovani;
– bilanciare risorse sottratte alle Regioni per finanziare il sistema nazionale e necessità dei territori di finanziare misure legate allo sviluppo locale e alle fasce deboli;
– sui Centri Per l’Impiego, dare soluzione alla vertenza dei precari, sottolineando come la scelta dell’avvalimento abbia prodotto incertezza nella modalità con la quale garantire continuità occupazionale, che le convenzioni in essere devono essere prorogate per tutto il 2017 e che vanno salvaguardati tutti i contratti;
– farsi carico dei 2/3 dei costi di gestione può favorire la stipula di ulteriori convenzioni ad oggi non sottoscritte tra Regioni e Province;
– sulla opportunità di potenziare i CPI con ulteriori assunzioni, come annunciato dal Ministro nell’ultimo incontro del 30 giugno 2016, la disposizione deve essere subordinata alla determinazione ferma e imprescindibile della riconferma dei contratti temporanei già in essere;
– una volta verificato l’esito del Referendum Costituzionale, il personale dei CPI deve essere collocato definitivamente, risolvendo nel frattempo le proposte normative che risolvano i conflitti di attribuzione.
Con l’articolo 6 si apportano modifiche alla disciplina sul diritto al lavoro delle persone con disabilità;
si ritiene di dover riproporre la medesima posizione già assunta in occasione della discussione del decreto legislativo 151/15, ovvero inserire, dopo l’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.68, un nuovo articolo che si rende indispensabile in quanto la formulazione del comma 3 può dar luogo ad equivoci e a valutazioni arbitrarie, così formulato:
” I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, certificata dalle competenti autorità”;
si prevede altresì, all’articolo 6, la modifica dell’articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di controlli a distanza, conseguente all’istituzione dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, le cui sedi territoriali subentreranno nelle funzioni già esercitate dalle Direzioni territoriali del Lavoro; in particolare, si dispone che, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali dell’Ispettorato, qualora non si raggiunga l’accordo sindacale, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere installati, in alternativa, previa autorizzazione della sede territoriale o della sede centrale dell’Ispettorato. In ogni caso, i provvedimenti autorizzatori adottati dall’Ispettorato sono definitivi per cui non è possibile proporre contro gli stessi ricorso gerarchico;
quanto disposto dalla presente modifica non è accettabile, si va ben oltre quanto previsto dalla normativa vigente, che prevede che i controlli del lavoratore mediante impianti audiovisivi possano essere assunti o attraverso appositi accordi sindacali o per disposizione di un Magistrato. Prevedere ora che in assenza di accordo sindacale sia l’Ispettorato nazionale del Lavoro, sede centrale o locale, ad autorizzare l’installazione di apparecchi per il controllo a distanza appare grave e lesivo dei diritti dei lavoratori e della privacy, tenuto conto altresì che tale disposizione è generica e non prevede neanche le modalità di acquisizione e tenuta delle immagini audiovisive che verrebbero acquisite e detenute dalle imprese;
su tale disposizione si ribadisce che:
– è vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature, compreso gli strumenti utilizzati dal lavoratore per la sua prestazione, per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori;
– le modalità di utilizzo e gestione dei dati deducibili dagli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa attinenti alla stessa prestazione devono anch’essi essere legittimati da accordi sindacali, nel rispetto della privacy e con il divieto di utilizzo ai fini di provvedimenti disciplinari. Inoltre, le disposizioni di cui al comma 2, articolo 6 del presente schema di decreto legislativo, non si applicano agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze, a condizione che sia stata data al lavoratore adeguata informazione delle modalità di utilizzo degli strumenti e di effettuazione dei controlli nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla privacy;
