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Home - Camera - Commissione lavoro, pubblico e privato

Commissione lavoro, pubblico e privato

22 Ottobre 2009
in Camera

(Dal Resoconto Sommario)

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 30 maggio 2005. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 20.

Delega al Governo per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari.
Nuovo testo C. 4735 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, rileva come la VII Commissione Cultura abbia trasmesso per il parere il nuovo testo del disegno di legge C. 4735, a cui sono abbinate numerose proposte di legge e una petizione, su cui la Commissione aveva già espresso un parere favorevole con condizioni nella seduta del 29 settembre 2004.
Il nuovo testo recepisce solo alcune delle condizioni che la Commissione aveva posto.
La condizione di cui al punto 1) interveniva sull’articolo 2, concernente il riordino del reclutamento dei professori universitari. In particolare, in relazione alle procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici, la condizione chiedeva che fosse soppressa la parola: «prevalentemente» inserita nella previsione di procedure «prevalentemente elettive». Nel testo attuale, le procedure sono, invece, «prevalentemente a sorteggio». Non è poi stata recepita la condizione di cui al punto 2), che, sempre nella stessa materia, chiedeva che la partecipazione di docenti designati da atenei di altre paesi membri dell’Unione europea nelle commissioni giudicatrici fosse condizionata alla totale reciprocità, quanto ai Paesi nei quali vigano analoghe commissioni, nonché a procedure predeterminate di comparazione quanto agli altri. La condizione di cui al punto 3) richiedeva che fosse previsto che, nella ridefinizione dei settori scientifico-disciplinari, non operassero riduzioni e accorpamenti per le discipline specialistiche o più marcatamente specialistiche. Il testo dell’articolo 2, comma 1, lettera b), è rimasto tuttavia invariato.
La condizione di cui al punto 4) chiedeva che all’articolo 2, comma 1, lettera f), fosse espressamente chiarito che i docenti ingaggiati con la procedura ivi contemplata sono «professori a contratto» e non «professori ordinari o associati temporanei». La condizione può ritenersi sostanzialmente recepita attraverso la trasformazione della lettera f) nel comma 3 dell’articolo 3, lettere da a) a g), in cui si inseriscono norme nel senso indicato dalla XI Commissione. La condizione di cui al punto 5) chiedeva che fosse nettamente ridotto il limite percentuale dei contratti di diritto privato a tempo determinato consentiti alle Università statali rispetto al numero dei docenti di ruolo, contenendolo a non oltre il 15-20 per cento. Nel testo attuale, l’articolo 3, comma 3, lettera b), prevede che il numero di tali contratti non può superare, per ciascuna struttura universitaria presso cui sono attivati, il 50 per cento del numero dei docenti di ruolo afferenti alla medesima struttura, anche ai fini del rispetto dei requisiti minimi necessari per l’attivazione dei corsi di studio.
La condizione di cui al punto 6) richiedeva che fosse chiarito che ai soggetti non possessori dell’idoneità nazionale è preclusa anche la possibilità di essere eletti o nominati membri di commissioni per idoneità o per concorsi. Nel nuovo testo in esame l’intera lettera g), che trattava dei professori solo idonei e dei soggetti con elevata qualificazione professionale, è stata soppressa.
È stata parzialmente accolta la condizione di cui al punto 7), secondo la quale andava specificato che per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato costituiscono titolo preferenziale il dottorato di ricerca e il diploma di specializzazione, mentre il «master» costituisce titolo ulteriormente preferenziale eventuale rispetto alla parità degli altri titoli; la lettera i), che trattava tale aspetto, è stata integralmente sostituita dal comma 6 dell’articolo 3, in base al quale «il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l’espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L’attività [di ricerca e di insegnamento] svolta … costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli.»
La condizione di cui al punto 8) chiedeva che, nella disciplina sull’età per il collocamento a riposo venisse eliminata l’espressione «nominati secondo le disposizioni del presente articolo», potendosi creare altrimenti un problema di coordinamento sul trattamento riservato ai docenti nominati prima o successivamente all’entrata in vigore del provvedimento. Nel nuovo testo, al comma 10 dell’articolo 3 si utilizza la formula «Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge», prevedendo quindi un generale collocamento a riposo a 70 anni, ivi compreso il biennio di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Il biennio di servizio ulteriore è però mantenuto per i professori di materie cliniche attualmente in servizio (articolo 3, comma 11).
