(Dal Resoconto Sommario)
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 4 febbraio 2004. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 15.
Schema di decreto legislativo in materia di licenziamenti collettivi.
Atto n. 329.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Daniele GALLI (FI), relatore, rileva come lo schema di decreto legislativo in esame sia stato presentato in attuazione della delega di cui all’articolo 20, comma 1, della legge comunitaria per il 2002 (legge 3 febbraio 2003, n. 14), che ha disposto la completa attuazione della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi effettuati da un datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, apportando alla legge 23 luglio 1991, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne l’ambito soggettivo di applicazione ai vincoli comunitari.
Sul punto era infatti in corso una procedura di infrazione presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee, successivamente conclusasi con una sentenza del 16 ottobre 2003, che ha dichiarato l’inadempimento dell’Italia agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 98/59. La Corte ha infatti rilevato che, mentre la direttiva è applicabile ai «datori di lavoro», senza distinzione alcuna fra gli stessi (salvo alcune eccezioni specificamente indicate dalla direttiva stessa), la disciplina italiana sui licenziamenti collettivi fa riferimento esclusivamente agli «imprenditori», cioè ai datori di lavoro i quali, nell’ambito delle loro attività, perseguono uno scopo di lucro.
Lo schema di decreto estende dunque «ai privati datori di lavoro non imprenditori» la procedura di licenziamento collettivo prevista dalla legge n. 223 del 1991, relativamente agli obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori e di notifica preventiva alle autorità pubbliche competenti nonché ad alcune norme concernenti l’iscrizione nelle liste di mobilità. La direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi, prevede, infatti, che il datore di lavoro che intende effettuare licenziamenti collettivi proceda in via prioritaria a consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori per concertare le possibilità di evitare o di ridurre i licenziamenti e di attenuarne le conseguenze ricorrendo a misure sociali che hanno come obiettivo la riqualificazione o la riconversione dei lavoratori licenziati.
Il datore di lavoro è tenuto a fornire ai rappresentanti dei lavoratori tutte le informazioni utili, nonché a comunicare per iscritto: i motivi del licenziamento; il periodo durante il quale si prevede di effettuare i licenziamenti; il numero e la categoria dei lavoratori abitualmente impiegati; il numero dei lavoratori da licenziare; i criteri scelti per il licenziamento dei lavoratori; il metodo di calcolo di eventuali indennità. Il datore di lavoro deve poi notificare per iscritto all’autorità competente qualsiasi progetto di licenziamento collettivo; in caso di cessazione di attività derivante da una decisione giurisdizionale, la notifica è necessaria solo se richiesta espressamente dall’autorità. Una copia della notifica viene inviata anche ai rappresentanti dei lavoratori che possono indirizzare le loro osservazioni all’autorità pubblica competente.
I licenziamenti collettivi non possono aver luogo prima che siano trascorsi trenta giorni dalla notifica, termine necessario all’autorità pubblica competente per cercare delle soluzioni, tranne nell’eventualità di licenziamenti collettivi a seguito di una cessazione di attività risultante da una decisione giurisdizionale. Gli Stati membri possono consentire all’autorità pubblica di ridurre il termine o di prolungarlo fino a 60 giorni in caso di mancata soluzione dei problemi; possono essere accordate facoltà di proroga più ampie. Gli Stati membri possono sempre applicare o introdurre disposizioni più favorevoli ai lavoratori. La direttiva non si applica (articolo 1, paragrafo 2): ai licenziamenti collettivi effettuati nel quadro dei contratti di lavoro conclusi per una durata o un compito determinati a meno che non intervengano prima del termine o della realizzazione dei medesimi; ai lavoratori delle amministrazioni pubbliche o delle istituzioni di diritto pubblico; agli equipaggi di navi marittime.
