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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblicoe privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblicoe privato (Dai Resoconti Sommari)

22 Ottobre 2009
in Camera

ATTI DEL GOVERNO


Giovedì 3 novembre 2005. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla.

La seduta comincia alle 10.

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.
Atto n. 550.
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).


La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2005. Andrea DI TEODORO (FI) evidenzia come la XIV Commissione Politiche dell’Unione europea stia per votare propri rilievi in ordine allo schema di decreto legislativo in esame. In tali rilievi si dovrebbe invitare la Commissione in primo luogo a valutare l’opportunità di segnalare al Governo la necessità di verificare l’effettivo rispetto, da parte delle disposizioni dell’articolo 8, commi 4-6, dei principi comunitari di libera prestazione dei servizi, della libertà di circolazione dei lavoratori dipendenti e della libertà di stabilimento di quelli autonomi; in secondo luogo, a valutare l’articolo 8, commi 7-12, alla luce del principio generale di concorrenza; ancora, a segnalare al Governo che il fondo di garanzia previsto all’articolo 10, comma 3, potrà essere realizzato solo dopo avere preventivamente verificato presso le competenti autorità comunitarie la compatibilità con il principio di concorrenza e con la disciplina degli aiuti di Stato e, infine, a segnalare al Governo la necessità di adeguare gli articoli 12 comma 4, 13 comma 3, 19 comma 2 lettera b) a quanto previsto dall’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), sottolineando come nella medesima si confermi la volontà della Commissione di favorire la sollecita emanazione del provvedimento di disciplina della previdenza complementare e, anche sulla base delle risultanze delle audizioni dei rappresentanti delle parti sociali, da cui si è ritenuto di evincere un giudizio sostanzialmente ed in misura maggioritaria, favorevole al parere già espresso, si conferma il medesimo, riformulando soltanto l’ultima osservazione relativamente alla possibilità di adottare previsioni particolari, eventualmente transitorie e parziali, per le imprese che non abbiano l’accesso al credito, comunque verificando che non si pregiudichi l’interesse del lavoratori. Ribadito come quest’ultimo abbia rappresentato il baricentro delle valutazioni svolte in seno alla Commissione, esprime soddisfazione per il serio lavoro di approfondimento svolto nel corso dell’esame, ritenendo che gli stessi rilievi della XIV Commissione siano già ricompresi nel parere proposto e saranno comunque tenuti presenti dal Governo nell’emanazione del provvedimento.
Avverte quindi che i gruppi di opposizione hanno presentato una proposta di parere alternativo, anch’esso favorevole sebbene con condizioni (vedi allegato 2).
Auspica infine una rapida approvazione del provvedimento da parte del Governo.

Cesare CAMPA (FI), espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, che ha compiuto uno sforzo di sintesi dei contributi offerti nel corso delle audizioni, dalle quali è emersa una sostanziale convergenza sul parere già espresso dalla Commissione, sottolinea come l’obiettivo perseguito sia stato quello della tutela degli interessi dei lavoratori, anche attraverso il rispetto dei principi di libera concorrenza richiamati nei rilievi della Commissione Politiche dell’Unione europea. Sottolineato come sulla proposta di parere del relatore potrebbe a suo avviso raccogliersi unanimità di consensi, manifesta soddisfazione per l’avvicinarsi di un obiettivo legislativo che è stato invece mancato nella passata legislatura dal Governo di centrosinistra. Dichiara infine il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, che confermando il parere già espresso dalla Commissione, aggiunge solo una opportuna specificazione in merito alla possibilità di deroghe parziali e temporanee per le aziende che non siano nelle condizioni per l’accesso al credito, che tuttavia non determinino pregiudizio per i lavoratori.

Antonino LO PRESTI (AN) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, evidenziando come essa rappresenti il raggiungimento di un punto di equilibrio soddisfacente, al fine di consentire il varo di un provvedimento sulla previdenza complementare che è all’avanguardia in Europa. Si aggiunge così un importante tassello alla riforma complessiva del sistema pensionistico, di cui occorre perseguire la sostenibilità garantendo prestazioni pensionistiche dignitose per i lavoratori. Evidenzia quindi come i principi derivanti dalla normativa comunitaria debbano a volte essere valutati con il necessario spirito critico.
In particolare, si riferisce alla obiezione secondo la quale gli Stati membri non potrebbero adottare disposizioni che prevedano l’approvazione preventiva o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione perché in asserito contrasto con la direttiva comunitaria 2002/83/CE. Si tratta di una obiezione impropria, in quanto l’approvazione della COVIP non riguarda il contratto di assicurazione, ma i regolamenti integrativi dei contratti di assicurazione con finalità previdenziali, che per legge diventano forme pensionistiche complementari ammesse a ricevere il TFR dei lavoratori. Data questa specificità, ben si comprende come tale aspetto possa essere regolato dalle norme sulla previdenza complementare. I principi comunitari applicabili non sono quelli della direttiva comunitaria 2002/83/CE, bensì quelli della direttiva 2003/41/CE che, in tema di «organizzazione dei sistemi pensionistici» e «della scelta dei relativi meccanismi di finanziamento» ed alle relative modalità di funzionamento» si rimette all’autonomia di ciascuno Stato membro.
Auspica infine che il Governo emani in tempi rapidi il provvedimento sulla previdenza complementare, che consentirà una decisiva modernizzazione del sistema pensionistico.

