(Dal Resoconto Sommario)
AUDIZIONI INFORMALI
Audizione di rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal, Confsal, Cub, Sin.Pa, Cida, Confedir, Fabi e Unionquadri, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo di modifica al decreto legislativo n. 66 del 2003, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro (atto n. 362).
L’audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 11.15.
Audizione di rappresentanti di Confindustria, Confapi, Fieg, Confagricoltura e Confedilizia, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo di modifica al decreto legislativo n. 66 del 2003, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro (atto n. 362).
Decreto-legge n. 81/2004: Interventi per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica.
C. 4978, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Angelo SANTORI (FI), presidente relatore, avverte che sostituirà personalmente il relatore, onorevole Dario Galli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.
Rileva quindi come il decreto-legge in esame disponga misure già previste, sia pure in termini parzialmente diversi, dal decreto-legge n. 10 del 21 gennaio 2004, decaduto in seguito all’accoglimento da parte dell’Assemblea della Camera di due questioni pregiudiziali di costituzionalità. La relazione illustrativa al decreto legge in esame sottolinea l’aggravamento dei motivi di necessità ed urgenza delle misure per contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo, soprattutto a seguito dei gravissimi eventi occorsi in Spagna lo scorso 11 marzo.
Gli interventi di cui al decreto-legge n. 81 sono innanzitutto intesi, secondo l’alinea dell’articolo 1, comma 1, a contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo. La lettera a) dell’articolo 1, comma 1, istituisce presso il Ministero della salute un Centro di coordinamento tra le istituzioni nazionali e regionali per la valutazione e gestione dei rischi e per la comunicazione alla popolazione e agli operatori. Per l’attività e il funzionamento del Centro è autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per il 2004, di 25.450.000 euro per il 2005 e di 31.900.000 euro a decorrere dal 2006. L’istituzione del Centro è intesa al rafforzamento delle capacità di coordinamento nazionale per le ipotesi di emergenze sanitarie; queste ultime possono scaturire sia dal bioterrorismo sia da epidemie naturali particolari, come ha dimostrato di recente la cosiddetta SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome).
La lettera b) dell’articolo 1, comma 1,finanzia la nuova Fondazione Istituto nazionale di genetica molecolare. La lettera c) dell’articolo 1, comma 1, stanzia risorse aggiuntive per la prosecuzione dei progetti di ricerca di alta innovazione in collaborazione con gli Stati Uniti.
Il Senato ha introdotto altre disposizioni che ripropongono alcuni degli interventi già approvati dal Senato in sede di conversione del decreto legge n. 10/2004, con gli articoli da 2-bis a 2-quinquies.
Con riferimento alle competenze della Commissione, segnala, inoltre, gli ulteriori articoli aggiuntivi da 2-sexies a 2-nonies introdotti nel corso dell’esame da parte del Senato, per quanto attiene alla facoltà delle regioni di conferire incarichi di dirigente per la professione di assistente sociale (articolo 2 sexies); alla modifica di alcuni aspetti del rapporto di lavoro dei medici (articolo 2-septies); all’applicazione a tutto il territorio nazionale dei contratti collettivi del personale non dipendente del servizio sanitario nazionale (articolo 2-nonies).
L’articolo 2-sexies concerne il conferimento di incarichi di dirigente per gli assistenti sociali. L’emendamento approvato dal Senato interviene sulla disciplina delle professioni sanitarie. In base alle disposizioni previste dall’articolo 7, comma 2, della legge n. 251 del 2000, le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente nelle regioni ove sono emanate norme per l’attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale. La modifica introdotta dal Senato consente alle Regioni il conferimento di incarichi di dirigente anche per la professione di assistente sociale.
L’articolo 2-septies, introdotto dal Senato, prevede modifiche al rapporto di lavoro dei medici del Servizio sanitario nazionale. L’articolo introdotto dal Senato modifica alcuni aspetti del regime contrattuale dei medici, introducendo in particolare il principio della reversibilità della scelta dei dirigenti sanitari in ordine alla esclusività o meno del rapporto di lavoro con il servizio sanitario nazionale. Ricorda che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 15-quater del decreto legislativo n. 502/1992, il dirigente sanitario con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. In base alla normativa vigente, l’esclusività del rapporto di lavoro dirigenziale (articolo 15-bis, comma 2) comporta il divieto dell’attività libero professionale extramuraria e la possibilità di esercizio unicamente di attività libero-professionale intra moenia. Solo per i dirigenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1998, è possibile continuare ad avere un rapporto non esclusivo, con la facoltà di esercitare, per la dirigenza sanitaria (dipendenti di secondo livello, primari) la libera professione extramuraria.
