(Dal Resoconto Sommario)
Delega al Governo in materia previdenziale.
C. 2145 Governo.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 novembre 2002.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda che è stato respinto l’emendamento Alfonso Gianni 1.1.
Avverte che è stata presentata una specifica clausola di copertura relativamente alle proposte emendative presentate dai gruppi della Margherita-DL-L’Ulivo e dei Democratici di Sinistra-L’Ulivo, che si intende riferita a tutte quelle che non presentino autonoma formula di copertura.
Andrea DI TEODORO (FI) illustra il contenuto del suo emendamento 1.2 volto a modificare la legge n. 335 del 1995 estendendo a tutti i lavoratori il calcolo della pensione secondo il sistema contributivo. Al riguardo, ricorda che la cosiddetta riforma Dini ha previsto un sistema misto basato sul criterio dell’anzianità contributiva raggiunta alla data del 31 dicembre 1995, secondo il quale a chi avesse maturato diciotto anni di contribuzione entro tale data si applica il sistema retributivo per i periodi antecedenti e contributivo per quelli successivi. Giudicata questa distinzione arbitraria ed ingiusta, osserva che il modello di sistema pensionistico basato sulla solidarietà tra generazioni è entrato in crisi per lo squilibrio numerico tra lavoratori e pensionati registratosi negli ultimi anni; la diminuzione dei soggetti attivi ha infatti provocato una crescita abnorme del costo del lavoro, che ha contribuito in modo determinante all’innalzamento del tasso di disoccupazione.
Ritiene che il perdurare di tale modello penalizzi ulteriormente le giovani generazioni, rendendo evidente peraltro un conflitto tra generazioni in quanto il sistema misto delineato nella legge n. 335 del 1995 contiene un forte elemento di discriminazione soprattutto nei confronti di coloro che hanno iniziato a lavorare dopo l’entrata in vigore della riforma Dini. Annuncia pertanto voto favorevole sul proprio emendamento 1.2.
Renzo INNOCENTI (DS-U) annuncia il voto contrario del suo gruppo sull’emendamento Di Teodoro 1.2 volto ad estendere il sistema contributivo a tutti i lavoratori. Nel giudicare positivamente il sistema di sostanziale equità introdotto dalla riforma Dini, che è stato ulteriormente migliorato da successivi interventi legislativi, ritiene che la riforma del sistema previdenziale non possa essere attuata attraverso una legge delega.
Nell’osservare che non è possibile prevedere gli effetti di una applicazione generalizzata del sistema contributivo, rileva una contraddizione tra la sua estensione a tutti i lavoratori e la norma sulla decontribuzione, in quanto a seconda dell’ammontare della decontribuzione si potrebbero percepire pensioni estremamente basse. Ribadisce infine la propria netta contrarietà all’emendamento in esame.
Alfonso GIANNI (RC) annuncia il proprio voto contrario sull’emendamento Di Teodoro 1.2, pur riconoscendogli una coerenza logica. Nel giudicare in modo assolutamente negativo il modello introdotto dalla riforma Dini, ritiene che un sistema previdenziale basato sul vincolo di solidarietà tra generazioni garantisca al meglio i lavoratori, sottolineando altresì che quest’ultimo può sussistere soltanto in una condizione di piena occupazione che, nell’attuale contesto, può essere raggiunta solamente attraverso la riduzione dell’orario di lavoro.
Osservato che il modello proposto dal deputato Di Teodoro ridisegna i rapporti tra generazioni in modo autoritario ed individualistico, ritiene perversa la coerenza logica cui esso si ispira.
Roberto GUERZONI (DS-U) chiede al relatore e al Governo se il parere contrario espresso sugli emendamenti debba essere considerato pro tempore o definitivo.
Pietro GASPERONI (DS-U), richiamata la relazione conclusiva della commissione Brambilla nella quale il sistema pensionistico italiano è stato definito tra i migliori a livello internazionale, sottolinea che l’applicazione graduale del sistema contributivo è motivata da criteri di equità soprattutto nei confronti di coloro che appartengono alla seconda fascia della vita lavorativa, i quali non avrebbero tempo sufficiente per costruirsi una pensione complementare. Osservato che l’approvazione dell’emendamento Di Teodoro 1.2 penalizzerebbe in particolare questa fascia di lavoratori, dichiara il suo voto contrario.
La Commissione respinge l’emendamento Di Teodoro 1.2.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che gli emendamenti Santori 1.3 e Filippo Drago 1.4 sono accantonati.
