Giovedì 15 marzo 2012
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 15 marzo 2012.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 9.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 15 marzo 2012. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.
La seduta comincia alle 9.
DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
C. 5025 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 marzo 2011.
Cesare DAMIANO (PD), svolgendo talune considerazioni sul provvedimento in esame, si sofferma anzitutto sull’articolo 9, con particolare riferimento ai commi 4 e 6: in proposito, rileva l’opportunità di prevedere che il rimborso spese, contemplato dal testo per l’attività dei tirocinanti, possa coprire l’intera durata del tirocinio professionale, includendovi, quindi, anche i primi sei mesi, attualmente esclusi dal testo in esame. Ritiene necessario, infatti, dare segnali importanti ai giovani, favorendo un’alternanza tra studio e lavoro che ne agevoli l’inserimento nel mondo professionale e prevedendo, altresì, la fissazione di un livello minimo mensile del rimborso, che potrebbe anche essere demandato a parametri retributivi di base, definiti dai relativi ordini. Con riferimento, poi, all’articolo 37, già illustrato dal relatore nella seduta introduttiva, sottolinea l’importanza di favorire l’affermarsi di un contratto omogeneo di comparto, vista la delicatezza delle mansioni svolte nel settore dei trasporti, attraverso la definizione di regole generali uniformi che scongiurino il rischio di una compressione dei diritti dei lavoratori o di una eccessiva precarizzazione dei rapporti. Ritiene, peraltro, che ciò possa avvenire salvaguardando una leale e sana concorrenza tra le imprese, anche attraverso una valorizzazione della contrattazione aziendale, che si esplichi in armonia con quella nazionale.
Nel far notare che sugli argomenti testé indicati il suo gruppo ha già presentato taluni emendamenti presso le Commissioni di merito, si augura che il relatore possa tenere conto di tali considerazioni nella propria proposta di parere, in vista di un miglioramento del testo in esame.
Giuliano CAZZOLA (PdL), relatore, considerato che non vi sono altre richieste di intervento, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione sul provvedimento in esame (vedi allegato 1), di cui illustra il contenuto. Fa notare, in particolare, che essa va incontro alle considerazioni svolte dal deputato Damiano, soprattutto per quanto concerne il rimborso spese dei tirocinanti, che ritiene sia opportuno copra l’intera durata del tirocinio professionale, quando esso si svolga integralmente alla conclusione del corso di studio. Soffermandosi sulle questioni poste dall’articolo 37, relative alla regolamentazione applicabile, in tema di trattamenti di lavoro, alle imprese che svolgano servizi di trasporto di merci o di persone sulla rete ferroviaria nazionale, rileva che il presente testo conferma l’orientamento già indicato nell’articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, circa l’applicazione di un contratto di lavoro valido per tutto il settore. Auspica, pertanto, che il Governo svolga ogni possibile azione affinché tale obiettivo sia assicurato in maniera compatibile con le esigenze di competitività delle imprese e nel pieno rispetto delle condizioni lavorative del personale, escludendo, in particolare, ogni forma di dumping sociale.
Cesare DAMIANO (PD), preso atto della proposta di parere presentata, chiede al relatore chiarimenti circa l’osservazione relativa al tirocinio professionale, atteso che non appare chiaro il momento dal quale il rimborso spese possa essere riconosciuto. Giudica positivo, inoltre, il riferimento all’esigenza di prevedere «adeguate» forme di rimborso in favore dei tirocinanti, segnalando tuttavia l’opportunità di fissare un livello minimo mensile del rimborso spese, che non dovrebbe essere inferiore ai 400 euro o, in alternativa, alla soglia minima indicata dagli ordini professionali.
Luigi MURO (FLpTP), pur condividendo il contenuto della proposta di parere formulata dal relatore, ritiene opportuno che un’ulteriore riflessione venga svolta sul tema del tirocinio professionale. Giudica importante, in proposito, compiere un’attenta valutazione sull’efficacia delle disposizioni vigenti in relazione alla capacità di far emergere la reale attitudine del tirocinante a svolgere la professione, in vista di una più accurata selezione dei soggetti che aspirano a diventare liberi professionisti.
Giuliano CAZZOLA (PdL), relatore, con riferimento alle questioni appena sollevate, fa notare che – con la specifica osservazione inserita nella proposta di parere – ha inteso suggerire alle Commissioni di merito l’esigenza di far partire il rimborso spese sin dall’inizio dell’attività di tirocinio ovvero a conclusione del corso di laurea: pertanto, tale rimborso potrebbe essere escluso nei primi sei mesi di attività, soltanto nell’eventualità che questi siano coincidenti con la conclusione degli studi universitari. Quanto all’esigenza di prevedere livelli minimi del rimborso, ritiene che essi possano essere definiti nell’ambito delle «convenzioni quadro», previste dal testo in esame, stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Quanto all’osservazione del deputato Muro, ritiene che essa, pur essendo comprensibile, sia da rimettere a scelte politiche di più ampia portata, che non spetta alla Commissione assumere in questa sede.
Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiede alla presidenza di attendere, prima dell’espressione del parere sul provvedimento, la conclusione dell’esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito, così come avvenuto, anche in passato, a seguito di richieste formulate dai gruppi di opposizione: sarebbe infatti inutile, a suo avviso, pronunciarsi su un testo che potrebbe essere modificato durante l’esame in sede referente.
Silvano MOFFA, presidente, pur giudicando legittima la richiesta del deputato Fedriga, ritiene opportuno – anche alla luce di numerosi, analoghi, precedenti – che la Commissione esprima già nella giornata odierna il parere di competenza sul provvedimento, nel testo trasmesso dal Senato, considerato, peraltro, che un eventuale rinvio delle votazioni alla giornata di domani potrebbe compromettere un adeguato coinvolgimento dei gruppi e che le parti del testo – sul quale, in ogni caso, sembrano esservi margini ristretti di intervento da parte della Camera – di più diretta competenza della Commissione non sembra siano oggetto di rilevanti proposte di modifica presso le Commissioni di merito.
Giovanni PALADINI (IdV) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore, giudicando in termini critici il provvedimento in esame, che ritiene contenga solo enunciazioni di principio, prive di una reale incidenza sulla vita dei cittadini.
Massimiliano FEDRIGA (LNP) fa presente che il suo gruppo non parteciperà alla votazione della proposta di parere del relatore, non essendo stato messo nelle condizioni di valutare con ponderazione e attenzione il provvedimento in esame. Auspica, peraltro, che in futuro l’iter di esame dei provvedimenti in sede consultiva, diversamente da quanto avvenuto nella giornata odierna, possa svolgersi secondo modalità che consentano un reale approfondimento dei temi posti in discussione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.
La seduta termina alle 9.20.
SEDE REFERENTE
Giovedì 15 marzo 2012. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Intervengono il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone, e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.
La seduta comincia alle 9.20.
Norme per favorire l’inserimento lavorativo dei detenuti.
C. 124-859-937-3010-A.
(Seguito dell’esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 marzo 2012.
Silvano MOFFA, presidente, comunica che il relatore, facendo seguito a quanto preannunciato nella precedente seduta, ha elaborato una nuova proposta di testo unificato dei progetti di legge in titolo (vedi allegato 2), che prospetta di adottare come testo base per il seguito dell’esame in sede referente.
Alessia Maria MOSCA (PD), relatore, osserva che la nuova proposta di testo unificato, pur facendo salvo l’impianto sostanziale dell’intervento originario, mira a superare gli elementi di criticità rilevati nel corso dell’iter, soprattutto per quanto concerne i profili di sostenibilità finanziaria. Rileva che, in tale ottica, si è ritenuto opportuno introdurre – in luogo di interventi di carattere permanente – il principio della sperimentalità biennale di vigenza delle misure previste, anche al fine di assicurare una copertura finanziaria adeguata alle relative disposizioni; al contempo, l’estensione della durata delle agevolazioni contributive, riconosciute dal nuovo comma 1, avviene senza alcun criterio di differenziazione tra i detenuti lavoratori e coloro che beneficiano di misure alternative alla detenzione. Fa notare, infine, che le risorse integrative di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione vanno ad aggiungersi, per l’attuazione degli interventi sperimentali, a quelle già previste dalla legge n. 193 del 2000.
