UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 17 novembre 2005.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.
Giovedì 17 novembre 2005. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Alberto Brambilla.
La seduta comincia alle 15.30.
Legge finanziaria per l’anno 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.
Bilancio dello Stato per l’anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178, approvato dal Senato e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo.
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge di bilancio ed il disegno di legge finanziaria, limitatamente agli stati di previsione e alle parti di propria competenza.
In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) per le parti di competenza.
Ricorda che gli emendamenti proponenti variazioni compensative all’interno degli stati di previsione sopra indicati devono essere presentati, ai sensi dell’articolo 121, comma 1, del regolamento, presso la Commissione competente per materia, non potendo essere presentati direttamente presso la Commissione bilancio.
Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno, ai sensi dell’articolo 121, comma 4, del regolamento, essere successivamente ripresentati direttamente in Assemblea.
Inoltre, potranno essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all’interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso invece in cui essi siano respinti, gli stessi non potranno essere ripresentati direttamente in Assemblea, ma potranno essere ripresentati in Commissione bilancio.
Le medesime regole disciplinano anche l’esame del disegno di legge finanziaria per le parti di competenza della Commissione. In particolare, l’articolo 121 del regolamento prevede che gli emendamenti che riguardano esclusivamente le singole parti del disegno di legge finanziaria di competenza di ciascuna Commissione, che comportano variazioni compensative in tale ambito, debbono essere presentati nella Commissione competente per materia. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere ripresentati direttamente in Assemblea.
Tale disciplina si applica naturalmente sia alle determinazioni quantitative contenute nelle tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, sia all’articolato del medesimo disegno di legge. Peraltro, in considerazione delle difficoltà che deriverebbero da un’applicazione rigida di tale meccanismo anche all’articolato della finanziaria, nonché della difficoltà di individuare con esattezza le parti dell’articolato di competenza di ciascuna Commissione, è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all’articolato della finanziaria anche direttamente in Commissione bilancio.
In Commissione possono essere altresì presentati emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero compensate mediante modifica di parti del disegno di legge finanziaria non rientranti nella competenza della Commissione. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, gli stessi non possono essere ripresentati direttamente in Assemblea, ma possono essere ripresentati in Commissione bilancio.
Ricorda, inoltre, che gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole generali di ammissibilità con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività. In proposito ricorda che sono da considerare inammissibili, in quanto estranei al contenuto proprio della legge finanziaria, gli emendamenti recanti disposizioni i cui effetti finanziari non decorrano dal primo anno della manovra; quelli volti ad introdurre deleghe legislative; quelli recanti norme di carattere ordinamentale o organizzatorio che siano prive di effetti finanziari ovvero che non presentino un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; quelli recanti norme onerose che non siano finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell’economia; quelli recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale.
Sono inoltre da considerare inammissibili gli emendamenti privi di compensazione o con compensazioni insufficienti o manifestamente inidonee sul piano formale.
La valutazione circa l’ammissibilità degli emendamenti presentati in tale sede sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati.
Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l’ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione compiuta nelle Commissioni in sede consultiva si limiterà ai profili generali mentre la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi segnala che l’eventuale ammissibilità di un emendamento pronunciata nel corso dell’esame in sede consultiva non pregiudica in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.
Per quanto riguarda gli ordini del giorno, ricorda che debbono essere presentati in Commissione tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno approvati o accolti dal Governo saranno allegati alle relazioni che verranno trasmesse alla Commissione bilancio e saranno quindi allegati alla relazione generale che quest’ultima predisporrà per l’Assemblea. Gli ordini del giorno respinti o non accolti dal Governo in Commissione potranno essere ripresentati all’Assemblea. Presso la Commissione bilancio non possono essere presentati ulteriori ordini del giorno.
Gli ordini del giorno che si riferiscano all’indirizzo globale della politica economica generale debbono essere presentati direttamente in Assemblea.
Per quanto attiene infine all’organizzazione dei lavori, ricorda che i termini per l’esame in sede consultiva e per l’esame in sede referente sono fissati, rispettivamente, a giovedì 24 novembre ed a giovedì 8 dicembre 2005.
Conseguentemente, ricorda che l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a martedì 22 novembre, alle ore 19, per procedere alle votazioni a partire dalla seduta di mercoledì.
Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, rileva preliminarmente come la manovra di finanza pubblica per il 2006 sia effettuata attraverso il disegno di legge finanziaria, il disegno di legge di bilancio e il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure urgenti di contrasto dell’ evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Nella relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria, è specificato che il decreto-legge n. 203/2005 deve essere considerato collegato alla manovra di finanza pubblica. Le relative maggiori entrate sono pertanto destinate al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Le previsioni macroeconomiche contenute nel DPEF 2006-2009 prevedono una crescita del PIL in termini reali pari all’1,5 per cento, mentre risulta confermato, per il 2006, l’obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche fissato al 3,8 per cento del PIL. In particolare, l’obiettivo di indebitamento netto del 3,8 per cento del PIL, indicato nel DPEF, è stato fissato a fronte di un andamento tendenziale che determinerebbe nel 2006 un disavanzo del 4,7 per cento del PIL. La manovra di finanza pubblica per il 2006, originariamente varata dal Governo, comportava, pertanto, un intervento correttivo netto corrispondente a 0,8 punti percentuali di PIL, come richiesto in sede comunitaria. In valori assoluti l’intervento correttivo avrebbe dovuto comportare un miglioramento dell’indebitamento netto pari a circa 12 miliardi di euro.
Il Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2005 ha peraltro deliberato la presentazione di una serie di emendamenti correttivi della manovra, finalizzati a rimodulare gli strumenti di acquisizione di una quota delle entrate rispetto a quelli previsti in sede di predisposizione del DPEF. Il quadro tendenziale 2006 considerato dal DPEF prevedeva infatti entrate derivanti da dismissioni immobiliari per un importo pari a 6 miliardi di euro. Alla luce dell’attuale andamento delle dismissioni, il Governo ha deciso di mantenere nel quadro tendenziale 2006 solo 1 miliardo derivante da dismissioni immobiliari. I restanti 5 miliardi sono stati recuperati attraverso emendamenti correttivi, che hanno comportato riduzioni di trasferimenti in conto capitale ad imprese controllate dallo Stato pari a circa 1,5 miliardi di euro (1,2 miliardi di riduzioni riferiti alle Ferrovie dello Stato e 300 milioni riferiti ad ANAS) ed aumenti di entrate pari a circa 2,5 miliardi di euro e attraverso i proventi da dividendi dovuti dalle società per azioni derivate dalla trasformazione degli enti pubblici per un importo pari ad 1 miliardo, precedentemente non tenuto in considerazione nell’andamento tendenziale dei conti. L’adozione di tale misura dovrebbe comportare un ulteriore intervento correttivo pari a circa 0,3 punti percentuali di PIL. Pertanto, l’intervento correttivo netto della manovra dovrebbe risultare quindi, pari a circa 1,1 punti percentuali di PIL, e, in termini assoluti, a circa 16,2 miliardi di euro.
