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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato

Commissione Lavoro, pubblico e privato

22 Ottobre 2009
in Camera

(Dal Resoconto Sommario)

SEDE REFERENTE

Martedì 15 giugno 2004. – Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI.

Lavoro prestato all’estero.
C. 1129 Benvenuto, C. 4365 Maninetti.
(Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2004.

Anna Maria LEONE (UDC), relatore, propone di adottare il testo unificato elaborato nella sede del Comitato ristrettocome testo base per il proseguimento della discussione (vedi allegato 1).

La Commissione concorda.

Angelo SANTORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.


Ricalcolo del trattamento pensionistico dei lavoratori postelegrafonici.
C. 535 Pistone, C. 2349 Trupia, C. 2364 A. Gianni, C. 2458 Perrotta, C. 2722 Merlo, C. 2752 Delbono, C. 3245 Maninetti, C. 4259 Mazzoni.
(Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2004.

Aldo PERROTTA (FI), relatore, ricorda come nella sede del Comitato ristretto sia stato elaborato un testo unificato delle proposte di legge in esame.

Emerenzio BARBIERI (UDC) evidenzia come nella sentenza della Corte costituzionale n. 525 del 22 novembre 2000 si rilevi che la retroattività della legge incontra limiti non soltanto in materia penale, ma anche in riferimento ai principi generali di ragionevolezza ed uguaglianza, di tutela dell’affidamento legittimamente posto sulla certezza dell’ordinamento giuridico, di rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (il che vieta di intervenire per annullare gli effetti del giudicato o di incidere intenzionalmente su concrete fattispecie sub iudice).

Aldo PERROTTA (FI), relatore, ritiene che la questione relativa alla retroattività sollevata dal deputato Barbieri possa considerarsi superata in relazione alla modifica da pubblica a privata di Poste italiane Spa.

Angelo SANTORI, presidente, evidenzia come il comma 5 dell’articolo 1 sia risolutivo rispetto alla questione della retroattività posta dal deputato Barbieri.

Aldo PERROTTA (FI), relatore, propone di adottare il testo unificato elaborato nella sede del Comitato ristretto come testo base per il proseguimento della discussione (vedi allegato 2).

La Commissione concorda.

Angelo SANTORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.


ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 giugno 2004. – Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maurizio Sacconi.

La seduta comincia alle 12.10.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazione al decreto legislativo n. 66/2003, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro.
Atto n. 362.
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 maggio 2004.

Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, illustra la sua proposta di parere (vedi allegato 3), evidenziando come la medesima sia stata elaborata sulla base delle osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel corso di numerose audizioni, nonché di confronti in sede informale con rappresentanti dei gruppi di opposizione.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI svolge considerazioni in merito alle condizioni poste nella proposta di parere. Rileva, quanto al punto 1, che esso non appare condivisibile. La disposizione dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 66 del 2003 prevede che il periodo su cui calcolare la durata media dell’orario di lavoro sia di quattro mesi: tale disposizione è in linea con quanto disposto dalla direttiva che prevede che tale limite non debba essere superiore a quattro mesi. La scelta di individuare in quattro mesi il periodo di riferimento è dettata, da un lato, dalla volontà di utilizzare tutti gli spazi e le possibilità offerte dalla direttiva comunitaria e, dall’altro, di attribuire alla autonomia privata la possibilità di ridurre tale limite. La proposta di ridurre tale limite per via legislativa costituirebbe una inutile compressione dell’autonomia privata. Inoltre non sarebbe in linea con le scelte degli altri membri dell’Unione europea. La riduzione del termine per comunicare alla direzione provinciale del lavoro il superamento del limite delle 48 ore potrebbe essere conseguente ad una riduzione del periodo di riferimento. Non ritenendo condivisibile il primo punto si esclude, conseguentemente, anche il secondo. D’altra parte la diminuzione del termine di comunicazione non è direttamente riferibile alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori quindi una sua riduzione aggraverebbe esclusivamente le modalità di adempimento di un obbligo posto in capo al datore di lavoro senza alcun giovamento da parte dei lavoratori. Gli altri rilievi in merito all’elevabilità del limite, da parte della contrattazione collettiva, a 6 o 12 mesi in presenza di particolari esigenze, risultano già individuati dalla attuale disciplina.
Anche il punto 2 non è condivisibile: la condizione proposta, benché conforme alle esigenze dell’organizzazione del lavoro in alcuni settori, e non solo in quelli indicati, non è in linea con quanto disposto dalla direttiva 93/104/CE che non consente di derogare per tali categorie alla durata massima dell’orario.
Il punto 3 è parzialmente condivisibile. La disposizione riportata nello schema è conforme alla direttiva 93/104/CE e alla Convenzione OIL n. 132 del 24 giugno 1970 (ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 157): può peraltro accogliersi accogliere parte della proposta di modifica, che prevede che il periodo di ferie debba esser goduto per due settimane consecutive nell’anno di maturazione. Per quanto riguarda il restante periodo, da godere entro i successivi 18 mesi, invece, la soluzione proposta non è condivisibile perché la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori si ritiene raggiunta quando il periodo di ferie minimo sia goduto nell’anno di maturazione ed il secondo periodo entro 18 mesi.
Il punto 4 non è condivisibile: la maturazione delle ferie nel periodo di astensione per maternità è già prevista dal T.U. 151/2001 in materia di sostegno della maternità e paternità. Inoltre il godimento delle ferie risponde ad esigenze differenti, e non sovrapponibili, rispetto all’astensione per maternità.
Il punto 5 non è condivisibile: è vero che spesso è il lavoratore a non volere esercitare il diritto alle ferie ma questi non può rifiutarsi di fruire delle ferie; se lo facesse, il datore non potrebbe comunque ricevere la prestazione, quindi la differenziazione non ha ragione d’essere in quanto la responsabilità è comunque da imputarsi al datore di lavoro. Inoltre, nel caso in cui le ferie non siano godute, il lavoratore avrà diritto a goderne successivamente. L’introduzione di una previsione come quella proposta in condizione comporterebbe un indebolimento del diritto irrinunciabile alle ferie.
Il punto 6 è condivisibile: la disposizione è stata introdotta nello schema a fronte di alcune difficoltà interpretative della norma.
Il punto 7 non è condivisibile. La disposizione del decreto è conforme alla direttiva che impone dei controlli regolari. La ragione per la quale è stato previsto un periodo di controllo fisso, ogni due anni, è proprio per scadenzare, quindi regolare, tali controlli. È utile osservare che, comunque, il lavoratore può richiedere, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 626 del 1994, visite mediche ulteriori ove tale richiesta sia correlata ai rischi professionali.
Il punto 8 è condivisibile; peraltro, visti i ristretti tempi rimanenti per l’adozione del provvedimento, sarebbe opportuno procedere ad una elencazione delle disposizioni sanzionatorie abrogate mediante circolare ministeriale.
Il punto 9 è condivisibile. Il punto 10 è parzialmente condivisibile. In particolare, la necessità della forma scritta per manifestare il dissenso, a tutela di entrambe le parti del rapporto di lavoro è condivisibile, ma il momento ultimo utile per la comunicazione sarà quello delle 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione, in modo da consentire di trovare nuove soluzioni organizzative. I punti 11 e 12, infine, appaiono condivisibili.
Ribadisce infine la contrarietà del Governo in particolare sul punto 1, evidenziando come la direttiva europea sia stata elaborata tenendo presenti le esperienze di paesi europei con realtà differenti da quella italiana.

Elena Emma CORDONI (DS-U), evidenziato come il suo gruppo si riservi di intervenire in maniera più complessiva nel seguito dell’esame, sottolinea come vi siano diversi punti dello schema di decreto legislativo del Governo che è opportuno modificare. In particolare, ritiene che non possa essere prevista la deroga, attraverso la contrattazione collettiva, a diritti dei lavoratori sanciti sul piano costituzionale; sottolinea altresì come sia opportuno che i controlli relativi al lavoro notturno vengano effettuati da strutture sanitarie pubbliche.

Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, ribadito come la sua proposta di parere sia frutto delle osservazioni formulate nel corso delle audizioni svolte e di un confronto con rappresentanti dell’opposizione, evidenzia come ciò valga in particolare con riferimento alla condizione posta al punto 1 della proposta di parere. Sottolinea altresì come la condizione posta al punto 7 sia stata condivisa anche dalla Confindustria, rilevando, con riferimento alle osservazioni del deputato Cordoni relative al medico competente alla sorveglianza sanitaria in materia di lavoro notturno, che la materia è disciplinata agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Rileva altresì, con riferimento al punto 2, che la direttiva 2003/88 prevede possibilità di deroga e, con riferimento al punto 5, che il Senato si è espresso nel medesimo senso. Ritiene infine che la condizione posta al punto 10 assicuri maggiore efficacia nella medesima direzione indicata dal Governo.

