(Dal Resoconto Sommario)
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 29 luglio 2003. – Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maurizio Sacconi.
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30.
Atto n. 250.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta di ieri.
Elena Emma CORDONI (DS-U) segnala innanzitutto un certo disagio in merito alle convocazioni della Commissione, che ritiene discordanti rispetto a quanto convenuto la scorsa settimana in ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo; precisa peraltro che alcuni componenti la Commissione non hanno ricevuto tempestivamente l’avviso di convocazione per lunedì. Inoltre, da informazioni provenienti dal suo gruppo, fa presente che durante lo svolgimento in Assemblea dell’esame del documento di programmazione economico-finanziaria le Commissioni permanenti non sono autorizzate a riunirsi.
Venendo al merito del provvedimento, esprime innanzi tutto una valutazione sulla procedura seguita nell’emanazione della nuova disciplina che sembra al limite della legittimità. Infatti, la legge n. 30 del 2003 prevede l’emanazione di una pluralità di decreti legislativi volti a disciplinare le molteplici materie ivi indicate. Addirittura, ciascuno degli articoli della legge di delega (1, 2, 3, 4, 5 e 8) prevede l’emanazione per ciascun oggetto di «uno o più decreti legislativi». Ciò sembra confermato dal disposto dell’articolo 7 che, nel disciplinare l’esercizio della delega, inizia il periodo del primo comma utilizzando il plurale: «Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli da 1 a 5». Si domanda, pertanto, se sia corretta – o addirittura costituzionalmente corretta, dal momento che ci si discosta in maniera così significativa dal dettato della legge di delega – la soluzione adottata di far confluire tutte le diverse discipline in unico provvedimento. È di tutta evidenza la delicatezza che ciascuna questione riveste sotto il profilo sociale, economico e giuridico per meritare una trattazione separata ed approfondita, cosa che risulta preclusa con la procedura adottata. Per di più, risulta così irrimediabilmente compresso il tempo di esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari che, stando alla lettera del dispositivo della legge di delega (e trattandosi di disposizioni procedurali non ritiene vi sia altro criterio da seguire se non quello prettamente letterale), avrebbero dovuto avere a disposizione per ciascun provvedimento «trenta giorni dalla data di trasmissione». Inoltre, la soluzione adottata non trova giustificazione nemmeno dal punto di vista sistemico, in quanto non può certo farsi rientrare nella fattispecie dei testi unici, trattando oggetti affatto diversi e, conseguentemente, innovando corpi normativi tra loro distinti e differenziati e che tali rimangono. Se si tiene conto che i limiti posti dall’articolo 76 della Costituzione, secondo la dottrina prevalente e la consolidata giurisprudenza della Corte, sono da considerare come minimi e che nulla vieta al legislatore nell’atto di delega di prevederne di ulteriori, ne discende – in coerenza con una corretta interpretazione del combinato disposto degli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione – che anche questi ultimi debbano considerarsi come vincolanti per il delegato. Pertanto, qualora venissero disattesi – in violazione delle prescrizioni contenute nella delegazione – tale comportamento equivarrebbe ad una violazione degli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Diverse disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo risultano poi essere estranee all’oggetto della delega, esorbitandone l’ambito, o ne contraddicono esplicitamente la lettera, o ancora sembrano essere del tutto improprie sotto il profilo costituzionale. In particolare, richiama l’articolo 10 (recante divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminanti): la deroga al divieto di assumere e trattare dati relativi alle convinzioni personali, all’affiliazione politica e sindacale, allo stato civile, alla salute, alla religione, alla razza, prevista dall’ultima parte del comma 1, laddove si prevede che tali elementi possano essere assunti qualora rilevanti ai fini delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, è in palese contrasto con il disposto dell’articolo 1, comma 2, lettera g) della legge di delega, che invece prevede un divieto assoluto.
In merito all’articolo 11, recante il divieto di oneri in capo ai lavoratori, osserva che la disposizione del comma 2, laddove rinvia ai contratti collettivi la possibilità di derogare al divieto di porre in capo ad alcune categorie di lavoratori talune spese, non risulta fedele all’articolo 1, comma 2, lettera l) che invece prescrive che tale ipotesi possa intervenire solo in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 7 della Convenzione OIL 181/97, il quale prevede tale possibilità solo «nell’interesse dei lavoratori» e solo da assumere dalla «autorità competente previa consultazione delle organizzazioni dei datori e dei lavoratori».