Auspica, pertanto, che su tale provvedimento converga il consenso di tutti i gruppi e che il suo esame possa concludersi in tempi rapidi.
Il viceministro Michel MARTONE fa presente che il Governo prende atto del nuovo testo unificato elaborato dal relatore, ferma restando l’esigenza di verificarne i profili di carattere finanziario.
Amalia SCHIRRU (PD) si augura che i tempi riservati all’esame del nuovo testo unificato siano tali da garantire un reale approfondimento della materia, considerata la sua complessità e delicatezza.
Silvano MOFFA, presidente, assicura che l’esame del provvedimento proseguirà secondo modalità che garantiranno il pieno confronto tra i gruppi, che potrà svolgersi a partire dall’esame delle eventuali proposte emendative che saranno presentate.
Propone, quindi, di adottare il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 124-859-937-3010-A, elaborato dal relatore, come testo base per il seguito dell’esame in sede referente.
La Commissione delibera di adottare il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 124-859-937-3010-A, elaborato dal relatore, come testo base per il seguito dell’esame in sede referente.
Silvano MOFFA, presidente, secondo quanto richiesto nella precedente seduta dal rappresentante del gruppo della Lega Nord Padania, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo unificato, appena adottato come testo base, per le ore 12 di martedì 20 marzo 2012.
La Commissione concorda.
Silvano MOFFA, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio.
Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 marzo 2012.
Silvano MOFFA, presidente e relatore, comunica che sono state presentate talune proposte emendative riferite al nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base (vedi allegato 3). In proposito, esprime parere favorevole sugli emendamenti Saltamartini 1.1, Antonino Foti 2.1 e Amici 2.2. Raccomanda, altresì, l’approvazione del proprio emendamento 4.1, soppressivo dell’articolo 4, il quale ha un contenuto identico a quanto previsto dalla legislazione vigente, avendo il recente decreto legislativo n. 119 del 2011 già inserito la medesima modifica all’interno del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Invita, infine, al ritiro dei restanti emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario, in quanto essi introducono argomenti o disposizioni che potrebbero recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un parere conforme a quello del relatore.
La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Saltamartini 1.1, Antonino Foti 2.1 e Amici 2.2.
Giovanni PALADINI (IdV) dichiara l’intenzione di porre in votazione tutte le proposte emendative presentate dal suo gruppo, in ragione della rilevanza delle questioni da esse portate all’attenzione della Commissione: fa notare, pertanto, che non potrà accedere all’invito al ritiro formulato dal relatore.
La Commissione respinge l’emendamento Paladini 2.3.
Silvano MOFFA, presidente, constata l’assenza dei presentatori dell’emendamento Brugger 3.1: si intende che vi abbiano rinunciato.
La Commissione approva l’emendamento 4.1 del relatore.
Silvano MOFFA, presidente, constata l’assenza dei presentatori dell’emendamento Brugger 5.1: si intende che vi abbiano rinunciato.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Aniello Formisano 5.01, Paladini 5.02, Aniello Formisano 5.03 e Paladini 5.04.
Silvano MOFFA, presidente, avverte che il testo risultante dall’approvazione degli emendamenti sarà inviato alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del prescritto parere.
Rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.
Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
C. 3409 Gatti, C. 4958 Muro, C. 4988 Di Giuseppe.
(Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 4967 e della petizione n. 1263).
La Commissione prosegue l’esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 7 marzo 2012.
Silvano MOFFA, presidente, comunica preliminarmente che, facendo seguito alla richiesta formulata dalla Commissione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali – considerato che la seduta già convocata per la giornata di ieri, nella quale era previsto il suo intervento, non è stata svolta a causa dell’andamento dei lavori parlamentari – ha già assicurato alla presidenza la propria disponibilità a partecipare alla seduta di mercoledì 21 marzo: l’esame di carattere preliminare dei provvedimenti in titolo, pertanto, potrà concludersi nella prossima settimana.
Avvisa, inoltre, che rispetto alla precedente seduta è stata nel frattempo assegnata alla Commissione anche la proposta di legge n. 4967 Poli, che verte su materia analoga a quella recata dai progetti di legge di cui è già iniziato l’esame. Avverte, altresì, che in data 12 marzo 2012 è pervenuta alla presidenza la richiesta di poter utilmente valutare, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge in titolo, le necessità esposte nella petizione n. 1263, anch’essa assegnata alla XI Commissione, con la quale si chiede una nuova disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Propone, pertanto, di procedere all’abbinamento ai progetti di legge in esame della proposta di legge n. 4967 Poli, ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del Regolamento, nonché della petizione n. 1263, ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del Regolamento.
La Commissione concorda.
Barbara SALTAMARTINI (PdL), relatore, osserva che la proposta di legge n. 4967, a prima firma del deputato Poli, individua una soluzione al problema delle dimissioni «in bianco» che può considerarsi semplificata rispetto alle altre proposte di legge all’esame della Commissione, in quanto prevede di assegnare al lavoratore il potere di vanificare le dimissioni stesse, contestandole entro un breve tempo: tale soluzione, che i proponenti del progetto di legge indicano – nella relazione introduttiva – come quella «tecnicamente più corretta», è rinvenuta nell’istituto della revoca; si consente, infatti, al lavoratore di contestare la validità delle dimissioni e, per evitare possibili retrodatazioni o datazioni in bianco, si stabilisce, a carico del datore di lavoro, l’onere di comunicare al lavoratore in forma scritta la data dalla quale le dimissioni producono effetto, facendo decorrere il diritto potestativo del lavoratore dalla ricezione di tale comunicazione.
Rileva, in particolare, che l’articolo unico che compone la proposta di legge dispone che, in caso di recesso del lavoratore dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di risoluzione consensuale del rapporto, il datore di lavoro, entro cinque giorni dalla sua cessazione, è tenuto a comunicare al lavoratore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’avvenuta estinzione del rapporto e l’atto o il fatto che l’ha determinata; in difetto, il recesso o la risoluzione del rapporto di lavoro non è valido. Fa notare, infine, che la proposta prevede che il lavoratore può revocare l’atto di recesso o l’accordo di risoluzione consensuale, anche se risultanti da fatti concludenti, dandone comunicazione per iscritto al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione o, in mancanza di questa, entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro: in tal caso, il datore di lavoro è tenuto a riattivare il rapporto di lavoro e a reintegrare il lavoratore entro sette giorni dalla ricezione della predetta comunicazione.
Teresa BELLANOVA (PD), relatore, segnala che la petizione n. 1263, presentata dalla signora Rosa Oliva in qualità di presidente dell’associazione di promozione sociale «Rete per la parità», intende suggerire al Parlamento una nuova disciplina per le modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: la petizione, partendo dall’analisi di una serie di dati che sono alla base della richiesta, illustra nel dettaglio le proposte normative da introdurre nell’ordinamento, che sono basate sulle diverse criticità che si erano evidenziate nell’applicazione della legge n. 188 del 2007, ormai abrogata, tenendo conto anche delle intervenute modalità di utilizzo dello strumento informatico per le procedure relative ai rapporti di lavoro. In tal senso, osserva che la petizione descrive le possibili modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, da utilizzare in tutti i casi in cui si intenda recedere per iscritto dal contratto di lavoro, chiarendo quale debba essere il contenuto dei relativi moduli e le modalità di consegna della lettera stessa; essa, infine, delinea una serie di possibili varianti per risolvere le criticità della precedente regolamentazione, che vengono declinate in modo puntuale nella sua parte conclusiva.