Angelo SANTORI, presidente, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

(Vedi allegato)


XI Commissione – Martedì 15 giugno 2004






Pag. 125





ALLEGATO 1

Lavoro prestato all’estero (C. 1129 Benvenuto, C. 4365 Maninetti).


TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE


Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

1. I lavoratori italiani reclutati in Italia per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato all’estero o ivi trasferiti per lo stesso scopo, hanno diritto ad un trattamento economico e normativa complessivamente non inferiore a quello di cui avrebbero goduto in relazione ai contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia per la categoria di appartenenza.
2. La presente legge si applica:
a) ai datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;
b) alle società costituite all’estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile;
c) alle società costituite all’estero, nelle quali persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;
d) ai datori di lavoro stranieri che hanno reclutato lavoratori italiani nel territorio nazionale.

3. La presente legge non si applica ai lavoratori che espatriano in paesi dell’Unione Europea. Per i lavoratori in trasferta dall’Italia per un periodo di tempo non superiore ai 183 giorni si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articolo 4 e articolo 6, commi 2.


Art. 2.
(Autorizzazione preventiva per l’assunzione dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all’estero).

1. I datori di lavora di cui all’articolo 1 comma 2, in caso di assunzione in Italia per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato all’estero o di trasferimento all’estero di lavoratori italiani, devono presentare apposita richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inviandone copia al Ministero degli affari esteri.
2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente in materia, allo scopo di accertare il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, da realizzare anche mediante il riconoscimento di adeguati trattamenti sostitutivi, nonché la sistemazione logistica fornita, in rapporto alle condizioni di impiego.
3. Se il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non provvede nel termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda questa deve intendersi accolta. Tale termine è prorogato fino a sessanta giorni quando entro il trentesimo giorno il medesimo Ministero abbia comunicato di dover procedere ad ulteriori accertamenti in merito.


4. Ove possibile, le comunicazioni di cui al presente articolo e le ulteriori previste dalla presente legge sono effettuate in via telematica.


Art. 3.
(Istituzione e disciplina dell’Albo delle imprese che reclutano o trasferiscono lavoratori italiani all’estero).

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Albo delle imprese nel quale possono iscriversi i datori di lavoro di cui all’articolo 1 comma 2, che intendono svolgere in Italia azione di reclutamento di lavoratori, italiani da impiegare in attività di lavoro all’estero ovvero intendano trasferirli all’estero.
2. I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione all’Albo, presentando una domanda dalla quale risultino le condizioni economiche e normative che l’azienda si impegna a praticare nei confronti dei lavoratori italiani da impiegare all’estero, e in particolare:
a) il riconoscimento, in modo separato, di un elemento addizionale e specifico del trattamento connesso allo svolgimento all’estero della prestazione. Detto elemento aggiuntivo non fa parte, ad alcun effetto della retribuzione e, a meno che non sia pattuito diversamente, non influisce su quest’ultima e sul contenuto economico degli altri istituti contrattuali;
b) la garanzia da parte del datore di lavoro che il lavoratore possa accedere ad idonee condizioni abitative, tenuto anche conto della tipologia del lavoro da svolgere;
c) l’impegno da parte del datore di lavoro ad anticipare, per il lavoratore e per i suoi familiari a carico eventualmente presenti in loco, gli oneri per l’assistenza sanitaria indiretta prevista dall’articolo 37 della legge 3 dicembre 1978, n. 833, nonché le indennità economiche di malattia e di maternità, le indennità di invalidità temporanea assoluta dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, se ed in quanto già non garantite da assicurazioni obbligatorie locali;
d) una adeguata assicurazione con onere a carico del datore di lavoro per i rischi di viaggio, nonché per gli altri rischi extraprofessionali, con polizza che assicuri in caso di morte o di invalidità permanente o totale, un capitale pari ad almeno quattro volte la retribuzione annua.