per ciò che attiene la possibilità di mancato accordo sindacale per aziende con comunità produttive dislocate in più sedi non appare condivisibile che si preveda la possibilità di autorizzazione unilaterale da parte di un Ispettorato o della sede centrale della richiesta aziendale di istallazione di strumenti di controllo a distanza, impedendo oltretutto qualsiasi opportunità di ricorso;
ed inoltre
con riferimento al rapporto tra somministrazione e appalto si sta diffondendo una pratica illecita: si riscontra come sempre più spesso il margine di differenza tra somministrazione e appalto, ben definito a livello legislativo, venga aggirato dalle Agenzie per il Lavoro;
il rapporto di lavoro per il tramite Agenzia, costituito da tre soggetti (Agenzia per il Lavoro (APL), Azienda Utilizzatrice e Lavoratore), garante della parità salariale e normativa tra lavoratore somministrato e dipendente dell’azienda utilizzatrice, sta sempre più venendo meno: ad oggi la gran parte delle Agenzie per il Lavoro, hanno costituito una o più S.R.L. (o là dove non sia possibile utilizzano S.R.L. esterne con cui fanno accordi) con le quali partecipano a regolari gare di appalto in diverse realtà, dal pubblico al privato, risultando molto concorrenziali rispetto al mercato, al punto che sempre più riescono a vincere sui diretti competitor nel settore degli appalti. Una volta vinta la gara, la società S.R.L. impiega per il tramite della APL che ha costituito la S.R.L., lavoratori in somministrazione che manda in missione presso l’utilizzatore/appaltante;
questo intreccio, costituito da S.R.L., che vince l’appalto, APL che somministra il lavoratore alla S.R.L., lavoratore che, assunto in somministrazione dall’APL, vede applicato spesso il CCNL delle multi servizi (oppure altro CCNL non coincidente con quello dell’utilizzatore/appaltante e normalmente con trattamenti in peius), e azienda utilizzatrice/appaltante che prende il somministrato dalla S.R.L. e su cui di fatto ha potere direttivo ed organizzativo, è estremamente sfavorevole per i lavoratori;
tale prassi produce:
il superamento della parità di trattamento introdotto in Italia nel 1997 con la legge 196/97 e che ha permesso in 20 anni di costruire un sistema virtuoso che vede un lavoratore assunto per il tramite delle Agenzie per il Lavoro tutelato, se pur flessibile;
il mancato rispetto delle percentuali dell’utilizzo di forme di lavoro diverso dal tempo indeterminato previste in primis dalla legge, ma anche dai CCNL;
una nuova forma di precarietà nascosta che permette alle aziende utilizzatrici/appaltanti di risparmiare sul costo del lavoro e una deresponsabilizzazione delle S.R.L. sull’assunzione di somministrati e non di dipendenti diretti;
un gioco al ribasso sui lavoratori in somministrazione, a cui non si applica più il CCNL delle aziende utilizzatrici, bensì un CCNL meno favorevole cioè il CCNL che le S.R.L. applicano ai propri dipendenti diretti a prescindere da quale sia l’azienda presso la quale il somministrato di fatto svolge la propria prestazione lavorativa;
secondo le organizzazioni sindacali oltre il 10 per cento della forza lavoro di una APL risulta assunta con questo meccanismo;
si richiede di vietare l’utilizzo di lavoratori assunti per il tramite APL in caso di appalti e di rafforzare, a livello legislativo, la distinzione tra contratto di appalto e contratto di somministrazione, già presente nell’articolo 29 del decreto legislativo 276/03 nella riformulazione avvenuta con la legge 92/12, sancendo, anche sulla base del comma 3-bis della novella del 2012, l’impossibilità di ricorrere alla somministrazione se si è in presenza di un contratto di appalto, con le sanzioni relative, già previste per fattispecie analoghe all’art.38, comma 2 del decreto legislativo 81/13.