In conclusione, ritiene che anche questa petizione possa contribuire utilmente al miglioramento del testo, in un’ottica di concreta soluzione dei problemi esistenti.
Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia – considerata l’esigenza di attendere il preannunciato confronto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali – il seguito dell’esame ad altra seduta.
Disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo.
C. 4859 Poli.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 marzo 2012.
Silvano MOFFA, presidente, avverte che la presidenza, dopo l’inizio dell’esame del provvedimento in titolo, ha ricevuto talune richieste di audizione da parte di associazioni rappresentative delle categorie interessate, che saranno valutate – al termine dell’esame di carattere preliminare – nell’ambito dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Preso atto, peraltro, dei ristretti margini temporali della seduta odierna, prospetta l’opportunità di proseguire il dibattito nella prossima settimana, in modo da poter assicurare il più ampio approfondimento possibile al confronto in Commissione.
Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP) concorda sull’opportunità di definire le modalità di svolgimento dell’ulteriore istruttoria legislativa nell’ambito dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA manifesta il proprio apprezzamento per la possibilità di svolgere ulteriori approfondimenti sul provvedimento, attesa anche l’esigenza di consentire all’INPS – attivato per la necessaria istruttoria sull’argomento – di completare il proprio lavoro di verifica.
Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 9.40.
ALLEGATO 1
DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (C. 5025 Governo, approvato dal Senato).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 5025, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;
rilevato che esso è parte organica di una serie di iniziative che – unitamente alle misure sulla semplificazione e alla auspicata riforma del mercato del lavoro – puntano a contribuire (dopo l’approvazione del decreto-legge cosiddetto «Salva Italia») all’avvio della fase di ripresa economica del Paese e che, in tale contesto, esso delinea un pacchetto di misure complessivamente orientato all’obiettivo di rimuovere quegli elementi di natura conservativa e protezionistica che possono ostacolare lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali e professionali;
preso atto che si tratta di prime misure che devono preludere ad una fase più impegnativa di liberalizzazioni, in linea con le direttive e gli orientamenti dell’Unione europea, soprattutto per quanto concerne gli ordinamenti delle libere professioni;
valutati i limitati profili di più diretto interesse della XI Commissione presenti nel testo approvato dal Senato;
preso atto che le modifiche apportate dal Senato all’articolo 37, relative alla regolamentazione applicabile, in tema di trattamenti di lavoro, alle imprese che svolgano servizi di trasporto di merci o di persone sulla rete ferroviaria nazionale, confermano l’orientamento già indicato nell’articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (che ha novellato l’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188), circa l’applicazione di un contratto di lavoro valido per tutto il settore;
auspicato che il Governo svolga ogni possibile azione affinché tale obiettivo sia assicurato in maniera compatibile con le esigenze di competitività delle imprese e nel pieno rispetto delle condizioni lavorative del personale, escludendo in particolare ogni forma di dumping sociale;
preso atto che il comma 6 dell’articolo 9 dispone che la durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che, per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita «convenzione quadro» stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica; rilevato, altresì, che il comma 4 del medesimo articolo 9 prevede che al tiro cinante sia riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio, esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
con riferimento al comma 4 dell’articolo 9, valutino le Commissioni di merito l’opportunità di prevedere che adeguate forme di rimborso spese coprano l’intera durata del tirocinio professionale, quando esso si svolga interamente alla conclusione del corso di studio.
ALLEGATO 2
Norme per favorire l’inserimento lavorativo dei detenuti (C. 124-859-937-3010-A).
NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE E ADOTTATO COME TESTO BASE
Art. 1.
1. In via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, gli sgravi contributivi di cui al comma 3 dell’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, si applicano per un ulteriore periodo di dodici mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione sia qualora il detenuto abbia beneficiato, nel corso della pena, delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o del lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, sia qualora il detenuto non ne abbia beneficiato.
2. In via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, il credito mensile d’imposta di cui all’articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, riconosciuto alle cooperative sociali accreditate secondo le modalità di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari ovvero che beneficiano di una delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ovvero che sono ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, è concesso nella misura massima di 700 euro per ogni lavoratore assunto, in proporzione al numero di giornate lavorate.
3. In via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, è concesso un credito mensile d’imposta alle imprese che affidano a cooperative sociali o ad altre aziende pubbliche o private l’esecuzione di attività produttive o di servizi costituenti occasione di inserimento lavorativo per i detenuti, sia all’interno che all’esterno del carcere, da utilizzare in progetti di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di sicurezza. Il credito d’imposta di cui al presente comma è concesso in proporzione all’attività produttiva o di servizi affidata.
4. Fermo restando quanto previsto, in via ordinaria, dall’articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, le modalità e le condizioni per la fruizione degli sgravi contributivi di cui al comma 1 e dei crediti d’imposta di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite, limitatamente al biennio 2012-2013, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di cui al periodo precedente fissa le misure idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, anche attraverso l’eventuale rimodulazione proporzionale delle agevolazioni dovute in capo ai beneficiari; il relativo schema è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono espressi entro venti giorni dalla data di assegnazione.
5. Al fine di favorire esperienze di auto imprenditorialità dei detenuti negli istituti penitenziari, l’Amministrazione penitenziaria, nell’ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, provvede alla realizzazione di appositi progetti sperimentali di formazione professionale e di tutoraggio delle iniziative imprenditoriali realizzate dai detenuti. Il Ministro della giustizia trasmette, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione alle Camere, redatta su iniziativa del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, con la quale è dato conto dei progetti sperimentali di formazione professionale e di tutoraggio realizzati.
6. Ferme restando le risorse già disponibili ai sensi dell’articolo 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193, agli oneri aggiuntivi derivanti dall’attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, fino a concorrenza del limite di spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ALLEGATO 3
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio (Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino).
EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 1.
Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», apportare le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica del capoverso, dopo le parole: congedo di maternità, inserire le seguenti: e in congedo parentale;
b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ove le sessioni del corso siano ancora attive e il corso stesso continui ad essere funzionale alle esigenze formative o di riqualificazione professionale.
Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo 1, dopo le parole: congedo di maternità inserire le seguenti: e in congedo.
1. 1. Saltamartini, Mosca.
(Approvato)
ART. 2.
Prima del comma 1, inserire il seguente:
01. Al comma 2 dell’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di consentire il miglior reinserimento nell’attività lavorativa, le ragioni sostitutive di cui al periodo precedente possono sussistere anche per il mese successivo alla data di rientro della lavoratrice o del lavoratore sostituito, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva».
2. 1. Antonino Foti.
(Approvato)
Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riferimento al comma 1, lettera d), del medesimo articolo.
2. 2. Amici, Bressa.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. Al comma 1 dell’articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le parole: «nei quattro mesi successivi al parto» sono sostituite dalle seguenti; «nei sei mesi successivi al parto».
5-ter. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le parole; «durante i tre mesi dopo il parto» sono sostituite dalle seguenti: «durante i cinque mesi dopo il parto».
2. 3. Paladini, Donadi, Mura, Borghesi, Aniello Formisano.
ART. 3.
Al comma 1, capoverso 4-bis dopo le parole: di congedi parentali orizzontali aggiungere le seguenti: e verticali.
3. 1. Brugger, Zeller.
ART. 4.
Sopprimerlo.
4. 1. Il Relatore.
(Approvato)
ART. 5.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 45 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n 151, è aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni in materia di congedo di paternità di cui all’articolo 28 del Capo IV si applicano anche in caso di adozioni e di affidamenti entro i tre mesi dall’ingresso del minore nella famiglia».
5. 1. Brugger, Zeller.
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
Art. 5-bis.
(Benefici fiscali per le imprese che istituiscono asili nido aziendali).
1. Qualora il datore di lavoro provveda autonomamente alla realizzazione di uno specifico servizio di asilo nido aziendale, le relative spese di gestione o di partecipazione alla gestione sono deducibili fino a 3.000 euro annui per ciascun bambino ospitato nella struttura. Qualora il bambino sia ospitato nella struttura per una frazione d’anno, la quota deducibile è stabilita in misura proporzionale al periodo di permanenza effettiva secondo i parametri stabiliti dal decreto di cui al comma 2.