Ricorda quindi – in maniera riassuntiva – i commi dell’articolo unico che interessano le competenze della Commissione, cercando di evidenziarne la finalità politica e la portata finanziaria, rinviando ai dossier di documentazione predisposti dal Servizio studi gli approfondimenti normativi sulle varie questioni.
Benefìci fiscali e previdenziali per le imprese di pesca: il comma 79, proroga, per l’anno 2006, le disposizioni recate dall’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), già prorogate per l’anno 2004 dalla legge finanziaria per il 2004 e per l’anno 2005 dalla legge finanziaria 2005. Il citato articolo 11 della legge n. 388 del 2000, ha esteso, per gli anni 2001-2003 e nel limite del 70 per cento, alcuni benefìci fiscali e previdenziali alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Nella relazione tecnica allegata al disegno di legge originario, viene stimata, in termini di cassa, una perdita di gettito di 45,8 mln di euro per il 2006, e di 33,7 mln di euro per il 2007 e un maggiore gettito (acconto IRE/IRES 2007) di 10,9 mln di euro per il 2008.
Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti: il comma 104 ripropone quanto già previsto nell’articolo 39 della legge 488 del 1999 (finanziaria 2000), ma non attuato a causa della mancata emanazione del necessario decreto attuativo che avrebbe dovuto individuare concretamente le autorità e gli organismi ai cui componenti si applicava la norma. Tale articolo 39, provvedeva a rideterminare in senso restrittivo la base contributiva e pensionabile delle indennità dei componenti delle Autorità indipendenti. In sostanza, si prevedeva che l’indennità non rientrasse più per intero nella base pensionabile e contributiva. In sostanza il comma in esame ripropone la disposizione sopra illustrata, facendone decorrere l’operatività della norma dal 2006 e prevedendo che il decreto che deve concretamente provvedere ad individuare le autorità interessate sia emanato entro il 15 gennaio 2006. Sul piano formale sarebbe opportuno «rinnovare» il termine per l’emanazione del DPCM novellando direttamente l’articolo 39, comma 2 della legge n. 488 del 1999. Inoltre andrebbe valutata la congruità del termine del 15 gennaio 2006 per l’emanazione del DPCM in questione.
Adeguamento delle risorse contrattuali per il biennio 2004-2005 a seguito del protocollo d’intesa del 27 maggio 2005: i commi 110-116 recano disposizioni concernenti i benefici economici spettanti al personale delle amministrazioni statali e non statali per il biennio 2004-2005. La disposizione è conseguente al Protocollo d’intesa siglato tra il Governo e le Parti sociali il 27 maggio 2005, con il quale – convenuta la necessità di definire i contratti collettivi nazionali di lavoro del biennio economico 2004-2005 – il Governo si è impegnato a rideterminare le risorse finanziarie indicate nelle leggi finanziarie 2004 e 2005, destinate ai rinnovi contrattuali del biennio economico 2004-2005 per il personale delle amministrazioni dello Stato, allo scopo di attribuire incrementi retributivi a regime del 5,01 per cento (al 4,31 per cento già riconosciuto viene aggiunto lo 0,7 per cento stabilito dal Protocollo) per ciascun comparto di contrattazione. Le risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate sarebbero state definite nel disegno di legge finanziaria per l’anno 2006, con esclusivo riferimento sulla competenza del biennio economico 2004-2005. Pertanto i commi 110 e 111 incrementano, a decorrere dal 2006, le risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, per il personale delle amministrazioni statali, sia contrattualizzato che non contrattualizzato.
L’articolo 1, commi 88 e 89, della legge finanziaria per il 2005, per la contrattazione collettiva nazionale, ha stanziato 292 milioni di euro per il 2005 e di 396 milioni di euro a decorrere dal 2006. Per il personale statale in regime di diritto pubblico è stato invece disposto un incremento di 119 milioni di euro per il 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle forze armate e alle forze di polizia 105 milioni per l’anno 2005 e 139 milioni a decorrere dall’anno 2006. A tali risorse vanno aggiunte quelle previste dalla legge finanziaria per il 2004, pari a 1.030 milioni di euro per l’anno 2004 e 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005. Per il personale non contrattualizzato furono in tale occasione stanziati 430 milioni di euro per l’anno 2004, con specifica destinazione di 360 milioni di euro per il personale delle forze armate e delle forze di polizia, e 810 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, con specifica destinazione di 690 milioni di euro per il personale delle forze armate e delle forze di polizia. Per il personale delle forze armate e delle forze di polizia, furono poi resi disponibili, a decorrere dall’anno 2004, altri 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio. Con il disegno di legge finanziaria si prevede un incremento di 390 milioni di euro a decorrere dal 2006 (comma 110) per la contrattazione collettiva nazionale. Per il personale statale in regime di diritto pubblico è invece previsto un incremento di 155 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle forze armate e alle forze di polizia 136 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 (comma 111).
Il successivo comma 112 consente, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001, di porre a carico del bilancio statale e non delle singole amministrazioni non statali i maggiori oneri per spese di personale relative al biennio contrattuale 2004-2005, derivanti dal richiamato protocollo del 27 maggio 2005, per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dal 2006. Tali disposizioni non si applicano alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché agli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni del Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano. Lo stesso comma stabilisce altresì che per gli enti del S.S.N. si applicano le disposizioni del successivo comma 116, che dispone un incremento del concorso statale alla spesa sanitaria di 213 milioni annui a decorrere dal 2006. La norma fa riferimento all’Intesa in sede di Conferenza Stato regioni del 23 marzo scorso, attuativa dell’articolo 1, comma 173, della legge finanziaria per il 2005, mentre appare più corretto far riferimento al comma 164 della medesima legge finanziaria, che stabilisce i nuovi livelli complessivi del finanziamento statale al SSN. Il comma 115 chiarisce che le somme di cui ai precedenti commi costituiscono l’ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’IRAP.