Sull’articolo 14, in materia di cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, l’articolo 2 della legge n. 30 del 2003 in base al quale sono stati elaborati i Titoli I, II, III e IV dello schema di decreto legislativo, nulla dispone in materia di lavoratori disabili.
L’articolo 20, comma 3, opera una indicazione, molto estensiva, dei settori in cui si autorizza il ricorso allo staff leasing, ma in realtà la legge di delega all’articolo 1, comma 2, lettera m) punto 2) richiede al decreto delegato l’individuazione «delle ragioni di carattere tecnico, produttivo ed organizzativo» che possano giustificare tale soluzione organizzativa del lavoro. Tali ragioni non possono essere confuse con i settori di attività, pena una palese contraddizione con la delega.
L’articolo 20, comma 4, aggiunge impropriamente, rispetto al testo della legge di delega, tra le ragioni di carattere tecnico, produttivo o organizzativo, la categoria «sostitutivo» ed amplia indefinitivamente laddove autorizza il ricorso alla somministrazione anche a tutti i casi in cui la prestazione sia riferibile «all’ordinaria attività dell’utilizzatore».
L’articolo 46, comma 1, lettera h) dispone l’abrogazione del comma 6 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 61 del 2000, il quale sancisce che nel contratto di lavoro part-time all’effettuazione di ore supplementari ulteriori rispetto a quanto concordato in sede di contrattazione collettiva debba corrispondere una maggiorazione del 50 per cento della retribuzione oraria. Tale abrogazione sembra in palese contrasto con il disposto dell’articolo 3, comma 2, lettera b) della legge n. 30 del 2003, secondo il quale le previste agevolazioni per il ricorso a forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale, verticale e misto, debbano sempre produrre «una maggiorazione retributiva da riconoscere al lavoratore».
Con l’articolo 48, comma 3, si crea una originalissima fonte del diritto, prevedendo che la regolamentazione del contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione sia rimessa (correttamente) alle regioni, ma queste devono esercitare tale funzione «d’intesa con il ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell’istruzione» e sentite le parti sociali. Pertanto, nell’esercizio della potestà costituzionalmente riconosciuta alle regioni di legiferare sulle materie esclusive e concorrenti, le medesime si troverebbero condizionate nelle deliberazioni – evidentemente dei consigli regionali – alla previa intesa con i ministeri indicati, e gli si impone anche la procedura delle consultazioni con la parti sociali.
L’articolo 70, che introduce la disciplina del lavoro accessorio, non prevede, in conformità con il disposto dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge di delega, alcuna limitazione per i soggetti che sono autorizzati a beneficiare di tale particolare apporto lavorativo, quindi impropriamente estendendone il ricorso a categorie di utilizzatori diverse dalle «famiglie e enti senza fini di lucro».
L’articolo 85, comma l, lettera e), che abroga alcune disposizioni del decreto-legge n. 510 del 1996 in materia di obblighi in capo al datore di lavoro nel caso in cui ricorra all’utilizzo di lavoratori socialmente utili, non sembra avere alcuna connessione con nessuna delle parti del disposto della legge delega.
L’articolo 85, comma 1, lettera g), dispone l’abrogazione, nel decreto legislativo n. 72 del 2000 in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, della disposizione contenuta nell’articolo 4, comma 3, che concerne la previsione di una specifica attestazione di equivalenza alle imprese fornitrici di lavoro temporaneo stabilite in uno Stato dell’Unione, diverso dall’Italia (anche in questo caso extra delega).
Ravvisa ancora un eccesso di delega all’articolo 86, comma 2, finalizzato a disciplinare misure antielusione nei casi di rapporti di associazione in partecipazione, nonché all’articolo 86, comma 6, che, prevedendo l’obbligo per il ministro per la funzione pubblica di convocare le organizzazioni sindacali al fine di valutare i profili di armonizzazione conseguenti all’entrata in vigore del decreto, sembra essere in palese contraddizione con il comma 2 dell’articolo 1 che esplicitamente esclude l’applicazione del decreto legislativo alle pubbliche amministrazioni e per il relativo personale, in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 6 della legge n. 30 del 2003. E ancora, l’articolo 86, comma 8, dispone alcune modifiche al decreto legislativo in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei e mobili (anche in questo caso extra delega), mentre al comma 9, formula una interpretazione autentica di una precedente abrogazione operata da altro provvedimento in materia di trasferimento di funzioni alle regioni a statuto speciale (anche in questo caso extra delega).
