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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

6 Maggio 2015
in Camera

ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 7 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.
La seduta comincia alle 14.10

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. 
157. Atto n. 

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 maggio 2015.  

Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri è proseguita la discussione di carattere generale e il Governo ha dichiarato di essere disponibile, prima di concludere l’iter del provvedimento, ad attendere l’espressione del parere della Commissione, che avrà luogo nel corso della prossima settimana. 
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.  

Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni. 
158. Atto n.
 
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 maggio 2015.  

Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri è proseguita la discussione di carattere generale, che potrà proseguire anche nella seduta odierna. 
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.  
La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA
Giovedì 7 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 14.15.
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
 
C. 2994 Governo e abb.
 
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 maggio 2015.  

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che nella seduta di oggi è prevista la prosecuzione della discussione di carattere generale sul disegno di legge. 
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.  
La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 7 maggio 2015
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.  

INTERROGAZIONI
Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 14.10.

5-05019 Fedriga: Iniziative concernenti l’Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).
Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.

Roberto SIMONETTI (LNA), cofirmatario dell’interrogazione, si dichiara insoddisfatto, stigmatizzando che il Governo non abbia prospettato soluzioni concrete, tese al superamento dell’iniquo obbligo dei farmacisti di versare contributi all’ENPAF per poter svolgere la loro professione, anche in caso di disoccupazione.

5-04677 Burtone: Erogazione di trattamenti di cassa integrazione guadagni a dipendenti della società Ferrosud.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo sottolineando che la soluzione prospettata dal Sottosegretario rappresenta un atto di giustizia nei confronti dei lavoratori interessati.

5-03713 Albanella: Licenziamenti collettivi di lavoratori della società Palma srl di Catania.
Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Luisella ALBANELLA (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, che, a suo avviso, non ha fornito adeguate rassicurazioni circa il futuro occupazionale dei lavoratori interessati. Sottolineato che da un’impresa pubblica si sarebbe aspettata un atteggiamento maggiormente attento alla tutela dell’occupazione, rileva, con rammarico, che nel caso della società Palma s.r.l. di Catania si è proceduto all’avvio di procedure di licenziamento collettivo di lavoratori che per anni avevano svolto un onorato servizio, per sostituirli con lavoratori assunti in modo clientelare. Fa notare, in conclusione, che la situazione occupazionale del meridione meriterebbe maggiore attenzione da parte dell’Esecutivo.

5-05225 Ferraresi: Autorizzazione della cassa integrazione guadagni ordinaria per i lavoratori della società J Colors.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Vittorio FERRARESI (M5S) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che – a suo avviso – ha eluso tutti i quesiti da lui posti nell’interrogazione, limitandosi a una ricostruzione storica della vicenda, ben nota a tutti anche attraverso i mezzi di informazione. Si sarebbe piuttosto aspettato di conoscere la posizione del Governo in merito alla questione posta dall’interrogazione, al fine di superare le problematicità che impediscono alle imprese colpite da eventi sismici, come la J Colors, di fruire in concreto degli strumenti di sostegno al reddito.

5-05336 Dall’Osso: Delocalizzazione delle attività di imprese italiane in Paesi esteri.
Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.

Matteo DALL’OSSO (M5S), dichiarandosi totalmente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che non ha fornito alcuna indicazione rispetto ai quesiti posti nella sua interrogazione. Si riserva, pertanto, di ripresentare in futuro un atto di sindacato ispettivo di analogo contenuto, auspicando che il Governo si pronunci chiaramente sul tema della tutela dei lavoratori nell’ambito dei processi di delocalizzazione.

Cesare DAMIANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

 

RISOLUZIONI
Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.
La seduta comincia alle 14.45.

7-00600 Dall’Osso: Iniziative concernenti l’Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF). 

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 21 aprile 2015.  
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella precedente seduta ha avuto luogo l’illustrazione della risoluzione in titolo, mentre il Governo si è riservato di intervenire nel prosieguo della discussione.
Matteo DALL’OSSO (M5S) osserva che il tema della doppia contribuzione a cui sono sottoposti i farmacisti appare di estrema importanza e attualità, manifestando apprezzamento per la sensibilità mostrata sull’argomento anche da altri deputati, testimoniata anche dall’atto di sindacato ispettivo appena svolto, che riprende quasi testualmente il contenuto della sua risoluzione. Giudica assurdo che i farmacisti, per poter svolgere la propria professione, siano essi occupati o disoccupati, oltre a versare i contributi all’INPS, debbano essere obbligatoriamente iscritti all’Ordine e quindi pagare una sorta di obolo all’ENPAF, considerato che quest’ultimo è un ente pensionistico integrativo e, a suo avviso, dovrebbe essere a contribuzione volontaria e non obbligatoria. Ritiene che il contributo che tali lavoratori devono versare all’ENPAF sia una sorta di tangente legalizzata, un obolo, che dovrebbe essere rimosso quanto prima.

Claudio COMINARDI (M5S) giudica necessario acquisire quanto prima l’orientamento del Governo sulla risoluzione in oggetto, che, a suo avviso, mette in luce l’esistenza di una e vera e propria tangente estorta ai lavoratori.

Marialuisa GNECCHI (PD) ritiene opportuno svolgere un approfondimento serio sulla tematica in questione, attesa anche la discordanza tra i dati – riguardanti gli iscritti e l’importo dei versamenti – indicati nella risoluzione e quelli comunicati dal Governo nell’ambito della risposta fornita all’atto di sindacato ispettivo svolto nell’odierna giornata. Giudica, quindi necessario, fare chiarezza quanto prima su questi aspetti, poiché il tema della doppia contribuzione obbligatoria, cui sono sottoposte talune categorie di lavoratori, coinvolge anche altri enti di previdenza complementare, tra i quali cita, in particolare, l’ENASARCO.

Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nell’ambito dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto sull’opportunità di organizzare un breve ciclo di audizioni informali proprio al fine di acquisire le necessarie informazioni in materia.

Il sottosegretario Massimo CASSANO ritiene che la risposta fornita all’interrogazione svolta nella odierna giornata sia stata esauriente e abbia fornito i necessari chiarimenti. Giudica opportuno, in ogni caso, rivolgersi ai soggetti direttamente interessati e competenti, tra cui cita i vertici dell’istituto previdenziale in oggetto, che potranno fornire ulteriori delucidazioni.

Matteo DALL’OSSO (M5S) sottolinea l’assoluta necessità di ascoltare i soggetti interessati, pur rilevando l’incongruità dei regolamenti parlamentari che impediscono alla Commissione di ascoltare direttamente i lavoratori coinvolti – speso costretti ad andare all’estero per sottrarsi a tale iniqua forma di tassazione – solo perché non organizzati e privi di un organismo di rappresentanza.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

 

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. 157. 

Atto n. 

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2015.  

