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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato

Commissione Lavoro, pubblico e privato

22 Ottobre 2009
in Camera

(Dal Resoconto Sommario)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI


Giovedì 29 gennaio 2004.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 10 alle 10.10.


SEDE REFERENTE


Giovedì 29 gennaio 2004. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 10.10.

Regolarizzazione di versamenti dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali obbligatori.
C. 4392 Giuseppe Drago.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame.

Luigi MANINETTI (UDC), relatore, rileva come il provvedimento in esame sia volto a risolvere la posizione dei soggetti che non siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. I precedenti interventi in materia di sanatoria previdenziale, infatti, non si sono rivelati efficaci a causa del1’eccessiva onerosità delle condizioni previste che, di fatto, non ha consentito a molti soggetti, che pure avevano avviato la procedura, e in molti casi avevano anche iniziato i versamenti, di perfezionare la regolarizzazione.
Questa situazione ha impedito una piena e soddisfacente emersione del «sommerso» in ambito contributivo, con una forte ricaduta soprattutto sulle piccole e medie imprese, che non hanno potuto usufruire utilmente ed integralmente delle sanatorie pregresse. È vero che la legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) conteneva una disposizione tesa a ridurre l’eccessiva onerosità, e quindi iniquità, del sistema sanzionatorio in materia previdenziale riducendo gli interessi di dilazione, ma questi interventi, oltre che tardivi rispetto alla discesa del costo del denaro nell’ambito dell’Unione europea, sono risultati insufficienti. Appare, quindi, con tutta evidenza la necessità di questa iniziativa legislativa che introduce misure correttive relative agli interessi attualmente sproporzionati rispetto alla media di quelli bancari, senza peraltro incidere sul capitale delle somme dovute. Ciò al fine di consentire ai soggetti precedentemente esclusi dalla sanatoria previdenziale di potervi accedere, ampliando in tal modo la platea dei soggetti ammessi a regolarizzare la propria posizione contributiva, in qualità sia di datori di lavoro sia di lavoratori autonomi.
Passando ad esaminare più in dettaglio il provvedimento, rileva come l’articolo 1 preveda la possibilità, per i soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali obbligatori, che siano debitori per somme omesse o pagate tardivamente relative a periodi contributivi maturati fino al 30 settembre 2003, di regolarizzare la propria posizione mediante il versamento entro il 1o marzo 2004 di quanto dovuto a titolo di contributi e premi, senza alcuna maggiorazione per interessi civili e oneri accessori: quanto al termine previsto per tale versamento, osserva che, in relazione ai tempi non prevedibili dell’esame parlamentare, potrebbe essere opportuno prevedere un termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Il successivo articolo 8 precisa comunque che sono estinte e non si fa luogo alla loro riscossione le singole partite debitorie esistenti alla data del 30 settembre 2003 per contributi e premi di importo non superiore a 50 euro dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. L’articolo 1 precisa inoltre che la regolarizzazione si applica anche alle partite debitorie cedute dagli enti previdenziali, ai sensi dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 488 (legge finanziaria per il 1999). A tal proposito, fa presente che finora la cartolarizzazione dovrebbe ammontare a circa il 60 per cento dei crediti contributivi, quindi 1’INPS sarebbe ancora titolare di gran parte di essi e delle relative somme dovute. Sul punto, però, si attendono stime precise da parte del ministro dell’economia, come da impegni precedentemente assunti in sede di esame della legge finanziaria, affinché la Commissione abbia un quadro completo e preciso della situazione attuale.
In ogni caso, non sembrano essere di ostacolo le disposizioni in materia di cartolarizzazione e di cessione dei crediti contributivi, visto che si fa salva la facoltà dell’INPS di disporre dei crediti oggetto di cessione, anche se già iscritti a ruolo per la riscossione. Inoltre, il successivo articolo 9 istituisce un fondo di garanzia presso il Ministero dell’economia e delle finanze, alimentato dai proventi derivanti dalla sanatoria previdenziale per un importo massimo pari all’80 per cento dell’ammontare complessivo dei crediti contributivi ceduti. Il successivo articolo 10 introduce la specifica destinazione di una quota non inferiore ai due terzi alla garanzia della circolazione e dell’integrale rimborso dei titoli, con la duplice finalità di garantire la società cessionaria dei crediti contributivi e di salvaguardare da effetti negativi la libera circolazione sul mercato dei titoli obbligazionari emessi in seguito alle operazioni di cartolarizzazione. La residua parte del fondo verrà utilizzata per il risanamento del debito pubblico.