Risorse rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007: i commi 117-120 recano la quantificazione delle risorse finanziarie destinate al rinnovo contrattuale del personale delle amministrazioni statali e non statali per il biennio 2006-2007. In particolare viene previsto uno stanziamento di 230 milioni di euro per il 2006 e 335 milioni di euro a decorrere dal 2007 per la contrattazione collettiva nazionale (comma 117). Per il personale statale in regime di diritto pubblico, vengono stanziati 100 milioni di euro per il 2006 e 170 milioni di euro a decorrere dal 2007, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle forze armate e alle forze di polizia 70 milioni di euro nel 2006 e 105 milioni di euro a partire dal 2007 (comma 118). Per quanto riguarda il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, il comma 120 dispone che la quantificazione delle risorse per il rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007, nonché i miglioramenti economici spettanti professori ed ai ricercatori universitari, sarà stabilita dagli specifici comitati di settore che, peraltro, dovranno attenersi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali. Le somme destinate alla contrattazione sono comunque a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001. Al riguardo la relazione tecnica specifica che, in base all’Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, le risorse finanziarie per i rinnovi contrattuali vengono fissate nelle misure del 30 per cento e del 50 per cento del tasso di inflazione programmata per il 2006, pari all’1,7 per cento.
Limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato: il comma 121 detta disposizioni limitative dell’utilizzo di personale a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si dispone che, a decorrere dall’anno 2006, le amministrazioni richiamate possano avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solo entro il limite del 60 per cento della spesa sostenuta, per tali finalità, nell’anno 2003. La richiamata disciplina limitativa non trova applicazione per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Tenuto conto che le pubbliche amministrazioni sono solite ricorrere alla stipula di collaborazioni coordinate e continuative anche per il conferimento di incarichi di studio o di consulenza a soggetti estranei, potrebbe valutarsi l’opportunità di coordinare la disposizione in esame con quelle citate dai richiamati commi, in quanto potrebbe risultare dubbio il limite da rispettare in caso di stipula di co.co.co. per il conferimento di «consulenze esterne» (50 per cento sul 2004, come indicato dal comma 6, o 60 per cento sul 2003, come prescritto dal comma in esame).
Il successivo comma 122 contiene una deroga al limite di utilizzo del personale a tempo determinato. Più specificamente, si dispone che gli enti ed istituti indicati possano effettuare assunzioni di personale con contratto a tempo determinato e le stipule di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi per gli studenti. La deroga opera a condizione che gli oneri derivanti da tali assunzioni non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti stessi o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle Università. I commi 159-167 recano invece disposizioni in materia di proroghe, per il 2006, di contratti a tempo determinato già instaurati da enti e amministrazioni. La Relazione tecnica allegata al disegno di legge originario stima un risparmio annuo, per il triennio 2006-2008, di 454,5 milioni di euro.
Contrattazione integrativa: i commi da 123 a 130 recano interventi in materia di risorse destinate alla contrattazione integrativa del pubblico impiego. Il comma 123 prevede, a decorrere dal 2006, un limite all’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa dello Stato, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001, e delle università. Tali fondi potranno avere un importo massimo pari a quello previsto per l’anno 2004. In proposito, la relazione illustrativa al ddl originario afferma che l’intervento è volto a «consentire una crescita delle retribuzioni compatibile con gli obiettivi finanza pubblica»; tale disposizione, prosegue la relazione, «non determina alcuna lesione dell’autonomia negoziale, limitandosi solo ad intervenire, con effetti contenitivi del trend incrementale, sul plafond delle risorse destinate alla contrattazione di secondo livello». Allo stesso tempo, il comma 125 contiene una clausola di salvaguardia che permette di incrementare l’ammontare complessivo dei richiamati fondi degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, a condizione che tali importi non risultino già confluiti nei fondi dell’anno 2004. In proposito, si segnala che la disposizione, che potrebbe riguardare i cosiddetti fondi unici di amministrazione, non appare chiara, in quanto non specifica quali siano i fondi considerati. Inoltre, sarebbe opportuno un chiarimento in merito alla portata normativa del successivo comma 126, il quale sembra introdurre una disciplina a regime per gli importi che non risultino già confluiti nei fondi dell’anno 2004. Il comma 129 pone un vincolo di destinazione ai risparmi che deriveranno dall’applicazione delle disposizioni sulla contrattazione integrativa, che costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni statali, mentre per gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, devono concorrere al miglioramento dei saldi di bilancio. Riprendendo anche alcune osservazioni della Corte dei conti, si esplicita poi il divieto di utilizzare, negli anni successivi, tali somme per l’incremento delle risorse destinate al personale. Secondo la relazione tecnica originaria, tali disposizioni realizzano economie stimate in 210 milioni di euro annui lordi per il triennio considerato.
Lavoro straordinario: il comma 131 stabilisce, per il triennio 2006-2008, la riduzione degli stanziamenti relativi alla remunerazione del lavoro straordinario del personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie fiscali, in misura del 10 per cento rispetto alle somme assegnate, per le medesime finalità, alle singole amministrazioni nell’anno 2004. Sono fatte salve alcune amministrazioni espressamente indicate, relativi per lo più al comparto della sicurezza pubblica. In base alle stime della relazione tecnica, il comma in esame comporta economie per un totale di 217 milioni di euro annui lordi per il triennio considerato.
Concorso delle regioni e degli enti locali al contenimento degli oneri di personale: i commi 132-140 pongono un vincolo alla spesa per il personale delle regioni, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle autonomie. Gli enti dovranno adottare le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 venga ridotta dell’1 per cento rispetto a quella del 2004. Il comma 132 conferma inoltre che restano fermi gli obiettivi di riduzione di spesa per il personale fissato per il 2005 dalla legge finanziaria (articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311). Le riduzioni di spesa fissate dal comma in esame sono da considerare – pertanto – ulteriori ed aggiuntive. L’articolo 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, infatti, già prevede che le disposizioni in materia di dotazioni organiche delle amministrazioni statali costituiscano principi e norme di indirizzo per le amministrazioni regionali, del servizio nazionale e delle autonomie. Il comma 135 dispone che gli enti locali interessati dalle disposizioni di riduzione delle spese per il personale, ad esclusione delle Regioni, possano concorrere al conseguimento degli obiettivi attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell’articolo 82, comma 11, del D. Lgs. n. 267/2000, e delle altre norme vigenti. Si tratta della disciplina su indennità di funzione e gettoni di presenza. Per quanto riguarda il finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005, il comma 136 dispone che ad esso concorrano le economie di spesa di personale riferibili all’anno 2005 come individuate dall’articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005). Il comma 138 disciplina le modalità di monitoraggio dell’azione di contenimento delle spese per il personale da parte degli enti interessati, utilizzando le stesse procedure previste per il Patto di stabilità per gli enti che vi sono sottoposti, e prevedendo una procedura ad hoc per gli altri. Con riguardo agli enti del servizio sanitario nazionale, segnala l’opportunità di un coordinamento di quest’ultima disposizione con la disciplina di verifica degli adempimenti da parte delle regioni, prevista dall’articolo 12 dell’Intesa 23 marzo 2005. Il comma 139 prevede che le economie derivanti dalle misure limitative alle assunzioni di personale per le regioni e le autonomie locali restino acquisite ai rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi. Nella relazione tecnica allegata dal Governo al disegno di legge in esame, le economie derivanti dalla riduzione delle spese per il personale degli enti sopra menzionati sono state stimate in 907 milioni di euro annui lordi per gli enti del comparto Regioni ed autonomie locali e in 800 milioni di euro annui lordi per gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Disposizioni per il contenimento degli oneri di personale: il comma 141 reca l’interpretazione autentica della norma contenuta nell’articolo 18 comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici), prevedendo che la quota (non superiore all’1,5 per cento) dell’importo posto a base di gara, che può essere ripartita tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori, è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. Similmente, il comma 142, volto al contenimento delle spese della P.A., stabilisce che i compensi corrisposti al personale dell’avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche siano al lordo degli oneri fiscali e previdenziali a carico del datore di lavoro. Secondo la relazione tecnica originaria «la norma non produce effetti finanziari diretti ed immediati ma evita future maggiori spese».