2. Le modalità per usufruire dei benefici fiscali previsti dal comma l sono determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un’intesa con le regioni e gli enti locali in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad aggetto l’obiettivo di assicurare che gli asili nido situati nei territori di ciascuna regione garantiscano un servizio che, per quantità di posti e per orario, consenta alle madri di svolgere un’attività lavorativa a tempo pieno nei primi cinque anni di vita del bambino.
5. 01. Aniello Formisano, Paladini, Donadi, Mura, Borghesi.
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
Art. 5-bis.
Dopo l’articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 74-bis.
(Indennità di genitore).
1. È istituita l’indennità di genitore. L’indennità si applica esclusivamente ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, che intendano ridurre la propria attività lavorativa o che siano privi di occupazione. L’indennità è erogata con cadenza mensile.
2. In caso di riduzione dell’attività lavorativa, l’indennità di cui al comma 1 è dovuta ai genitore richiedente applicando le seguenti aliquote all’importo della diminuzione netta del reddito familiare totale conseguente alla predetta riduzione:
a) fino a 20.000 euro di reddito totale familiare: aliquota del 100 per cento;
b) oltre 20.000 euro e fino a 30.000 euro di reddito familiare totale: aliquota del 50 per cento;
c) oltre 30.000 euro e fino a 40.000 euro di reddito familiare totale: aliquota del 25 per cento;
d) oltre 40.000 euro e fino a 50.000 euro di reddito familiare totale: aliquota del 10 per cento.
3. Oltre 50.000 euro di reddito familiare totale, l’indennità di cui al comma 2 non è corrisposta.
4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, il reddito familiare totale è determinato al netto dell’importo della diminuzione conseguente alla riduzione dell’attività lavorativa.
5. Se il genitore richiedente risulta privo di occupazione, l’indennità di cui al comma 1 è corrisposta nelle seguenti misure mensili:
a) 500 euro, se il reddito familiare totale non supera 10.000 euro;
b) 375 euro, se il reddito familiare totale è compreso tra 10.001 euro e 20.000 euro;
c) 250 euro, se il reddito familiare totale è compreso tra 20.001 euro e 40.000 euro;
d) 125 euro, se il reddito familiare totale è compresa tra 40.001 euro e 50.000 euro.
6. Le indennità di cui al presente articolo non possono comunque superare un importo massimo di 500 euro mensili e non spettano ai lavoratori o alle lavoratrici che hanno usufruito del congedo parentale facoltativo previsto dall’articolo 32.
7. Le indennità di cui al presente articolo sono erogate per i ventiquattro mesi successivi al parto.
8. Chiunque, al fine di ottenere la concessione dell’indennità di genitore dichiara un reddito familiare totale non rispondente al vero è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con l’obbligo dell’integrale restituzione degli importi percepiti maggiorati di una sanzione pecuniaria pari al 10 per cento dei medesimi».
5. 02. Paladini, Donadi, Mura, Borghesi, Aniello Formisano.
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
Art. 5-bis.
Dopo l’articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n, 151, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 56-bis.
(Misure di sostegno per il reinserimento delle madri nel mondo del lavoro).
1. Nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all’assunzione della lavoratrice».
5. 03. Aniello Formisano, Paladini, Donadi, Mura, Borghesi.
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente;
Art. 5-bis.
All’articolo 60 dei testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono inseriti in fine i seguenti commi:
«3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che riprendono l’attività lavorativa dopo i periodi di congedo obbligatorio o facoltativo hanno diritto a un reinserimento graduale mediante l’applicazione di un orario di lavoro a tempo parziale.
3-ter. La riduzione di orario di cui al comma 3-bis è applicata su richiesta della lavoratrice o del lavoratore e può essere modulata in:
a) 30 ore lavorative settimanali. In tale caso il datore di lavoro è obbligato ad accettare la richiesta della lavoratrice o del lavoratore;
b) 20 ore lavorative settimanali. In tale caso il datore di lavoro ha la facoltà di accettare o di rifiutare la richiesta della lavoratrice o del lavoratore.
3-quater. Il diritto alla riduzione dell’orario di lavoro può essere esercitato per un periodo di dodici mesi, se la lavoratrice o il lavoratore ha utilizzato sia il congedo obbligatorio sia il congedo facoltativo, oppure per un periodo di diciotto mesi, se la lavoratrice o il lavoratore nei casi di cui air articolo 28 comma 1, ha fatto ricorso esclusivamente al congedo obbligatorio.
3-quinquies. In entrambi i casi di cui al comma 3-ter, è posto a carico dell’INPS l’onere di provvedere alla contribuzione figurativa per la differenza di orario rispetto al rapporto di lavoro a tempo pieno limitatamente a dieci ore lavorative settimanali. In caso di richiesta di riduzione dell’orario di lavoro ai sensi della lettera b) del comma 3-ter, l’onere della contribuzione relativa alle ore lavorative eccedenti le dieci ore lavorative settimanali è posto a carico del datore di lavoro.
3-sexies. In entrambi i casi di cui al comma 3-ter, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice o del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori».
5. 04. Paladini, Donadi, Mura, Borghesi, Aniello Formisano.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 13 marzo 2012. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.
La seduta comincia alle 12.55.
DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
C. 5025 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Giuliano CAZZOLA (PdL), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite VI e X sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, già approvato con modificazioni dal Senato: si tratta di un provvedimento importante, che reca misure in materia di concorrenza e infrastrutture, prevedendo altresì interventi per consentire l’armonizzazione dell’ordinamento interno alla disciplina europea. Sottolinea, innanzitutto, che l’intervento normativo è parte organica della manovra definita «cresci-Italia» unitamente alle misure sulla semplificazione e alla riforma del mercato del lavoro: un pacchetto di interventi messo a punto in breve tempo e complessivamente orientato all’obiettivo di promuovere la ripresa economica del Paese, nel caso in esame, attraverso la rimozione di quegli elementi di natura protezionistica che possono impedire lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali. Evidenzia, pertanto, che in tale prospettiva il decreto-legge in esame intende rivedere il quadro normativo, eliminando gli ostacoli ingiustificati all’accesso al mercato e le rendite di posizione esistenti, ampliando le opportunità di lavoro e rafforzando le prospettive di mobilità e di promozione sociale. Osserva, peraltro, che il testo, composto di tre titoli, è stato largamente modificato dal Senato, che ne ha ampliato in modo significativo l’ambito di intervento: dai 98 articoli del testo originario si è passati a ben 119 articoli, i quali incidono su uno spettro piuttosto esteso di materie. Per quanto concerne i profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnala gli articoli 9, 25, 37, 67-bis, 67-ter, 87 e 89, sottolineando come il fatto che, in tema di liberalizzazioni, sia limitata e disorganica la materia di competenza della XI Commissione è comunque un segnale che induce qualche riflessione, sia pure in base a punti di vista diversi.
Fa presente, quindi, che l’articolo 9 interviene sulla disciplina delle professioni regolamentate, con particolare riferimento all’abrogazione delle tariffe e alla disciplina del tirocinio: si tratta di disposizioni che, pur non investendo le competenze dirette della XI Commissione, intervengono comunque su argomenti (quale, per l’appunto, il tirocinio) che possono fornire elementi di novità di un certo interesse. Osserva, infatti, che il comma 6 del predetto articolo 9 dispone che la durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita «convenzione quadro» stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Rileva, peraltro, che analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea; tali disposizioni non si applicano, tuttavia, alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente. Rileva, quindi, che l’articolo 25 modifica alcuni profili della disciplina generale dei servizi pubblici locali, salvaguardando l’impianto complessivo della riforma e rafforzando gli elementi volti ad introdurre la concorrenza nel mercato dei relativi servizi; in questo contesto, una specifica disposizione prevede che, per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, le società in house devono adottare provvedimenti nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per le consulenze anche degli amministratori.