Nel dettaglio, il nuovo comma 4 dell’articolo 15-quater del decreto legislativo n. 502/1992, prevede: 1) la possibilità di revoca della scelta: i predetti dirigenti hanno la facoltà di optare, mediante apposita richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto non esclusivo, con effetto dal 1o gennaio dell’anno successivo. Alle regioni è riconosciuta la facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve. Il rapporto esclusivo può essere comunque ripristinato con le stesse modalità; 2) coloro che mantengono l’esclusività del rapporto conservano il trattamento economico aggiuntivo stabilito dai contratti collettivi di lavoro «trattandosi di indennità di esclusività e non di indennità di irreversibilità» (la dizione utilizzata dalla norma non chiarisce del tutto se il trattamento aggiuntivo spetterà in futuro a tutti coloro che – in regime di non esclusività – sceglieranno nuovamente il rapporto di tipo esclusivo); 3) la scelta della non esclusività non preclude più la direzione di strutture semplici e complesse. Segnala al riguardo che la disposizione in esame non modifica né abroga espressamente altre norme del decreto legislativo n. 502/1992 che affermano il principio generale della esclusività (articolo 15-bis, comma 2) ovvero riservano l’accesso alle posizioni apicali a coloro che abbiano un rapporto di lavoro esclusivo (cfr. l’articolo 15-quinquies, comma 5). Resterebbe inoltre confermato il titolo di preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi e corsi di aggiornamento per coloro che abbiano un rapporto di lavoro esclusivo (previsto dall’articolo 15-quinquies, comma 8); 4) l’ulteriore rinvio della soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito alla data di rinnovo del relativo contratto di lavoro.
L’articolo 2-octies, introdotto dal Senato, disciplina lo svolgimento delle guardie mediche da parte di medici specializzati in medicina generale L’articolo aggiuntivo approvato dal Senato modifica una disposizione del decreto legislativo n. 368 del 1999 riguardante i contratti di formazione-lavoro per i medici specializzandi. Il medico specializzando e il laureato in medicina e chirurgia, partecipante al corso di formazione specifica in medicina generale, possono esercitare la sostituzione a tempo determinato dei medici di medicina generale, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, e possono essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica. Tale sostituzione deve comunque avvenire nell’ambito delle risorse complessivamente destinate a tali attività.
L’articolo 2-nonies, introdotto dal Senato, riguarda i contratti di lavoro del personale sanitario convenzionato con il SSN. L’articolo aggiuntivo approvato dal Senato prevede convenzioni conformi agli accordi collettivi stipulati con il personale sanitario a rapporto convenzionale dall’apposita struttura tecnica interregionale costituita dai rappresentanti di Regioni e Stato ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge n. 412/1991. Tale struttura è stata introdotta con la legge finanziaria del 2003 (articolo 52, comma 27, legge n. 289/2002), che ha modificato la norma citata, e rappresenta l’interlocutore delle organizzazioni sindacali di categoria per la stipula degli accordi collettivi con i quali si regolano i rapporti tra il SSN, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta (ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 502/1992). L’accordo stipulato da tale struttura interregionale è reso esecutivo con Intesa stipulata nella Conferenza Stato regioni. Rileva come, al riguardo, appaia opportuno un approfondimento, anche per i profili di rispetto del titolo V della Costituzione, in quanto tale norma sembrerebbe volta a garantire sull’intero territorio nazionale, con legge statale, l’applicazione degli accordi collettivi stipulati, anche nei confronti di singole regioni che fossero contrarie agli accordi medesimi o a parti di essi.
Andrea DI TEODORO (FI) dichiara di condividere il contenuto del provvedimento in esame, in particolare per quanto attiene alla traduzione sul piano normativo di uno dei punti del programma elettorale della Casa delle libertà: la modifica del regime contrattuale dei medici, introducendo il principio della reversibilità della scelta dei dirigenti sanitari in ordine alla esclusività o meno del rapporto di lavoro con il servizio sanitario nazionale, con la liberalizzazione della attività libero professionale extramuraria ed il superamento della preclusione della direzione di strutture semplici e complesse per quanti non abbiano un rapporto di lavoro di tipo esclusivo. Ritiene che tali misure corrispondano ad una visione liberale nel settore della sanità, antitetica all’impostazione dirigistica del precedente Governo di centrosinistra.
Angelo SANTORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.




