Alfonso GIANNI (RC) illustra il suo emendamento 1.17 volto ad abrogare la lettera b) del comma 1, essendo del tutto contrario all’incentivazione fiscale e contributiva per la continuazione dell’attività lavorativa anche dopo il raggiungimento dei requisiti per la pensione. Ritiene infatti che tali misure siano penalizzanti in presenza di una disoccupazione giovanile di lunga durata, nonché contraddittorie rispetto al diritto alla pensione.
La Commissione respinge l’emendamento Alfonso Gianni 1.17.
Roberto GUERZONI (DS-U) illustra l’emendamento Gasperoni 1.16, di cui è cofirmatario, sottolineando la necessità di equiparare lavoro pubblico e privato. Osserva che nella legge delega si fa riferimento al lavoro pubblico soltanto alla lettera n) del comma 2, mentre ritiene che il principio dell’equiparazione dovrebbe essere contenuto nei criteri generali cui devono essere ispirati i decreti legislativi che il Governo è delegato ad emanare. Esprime infine un giudizio positivo sulle disposizioni inerenti l’incentivazione della permanenza in servizio.
Emilio DELBONO (MARGH-U), rilevato che il provvedimento sembra interessato a disciplinare unicamente il sistema previdenziale dei lavoratori privati, chiede al relatore le ragioni dell’esclusione del lavoro pubblico.
Elena Emma CORDONI (DS-U) dichiara di non comprendere le ragioni per cui le disposizione relative alla permanenza in servizio non debbano essere applicate ai lavoratori pubblici, paventando che tale esclusione sia motivata dall’elaborazione in sede governativa di una normativa specifica per questa categoria di lavoratori.
Alfonso GIANNI (RC) annuncia voto contrario sull’emendamento Gasperoni 1.16 ritenendolo inficiato, analogamente all’emendamento Di Teodoro 1.2, da una logica sbagliata, ancorché coerente. Ritiene necessario disincentivare la permanenza in servizio una volta raggiunti i limiti di età per liberare posti di lavoro e per esercitare il diritto alla pensione.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gasperoni 1.16 e Alfonso Gianni 1.34.
Alfonso GIANNI (RC) illustra il suo emendamento 1.35 volto a prevedere, previo confronto con le parti sociali, un limite di età pensionabile differenziato a seconda delle tipologie di lavoro svolte dai soggetti aventi diritto, prevedendo in ogni caso il conseguimento della pensione di anzianità per i lavori usuranti, pesanti, normali e ripetitivi, secondo le condizioni previste prima dell’entrata in vigore della legge n. 335 del 1995.
Elena Emma CORDONI (DS-U) annuncia l’astensione del suo gruppo, ritenendo preferibile la destinazione di risorse per questa tipologia di lavori.
La Commissione respinge l’emendamento Alfonso Gianni 1.35.
Elena Emma CORDONI (DS-U) chiede che siano accantonati tutti gli emendamenti relativi alla totalizzazione.
Emilio DELBONO (MARGH-U) sottolinea che l’emendamento Zanetta 1.36 non riguarda soltanto la totalizzazione, ma anche una questione complessa relativa alle casse previdenziali dei liberi professionisti.
Nel condividere il contenuto dell’emendamento, sottolinea la necessità di regole previdenziali comuni a lavoratori dipendenti e liberi professionisti, senza con ciò voler in alcun modo interferire nell’autonomia gestionale delle casse previdenziali.
Andrea DI TEODORO (FI), nel condividere l’accantonamento dell’emendamento Zanetta 1.36, ricorda di aver presentato in occasione dell’esame della legge finanziaria un emendamento di analogo tenore, sia pure riferito esclusivamente all’ordine dei giornalisti, sul quale i gruppi di opposizione hanno espresso parere contrario.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che gli emendamenti Zanetta 1.36 e Campa 1.50 sono accantonati.
Cesare CAMPA (FI) ritira il suo emendamento 1.50 in quanto vi è l’impegno a riformulare in sede di Commissione le disposizioni che permettono la cumulabilità per tutti i già pensionati.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che gli emendamenti Emerenzio Barbieri 1.51, Benedetti Valentini 1.52 e Gasperoni 1.53 sono accantonati.
Cesare CAMPA (FI) ritira il suo emendamento 1.54.
La Commissione respinge l’emendamento Alfonso Gianni 1.70.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che l’emendamento Campa 1.49 è accantonato.
Elena Emma CORDONI (DS-U) dichiara di non comprendere le ragioni del parere contrario sull’emendamento Nigra 1.83 volto ad estendere ai collaboratori coordinati e continuativi le prestazioni e le garanzie a carattere sociale e formativo previste per i lavoratori dipendenti e autonomi, ritenendo la tutela di tale categoria uno dei principi ispiratori della legge delega.