3. La richiesta di iscrizione all’Albo è altresì subordinata al deposito di uno o più contratti tipo a seconda della tipologia dell’attività, con particolare riferimento alle attività off-shore o comunque in aree di alto disagio, anche in relazione alle diverse condizioni di ricettività della sede estera.
4. Verificato il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1 e dal comma 2 del presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concede l’iscrizione all’Albo.
5. Se il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non provvede nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda corredata dalla documentazione prescritta, la domanda deve intendersi accolta. Tale termine è prorogato fino a novanta giorni quando entro il sessantesimo giorno il Ministero stesso abbia comunicato di dover procedere ad ulteriori accertamenti in merito.
6. L’iscrizione all’Albo esonera i suddetti datori di lavoro dalla richiesta dell’autorizzazione indicata all’articolo 2 e dà facoltà agli stessi di effettuare assunzioni e trasferimenti per i Paesi esteri, esclusi quelli indicati dal Ministero degli affari esteri in base all’articolo 4, comma 4.
7. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’avvenuta espatrio, entro gli otto giorni successivi, al Ministero del lavoro e politiche sociali inviandone copia anche al Ministero degli affari esteri.



Art. 4.
(Garanzia delle condizioni di sicurezza esistenti all’estero).

1. Il Ministero degli affari esteri accerta attraverso la rete diplomatica e consolare, le condizioni generali di sicurezza esistenti all’estero.
2. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1, il Ministero predispone uno specifico elenco relativo ai Paesi e alle aree geografiche critici, stabilendo altresì condizioni e cautele da rispettare in caso di presenza di lavoratori italiani in tali aree.
3. Qualora lavoratori italiani siano impiegati in Paesi o in aree inseriti nell’elenco di cui al comma 2, i datori di lavoro ne danno comunicazione entro 24 ore al Ministero degli affari esteri, impegnandosi a rispettare le condizioni e le cautele stabilite, e comunicano altresì al Ministero stesso gli spostamenti dei lavoratori interessati.
4. Il Ministero degli affari esteri può precludere la presenza di lavoratori italiani in determinati Paesi o aree geografiche, qualora ricorrano gravi pericoli di sicurezza.
5. I datori di lavoro saranno civilmente responsabili in ordine agli infortuni extra-professionali derivanti dallo specifico rischio paese, che potessero occorrere ai lavoratori durante la loro presenza in quei Paesi o territori preclusi alla presenza di lavoratori italiani, in base a quanto previsto al comma precedente. Lo stesso vale per gli infortuni derivanti dal mancato rispetto delle condizioni e delle cautele dettate dal Ministero degli affari esteri per i Paesi inseriti nell’elenco di cui al comma 2.
6. Il Ministero degli affari esteri fornisce, direttamente o tramite organizzazioni autorizzate, ai lavoratori italiani che ne facciano richiesta, informazioni sulle condizioni economiche, sociali, sanitarie, giuridiche e del mercato del lavoro dei Paesi esteri di destinazione.


Art. 5.
(Istituzione e compiti della Commissione tecnica permanente presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali una Commissione Tecnica permanente, presieduta da un rappresentante del Ministero stesso e composta da rappresentanti delle Direzioni generali per l’impiego e per le politiche previdenziali del medesimo Ministero, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, nonché da rappresentanti delle parti sociali, nominati dai rispettivi organismi.
2. Alla Commissione di cui ai comma 1, sono attribuiti i seguenti compiti:
a) valutare l’esistenza delle condizioni per l’iscrizione all’Albo istituito ai sensi dell’articolo 3;
b) comminare le sanzioni amministrative di cui all’articolo 6, comma 1;
c) operare il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 11, comma 1 e comma 2.

3. Il Ministero del lavoro e politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro delle attività produttive, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina il funzionamento della Commissione di cui al comma 1.


Art. 6.
(Sanzioni).

1. A seguito dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, la Commissione tecnica di cui all’articolo 5 commina una o più delle seguenti sanzioni:
non concessione o revoca dell’autorizzazione all’espatrio per l’estero;

non concessione dell’iscrizione o revoca dell’iscrizione all’Albo per un periodo di un anno.
2. Il datore di lavoro che non ottemperi alle prescrizioni di cui all’articolo 4 è punito con ammenda da euro 2.000,00 a euro 25.000,00 in relazione alla gravità della violazione.


Art. 7.
(Disciplina previdenziale).

1. I lavoratori di cui all’articolo 1, comma 1, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza e assistenza sociale:
a) assicurazione di invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
b) assicurazione contro la tubercolosi;
c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
e) assicurazione contro le malattie;
f) assicurazione di maternità.