Soffermandosi sull’articolo 37, modificato dal Senato, segnala che esso stabilisce che l’Autorità di regolazione dei trasporti definisca gli ambiti del servizio pubblico ferroviario e le modalità di finanziamento dello stesso: l’articolo prevede, inoltre, che le imprese che svolgano servizi di trasporto di merci o di persone sulla rete ferroviaria nazionale debbano applicare, nella loro attività, anche la regolazione dei trattamenti di lavoro del personale definiti dalla contrattazione collettiva svolta dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale. Si domanda, in proposito, quale sia il reale senso della disposizione, che sembrerebbe voler rimediare rispetto ad una norma di analogo tenore, già inserita in un ulteriore provvedimento.
Osserva altresì che l’articolo 67-bis, introdotto al Senato, stabilisce che l’accertamento sull’avvenuto pagamento presso l’INPS di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalla dismissione di bandiera, o dell’avvenuta costituzione di un apposito deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi, debba essere obbligatoriamente effettuato entro un mese dalla data della richiesta; la norma, peraltro, introduce tempi certi per l’accertamento in modo da velocizzare la procedura di dismissione. Fa notare poi che l’articolo 67-ter, anch’esso introdotto al Senato, attribuisce – di fatto – funzioni di consulente del lavoro alle cooperative di imprese di pesca e ai relativi consorzi di imprese, per quanto concerne gli adempimenti in materia di lavoro per conto delle imprese associate. Rileva, quindi, che l’articolo 87 novella il Codice della proprietà industriale, prevedendo che i cittadini dell’Unione europea, abilitati all’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale in un altro Stato, possano essere iscritti all’albo dei consulenti in modo automatico, a seguito della trasmissione al Consiglio dell’ordine, da parte dell’autorità competente, della dichiarazione preventiva di attività, resa dal professionista transfrontaliero: la norma, pertanto, liberalizza la professione di consulente in proprietà industriale nell’ambito dell’Unione europea.
Infine, fa notare che l’articolo 89 prevede che il pagamento della somma forfettaria di 30 milioni di euro da parte dell’Italia, in esecuzione della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea del 17 novembre 2011 (causa C-496/09, inerente al mancato recupero integrale degli aiuti di Stato concessi illegittimamente in relazione al previgente istituto dei contratti di formazione e lavoro), sia eseguito dall’INPS entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con oneri e penalità a carico delle risorse recuperate dall’INPS in base alle decisioni comunitarie in oggetto.
In conclusione, preso atto dei limitati profili di interesse della Commissione e considerato che i margini di intervento sul testo in esame – già ampiamente modificato nel corso dell’esame presso il Senato – appaiono piuttosto ristretti, si riserva di acquisire eventuali elementi che dovessero emergere dal dibattito, facendo presente sin d’ora che possibili rilievi su argomenti di competenza della Commissione saranno presi in considerazione nella consapevolezza dei limiti procedurali che sembrano riguardare, alla Camera, il percorso di conversione in legge del presente decreto.
Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur prendendo atto di quanto testé riferito dal relatore a proposito delle ristrette possibilità di modifica del testo, fa presente che il suo gruppo intende valutare più compiutamente il provvedimento, una volta concluso l’esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito: a tal fine, ritiene che il parere di competenza della Commissione non possa che essere espresso sul testo risultante dagli emendamenti eventualmente approvati.
Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.10.
SEDE REFERENTE
Martedì 13 marzo 2012. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.
La seduta comincia alle 13.10.
Norme per favorire l’inserimento lavorativo dei detenuti.
C. 124-859-937-3010-A.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2012.
Silvano MOFFA, presidente, ricorda che l’Assemblea, nella seduta del 29 febbraio 2012, ha deliberato di rinviare il provvedimento in Commissione, ai fini di un maggiore approfondimento del testo, anche alla luce del parere espresso dalla V Commissione: la Commissione, quindi, riprende oggi l’esame in sede referente del testo unificato all’ordine del giorno, ferma restando l’opportunità che il relatore prospetti le più idonee modalità di prosecuzione dell’iter, in modo da verificare la possibilità di tornare a discutere l’argomento in Assemblea in tempi rapidi.
Alessia Maria MOSCA (PD), relatore, preso atto degli elementi problematici emersi in relazione al provvedimento in titolo, si riserva di presentare, già in occasione della prossima seduta, una nuova versione del testo unificato in esame, che tenga conto dei profili di criticità indicati dalla V Commissione nel parere espresso per l’Assemblea.
Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiede alla presidenza se, con la ripresa dell’esame del provvedimento, si intenda riaprire anche il termine per la presentazione dei relativi emendamenti.
Silvano MOFFA, presidente, osserva che il rinvio in Commissione del provvedimento ha determinato la sostanziale riapertura del suo esame: la conseguente fissazione di nuovi termini per la presentazione degli emendamenti è pertanto da considerarsi pacifica, attesa anche la preannunciata intenzione del relatore di presentare una nuova versione del testo unificato.
Il viceministro Michel MARTONE dichiara di condividere il percorso di esame prospettato dal relatore, auspicando l’elaborazione di un testo condiviso, che contenga interventi sostenibili dal punto di vista finanziario.
Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Sui lavori della Commissione.
Silvano MOFFA, presidente, fa presente che – su richiesta di taluni gruppi – i successivi punti all’ordine del giorno avranno luogo a partire dalle ore 13.30, orario in cui è convocata la seduta per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.
Segnala, inoltre, che la seduta di domani, già fissata per le ore 14, potrebbe essere anticipata – compatibilmente con l’andamento dei lavori dell’Assemblea – alle ore 13.30, per consentire la partecipazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle 13.15.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Martedì 13 marzo 2012. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.
La seduta comincia alle 13.30.
Silvano MOFFA, presidente, ricorda che, ai sensi dell’articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l’attivazione.
5-06371 Fedriga: Disciplina dei versamenti contributivi nei rapporti bilaterali Italia-Canada.
Massimiliano FEDRIGA (LNP), nell’illustrare la sua interrogazione, chiede al Governo se sia a conoscenza del fatto che vi sono numerosi cittadini italiani emigrati in altri Paesi, che risultano penalizzati nel conseguimento della pensione, a causa della mancanza di pochi mesi di versamenti contributivi.
Il viceministro Michel MARTONE risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur ringraziando il rappresentante del Governo, fa notare che non appare corretto che gli uffici tecnici invochino margini temporali più ampi per la risposta, a giustificazione della mancata indicazione di elementi di conoscenza e di valide soluzioni alla problematica in oggetto, dal momento che per la presentazione e lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo esistono precisi termini regolamentari, che vanno rispettati. Auspica che in futuro il Governo affronti con decisione la questione, attraverso misure concrete che salvaguardino i lavoratori italiani costretti ad emigrare all’estero, che, una volta tornati in Italia, incontrano difficoltà nella ricostruzione della propria posizione previdenziale. Osserva, inoltre, che un eventuale intervento in materia non appare particolarmente oneroso, coinvolgendo un numero ristretto di persone e incidendo su trattamenti pensionistici di modesta entità.
5-06368 Damiano: Misure relative agli organici degli enti previdenziali accorpati nell’INPS.
Cesare DAMIANO (PD) illustra la sua interrogazione, chiedendo al Governo di valutare l’opportunità di avviare l’integrazione delle risorse umane degli enti interessati, anche attraverso trasferimenti che soddisfino nel contempo esigenze di conciliazione tra lavoro e carichi familiari e politiche aziendali.
