(Dal Resoconto Sommario)
La seduta, sospesa alle 14. 25, è ripresa alle 14.45. Nuove norme sulla rappresentanza militare.
C. 932 e abb.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, rileva come gli organismi rappresentativi del personale militare siano stati istituiti dall’articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante «Norme di principio sulla disciplina militare». Tale disposizione prevede un’articolazione della rappresentanza militare su tre livelli distinti: organi di base, i COBAR, costituiti presso le unità a livello di base compatibilmente con la struttura di ogni Forza armata o Corpo armato (i membri dei COBAR vengono eletti da tutti i militari di leva e in servizio permanente effettivo di ogni grado); organi intermedi, i COIR, istituiti presso gli alti comandi ed eletti da tutti i membri dei COBAR; un organo centrale, il COCER, a carattere nazionale e interforze, articolato in commissioni nazionali interforze di categoria (ufficiali, sottufficiali, volontari) e in sezioni di Forza armata o di Corpo armato (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di finanza) (i membri del COCER vengono eletti dai delegati del COIR). La natura rappresentativa dell’istituto si realizza quindi attraverso un sistema di elezione a tre stadi: di primo grado per i COBAR, di secondo grado per i COIR e di terzo grado per il COCER.
Nell’ambito della loro funzione di tutela degli appartenenti alle forze armate, gli organismi rappresentativi si sono occupati nel corso di questi anni delle problematiche relative al trattamento giuridico ed economico degli appartenenti alle Forze armate, giungendo a vedersi riconosciuto, con il decreto legislativo n. 195 del 1995, di attuazione alla legge delega n. 216 del 1992, un ruolo negoziale, benché sottoposto a limiti dovuti alla peculiare funzione svolta dalle Forze armate. Con l’articolo 2 del decreto legislativo n. 195/1995, è stato infatti sancito il principio della partecipazione degli organismi di rappresentanza militare alla fase di concertazione che precede l’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica – previsti dall’articolo 1 – con i quali vengono regolamentati i rapporti d’impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. La partecipazione degli organismi di rappresentanza si realizza all’interno della delegazione del Ministero della difesa che concorre, unitamente a quelle della funzione pubblica e del tesoro, alla definizione dei contenuti del decreto. Va peraltro ricordato che l’articolo 8 della legge istitutiva n.382 del 1978 vieta ai militari di esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali: ciò contribuisce a definire natura e funzioni degli organi della rappresentanza militare, ai quali risulta precluso l’esercizio di attività caratteristiche delle organizzazioni sindacali.
Da tempo è avvertita l’esigenza di adeguare gli organismi della rappresentanza militare, come riconosciuto anche nella relazione introduttiva dello schema di decreto legislativo n. 129/2000, che ha integrato e corretto il decreto legislativo n. 195/1995, in cui si sottolinea l’opportunità di accrescere il diritto di partecipazione e di informazione, nonché il ruolo e le competenze delle rappresentanze militari, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 449 del 13 dicembre 1999, che ha ribadito la necessità di adeguare le rappresentanze militari all’esercizio compiuto del diritto di tutela dei propri rappresentanti, pur riconoscendo che ciò debba avvenire nel rispetto delle esigenze funzionali e della peculiarità dell’ordinamento militare.
La Commissione Difesa ha pertanto proceduto alla definizione di un testo unificato delle proposte di legge in materia di ordinamento della rappresentanza militare.
L’articolo 1 delinea complessivamente il sistema della rappresentanza militare, che concorre alla tutela degli interessi e del benessere degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare. Agli organi collegiali, autonomi ed elettivi, da cui è composta, competono: la presentazione di proposte, pareri ed istanze collettive nelle materie attinenti alla condizione, al trattamento e alla tutela giuridica, economica, sanitaria, previdenziale, culturale e morale del personale militare; attività di consultazione e di contrattazione relativamente agli aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro del personale militare e la vigilanza sull’applicazione degli accordi economici raggiunti a livello nazionale o locale; la vigilanza sulla corretta applicazione della legislazione concernente la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, nonché la salubrità degli stessi e la salute dei lavoratori. Sono invece escluse, al comma 4 dell’articolo 1, dalle competenze della rappresentanza militare le materie attinenti al rapporto gerarchico funzionale e, fatti salvi i riflessi sulle condizioni morali e materiali del personale militare, quelle relative a ordinamento ed addestramento del personale militare, operazioni, settore logistico-operativo e impiego del personale militare.
L’articolo 2 ripartisce il personale in categorie ai fini della rappresentanza militare, innovando notevolmente rispetto alla normativa vigente, contenuta nell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 691/1979, operando un tentativo di razionalizzazione e semplificazione delle categorie, al fine di conseguire una migliore rappresentatività.