Indennizzo per la perdita dell’integrità fisica: anche i commi 144-154 intervengono sugli oneri per il personale, modificando in primo luogo la disciplina relativa alla corresponsione di un equo indennizzo per il personale della PA che abbia subito la perdita dell’integrità fisica per causa di servizio. Ai fini della determinazione dell’equo indennizzo, viene considerato solo l’importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con l’esclusione di tutte le altre voci retributive, anche di carattere fisso e continuativo. La disposizione non ha efficacia retroattiva. La relazione tecnica prevede una riduzione di un terzo della spesa complessiva sostenuta nel 2004 per equo indennizzo ammontante a circa 164 milioni lordi, prendendo in considerazione circa 2.300 unità di beneficiari. Il comma 150 modifica poi l’attuale disposto dell’articolo 68, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, il quale stabilisce, a carico dell’amministrazione di appartenenza del dipendente, il rimborso – per l’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio – delle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall’impiegato. Con la modifica in esame non viene più previsto il rimborso delle spese di cura, comprese quelle per ricovero e per protesi, ma solo la corresponsione dell’equo indennizzo. Nella relazione illustrativa, il Governo afferma che la disposizione espunta è da ritenere superata in seguito alla riforma del Servizio sanitario nazionale. Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, la minore spesa per la PA in conseguenza delle disposizioni sopra illustrate dovrebbe aggirarsi intorno a 54,6 milioni di euro annui per la modifica del calcolo dell’equo indennizzo ed a 49,3 milioni di euro per la soppressione dei rimborsi per le spese di cura. Appare peraltro opportuno chiarire se le disposizioni del comma 150 si applicheranno anche a coloro che abbiano presentato domanda di rimborso in data antecedente al 1o gennaio 2006 (data di entrata in vigore della legge finanziaria 2006), come previsto dal comma 145 per le nuove modalità di calcolo dell’equo indennizzo. Il comma 152 reca una disposizione volta a sopprimere le clausole dei contratti collettivi e dei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali che comunque pongono le spese di cura a carico della PA. Rimangono comunque salve le prestazioni dovute dall’amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o delle Forze di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute all’estero.
Congelamento delle indennità: il comma 146 estende al triennio 2006-2008 il congelamento degli importi erogati dallo Stato per indennità, compensi, gratifiche, emolumenti e rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, comprendendo esplicitamente nel divieto di aggiornamento anche le somme erogate a titolo di assegno di confine. Nella relazione tecnica le maggiori economie derivanti dalle disposizioni del comma 146 vengono stimate in 77 milioni di euro per il settore statale (per ciascuno degli anni del triennio 2006 – 2008) ed in 44 milioni di euro per il settore pubblico. Pertanto gli effetti complessivi della misura si possono valutare in 121 milioni lordi annui.
Contenimento delle spese per indennità di trasferta: il comma 147 sopprime una serie di indennità di trasferta, previste a livello sia legislativo che contrattuale. Mentre quelle stabilite con atto legislativo vengono espressamente indicate, quelle di origine contrattuale vengono richiamate con una formulazione molto ampia (si parla delle «analoghe disposizioni» contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali). Come nel caso del comma 152, occorre sottolineare che con legge si modificano disposizioni di natura contrattuale. Nella relazione illustrativa il Governo afferma che il comma 147 (così come i successivi commi 148 e 149) è volto a sopprimere le diarie giornaliere corrisposte ai dipendenti pubblici in quanto l’avvenuto consolidamento delle procedure di rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio hanno reso «del tutto marginale ed anacronistica la corresponsione delle indennità in parola». Il comma 149 congela – negli importi spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2006 – le misure delle indennità collegate a specifiche posizioni d’impiego o servizio, o comunque rapportate a indennità di trasferta. Tra le indennità congelate sono espressamente citate l’indennità di trasferimento spettante al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale e al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, nonché l’indennità di missione spettante ai magistrati trasferiti d’ufficio o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda. Nella relazione tecnica la minore spesa conseguente alle disposizioni dei commi sopra illustrate viene stimata in 7 milioni di euro lordi annui.
Sedi degli ispettorati regionali e degli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione: il comma 153 prevede modifiche alla legge n. 628 del 1961, recante Modifiche all’ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In particolare, si prevede che gli ispettorati regionali e gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione abbiano sede non solamente in ogni capoluogo di regione, come prevede la normativa vigente, ma anche nelle città sede di Corte d’appello. Il comma 154 qualifica le disposizioni dei commi da 141 a 153, ad eccezione di quelle di cui ai commi 143 e 152, come inderogabili dai contratti o accordi collettivi.
Il comma 154 qualifica le disposizioni dei commi da 141 a 153, ad eccezione di quelle di cui ai commi 143 e 152, come inderogabili dai contratti o accordi collettivi. Il riferimento al comma 153 non appare appropriato, dato che esso riguarda disposizioni organizzative che esulano dalla disciplina del rapporto di lavoro.
Vicedirigenza: il comma 155 prevede stanziamenti, pari a 15 milioni di euro per il 2006 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2007, destinati a consentire l’attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, T.U. sul pubblico impiego, in materia di vicedirigenza, che ha affidato alla contrattazione collettiva del comparto Ministeri la disciplina dell’istituzione di un’apposita area separata riservata alla vicedirigenza.