Il viceministro Michel MARTONE risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Cesare DAMIANO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo, osservando che l’Esecutivo manifesta una esasperata attenzione per gli equilibri di finanza pubblica, ignorando le sorti dei lavoratori coinvolti dai processi di razionalizzazione della pubblica amministrazione, che, seppur legittimi e necessari, ritiene non possano andare a compromettere il capitale umano e professionale. Auspicato, inoltre, che il Governo affronti tale questione prestando una particolare attenzione alle esigenze di conciliazione tra lavoro e famiglia delle donne lavoratrici, costrette spesso a sopportare da sole l’onere del lavoro di cura, si augura il sollecito avvio di un percorso di confronto, anche nell’ambito di un tavolo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
5-06369 Paladini: Modalità per facilitare la riscossione dei trattamenti pensionistici.
Giovanni PALADINI (IdV), nell’illustrare la propria interrogazione, chiede al Governo quali iniziative intenda assumere per evitare i disagi causati dall’applicazione di una normativa che, vietando la riscossione della pensione a mezzo delega, rischia di compromettere l’erogazione dei trattamenti alle categorie più svantaggiate.
Il viceministro Michel MARTONE risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Giovanni PALADINI (IdV), alla luce della risposta del Governo, giudica necessario uno sforzo ulteriore per semplificare la normativa vigente, che appare, allo stato, troppo farraginosa e contraddittoria, affinché non siano arrecati ulteriori disagi a soggetti già socialmente fragili, che rischiano di essere privati della necessaria assistenza economica.
5-06370 Muro: Inclusione della polizia locale nell’ambito delle deroghe di cui all’articolo 6 del DL 201/2011.
Luigi MURO (FLpTP) illustra la sua interrogazione, rilevando l’esigenza di un intervento normativo che consenta di includere la categoria della polizia locale tra quelle per le quali siano ammesse deroghe in materia di accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, rimborso spese, equo indennizzo e pensione privilegiata.
Il viceministro Michel MARTONE risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Luigi MURO (FLpTP), replicando, osserva che la risposta del rappresentante del Governo non ha fatto altro che confermare l’esistenza del problema in oggetto, per la risoluzione del quale auspica che l’Esecutivo – secondo una volontà che ritiene di avere colto nella risposta stessa – intraprenda le necessarie iniziative. Fa notare, infatti, che le mansioni svolte dai vigili urbani sul territorio sono assimilabili, in taluni casi, a quelle svolte dagli organi di polizia e, per tale ragione, incidendo anche su materie di pubblica sicurezza, richiedono un sollecito intervento da parte dello Stato.
Silvano MOFFA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 13.55.
RISOLUZIONI
Martedì 13 marzo 2012. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.
La seduta comincia alle 13.55.
7-00799 Damiano: Misure per la soluzione dei problemi connessi alle recenti richieste di ripetizione di indebito da parte dell’INPS.
(Discussione e rinvio).
La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.
Silvano MOFFA, presidente, avverte che nella seduta odierna avranno luogo l’illustrazione della risoluzione in titolo e l’eventuale inizio della sua discussione, ferma restando l’opportunità di acquisire sin da oggi l’orientamento del Governo, anche alla luce della delicatezza delle questioni poste.
Lino DUILIO (PD), cofirmatario della risoluzione in titolo, auspica che il Governo affronti la tematica ad essa sottesa con un’attenzione maggiore rispetto a quella manifestata dal Ministro Fornero in occasione della risposta in Assemblea a una interrogazione a risposta immediata presentata sull’argomento. Ritiene, infatti, che il tema in discussione sia molto delicato, riguardando la richiesta di ripetizione di indebito da parte dell’INPS per somme che sembrerebbero erroneamente corrisposte a pensionati – spesso soggetti in difficoltà – in relazione a periodi che coprono gli anni dal 1992 al 2011. Osserva che le modalità con cui l’INPS ha agito appaiono di dubbia legittimità, atteso che l’Istituto non ha provveduto a specificare, nella lettera inviata ai pensionati, le motivazioni della sua richiesta, né ha indicato un responsabile del procedimento con cui interloquire, omettendo di prospettare, peraltro, la possibilità di un pagamento rateizzato dell’importo dovuto. Fa notare, inoltre, che i pensionati interessati dalle lettere in questione non sono stati posti, di fatto, nelle condizioni di attivare un ricorso, essendo previsto che l’opposizione alle richieste di ripetizione di indebito avvenga soltanto per via informatica.
Rileva, altresì, che la richiesta dell’INPS appare in contrasto con la normativa vigente in materia di limiti massimi di ripetizione dell’indebito, nonché con i principi di affidamento, violando, peraltro, i termini prescrizionali ordinari e speciali previsti per gli indebiti previdenziali (trattandosi spesso di indebiti risalenti a oltre venti anni fa). Più in generale, ritiene che l’Istituto avrebbe potuto operare in modo più corretto, semplicemente rispettando le leggi dello Stato ed evitando di creare procedure illegittime, spesso per il recupero di cifre assolutamente risibili.
Invita, pertanto, il Governo a fare chiarezza su tale vicenda, portando a conoscenza del Parlamento, ad esempio, la platea dei possibili destinatari e intervenendo con urgenza presso l’INPS, affinché tale ente si occupi di sanare le predette irregolarità, riveda nel complesso le procedure attivate e, in ultima istanza, provveda ad inviare nuovamente – in modo legittimo e corretto – le lettere ai soli soggetti realmente interessati.
Il viceministro Michel MARTONE, con riferimento al contenuto della risoluzione, ritiene anzitutto che si debba considerare che le richieste avanzate dall’Ente previdenziale trovano la loro giustificazione nel generale principio della ripetizione dell’indebito, laddove il soggetto erogatore in questione abbia accertato che siano state corrisposte somme non dovute: l’operato dell’INPS trova pertanto fondamento nel principio della ripetibilità di quanto indebitamente erogato, nonostante l’affidamento del cittadino che abbia percepito in buona fede trattamenti pensionistici non dovuti. In tal senso, ricorda che le iniziative volte ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte senza titolo sono da ricondurre al più generale «potere-dovere» cui è tenuto l’Istituto nazionale della previdenza sociale, nell’adottare le opportune misure per ricondurre alle entrate del bilancio dello Stato importi già erogati ai cittadini in mancanza di un valido fondamento normativo. Precisa, inoltre, che in relazione alle prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia erogati dall’INPS per periodi anteriori al 1o gennaio 2001, trova applicazione la disposizione dell’articolo 38, commi 7 ed 8, della legge n. 448 del 2001, secondo cui non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora tali soggetti siano percettori di redditi annui di esiguo importo.
Entrando nel dettaglio, fa notare che – salvo i casi di comportamenti dolosi del pensionato – sono totalmente sanati gli indebiti percepiti anteriormente al 1o gennaio 2001, qualora siano stati erogati in favore di pensionati percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro (lire 16 milioni), e quelli percepiti anteriormente al 1o gennaio 1996, qualora siano stati erogati in favore di pensionati percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 1996 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni; è prevista, invece, la sanatoria parziale, nei limiti di un quarto del totale, in caso di indebiti erogati in favore di pensionati con redditi superiori ai limiti di cui sopra. Rileva, peraltro, che ad oggi il recupero effettuato in relazione a ratei per i quali siano trascorsi più di dieci anni dalla data di erogazione viene effettuato solo se nel frattempo sia intervenuto un atto interruttivo della prescrizione; per gli indebiti pagamenti effettuati dal 1o gennaio 2001 trova, invece, applicazione l’articolo 13 della legge n. 412 del 1991.
Alla luce delle richiamate disposizioni, ritiene che possano ricavarsi una serie di specifici criteri. In primo luogo, sul principio dell’irrilevanza dello stato di buona o mala fede, cita la sentenza della Corte Costituzionale n. 166 del 1966, che dispone che «nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall’ente competente, le somme indebitamente percepite sono ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente dalla prova della mala fede dell’interessato (che sarà rilevante, ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile, solo ai fini del diritto agli interessi dal giorno del pagamento)». In secondo luogo, sottolinea che, ferma restando la facoltà dell’Istituto di procedere, in ogni tempo, alla rettifica o all’annullamento di provvedimenti errati, è esclusa in capo al medesimo Istituto la facoltà di la ripetizione l’indebito in tutti i casi in cui esso è da ricondurre ad un errore o omissione imputabile all’Istituto medesimo.
