(Dal Resoconto Sommario)
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 7 luglio 2004. – Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI.
La seduta comincia alle 14.30.
Proposta di nomina del dottor Luigi Scimìa a Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Nomina n. 107.
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta del 22 giugno 2004.
Roberto GUERZONI (DS-U) dichiara che il suo gruppo si asterrà sulla proposta di nomina del dottor Scimìa a presidente della COVIP.
Angelo SANTORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, indice la votazione sulla proposta di nomina dando lettura delle sostituzioni pervenute alla presidenza.
La Commissione procede alla votazione della proposta di parere.
Angelo SANTORI, presidente, comunica il risultato della votazione:
Presenti 26
Votanti 20
Astenuti 6
Maggioranza 11
Voti favorevoli 19
Voti contrari 1
La Commissione approva.
Hanno preso parte alla votazione: Barbieri, Caruso, Collavini, Di Teodoro, Fasano, Dario Galli, Gazzara, Landolfi, La Grua, Anna Maria Leone, Lo Presti, Lo Surdo, Maninetti, Misuraca, Moretti, Ricciuti, Santori, Taborelli, Taglialatela e Zama.
Si sono astenut: Bellini, Guerzoni, Motta, Sciacca, Trupia e Widmann.
La seduta termina alle 14.50.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 7 luglio 2004. – Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla.
La seduta comincia alle 14.50.
Delega al Governo in materia previdenziale.
C. 2145/B Governo, approvato dalla Camera, modificato dal Senato e petizioni nn. 66, 129, 245, 627, 665, 738 e 760.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.
Angelo SANTORI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri si è concluso l’esame preliminare; avverte quindi che sono stati presentati emendamenti.
Ricorda che la valutazione di ammissibilità degli emendamenti si basa, ai sensi dell’articolo 123-bis del regolamento, sui criteri dell’estraneità di materia e della compensatività finanziaria. In particolare, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 123-bis, l’estraneità di materia va definita in relazione al contenuto proprio del disegno di legge collegato, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità dello Stato. Secondo tale articolo, infatti, «i presidenti delle Commissioni cui sono assegnati i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee al loro oggetto (…) ovvero contrastano con i criteri per l’introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea».
Occorre aggiungere che la Camera esamina il testo in terza lettura, per cui si applica l’articolo 70 del regolamento, in base al quale i progetti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato sono riesaminati dalla Camera la quale, prima della votazione finale, delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera. Nel caso del disegno di legge C. 2145/B, la valutazione sull’estraneità di materia è quindi sostanzialmente coincidente con la valutazione delle parti del disegno di legge ancora modificabili ai sensi dell’articolo 70 del regolamento.
Per quanto riguarda l’obbligo di compensatività finanziaria, va tenuto conto che mentre il testo approvato dalla Camera prevedeva che dai decreti legislativi previsti dal disegno di legge non potessero derivare oneri per la finanza pubblica, l’attuale comma 41 dispone che agli oneri derivanti dai decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 10 e 11, relativi alle modifiche al sistema della previdenza obbligatoria e complementare nonché all’innalzamento dei requisiti di età per l’accesso al pensionamento, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti iscritti annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal DPEF. Il comma 42 prevede altresì che i decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 10 e 11, dalla cui attuazione derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possano essere emanati solo successivamente all’entrata in vigore di atti di carattere legislativo che provvedano a stanziare le risorse finanziarie necessarie. Il comma 43 stabilisce infine che, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 41, la legge finanziaria non soltanto provveda a determinare le risorse necessarie ai fini dell’attuazione dei decreti legislativi, ma possa altresì variare le aliquote contributive e fiscali e individuare la platea dei lavoratori interessati.
Pertanto, gli emendamenti suscettibili di recare oneri per finanza pubblica e che risultino privi di autonoma copertura finanziaria, se riferiti ai commi 1, 2, 10 e 11, possono considerarsi anch’essi corredati da una implicita formula di rinvio alla legge finanziaria per la garanzia della contestuale copertura.
Resta ovviamente impregiudicata la facoltà dei presentatori dei singoli emendamenti ed articoli aggiuntivi di corredare le proprie proposte emendative di autonoma clausola di copertura.
Ricorda infine che, trattandosi di un disegno di legge collegato, gli emendamenti devono essere presentati direttamente in Commissione, in sede referente. Eventuali riformulazioni dovranno quindi pervenire alla segreteria della Commissione prima della votazione del mandato al relatore.
Avverte che, nella giornata odierna verranno esaminati gli emendamenti riferiti ai primi due commi dell’unico articolo del disegno di legge (vedi allegato).