Le disposizioni del presente provvedimento inoltre non comporteranno minori entrate per gli enti previdenziali, poiché la regolarizzazione contributiva in esso prevista consentirà di ampliare la platea di soggetti interessati ad usufruire della possibilità di mettersi in regola. Bisogna considerare infatti che gran parte dei crediti, sia ceduti che non, dei singoli fondi e gestioni previdenziali, iscritti nel capitolo dei residui attivi di anno in anno, è costituita dalle precedenti domande di sanatoria contributiva non perfezionate proprio per l’eccessivo ammontare delle somme aggiuntive previste dai previgenti sistemi sanzionatori in materia previdenziale. Sottolinea, proprio a proposito dei residui attivi, che i ricavi derivanti dalla cessione dei crediti sono stati attribuiti in misura proporzionale all’ammontare complessivo dei crediti, per cui non vi è corrispondenza tra crediti contributivi realizzati e quelli che vengono attribuiti a ciascuna gestione. La regolarizzazione da questo punto di vista consentirebbe di azzerare la partita dei residui attivi, viste anche le enormi difficoltà connesse all’aggiornamento degli archivi contributivi dell’INPS, soprattutto di quelli relativi ai lavoratori autonomi.
Il successivo articolo 2 prevede la possibilità per gli interessati di fruire di una rateizzazione, secondo specifiche modalità fissate dagli enti impositori, della somma da versare ai fini della regolarizzazione. Tale rateizzazione può avvenire anche in un massimo di trenta rate bimestrali (bisognerebbe però valutare l’ipotesi di rate mensili) consecutive di eguale importo, determinate con riferimento all’intero ammontare del debito, la prima delle quali da versare entro il 1o marzo 2004 (termine da ridefinire, secondo quanto già osservato in precedenza rispetto all’iter parlamentare, prevedendo 60 giorni dall’entrata in vigore della legge).
Lo stesso articolo 2 precisa che per i soggetti che operano nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1 e 2 e 5b (nel primo rientrano alcune regioni del sud, gli altri due comprendono 13 aree del centro-nord) del regolamento CEE n. 2052/88; la rateizzazione può avvenire in 60 rate bimestrali, con interessi di dilazione fissati all’1 per cento annuo. L’articolo 3 rimette in termini tutte le domande di regolarizzazione agevolata presentate in base alle precedenti sanatorie previdenziali e poi non perfezionate a causa dell’entità degli importi eccessivamente maggiorati. Si riconosce, infatti, ai soggetti che intendono avvalersi della regolarizzazione di cui all’articolo l la facoltà di imputare alla quota capitale del debito contributivo nei confronti di ciascun ente previdenziale le somme già versate a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili o amministrative, di oneri accessori. In base all’articolo 5, la relativa domanda, corredata dall’indicazione delle somme versate in relazione a ciascuna regolarizzazione contributiva cui si era in precedenza aderito e della normativa di riferimento, va presentata all’ente previdenziale competente entro il lo marzo 2004. Sulla previsione di tale termine valgono gli stessi rilievi svolti in precedenza, dovendosi prevedere anche in tal caso il diverso termine di 60 giorni dalla entrata in vigore della legge.
Alla parte di debito contributivo che residua dopo tale operazione si applica 1’interesse di dilazione dell’1 per cento (articolo 4). L’articolo 6, richiamando l’articolo 116, comma 12, della legge 388 del 2000, prevede che per effetto della regolarizzazione di cui all’articolo 1, ferme restando le sanzioni penali, siano abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento dì contributi o premi. Il periodo successivo precisa che la regolarizzazione estingue i reati in materia di versamento di contributi e di premi previsti da leggi speciali. A tal proposito, osserva che la norma andrebbe meglio formulata riscontrandosi un’incongruenza derivante dal far salve le sanzioni penali nella prima parte dell’articolo e nell’estinguere i reati nella seconda. In ogni caso, l’intento della norma è di chiarire che la regolarizzazione della posizione debitoria attuata con il pagamento produce l’effetto di estinguere il reato.
L’articolo 7 abroga due disposizioni che stabiliscono che le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti, col conseguente venir meno dell’obbligo contributivo relativo ai rapporti intercorsi tra le cooperative ed i soci lavoratori antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 142 del 2001, che ha introdotto una nuova disciplina relativa alla figura del socio lavoratore nelle cooperative. In conseguenza, i prevede che i procedimenti amministrativi, e i giudizi di qualsiasi natura pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, sono dichiarati estinti d’ufficio, quindi i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto. Tale disposizione mira a definire il contenzioso previdenziale tra imprese cooperative e soci lavoratori.
In conclusione, ritiene che il provvedimento risponda alla fondamentale esigenza di emersione del «sommerso» anche in ambito contributivo, problema finora rimasto irrisolto e che richiede un intervento tempestivo, risultando perfettamente in linea con la politica economica finora attuata dal Governo e dalla sua maggioranza in altri ambiti (mercato del lavoro). Auspicato pertanto il contributo migliorativo di tutte le parti politiche nel corso dell’esame in Commissione, ne sollecita una rapida approvazione.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

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