Cesare DAMIANO, presidente158 nel corso della presente settimana, non essendo pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Chiede, quindi, se il Governo sia disposto ad attendere l’espressione del parere fino all’inizio della prossima settimana. , segnala alla rappresentante del Governo che nella seduta di ieri si è ravvisata unanimemente l’opportunità di posticipare alla prossima settimana la deliberazione di competenza, anche in considerazione del fatto che non sarà possibile esprimere il parere sull’atto n.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA dichiara la disponibilità del Governo ad attendere l’espressione del parere della Commissione.

Tiziana CIPRINI (M5S) rileva, anzitutto, la necessità di rafforzare gli strumenti di welfare aziendale, ampliando la possibilità di sottoscrivere patti territoriali tra imprese e livelli istituzionali in tema di conciliazione tra esigenze di vita e di lavoro, al fine di garantire ai lavoratori e alle lavoratrici servizi che reputa essenziali. Ritiene, altresì, necessario intervenire sul tema dell’indennità di maternità per le lavoratrici del settore della navigazione aerea, elevandone l’importo in percentuale, al fine di garantirne l’allineamento rispetto a quanto previsto per le altre categorie. Ricorda, infatti, che nel settore della navigazione aerea vi sono parti rilevanti della retribuzione che, a beneficio delle aziende, sono considerate non pensionabili e, pertanto, il calcolo dell’indennità risulta estremamente penalizzante per le lavoratrici del settore. Sollecita, inoltre, un intervento in materia di lavoro notturno, al fine di estendere il regime di esenzione anche al caso di affidamento congiunto dei minori, facendo notare che, in tale campo, spesso i lavoratori sono costretti ad accettare nei contratti vere e proprie clausole vessatorie che li obbligano a rinunciare ai loro diritti. Rileva, in conclusione, l’opportunità di estendere le modalità flessibili di gestione dell’organizzazione del lavoro, valorizzando gli strumenti di smart working, precisandone i campi di applicazione rispetto al telelavoro.

Davide TRIPIEDI (M5S) auspica che i rilievi svolti dal suo gruppo sul provvedimento possano essere considerati dalla relatrice in vista della elaborazione della sua proposta di parere.
Marialuisa GNECCHI (PD), rileva che il proprio gruppo è pienamente disponibile al confronto con le altre forze politiche, anche per le vie brevi o attraverso l’acquisizione di puntuali proposte che possano fornire spunti interessanti in vista dell’elaborazione della proposta di parere da parte della relatrice.
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni. 

158. Atto n. 

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2015.

Tiziana CIPRINI (M5S) fa notare che l’intervento del Governo appare teso ad aumentare la precarietà del lavoro, apparendo a suo avviso un mero inganno la volontà dichiarata nel provvedimento di favorire forme di lavoro stabile. Osserva che il tanto sbandierato «disboscamento» delle forme contrattuali si è rivelato una finzione, giacché sono state soppresse solo due tipologie di contratto atipico, il job sharing e l’associazione in partecipazione dei lavoratori con apporto di lavoro, peraltro scarsamente utilizzate nella pratica. Giudica, inoltre, deludente anche la riforma delle collaborazioni, sottolineando come la sola eliminazione del vincolo del progetto rischia di estendere e non di limitare il ricorso alle collaborazioni precarie. Esprime forti perplessità poi sull’articolo 48 che formalmente incentiva la stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi, ma sostanzialmente dà luogo a una sanatoria che favorisce solo i datori di lavoro. Osserva, infatti, che questi ultimi, in caso di conversione della collaborazione in contratto a tempo indeterminato, vedranno estinguersi gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali a loro carico connessi all’erronea qualificazione del precedente rapporto di lavoro, mentre i lavoratori saranno sottoposti al regime fortemente precarizzante previsto per il nuovo contratto a tutele crescenti. Fa notare, peraltro, che la stabilizzazione sarà subordinata alla volontà del datore di lavoro di procedere in tal senso, previa conciliazione o previa la rinuncia da parte del lavoratore dei suoi diritti assistenziali e previdenziali connessi al precedente rapporto, con il rischio di perdere anche la contribuzione versata, per la quale, quantomeno sarebbe necessario contemplare forme di cumulo o di ricongiunzione. Rilevato che la clausola di salvaguardia recata all’articolo 56 appare fortemente penalizzante per i lavoratori autonomi, stigmatizza l’ampliamento del campi di applicazione del lavoro accessorio, interrogandosi sul destino di tali lavoratori precari, soprattutto in prospettiva dell’erogazione dei futuri trattamenti previdenziali. Giudica negativamente anche l’articolo 55, che legittima il demansionamento dei lavoratori in presenza di una semplice modifica degli assetti organizzativi dell’impresa, sottolineando come tale misura, abbinata alla prevista riforma della materia dei controlli a distanza, sancisca la legalizzazione del mobbing ai danni del lavoratore.
Claudio COMINARDI (M5S) 183 del 2014, in spregio del ruolo del Parlamento. Osserva che le norme recate dall’articolo 55 in materia di demansionamento legalizzino il sottolinea anzitutto un vizio di costituzionalità del provvedimento, al momento che esso è stato adottato in mancanza di criteri direttivi certi e non rispettando i pochi criteri indicati nella legge n. mobbing ai danni del lavoratore, da un lato favorendo la regressione della carriera del lavoratore, dall’altro disincentivandone la progressione, atteso che il termine per il passaggio al livello di inquadramento superiore passa da tre a sei mesi e si specifica che tale periodo deve avere carattere continuativo. Osserva che il preannunciato «disboscamento» delle forme contrattuali atipiche non c’è stato, dal momento che sono state soppresse solo talune tipologie residuali, mentre l’intervento in materia di collaborazioni appare insufficiente a contrastare il fenomeno del lavoro precario, soprattutto nell’ambito di settori come quello dei call center, per i quali l’articolo 47 prevede, di fatto, un’eccezione alla nuova normativa introdotta dal provvedimento. Rileva, inoltre, che l’articolo 48 reca una sorta di condono delle false partite IVA e delle false collaborazioni, sottraendo il datore di lavoro ad ogni tipo di sanzione, peraltro relegando il lavoratore nel regime del contratto a tutele crescenti che non garantisce alcuna certezza. Esprime forti dubbi anche sulla parte del provvedimento relativa all’apprendistato che ritiene non adeguata a favorire la realizzazione di un efficace sistema di alternanza scuola-lavoro, manifestando poi perplessità sugli articoli da 28 a 38, in materia di somministrazione, nonché sugli articoli da 51 a 54 in materia di lavoro accessorio, che, a suo avviso, determinano una estrema flessibilizzazione dei rapporti di lavoro, oltre che di un abbassamento dei salari e delle tutele. Rilevate pesanti criticità nell’ambito dell’articolo 56, in ragione della presenza di una clausola di salvaguardia fortemente penalizzante nei confronti dei lavoratori autonomi, osserva gli interventi realizzati negli anni dai diversi Governi che si sono succeduti non hanno fatto altro che aumentare la disoccupazione e la precarietà, come testimoniato dai dati diffusi da organismi internazionali, tra i quali cita l’OCSE e il Fondo monetario internazionale. Auspica, in conclusione, che la maggioranza, analogamente a quanto avvenuto in occasione dell’espressione del parere sullo schema di decreto legislativo relativo all’introduzione del contratto a tutele crescenti, possa confrontarsi con i gruppi di minoranza, in vista dell’elaborazione di una proposta di parere che segnali l’esigenza di un drastico miglioramento del provvedimento in esame.