Può ritenersi infine accolta la condizione posta al punto 9), in base alla quale si chiedeva che all’articolo 2, comma 1, lettera q), la dizione «professore aggiunto», riservata ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai tecnici laureati che hanno svolto attività di docenza e ai professori incaricati stabilizzati, venisse sostituita dalla dizione «professore aggregato». Il nuovo comma 12 dell’articolo 3 prevede che «ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto per almeno tre anni attività di docenza ai sensi dell’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati è attribuito, a domanda, il titolo di professore aggregato quale terzo livello di docenza».
Nel testo sono state inserite altre novità di rilievo.
All’articolo 1, in materia di «principi» di delega, si prevede che «ai professori universitari è garantita la libertà di scelta sui contenuti e sulla metodologia degli insegnamenti». All’articolo 1-bis si detta la disciplina in materia di «promozione al livello superiore»: le fasce di docenza universitaria sono articolate sulla base di tre livelli stipendiali a cui si accede tramite le procedure di valutazione di cui al comma 2 del citato articolo. Dopo cinque anni di permanenza nel primo o nel secondo livello stipendiale, si può essere promossi, rispettivamente, al secondo o al terzo livello. La domanda può essere presentata al termine del quarto anno di permanenza nel livello, al fine di conseguire in tempo utile lo svolgimento delle procedure di valutazioni di cui al comma 3. La promozione al livello stipendiale superiore a quello di appartenenza è disposta sulla base di valutazioni di merito dell’attività scientifica e didattica del docente interessato secondo procedure e criteri indicati in un apposito regolamento emanato da ciascun ateneo. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i principi generali a cui devono attenersi i regolamenti. Per tali fini, è istituita – presso ciascuna facoltà – un’apposita commissione con lo scopo di valutare l’attività didattica, di ricerca e organizzativa di ciascun professore, nonché l’eventuale attività di partecipazione agli organi di governo dell’ateneo e, per i soli docenti dell’area medico-sanitaria, le eventuali attività di assistenza clinica svolte nel rispetto della legge. La commissione di valutazione è composta da docenti universitari, di livello o di fascia superiore, appartenenti al settore scientifico-disciplinare del richiedente. Il numero dei componenti e le procedure sono stabiliti dal regolamento citato. La commissione di valutazione formula il proprio giudizio, motivandolo sulla base dei pareri espressi dai consigli delle facoltà presso cui è stata svolta l’attività del richiedente e dagli studenti che abbiano frequentato i corsi interessati. Il docente che non superi l’esame di valutazione per il passaggio al livello stipendiale superiore, può ripresentare domanda quando siano decorsi due anni dal termine della precedente valutazione ed essere sottoposto nuovamente all’esame del merito, dopo tre anni dall’ultima valutazione.
L’articolo 1-ter, sul sistema di valutazione, prevede che le università sottopongono periodicamente i loro professori ad una valutazione delle attività di ricerca, didattiche e organizzative svolte. La valutazione è effettuata in base ai seguenti principi: a) per quanto riguarda la ricerca, sono valutate la qualità, l’intensità e la continuità della produzione scientifica e della sua diffusione a livello nazionale e internazionale; b) per quanto riguarda la didattica, sono valutate la qualità, la capacità comunicativa, l’impegno e la dedizione dell’attività di insegnamento condotta nei corsi di studio universitari ad ogni livello, nelle iniziative di orientamento e tutorato degli studenti, in particolare per la preparazione delle tesi di laurea specialistica e di dottorato di ricerca e nell’avviamento dei giovani alla ricerca; c) per quanto riguarda la gestione, sono valutate la partecipazione qualificata alle attività collegiali di indirizzo, programmazione e governo delle attività universitarie, nonché l’efficacia di azione nei compiti di responsabilità assunti per la direzione o il coordinamento di strutture universitarie, permanenti o temporanee, afferenti al proprio ateneo o al sistema universitario nazionale o internazionale; d) la valutazione è effettuata su richiesta degli interessati ed è affidata a professori universitari esperti del settore scientifico-disciplinare e alle autorità accademiche, secondo norme, procedure e criteri stabiliti in appositi regolamenti universitari approvati dal senato accademico ed emanati con le modalità di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341; e) nel caso di valutazione negativa o di mancata richiesta di valutazione, la progressione economica di carriera del professore interessato rimane sospesa fino al successivo giudizio valutativo. Nel caso di mancata richiesta di valutazione per un periodo di otto anni, il professore interessato è sospeso dall’impiego ovvero, ove possibile, collocato a riposo.