Considerato che lo schema di decreto in oggetto peggiora le condizioni del mondo del lavoro esprime parere contrario
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI NUNZIA CATALFO, PUGLIA E SARA PAGLINI SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 311
La Commissione 11a del Senato, in sede d’esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (AG 311);
considerato che:
in merito alle disposizioni di cui all’articolo 1:
occorre ribadire che, come già evidenziato sia in occasione del dibattito parlamentare sulla legge delega e sul decreto legislativo n. 81 del 2015, in linea generale, il mantenimento del lavoro accessorio, un istituto normativo ma non contrattuale che di fatto legalizza la possibilità di lavorare, in tutti i settori, senza un contratto ed una contrattazione collettiva che garantisca ai lavoratori le necessarie tutele e diritti, e addirittura il suo ampliamento, attraverso l’innalzamento a 7000 euro netti annui della somma dei compensi, risulta in palese contraddizione con la pretesa finalità delle recenti riforme del lavoro, in generale, di incentivare il lavoro stabile. Peraltro, tale istituto si configura come controproducente non solo per il lavoratore, in quanto esso risulta privo di diritti e tutele sia nel breve termine (al momento della prestazione) sia nel lungo periodo (ai fini pensionistici), ma per l’intero sistema-Paese a causa di un mancato gettito fiscale;
nel corso degli anni si è assistito ad un graduale aumento del plafond annuale dei voucher lavoro, che da ultimo il decreto legislativo n. 81 del 2015ha fissato a 7000 euro come importo massimo netto che un lavoratore può percepire. Questa operazione, che non ha tenuto conto delle specificità dei vari settori, ha di fatto snaturato il concetto di occasionalità previsto all’origine della norma. Si tratta, spesso, (specie in settori come il lavoro domestico) di rapporti di lavoro continuativi che attraverso i voucher trovano una fittizia legittimazione ad essere trattati come occasionali;
per un lavoratore tutto ciò significa rinunciare ai diritti acquisti come tredicesima, ferie, malattie, liquidazione e alle tutele previdenziali (tra cui maternità e disoccupazione). L’innalzamento della soglia introdotta con il decreto legislativo 81 del 2015 e dunque la mancanza, di fatto, di un limite, allarga ad oltre il 60 per cento dei rapporti l’applicazione potenziale delle norme sul lavoro accessorio, anche se si tratta di lavoro non occasionale e stabile e se l’utilizzo maggiormente permissivo ha fatto emergere un certo numero di rapporti di lavoro prima non regolari ciò ha anche comportato assai spesso il degrado a lavoro accessorio di lavori già contrattualizzati;
secondo il Report del Ministero del Lavoro sull’utilizzo dei voucher del 22 marzo 2016, con l’ulteriore innalzamento del plafond dei compensi, l’incremento di voucher venduti nel 2015 per il solo settore domestico è stato del 165,9 per cento;
in merito, appare quindi quantomeno opportuna l’introduzione di una normativa assai più stringente rispetto alle semplici correzioni (peraltro di dubbia efficacia) poste in essere dallo schema di decreto in esame, restringendo la possibilità di utilizzo dei voucher lavoro riportando il lavoro accessorio alla sua vera essenza prevedendo:
1) il ritorno ad un numero chiuso di prestazioni per la quale è possibile l’utilizzo dei voucher: piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane inferme o disabili, insegnamento privato supplementare, piccoli lavori di giardinaggio, realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, collaborazione con enti pubblici e con organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di interventi di emergenza dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi ovvero di interventi di solidarietà;
2) un tetto massimo 5000 euro nel corso dell’anno e 2000 per singolo committente;
3) deducibilità per le famiglie datrici di lavoro domestico del costo del voucher dalla propria dichiarazione dei redditi;
4) il collegamento al fascicolo elettronico del cittadino, la registrazione nel sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro, possibile utilizzo della tessera sanitaria attraverso il codice fiscale per la registrazione;
5) l’obbligo di comunicazione preventiva tramite sms (solo se collegato ad apposito database che raccolga e ne ordini i dati) o comunicazione telematica prima dell’inizio della prestazione all’INPS attraverso la banca dati PEA per la registrazione dei voucher inserendo tra i dati comunicati anche l’orario della prestazione lavorativa;
per quanto concerne, in particolare il problema della tracciabilità dei voucher lavoro la disposizione di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 dello schema di decreto in esame si palesa, come rilevato da più parti, per una clamorosa incoerenza di fondo;
la disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che il decreto di riforma vorrebbe sostituire, ha introdotto nell’ordinamento uno specifico obbligo di comunicazione preventiva alla Direzione territoriale del lavoro, per i soli committenti imprenditori o professionisti, che deve riguardare i dati anagrafici, il codice fiscale del lavoratore e il luogo della prestazione, per le attività di lavoro accessorio relative ad un arco temporale non superiore a 30 giorni, da effettuarsi con modalità telematiche, anche attraverso sms o posta elettronica. Tale nuova comunicazione obbligatoria si presenta destinata a sostituire la comunicazione preventiva telematica semplificata disciplinata dalla Circolare INPS n. 177/2013 (in base agli articoli 2 e 5 del decreto ministeriale 12 marzo 2008, attuativo dell’articolo 72, comma 5, del decreto legislativo n. 276 del 2003), rivolta tuttavia alla generalità dei committenti, mentre la nuova comunicazione interessa, come detto, esclusivamente i committenti imprenditori o professionisti. Fatto sta, però, che ad oltre un anno di distanza dall’entrata in vigore della norma la stessa non è mai stata resa operativa, per cui – come chiarito dal Ministero del Lavoro con nota n. 3337/2015 – la comunicazione telematica preventiva è ancora oggi effettuata secondo le procedure di cui alla Circolare Inps n. 177/2013;
l’articolo 1, comma 1, lettera c), dello schema di decreto in esame modifica, dunque, il terzo comma dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015, anzitutto, per sostituire la Direzione territoriale del lavoro, con la sede territoriale competente dall’Ispettorato nazionale del lavoro, istituito dal decreto legislativo n. 149 del 2015, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 109 del 2016, quale autorità destinataria della comunicazione preventiva. In secondo luogo l’intervento correttivo interviene rispetto al termine massimo di effettuazione della comunicazione preventiva, che esige l’adempimento almeno un’ora prima dell’effettivo inizio della prestazione di lavoro accessorio. Il terzo profilo di modifica sostanziale dell’obbligo di comunicazione preventiva già introdotto dal decreto legislativo n. 81 del 2015 nel testo vigente, seppure non attuato, riguarda il venire meno della delimitazione della comunicazione ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi alla comunicazione stessa. Il decreto correttivo, quindi, per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti legittima una comunicazione unica per interi mesi di lavoro accessorio, giacché la norma pone un limite temporale soltanto al lavoro accessorio reso in agricoltura dove si sancisce che la comunicazione deve riguardare al massimo un arco temporale di sette giorni. Il quarto aspetto correttivo attiene ai contenuti della comunicazione, se la norma vigente, infatti, richiede l’esplicita indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale del lavoratore (oltre a luogo della prestazione e durata della stessa per un massimo di trenta giorni), la disposizione del decreto correttivo richiede alternativamente i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, in ottica chiaramente semplificatoria per l’utilizzo del lavoro accessorio. Infine la disposizione in esame abbandona le strumentazioni telematiche, oggi espressamente previste dalla disposizione in vigore, passando da una comunicazione da effettuarsi attraverso modalità telematiche, comprendenti anche sms o posta elettronica, a una comunicazione effettuata esclusivamente attraverso sms o posta elettronica; né pare adeguatamente robusta la previsione che rimanda ad “ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie”, a fronte di una esplicita abrogazione del vigente richiamo alle “modalità telematiche”;
da tutto quanto illustrato, il quadro regolatorio risultante non appare certo perseguire la finalità annunciata di “garantire la piena tracciabilità dei voucher“, la quale, al contrario, potrebbe essere seriamente perseguita prevedendo:
1. l’obbligo di inserire l’arco temporale di utilizzo del voucher all’atto della registrazione e fino a 60 minuti prima dell’utilizzo direttamente sul sito ufficiale dell’INPS, sul sistema PEA, mediante la predisposizione di un’apposita finestra dove il datore di lavoro possa inserire l’orario di lavoro insieme a tutti gli altri dati già previsti dalle disposizioni vigenti;
2. la possibilità di registrare il lavoratore sulla banca dati attraverso il codice fiscale;
3. la possibilità di acquistare i voucher on line direttamente dal sito dell’INPS;
4. l’interoperabilità dei dati e l’accesso alla banca dati dell’INPS al fine di consentire all’Ispettorato del lavoro effettuare facilmente i controlli incrociando tutte le informazioni disponibili;