Mobilità: i commi 156-158 recano disposizioni volte, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, a «razionalizzare l’allocazione e la distribuzione di personale delle pubbliche amministrazioni, attraverso la messa a punto di un sistema di incentivazione delle procedure di mobilità». Con il comma 156 si costituisce un fondo finalizzato a potenziare l’attuazione della mobilità, con uno stanziamento annuale di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Destinatarie del fondo sono le pubbliche amministrazioni che abbiano attivato procedure di mobilità di personale di livello non dirigenziale, con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40 per cento. Il successivo comma 157 demanda la definizione dei criteri per l’assegnazione delle risorse del fondo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, e cioè entro il 1o marzo 2006. Lo stesso comma, inoltre, condiziona l’assegnazione delle risorse, da effettuarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, all’«effettivo perfezionamento dei trasferimenti per mobilità». In proposito, segnala che la disposizione in esame, oltre a non individuare un termine per l’emanazione del regolamento di assegnazione delle risorse, condiziona tale assegnazione al completamento delle procedure di mobilità. Tale previsione non appare coordinata con quella del precedente comma 156, che stabilisce che condizione per poter accedere al fondo all’uopo costituito è l’attivazione delle procedure mobilità di personale da parte degli enti ed istituti richiamati.
Infine, il comma 158 aggiunge il comma 5-bis all’articolo 35 del D.Lgs. 165 del 2001, con il quale si introduce lo specifico obbligo, per i vincitori dei concorsi, di permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni. Tale obbligo è inderogabile dai contratti collettivi. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, tale disposizione è «volta anch’essa a garantire una più razionale distribuzione del personale pubblico, nel tentativo di ovviare gli attuali forti squilibri territoriali».
Proroga contratti a tempo determinato: i commi da 159 a 167 recano disposizioni volte a consentire ad una serie di amministrazioni pubbliche la proroga, per il 2006, di contratti di lavoro a tempo determinato. Secondo la relazione tecnica originaria, le unità complessivamente interessate da tale disposizioni sono 6.542, con una spesa, al lordo, di circa 179 milioni di euro. La stessa relazione tecnica, inoltre, sottolinea che gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame incidono solo parzialmente su fabbisogno e indebitamento netto, in quanto già considerati in gran parte nei tendenziali di spesa. Vengono prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti a tempo determinato dei Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute, dell’Agenzia del territorio, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero della giustizia, della magistratura amministrativa, degli enti previdenziali (INPS, INPDAP e INAIL), dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), del CNIPA (Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione), dell’ENPALS e del Corpo forestale dello Stato. Il successivo comma 165 è diretto a mantenere in servizio, fino al 31 dicembre 2006, il personale che, avendo partecipato ai corsi di formazione e lavoro e avendo superato le previste prove selettive, non può comunque essere inquadrato in ruolo per effetto del blocco delle assunzioni. Il comma 166 reca disposizioni in materia di proroga di comandi. In particolare, si dispone la proroga, al 31 dicembre 2006, dei comandi del personale della società Poste italiane Spa e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Secondo la relazione tecnica originaria, le unità interessate sono circa 350, per una spesa complessiva di circa 9 milioni di euro. Infine, con il comma 167 si stabilisce che, per la proroga delle attività volte alla stabilizzazione dell’occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici è autorizzata per ciascun anno del triennio 2006- 2008 la spesa di 370 milioni di euro. La disposizione è diretta a consentire, anche per il triennio 2006-2008, alle istituzioni scolastiche l’affidamento dei servizi di pulizia e dei servizi amministrativi, svolti ai sensi dell’articolo 78, comma 31, della legge finanziaria per il 2001.
Assunzione di personale pubblico: i commi 168-177 dettano disposizioni in ordine a talune assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni. La legge finanziaria per il 2005 ha introdotto, per le amministrazioni statali, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 (cosiddetto «blocco del turn over»). Il comma 168 stabilisce sia «assicurata», per l’anno 2006, l’assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Tale assunzione è prevista a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005). Il comma 169 si riferisce alle amministrazioni autorizzate a proseguire nei rapporti a tempo determinato indicati in base ai commi da 159 a 164 (Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute, dell’economia, Agenzia del territorio e Corpo forestale dello Stato). Tali amministrazioni possono avviare procedure concorsuali per titoli ed esami finalizzate all’assunzione di 7.000 unità di personale con contratto a tempo indeterminato, al fine di garantire con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte. Per facilitare la stabilizzazione dei soggetti già impiegati a titolo precario, verranno considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle procedure di reclutamento. Il comma 172 disciplina le modalità di assunzione dei vincitori dei concorsi, imponendo alle amministrazioni interessate di predisporre piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi. Il comma 173 prevede la costituzione di un apposito fondo, presso il Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento di 180 milioni di euro, per consentire sia le assunzioni a tempo indeterminato sia il temporaneo prolungamento dei rapporti a tempo determinato. A decorrere dall’avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi, le amministrazioni non potranno più avvalersi di personale a tempo determinato (comma 174).
Organi di certificazione dei contratti di lavoro: il comma 176 modifica l’articolo 76 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante la riforma del mercato del lavoro, concernente le commissioni di certificazione abilitate alla certificazione dei contratti di lavoro. Il comma in esame, aggiungendo la lettera c-bis) al comma 1 del richiamato articolo 76, include tra gli organi abilitati alla certificazione la Direzione generale per la Tutela delle condizioni di lavoro, organo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (lettera a)). Tale inclusione opera solamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province, anche di regioni diverse, ovvero abbia un’unica sede di lavoro e sia associato ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto, a livello nazionale, schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero stesso, nell’ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la richiamata Direzione. Sarebbe opportuno precisare se nel caso in questione la competenza della Direzione generale per la Tutela delle condizioni di lavoro sia esclusiva, nel senso di essere l’unico soggetto abilitato alla certificazione.
Gestioni previdenziali: i commi 182-184 determinano l’adeguamento, per l’anno 2006, degli stanziamenti del bilancio statale a favore della Gestione INPS degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS), istituita nel 1989, per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest’ultima. Il finanziamento della gestione è pertanto posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato. Gli incrementi disposti per il 2006 sono determinati nella misura di 440,84 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS e nella misura di 108,93 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali. In base al comma 183, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato nel 2006 sono determinati: – per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l’ENPALS, in 16.181,23 milioni di euro (per l’anno 2005 l’importo era infatti pari a 15.740,39 milioni); – per il FPLD e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali in 3.992,46 milioni di euro (nel 2005 esso era pari a 3.889,53 milioni). Nell’ambito del primo importo di 16.181,23 milioni di euro, il riparto è al netto delle seguenti quote: – 1.006,21 milioni di euro, attribuiti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989; – 2,43 milioni di euro, destinati alla gestione speciale minatori; – 56,31 milioni di euro, attribuiti all’ENPALS.