Davide BARUFFI (PD), relatore, fatto presente di aver seguito con attenzione tutti gli interventi svolti finora, che, a suo avviso, hanno fornito interessanti spunti al dibattuto, si dichiara disponibile a confrontarsi con tutti i gruppi, in vista dell’elaborazione di una proposta di parere che sia, pur nel rispetto delle diversità delle rispettive posizioni, il più possibile efficace e condivisa.

Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

 

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.35.

Legge-quadro sulle missioni internazionali. 

Testo unificato C. 45 e abb. 

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 maggio 2015.  
Antonio BOCCUZZI (PD), relatore, fa presente di avere elaborato una proposta di parere con una osservazione, che illustra sinteticamente e di cui raccomanda l’approvazione.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.  
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 

C. 2994 Governo e abb. 

(Parere alla VII Commissione). 

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 aprile 2015.  
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella precedente seduta si è svolto un intervento introduttivo della relatrice e si è evidenziata l’opportunità di attendere l’esito dell’esame delle proposte emendative presentate presso la VII Commissione. Al riguardo, fa presente che, sulla base delle informazioni acquisite, l’esame delle proposte emendative presso la Commissione di merito potrebbe concludersi nella giornata di lunedì 11 maggio. Ritiene, pertanto, che si possa prevedere una seduta nella giornata di martedì ai fini dell’espressione del parere sul nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati, per consentire alla Commissione di merito di terminare i propri lavori con la votazione del mandato alla relatrice nella giornata di mercoledì 13 maggio.

Silvia CHIMIENTI (M5S) stigmatizza le modalità con cui si stanno svolgendo i lavori parlamentari sul provvedimento in esame, facendo notare che l’esame in sede referente, dopo essere proceduto a rilento per giorni, rischia ora di subire una improvvisa accelerazione determinando, a suo avviso, una esagerata compressione della discussione. Fa notare che restano ancora da affrontare nodi fondamentali, come quelli connessi al piano straordinario di assunzione dei lavoratori precari della scuola, rispetto ai quali sarebbe opportuna la massima apertura al dialogo, considerato che è in gioco l’avvio dei nuovi corsi scolastici. Rileva l’impossibilità per la stessa Commissione XI di svolgere il proprio ruolo in sede consultiva, dal momento che essa sarà chiamata a pronunciarsi su nuovo testo nell’imminenza della deliberazione del mandato in sede referente, senza la possibilità di un effettivo approfondimento delle delicate tematiche in gioco.

Antonella INCERTI (PD), relatrice, pur comprendendo la legittima opposizione al contenuto del provvedimento manifestata dalla collega Chimienti, osserva preliminarmente come sia estremamente riduttivo ricondurre la portata del provvedimento al piano straordinario di assunzioni in esso previsto, rimarcando in particolare la presenza di disposizioni volte a rafforzare l’autonomia degli istituti scolastici. Quanto all’andamento dei lavori presso la Commissione di merito, osserva come esso tenga conto anche dell’esigenza di discutere i numerosi temi affrontati dal provvedimento valutando con attenzione le molteplici richieste di modifica formulate nel dibattito interno ed esterno alle aule parlamentari. Rileva, in proposito, che già sono intervenuti nel corso dell’esame in sede referente importanti modifiche, che incidono anche sulle materie di competenza della Commissione, richiamando in particolare il recupero delle funzioni attribuite agli organi collegiali in sede di programmazione scolastica, nonché le innovazioni tese a rafforzare l’autonomia scolastica. Segnala, inoltre, come anche nel campo dell’alternanza tra scuola e lavoro siano stati compiuti passi importanti, ricordando la soppressione delle disposizioni dell’articolo 4, comma 6, in materia di apprendistato, anche in considerazione della presenza di specifiche disposizioni nell’ambito dello schema di decreto legislativo recante il testo organico dei contratti di lavoro, attualmente all’esame della Commissione. Osserva, peraltro, che su altri punti particolarmente rilevanti sono in corso i necessari approfondimenti, in vista della elaborazione di ulteriori modifiche, evidenziando che i lavori presso la Commissione cultura si stanno caratterizzando per una particolare attenzione alle istanze di modifica provenienti anche dai gruppi dell’opposizione.

Titti DI SALVO (PD) fa notare che le questioni poste dal provvedimento sono complesse investendo il sistema scolastico nel suo complesso e non potendo ridursi alla semplice programmazione del piano di assunzione dei docenti precari. Rileva, peraltro, che l’ipotesi prospettata in queste ore nell’ambito della stessa sede referente relativa alla possibile adozione di un decreto-legge per l’attuazione di tale piano straordinario di assunzioni appare pericolosa, dal momento che imporrebbe di frammentare gli interventi, vanificando l’impianto generale della riforma, che prevede un potenziamento complessivo dell’organico dell’autonomia per l’attuazione dei piani triennali dell’offerta formativa. Fa notare, quindi, che il provvedimento si pone in controtendenza rispetto alle misure adottate nel corso degli ultimi anni, che hanno portato a riduzioni di risorse e di personale, mentre ora, finalmente, si destinano nuove risorse al mondo della scuola. Ritiene, comunque, legittimo che il Parlamento, nell’esercizio del proprio ruolo, intervenga per modificare in senso migliorativo il testo, anche tenendo conto delle istanze provenienti dal mondo della scuola, che sono state espresse in questi giorni nell’ambito di importanti manifestazioni di piazza.

Emanuele PRATAVIERA (Misto) dichiara di condividere le critiche della collega Chimienti riferite all’accelerazione impressa ai tempi di esame del provvedimento, osservando come essa assuma caratteri paradossali se si considera che il Governo già molti mesi or sono, all’inizio dell’anno scolastico, aveva annunciato la prossima adozione della riforma della scuola, ritardando poi in modo abnorme la sua approvazione. Rileva, peraltro, che nell’elaborazione del provvedimento il Governo è venuto meno a molte delle sue promesse, disattendendo in particolare l’impegno a una costruzione «dal basso» del suo contenuto. Quanto al merito del provvedimento, segnala che il risultato raggiunto è molto deludente e consente di misurare in modo preciso la distanza tra le mirabolanti assicurazioni dell’Esecutivo e la realtà dei fatti. In particolare, ritiene che le disposizioni in materia di edilizia scolastica non assicureranno risultati tangibili e che il sistema in via di definizione sia tutt’altro che meritocratico e sicuramente non assicurerà una scuola più efficiente e vicina ai bisogni dei cittadini.