L’articolo 3 istituisce a livello nazionale ed interforze il Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER), articolato in: a) «consiglio interforze», costituito da tutti gli eletti al COCER; b) «sezioni» autonome per Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di finanza, ciascuna composta dagli eletti al COCER in rappresentanza del personale della relativa Forza armata o Corpo armato; c) «comparto Difesa» e «comparto Sicurezza», rispettivamente composti dagli eletti al COCER appartenenti alle Forze armate e da quelli appartenenti all’Arma dei carabinieri ed al Corpo della Guardia di finanza; d) «commissioni di categoria», attivate a livello interforze, di sezione o di comparto, ciascuna composta dagli eletti al COCER in rappresentanza del personale appartenente alla rispettiva categoria.
L’articolo 4 disciplina competenze e modalità operative del COCER e delle relative articolazioni, che partecipano alle attività di contrattazione, comprese quelle di competenza tecnica ed, ove ritenuto necessario assistiti dagli Stati Maggiori, hanno competenza sulle materie attinenti alla condizione ed al trattamento del personale militare, nonché alla sua tutela giuridica, economica, sanitaria, previdenziale, culturale e morale. L’articolo 5 disciplina gli organi della rappresentanza a livello intermedio nell’ambito di ciascuna Forza Armata, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (COIR) che hanno competenza sulla disciplina generale della formazione professionale e sull’inserimento nella vita lavorativa alla cessazione del servizio, sulle attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari. L’articolo 6 istituisce a livello locale e nell’ambito di ciascuna forza armata i Consigli di base della rappresentanza militare (COBAR): consultati dal COCER durante le attività negoziali, formulano pareri e proposte sulle materie attinenti alle condizioni e al trattamento del personale militare. L’articolo 7 prevede che, con decreto Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, possano essere emanate apposite norme per disciplinare l’istituzione ed il funzionamento di un autonomo sistema di rappresentanza degli interessi generali del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana, nonché per stabilire le eventuali forme di collegamento con il sistema della rappresentanza militare.
Gli articoli 8 e 9 disciplinano la partecipazione del COCER alle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d’impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché le attività consultive e propositive del COCER, introducendo una disciplina più specifica e penetrante delle competenze consultive e propositive del COCER, soprattutto in ordine al procedimento di emanazione degli atti normativi del Governo e dei Ministri competenti. Attualmente si prevede più genericamente che il COCER possa formulare pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento e la tutela dei militari (articolo 19, comma 5, della legge n. 382/1978 e articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 691/1979).
L’articolo 10 detta norme sulle attività consultive e propositive dei CIR, dei COIR e dei COBAR: a) le problematiche relative all’ente o unità militare di appartenenza sono di competenza dei COBAR, che possono formulare specifiche istanze, proposte e pareri al COCER o al COIR competente; b) le problematiche di rilevanza regionale o interregionale nell’ambito delle materie indicate all’articolo 5, comma 3, sono di competenza dei COIR, secondo il rispettivo ambito territoriale di riferimento. I CIR, sentita l’autorità militare corrispondente, possono intrattenere rapporti con gli enti pubblici in relazione alle materie di propria competenza, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all’articolo 22, comma 1.
L’articolo 11, in materia di rapporti con il Parlamento e con il Governo, prevede che le autorità politiche di riferimento del COCER siano: a) il Ministro della difesa, per tutte le questioni di rilievo generale e interforze od inerenti alle singole Forze armate; b) Il Ministro dell’economia e delle finanze, per le questioni di specifico interesse del Corpo della Guardia di finanza. Nelle materie di propria competenza, il Consiglio Interforze, le Sezioni o i Comparti del COCER possono chiedere, tramite l’autorità politica di riferimento competente e sentita l’autorità militare corrispondente, di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari competenti.
L’articolo 12, in materia di composizione dei consigli della rappresentanza, prevede che essi, a tutti i livelli, siano composti da delegati eletti in numero proporzionale alla consistenza di ciascuna categoria ed in modo tale da garantire la continuità del mandato e pari capacità e dignità di rappresentanza a tutte le Forze armate e Corpi armati. L’articolo13 disciplina le modalità di elezione, l’articolo 14 reca norme in materia dicause di ineleggibilità e di decadenza dal mandato, l’articolo 15, in materia di propaganda elettorale, prevede la convocazione di apposite assemblee, organizzate nell’ambito di ciascuna Forza armata o Corpo armato e per categorie di appartenenza ed autorizzate dai comandanti corrispondenti.
L’articolo 16 disciplina facoltà e limiti del mandato, prevedendo che i delegati rappresentino le categorie di appartenenza nei consigli della rappresentanza di cui fanno parte e debbano essere messi nelle condizioni di svolgere le funzioni per le quali sono stati eletti. A tali fini, le autorità corrispondenti curano che ai consigli della rappresentanza sia assicurata un’adeguata disponibilità di personale, di infrastrutture e di servizi nonché, nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate, di strumenti idonei per il relativo funzionamento. A tale fine tutte le spese relative alle elezioni ed al funzionamento degli organi di rappresentanza militare, comprese le spese per trattamento di missione e per l’acquisto di attrezzature informatiche e materiale di ufficio, sono poste a carico di appositi capitoli degli stati di previsione dei Ministeri della difesa e dell’economia e delle finanze.