Il comma 185 provvede ad una regolazione contabile tra le gestioni INPS, al fine di imputare alla «Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti», istituita dall’articolo 130 del D. Lgs. n. 112 del 1998, una quota di risorse disponibili, corrispondente ai maggiori oneri della medesima gestione, valutati in 369 milioni di euro per il 2004 e in 300 milioni di euro per il 2005. Pertanto per l’anno 2004 si provvede mediante trasferimento di un importo pari a 228,69 milioni di euro, risultante quale eccedenza di bilancio per l’anno 2004 della «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali» rispetto agli oneri effettivamente sostenuti ai fini istituzionali e di un importo pari a 140,31 milioni di euro accantonato presso la medesima gestione e non utilizzato nell’anno 2004. Per l’anno 2005 viene disposto l’utilizzo di 117,95 milioni di euro che risultano accantonati presso la «Gestione invalidi» e non utilizzati a scopi istituzionali e di 182,05 milioni di euro quale quota parte dalle somme trasferite dallo Stato all’INPS, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario. Il comma 186 sopprime il contributo dello Stato – pari a circa 65.6 milioni di euro annui – in favore dell’ENPALS. La relazione tecnica osserva che il contributo in oggetto appare ormai superfluo, alla luce degli ultimi risultati dei bilanci dell’ENPALS che mostrano, in conseguenza delle modifiche introdotte al sistema previdenziale con i decreti di armonizzazione previsti dalla Legge n. 335/1995, una «costante situazione di avanzo gestionale».
Versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero siciliano: il comma 187 riproduce totalmente il contenuto della pdl 1448 (Misuraca ed altri) recante disposizioni in materia di versamenti volontari in favore dei dipendenti dell’industria mineraria siciliana, da tempo all’esame della Commissione. La disposizione è volta a consentire ai lavoratori dei sali alcalini già dipendenti dalla ITALKALI S.p.A. ed ammessi al prepensionamento ai sensi dell’articolo 28 della legge della Regione Sicilia 1o settembre 1993, n. 25, di usufruire di condizioni più favorevoli in ordine alla determinazione della base di calcolo per la prosecuzione volontaria della contribuzione pensionistica. Al riguardo, la relazione tecnica, stima in 445 unità i soggetti interessati dalla norma in esame, divisi tra soggetti già pensionati e soggetti ex lavoratori percettori di indennità di prepensionamento. Fino al 2015, i maggiori oneri complessivi sono pari a 15.777.364 euro.
Cessione del quinto: il comma 247 apporta alcune novelle al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. Le lettere a) e d) del presente comma dispongono che le cessioni, di cui al citato testo unico, degli stipendi, salari e pensioni ed altri emolumenti hanno effetto dal momento della loro comunicazione ai debitori ceduti. La comunicazione può essere fatta in qualsiasi forma, purché rechi una data certa. Per le si fa salva la corresponsione della misura corrispondente al trattamento minimo delle pensioni.
Riduzione del costo del lavoro: i commi 259 e 260 recano disposizioni in materia di riduzione del costo del lavoro. In particolare, il comma 259, secondo anche quanto affermato nella relazione illustrativa, intervenendo sul cosiddetto cuneo contributivo, cioè il rapporto tra i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro e il costo del lavoro, dispone, a decorrere dal 1o gennaio 2006, un esonero (al riguardo, segnala che sarebbe più idoneo l’utilizzo del termine «riduzione») dal versamento dei contributi sociali alla gestione delle prestazioni temporanee presso l’INPS, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante la ristrutturazione dell’INPS e dell’INAIL, nel limite massimo complessivo di un punto percentuale. Il richiamato articolo 24, a decorrere dal 1o gennaio 1989, ha fuso le gestioni per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l’assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l’integrazione guadagni degli operai dell’industria, la cassa per l’integrazione guadagni dei lavoratori dell’edilizia, la cassa per l’integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all’articolo 74 della legge n. 833 del 1978, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari, di cui all’articolo 13 della legge n. 943 del 1986, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, in una unica gestione che assume la denominazione di «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti». Tale gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività ed eroga le relative prestazioni. Il successivo comma 260 prevede che tale esonero operi prioritariamente sull’aliquota contributiva per gli assegni per il nucleo familiare, e, nel caso in cui il datore di lavoro operi in settori per i quali tale aliquota è dovuta in misura inferiore ai predetti limiti, a valere anche su i versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla predetta gestione, considerando in via prioritaria i contributi per maternità e per disoccupazione. In ogni caso, si escludono da tali esoneri il contributo al fondo di garanzia per il TFR, di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e il contributo integrativo dovuto per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Secondo la relazione tecnica originaria, sulla base di un monte retributivo stimato per l’anno 2006 pari a 236.000 milioni di euro circa, su uno slittamento dei contributi pari a 2/13 e sull’esonero contributivo di 1 punto percentuale, derivano minori entrate, al netto degli effetti fiscali, pari a 1.996, 1.556 e 1.829 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008.
Rideterminazione dei premi assicurativi INAIL: i commi 261-262 mirano, con cadenza annuale e nel rispetto complessivo delle gestioni INAIL, ad introdurre elementi di flessibilità nella rideterminazione dei premi assicurativi per la copertura dei rischi relativi ad infortuni e malattie professionali. Tale rideterminazione, secondo quanto disposto dal comma 261, deve tenere conto dell’andamento del rischio medio nazionale e dell’attuazione della normativa di prevenzione, nonché degli oneri concorrenti alla determinazione dei tassi di premio. In ogni caso, la rideterminazione deve garantire l’equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica. La rideterminazione si rende necessaria, ai sensi del comma 262, in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ogni anno. In sede di prima applicazione, infine, alla rideterminazione si provvede con delibera dell’INAIL, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006. Secondo la relazione tecnica, dalla disposizione in esame, «in considerazione della circostanza che la rideterminazione dei premi INAIL è prevista in modo da garantire l’equilibrio finanziario delle gestioni e non alterare i saldi di finanza pubblica, non conseguono effetti per la finanza pubblica medesima».