Alla stregua delle premesse svolte, con riferimento a tali emendamenti non verranno – in questa fase – dichiarate inammissibilità per carenza di compensazione, in considerazione del peculiare meccanismo di copertura previsto dai commi 41 e seguenti.
Risultano pertanto inammissibili, ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del Regolamento, gli emendamenti: Sgobio 1.1, Alfonso Gianni 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, Cordoni 1.7, Alfonso Gianni 1.8, Dario Galli 1.9, Delbono 1.10, Guerzoni 1.11, Gasperoni 1.12, Dario Galli 1.13 e 1.14, Delbono 1.15, 1.16 e 1.17, Cordoni 1.18, Dario Galli 1.20, Alfonso Gianni 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 e 1.25, Guerzoni 1.26, Innocenti 1.27, Sgobio 1.30, Alfonso Gianni 1.31, Dario Galli 1.32, Cordoni 1.33, Dario Galli 1.34 e 1.35, Cordoni 1.36, Dario Galli 1.37, Dario Galli 1.38, Delbono 1.39, Gasperoni 1.44. Delbono 1.45, Innocenti 1.46, Alfonso Gianni 1.47, Sgobio 1.48, Moroni 1.50 (relativamente alla lettera b), Guerzoni 1.51, Sgobio 1.53, Alfonso Gianni 1.54 e 1.55, Alfonso Gianni 1.60 e 1.61, Sgobio 1.62, Guerzoni 1.66, Cordoni 1.67, Sgobio 1.70, Delbono 1.71, Cordoni 1.76, Innocenti 1.77, Guerzoni 1.78, Truppa 1.79, Cordoni 1.80, Sgobio 1.82, Trupia 1.83, Delbono 1.84, Guerzoni 1.85, Trupia 1.87, Motta 1.88, Guerzoni 1.89, De Franciscis 1.91, Trupia 1.92, Delbono 1.93, Innocenti 1.94, Delbono 1.95, Cordoni 1.96, Gasperoni 1.97, Cordoni 1.98, Guerzoni 1.101, Delbono 1.102, Cordoni 1.103, Delbono 1.104, Alfonso Gianni 1.105, Gasperoni 1.106, Cordoni 1.107, Sgobio 1.108, Innocenti 1.109, Gasperoni 1.110 e 1.114, Alfonso Gianni 1.115 e 1.116, De Franciscis 1.117, Anna Maria Leone 1.118, Alfonso Gianni 1.119, Guerzoni 1.120, Gasperoni 1.121, Guerzoni 1.123, Delbono 1.125, Alfonso Gianni 1.126 e 1.127, Delbono 1.128, Gasperoni 1.130, Cordoni 1.131, Delbono 1.132, Perrotta 1.133, Guerzoni 1.135, Santori 1.139, Biondi 1.142 e 1.143, Delbono 1.145 e 1.146.
Roberto GUERZONI (DS-U) evidenzia come la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti rivesta particolare importanza, in quanto, trattandosi di un provvedimento collegato alla manovra finanziaria, in base all’articolo 123-bis, comma 3-bis, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea. A parte, quindi, le valutazioni politiche sul merito degli emendamenti, ritiene che occorra consentire la più ampia valutazione possibile degli emendamenti presentati: non condivide pertanto alcune delle dichiarazioni di inammissibilità ai sensi dell’articolo 70 del regolamento, in particolare nel caso di emendamenti a commi formalmente non modificati dal Senato ma il cui contenuto sostanziale è profondamente diverso rispetto alla prima lettura, a seguito delle modifiche introdotte in altri commi durante l’esame del Senato. Cita, quale esempio, le lettere a), b), c) del testo in esame, identiche alle lettere c), d), e) del testo approvato alla Camera, che tuttavia assumono diverso significato nell’ambito dei criteri di delega. Richiama altresì il suo emendamento 1.123, che propone di sopprimere le parole «in valore assoluto ed», avendo il Senato sostituito la parola «ovvero» con la parola «ed».
Alfonso GIANNI (RC) condivide le osservazioni del deputato Guerzoni, evidenziando
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come la stessa maggioranza sostenga che nel corso dell’esame da parte del Senato sono state introdotte significative modifiche, anche d’impostazione, per recepire alcune delle richieste delle parti sociali; ritiene pertanto che, con un’intesa bipartisan sulle procedure, si possa concordare di esaminare liberamente gli emendamenti presentati per definire un testo della Commissione, rinviando le dichiarazioni di inammissibilità nella fase di esame in Assemblea.