Per quanto riguarda, invece, il richiamato «principio dell’affidamento» nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, fa presente che esso risulta pienamente recepito dall’articolo 13 della legge n. 412 del 1991, laddove si prevede che l’INPS deve procedere alla notifica di quanto indebitamente corrisposto, entro l’anno successivo al quello in cui è stata effettuata la verifica del reddito incidente sulla prestazione pensionistica: pertanto, le fattispecie in cui si determina un considerevole lasso di tempo tra il momento dell’erogazione e quello della comunicazione dell’indebito pensionistico riguardano esclusivamente situazioni in cui l’indebito si è determinato per un’omissione o per comportamento doloso del pensionato. In merito, inoltre, alla possibile rateizzazione del recupero, informa che l’Istituto ha provveduto, dal mese di febbraio 2012, a modificare lo schema di comunicazione da inviare al pensionato al fine di prevedere esplicitamente la possibilità di una rateizzazione.
Ricorda, infine, che lo scorso 1o febbraio il Ministro Fornero, nel fornire in Assemblea all’onorevole Bellanova una risposta a un’interrogazione a risposta immediata sull’argomento, ha confermato l’attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la questione sollevata nella risoluzione in discussione; il Ministro ha, inoltre, assicurato che verranno impartite all’INPS le necessarie istruzioni affinché le richieste di restituzione inviate ai cittadini siano formulate nel rispetto dei principi volti ad assicurare la trasparenza del procedimento amministrativo e la partecipazione ad esso dei soggetti interessati, al fine di ottenere comunicazioni più «amichevoli».
In conclusione, fa presente che il Governo, anche in considerazione della complessità degli elementi emersi a seguito dell’illustrazione della risoluzione in titolo, si riserva di svolgere i necessari approfondimenti tecnici, in modo da poter fornire, in occasione della prossima seduta, un orientamento il più possibile completo sugli impegni fissati dall’atto di indirizzo in discussione.
Nedo Lorenzo POLI (UdCUpTP) chiede al Governo di fornire maggiori precisazioni in ordine alla reale consistenza della platea dei soggetti coinvolti, invitando il dicastero competente a prospettare quanto prima le soluzioni più idonee alla problematica in oggetto.
Il viceministro Michel MARTONE si riserva di fornire alla Commissione i dati appena richiesti.
Giulio SANTAGATA (PD) dichiara di non avere compreso se la pretesa dell’INPS si riferisca esclusivamente a casi di prestazioni erogate nei confronti di soggetti in «mala fede» ovvero che abbiano agito con dolo e che, pertanto, non avevano alcun diritto alla prestazione; in caso contrario, ove l’iniziativa dell’INPS sia stata estesa genericamente a tutti i casi di indebito, a prescindere dal tipo di irregolarità riscontrata, ritiene che le modalità di azione dell’Istituto non possano ritenersi giustificate.
Il viceministro Michel MARTONE fa notare che la dolosità del comportamento non ha rilevato ai fini della richiesta di ripetizione dell’indebito, tanto che – nel suo intervento precedente – ha chiarito che l’INPS ha agito sulla base del principio dell’irrilevanza dello stato di buona o mala fede del soggetto interessato.
Lino DUILIO (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per l’impegno a svolgere ulteriori approfondimenti sull’argomento, fa notare che anche altri enti previdenziali sembrano essere interessati da situazioni analoghe a quella testé descritta: chiede, pertanto, al viceministro di precisare – in occasione della prossima seduta – l’ambito di estensione delle procedure descritte. Rileva, inoltre, l’esigenza di comprendere quali siano le prospettive di un eventuale intervento teso a sanare le irregolarità procedurali richiamate, specificando se esso sia in grado di dispiegare i suoi effetti solo per le richieste di indebito future o anche per quelle pregresse. Auspica, in conclusione, che l’INPS riveda in senso complessivo le modalità di comunicazione delle richieste di ripetizione di indebito.
Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, giudica particolarmente utile che il Governo svolga gli opportuni approfondimenti sulla materia, in modo da fornire alla Commissione ogni possibile elemento in grado di favorire una deliberazione consapevole e adeguata alla complessità del problema sollevato.
Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.
7-00790 Moffa: Salvaguardia dei diritti lavorativi e previdenziali dei parlamentari cessati dal mandato.
(Discussione e rinvio).
La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.
Silvano MOFFA, presidente, premesso che – secondo le intese informali intercorse con il Governo – nella seduta odierna avranno luogo soltanto l’illustrazione della risoluzione in titolo e l’eventuale inizio della discussione, fa presente di avere predisposto il presente atto di indirizzo anche in considerazione del caso, sempre più frequente negli ultimi anni, di ex parlamentari che – una volta cessati dal mandato – hanno visto interrompere unilateralmente il precedente rapporto di lavoro da parte di amministrazioni o aziende, pubbliche e private. Ricorda, peraltro, che si sono registrati anche casi di deputati o senatori ai quali, cessato il mandato parlamentare, è stato negato il reintegro nella posizione di lavoro occupata prima dell’inizio del mandato stesso o non sono state rispettate, ove esistenti, le graduatorie in cui era inserito il dipendente eletto parlamentare o, addirittura, non è stato riconosciuto il diritto alle qualifiche spettanti in termini di carriera e mansioni. Fa notare, dunque, che la risoluzione in discussione intende promuovere l’attivazione del Governo, ai fini dell’adozione di possibili iniziative, anche di carattere normativo, dirette ad assicurare il rispetto della normativa vigente in tema di diritti del lavoratore e di salvaguardia della contribuzione previdenziale. Per tali ragioni, si riserva di valutare, a seguito del dibattito e delle considerazioni che lo stesso Governo riterrà di svolgere, una possibile riformulazione della risoluzione, che possa raccogliere tutte le questioni aperte.
Il viceministro Michel MARTONE, con riferimento al merito della risoluzione in discussione, ricorda preliminarmente che l’articolo 51, terzo comma, della Costituzione riconosce ai cittadini chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive il diritto di disporre del tempo necessario all’espletamento del mandato e di conservare il posto di lavoro; tali diritti sono altresì riconosciuti dall’articolo 31 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300 del 1970), per cui «i lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato». Fa notare, peraltro, che durante l’aspettativa il lavoratore che ricopra cariche elettive pubbliche ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e matura l’anzianità di servizio; ha, altresì, diritto all’accredito figurativo dei contributi previdenziali.
In ragione di tali premesse, osserva che la questione prospettata e l’impegno che si chiede di assumere da parte del Governo presentano – per la specificità del tema trattato e per le prerogative che l’ordinamento riconosce ai cittadini chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive – evidenti profili di carattere politico, che non possono esaurirsi nel mero accertamento dei singoli episodi denunciati dal presentatore.
Nell’assicurare che l’Esecutivo non può che valutare con estremo interesse le questioni in gioco, giudica, pertanto, evidente la necessità di avviare un’ampia istruttoria sul tema, che veda il coinvolgimento di tutti i Ministeri interessati, in vista dell’assunzione di un impegno il più possibile coerente ed efficace.
Paola PELINO (PdL) preannuncia l’intenzione di sottoscrivere la risoluzione in discussione, che ritiene di poter totalmente condividere.
Silvano MOFFA, presidente, preso atto dell’esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti sull’argomento, che appare suscettibile di incidere su materie rientranti nelle competenze di più dicasteri, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.25.
ALLEGATO 1
5-06371 Fedriga: Disciplina dei versamenti contributivi nei rapporti bilaterali Italia-Canada.