2. Il comma precedente non si applica ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 1 che operino in paesi con i quali l’Italia abbia stipulato convenzioni di sicurezza sociale. Qualora a seguito dell’applicazione di tali convenzioni stipulate dall’Italia con paesi non appartenenti all’Unione Europea, i lavoratori italiani siano assoggettati a norme previdenziali estere che non prevedano un’adeguata tutela, i datori di lavoro sono tenuti a garantire una copertura integrativa, anche con forme assicurative private che garantiscano complessivamente trattamenti pari o superiori a quelli previsti dalla legislazione previdenziale nazionale.
3. Le tutele di cui al comma 1 del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti di cittadini stranieri che risiedano e lavorino in Italia, e che siano successivamente trasferiti all’estero alle dipendenze di uno dei soggetti contemplati all’articolo 1, comma 2.
4. Ai lavoratori italiani subordinati non compresi tra quelli di cui al comma 1, operanti nei paesi peri quali la normativa di legge non garantisce sufficienti coperture previdenziali, i datori di lavoro sono tenuti a garantire una copertura integrativa, con forme assicurative private, che garantisca complessivamente trattamenti pari o superiori a quelli previsti dalla legislazione previdenziale nazionale.
5. Per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 1, assunti con un contratto di lavoro superiori ad un anno o a tempo indeterminato, la tutela previdenziale può essere garantita anche attraverso assicurazioni private, a condizione che tutti i rischi vengano coperti, in eventuale sommatoria con quanto previsto dagli enti previdenziali locali, pubblici o privati, mediante trattamenti pari o superiori a quelli previsti dalla legislazione previdenziale nazionale, e che, sia riconosciuto il diritto alla maturazione immediata dei benefici, senza alcuna condizione minima di durata della contribuzione.
6. I periodi contributivi di cui al comma 5 concorrono al pari degli altri periodi contributivi relativi all’attività lavorativa prestata in Italia, alle totalizzazioni compiute dalle istituzioni italiane ai fini dell’applicazione delle convenzioni internazionali di sicurezza sociale.
7. Nel caso previsto dal comma 5, i datori di lavoro sono comunque tenuti al versamento all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di una contribuzione di solidarietà in misura pari al cinque per cento, da calcolare con riferimento alla base imponibile convenzionale di cui all’articolo 4 decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni in legge 3 ottobre 1987 n. 398, come da ultimo modificato dall’articolo 1 della presente legge.
8. Alle assicurazioni sociali italiane nei confronti dei lavoratori all’estero si applicano gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni dalla leggo 3 ottobre 1987, n. 398, e successive modificazioni.


Art. 8.
(Imponibile previdenziale).

1. La base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per i lavoratori italiani dipendenti operanti nei Paesi dell’Unione Europea o in Paesi extracomunitari con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, è determinata sulla base delle stesse retribuzioni convenzionali determinate in applicazione dell’articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, e successive modificazioni, e che sono stabilite annualmente con decreto interministeriale.


Art. 9.
(Mantenimento diritti previdenziali integrativi acquisiti).

1. La circostanza che il lavoratore sia trasferito all’estero oppure che cessi l’attività in Italia non può comportare effetti negativi in riferimento alla maturazione, al riscatto, alla cedibilità ed in genere a tutte le condizioni normative relative a fondi previdenziali aziendali o individuali cui il lavoratore partecipi in Italia.


Art. 10.
(Assicurazione volontaria speciale).

1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri Istituti italiani che gestiscono le assicurazioni obbligatorie possono istituire una speciale assicurazione volontaria riservata esclusivamente ai lavoratori dipendenti all’estero di cittadinanza italiana che non siano obbligatoriamente assicurati alla previdenza italiana.
2. I contributi per l’assicurazione di cui al comma 1 saranno determinati entro il limite massimo previsto dall’articolo 4, comma 1 e comma 2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
3. I contributi di cui al comma 2 saranno pagati dal datore di lavoro che potrà imputare al dipendente parte dell’onere, nella misura massima posta dall’assicurazione obbligatoria a carico del lavoratore.


Art. 11.
(Modifica dell’articolo 3 del Testo Unico delle imposte sui redditi).

1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di base imponibile, è inserita la seguente:
«b-bis) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto in Stati o territori diversi da quelli che per tali redditi prevedono un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze».


Art. 12.
(Tentativo obbligatorio di conciliazione e arbitrato obbligatorio).