Roberto GUERZONI (DS-U), ribadito l’orientamento del suo gruppo favorevole al decollo del secondo pilastro della previdenza, manifesta preoccupazione in ordine all’effettiva possibilità che il Governo vari il provvedimento in tempo utile perché possa entrare in vigore a partire dal 1o gennaio 2006. Sottolinea al riguardo come il rinvio al Parlamento dello schema di decreto legislativo da parte del Consiglio dei ministri abbia determinato un grave ed inutile ritardo, considerato che le osservazioni formulate in quella sede, con l’opposizione del ministro del lavoro, non sono state recepite nella proposta di parere del relatore, evidentemente in quanto avrebbero potuto determinare un peggioramento del testo. Confermandosi quindi il parere già espresso, a parte una limitata modifica relativa alla temporaneità e parzialità per le piccole aziende, si è soltanto perso tempo prezioso. Sottolinea peraltro come lo schema proposto mantenga ambiguità che sarebbe opportuno chiarire attraverso le modifiche richieste nelle condizioni della proposta di parere alternativo dell’opposizione.
Dichiara pertanto il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, manifestando tuttavia apprezzamento per la decisione della Commissione di confermare sollecitamente il parere già espresso senza recepire le osservazioni formulate dal Consiglio dei ministri.

Angelo SANTORI (FI) osserva, relativamente all’intervento del deputato Guerzoni, di cui apprezza la pacatezza dei toni, che il merito di portare a termine il provvedimento sulla previdenza complementare va attribuito alla maggioranza ed al Governo in carica, considerato che, trascorsi inutilmente i cinque anni di governo del centrosinistra, si attendeva tale risultato sin dall’approvazione della legge n. 335 del 1995. Ribadita l’esigenza di dare una risposta concreta alle giovani generazioni per assicurare loro dignitose prestazioni pensionistiche, sottolinea come la maggioranza parlamentare abbia dimostrato la propria autonomia, anche rispetto al Governo, confermando il parere già espresso. Auspica infine che il Governo vari in tempi rapidi il provvedimento definitivo nell’interesse dei lavoratori più giovani.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativo.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della totalizzazione.
Atto n. 548.
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2005.

Pietro GASPERONI (DS-U) dichiara di condividere le considerazioni già svolte dal deputato Delbono, evidenziando come il provvedimento in esame consenta finalmente di recuperare un grave ritardo che ha penalizzato numerosi lavoratori che, nel corso della propria attività, sono stati costretti o hanno deciso di cambiare lavoro non vedendosi riconosciuti periodi contributivi. La mancanza di una disciplina sulla totalizzazione costituiva altresì un grave ostacolo rispetto alle esigenze di mobilità e flessibilità del moderno mondo del lavoro.
Evidenzia alcuni limiti della disciplina in esame già presenti nella legge di delega, per quanto attiene ai due fondamentali requisiti richiesti, il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età e il versamento per almeno cinque anni di contributi nella medesima cassa previdenziale, rilevando in proposito come sarebbe stato più opportuno fare riferimento al raggiungimento dell’età pensionabile, che nel caso delle donne e di alcune categorie di lavoratori è inferiore ai sessantacinque anni. Il testo dello schema in esame, inoltre, è peggiorativo rispetto a quello della legge delega in quanto prevede, oltre ai sessantacinque anni di età, anche venti anni di contribuzione, nonché sei anni anziché cinque presso una medesima cassa. Analoghe considerazioni valgono per quanto attiene alle modalità di calcolo per la liquidazione della pensione totalizzata, che in base al testo in esame viene effettuato con il metodo contributivo, mentre sarebbe opportuno fare riferimento alla normativa delle singole gestioni pro quota.
Evidenziata quindi l’esigenza di mantenere la tutela dell’integrazione al minimo e di assicurare ampia facoltà di totalizzazione per i casi di invalidità, invita il relatore a valutare l’opportunità di prevedere correttivi all’articolo 5 per garantire l’erogazione del trattamento pensionistico anche nel caso di mancata stipula di convenzioni tra l’INPS e la gestione interessata.

Cesare CAMPA (FI), relatore, assicura che valuterà le osservazioni formulate ai fini della predisposizione della sua proposta di parere.
Invita quindi il presidente a fissare il termine per la presentazione delle proposte di parere.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, fissa il termine per la presentazione delle proposte di parere a martedì 8 novembre, alle ore 12. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

DL 211/05: Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale.
C. 6139 Governo.
(Parere alla V e IX Commissione).
(Esame e rinvio).


La Commissione inizia l’esame.