Giorgio PICCOLO (PD), alla luce delle recenti manifestazioni che hanno visto coinvolto il mondo della scuola nelle sue varie componenti, ritiene opportuno che il Governo lanci un segnale di apertura, ascoltando le ragioni di chi è sceso in piazza in questi giorni, avviando un confronto democratico e costruttivo teso alla realizzazione di un intervento efficace per il sistema dell’istruzione.

Silvia CHIMIENTI (M5S), intervenendo per una precisazione, osserva che, pur accelerando i tempi di esame, il Governo non riuscirà a risolvere la questione delle assunzioni del personale in tempo per l’avvio del nuovo anno scolastico e sarà obbligato ad adottare comunque un decreto-legge. Invita i gruppi della maggioranza presenti in Commissione a sensibilizzare i propri colleghi membri della VII Commissione al fine di avviare un confronto serio e costruttivo sul provvedimento, evitando una compressione dei tempi di esame che potrebbe essere foriera di grossolani errori legislativi.

Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.

 

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014. 

Emendamento C. 2977 Governo. 

(Parere alla XIV Commissione). 

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame dell’articolo aggiuntivo 15.01, riferito al disegno di legge europea 2014.  
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che la XIV Commissione ha trasmesso, per l’espressione del prescritto parere, l’articolo aggiuntivo 15.01, presentato dal relatore presso tale Commissione. In proposito, ricorda che, investendo tale proposta emendativa gli ambiti di competenza della Commissione, al parere della Commissione stessa è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole sull’articolo aggiuntivo, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. Qualora la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell’esame dell’emendamento medesimo.

Anna GIACOBBE (PD), relatrice, 2014/4168 concernente l’applicazione della cosiddetta sentenza «Gardella», emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea in data 4 luglio, 2013 nella causa C-233/12 e relativa al riconoscimento, ai fini contributivi, dei periodi di lavoro effettuati presso un’Organizzazione internazionale. Con nota di costituzione in mora pervenuta il 9 marzo 2015, la Commissione europea ha, infatti, aperto la procedura di infrazione relativa alla mancata applicazione della predetta sentenza. È stato quindi approntato il testo della disposizione che dovrebbe consentire di pervenire alla chiusura della procedura. Passando a esaminare nel dettaglio il contenuto dell’intervento normativo in oggetto, fa notare che il comma 1 della disposizione prevede che, a decorrere dal 1 osserva che l’articolo aggiuntivo 15.01 del relatore, trasmesso dalla XIV Commissione, è finalizzata a ottenere la chiusura della procedura di infrazione n.o 335, nonché nei regimi speciali sostitutivi ed esclusivi della citata assicurazione generale obbligatoria e nelle forme obbligatorie di previdenza dei liberi professionisti gestite da persone giuridiche private, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate assicurazioni con quelli maturati presso dette Organizzazioni internazionali. Precisa, in proposito, che attualmente non risulta in vigore alcun accordo tra l’Italia e le Organizzazioni internazionali che preveda tale facoltà. Rileva, quindi, che il comma 2 prevede che il cumulo di cui al precedente comma possa essere richiesto purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia di almeno cinquantadue settimane e a condizione che non ci sia la sovrapposizione dei periodi da cumulare. Precisa, a tale riguardo, che resta salva la facoltà del nostro Paese di stipulare accordi con le Organizzazioni internazionali recanti disposizioni più favorevoli, con riferimento sia al requisito di minimo di contribuzione previsto dal comma in esame, sia ad altri profili della disciplina introdotta dal presente articolo. Osserva che il comma 3 stabilisce che il cumulo dei periodi di assicurazione è conseguibile a domanda dell’interessato da presentarsi all’istituzione previdenziale italiana presso la quale lo stesso ha maturato periodi assicurativi, precisandosi altresì che laddove un ex dipendente di un’Organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana senza che sia necessario cumulare i periodi di assicurazione maturati presso l’Organizzazione internazionale, l’istituzione previdenziale italiana calcola la pensione esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel sistema pensionistico italiano, mentre nell’ipotesi in cui il gennaio 2016, ai cittadini dell’Unione europea, di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell’Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell’Unione europea o della Confederazione elvetica alle dipendenze di Organizzazioni internazionali, iscritti o che siano stati iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali di detta assicurazione per i lavoratori autonomi e nella gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana possa essere acquisito solo tramite il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso un’Organizzazione internazionale, l’istituzione previdenziale italiana prende in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico dell’Organizzazione internazionale e calcola l’ammontare della prestazione esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana. Fa, poi, notare che il comma 4 precisa che le prestazioni pensionistiche liquidate ai sensi della disposizione in esame sono da considerare pensioni ai fini dall’applicazione della legislazione italiana. Rileva, quindi, che il comma 5 prevede che i periodi di lavoro presso l’Organizzazione internazionale, in quanto non possono dare diritto ad una prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico della medesima Organizzazione internazionale, possono essere riscattati, anche dai superstiti del diretto interessato, nel sistema pensionistico italiano secondo la normativa relativa al riscatto dei periodi di lavoro svolti all’estero. Segnala che il comma 6 stabilisce la decorrenza dei trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo e che il comma 7 precisa che lo scambio di informazioni e notizie con le Organizzazioni internazionali, finalizzato all’espletamento delle procedure previste dalla disposizione, potrà avvenire anche attraverso modalità informatiche. Rileva, inoltre, che il comma 8 reca la disciplina concernente il trattamento dei dati personali precisando che gli stessi saranno tenuti riservati e potranno essere utilizzati esclusivamente al fine di applicare la norma in riferimento, nel rispetto della normativa in vigore sulla protezione dei dati. Fa presente, infine, che il comma 9 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione, che assumono un importo crescente nel tempo, passando da 340 mila euro nell’anno 2016 a 4,07 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026. Segnala, altresì, che la disposizione reca una clausola di salvaguardia per i casi in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, che prevede la riduzione in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali e, in via eventuale, del Fondo sociale per occupazione e formazione. Conclusivamente, rileva come la proposta emendativa non sembra soddisfare pienamente le istanze che erano alla base della decisione assunta dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella cosiddetta sentenza «Gardella», sollecitando quindi un approfondimento al riguardo.

Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame dell’articolo aggiuntivo ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

RISOLUZIONI

Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00669 Tripiedi: Tavolo di confronto governativo sulla questione Alcatel-Lucent.