1. In caso di controversie sorte dai rapporti di lavoro all’estero disciplinati dalla presente legge, è obbligatorio il ricorso al tentativo di conciliazione innanzi alla Commissione tecnica di cui all’articolo 5.
2. In caso di esito negativo della conciliazione esperita ai sensi del comma 1, le parti deferiscono la decisione della controversia ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, uno nominato dal datore di lavoro, uno dal lavoratore direttamente o tramite le organizzazioni sindacali interessate, e un funzionario degli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di presidente.
3. Il collegio arbitrale di cui al comma 2, dopo aver effettuato un nuovo tentativo di conciliazione alla presenza delle parti, compone la controversia mediante lodo arbitrale.
4. Il ricorso alla procedura di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è obbligatorio prima di adire l’autorità giudiziaria competente.


Art. 13.
(Legge applicabile e giudice competente).

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12, spetta al giudice italiano la giurisdizione sulle controversie nate dai rapporti di lavoro all’estero di cui alla presente legge. Il foro competente è quello del luogo in cui il datore di lavoro ha la propria residenza o, in mancanza, il foro di Roma; se il lavoratore è il convenuto il foro competente è quello del luogo di residenza o dell’ultima residenza italiana del lavoratore stesso.
2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata dal datore di lavoro e dal lavoratore in favore di un giudice straniero o di un arbitro estero. La deroga è inefficace se il giudice straniero o l’arbitro estero declinano la giurisdizione o, comunque, non possono conoscere della causa.
3. Il datore di lavoro e il lavoratore possono convenzionalmente stabilire che il loro contratto sia governato da una legge straniera a condizione che questa scelta non valga a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme contenute nella presente legge.


Art. 14.
(Copertura finanziaria).

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 3.000.000 di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell’economia e finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 15.
(Abrogazione).

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8-bis dell’articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) il comma 1-bis dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) gli articolo 1, 2, e 2-bis del decreto legislativo 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.




ALLEGATO 2

Ricalcolo del trattamento pensionistico dei lavoratori postelegrafonici (C. 535 Pistone, C. 2349 Trupia, C. 2364 A. Gianni, C. 2458 Perrotta, C. 2722 Merlo, C. 2752 Delbono, C. 3245 Maninetti, C. 4259 Mazzoni).


TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE


Art. 1.

1. È istituito, a decorrere dall’anno 2004, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico, di seguito denominato «Fondo», la cui dotazione è pari a 1 milione di euro per il 2004 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
2. La dotazione del Fondo può essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
3. Il Fondo ha la funzione di integrare il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, nonché di reversibilità, del personale già dipendente dell’Azienda autonoma poste e telecomunicazioni, e successivamente dell’Ente poste italiane, nonché Poste italiane Spa, cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1994 e il 1o ottobre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza.
4. Per il personale di cui al comma 3, i benefici economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi, previsti dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro triennali hanno effetto sul trattamento di quiescenza normale e privilegiato e sulla buonuscita, che sono rideterminati tenuto conto dell’ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo di benefici economici-stipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio.
5. Per il periodo che precede la data di entrata in vigore della presente legge, l’importo del trattamento resta determinato nell’ammontare già percepito in applicazione dei contratti collettivi di cui al comma 4.
6. I benefici economici derivanti dall’applicazione del comma 3 si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all’articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.


Art. 2.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, determina, con proprio decreto, i criteri di attribuzione dei benefici di cui all’articolo 1, nei limiti delle disponibilità di cui all’articolo 3, graduando la decorrenza della fruizione del beneficio e l’entità del medesimo.


Art. 3.

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2004 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo utilizzando:
a) per l’anno 2004, per 1 milione di euro l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze;
b) per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per 2 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. A decorrere dall’anno 2007, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 


ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazione al decreto legislativo n. 66/2003, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro (atto n. 362).


PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE


«La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro (Atto n. 362);
ritenuto che esso fornisca una corretta puntuale applicazione della legge di delega e delle direttive comunitarie;
delibera di esprimere