Inoltre, è istituito un sistema nazionale di valutazione, mediante la trasformazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e del Comitato per gli indirizzi della ricerca (CIVR) in apposita «Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario». Si tratta di un’agenzia autonoma e indipendente, con funzioni di authority per la valutazione esterna della ricerca, della didattica e degli atenei, nonché del sistema universitario nel suo insieme. All’agenzia sono attribuiti, in prima attuazione, i compiti e le funzioni attualmente svolti, per l’ambito universitario, dai precitati organismi. L’agenzia rende pubblici, mediante un rapporto annuale al Parlamento, i risultati delle proprie rilevazioni ed analisi.
L’articolo 1-quater concerne compiti e doveri dei professori, con definizioni di ampia portata.
All’articolo 2, recante norme di delega per il riordino del reclutamento dei professori, al comma 1, lettera a) si prevede l’espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere presso le università, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici; per ciascun settore disciplinare deve comunque essere bandito non meno di un posto per quinquennio; al comma c-bis), si prevede che nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati è riservata una quota del 15 per cento aggiuntiva rispetto a quella ordinaria ai professori incaricati stabilizzati e ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento. Una ulteriore quota dell’1 per cento è riservata ai tecnici laureati ammessi con riserva alla terza tornata di giudizi di idoneità per l’accesso al ruolo dei professori associati e non valutati dalle commissioni esaminatrici; alla lettera c-ter) si prevede che nelle prime quattro tornate di giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati, l’incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l’idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno. Ai fini della chiamata degli idonei da parte delle università, una quota pari al 30 per cento delle risorse disponibili nei bilanci delle università stesse per le cessazioni dai rispettivi ruoli dei professori e dei ricercatori universitari è destinata, per un quadriennio a partire dalla data di entrata in vigore della legge, al finanziamento dei differenziali stipendiali tra il trattamento retributivo medio dei ricercatori confermati e quello dei professori associati.
È stato inoltre introdotto un nuovo testo dell’articolo 3 recante norme concernenti lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari. In base ad esso, il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce: a) prima fascia, professore ordinario; b) seconda fascia, professore associato; c) terza fascia, professore aggregato». Le università, sulla base delle proprie esigenze didattiche e scientifiche, nell’ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto della normativa statale e comunitaria in materia, possono stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato, denominati «Contratti di ricerca e di insegnamento universitario», per l’espletamento di funzioni didattiche e di ricerca presso le strutture dell’ateneo, con studiosi italiani o stranieri, non dipendenti dall’università, in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere, aventi determinate caratteristiche. L’attività didattica dei professori universitari è a tempo pieno o a tempo definito, con la sola esclusione dei professori aggregati, a cui si applica esclusivamente il tempo pieno. Ciascun professore può optare tra il regime a tempo definito, equivalente ad un minimo di 300 ore annuali, e il regime a tempo pieno, equivalente ad un minimo di 500 ore annuali. La scelta per il tempo definito deve essere effettuata tramite apposita richiesta da presentare al rettore dell’ateneo di appartenenza almeno sei mesi prima dell’inizio di ogni anno accademico. Il rettore, entro 60 giorni dalla comunicazione, accerta la compatibilità della richiesta con il rispetto dell’obbligo di non concorrenza e degli obblighi derivanti dagli impegni scientifici e didattici, nonché la compatibilità con il perseguimento dei fini istituzionali dell’università e l’assenza di ulteriori profili di nocumento economico o dal prestigio dell’università medesima. Per il personale medico universitario restano fermi gli obblighi derivanti dallo svolgimento di attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN) secondo il regime prescelto. I professori di materie cliniche esercitano, altresì, funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento o ricerca. L’elettorato passivo a tutte le cariche istituzionali di ateneo, di facoltà, di corso di laurea, di scuola di specializzazione, di dottorato e di dipartimento è esclusivamente riservato ai professori universitari che abbiano optato per il regime a tempo pieno.
I professori di materie cliniche attualmente in servizio esercitano le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ferma restando l’applicazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato di concerto con i Ministri dell’interno, degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali, sono definite specifiche modalità per favorire l’ingresso in Italia dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea chiamati a ricoprire posti di professore ordinario e associato ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero cui siano attribuiti gli incarichi di cui al comma 3.
L’articolo 4 reca norme procedurali per l’emanazione dei decreti legislativi e l’articolo 5 reca la copertura finanziaria: A tal fine si prevede che, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, commi 3 e 4 (in materia di piano programmatico di investimento, corredato da apposita relazione tecnica ed alla cui attuazione si provvede nei limiti delle risorse stanziate annualmente dalla legge finanziaria), dall’attuazione delle disposizioni della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In conclusione, lamenta l’eccessiva limitatezza dei tempi a disposizione della Commissione per l’espressione del parere, visto che la Commissione di merito dovrà concluderne l’esame domani e manifesta in proposito il proprio orientamento a confermare le condizioni già poste nel parere già espresso sul provvedimento, riservandosi peraltro di valutare gli interventi che verranno svolti prima dell’espressione del parere.