7-00674 Albanella: Tavolo di confronto governativo sulla questione Alcatel-Lucent. 

8-00105). (Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n.

 

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni.  

Cesare DAMIANO, presidente, invita i deputati Tripiedi e Albanella a illustrare le proprie risoluzioni.

Luisella ALBANELLA (PD), nell’illustrare la risoluzione a sua prima firma, ricorda che la XI Commissione ha svolto un’audizione informale di rappresentanti delle organizzazioni sindacali sulla situazione occupazionale e sulle problematiche lavorative concernenti il personale dell’azienda, dalla quale è emersa l’esigenza di promuovere un tavolo urgente di confronto, tramite il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’utilizzo degli ammortizzatori in deroga finalizzati a scongiurare i licenziamenti, in considerazione della procedura di mobilità in scadenza per il prossimo 7 maggio. Sollecita altresì la costituzione di un tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico per un intervento di politica industriale e per il controllo sulle procedure dell’acquisizione di Alcatel-Lucent da parte di Nokia, che permetta di difendere gli attuali livelli occupazionali e industriali presenti in Italia negli stabilimenti Alcatel-Lucent di Vimercate e Trieste, scongiurando qualsiasi ipotesi di delocalizzazione delle attività. Ricorda, infine, che la risoluzione invita il Governo a intervenire nella gestione dei piani governativi relativi alla banda ultralarga e all’agenda digitale, per fare in modo che gli investimenti pubblici previsti siano finalizzati al mantenimento e allo sviluppo dell’occupazione in Italia.

Davide TRIPIEDI (M5S) illustra gli impegni contenuti nella risoluzione di cui è primo firmatario, auspicando che il Governo promuova immediatamente un confronto a livello governativo nell’ambito del tavolo convocato sulla questione Alcatel-Lucent con le parti sociali, rendendo tempestiva informazione alle competenti Commissioni parlamentari, al fine di promuovere azioni volte ad elaborare un piano di intervento che preveda la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali e di esclusione dalla messa in mobilità dei lavoratori degli stabilimenti di Vimercate e Trieste, assicurando in ogni caso per i lavoratori l’erogazione della cassa integrazione straordinaria. Espressa quindi soddisfazione per il lavoro unitario svolto in Commissione, si augura che il Governo possa recepire gli indirizzi espressi dalla Commissione.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere favorevole sulle risoluzioni in oggetto, a condizione che sia adottato un testo unificato dei due atti di indirizzo, volto, in particolare, ad impegnare il Governo a promuovere ogni possibile iniziativa per un ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali, anche in deroga, nelle more della definizione della procedura di licenziamento collettivo prevista per il prossimo 7 maggio, assicurando una tempestiva informazione delle competenti Commissioni parlamentari. Fa notare poi che la riformulazione impegna il Governo a sollecitare, secondo quanto già richiesto dalle Organizzazioni sindacali, la convocazione di un tavolo di confronto presso il Ministero dello sviluppo economico per un intervento di politica industriale e per il controllo sulle procedure dell’acquisizione di Alcatel-Lucent da parte di Nokia, che permetta di difendere gli attuali livelli occupazionali e industriali presenti in Italia negli stabilimenti Alcatel-Lucent di Vimercate e Trieste. Infine, rileva che, in base alla riformulazione, il Governo è impegnato a valutare la possibilità di intervenire nella gestione dei piani governativi relativi alla banda ultralarga e all’agenda digitale, per fare in modo che gli investimenti pubblici previsti possano essere finalizzati al mantenimento e allo sviluppo dell’occupazione in Italia.

Cesare DAMIANO, presidente, preso atto che il Governo sarebbe disponibile ad accogliere gli impegni recati dalle due risoluzioni nell’ambito di un nuovo testo unificato (vedi allegato), chiede ai firmatari della risoluzione se accettino la riformulazione proposta.

Davide TRIPIEDI (M5S), pur condividendo in linea di massima la riformulazione testé illustrata dalla sottosegretaria, chiede se non sia possibile precisare meglio l’espressione «ogni possibile iniziativa per un ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali, anche in deroga, nelle more della definizione della procedura di licenziamento collettivo prevista». Considerata l’urgenza dell’intervento, si chiede se non sia opportuno fornire una tempistica più precisa nell’ottica di garantire in modo certo i lavoratori interessati.

Luisella ALBANELLA (PD) dichiara di accettare la riformulazione proposta dal Governo, che viene incontro all’esigenza di valutare ogni possibile iniziativa volta a scongiurare il licenziamento dei lavoratori interessati, anche attraverso il ricorso agli ammortizzatori in deroga.

Antonio PLACIDO (SEL) fa notare che dall’audizione informale svolta dalla Commissione con le organizzazioni sindacali era emersa chiaramente l’esigenza di scongiurare i licenziamenti, valutando l’opportunità anche di uno slittamento della procedura di mobilità che scadrà il prossimo 7 maggio. Si chiede se l’impegno prospettato dal Governo nella riformulazione proposta fornisca effettive certezze al riguardo, considerata l’imminenza della scadenza prospettata.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI osserva che è nelle intenzioni nel Governo attivarsi con la massima urgenza, anche nell’ambito di un confronto con le organizzazioni sindacali, al fine di affrontare le questioni in gioco.

Marco MICCOLI (PD) ritiene che la riformulazione delle risoluzioni proposta dal Governo consenta di giungere ad un risultato politico condiviso, che rappresenta, a suo avviso, una importante base di partenza in vista della tutela dei livelli occupazionali dell’azienda Alcatel. Fa notare, peraltro, che l’azione del Governo, nel tendere verso una tutela dei lavoratori interessati, deve mirare necessariamente anche alla salvaguardia delle sorti produttive dell’azienda, considerato che essa opera in un settore strategico per il futuro industriale del Paese come quello connesso allo sviluppo della banda larga, in relazione al quale appare opportuno salvaguardare il know how italiano.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI fa notare che la riformulazione testé proposta, incidendo sul dispositivo delle risoluzioni in questione, rappresenta uno stimolo importante per il Governo, in vista della risoluzione delle importanti questioni sollevate durante la discussione odierna.

Davide TRIPIEDI (M5S), alla luce dei chiarimenti del Governo, dichiara di accettare la riformulazione proposta dal Governo.

Cesare DAMIANO, presidente7-00674 Albanella, come da ultimo riformulato sulla base del parere espresso dal Governo. 7-00669 Tripiedi e n., alla luce del dibattito svoltosi, ritiene che vi siano le condizioni per porre in votazione il nuovo testo unificato delle risoluzioni n.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all’unanimità il nuovo testo unificato delle risoluzioni, che assume il numero 8-00105.  

La seduta termina alle 14.45.