Assunzioni per fronteggiare l’influenza aviaria: il comma 286 consente al Ministero della salute una deroga ai limiti all’impiego di personale a tempo determinato. La deroga in esame concerne l’impiego di personale volto a fronteggiare le emergenze sanitarie, con particolare riferimento a quanto previsto dai provvedimenti per contrastare l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e la diffusione dell’influenza aviaria. La relazione tecnica integrativa al maxiemendamento quantifica i maggiori oneri in 2,8 milioni di euro circa. Per quanto concerne, invece, i contratti a tempo determinato di durata triennale previsti dal recente decreto legge in materia di influenza aviaria, la norma in esame non comporta oneri aggiuntivi in quanto gli oneri relativi risultano già coperti dal provvedimento in questione. Il comma 287 autorizza il Ministero della salute, al fine di contrastare l’emergenza aviaria e le altre emergenze riguardanti le malattie animali, a convertire in contratti a tempo determinato, di durata triennale, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di veterinari, farmacisti e chimici, impiegati presso i posti d’ispezione frontaliera (PIF) e gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC), già stipulati in occasione dell’emergenza BSE. È previsto lo svolgimento di un’apposita prova per l’accertamento di idoneità. Nella relazione tecnica si sottolinea che tale disposizione «scongiura una ingiustificata disparità di trattamento tra i nuovi dirigenti veterinari di I livello, il cui reclutamento (con contratto a tempo determinato) è previsto dal citato decreto-legge n. 202 del 2005 ed i soggetti già in servizio (con contratti di collaborazione coordinata e continuativa) ai sensi del decreto-legge n. 429/1996». L’onere è quantificato in 6,7 milioni di euro annui. Sarebbe opportuno collocare i commi in questione subito dopo il comma 121, per analogia di materia. Il comma 288 consente di effettuare nel 2006 assunzioni a tempo determinato nei servizi veterinari, in deroga alle disposizioni sul contenimento della spesa per il personale. La norma prevede la possibilità di assumere fino a 300 unità, tra veterinari e tecnici, previo Accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni. La relazione tecnica sottolinea il carattere neutrale della disposizione in esame dal punto di vista finanziario.
Ammortizzatori sociali: il comma 294, riprendendo di fatto analoghe disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) e nell’articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), prevede che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, ancora all’esame del Senato, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2006, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali – di concerto con quello dell’economia e delle finanze – possa – anche in deroga alla normativa ordinaria – concedere trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità) subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero volti ad assicurare il reimpiego dei lavoratori interessati nei medesimi programmi, «ovvero nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari interessate dall’influenza aviaria» e purché tali programmi siano stati definiti con specifici accordi in sede governativa entro il 30 giugno 2006. Rispetto ai precedenti normativi in materia, è stata aggiunta la possibilità di erogare i trattamenti di CIGS, mobilità e disoccupazione anche nei confronti delle imprese agricole e agroalimentari che possono essere danneggiate dal fenomeno dell’influenza aviaria. Sembra peraltro che tali aziende, in considerazione della peculiarità della crisi da cui sono colpite, non siano tenute, per fruire dei trattamenti, a realizzare programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, definiti in specifici accordi in sede governativa. Il secondo periodo del comma in esame autorizza la proroga dei trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi della disciplina temporanea posta dal richiamato articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004. Pertanto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, può concedere una proroga o un’ulteriore proroga dei suddetti trattamenti, a condizione che i piani di gestione delle eccedenze (già definiti in specifici accordi conclusi in sede governativa) abbiano comportato una riduzione, nella misura pari ad almeno il 10 per cento, del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti alla data del 31 dicembre 2005. L’importo dei trattamenti corrisposti in base a tali provvedimenti ministeriali di proroga sarà ridotto nella misura del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nell’ipotesi di ulteriore proroga. Per l’attuazione delle disposizioni previste dal comma 294 – riguardanti pertanto sia i casi di concessione sia quelli di proroga – viene stanziato un importo complessivo di spesa pari a 505 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione. L’ultimo periodo del comma in esame, modificando l’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge finanziaria per il 2004 proroga dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2006 il termine entro il quale il Ministro del lavoro, di concerto il Ministro dell’economia, può concedere e prorogare, anche in deroga alla normativa ordinaria, trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale. Si evidenzia che il periodo in esame modifica testualmente l’articolo 7-duodecies del decreto-legge n. 7 del 2005, che a sua volta aveva sostituito, all’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il termine del «30 aprile 2005» con quello del «31 dicembre 2005». La modifica prevista dovrebbe essere più correttamente formulata come novella diretta all’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Sarebbe opportuno – sempre sul piano formale – un coordinamento tra i primi tre periodi del comma in esame e l’ultimo periodo dello stesso comma, prevedendo entrambe le norme autorizzazioni a concedere o prorogare i medesimi trattamenti (CIGS, mobilità e disoccupazione speciale) per l’anno 2006, in deroga alla normativa vigente.
Fondazione per la responsabilità sociale d’impresa: il comma 304 prevede l’assegnazione di un contributo a favore della Fondazione per la responsabilità sociale d’impresa, istituita dall’articolo 1, comma 160, della legge finanziaria per il 2005. Il richiamato comma 160, oltre ad istituire la Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, ha assegnato alla stessa un contributo di 1 milione di euro, per l’anno 2005, per lo svolgimento delle attività istituzionali. In particolare, si prevede un contributo pari a 3 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008, ai fini delle attività istituzionali della Fondazione. Ai fini della copertura finanziaria, come affermato nella relazione tecnica originaria, si riduce l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo nazionale per le politiche sociali. Il tema della Responsabilità Sociale delle Imprese (CSR) è da tempo argomento di discussione in Europa, che ha già predisposto due documenti con le linee-guida della Commissione Europea in materia di CSR, definita come «l’integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate». Per responsabilità sociale dell’impresa si intende quindi l’impegno a comportarsi in modo etico e corretto che vada oltre il semplice rispetto della legge.
Contratti di lavoro autonomo degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole: il comma 370 estende agli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali l’autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 122, prevedendo inoltre la possibilità di ricorrere ad «altre tipologie di lavoro autonomo», nel rispetto dei vincoli statuiti dal comma 122. La formulazione non consente di capire il senso normativo del rinvio ai «vincoli statuiti dal citato comma 122, il quale prevede che possano stipularsi, tra l’altro, contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi per gli studenti.
Documento unico di regolarità contributiva: ai sensi del comma 371, per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitari, le imprese sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 210/2002. In sostanza il comma in esame intende introdurre l’onere di certificare la regolarità contributiva, per le imprese di tutti i settori, al fine di beneficiare delle sovvenzioni comunitarie. Tale disposizione è peraltro già contenuta nel decreto-legge n. 203 del 2005, attualmente in fase di conversione. Ricorda inoltre che le Commissioni Ambiente e Lavoro della Camera hanno approvato, nella seduta del 15 novembre 2005, una risoluzione volta ad attribuire al documento una valenza trimestrale e non più mensile.
Assunzioni effettuate da imprese concessionarie dei servizi nei settori delle poste: il comma 376 disciplina la possibilità di ricorrere a rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato nel settore dei servizi postali. In sostanza si estende a tale settore quanto previsto dall’attuale articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 2001 con riferimento al settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali. Pertanto il comma in esame prevede che le imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste possano stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell’organico aziendale. Osserva che, dal punto di vista della formulazione, sarebbe opportuno sostituire le parole «Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche….» con le seguenti «È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato…».