Per quanto riguarda la nota sugli aspetti finanziari dello schema di decreto legislativo, nonché le ipotesi di modifica dello stesso presentate dal Governo alla Commissione bilancio, formula rilievi critici in merito alla proposta di inserire ex novo nel provvedimento disposizioni concernenti i tirocini estivi di orientamento a favore di adolescenti o di giovani, peraltro senza precisare l’età dei soggetti interessati; richiama quindi il Governo alla necessità di rispettare i principi stabiliti nella normativa sul divieto del lavoro minorile e dunque di utilizzare una definizione più precisa del termine «adolescente».
In conclusione, preannuncia la presentazione di una proposta alternativa di parere che preveda la soppressione dei punti critici evidenziati, posto che lo schema di decreto legislativo non può annoverare nelle sue norme materie per le quali il Parlamento non ha delegato il Governo. Ribadisce che si è in presenza di una segmentazione, di una frammentazione del mercato del lavoro inaccettabile ed inutile per un sistema economico che voglia competere in termini di qualità delle merci, della forza lavoro e delle risorse umane.
Emilio DELBONO (MARGH-U), pur non avendo mai demonizzato lo sblocco di un mercato rigido del lavoro, che ha caratterizzato una lunga stagione normativa del paese, ma avendo sostenuto le norme in materia di flessibilità in entrata e le modifiche del mercato del lavoro nel rapporto tra domanda e offerta, sottolinea di non riconoscersi tra coloro che si schierano, a prescindere dal merito delle disposizioni, comunque contro un approccio innovativo al mercato del lavoro, di cui il paese aveva ed ha bisogno. Tuttavia, non si esime dall’esprimere un fermo giudizio negativo su alcuni punti dello schema di decreto legislativo.
Innanzitutto, riterrebbe opportuno che su materie rilevanti quali la modifica del diritto del lavoro si procedesse attraverso una legge di dettaglio, da discutere ed approvare in Parlamento. Infatti, l’utilizzo di una legge di delega mortifica il ruolo del Parlamento, impedisce la riflessione e non consente di intervenire, atteso che non si è nelle condizioni di modificare il testo del decreto legislativo. Il parere che si dovrà esprimere, infatti, non è strumento né adeguato né sufficiente a garantire un’attività parlamentare di qualità. Il giudizio si aggrava in considerazione del fatto che le deleghe contenute nella legge n. 30 del 2003 fanno parte di un unico schema di decreto legislativo che non consente un approfondimento delle materie trattate.
Sottolineata la scarsissima concertazione preventiva, denunciata anche dai soggetti auditi nella passate settimane, in merito alla flessibilità in entrata, avanza perplessità sulla necessità dell’intervento e dell’introduzione di nuove tipologie contrattuali che si vanno a sovrapporre a quelle già esistenti, creando complessità interpretative; del resto, le imprese decidono in base al costo del lavoro e non in base ad un eccesso di dettaglio nella disciplina.
Evidenzia poi la totale assenza nel provvedimento di quella parte del Libro bianco che è stata definita la fase 2, per la quale, a fianco alla flessibilità, si struttura un sistema di tutela adeguato e solidale rispetto all’assenza nel paese di una disciplina che permetta di difendere i lavoratori, soprattutto quelli flessibili e quelli definiti atipici.
Ritiene ravvisabile una violazione del titolo V della Costituzione per talune materie inquadrabili nell’ambito della competenza legislativa concorrente, alla stregua della quale dovrebbe spettare allo Stato solo il compito di prefigurare i criteri generali per il governo del mercato del lavoro. Tale principio costituzionale sembra del tutto disatteso dallo schema di decreto legislativo che affida allo Stato la gestione delle funzioni di autorizzazione, relegando le regioni – come peraltro denunciato dalla Conferenza Stato-regioni – ad un ruolo marginale ed imprecisato su tale materia. Allo stesso modo ravvisa un eccesso di competenza delle regioni per quanto riguarda le norme sull’apprendistato: in particolare, le disposizioni sul credito formativo non competono alle regioni ma riguardano un indirizzo unitario nazionale.
