(Dal Resoconto Sommario)
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 17 giugno 2004. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 14.20.
Misure per l’internazionalizzazione delle imprese.
C. 4360 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che, sostituirà personalmente il relatore, onorevole Dario Galli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna. Rileva quindi come il disegno di legge C. 4360 sia volto alla promozione di interventi a sostegno dell’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.
A tal fine, vengono istituiti sportelli unici all’estero (cosiddetti Sportelli Italia) in grado di garantire una maggior coerenza delle attività di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione con gli obiettivi di politica internazionale del Governo. All’attività degli sportelli, svolta in raccordo funzionale ed operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, partecipano gli uffici dell’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), dell’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e delle camere di commercio italiane all’estero con sede nelle località dello sportello, e possono aderirvi enti nazionali e regionali operanti in loco.
Oltre all’istituzione degli sportelli unici (articolo 1) il provvedimento prevede: l’istituzione di strutture statali o regionali per la formazione del personale da destinare agli sportelli unici all’estero e agli sportelli regionali per l’internazionalizzazione (articolo 2); il rafforzamento delle sinergie tra il mondo imprenditoriale e quello universitario attraverso l’attivazione di strumenti indicati dall’accordo-quadro sottoscritto tra il Ministero e le università, quali l’utilizzo di una rete telematica per la diffusione di informazioni in materia di internazionalizzazione (articolo 3); il coordinamento delle attività promozionali e la realizzazione di progetti di investimento favoriti e incentivati mediante accordi di settore allo scopo di favorire la presenza di prodotti italiani sui mercati esteri (articolo 4); la delega al Governo per il riordino e la razionalizzazione degli enti operanti nel settore attraverso l’adozione di appositi decreti legislativi e la proroga del termine fissato nella legge di semplificazione 2001 per l’esercizio della delega ivi prevista per il riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese (articolo 5); la modifica delle attuali norme disciplinanti l’attività della Simest spa che consentano alla società di accedere ad operazioni di cofinanziamento con la BERS, la BEI e l’IFC e altri enti sovranazionali (articolo 6).
La disciplina di dettaglio per l’attuazione degli interventi e degli strumenti previsti dal disegno di legge viene rinviata a norme di rango secondario. Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione, segnala che l’attività degli sportelli unici all’estero – una trentina circa, come si legge nella relazione tecnica – si svolge in raccordo funzionale ed operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in conformità – come precisa la relazione illustrativa – al dispositivo dell’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 («Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri»).
Il comma 4 dell’articolo 1 prevede l’inserimento dei responsabili dello sportello, purché di comprovata professionalità e dipendenti funzionalmente dal capo missione all’estero, nell’organico della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare, in qualità di esperti, ai sensi dell’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/67. I soggetti da inserire vengono scelti tra i funzionari pubblici con specifica professionalità in campo economico-commerciale e tra esperti esterni con professionalità equivalente. L’articolo 168 consente all’Amministrazione degli affari esteri l’utilizzo, negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, di esperti dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive, a cui sono affidati specifici incarichi per i quali si richieda competenza tecnica particolare. Nell’impossibilità di ricorrere ad esperti tratti dal personale dello Stato e da enti pubblici, l’Amministrazione degli affari esteri ha la facoltà di utilizzare, in via eccezionale, e fino ad un massimo di dieci unità, personale estraneo alla pubblica amministrazione, purché qualificato per le funzioni a cui è destinato. Ciascun esperto inviato, in base a quanto sopra esposto, in servizio presso un ufficio all’estero «occupa un posto espressamente istituito…nell’organico dell’ufficio stesso», di livello corrispondente, anche per quanto concerne il trattamento economico – e nel limite massimo di otto posizioni -, a quelli di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere. Per le restanti posizioni il grado corrispondente è quello di console aggiunto o console. In ogni caso, l’esperto «assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza». L’incarico ha durata biennale, ma è cumulabile con altri fino al raggiungimento di un periodo di otto anni: il ministro degli Affari esteri, che con proprio decreto conferisce gli incarichi in oggetto, può altresì revocarli in qualsiasi momento.
Il comma 5 incide sulla normativa vigente, apportando due modifiche al citato articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 18/67. Tali modifiche sono finalizzate alla realizzazione degli obiettivi indicati ai commi precedenti, nonché a favorire all’interno degli sportelli la compresenza di professionalità diversificate provenienti dal settore sia pubblico che privato e prevedono, in particolare: a) l’innalzamento da «dieci» a «trenta» unità della quota di personale provenente dal settore privato da destinare all’estero in qualità di esperto, di cui al comma 2 dell’articolo 168; b) l’innalzamento da 92 a 165 unità del contingente di personale estraneo all’amministrazione degli affari esteri utilizzato presso le rappresentanze diplomatiche e consolari sempre in qualità di esperto, di cui al comma 8 dell’articolo 168. Cinque unità del contingente sono da destinare a posti di addetto agricolo.