Danilo MORETTI (FI), relatore, rileva come il disegno di legge in esame rechi la conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2005, n. 211, relativo a misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale.
Il decreto-legge consta di 13 articoli. L’articolo 1 reca disposizioni volte al contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche nel 2005, prevedendo: la riduzione, nel bilancio dello Stato, di determinati stanziamenti discrezionali per consumi intermedi e di determinati stanziamenti discrezionali per investimenti fissi lordi (comma 1); la riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri (comma 2); la riduzione delle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente e agli stanziamenti aggiuntivi per l’aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (comma 3); la riduzione degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti nei bilanci degli enti e degli organismi pubblici non territoriali, che adottano una contabilità anche finanziaria, e la riduzione, per gli enti che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, di determinati costi della produzione (commi 4 e 5); l’istituzione di un fondo per far fronte ad indifferibili esigenze connesse alle spese per consumi intermedi (comma 6). Le riduzioni di spesa di cui ai commi 2 e 3 incidono sulla copertura contenuta nel disegno di legge governativo in materia di nuova disciplina del divieto di cumulo tra rendita INAIL e trattamento INPS. Pertanto, allo stato, tale provvedimento non potrà essere approvato nel corso del 2005.
L’articolo 2 modifica – limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (19 ottobre 2005) – la disciplina fiscale degli ammortamenti dei beni materiali strumentali per i soggetti che esercitano attività di trasporto e distribuzione del gas, di gestione della rete elettrica nazionale, nonché di distribuzione di energia elettrica, e dispone la conseguente rideterminazione degli acconti dovuti agli effetti dell’IRES e dell’IRAP per il medesimo periodo d’imposta. L’articolo 3 detta disposizioni relative alla dismissione di beni immobili dello Stato ad uso non abitativo, con particolare riferimento agli immobili della Difesa, esonera fra l’altro dal pagamento delle imposte indirette gli atti connessi alla dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato.
L’articolo 4 reca disposizioni in materia di razionalizzazione e incremento dell’efficienza del settore del controllo del traffico aereo, in particolare attraverso modifiche all’articolo 5 del DL 77 del 1989 che ha istituito e disciplinato la tassa per i servizi di assistenza aerea di rotta e per quella per l’assistenza di terminale. L’articolo 5 reca interventi a favore della sicurezza degli impianti e operativa, trasferendo all’ENAV Spa la quota attualmente riservata al Ministero dell’economia dell’addizionale comunale dei diritti di imbarco.
L’articolo 6 dispone in materia di compensazioni per gli eventi dell’11 settembre 2001, prevedendo un’autorizzazione alla spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2005 per la liquidazione dei risarcimenti dei – di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del DL 450 del 2001 – subiti da terzi, in essi inclusi i passeggeri trasportati e i dipendenti delle imprese di trasporto aereo. L’articolo 7 reca disposizioni in materia di razionalizzazione ed efficientamento del settore dei gestori aeroportuali, in particolare modificando le disposizioni di cui al comma 10 dell’articolo 10 della legge 537 del 1993 relative alla determinazione dei diritti aeroportuali.
L’articolo 8 reca disposizioni in materia di competitività del sistema aeroportuale, prevedendo che i canoni di concessione demaniale corrisposti dalle società di gestione aeroportuale siano ridotti del 75 per cento fino alla data di introduzione del nuovo sistema di determinazione dei diritti aeroportuali previsto dal provvedimento in esame. L’articolo 9 introduce disposizioni concernenti lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, prevedendo il principio secondo cui la programmazione degli interventi infrastrutturali per il settore dell’aviazione civile, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve soddisfare, in via prioritaria, le esigenze dei collegamenti con gli aeroporti d’interesse nazionale e, in particolare, con gli hub aeroportuali di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa.
L’articolo 10 dispone in materia di sicurezza aeroportuale, prevedendo in particolare il principio della responsabilità sia per il gestore aeroportuale sia per le compagnie aeree della sicurezza aeroportuale relativa al controllo bagagli e passeggeri. L’articolo 11 reca disposizioni in ordine alle royalties sui carburanti, prevedendo che ai gestori aeroportuali e ai fornitori dei servizi non possono essere applicati sovrapprezzi, in particolare royalties sulla fornitura di carburanti, che non siano effettivamente connessi ai costi sostenuti per l’offerta del medesimo servizio. L’articolo 12 reca la norma di copertura degli oneri derivanti dagli articoli relativi agli interventi nel settore aeroportuale (articoli 4-11), quantificati in 13 milioni di euro per il 2005 ed in 124 milioni di euro a decorrere dal 2006. L’articolo 13 dispone in ordine all’entrata in vigore del decreto-legge prevedendo che le disposizioni di cui agli articoli 4, 5,7 e 8 esplicano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2006. Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione, l’intervento realizzato con il decreto legge si rende necessario, per un verso, al fine di contenere alcune spese e, per altro verso, al fine di agevolare il programma di dismissioni «considerata l’importanza che il Governo pone nel rispetto del parametro di indebitamento netto per il 2005 concordato con l’Unione europea».
Nelle premesse del decreto-legge si sottolinea, altresì, la «straordinaria necessità e urgenza di disposizioni per migliorare il controllo del traffico aereo, la sicurezza degli impianti e la competitività e lo sviluppo del sistema aeroportuale».

Roberto GUERZONI (DS-U) invita il relatore ad approfondire le norme di copertura del provvedimento, a carico anche del bilancio del Ministero del lavoro.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

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