 

SEDE REFERENTE

Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di consegna ai lavoratori dei prospetti di paga. 

C. 2453 Albanella. 

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 marzo 2015.  

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della I e della II Commissione sul testo della proposta di legge in esame, come risultante dall’esame degli emendamenti, mentre fa presente che la X Commissione ha manifestato l’intenzione di non esprimere il parere di propria competenza. Considerati gli orientamenti emersi in Commissione nel corso dell’esame del provvedimento, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa del nuovo testo della proposta di legge, come risultante dagli emendamenti approvati, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dall’articolo 92, comma 6, del Regolamento. 
Nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.  

La seduta termina alle 14.50.

 

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. 
157. Atto n.
 
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 aprile 2015.  

Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella precedente settimana si è concluso il ciclo di audizioni, che era stato previsto in relazione al presente provvedimento al fine di acquisire elementi di conoscenza utili alla prosecuzione dell’iter. Rammenta, altresì, che l’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 30 aprile 2015, ha convenuto di prevedere, nella seduta odierna e in quella di domani, lo svolgimento di eventuali interventi di carattere generale. Ricorda inoltre che in quella sede si era concordato che la deliberazione di competenza sul provvedimento abbia luogo giovedì 7 maggio, atteso che il termine per l’espressione del parere scade l’8 maggio 2015.

Roberta LOMBARDI (M5S)151 del 2001, prevedendo che le lavoratrici e i lavoratori possano accedere ai congedi parentali, dovuti fino all’ottavo anno di vita del bambino, godendo di un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione, innalzandola al 100 per cento nel caso in cui 92, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. Inoltre, fa notare che si sarebbe dovuto prevedere il potenziamento del congedo parentale, di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. , nel preannunciare che il proprio gruppo è orientato a formulare una proposta di parere negativo sul provvedimento, evidenzia che, al fine di tutelare la maternità come valore individuale e sociale collettivo, il Governo avrebbe dovuto innalzare l’indennità giornaliera dall’80 per cento al 100 per cento della retribuzione, per tutto il periodo del congedo obbligatorio di maternità. Tale indennità potrebbe, a suo avviso, essere coperta dalla fiscalità generale per una quota pari all’ammontare dell’assegno sociale e per la restante quota, fino a concorrenza del 100 per cento dell’importo della retribuzione, dall’assicurazione obbligatoria. In tal modo, a suo avviso, vi sarebbe una riduzione significativa degli oneri a carico delle aziende legati ai congedi obbligatori per maternità che, ancora oggi, costituiscono un forte deterrente all’assunzione di donne. Ritiene opportuno, con la stessa finalità sopra esplicitata, l’introduzione per i padri lavoratori dell’astensione obbligatoria dal lavoro per un periodo di quindici giorni da usufruire entro dodici mesi dalla nascita del figlio, coperta da un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione, in linea con gli ultimi orientamenti espressi in ambito europeo, nonché in coerenza con l’impostazione introdotta, seppure solo in via di principio, con l’articolo 4, comma 24, della legge 18 giugno 2012, n. 151 del 2001. Giudica, inoltre, opportuno, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, il riconoscimento di un contributo finanziario mensile per i servizi di 159, includendo, ai fini della riduzione del reddito, le spese mediche e di assistenza per soggetti non autosufficienti a carico del beneficiario e le spese per l’affitto o per le quote residue di mutuo per l’immobile destinato a residenza. Giudica opportuno, infine, incrementare le risorse stanziate per l’attuazione del piano straordinario d’intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, in modo tale da garantire alle madri lavoratrici l’istituzione di nuovi nidi aziendali, sia presso le sedi centrali e periferiche delle pubbliche amministrazioni nazionali, singole o tra loro consorziate, sia nei comuni, sia nel settore privato attraverso convenzioni e relativi incentivi finanziari alle aziende, anche al fine di conseguire l’obiettivo comune europeo della copertura territoriale di almeno il 33 per cento per la fornitura di servizi per l’infanzia ai bambini al di sotto dei tre anni, come fissato dall’Agenda di Lisbona, che il Governo avrebbe dovuto prevedere tra le misure di tutela della maternità, previste dal citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, sarebbe opportuno utilizzare l’indicatore ISEE, calcolato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. le risorse economiche del nucleo familiare del bambino, composto da tre componenti, non superi i 25 mila euro, da rimodulare al rialzo in caso di famiglie più numerose. Rileva che, ai fini del computo dell’indennità, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. baby-sitting e per asili nido pubblici o privati in prossimità dei luoghi di lavoro o di residenza della lavoratrice, anche al fine di promuovere, nel mercato del lavoro la parità tra uomo e donna. In alternativa, auspica l’incentivazione su tutto il territorio di servizi integrativi e innovativi, quale «il nido di famiglia», gestito dalla «tagesmutter o mamma di giorno», che accudisce ed educa presso la propria abitazione bambini da 0 a 6 anni. Ritiene necessario, infine, l’utilizzo di servizi di baby-sitting917, e successive modificazioni, delle retribuzioni eventualmente corrisposte ad addetti ai predetti servizi, compresi i contributi previdenziali e assistenziali per l’adempimento dell’obbligo delle assicurazioni sociali nei loro confronti. , attraverso la deduzione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

Giovanna MARTELLI (PD), relatrice, nel ringraziare la deputata Lombardi per gli interessanti spunti testé forniti, si dichiara disponibile e aperta ad un confronto con i gruppi in vista dell’elaborazione di una proposta di parere che sia il più possibile efficace e condivisa.

Marialuisa GNECCHI (PD), intervenendo sulle modalità di prosecuzione dell’iter158, sul quale la Commissione, prima di esprimere il parere, dovrà attendere la trasmissione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. , segnala l’opportunità di proseguire l’esame del presente provvedimento in parallelo rispetto a quello dell’atto di Governo n.

Giorgio AIRAUDO (SEL) si associa alla richiesta testé formulata dalla deputata Gnecchi.

Claudio COMINARDI (M5S) condivide quanto testé prospettato dai deputati Gnecchi e Airaudo.

Cesare DAMIANO, presidente, preso atto degli orientamenti dei gruppi, avverte che le modalità di prosecuzione dell’esame saranno definite nella prossima riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.

 

Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni. 

158. Atto n. 

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 aprile 2015.  

Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che l’ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 30 aprile 2015, ha convenuto di prevedere, per la giornata odierna e di domani, sedute da dedicare allo svolgimento di interventi di carattere generale. Nel segnalare che il termine per l’espressione del parere scade il 10 maggio 2015, rammenta che la Presidente della Camera ha proceduto all’assegnazione dello schema in esame anche in assenza del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, invitando tuttavia la Commissione a non pronunciarsi definitivamente sul provvedimento prima della trasmissione di detto parere. In proposito, rappresenta che la Conferenza avrebbe dovuto esprimere il proprio parere nella seduta convocata per la giornata del 29 aprile, ma tale seduta è stata sconvocata e non risulta allo stato convocata una nuova seduta. I tempi per l’espressione del parere sull’atto in esame saranno quindi stabiliti in relazione all’effettiva trasmissione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che probabilmente avrà luogo all’inizio della prossima settimana.