Roberto GUERZONI (DS-U), nell’associarsi ai rilievi del deputato Cordoni, sottolinea che nell’emendamento è stata volutamente usata una formulazione generale.
Il sottosegretario Alberto BRAMBILLA propone di riformulare il testo degli emendamenti Campa 1.49 e Nigra 1.83 richiamando i principi enunciati in quest’ultimo, con alcune cautele, ad esempio per le disposizioni relative alla maternità, che tengano conto degli equilibri di bilancio.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che l’emendamento Nigra 1.83 è accantonato. Constata l’assenza del presentatore dell’emendamento Santori 1.5; si intende che vi abbia rinunciato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Alfonso Gianni 1.6, 1.7 e 1.8.
Elena Emma CORDONI (DS-U), intervenendo sull’emendamento Alfonso Gianni 1.94, ritiene che non si possa liquidare velocemente la decisione sul livello delle pensioni. Ricordato che l’innalzamento ad un milione di lire delle pensioni minime ha costituito un preciso impegno assunto durante la campagna elettorale dalle forze di maggioranza, ritiene importante ribadire nella legge delega tale orientamento. Esprime dubbi sull’individuazione di un tetto massimo del livello delle pensioni.
Alfonso GIANNI (RC), nel condividere le argomentazioni tecniche del deputato Cordoni, sottolinea che la disposizione che fissa il limite massimo della pensione in 5165 euro mensili, pur contrastando con entrambi i sistemi contributivo e retributivo, sottende una finalità di moralizzazione del sistema.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, dichiara di condividere le esigenze perequative contenute nell’emendamento Alfonso Gianni 1.94, non escludendo che nella legge delega si possa individuare una strada per calmierare le pensioni esageratamente elevate.
Avverte che il sottosegretario Brambilla, come precedentemente comunicato, non potrà più garantire, da questo momento, la sua presenza in Commissione a causa di concomitanti impegni istituzionali.
Elena Emma CORDONI (DS-U) esprime rilievi critici sulla sospensione dell’esame del provvedimento in una giornata che avrebbe consentito di procedere nei lavori fino alle 18. Chiede pertanto quanto tempo sarà dedicato all’approfondimento della legge delega prima che giunga all’esame dell’Assemblea.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, assicura che sarà garantita un’adeguata attività istruttoria.
Pietro GASPERONI (DS-U) chiede che il Governo si impegni ad essere presente durante i lavori sul provvedimento in esame.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 4 dicembre 2002. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.
C. 2122-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Giovanni DIDONÈ (LNP), relatore, illustra il contenuto del provvedimento che, già ampiamente modificato e integrato nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera, ha subito al Senato ulteriori interventi emendativi e integrativi, che portano a 54 il numero degli articoli (l’originario testo governativo ne contava 28), suddivisi in dieci capi.
Si sofferma quindi sugli articoli di competenza della Commissione, prestando particolare attenzione alle parti modificate o aggiunte dal Senato.
L’articolo 1, comma 1, dispone l’istituzione di un Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, posto alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai sensi del comma 3, lettera e), l’Alto Commissario dispone del supporto di un ufficio composto da dipendenti di amministrazioni pubbliche in posizione di comando, secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato a quello prestato presso le amministrazioni di provenienza. Ricorda che in prima lettura la Commissione aveva condizionato il parere favorevole alla determinazione nella legge del contingente massimo di personale da destinare all’ufficio dell’alto Commissario.
L’articolo 4 è stato poi riformulato come novella al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel quale inserisce l’articolo 7-bis. L’articolo in esame è volto a promuovere ed organizzare la formazione nell’ambito di tutte le pubbliche amministrazioni enumerate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001, fatta eccezione per le università e gli enti di ricerca.
L’articolo 7 persegue lo scopo di razionalizzare il ricorso a nuove assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche, imponendo loro di verificare, prima di avviare le procedure per nuove assunzioni, la possibilità di utilizzare il personale già collocato in disponibilità. L’articolo in esame non si applica alle assunzioni di personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con un emendamento approvato nel corso dell’esame al Senato, viene previsto (comma 3) che le amministrazioni possano organizzare corsi di qualificazione del personale loro assegnato. La disposizione si connette a quanto già previsto dall’articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale prevede che i contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito.