d’altra parte, nel sostituire l’articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015, l’articolo 1, comma 1, lettera c), dello schema di decreto correttivo, recupera la previsione contenuta nell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015 a garanzia di effettività dell’analoga comunicazione preventiva per le prestazioni di lavoro intermittente, sancendo che per ciascun lavoratore accessorio per il quale sia stata omessa la comunicazione preventiva venga applicata una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 400 ad euro 2.400, rispetto alla quale viene espressamente esclusa la possibilità di applicare la procedura di diffida precettiva di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004 (per cui nessuna differenza potrà essere operata, sul piano sanzionatorio, fra chi omette del tutto la comunicazione e chi la effettua tardivamente anche in assenza di qualsiasi controllo ispettivo ovvero di qualsiasi impulso esterno a regolarizzare la condotta materialmente sanabile, in palese contrasto con la legge n. 183 del 2014 che incentivava il ricorso agli istituti premiali e di immediata regolarizzazione come la diffida appunto);
ne deriva, dunque, che il committente, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, sarà ammesso esclusivamente al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 689 del 1981, nella misura pari a 800 euro per ciascuna comunicazione omessa e per ciascun lavoratore al quale la stessa faccia riferimento;
peraltro, non soltanto la mera omissione della comunicazione risulta sanzionabile, ma anche l’avere effettuato la comunicazione con modalità e strumenti difformi da quelli previsti dalla legge, ovvero per averla effettuata priva dei contenuti essenziali richiesti dalla norma;
tuttavia, il nuovo contenuto dell’articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come delineato dall’articolo 1, comma 1, lettera c), dello schema di decreto in esame, traccia un sistema sanzionatorio fragile e decisamente incoerente rispetto alle finalità della norma: se, infatti, come dichiarato dal Governo, il decreto correttivo è volto a contrastare ipotesi di ricorso abusivo, irregolare e fraudolento a prestazioni di lavoro accessorio, la previsione di una esplicita sanzione amministrativa per la violazione degli obblighi relativi alla comunicazione preventiva per l’utilizzo dei voucher, riduce fortemente, e quasi azzera, la possibilità di applicare la maxisanzione contro il lavoro sommerso nei casi di omessa comunicazione come, invece, accade con il testo vigente del decreto legislativo n. 81 del 2015.La Circolare n. 4/2013 del Ministero del Lavoro, infatti, richiama la centralità della comunicazione preventiva ai fini della regolarità della prestazione e per non incorrerenella maxisanzione che va applicata dagli Ispettori del lavoro quando manca la comunicazione preventiva, perché si tratta di una ipotesi di non sussistenza del «titolo» che legittima l’utilizzo del lavoro accessorio, pertanto la prestazione resa deve considerarsi «in nero», in quanto si ha una «prestazione di fatto, non censita preventivamente» dalle strutture pubbliche chiamate dalla legge a vigilare sulla corretta attuazione dell’istituto. Con il nuovo testo, invece, nessuna maxisanzione potrà essere applicata con riferimento all’omesso adempimento dell’obbligo di comunicazione preventiva, se non nell’ipotesi in cui il committente imprenditore o professionista non abbia provveduto ad acquistare preventivamente (“per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio”), “esclusivamente attraverso modalità telematiche”, i buoni orari, numerati progressivamente e datati, a norma dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015. Né può sostenersi che la nuova sanzione amministrativa interesserà soltanto le comunicazioni preventive effettuate senza i contenuti richiesti dalla norma o con contenuti in tutto o in parte incompleti o non corretti, mentre per l’omessa comunicazione rimarrebbe applicabile la maxisanzione contro il sommerso, perché il testo dell’articolo 1, comma 1, lettera c), dello schema di decreto correttivo fa espresso riferimento alla violazione degli obblighi di comunicazione e non limitatamente ai contenuti in tutto o in parte omessi nella comunicazione preventivamente effettuata;
in merito alle disposizioni di cui all’articolo 2:
si rileva come il ricorso a contratti di solidarietà espansivi sia stato finora assolutamente marginale, preferendo le aziende e i lavoratori il ricorso piuttosto a contratti di solidarietà difensivi, e dunque la prevista modifica al decreto legislativo n. 148 del 2015 rischia di rivelarsi inutile anche alla luce di quanto disposto all’articolo 1, comma 284, della legge n. 208 del 2015 che per i dipendenti che entro il 31 dicembre 2018 matureranno il diritto alla pensione la possibilità di avvalersi di una riduzione dell’orario di lavoro a condizioni agevolate;
appare al contrario necessaria la definizione di una normativa organica, sull’esempio di quanto previsto in altri paesi europei, che preveda un part-time agevolato in cui il neoassunto venga affiancato ad un lavoratore senior in un percorso di formazione mirato all’inserimento aziendale;