PARERE FAVOREVOLE


con le seguenti condizioni riferite al comma 1 dell’articolo unico che compone lo schema di decreto legislativo:
1. alla lettera c), sulla durata massima settimanale dell’orario di lavoro, che modifica l’articolo 4 del decreto legislativo n. 66 del 2003, prevedere che la durata media dell’orario di lavoro sia calcolata con riferimento a un periodo di norma non superiore a tre mesi, invece che quattro, elevabile a sei mesi o, in presenza di particolari esigenze, a dodici mesi dalla contrattazione collettiva, disponendo che la comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro del superamento del limite delle 48 ore di lavoro settimanale avvenga nei quindici giorni, anziché trenta, dalla scadenza del periodo di riferimento;
2. dopo la lettera c), aggiungere una lettera recante un comma aggiuntivo volto a stabilire una disciplina derogatoria al limite massimo delle 48 ore settimanali per i lavoratori impegnati in attività di guardia o sorveglianza o portierato. Tale disciplina deve fissare le condizioni che assicurino che nessun datore di lavoro chieda a un lavoratore di lavorare più di 48 ore nel corso di un periodo di 7 giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 66 del 2003, a meno che non abbia ottenuto il consenso del lavoratore all’esecuzione di tale lavoro e che nessun lavoratore possa subire un danno per il fatto che non è disposto ad accettare di effettuare tale lavoro, oltre alle altre condizioni previste dall’articolo 22 della direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003;
3. alla lettera d), sulla fruizione delle ferie annuali, che sostituisce il comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 66 del 2003, precisare che il periodo annuale di ferie deve essere goduto per almeno due settimane consecutive (in caso di richiesta del lavoratore) nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane – in caso di eccezionali esigenze di servizio, motivate e comunicate ai lavoratori – nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva;
4. alla medesima lettera d), introdurre opportune deroghe per le lavoratrici che – nel corso dell’anno – abbiano fruito dell’astensione per maternità;
5. ancora alla lettera d), posto che il comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 66 del 2003 prevede che il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, considerato altresì che l’articolo 2126 del codice civile prevede che se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione, rimettere alla contrattazione collettiva la definizione di una disciplina per i casi in cui non si sia comunque fruito del periodo minimo di ferie entro il termine previsto dalla legge;
6. sopprimere la lettera e), che modifica l’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2003, per cui le otto ore previste come orario massimo per il lavoro notturno verrebbero considerate come limite assoluto e non più come limite medio, in quanto tale modifica – tra l’altro – renderebbe inapplicabile il comma 5 del citato articolo 13, in base al quale, con riferimento al settore della panificazione non industriale, la media «di cui al comma 1» va riferita alla settimana lavorativa;
7. alla lettera f), che sostituisce integralmente il comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 66 del 2003, prevedendo che la valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve essere effettuata mediante controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni ed è a carico del datore di lavoro, attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche o tramite il medico competente alla sorveglianza sanitaria ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, prevedere che dopo il primo controllo biennale successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo, la struttura sanitaria o il medico competente possano fissare un intervallo anche maggiore per i successivi controlli, che devono comunque avvenire ad intervalli regolari;
8. alla lettera g), che abroga tutte le sanzioni disciplinanti la materia trattata dal decreto legislativo n. 66 del 2003, ma contenute in altri provvedimenti, indicare espressamente le disposizioni sanzionatorie abrogate, onde evitare dubbi interpretativi, e specificare che tale abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo;
9. introdurre il nuovo apparato sanzionatorio delle violazioni inerenti alle disposizioni in materia di orario di lavoro, disciplinato dalla lettera h), in un apposito articolo aggiuntivo, recante la rubrica «Sanzioni», anziché nell’ambito dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 66 del 2003, che reca disposizioni transitorie ed abrogazioni;
10. alla lettera h), capoverso 3-bis, sostituire le parole: «espresso dissenso» con le seguenti: «dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro non oltre il giorno successivo alla richiesta»;
11. alla lettera h), capoverso 3-quater, sostituire le parole: «articolo 4, comma 2,» con le seguenti: «articolo 4, commi 2, 3 e 4», per evitare dubbi interpretativi sulle sanzioni applicabili per le violazioni dell’orario medio settimanale;
12. alla lettera h), capoverso 3-sexies, elevare la sanzione amministrativa minima a 103 euro, in conformità al principio di delega previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 1 marzo 2002, n. 39;
13. alla lettera h), capoverso 3-septies, relativo – tra l’altro – alla violazione della disposizioni concernente il limite di 40 ore settimanali per l’orario normale di lavoro di cui all’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo n. 66 del 2003, richiamare anche il comma 2 del medesimo articolo 3 per applicare la sanzione anche ai casi di violazione della disciplina alternativa posta dai contratti collettivi. Analogamente, per quanto riguarda la sanzione per il lavoro straordinario, richiamare anche l’articolo 5, comma 2.».

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