Il comma 8 dell’articolo 168 attualmente in vigore destina quattro esperti alla posizione di addetto agricolo, mentre esclude – con previsione mantenuta dalla novella proposta – dal contingente di 92 esperti le unità tenute, in base a specifiche disposizioni normative, allo svolgimento di compiti inerenti alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale, nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni economico-finanziarie che interessino il bilancio dello Stato o dell’Unione europea. Sulla base di quanto affermato dalla relazione tecnica, l’aumento di 73 unità del personale estraneo all’amministrazione degli affari esteri, che consente la destinazione all’estero dei responsabili operativi degli istituendi sportelli, avverrà gradatamente nel corso del triennio 2003-2005: 20 nuovi rapporti di lavoro saranno instaurati nel corso del 2003, 40 nel 2004 e 13 nel 2005. Tale proiezione temporale dovrà essere aggiornata in relazione ai tempi di approvazione del disegno di legge.
Il successivo comma 6 stabilisce che almeno 45 esperti del suindicato contingente di 165 unità del personale estraneo all’amministrazione degli affari esteri, siano individuati secondo le procedure stabilite del precedente comma 4, il quale demanda al ministro delle attività produttive l’individuazione dei responsabili degli sportelli da inserire nell’organico delle rappresentanze diplomatiche.
L’articolo 2 affida al Ministero delle attività produttive la creazione di strutture statali o regionali per la formazione del personale da destinare agli sportelli unici all’estero, agli sportelli regionali, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 161/2001, e agli altri enti operanti nel settore dell’internazionalizzazione. Per la creazione delle suddette strutture volte alla formazione del personale, il comma 1 autorizza investimenti – anche a carattere pluriennale – nell’ambito di accordi di programma conclusi dal Ministero con le regioni. Le iniziative in oggetto sono definite sentiti i ministri della funzione pubblica e degli affari esteri. Quest’ultimo vi può contribuire per quanto concerne i responsabili degli sportelli unici all’estero attraverso l’Istituto diplomatico, di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 267/99. Ai sensi del comma 2, le modalità ed i criteri di trasferimento delle risorse alle regioni per la piena attuazione degli sportelli unici regionali per l’internazionalizzazione e il loro collegamento con gli sportelli unici all’estero, sono stabilite con «successivi provvedimenti».
Avverte infine che la Commissione di merito intende concludere in tempi rapidi l’esame del provvedimento: sottolineati tuttavia il rilievo e la complessità del provvedimento in esame, in particolare per quanto attiene ad aspetti concernenti il pubblico impiego e la formazione, di competenza della XI Commissione, ritiene opportuno consentire i necessari approfondimenti rinviando l’espressione del parere.
Emerenzio BARBIERI (UDC), evidenziato come il provvedimento ponga numerose questioni che debbono essere opportunamente approfondite, sollecita il presidente a farsi interprete presso la Commissione di merito dell’esigenza di avere a disposizione un tempo maggiore per l’esame in sede consultiva.
Cesare CAMPA (FI), condivisa l’esigenza di avere maggiore tempo a disposizione per l’approfondimento del provvedimento in esame, in ragione del suo rilievo e della sua complessità, dichiara di apprezzare l’obiettivo perseguito dal Governo di sostenere l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ridefinendo l’assetto organizzativo degli organismi operanti nel settore. Condivide altresì la previsione di accordi di programma tra il Ministero delle attività produttive e le regioni in materia di formazione del personale da destinare agli sportelli unici all’estero, rilevando tuttavia come debba essere valutato il rischio di un eccessivo proliferare di strutture pubbliche per la formazione, a fronte del quale sarebbe preferibile che le amministrazioni pubbliche affidassero mediante gara a strutture esterne una efficiente funzione di formazione.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, assicura che si farà interprete presso la Commissione di merito dell’esigenza di avere maggiore tempo a disposizione per l’espressione del parere su un provvedimento che investe per rilevanti aspetti le competenze della XI Commissione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.40.
Giovedì 17 giugno 2004.
Audizione di rappresentanti dell’ENPALS nell’ambito dell’esame delle proposte di legge sulla tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo.
Audizione di rappresentanti di AFI, LARA, ANAT, AIAT, ARCI, ARIACS, SOS, UNASP, SNAAM, FIMI, CLACS, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge sulla tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo.
Le audizioni informali sono state svolte dalle 14.40 alle 16.15.

























