(Dal Resoconto Sommario)
ATTI DEL GOVERNO
Variazioni nella composizione della Commissione. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, comunica che in data 12 maggio 2005 l’onorevole Mario Landolfi ha cessato di far parte della XI Commissione. È stato sostituito dall’onorevole Maurizio Gasparri.
Schema di decreto legislativo recante norme in attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parità trattamento uomini e donne.
Atto n. 478.
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2005.
Andrea DI TEODORO (FI), relatore, illustra la sua proposta di parere (vedi allegato 1), sottolineando come la prima condizione posta sia finalizzata ad assicurare l’uniformità del decreto legislativo da emanare con i criteri e principi direttivi della norma di delega; ricorda in proposito come, nel corso della relativa discussione, egli avesse personalmente presentato l’ordine del giorno 9/3618-B/9, che era stato accolto dal Governo, di cui ritiene che sia opportuno chiedere l’attuazione. Sottolinea altresì come tale condizione sia uniforme a quella posta nel parere espresso dalla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, invita il relatore a chiarire se tale condizione tenda ad escludere l’inversione dell’onere della prova in caso di molestia sessuale, sottolineando come tale previsione determinerebbe uno scardinamento di principi generali che risulterebbe particolarmente grave nella realtà lavorativa.
Andrea DI TEODORO (FI), relatore, assicura che la condizione da egli proposta è appunto finalizzata a tale obiettivo, ricordando come il suo ordine del giorno 9/3618-B/9, accolto dal Governo, impegnasse il Governo a tenere conto, in sede di attuazione della delega contenuta nell’articolo 17 della legge n. 306 del 2003, della necessità di assicurare un pieno coordinamento delle disposizioni normative di attuazione delle direttive comunitarie vertenti sull’unico tema della parità di trattamento prevedendo, in particolare, che sia richiesto un «comportamento di contrasto» da parte della vittima – consistente nell’aver inequivocabilmente dichiarato il comportamento come offensivo – ai fini della definizione di tale comportamento come «molestia sessuale» sul luogo di lavoro, in aderenza con quanto previsto per la definizione di molestia per motivi connessi alla razza o all’origine etnica.
Evidenzia inoltre che la seconda condizione posta nella sua proposta di parere tende ad accogliere uno dei rilievi emersi nel corso delle audizioni delle parti sociali, con riferimento alle competenze delle consigliere e dei consiglieri di parità.
La terza condizione, infine, propone di sopprimere all’articolo 2 la lettera d) e all’articolo 3 il comma 2, essendo preferibile mantenere l’attuale disciplina civilistica per il risarcimento del danno non patrimoniale.
Carmen MOTTA (DS-U) illustra la proposta di parere alternativo del suo gruppo (vedi allegato 2), che, pur prevedendo l’espressione di un parere favorevole, pone una serie di condizioni tendenti ad un miglioramento del testo attraverso l’esplicitazione di alcuni punti che risultano attualmente poco chiari.
Evidenziato come lo schema di decreto legislativo in esame sia maggiormente coerente con la direttiva comunitaria rispetto alla legge di delega, sottolinea come ciò indichi la volontà del Governo che, tenendo presente la discussione parlamentare svoltasi sull’articolo 17 della legge n. 306 del 2003, ha evidentemente preferito richiamarsi più direttamente alla direttiva comunitaria sulla materia. Ricordato come, nel corso delle audizioni informali svoltesi sul provvedimento, le organizzazioni sindacali e datoriali abbiano espresso il proprio consenso sul testo in esame, con pochi rilievi, ritiene si debba tenere presente il parere espresso al Senato che, a suo avviso, ha bene interpretato lo spirito con cui il Governo ha inteso dare attuazione alla direttiva 2002/73/CE. Al contrario, il parere proposto dal relatore Di Teodoro rappresenta un passo indietro.
Sottolineato quindi come nei decreti legislativi n. 215 e n. 216 del 2003, di attuazione rispettivamente delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE, sia stato previsto il risarcimento del danno anche non patrimoniale, ritiene che tale principio vada confermato nel provvedimento in esame.
Evidenzia quindi come sia opportuno inserire, all’articolo 2, lettera b), dove si definisce la discriminazione indiretta, dopo la parola «un atto» anche il riferimento a «una disposizione», per definire con maggiore precisione gli ambiti nei quali si può rilevare un atto discriminatorio. Inoltre, all’articolo 3, comma 1, lettera a), ritiene sia preferibile fare riferimento al lavoro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma per coprire tutte le possibili fattispecie.
Dichiara infine che il suo gruppo esprimerà voto contrario sulla proposta di parere del relatore, qualora nella medesima non vengano recepiti tali rilievi.
Luigi MANINETTI (UDC) ritiene che alcune delle condizioni poste nella proposta di parere alternativo possano essere accolte nella proposta di parere del relatore.
Andrea DI TEODORO (FI), relatore, dichiarata la propria disponibilità ad accogliere alcune delle proposte dell’opposizione al fine di pervenire ad un parere unanimemente condiviso, sottolinea tuttavia come la prima condizione posta nella sua proposta di parere sia irrinunciabile in quanto tendente ad un principio di correttezza di metodo, peraltro più volte richiamato dalla stessa opposizione, con riferimento all’esigenza di uniformità tra i principi dettati in sede di delega e le norme dei decreti attuativi. Evidenzia inoltre, con riferimento al decreto legislativo n. 215 del 2003, richiamato dal deputato Motta ed attuativo della legge comunitaria n. 39 del 2002, che anche in quel caso non sono stati rispettati i criteri e principi direttivi dettati in sede di delega.
Roberto GUERZONI (DS-U) ricordate le divergenze di natura politica emerse nel corso della discussione sulla legge di delega n. 306 del 2003, ritiene che una possibile convergenza tra maggioranza e opposizione possa essere perseguita votando un parere analogo a quello espresso dal Senato, in senso favorevole allo schema di decreto legislativo in esame.
Andrea DI TEODORO (FI), relatore, mantiene la sua proposta di parere.
La Commissione, infine, approva la proposta di parere del relatore, risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativo.
La seduta termina alle 14.10.

