al contrario, si rileva come ancora una volta non venga affrontato il problema dei lavoratori stagionali. In particolare, appare opportuno prevedere:
1. una diversa modalità di calcolo dei periodi NASpI per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, atta quantomeno a soddisfare coloro che hanno un reddito annuale inferiore a 35.000 euro, che consenta un sostegno al reddito in misura pari a quello percepito dai lavoratori stagionali secondo la normativa precedente all’introduzione della NASpI;
2. l’estensione dell’applicazione della disciplina transitoria della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali anche ai lavoratori di operatori economici attivi in tali settori che tuttavia non rientrano nei codici di attività ATECO indicati dalla circolare INPS n. 194 del 27 novembre 2015, quali in particolare i lavoratori impiegati in parchi di divertimento, attività funiviarie, o quelli impiegati nel turismo e nel settore termale da cooperative;
3. l’utilizzazione per il sostegno al reddito dei lavoratori stagionali delle risorse NASpI residue non utilizzate riferite agli anni passati;
4. sottoporre l’erogazione dei benefici a specifiche condizionalità quali la partecipazione a specifici corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale, predisposti d’intesa con le regioni e con il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro dei settori interessati, e la possibilità che i lavoratori, nei periodi di inattività, siano impiegati, d’intesa con le amministrazioni pubbliche interessate e le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori, in attività rivolte a fini di pubblica utilità a beneficio delle comunità locali;
si auspica altresì, anche al fine di ridurre il ricorso a forme di sostegno al reddito, la previsione, in accordo con le Regioni, di specifiche misure finalizzate all’ampliamento delle stagionalità attraverso forme d’incentivazione amministrative, fiscali e previdenziali che stimolino a prorogare il rapporto di lavoro con il personale che ha prestato la propria prestazione in modo ricorrente;
in merito alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5:
se da un lato devono essere valutate positivamente le novelle di cui alla lettera g) del comma 1 dello schema di decreto in esame (che danno finalmente piena attuazione agli ordini del giorno G/1428-B/20/11 (testo 2), G/1428-B/21/11 (testo 2) e G/1428-B/22/11 (testo 2) approvati in sede di discussione della legge n. 183 del 2014) le restanti disposizioni appaiono tutt’altro che condivisibili;
in sede di esame del decreto legislativo n. 150 del 2015 erano state evidenziate serie criticità che rischiavano di vanificare aspetti pur positivi della nuova normativa (rintracciabili nelle disposizioni di cui agli articoli 13-16), tra le quali:
a) nell’ottica di un potenziamento degli strumenti di studio e gestione del mercato del lavoro, già carenti, in relazione alle principali realtà europee, la previsione di cui all’articolo 4, lettera b) del depotenziamento dell’ISFOL. L’istituto non vedrà infatti sostituiti i lavoratori transitati nell’ANPAL. Si sottolineava come l’istituto quindi si sarebbe trovato a dover perseguire i propri compiti istituzionali, quali il monitoraggio, la ricerca e la valutazione delle politiche afferenti il mercato del lavoro in modo integrato, de facto privo di strumenti e risorse materiali: una scatola vuota in cui far transitare i lavoratori prossimi al pensionamento. Con il rischio concreto di disattendere gli Obiettivi di Europa 2020, indebolendo l’unico ente capace di abbinare un mix di competenze tali da garantire l’applicazione del programma europeo;
b) la disposizione di cui al comma 14 dell’articolo 4 con la quale si continuano ad affidare ad Italia Lavoro, in fase di commissariamento, i compiti di assistenza tecnica, mediante convenzione con ANPAL, sui progetti di rafforzamento delle politiche attive mentre viene data solo la facoltà all’ANPAL di avocare a se i programmi di Italia lavoro. Si sottolineava come sarebbe stato più corretto obbligare l’Agenzia a farsi carico dei programmi di Italia Lavoro, vista la previsione di soppressione dell’ente, avendo cura di specificare l’obbligatorietà di valutazione dell’efficacia e dell’efficienza dei singoli programmi con la previsione di chiusura per i programmi rivelatisi inefficaci;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2016, che costituisce la declinazione operativa del decreto legislativo n. 150 del 2015, ha reso concreti i timori già manifestati in occasione della discussione in sede consultiva di tale decreto legislativo: definendo in numero di 100 le unità di personale dell’ISFOL interessate dalla mobilità (pari a ben il 30 per cento della pianta organica), si è determinato di fatto il definitivo svilimento dell’Istituto;