Evidenziata l’assenza di qualunque riconoscimento esplicito del ruolo delle province come soggetto principe nella gestione dell’intermediazione, concorda con le critiche sollevate in merito alla compressione del ruolo della contrattazione collettiva, strangolata da tempi e termini del tutto inadeguati, come risulta in particolare dall’articolo 40 del provvedimento: in proposito, ravvisa la necessità che il percorso di intervento sul ruolo e sull’autonomia delle parti sociali individuato per evitare possibili rinvii sine die della disciplina su particolari materie venga corretto nel parere che verrà formulato.
Prospettato poi il rischio di un disegno politico preciso di smantellamento e di svuotamento sostanziale del sistema pubblico del collocamento, ribadisce le preoccupazioni in ordine all’eccesso di delega rilevato per quanto riguarda talune norme che vanno al di là dei criteri direttivi stabiliti dalla legge n. 30 del 2003.
Formula ancora rilievi critici in merito al ruolo degli enti bilaterali, ai quali vengono affidate competenze improprie e avanza la richiesta di alcune correzioni in materia di gestione delle agenzie per il lavoro: in proposito, ritiene discutibile il regime speciale di autorizzazione, di cui all’articolo 6 dello schema di decreto legislativo.
In considerazione dell’imminente inizio della seduta dell’Assemblea, si riserva di completare il proprio intervento nella prossima seduta della Commissione.
Angelo SANTORI, presidente, rinvia pertanto il seguito dell’esame alla seduta pomeridiana, che riprenderà in base all’andamento dei lavori dell’Assemblea.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 29 luglio 2003. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maurizio Sacconi.
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio del 2003.
Atto n. 250.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella parte antimeridiana della seduta odierna.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, invita il deputato Delbono a completare il suo intervento sospeso al termine della seduta antimeridiana di oggi.
Emilio DELBONO (MARGH-U), proseguendo nella sua esposizione, evidenzia altri aspetti critici dello schema di decreto legislativo, in particolare la disciplina contenuta all’articolo 10, recante il divieto di indagini sulle opinioni e sui trattamenti discriminanti: in proposito, ritiene fondata la richiesta che si vada ad una diversa formulazione per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa che dovrebbero essere oggetto di indagine e quindi di trattamento discriminatorio.
Recependo le preoccupazioni espresse dalla categoria interessata, sottolinea la necessità che l’articolo 14 sull’inserimento lavorativo dei soggetti disabili non venga interpretato come una norma che innova e quindi stravolge la legge n. 68 del 1999. Inoltre, ritiene opportuno ripristinare, in ordine alle convenzioni-quadro, la formula che corrisponde alla logica della legge n. 68, per la quale le convenzioni-quadro devono maturare nella sede propria, che non è quella sindacale.
Esprime rilievi critici anche in ordine alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, che rischia di condannare i lavoratori ad una sorta di perpetuazione della condizione di precarietà; ritiene inoltre che la disciplina dei casi che giustificano la somministrazione di manodopera a tempo indeterminato avrebbe dovuto essere affidata alla contrattazione collettiva, così come accade per la somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Giudica poi negativamente, perché pericolosa, qualunque norma contenuta nello schema di decreto legislativo che realizzi una possibile deroga ai minimali contributivi.
Considera poi necessaria l’aggiunta di criteri di definizione che consentano di distinguere tra somministrazione di manodopera e appalto di servizi, posto che i principi individuati sono blandi ed inadeguati.
Nel sollecitare interventi correttivi in ordine al lavoro intermittente, la cui disciplina avrebbe dovuto essere affidata alla contrattazione collettiva, alle procedure di licenziamento relative al lavoro ripartito, e ai contratti di inserimento, il cui utilizzo indiscriminato rischia di determinare particolari situazioni di dumping, si sofferma sulle disposizioni relative al lavoro a progetto, che, a suo giudizio, non risolveranno gli abusi denunciati, posto che buona parte dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa confluirà nel lavoro nero o avrà difficoltà di collocazione in altre tipologie contrattuali; peraltro ritiene necessario rafforzare le tutele dei lavoratori a progetto, ritenute deboli sia per quanto riguarda le norme relative alla maternità sia per quanto attiene a quelle concernenti i casi di infortunio e malattia.
