178ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.
La seduta inizia alle ore 15,30.
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni
Il sottosegretario CASSANO, rispondendo all’interrogazione n. 3-01611, riguardante l’assunzione dei vincitori di un concorso per l’accesso all’INAIL, rileva innanzitutto che l’Ente ha sino ad oggi assunto 99 persone inserite nella graduatoria definitiva; l’ultima assunzione è avvenuta a marzo 2012 ed ha riguardato il soggetto collocato alla 150a posizione della graduatoria. Nota quindi che l’attuale dotazione organica dell’Istituto è il risultato dei processi di rideterminazione imposti dapprima dal decreto-legge n. n. 138 del 2011 e successivamente dal decreto-legge n. 95 del 2012, il cui articolo 2 vieta alle pubbliche Amministrazioni di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo fino al completo riassorbimento degli esuberi. L’INAIL ha reso noto che, ad oggi, a causa di un’eccedenza – rispetto alla predetta dotazione organica – di circa 40 persone nel profilo amministrativo dell’area C, non sussistono le condizioni per procedere ad ulteriori assunzioni e che le assunzioni effettuabili in base a quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2014 – e cioè in misura percentuale rispetto al personale cessato nell’anno precedente – sono utilizzate per l’acquisizione di professionalità sanitarie, tenuto conto che, proprio per tali categorie, l’articolo 1, comma 111 della legge di stabilità per il 2013 ha previsto un’esplicita deroga all’obbligo di riduzione della dotazione organica.
Per quanto concerne l’opportunità di condividere la graduatoria con le pubbliche Amministrazioni che presentano carenze di personale, il Sottosegretario rappresenta che, in base al comma 61 dell’articolo 3 della legge n. 350 del 2003, l’Istituto non può assumere alcun ruolo attivo nel procedimento di cessione della graduatoria, ma ha comunque comunicato che nel prossimo anno sussiste la concreta possibilità di riprendere le assunzioni dei vincitori del concorso in argomento.
La senatrice PEZZOPANE (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, atteso l’annunciato utilizzo della graduatoria in relazione ai futuri pensionamenti. Osserva tuttavia che la graduatoria in questione non include unicamente idonei, ma comprende moltissimi vincitori di un concorso che è stato bandito per un numero di posti superiore a quello degli assunti. Fermo restando che la responsabilità della vicenda compete alle passate gestioni dell’Ente, vigilerà affinché le assicurazioni oggi fornite dal rappresentante del Governo trovino tempestiva traduzione pratica.
Il sottosegretario CASSANO risponde quindi all’interrogazione n. 3-01938, concernente il Piano nazionale di implementazione della Garanzia Giovani, precisando che la fase attuativa del Piano sta interessando sia il Ministero del lavoro, quale Autorità di gestione, sia le Regioni, quali organismi intermedi delegati alla definizione e all’attuazione delle misure mediante specifici Piani che tengano conto delle specificità socio-economiche del territorio. Il Piano si avvale dello strumento innovativo del monitoraggio dei dati relativi all’attuazione delle misure di politica attiva da parte delle Regioni, che consente una costante attività di valutazione dell’attuazione degli interventi, finalizzata a documentare il numero e le caratteristiche dei destinatari raggiunti, l’avanzamento della spesa e gli effetti delle misure sulla situazione occupazionale, nonché ad individuare eventuali azioni correttive. Il monitoraggio, effettuato con cadenza settimanale e pubblicato mediante report sull’apposito sito web, persegue anche lo scopo di rendere pubblici i risultati, consentendo, nel contempo, la sperimentazione di forme attive di collaborazione tra i vari livelli istituzionali. Le attività di analisi, monitoraggio e valutazione si basano principalmente sulle informazioni che confluiscono nella piattaforma tecnologica del Ministero del lavoro, che costituisce fonte di dati certi, le cui elaborazioni saranno messe a disposizione di tutti gli operatori del sistema e degli utenti finali.
Specifica quindi che l’accompagnamento al lavoro è un servizio che viene offerto da soggetti accreditati/autorizzati operanti in ambito regionale, ed è volto ad instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in somministrazione o in apprendistato. Più in generale, l’obiettivo della misura si sostanzia nel progettare ed attivare misure di inserimento lavorativo, fornendo al giovane un sostegno nelle fasi di avvio e di ingresso alle esperienze di lavoro. Il servizio erogato verrà rimborsato solo al conseguimento del risultato (la stipula di un contratto di lavoro), con esclusione, pertanto, di qualsiasi rimborso “a quota fissa” in caso di mancato raggiungimento dello stesso.
Riguardo, invece, al cosiddetto bonus occupazionale, precisa che la misura è volta a favorire le assunzioni a tempo indeterminato e determinato di durata superiore a 6 mesi, mediante l’erogazione di un incentivo economico ai datori di lavoro privati che provvedono all’assunzione di giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni particolarmente svantaggiati, registrati al PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. Si tratta, pertanto, di una misura di natura economica che non costituisce un improprio arricchimento per le imprese, bensì uno strumento volto a favorire nelle assunzioni i giovani particolarmente svantaggiati. Inoltre, la corresponsione di tale incentivo avviene mediante procedure di selezione pubblica che, in quanto tali, offrono le necessarie e dovute garanzie di trasparenza.
La senatrice BERTUZZI (PD) si dichiara soddisfatta della risposta, che, pur se priva di dati quantitativi, evidenzia elementi che consentono di superare incertezze e dubbi nei confronti dello strumento. Riterrebbe comunque molto importante disporre di dati specifici suddivisi per regione e, se necessario, si dichiara disposta a presentare allo scopo un ulteriore strumento di sindacato ispettivo.