Cesare CAMPA (FI) rileva come, essendo state introdotte nel provvedimento in esame numerose e significative modifiche, sia necessario approfondirne adeguatamente il contenuto; propone pertanto di rinviare l’esame del provvedimento a domani alle 14.

Emerenzio BARBIERI (UDC), sottolineato come il provvedimento in esame sia caratterizzato dalla notevole complessità e contrassegnato da numerose contraddizioni, frutto di occasionali maggioranze determinatesi sulle sue norme, rileva come, in ragione della competenza specifica della XI Commissione in materia di rapporti di lavoro, occorra esaminarlo adeguatamente e far presente alla VII Commissione Cultura l’opportunità di rinviare almeno di qualche ora il suo voto sul mandato al relatore. Concorda quindi con la proposta del deputato Campa di rinviare l’esame del provvedimento a domani alle 14.

Roberto GUERZONI (DS-U) ritiene condivisibile la proposta del deputato Campa, ritenendo peraltro che sarebbe addirittura preferibile rinviare l’espressione del parere alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la votazione referendaria, per approfondire adeguatamente il testo di un provvedimento che già una volta è stato rinviato dall’Assemblea in Commissione per le divisioni all’interno della stessa maggioranza.

Antonino LO PRESTI (AN) sottolinea come sul provvedimento in esame la Commissione abbia una competenza sostanziale e di merito, tanto che a suo avviso avrebbe dovuto esaminarlo in sede referente insieme con la VII Commissione e non solo in sede consultiva. Rilevato pertanto come occorra un approfondimento serio sul suo contenuto, ritiene che tale esigenza debba essere evidenziata alla Commissione di merito per avere a disposizione un più congruo spazio di tempo per l’espressione del parere.

Emerenzio BARBIERI (UDC) rileva come o si richiede alla VII Commissione di spostare il voto sul mandato al relatore, oppure ci si dovrà limitare ad un parere formale e senza contenuto sostanziale.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, preso atto dalle richieste di tutti gli intervenuti e nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell’esame a domani alle 14.

La seduta termina alle 21.

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