In materia di prestazione di lavoro accessorio, nutre perplessità sull’efficacia dell’acquisto del carnet di buoni, equivalenti a un certo ammontare di prestazioni, la cui corrispondente cifra viene erogata al lavoratore una volta eseguita la prestazione.
Infine, sollecita un approfondimento della norma relativa alla certificazione dei contratti, la cui formulazione risulta debole ed incapace di realizzare l’intento, pur positivo, di evitare i contenziosi.
Alberto NIGRA (DS-U), nel concordare con i giudizi già espressi dall’opposizione sullo schema di decreto legislativo, ritiene di dover aggiungere ulteriori valutazioni critiche che auspica possano tradursi in positive proposte di modifica del testo sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere.
Denunciati i tempi ristretti a disposizione della Commissione e l’imponenza di un unico schema di decreto legislativo, composto di 86 articoli che avrebbero trovato migliore collocazione in distinti provvedimenti atti a consentire una discussione più proficua, ricorda la figura di Marco Biagi e le ragioni che hanno mosso la sua ricerca intellettuale nel tentativo, non facile, di capire come la competizione globale e l’attività del lavoro delle imprese si possa relazionare con una riforma del mercato del lavoro in grado di favorire l’occupazione, la stabilità del posto del lavoro, la crescita delle imprese e del paese intero, senza andare a ledere o a ridurre le condizioni dei lavoratori, ma anzi cercando di migliorarle. Anche se lo schema di decreto legislativo in esame muove da questa stessa ispirazione, ritiene che le norme poste in essere non siano in grado di raggiungere l’obiettivo fissato, determinando addirittura un indebolimento delle condizioni dei lavoratori.
Sottolinea che si è di fronte ad una delicata questione che avrebbe richiesto maggiore concertazione sociale e maggiore dialogo sociale rispetto a quanto non sia stato fatto finora.
Riconosce che alcune delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo potrebbero rispondere positivamente all’evidenziata esigenza di flessibilità, ma nello stesso tempo ritiene che la maggior parte di esse si muova nella direzione contraria rispetto agli obiettivi fissati, raccogliendo piuttosto i bisogni delle imprese, attraverso la concessione di strumenti di flessibilità che solo parzialmente rispondono al mercato del lavoro ma che nel lungo periodo rischiano di indebolire le imprese stesse nella competizione internazionale.
Pur riconoscendo la necessità di superare squilibri regionali, di combattere la disoccupazione, di risolvere il fenomeno del lavoro nero, di modernizzare l’organizzazione del lavoro e il reclutamento dei lavoratori, nonché di alzare il tasso di occupazione dei lavoratori anziani, ritiene che le misure poste in essere a tal fine dallo schema di decreto legislativo non possano essere condivisibili.
In merito alla somministrazione del lavoro, paventa il rischio, in mancanza di una definizione più precisa, che l’utilizzo dell’appalto dei servizi, di per sé non negativo, diventi non complementare ma sostitutivo della stessa somministrazione di lavoro. Peraltro, l’appalto di servizi non solo favorisce il fenomeno del trasferimento del ramo di azienda ma determina una destrutturazione delle imprese, funzionale ad una riduzione delle condizioni dei lavoratori e della possibilità di tutela degli stessi.
In conclusione, ritiene che gli obiettivi fissati nel provvedimento possano essere raggiunti qualora si intenda prendere in considerazione anche i suggerimenti formulati dall’opposizione. Evidenzia poi la necessità dell’elaborazione di uno statuto dei lavoratori che accompagni l’emanazione dello schema di decreto legislativo, per evitare che la tutela giuridica dei lavoratori sia incompleta.
Giovanni DIDONÈ (LNP), nel formulare un giudizio positivo sullo schema di decreto legislativo, volto a consentire un aumento stabile e duraturo dell’occupazione, considera positivamente il fatto che il Governo abbia presentato un unico provvedimento attuativo della legge di delega, posto che una soluzione diversa avrebbe determinato un clima di incertezza nella materia affrontata.