IN SEDE REFERENTE
(1769) Silvana AMATI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tema di trattamenti spettanti al coniuge superstite e ai figli dei caduti sul lavoro, nonché integrazioni alla legge 11 marzo 2011, n. 25, in materia di quote obbligatorie e di riserva per l’assunzione di lavoratori
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 24 giugno.
La presidente SPILABOTTE comunica che alla scadenza del termine sono stati presentati undici emendamenti (testi allegati al resoconto) e che è giunto il parere della 1a Commissione permanente, non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti, ad eccezione dell’emendamento 1.0.1, su cui il parere è non ostativo condizionato.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(2017) Deputato Luisella ALBANELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Introducendo l’esame, la senatrice MANASSERO (PD), premesso che il provvedimento è stato già approvato dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati, ne illustra l’articolo unico, che modifica gli articoli 1 e 3 della legge n. 4 del 1953, ed assicura la consegna del prospetto di paga entro il termine di corresponsione della retribuzione stabilito dal contratto collettivo o, in mancanza, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è maturata la retribuzione. La modifica permette di superare l’attuale prassi giudiziaria che, non consentendo al lavoratore un immediato accesso allo strumento del decreto ingiuntivo senza allegare i prospetti di paga dei quali si richiede il pagamento, finisce, da un lato, per danneggiare il lavoratore e, dall’altro, per assecondare il comportamento elusivo del datore di lavoro, il quale può trarre giovamento dall’incertezza normativa. La proposta, priva di oneri finanziari, consente dunque di rafforzare le tutele per i lavoratori.
Il senatore PUGLIA (M5S) evidenzia il grande rilievo del tema oggetto del provvedimento, sottolineando che molto spesso la mancata consegna del prospetto di busta paga non consente al lavoratore di effettuare i necessari calcoli con rapidità, e ciò incide a livello processuale, allungando i tempi e ingenerando oneri economici aggiuntivi a carico del lavoratore.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,05.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1769
Art. 1
1.1
FUCKSIA
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire le parole: «non superiore ad euro 5.681,02», con le seguenti: «non superiore a 10.140»;
sopprimere le parole: «ovvero fino al compimento del trentesimo anno qualora essi risultino iscritti in elenchi o liste per il collocamento al lavoro».
Conseguentemente, all’articolo 6, comma 1, sostituire le parole «10.000.000 di euro» con le seguenti: «20.000.000 di euro».
1.2
CATALFO, FUCKSIA, PAGLINI, PUGLIA
Al comma 1, sostituire le parole: «euro 5.681,02», con le seguenti: «euro 9.360».
Conseguentemente, all’articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «10.000.000 di euro» con le seguenti: «14.500.000 euro».
1.3
CATALFO, FUCKSIA, PAGLINI, PUGLIA
Al comma 1, sostituire le parole: «euro 5.681,02», con le seguenti: «euro 8.000».
Conseguentemente, all’articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «10.000.000 di euro» con le seguenti: «13.000.000 di euro».
1.0.1
FUCKSIA, CATALFO
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis(Possibilità di estensione delle disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio)
1. In alternativa al percepimento delle quote integrative alla rendita di cui all’articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, il lavoratore infortunato può chiedere, mediante apposita domanda, l’applicazione in favore dei figli viventi a suo carico, qualora maggiorenni, o, in alternativa, del proprio coniuge, delle disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.
2. Il soggetto, che esercita l’opzione prevista dal comma 1, perde il diritto al percepimento delle quote integrative alla rendita di cui all’articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, relativamente ai soggetti interessati, a partire dal momento della presentazione della domanda.
3. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sono stabilite le norme per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. All’onere derivante dal presente articolo, valutato nel limite massimo di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5.
5 . In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».»
Art. 2
2.1
PAGLINI, CATALFO
Al comma 1, capoverso “2)”, primo periodo, dopo le parole: «diciottesimo anno d’età», aggiungere le seguenti: «il trenta per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, in caso di famiglia monoreddito;».
Conseguentemente, all’articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «10.000.000 di euro» con le seguenti: «18.000.000 di euro».
2.2
FUCKSIA
Al comma 1, capoverso “2)”, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire le parole: «non superiore ad euro 5.681,02», con le seguenti: «non superiore a 10.140»;
sopprimere le parole:«e anche successivamente qualora essi risultino iscritti in elenchi o liste per il collocamento al lavoro».
Conseguentemente, all’articolo 6, comma 1, sostituire le parole «10.000.000 di euro» con le seguenti: «20.000.000 di euro».
2.3
CATALFO, FUCKSIA, PAGLINI, PUGLIA
Al comma 1, capoverso “2)”, sostituire le parole: «euro 5.681,02», con le seguenti: «euro 9.360».
Conseguentemente, all’articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «10.000.000 di euro» con le seguenti: «14.500.000 euro».
2.4
CATALFO, FUCKSIA, PAGLINI, PUGLIA
Al comma 1, capoverso “2)”, sostituire le parole: «euro 5.681,02», con le seguenti: «euro 8.000».
Conseguentemente, all’articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «10.000.000 di euro» con le seguenti: «13.000.000 di euro».
2.5
BENCINI, BAROZZINO, ORELLANA, VACCIANO, MUSSINI, MASTRANGELI
Al comma 1, capoverso “2), secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero qualora essi si trovino a cavallo di due cicli di studi universitari o nel passaggio da un corso universitario ad un corso post universitario».
Conseguentemente, all’articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «10.000.000 di euro» con le seguenti: «10.500.000 euro».
Art. 3
3.1
CATALFO, PAGLINI, PUGLIA
Al comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.
3.2
FUCKSIA
Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «convenzioni tra l’INAIL», inserire le seguenti: «, le società scientifiche del settore maggiormente rappresentative».


