TESTO DELLA RISPOSTA
La questione sollevata dall’onorevole Fedriga concerne la vicenda pensionistica della signora Germana Lubiana, cittadina italiana, emigrata con la famiglia in Canada e successivamente rientrata in Italia.
Al riguardo giova subito precisare – sulla base delle notizie acquisite presso l’INPS – che la signora Lubiana risulta essere titolare, a decorrere dal maggio 2001, in qualità di commerciante, di pensione INPS in regime internazionale con il Canada.
Il caso prospettato dell’interrogante potrebbe riguardare, piuttosto, il mancato riconoscimento in favore della medesima lavoratrice dell’integrazione della pensione al trattamento minimo.
In proposito, l’Istituto ha precisato che la signora Lubiana non ha diritto a percepire tale prestazione, dal momento che la stessa non ha raggiunto il requisito di 10 anni di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia, previsto dalla vigente normativa (articolo 8, comma 2, della legge n. 153 del 1969, come modificato dall’articolo 17 della legge n. 724 del 1994).
Infine, con riferimento a quanto richiesto dall’interrogante in relazione ad eventuali cittadini emigranti che risultino penalizzati dal mancato conseguimento del diritto alla pensione, mi riservo di trasmettere ogni utile elemento informativo che potrà essere fornito dall’INPS in tempi meno ristretti rispetto a quelli di cui hanno potuto disporre gli uffici tecnici per fornire la presente risposta.
ALLEGATO 2
5-06368 Damiano: Misure relative agli organici degli enti previdenziali accorpati nell’INPS.
TESTO DELLA RISPOSTA
La questione sollevata dall’onorevole Damiano, concerne l’integrazione delle risorse umane dell’INPDAP e dell’ENPALS a seguito della loro soppressione.
Com’è noto l’articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011) ha previsto, a decorrere dal 1o gennaio 2012, la soppressione dell’Inpdap e dell’Enpals ed il trasferimento delle relative funzioni all’Inps, al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale.
Il secondo comma del medesimo articolo ha demandato a decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – adottati di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione – il trasferimento all’INPS delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi.
Al riguardo occorre precisare che i decreti attuativi previsti dall’articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 non rivestono natura regolamentare e perseguono il solo obiettivo di perfezionare – con un atto formale – il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti soppressi all’INPS, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura degli stessi enti soppressi.
Con specifico riferimento a quanto rilevato nel presente atto parlamentare, l’INPS ha reso noto che l’integrazione del personale degli enti soppressi all’interno dell’INPS dovrà essere coerente con il processo di integrazione funzionale ed organizzativa, nel pieno rispetto del principio di garanzia del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.
Il rispetto dei princìpi enunciati, oltre ad assicurare la piena tutela delle capacità manageriali e professionali dei dipendenti degli enti disciolti, tutela altresì gli interessi dell’utenza di tali pubbliche amministrazioni.
Coerentemente con il processo di integrazione del personale degli enti soppressi all’interno dell’INPS, potrà essere valutata la possibilità che il personale in servizio presso gli enti soppressi sia assegnato presso sedi più agevoli in relazione alle esigenze personali e familiari dei dipendenti, nel rispetto delle esigenze di continuità e qualità del servizio.
ALLEGATO 3
5-06369 Paladini: Modalità per facilitare la riscossione dei trattamenti pensionistici.
TESTO DELLA RISPOSTA
La questione sollevata dall’onorevole Paladini concerne le possibili ricadute che possono derivare alle categorie particolarmente svantaggiate di cittadini dopo l’entrata in vigore dell’articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge n. 138 del 2011. Tale disposizione prevede, infatti, che le pensioni di importo superiore a 1.000 euro debbono essere erogate ai beneficiari attraverso strumenti di pagamento elettronici bancari o postali.
Voglio subito precisare che le criticità evidenziate dall’interrogante non si pongono (o si pongono solo marginalmente) per i soggetti che già usufruiscono o usufruiranno di un amministratore di sostegno, mentre possono concretamente manifestarsi per coloro che fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni hanno delegato un altro soggetto (di regola un familiare) alla riscossione della pensione in contanti presso gli uffici postali.
Com’è noto l’amministratore di sostegno è una figura introdotta nel codice civile dalla legge 6/2004, la cui finalità è quella di «tutelare – con la minore limitazione possibile della capacità di agire – le persone prive in tutto, o in parte, di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente». All’amministratore di sostegno può essere affidata sia la cura del patrimonio che la cura della persona del beneficiario. I compiti che l’amministratore dovrà svolgere sono definiti caso per caso nel decreto di nomina, con cui viene creato il «progetto su misura».
La normativa vigente non esclude, quindi, la possibilità per l’amministratore di sostegno di provvedere, in nome e per conto dell’assistito, anche all’apertura di un conto corrente, qualora il giudice tutelare disponga in tal senso nel relativo decreto di nomina. Inoltre, per le amministrazioni di sostegno già in essere, è ben possibile chiedere al Tribunale l’adozione di un decreto integrativo che consenta all’amministratore di adottare gli atti relativi all’apertura dei conti correnti in questione.
Tanto premesso, il Ministero della giustizia ha reso noto che il prossimo 15 marzo – presso Tribunale di Bergamo – avrà luogo un incontro con il Presidente ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili) per la Provincia di Bergamo, per esaminare i problemi collegati all’obbligo di apertura di un conto corrente per anziani e disabili per la riscossione della pensione.
In particolare, il Presidente del Tribunale di Bergamo – con la collaborazione dell’ANMIC locale e degli istituti bancari – si adopererà per concordare procedure semplificate ed agevoli per la stipulazione dei contratti di conto corrente, allo scopo di evitare un ricorso generalizzato alla figura dell’amministratore di sostegno.
Occorre infatti considerare che in mancanza di accordi che possano andare nella direzione prospettata dal Tribunale di Bergamo, sarà necessario procedere alla nomina dell’amministratore di sostegno secondo la procedura prevista dalla legge istitutiva, sia pure accelerando, nei limiti del possibile, gli adempimenti previsti.
Auspico che le iniziative di semplificazione che si propone di sollecitare il Tribunale di Bergamo possano, nel più breve tempo possibile, estendersi all’intero territorio nazionale evitando in tal modo eccessivi disagi per le persone che non possono agire in condizioni di piena autonomia.
Conclusivamente, faccio presente che il Governo è già intervenuto sulla questione sollevata dall’interrogante, provvedendo a differire al 1o maggio 2012 il termine ultimo per ricevere le pensioni superiori a mille euro in contante, attraverso un’apposita disposizione introdotta dal decreto-legge n. 16 del 2012 (decreto sulla semplificazione fiscale).
ALLEGATO 4
5-06370 Muro: Inclusione della polizia locale nell’ambito delle deroghe di cui all’articolo 6 del DL 201/2011.
TESTO DELLA RISPOSTA
L’onorevole Muro – con il presente atto parlamentare – chiede di includere tra i soggetti derogati di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) anche il personale appartenente ai vigili urbani.
Il predetto articolo, in particolare, abroga gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, demandando, ove previsto, la competenza in materia di tutela delle infermità dipendenti da causa di servizio all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (gestita dall’INAIL).
Per esplicita previsione di legge, il riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (6 dicembre 2011) nei confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza) e al comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico.
Pertanto, alla luce delle modifiche normative recentemente introdotte, i dipendenti comunali appartenenti alla categoria dei vigili urbani non possono essere considerati ancora destinatari dei predetti istituti.
Informo al riguardo che è attualmente all’esame della Commissione Affari istituzionali del Senato un disegno di legge in materia di polizia locale (A.S. 272) il cui testo prevede che al personale dei servizi di polizia locale, cui è attribuita la qualifica di agente o ufficiale di polizia locale, «si applicano in materia previdenziale, assistenziale ed infortunistica le disposizioni previste per le forze di polizia nazionali […]. Si applica, altresì, la disciplina vigente per la Polizia di Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari».

