Aldo PERROTTA (FI) non condivide le richieste dei deputati Guerzoni e Gianni, evidenziando l’esigenza che le norme regolamentari vengano rispettate per consentire l’esame del provvedimento nei tempi programmati.
Renzo INNOCENTI (DS-U) ritiene che la presidenza debba fare riferimento al significato sostanziale, e non letterale, dell’articolo 70 del regolamento, valutando i casi in cui le modifiche introdotte dal Senato abbiano determinato anche una sostanziale modifica di commi formalmente non modificati. Richiama in proposito il comma 2, lettera e), n. 3), che non è stato formalmente modificato ma assume tutt’altro significato a seguito della disciplina introdotta in materia di equiparazione dei fondi negoziali e aperti. Analogamente, al comma 2, lettera e), n. 7) si prevede la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forma pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute: avendo il Senato introdotto il principio della volontarietà, sebbene attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, ritiene sia improprio fare riferimento a quote residuali. Ritiene peraltro che il Governo debba fornire chiarimenti in ordine al suddetto punto n. 7.
Angelo SANTORI, presidente, preso atto delle osservazioni formulate, invita i gruppi a segnalare gli emendamenti che ritengono possano essere ritenuti ammissibili tenuto conto di quanto prevede l’articolo 70 del regolamento; assicura che sottoporrà la relativa questione alla Presidenza della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili non saranno comunque posti in votazione nella seduta odierna.
Invita pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sui restanti emendamenti riferiti ai primi due commi dell’articolo unico.
Luigi MANINETTI (UDC), relatore, esprime parere favorevole sull’emendamento Gasperoni 1.19 a condizione che venga modificato nel senso di ripristinare il testo approvato alla Camera. Esprime quindi parere favorevole sull’emendamento Delbono 1.28, contrario sugli emendamenti Cordoni 1.29, Delbono 1.40, Motta 1.41, 1.42, Delbono 1.43 e Gasperoni 1.49; invita a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario, gli emendamenti Moroni 1.50 e Cordoni 1.52. Esprime parere contrario sugli emendamenti Sgobio 1.56, Cordoni 1.574, Trupia 1.58; invita a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario, l’emendamento Dario Galli 1.59; esprime parere contrario sugli emendamenti Sgobio 1.63, Guerzoni 1.64 e 1.65, De Franciscis 1.68, Delbono 1.69 e Gasperoni 1.72. Invita a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario, l’emendamento Innocenti 1.73; esprime parere contrario sugli emendamenti Guerzoni 1.74 e 1.75, Delbono 1.81, Guerzoni 1.86; invita a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario, gli emendamenti Perrotta 1.90, Santori 1.99, Emerenzio Barbieri 1.100. Esprime parere favorevole sull’emendamento Perrotta 1.111, parere contrario sugli emendamenti Guerzoni 1.112 e Delbono 1.113; invita a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario, l’emendamento Cordoni 1.122; esprime parere contrario sull’emendamento Delbono 1.124; invita a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario, gli emendamenti Perrotta 1.129 e Guerzoni 1.134. Esprime parere contrario sugli emendamenti Cordoni 1.136, Alfonso Gianni 1.137, Innocenti 1.138, Cordoni 1.140 e Delbono 1.141; invita infine a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario, l’emendamento Delbono 1.144.
Il sottosegretario Alberto BRAMBILLA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti. Precisa, con riferimento alla destinazione del trattamento di fine rapporto, che per i casi di lavoratori che, decorsi sei mesi dall’emanazione dei decreti attuativi della delega in esame, non si esprimessero in ordine alla destinazione del loro TFR, il Governo è intenzionato a prevedere la destinazione a fondi contrattuali o, in via residuale, qualora per determinate categorie non sussistessero tali fondi, agli enti di previdenza obbligatoria. Ritiene che, in proposito, potrebbe essere presentato un ordine del giorno che verrebbe accolto dal Governo.
Analogamente, anche con riferimento all’esigenza di armonizzare le aliquote contributive, attualmente molto diversificate sebbene in un ambito limitato, potrebbe essere presentato un ordine del giorno che verrebbe accolto dal Governo.
Renzo INNOCENTI (DS-U) ritiene che la problematica relativa al comma 2, lettera e), n. 7) debba essere ulteriormente approfondita, non essendo ipotizzabile un decreto legislativo in contrasto con la norma di delega e dovendosi fornire garanzie in ordine ai rendimenti.
Angelo SANTORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.

