Il 27 febbraio 2002, come accennato in precedenza, la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia contro l’Italia per incompleta attuazione della direttiva 98/59/CE in materia di licenziamenti collettivi. La Commissione aveva contestato all’Italia la mancata adozione delle disposizioni necessarie all’applicazione della direttiva alle organizzazioni senza fine di lucro, comprese nel suo campo di applicazione. Con la sentenza del 16 ottobre 2003 la Corte ha accolto le contestazioni effettuate dalla Commissione europea all’Italia di non avere correttamente recepito la citata direttiva 98/59 (come riportato nel paragrafo 17 della motivazione della sentenza in oggetto). A parere della Commissione, infatti, gli Stati membri non possono limitarne il campo d’applicazione con un’interpretazione restrittiva di taluni termini utilizzati dalla direttiva stessa, fra i quali, nel caso italiano, il termine «datore di lavoro».
La direttiva 98/59/CE, infatti, non contiene una definizione di datore di lavoro, essa si applica pertanto alla generalità dei rapporti di lavoro con le esclusioni espressamente previste dall’articolo 1, paragrafo 2. Nel contesto della citata legge n. 223 del 1991, il legislatore italiano ha in sostanza limitato il campo d’applicazione della direttiva 98/59, facendo riferimento, per definire il «datore di lavoro», alla nozione di imprenditore ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile.
Nel nostro ordinamento, infatti, la nozione di imprenditore, prevista dall’articolo 2082 del codice civile si riferisce a chiunque svolga professionalmente «un’attività organizzata ai fini di produzione o di scambio di beni o di servizi, esercitata in modo esclusivo o a titolo principale e con un fine preciso tendente alla remunerazione dei fattori di produzione. Tale attività dovrebbe quindi avere uno scopo di lucro, cioè generare un profitto come corrispettivo del rischio d’impresa.» Secondo la Corte, il termine datore di lavoro di cui all’articolo 1, n. 1, lett. a), della direttiva 98/59, si deve invece intendere riferito anche ai datori di lavoro i quali, nell’ambito delle loro attività, non perseguono uno scopo di lucro. Infatti, secondo la formulazione dell’articolo 1 della citata direttiva, tale disposizione si applica ai licenziamenti effettuati da un datore di lavoro «senz’altra distinzione», riguardando cioè tutti i datori di lavoro. D’altra parte, prosegue la Corte, «l’interpretazione contraria non sarebbe neanche conforme alla ratio di tale direttiva». Restano escluse dall’applicazione del provvedimento in esame, sempre secondo la relazione illustrativa, «le norme concernenti gli ammortizzatori sociali (mobilità, trattamento di integrazione), non essendo previsti degli obblighi sul punto né nella direttiva né nella sentenza del 16 ottobre 2003».
Lo schema di decreto prevede comunque l’applicabilità ai dipendenti di datori di lavoro non imprenditori di alcune delle norme previste dalla legge n. 223 del 1991 relative all’iscrizione nelle liste di mobilità e al collocamento, materia anch’essa non espressamente richiamata dalla direttiva 98/59. La revisione riguarda essenzialmente l’articolo 24 della più volte richiamata legge n. 223 del 1991, che ha introdotto nell’ordinamento la procedura del licenziamento collettivo in attuazione della direttiva 75/129/CE ed ha stabilito i requisiti per l’applicazione della relativa disciplina.
L’articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo aggiunge a tale articolo i commi 1-bis e 1-ter. In particolare, il comma 1-bis dispone l’applicazione delle disposizioni inerenti agli obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di notifica in caso di licenziamento collettivo, di cui all’articolo 4, commi 2 e 3 (ad eccezione dell’ultimo periodo), da 4 a 9, 11, 12, 15 e 15-bis, nonché all’articolo 5, commi da 1 a 3, della più volte richiamata legge n. 223, anche ai privati datori di lavoro non imprenditori che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 24, cioè che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia.