Ritiene tuttavia necessario approfondire alcune fattispecie introdotte nel provvedimento, come ad esempio quella del distacco che si realizza quando il datore di lavoro colloca provvisoriamente il lavoratore a disposizione di un altro imprenditore a favore del quale deve essere adempiuta la prestazione del lavoro, cercando di tutelare maggiormente il lavoratore stesso.
Si associa alle considerazioni espresse dal deputato Barbieri in merito all’opportunità di introdurre alcune modifiche volte a garantire anche alle cooperative di poter esercitare la funzione di collocamento; peraltro l’attuale formulazione delle norma esclude i consorzi di cooperative, che invece costituiscono la più diffusa forma di aggregazione tra cooperative.
Giudica positivamente le nuove forme contrattuali introdotte dal provvedimento, condividendo la scelta di ampliare il part-time anche alla categoria degli agricoltori. In proposito, ricorda che l’Italia è in ritardo rispetto ad altri paesi europei per quanto riguarda il sostegno alle famiglie, e che dunque la nuova disciplina si pone l’obiettivo di non penalizzare ulteriormente il lavoro femminile.
Un ultimo aspetto riguarda la revisione degli ammortizzatori sociali, necessario completamento della riforma del marcato del lavoro. Invita quindi il Governo a far sì che le iniziative già avviate vengano portate a termine.
Aldo PERROTTA (FI), nell’apprezzare il lavoro svolto dal relatore, risponde alle osservazioni formulate dall’opposizione, precisando in particolare che l’apprendistato professionalizzante rappresenta una formula nuova per dare alle imprese la possibilità di «professionalizzare» i propri dipendenti.
Guarda con favore alle fattispecie del lavoro occasionale e del lavoro accessorio, sottolineando che la previsione del carnet di buoni, equivalente ad un certo ammontare di prestazioni, rappresenta l’unico sistema adeguato per regolarizzare la fattispecie e per prevedere un minimo di contributo per chi presta lavori occasionali.
Analoga considerazione positiva rivolge al lavoro a progetto, ritenuto l’unica soluzione per evitare il lavoro in nero e dunque per fare emergere il lavoro sommerso.
Roberto GUERZONI (DS-U) chiede al rappresentante del Governo di fornire alcuni chiarimenti in merito alla nota sugli aspetti finanziari dello schema di decreto legislativo ed alle ipotesi di modifica dello stesso, presentate presso la Commissione bilancio.
Carmen MOTTA (DS-U) si associa alla richiesta avanzata dal deputato Guerzoni, posto che tra le ipotesi di modifica dello schema di decreto legislativo figura l’inserimento di un articolo relativo ai tirocini estivi di orientamento, che rivestono una particolare rilevanza per quanto riguarda le questioni relative alla formazione.
Il sottosegretario di Stato Maurizio SACCONI, a conclusione del dibattito, sottolinea che i contributi resi dagli intervenuti comportano spunti largamente condivisibili.
Entrando nel merito delle diverse questioni sollevate, fa presente, con riferimento alla prima parte dello schema di decreto legislativo in esame, che i Governo ha concordato con gli assessori al lavoro delle regioni, con l’UPI e con l’ANCI un complesso di emendamenti, sui quali la Conferenza unificata si è espressa in senso positivo, al di là delle valutazioni complessivamente negative sul provvedimento formulate dalle regioni amministrate da maggioranze di centro-sinistra. Questi emendamenti consentono di precisare che il meccanismo autorizzatorio di cui al Capo I dello schema di decreto legislativo non può non fare capo alla amministrazione dello Stato; ricorda, peraltro, che, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione le regioni non hanno mai ritenuto di dover mettere in discussione, neanche indirettamente con l’adozione di specifiche iniziative legislative, il regime autorizzatorio vigente per il lavoro interinale che fa capo al Ministero del lavoro.
Nell’intesa pervenuta tra Governo e regioni si è altresì convenuto sull’opportunità di assegnare alle regioni stesse una competenza autorizzatoria per gli operatori che operino in ambiti infraregionali, nonché sull’esigenza di ricondurre ai meccanismi normali di autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione anche i comuni e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado.