Fatte salve le particolari prerogative dei delegati eletti al COCER, l’attività della rappresentanza militare è svolta durante l’orario di servizio. Allo scopo di assicurare una partecipazione all’attività della rappresentanza militare adeguata al rilievo di ciascun consiglio, ciascun delegato, per lo svolgimento delle attività dei consigli in cui è stato eletto, può utilizzare, compatibilmente con le esigenze operative e di servizio non altrimenti assolvibili e previa intesa con l’autorità competente, periodi di assenza dal proprio ordinario incarico di servizio presso l’ente di appartenenza con l’indicazione di alcuni limiti: a) per un equivalente di quaranta giorni lavorativi annui se eletto ai COIR, o ai COBAR dell’Arma dei carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza; b) per un equivalente di venti giorni lavorativi annui se eletto negli altri COBAR.
I delegati eletti al COCER rimangono comunque in forza effettiva organica all’ente di appartenenza ed espletano le attività relative al loro mandato senza limitazioni di tempo. L’assolvimento del mandato è annotato nella documentazione caratteristica dell’interessato con apposito modello, sostitutivo degli ordinari modelli valutativi. La partecipazione alle riunioni ed alle attività dei consigli costituisce obbligo per tutti i delegati e le sue modalità sono disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 21, comma 1. I delegati ai COIR ed ai COBAR partecipano ai turni di servizio presso gli enti di appartenenza in modo proporzionale al tempo in cui sono presenti. I delegati eletti al COCER ne sono esentati.
L’articolo 17, in materia di tutela e diritti dei delegati, prevede che siano vietati gli atti diretti a condizionare o limitare l’esercizio del mandato dei consigli della rappresentanza militare o di singoli delegati. Tali atti costituiscono grave mancanza disciplinare. I militari eletti quali delegati nei consigli della rappresentanza di qualunque livello non sono perseguibili per le opinioni espresse durante l’esercizio del mandato, a meno che queste non si configurino come reato o come infrazioni per le quali l’articolo 65, comma 1, del regolamento di disciplina militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, preveda l’irrogazione della consegna di rigore. I trasferimenti d’autorità dei delegati ad altre sedi, in assenza del consenso da parte dell’interessato e qualora comportino la decadenza dal mandato, sono disposti previa intesa con il consiglio della rappresentanza del quale fa parte il delegato di cui si chiede il trasferimento. L’espletamento della funzione rappresentativa è riportato nella documentazione personale e costituisce titolo utile ai fini dell’avanzamento, per i delegati eletti al COCER da valutare almeno con il medesimo punteggio delle ultime valutazioni caratteristiche riportate dal soggetto interessato.
L’articolo 18 disciplina gli organi dei consigli della rappresentanza: l’assemblea, il presidente, il segretario esecutivo e l’ufficio di presidenza. L’articolo 19 reca norme in materia di convocazione dei consigli della rappresentanza, effettuata dal presidente per il tramite del segretario quando l’ufficio di presidenza lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei delegati, mediante l’invio dell’ordine del giorno almeno una settimana prima della riunione.
L’articolo 20 reca norme per la validità delle riunioni e delle deliberazioni, nonché sulla pubblicità delle deliberazioni e dei comunicati: le deliberazioni e gli eventuali comunicati approvati dai consigli possono essere resi pubblici dagli stessi consigli e dai singoli delegati dei consigli, anche attraverso i mezzi di informazione e gli organi di stampa, purché senza ulteriori oneri per l’amministrazione militare rispetto a quelli previsti dall’articolo 16, comma 2.
L’articolo 21 prevede che il Governo emani, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per l’attuazione della legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. Sullo schema di regolamento è acquisito preventivamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari e del COCER in carica. Il regolamento di cui al presente comma sostituisce il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni. L’articolo 22 reca infine le disposizioni finali del provvedimento.
Ritiene pertanto sussistano i presupposti per l’espressione di un parere favorevole.
Antonino LO PRESTI (AN) dichiara l’orientamento favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, che prevede un riordino della rappresentanza militare di cui da tempo si avverte l’esigenza al fine di fornire strumenti per agevolare la partecipazione dei militari alla vita delle Forze armate. Il suo gruppo ha pertanto attivamente contribuito alla definizione del testo in esame, di cui condivide il testo.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, condivide il testo in esame, evidenziando come l’articolo 22, comma 5, preveda che dall’attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Aldo PERROTTA (FI) esprime apprezzamento per la relazione completa ed esauriente svolta dall’onorevole Taglialatela.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.
Mercoledì 14 luglio 2004. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il sottosegretario di stato per il lavoro e le politiche sociali Maurizio Sacconi.
La seduta comincia alle 14.25.
Comunicazioni sull’incidente occorso nelle acciaierie di Cornigliano (Genova) il 6 luglio 2004.
(Svolgimento e conclusione).
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Introduce quindi l’audizione.
Il sottosegretario Maurizio SACCONI rende una comunicazione sull’argomento in titolo.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ringrazia il sottosegretario per l’esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l’audizione.




