La procedura da seguire in caso di licenziamenti collettivi è contenuta negli articoli 4 (commi da 2 a 12 e 15-bis) e 5 (commi 1-5). In particolare, il comma 2 dell’articolo 4 stabilisce che le imprese che intendano esercitare la facoltà di avviare procedure di mobilità sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Più specificamente, il comma 9 del citato articolo 4 stabilisce che una volta effettuata la scelta dei lavoratori da licenziare sulla base di determinati parametri, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare ad ognuno di essi il licenziamento, nei termini di preavviso, e contestualmente ha l’obbligo di comunicare all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria l’elenco dei lavoratori collocati in mobilità, sulla base di specifici criteri, nonché le modalità di applicazione dei criteri di scelta. L’articolo 5 detta poi i criteri da seguire per l’individuazione dei lavoratori da porre in mobilità. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 5, l’inosservanza delle modalità di applicazione della procedura di cui all’articolo 4, comma 9, comporta, l’inefficacia dei licenziamenti irrogati; in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dall’articolo 5 il licenziamento è annullabile.
Inoltre, si prevede che i lavoratori licenziati vengano iscritti nella lista di mobilità, senza aver diritto, peraltro, all’indennità di mobilità. Il mancato riconoscimento dell’indennità è conseguenza del fatto – già segnalato – che lo schema di decreto non estende le norme della legge n. 223 sugli ammortizzatori sociali. Lo stesso comma, infine, dispone che ai lavoratori licenziati ai sensi del comma in oggetto non si applicano le norme di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 8. Il citato articolo 8 dispone (comma 1) che per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenza nell’assunzione. In particolare, il comma 2 stabilisce che i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. Il successivo comma 4, inoltre, prevede che al datore di lavoro che, senza essere tenuto all’assunzione di cui al precedente comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50 per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il successivo articolo 25, recante la riforma delle procedure di avviamento al lavoro, al comma 8, stabilisce che le commissioni regionali per l’impiego emanano disposizioni alle commissioni circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all’iscrizione alle liste di mobilità e agli indici di disoccupazione nel territorio. Il nuovo comma 1-ter prevede che le disposizioni di cui all’ultimo periodo del comma 3 del citato articolo 5 non sono applicabili ai lavoratori licenziati dai datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione e di culto.
L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 5 dispone l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (cosiddetto Statuto dei lavoratori), relativo alla reintegrazione nel posto di lavoro per i lavoratori in caso di annullamento (o dichiarazione di nullità) del licenziamento effettuato senza giusta causa o giustificato motivo, nel caso in cui sia stata dichiarata l’inefficacia o l’invalidità del richiamato recesso. In sostanza, il comma 1-ter provvede al coordinamento della disciplina dello schema di decreto in esame con la disciplina di cui alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia dei licenziamenti individuali. La citata legge n. 108, infatti, all’articolo 4, comma 1, stabilisce che la disciplina di cui all’articolo 18 della legge n. 300 del 1970 non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
Il comma 2, infine, modifica il comma 2 dell’articolo 24 della legge n. 223, stabilendo che nel caso in cui i datori di lavoro interessati intendano cessare l’attività si applicano anche le disposizioni richiamate nel comma 1-bis (oltre che nel comma 1) dell’articolo 24 stesso.
Evidenzia infine come il provvedimento in esame non comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, restando espressamente esclusa ogni estensione della disciplina degli ammortizzatori sociali.
Emilio DELBONO (MARGH-U) dichiara che il suo gruppo si riserva di intervenire sul merito del provvedimento, invitando il presidente a chiarire entro quale termine la Commissione si debba esprimere sullo schema di decreto legislativo in esame.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che la Commissione dovrà esprimere il proprio parere sullo schema di decreto legislativo in esame entro il prossimo 2 marzo; ritiene peraltro opportuno che l’espressione del parere da parte della Commissione avvenga in tempi brevi.
Roberto GUERZONI (DS-U) sollecita un intervento del Governo per chiarire le ragioni del provvedimento in esame.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rileva come il provvedimento in esame debba intendersi alla stregua di un atto dovuto, essendo stato presentato in attuazione della delega di cui all’articolo 20 della legge comunitaria 2002 e a seguito di una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.10.
Audizione di rappresentanti dell’EURISPES nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 1032 sull’indicizzazione delle retribuzioni.
L’audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 16.

