Conferma l’intenzione del Governo di rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva, nonostante i già numerosi e ricorrenti riferimenti all’autonomia collettiva e allo sviluppo della bilateralità contenuti nelle norme in discussione. Le clausole di salvaguardia sono mutuate dal meccanismo previsto nella legge n. 196 del 1997 e muovono dalle premesse di considerare la contrattazione collettiva come complementare rispetto alla volontà del legislatore e, conseguentemente, di assicurare la possibilità che quest’ultima possa pienamente esplicitarsi anche nel caso di inerzia delle parti. In particolare, potrebbe essere affidata ad un accordo interconfederale la gestione della transizione dal nuovo al vecchio sistema contrattuale. A regime, ritiene che si potrà prevedere un ulteriore momento di valorizzazione del ruolo della contrattazione collettiva, consentendo al ministro di adottare autonomamente misure provvisorie solo dopo che sia stato concesso un ampio lasso di tempo alle parti per negoziare e che siano stati posti in essere tutti i tentativi per raggiungere l’accordo, fermo restando che, in mancanza di esso, l’autorità amministrativa dovrà decidere tendendo conto delle opinioni prevalenti delle parti.
Per quanto riguarda la definizione di appalto di servizi e il raccordo tra questo e la somministrazione di lavoro, evidenzia l’introduzione di una rilevante novità riguardante la responsabilità solidale tra l’appaltante e l’appaltatore per quanto riguarda la corresponsione dei trattamenti retribuitivi e dei contributi previdenziali. Preannuncia comunque l’intenzione del Governo di esplicitare per l’appalto di servizi i requisiti dell’organizzazione dei mezzi e dell’assunzione del rischio, peraltro già implicitamente richiamati attraverso il rinvio all’articolo 1655 del codice civile.
Precisa poi che il presupposto dell’articolo 14 è costituito dai principi di delega relativi al raccordo tra pubblico e privato e all’inserimento lavorativo dei soggetti disabili più gravi; con la nuova disciplina ritiene possibile, sulla base di accordi tra le parti sociali e le cooperative sociali in ambito territoriale, realizzare l’inserimento dei soggetti disabili particolarmente svantaggiati nelle cooperative sociali destinatarie di commesse di lavoro da parte delle imprese aderenti alle associazioni sindacali dei datori di lavoro stipulanti.
In merito alla disciplina dei contratti a causa mista, sottolinea che si è voluti rimanere coerenti con l’impianto di riforma che si intende proporre, ponendo l’accento sulla specializzazione tra il contratto di apprendistato e il contratto di inserimento e sulla valorizzazione del tirocinio estivo di orientamento, rendendo più flessibile la formazione formale, ma introducendo una maggiore rigidità legata alla certificazione dell’attività formativa svolta. Lo scopo è quello di formalizzare un’esperienza che ha piuttosto un contenuto di orientamento.
Per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale, la disciplina delle clausole flessibile e delle clausole elastiche è rinviata alla contrattazione collettiva, mentre viene meno un istituto come il diritto di recesso, che non ha pari nella normativa europea. In tale contesto, il ricorso al contratto individuale in relazione alla prestazione di lavoro supplementare ha carattere transitorio e può concorrere a stimolare la contrattazione collettiva.
In merito alla disciplina del distacco precisa che si è di fronte ad una fattispecie che tutela maggiormente il lavoratore distaccato rispetto a quello somministrato, poiché è titolare del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’azienda che gli chiede di svolgere una determinata mansione presso un’altra azienda.
Infine per quanto riguarda la richiesta di ampliare il termine per la comunicazione da parte delle imprese dell’avvenuta assunzione, ricorda che si tratta di un passaggio deciso con le parti sociali.
Cesare CAMPA (FI), relatore, nel ringraziare il presidente per aver consentito lo svolgimento di un ampio dibattito sullo schema di decreto legislativo, al quale hanno contribuito, con proposte e suggerimenti migliorativi, tutti i componenti la Commissione, ritiene di poter affermare che il provvedimento contribuirà ad aumentare i tassi di occupazione ed a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti ad orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.
Dichiara pertanto di poter mettere a disposizione della Commissione già da ora una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto legislativo con alcune osservazioni (vedi allegato).