Claudio COMINARDI (M5S) preannuncia che interverrà sul merito del provvedimento nella seduta prevista per la giornata di domani.

Tiziana CIPRINI (M5S) preannuncia un proprio intervento di carattere generale nella giornata di domani.

Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

 

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.

Legge-quadro sulle missioni internazionali. 

Testo unificato C. 45 e abb. 

(Parere alle Commissioni riunite III e IV). 

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.  

Antonio BOCCUZZI (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite III e IV sul testo unificato delle proposte di legge C. 45, 933, 952 e 1959, recante legge quadro sulle missioni internazionali, come risultante dall’esame degli emendamenti svoltosi in sede referente. Fa presente che il provvedimento in esame si propone di mettere a sistema le procedure tese ad autorizzare le missioni internazionali e di procedere all’individuazione in via permanente della disciplina applicabile in materia di personale. Il testo in esame, pertanto, si propone di offrire solidi punti di riferimento sia sul piano del rispetto del rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento, sia su quello dei delicati profili di natura giuridica ed economica, riguardanti il personale militare e civile coinvolto. L’intervento normativo in oggetto, che rielabora i risultati dell’intensa attività di riflessione svoltasi in sede giuridica e parlamentare su questa problematica nel corso degli ultimi anni, è finalizzato essenzialmente all’adozione di una cornice normativa unitaria per l’invio dei contingenti all’estero. Nell’ordinamento italiano, allo stato, non esiste infatti una normativa di carattere generale riguardante le missioni internazionali con la conseguenza che tale disciplina, con particolare riferimento ai profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni e i molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse, sono di volta in volta regolati nell’ambito dei provvedimenti legislativi che finanziano le missioni stesse e pertanto hanno un’efficacia limitata nel tempo e necessitano di essere continuamente reiterate, con conseguenti rischi di difetti di coordinamento normativo e di incertezza circa le disposizioni applicabili nei diversi teatri operativi. Ulteriore incertezza normativa riguarda, poi, allo stato, le procedure interne in forza delle quali è possibile pervenire all’adozione della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell’ambito delle missioni militari oltreconfine. 

Passando a esaminare sommariamente il contenuto del provvedimento in questione, rileva che esso è composto da ventisette articoli suddivisi in quattro Capi. L’articolo 01 definisce il perimetro di legalità internazionale e nazionale entro il quale è consentita la partecipazione alle missioni internazionali istituite nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui l’Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale. Osserva, quindi, che l’articolo 1, nell’ambito del Capo I relativo alle procedure, disciplina la deliberazione e l’autorizzazione della partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, mentre l’articolo 2 prevede una sessione parlamentare sull’andamento delle missioni autorizzate, stabilendo, tra l’altro, che il Governo entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, presenta alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, anche ai fini dell’eventuale rimodulazione dell’impegno italiano all’estero, una relazione analitica sulle missioni in corso. Rileva, quindi, che l’articolo 3, a conclusione del Capo I, al fine di finanziare la partecipazione italiana alle missioni prevede l’istituzione del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità.   
Una particolare rilevanza assume, sotto il profilo delle competenze della Commissione, il Capo II, che reca norme sul personale, le quali sostanzialmente riprendono gli interventi normativi succedutisi nell’ambito dei diversi provvedimenti di proroga delle missioni internazionali assunti negli ultimi anni. Segnala, peraltro, che la materia concernente la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale militare è di competenza della IV Commissione, mentre la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale delle Forze di polizia è di competenza della I Commissione.   
941, sia corrisposta al personale che partecipa alle missioni internazionali per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo. Tale articolo, ai commi successivi, determina la misura e le modalità di calcolo dell’indennità, anche con riferimento a specifiche categorie di personale. In proposito, osserva che l’articolo 4 interviene in materia di indennità di missione, prevedendo, tra l’altro, che tale indennità di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n.   

Fa poi notare che l’articolo 5 interviene in materia di compenso forfettario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario per i casi in cui non è prevista la corresponsione dell’indennità di missione, per il personale militare delle unità navali impiegate nelle missioni internazionali, stabilendo deroghe ai limiti fissati in materia dalla normativa vigente. Il comma 2 deroga i limiti previsti dalla legislazione vigente per le spese riferite a lavoro straordinario con riferimento ai compensi relativi ad attività propedeutiche all’impiego del personale nelle missioni internazionali.   
Osserva, quindi, che l’articolo 6 interviene in materia di corresponsione di 917, e successive modificazioni. 1092, e dell’articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. indennità di impiego operativo ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, in sostituzione dell’indennità di impiego operativo ovvero dell’indennità pensionabile percepita. Si stabilisce, inoltre, l’applicabilità dell’articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 
917 del 1986, dispone che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti a talune categorie di lavoratori nonché le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della disposizione. 1092 del 1973 prevede che il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. È aumentato di un terzo anche il servizio di navigazione compiuto dai militari dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L’articolo 51, comma 6 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. Segnala che l’articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. 301 – si tratta, in sostanza del rimborso per la spesa di un’assicurazione sulla vita – con l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. Osserva, quindi, che l’articolo 7 assume una particolare importanza nell’ambito delle competenze della Commissione, intervenendo in materia di trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale. Il comma 1 di tale articolo prevede che al personale che partecipa alle missioni internazionali è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n.   
301 del 1982, recante norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell’ONU in zone di intervento prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto – per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento – anche il rimborso della spesa di un’assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall’uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione. Al riguardo, ricorda che la legge n.  1092. 66 in caso di decesso per causa di servizio, mentre, con riferimento invalidità per la medesima causa, viene disposta l’applicabilità delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. Osserva che il successivo comma 2 reca, poi, disposizioni in materia di trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni. Nel dettaglio, il primo periodo del comma 2 prevede l’applicazione dell’articolo 1897 del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 308 del 1981, all’articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o Fa presente che il richiamato articolo 1897 del Codice, recependo il contenuto della legge n. 313 del 1968 e non siano suscettibili di miglioramento, sia corrisposta la pensione privilegiata calcolata con riferimento alla base pensionabile per il trattamento di quiescenza normale applicando percentuali differenziate secondo la categoria cui la lesione stessa è ascrivibile. 1092 del 1973 ha disciplinato in linea generale la materia del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Le disposizioni sul trattamento privilegiato in caso di lesioni o infermità determinate da fatti di servizio sono contenute nel titolo IV. In particolare, con riferimento al personale militare, l’articolo 67 dispone che al militare le cui infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio siano ascrivibili ad una delle categorie di menomazioni indicate nella tabella A annessa alla legge n. dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all’epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell’indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. A sua volta, il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 
1835. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 308 e del regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. Osserva che il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 7 della proposta di legge in esame puntualizza che il citato trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti dagli articoli 1896 e 1898 del richiamato Codice che sul punto hanno, rispettivamente, recepito il contenuto dalla legge 3 giugno 1981, n.   
1345 del 1926, ai militari che prestano servizio di volo nell’Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in 206, aumentata di un ulteriore 30 per cento, quando il dante causa ha familiari fiscalmente in favore dei familiari dei soggetti elencati dalla medesima disposizione (militari in servizio permanente e di complemento; personale delle Forze di polizia a ordinamento militare; militari in servizio di leva; richiamati nelle Forze armate, nella Guardia di finanza e nei Corpi ausiliari delle Forze armate; allievi carabinieri; allievi finanzieri; allievi delle accademie militari; allievi delle scuole e dei licei militari; volontari in ferma). Ai sensi del regio decreto n. 302 e all’articolo 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 466, all’articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. Rileva che l’articolo 1896 del Codice attribuisce una speciale elargizione, in misura pari al 50 per cento di quella prevista all’articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo. 