Nel corso dell’esame presso il Senato sono stati approvati due commi aggiuntivi all’articolo 7 in esame. In particolare, il nuovo comma 3 interviene sulle disposizioni concernenti le procedure di mobilità dei segretari comunali e provinciali di cui all’articolo 18, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 («Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali»), che prevede che il Dipartimento della funzione pubblica predisponga una ulteriore graduatoria dei funzionari, non utilmente collocati nella graduatoria per l’assegnazione di uno dei posti scelti, e di coloro che non abbiano accettato il trasferimento. Sulla base di tale graduatoria i funzionari sono d’ufficio assegnati prioritariamente nelle amministrazioni che si trovano nell’ambito della regione ove è situata la sede in cui prestano servizio, quindi in quelle limitrofe, con preferenza, in ogni caso, per le amministrazioni statali e – come previsto dalla novella legislativa in esame – per gli uffici territoriali del Governo.
Il nuovo comma 4 (introdotto dalla Commissione Affari costituzionali del Senato su proposta del Governo) estende l’ambito di applicazione delle norme in materia di mobilità del personale della pubblica amministrazione, di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai lavoratori, già dipendenti degli enti previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili di proprietà dei medesimi enti che vengono dismessi.
L’articolo 8, introdotto nel corso dell’esame al Senato, stabilisce che alla stipula dei contratti individuali con i dirigenti delle pubbliche amministrazioni per l’affidamento di incarichi presso i collegi di revisione degli enti pubblici, debbano provvedere le amministrazioni statali nel cui interesse l’incarico viene svolto. La disposizione si applica specificamente ai dirigenti privi di un ufficio dirigenziale, come si evince dal richiamo all’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
L’articolo 9, analogamente all’articolo 7, persegue la finalità di ridurre il ricorso alle procedure concorsuali da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici, prevedendo che possano ricoprire le eventuali vacanze in organico con i soggetti risultati idonei nelle graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni, purché appartenenti al medesimo comparto di contrattazione.
A seguito di un emendamento approvato nel corso dell’esame al Senato, la disposizione esplicherà i propri effetti a decorrere dall’anno 2003.
Il comma 1 dell’articolo 10 – il cui testo non è stato modificato nel corso dell’esame presso il Senato – dispone che le interpretazioni giurisprudenziali dell’articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che hanno consentito l’inquadramento in qualifiche superiori di alcuni dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, siano estese anche ad altri dipendenti inquadrati nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, a condizione che: alla data di entrata in vigore della citata legge n. 400 del 1988, fossero in possesso degli stessi requisiti dei vincitori dei ricorsi; presentino domanda in tal senso; superino l’apposito esame-colloquio; rinunzino espressamente ad ogni contenzioso giurisdizionale. Nel corso dell’esame presso il Senato è stato inserito il comma 2 che reca la quantificazione dell’onere derivante dalla disposizione sopra illustrata: 427.000 euro per l’anno 2002 e 437.000 euro a regime, con decorrenza dal 2003.
L’articolo 12, introdotto durante l’iter al Senato, prevede l’applicazione al personale dell’ENAV Spa (Ente nazionale di assistenza al volo) delle disposizioni in materia di passaggio di personale tra pubbliche amministrazioni e di eccedenza di personale e mobilità collettiva di cui agli articoli 30 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’applicazione all’ENAV delle norme citate deve avere luogo nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
L’articolo 14, inserito nel corso dell’esame nell’Assemblea della Camera dei deputati con l’approvazione di un emendamento del Governo e successivamente modificato nel corso dell’esame presso il Senato, novella l’articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), riguardante la compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva integrativa.
L’articolo 14, inserito nel corso dell’esame nell’Assemblea della Camera dei deputati con l’approvazione di un emendamento del Governo e successivamente modificato nel corso dell’esame presso il Senato, novella l’articolo 40-bis del decreto legislativo. n. 165 del 2001, introdotto dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), riguardante la compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva integrativa.
In sostanza, ferma restando la nullità delle clausole dell’accordo integrativo che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, si elimina il riferimento esplicito ai controlli e alle rilevazioni di cui ai commi 1 e 2.
L’articolo 32 del disegno di legge contiene disposizioni volte a modificare l’assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate, inserendolo direttamente nella struttura del Ministero della difesa.
In particolare, ai sensi del comma 2, al Circolo viene destinato personale militare e civile nell’ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa.
L’articolo 34 estende, al comma 1, il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria – previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, a favore dei soggetti colpiti da invalidità permanente a seguito di atti di terrorismo o di criminalità organizzata ovvero del loro coniuge e dei figli superstiti o dei fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti – ai medesimi congiunti del personale delle Forze armate e delle forze di polizia, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta, riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi. Durante l’esame al Senato, tra i soggetti beneficiari sono stati inseriti anche i genitori.
L’articolo 37 del disegno di legge, introdotto nel corso dell’esame al Senato, estende la categoria dei congiunti del personale delle forze di polizia e dell’Arma dei carabinieri ammessi a determinati benefici di legge.