in continuità con tale disegno appaiono le disposizioni del presente schema di decreto con le quali si opera una modifica (solo apparentemente) formale, con il cambio di denominazione dell’istituto ed una assai più sostanziale, con l’ulteriore ampliamento delle funzioni attribuite all’ANPAL;
se tutto ciò appare coerente con l’opera di depauperamento dell’ISFOL di risorse umane e risorse finanziarie già sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2016, l’ennesimo escamotage da parte dell’Esecutivo per evitare di assumersi la responsabilità politica di una dichiarata soppressione dell’Istituto, risulta tuttavia in netta contraddizione con la volontà, più volte espressa dal Governo, di assicurare una valutazione indipendente delle politiche del lavoro, contenute nel cosidetto Jobs Act, e di quelle in tema di inclusione sociale;
come peraltro più volte rilevato, l’indebolimento dell’Istituto quanto a risorse umane non potrà essere sanato dal personale precario (250 unità circa), poiché ancor oggi il destino professionale di tale personale è legato alle stagioni programmatorie del FSE, e non certo a funzioni e compiti di ordine istituzionale;
appare necessario ribadire che, in merito ai criteri di mobilità forzata del personale dell’ex ISFOL verso l’ANPAL, il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2016 non ha offerto neanche una parvenza di criteri funzionalmente oggettivi, ma, al contrario, ha palesato la volontà di procedere in modo assolutamente discrezionale nell’individuazione delle persone interessate dal trasferimento. E’ sufficiente procedere ad un mero confronto tra i criteri previsti per il personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e quelli relativi al personale dell’ISFOL. L’asimmetria è evidente e ingiustificata: nel caso del Ministero si è seguita infatti la logica della cessazione dei rami d’azienda, che prevede il trasferimento di funzioni, compiti e personale all’ANPAL (maggiore esperienza professionale maturata nello svolgimento delle funzioni e delle attività trasferite), logica invece del tutto disattesa nel caso dell’ISFOL;
infine, appare innegabile come il futuro dell’ANPAL (e, di riflesso, il futuro professionale del personale dell’ISFOL che in essa dovrebbe essere trasferito) sia legato alla riforma del Titolo V della Costituzione la quale, tra l’altro, dovrebbe ridefinire le competenze dello Stato e delle Regioni sulle materie che attengono al mercato del lavoro: in caso di mancata approvazione della riforma infatti le competenze effettive dell’Agenzia verrebbero di molto ridimensionate trasformandola in un ente sostanzialmente inutile;
fermo restando (anche al fine di evitare un prevedibile contenzioso giuridico-legale) la preferenza per una modifica del decreto legislativo n. 150 del 2015 volta a stabilire che in generale il trasferimento del personale dell’ISFOL all’ANPAL sia effettuato come mobilità volontaria e condivisa dal lavoratore, sarebbe auspicabile che, in luogo della mobilità coatta configurata dalle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2016, fosse previsto almeno il ricorso ad un strumento che regoli il passaggio all’ANPAL del personale ISFOL in maniera provvisoria (ad esempio, attraverso lo strumento della convenzione), almeno fino al completamento del processo di istituzione dell’Agenzia, consentendo, quindi, la possibilità di ricollocazione nell’amministrazione di provenienza qualora la riforma costituzionale non venisse approvata;
in merito alle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 6:
l’articolo 4 della legge n. 300 del 1970 costituisce (come rilevato dal Garante della privacy) “la prima norma sulla riservatezza del nostro ordinamento”. Essa sancisce l’intangibilità della sfera individuale del lavoratore rispetto a controlli datoriali altrimenti pervasivi. Nella sua applicazione ormai più che quarantennale, la norma si è dimostrata un fondamentale presidio di libertà del lavoratore rispetto al rischio di una sua totale espropriazione, magari anche con il consenso (inevitabilmente coartato) dell’interessato, in posizione troppo debole per opporvisi. Ma l’equilibrio complessivo di questa disciplina è stato reso possibile anche da un’interpretazione evolutiva, che ha adattato norme pensate per l’organizzazione fordista del lavoro alla realtà dell’internet delle cose, della sorveglianza di massa, del corpo elettronico;
quest’esigenza di “sincronizzazione” della norma rispetto alla realtà odierna avrebbe dovuto informare, secondo quanto più volte affermato da esponenti del Governo e della maggioranza, anche la disposizione di delega di cui all’articolo 1, comma 7, lettera f), della legge n. 183 del 2014, che demanda al Governo “la revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore”. L’inciso “sugli impianti e sugli strumenti di lavoro” (aggiunto in seconda lettura, al fine di restringere la delega alla revisione della disciplina “dei controlli a distanza”) indurrebbe a ritenere che l’oggetto della delega avrebbe dovuto essere limitato alla (revisione della) disciplina dei controlli sui soli impianti e strumenti di lavoro, aventi ad oggetto essenzialmente la tutela del patrimonio aziendale, di esigenze organizzative e produttive e della sicurezza del lavoro;