Segnala che il terzo periodo del comma 2 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l’articolo 881 del Codice che reca disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali.   
Osserva che il successivo comma 2-bis estende, quindi, i benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo al personale delle Forze armate che, nel corso del servizio prestato presso contingenti impiegati in missioni internazionali, per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi dannosi connessi all’espletamento delle funzioni istituzionali e dipendenti da rischi specificamente attinenti all’attività assolta dal contingente, è deceduto o ha riportato una invalidità permanente. A tale fine, è autorizzata la spesa di euro 2.216.000 per l’anno 2015 e, a decorrere dall’anno 2016, secondo gli importi previsti per l’anno di riferimento dalla tabella A allegata alla presente legge, stabilendosi che con la legge di stabilità si provvede a estendere i benefici di cui al presente comma agli eventi verificatisi in data anteriore alla relativa entrata in vigore, a decorrere dal 1ogennaio 1961. 

266. Fa notare che il successivo comma 3 stabilisce, poi, che le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni umanitarie e internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell’Amministrazione della difesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n.   

Rileva che anche il successivo articolo 8 prevede l’applicabilità delle norme contenute nel testo in materia di indennità di missione, di impiego operativo e di trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale, anche al personale in stato di prigionia o disperso a causa dell’impiego in missioni internazionali. Tale articolo, in particolare, prevede che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.   
66. Si tratta, in sostanza, di una disposizione che consente, in via permanente, ma solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento. Osserva, quindi, che l’articolo 10 interviene in materia di valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell’avanzamento al grado superiore, consentendo di valutare i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni umanitarie e internazionali ai fini del loro avanzamento. Osserva, quindi, che l’articolo 9 dispone in materia di prolungamento della ferma e richiami in servizio del personale militare, stabilendo, al comma 1, che per le esigenze connesse con le missioni internazionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi. Al comma 2, si prevede che per le esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento possono essere richiamati in servizio a domanda ai sensi dell’articolo 988-bis del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  

Fa notare che l’articolo 11 reca norme di salvaguardia del personale militare per la partecipazione a concorsi interni, stabilendo, al comma 1, che il personale militare che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali, compresa la frequenza dei corsi di aggiornamento e formazione dagli stessi prevista, in quanto impiegato nelle missioni umanitarie e internazionali, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse a tali missioni, sia rinviato d’ufficio al primo concorso successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Il successivo comma 2 dispone, invece, che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.   

Segnala che l’articolo 11-bis interviene in materia di esercizio del diritto di difesa nei giudizi civili, tributari e amministrativi per il personale militare a causa dell’impiego nelle missioni internazionali, mentre l’articolo 12 disciplina la materia delle utenze telefoniche di servizio del medesimo personale.

Rileva che l’articolo 13 stabilisce che al personale che partecipa alle missioni internazionali non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro, mentre l’articolo 13-bis stabilisce, al comma 1, che al personale delle Forze armate e di polizia impiegato nelle missioni internazionali, se non diversamente previsto da accordi internazionali o da disposizioni dell’organismo internazionale di riferimento recepite dall’autorità nazionale, competono 2,5 giorni al mese a titolo di riposo e recupero delle energie psico-fisiche, da fruire anche fuori dal teatro operativo e in costanza di missione. Il comma 2 prevede che il periodo di impiego nelle missioni internazionali è utile ai fini della maturazione della licenza ordinaria ovvero del congedo ordinario. 

Fa notare che l’articolo 14 prevede che al personale civile che partecipa alle missioni internazionali si applicano le disposizioni della presente legge in quanto compatibili. A tale riguardo, considerato anche che le competenze della nostra Commissione attengono essenzialmente alla disciplina di tale personale, potrebbe essere opportuno segnalare l’esigenza di specificare in modo più puntuale quale siano le disposizioni applicabili. L’articolo 15 prevede la possibilità che, nell’ambito delle missioni internazionali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, conferisca l’incarico di consigliere per la cooperazione civile del comandante militare italiano del contingente internazionale. 

Rileva poi che l’articolo 16, contemplato nell’ambito del Capo III, reca disposizioni in materia penale, mentre nell’ambito del Capo IV, l’articolo 17 reca disposizioni in materia contabile e l’articolo 18 prevede che i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi urgenti al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Fa presente, quindi, che l’articolo 19 prevede la possibilità di cessione di mezzi e di materiali, escluso il materiale d’armamento, mentre l’articolo 20 disciplina i pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali. Osserva che l’articolo 20-bis 66, rimuovendo, per la categoria dei fratelli del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, la condizione di essere unici superstiti in vista della possibilità di essere immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente nell’ambito di ciascuna Forza armata, mentre l’articolo 21, nel novellare il quarto comma dell’articolo 744 del codice della navigazione, comprende, tra i velivoli equiparati agli aeromobili di Stato, gli aeromobili utilizzati per le operazioni umanitarie e di supporto alla pace. L’articolo 22 stabilisce che le disposizioni della presente legge si applicano alle missioni internazionali autorizzate o prorogate ai sensi dell’articolo 1, a decorrere dalla data di scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge, mentre l’articolo 23 prevede l’entrata in vigore. prevede una modifica all’articolo 705 del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei profili di competenza della XI Commissione, ritiene che si possa sin d’ora anticipare un orientamento favorevole. Si riserva comunque di formulare una proposta di parere che tenga conto anche di eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.  

Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.15.

 

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