In particolare, ritiene necessario assumere le indicazioni unanimemente condivise dalla Conferenza unificata nella seduta del 3 luglio 2003, con particolare riguardo alla opportunità di circoscrivere al solo inserimento lavorativo la formazione erogata dai soggetti autorizzati; con riguardo alla opportunità di rinviare alle regioni la regolamentazione del contratto di apprendistato per i soli profili che attengono alla formazione; alla opportunità di indicare un monte ore minimo di formazione formale – interna e/o esterna alla azienda – di almeno 120 ore per anno, per l’acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali nel caso di apprendistato professionalizzante; nonché alla opportunità di inserire anche le province tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro.
Ritiene necessario valorizzare e sostenere il ruolo della contrattazione collettiva, non solo attraverso modalità analoghe a quelle di cui all’articolo 11, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196, ma anche attraverso l’invito alle parti sociali di affidare a un accordo interconfederale la gestione della transizione dal nuovo al vecchio quadro legale e contrattuale; occorre precisare i trattamenti contributivi e previdenziali delle nuove tipologie di lavoro introdotte; valutare se i criteri di delega consentano di allungare, tenuto conto delle opinioni prevalenti delle parti sociali, i termini di comunicazione delle nuove assunzioni di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297; verificare la possibilità di includere le camere di commercio e le associazioni nazionali di tutela delle disabilità tra i soggetti beneficiari dei regimi particolari di autorizzazione alla attività di intermediazione.
Per le agenzie di somministrazione costituite in forma cooperativa o di consorzio cooperativo occorre prevedere che la disponibilità finanziaria richiesta dalla legge venga valutata con riferimento non solo al capitale sociale ma anche alle riserve indivisibili.
Ritiene, ancora, necessario adeguare la congruità del regime sanzionatorio in materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro con la gravità e il disvalore sociale dei comportamenti sanzionati, fornendo altresì criteri interpretativi certi per la definizione delle varie forme di contenzioso in atto riferite al pregresso superato regime; occorre valutare l’opportunità di ridurre, con particolare riferimento ai servizi di cura alla persona e alle attività di vigilanza, le ragioni tecniche, produttive ed organizzative che consentono la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, rendendo maggiormente omogenee tra di loro le diverse tipologie autorizzate.
Ai fini della distinzione tra somministrazione di lavoro e appalto, invita a valutare l’opportunità di esplicitare i requisiti della organizzazione di mezzi e della assunzione del rischio già contemplati nell’articolo 1655 del codice civile.
In caso di appalto di servizi, occorre prevedere che il regime di solidarietà tra appaltatore e committente si estenda non solo agli imprenditori ma anche ai datori di lavoro non imprenditori. Occorre prevedere inoltre che l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisca trasferimento d’azienda o di parte d’azienda.
Con riferimento al lavoro ripartito, ritiene opportuno limitare la fattispecie alla sola coppia, nonché eliminare la disposizione che concede ai coobbligati il diritto di partecipare, con facoltà di esprimere un solo voto, al referendum di cui all’articolo 21, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
E ancora, occorre verificare l’opportunità di tipizzare la figura del tirocinio di orientamento estivo, con riferimento ai tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, che sia regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l’università e un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico, così come peraltro già sperimentato positivamente dalla regione e dalle province alle quali ha fatto riferimento il deputato Motta.
Occorre garantire che il complesso delle disposizioni in materia di lavoro occasionale consentano una semplice regolazione delle forme di lavoro di durata limitata nel tempo che corrispondano ad esigenze improvvise e non programmabili di pubblici esercizi.
In relazione alle prestazioni che esulano dal mercato del lavoro, occorre impegnare il Governo ad attuare la delega anche con riferimento al settore artigiano o, quantomeno, a garantire la contestuale approvazione del regolamento di cui all’articolo 45 della legge finanziaria 2003 con l’impegno, in questo caso, a portare la norma a regime con la prossima legge finanziaria; occorre valutare inoltre la compatibilità con i criteri di delega della estensione di questa normativa al commercio.
Ritiene altresì necessario valutare l’opportunità di disciplinare in modo più articolato il regime transitorio, prevedendo un periodo più graduale e più lungo, nonché un ampio coinvolgimento delle parti sociali anche mediante la proposta, ricordata al punto 3, di un accordo interconfederale per la fase di transizione. In particolare, per le società di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale già autorizzate ai sensi della disciplina previgente occorre introdurre una disciplina transitoria e di raccordo definita con apposito decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame alla seduta di domani.

