il decreto legislativo n. 151 del 2015 è intervenuto su un ambito più ampio e la disposizione di cui allo schema di decreto in esame non contribuisce a sanare in modo significativo le maggiori criticità;
le innovazioni principali apportate all’articolo 4 della legge n. 300 del 1970 sono infatti:
a) abolizione del generale divieto (penalmente sanzionato) di utilizzo “di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”, sebbene ovviamente le condizioni di legittimità dei controlli siano poi delimitate nei commi successivi;
b) mutamento della procedura concertativa: tra le semplificazioni previste per la procedura concertativo-autorizzativa, si segnala l’esclusione dell’indicazione delle modalità di realizzazione dei controlli a distanza dal contenuto dell’autorizzazione amministrativa. Si sopprime inoltre la previsione della possibilità d’impugnazione della decisione autorizzativa, da parte delle RSA, dei sindacati o dello stesso datore. Si dovrebbe tuttavia ritenere applicabile anche a questo atto autorizzativo la disciplina generale delle impugnazioni degli atti amministrativi. La violazione delle regole sulla procedura concertativa radica responsabilità penale, ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto;
c) i dati raccolti mediante i controlli suddetti (a distanza o “sugli strumenti di lavoro”) possono essere utilizzati “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”, purché sia data al lavoratore “adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto” dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La possibilità del controllo dell’adempimento della prestazione, mediante gli strumenti “di lavoro”, diventa in tal modo un “effetto naturale del contratto”, in senso civilistico, in quanto finisce con il discendere naturalmente dalla costituzione del rapporto di lavoro. E’ un’innovazione assai significativa ed assai grave, soprattutto rispetto all’indirizzo giurisprudenziale che, ad esempio, ha finora escluso l’utilizzabilità dei dati ottenuti con controlli difensivi, per provare l’inadempimento contrattuale del lavoratore (ad eempio sentenza della Cassazione 16622/2012). Tale modifica costituisce un eccesso di delega dato che essa non comprende anche la fase (successiva al controllo) dell’utilizzazione delle informazioni così ottenute, nell’esercizio di poteri datoriali (direttivo, disciplinare) diversi dal potere di controllo. E ancor più grave essa appare se letta in combinato con le norme di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2015, articolo che ha stabilito che nel valutare la legittimità di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa il giudice deve valutare esclusivamente la sussistenza o meno del fatto materiale contestato al lavoratore, “rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento” stesso, cioè (come peraltro già a suo tempo rilevato in sede di dibattito parlamentare), sancendo di fatto l’impossibilità per il giudice del lavoro di operare una valutazione secondo equità, in ordine alla sproporzione del licenziamento rispetto ad altre sanzioni conservative quali il richiamo, la multa o la sospensione;
in generale si è in presenza di un’estensione indebita delle possibilità di utilizzo dei dati ottenuti e che contrasta, tralaltro, con i principi di cui alla legislazione vigente in materia di privacy e con le indicazioni della competente Autorità di garanzia;
la stessa Autorità per la privacy ha più volte criticato il decreto legislativo n. 151 del 2015 sottolineando come “i principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito con il trattamento, nonché della sua proporzionalità, correttezza e non eccedenza, non solo escludono l’ammissibilità di controlli massivi, ma impongono comunque una gradualità nell’ampiezza e tipologia del monitoraggio, che renda assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque all’esito dell’esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori” e ha ricordato come, con vari provvedimenti, essa abbia chiarito “che non sono consentite, al datore di lavoro, la lettura e registrazione sistematica delle e-mail e delle pagine web visualizzate dal lavoratore, la lettura e registrazione dei caratteri inseriti tramite tastiere e dispositivi analoghi, nonché l’analisi occulta di computerportatili affidati in uso” sottolineando come nel testo attuale non siano previste sanzioni adeguate alle eventuali violazioni in danno del lavoratore;
esprime, parere contrario.



