L’articolo 38, introdotto nel corso dell’esame al Senato, consta di un unico comma recante disposizioni a favore dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
In particolare, si prevede la possibilità di assunzione nel Corpo – nel limite delle vacanze organiche – del coniuge, di un figlio o di un fratello convivente del personale appartenente al Corpo medesimo, che risulti deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nel corso di eventi verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 1999 nell’espletamento delle attività istituzionali. Non prevedendosi un diritto all’assunzione, quest’ultima è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione. L’assunzione è finalizzata esclusivamente all’accesso ai profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1.
L’articolo 40, inserito dal Senato, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per aggiornare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981 aventi ad oggetto sia la previsione delle sanzioni disciplinari per il personale dell’amministrazione di pubblica sicurezza, sia la regolamentazione dei relativi procedimenti.
L’intendimento di regolare in modo organico la materia emerge anche dal disposto del comma 2, ai sensi del quale i decreti legislativi potranno abrogare il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981, riproducendo le disposizioni di questo che s’intendano mantenere in vita, purché coerenti con i princìpi e criteri direttivi recati dalla delega.
L’articolo 41, al comma 6, prevede una ridefinizione dello statuto, dell’organizzazione e dei ruoli organici della Fondazione, da effettuare in coerenza con le attività indicate nel comma precedente. Inoltre, la disposizione si occupa dei dipendenti in esubero, stabilendo che: essi possano chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo dell’Istituto superiore delle comunicazioni (un emendamento approvato al Senato ha previsto che comunque ciò possa avvenire fino ad un massimo di 80 unità); a tale ruolo possano accedere attraverso procedure concorsuali, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; essi vengano inquadrati con qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite; ad essi spetti il trattamento economico relativo alla qualifica in cui sono inquadrati, senza tenere conto dell’anzianità giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto (essendo quest’ultimo di natura privatistica). Un ultimo comma, inserito in seguito all’approvazione di un emendamento al Senato, prevede che i dipendenti che presentano domanda di inquadramento possano essere mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al completamento delle procedure concorsuali.
L’articolo 42, modificato dal Senato, prevede una delega al Governo per la trasformazione in fondazioni degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico. In particolare, alla lettera c), si prevede il trasferimento ai nuovi enti del patrimonio, dei rapporti passivi ed attivi e del personale, «in assenza di oneri»; il personale già in servizio all’atto della trasformazione resta assoggettato alla precedente disciplina pubblicistica, salva l’opzione per un contratto di lavoro di diritto privato. Restano fermi in ogni caso i diritti acquisiti.
Osserva che andrebbe valutata l’opportunità di creare un doppio regime (pubblicistico e privatistico) relativamente al rapporto di lavoro del personale.
L’articolo 54, introdotto dalla Commissione affari costituzionali del Senato, modifica l’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, posticipando di un anno il termine per l’emanazione di disposizioni correttive del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Il termine, che è scaduto il 27 aprile 2002, verrebbe così a scadere il 27 aprile 2003.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con l’osservazione che, all’articolo 42, lettera c), dovrebbe essere valutata l’effettiva opportunità di creare un doppio regime, pubblicistico e privatistico, relativamente al rapporto di lavoro del personale trasferito alle fondazioni (vedi allegato 2).
Roberto GUERZONI (DS-U), nell’annunciare voto contrario, ritiene che il Senato abbia peggiorato il testo del provvedimento aggiungendo materie assolutamente disomogenee.
Prende atto con soddisfazione che nella Commissione di merito è stato soppresso l’articolo 5 che modificava la composizione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, elevando da due a tre il numero degli esperti designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con riferimento all’articolo 7, recante disposizioni in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, sottolinea l’opportunità di attivare le procedure di mobilità alle condizioni previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001.
Andrea DI TEODORO (FI) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, sottolineando come gli articoli relativi alla pubblica amministrazione contengano disposizioni volte a razionalizzare il sistema.
Per quanto riguarda la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni, osserva come essa, ben lungi dal rappresentare un processo di privatizzazione selvaggia, sia finalizzata a favorire l’ingresso di capitali privati che, a suo parere, non inficiano in alcun modo il diritto di accesso.
Aldo PERROTTA (FI), nel dichiarare voto favorevole, sottolinea in particolare la positività delle disposizioni contenute nell’articolo 38 che prevedono la possibilità di assunzione, a determinate condizioni, nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei congiunti del personale deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nel corso di eventi verificatisi dal 1o gennaio 1999 nell’espletamento delle attività istituzionali.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

