Lavoratori marittimi esposti all’amianto: il comma 385 detta una disciplina particolare per quanto riguarda le competenze alla certificazione dell’esposizione all’amianto per i lavoratori marittimi assicurati presso l’IPSEMA. Si prevede, inoltre, che restino valide le domande di certificazione già presentate all’INAIL, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia del 27 ottobre 2004, in attuazione dell’articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003. Peraltro, dal punto di vista formale, che non si tratta di decreto interministeriale, ma di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Si prevede quindi che, per i lavoratori marittimi, la sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto siano accertate e certificate dall’IPSEMA e non più, come prevede la normativa vigente, dall’INAIL. Sarebbe opportuno, dopo le parole «presso l’IPSEMA», aggiungere le seguenti «ai sensi dell’articolo 127, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124», in modo da precisare che ci si riferisce a tutti i lavoratori marittimi indicati da tale disposizione (addetti alla navigazione marittima, alla pesca marittima e radiotelegrafisti di bordo). Sarebbe inoltre opportuno precisare che anche per l’accertamento e la certificazione da parte dell’IPSEMA valgono le disposizioni procedurali di cui all’articolo 3 del su citato decreto ministeriale 27 ottobre 2004, ora riferite all’INAIL, che prevede, tra l’altro, l’obbligo di presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti l’adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative comportanti l’esposizione all’amianto. Ricorda che il 13 aprile 2005 le Commissioni riunite Trasporti e Lavoro hanno approvato una risoluzione in cui il Governo è stato impegnato a consentire ai lavoratori marittimi e al personale della Marina militare di presentare, in sostituzione del curriculum rilasciato dal datore di lavoro, copia dell’Estratto Matricolare regolarmente rilasciata dalle competenti Capitanerie di porto, ovvero fotocopie autenticate del libretto di navigazione.
Passa quindi ad illustrare le tabelle allegate al disegno di legge finanziaria. La tabella A presenta risorse per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio. In particolare, nella parte della tabella relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali è previsto uno stanziamento di 9,57 milioni di euro per l’anno 2006 e di 31,95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Come si evince dalla relazione illustrativa allegata al ddl finanziaria in esame, l’accantonamento è finalizzato «agli incentivi all’occupazione, a misure di sostegno dell’occupazione e di assunzioni a tempo indeterminato, a contributi in favore dei minorati della vista, alla disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali, per l’abbandono del recupero delle prestazioni pensionistiche indebite, per i principi in materia di governo del territorio».
La tabella B provvede alla costituzione del fondo speciale in conto capitale. In tale tabella non sono previsti stanziamenti per il Ministero del lavoro.
Nella tabella C, che reca gli stanziamenti relativi a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, per l’anno 2006 sono iscritti alcuni provvedimenti di interesse per il bilancio di previsione del Ministero del lavoro, tra cui si segnala l’articolo 13 della legge n. 335/1995, relativo alla vigilanza sui fondi pensione, con uno stanziamento di 600 milioni di euro nel 2006. Il Fondo per le politiche sociali viene invece finanziato con 1.157 milioni di euro nel 2006, 1.161 milioni di euro nel 2007 e 1.161 milioni di euro nel 2008.
La tabella D, che provvede al rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell’economia qualificati come investimenti, incide sullo stato di previsione a legislazione vigente del Ministero del lavoro per il finanziamento del Fondo per l’occupazione, al quale sono stati attribuiti 500 milioni di euro per l’anno 2006.
La tabella F rimodula le quote per il triennio finanziario di riferimento delle leggi di spesa pluriennali. Nel settore denominato «interventi diversi» (settore d’intervento n. 27), segnala il finanziamento del fondo per l’occupazione, al quale, scontando il rifinanziamento operato con la tabella D, sono stati attribuiti 610 milioni di euro per il 2006, e 60 milioni di euro per il 2007.
Passando al bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2006 e al bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008, con particolare riferimento alla Tabella n. 4 recante lo Stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, rileva che l’organizzazione del Ministero del lavoro, dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, è stata di recente modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004 allo scopo di renderlo rispondente all’assetto delle competenze e dell’organizzazione stessa dell’Amministrazione, in quanto il richiamato decreto del Presidente della Repubblica 176 del 2001 faceva ancora espresso riferimento all’accorpamento con il Ministero della salute e alla strutturazione amministrativa in Dipartimenti. Successivamente, il D.Lgs. 11 agosto 2003, n. 241, ha previsto le direzioni generali come strutture di primo livello, in luogo dei dipartimenti. La nuova organizzazione del Ministero del lavoro prevede, oltre all’Ufficio di Gabinetto del Ministro ed a quello del Segretariato generale, un apparato centrale articolato nelle seguenti tredici Direzioni generali: 1) Ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione; 2) Attività ispettiva; 3) Comunicazione; 4) Famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR); 5) Gestione del fondo nazionale delle politiche sociale e monitoraggio della spesa sociale; 6) Immigrazione; 7) Mercato del lavoro; 8) Politiche per l’orientamento e la formazione; 9) Politiche previdenziali; 10) Innovazione tecnologica; 11) Risorse umane e affari generali; 12) Tutela delle condizioni del lavoro; 13) Volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali.
Le Direzioni generali e gli Uffici di gabinetto del Ministro e del Segretariato generale si configurano quali autonomi Centri di Responsabilità Amministrativa (CRA). Tra l’altro, proprio ieri è stata comunicata la conferma dell’incarico di Segretario generale all’ingegner Sergio Stabilini.
In conseguenza del nuovo assetto organizzativo del Ministero, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2006 e di quello triennale 2006-2008, si è provveduto ad una riassegnazione dei capitoli di spesa a ciascuno dei quindici CRA.
Lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 2006 (tabella 4) contiene una Nota preliminare allo stato di previsione della spesa. La Nota si compone di due parti: nella prima sono illustrate le principali aree di intervento prioritario, in conformità a quanto indicato nel DPEF 2006-2009 ed agli impegni assunti in sede europea, nella seconda vengono illustrati sinteticamente gli obiettivi formulati dai singoli CRA, anche in relazione alle funzioni-obiettivo di pertinenza previste dal bilancio dello Stato. Evidenzia che la Nota preliminare indica le seguenti aree di intervento prioritario per l’anno 2006: a) completamento della riforma del mercato del lavoro ed innalzamento dei tassi di occupazione regolare e di qualità; b) emersione del lavoro; c) diffusione della cultura della responsabilità sociale delle imprese ed implementazione sul territorio di un sistema sperimentale di relazioni industriali innovativo; d) sviluppo delle politiche sociali in raccordo con le Regioni per garantire l’effettività dei diritti sociali su tutto il territorio nazionale con particolare riferimento al «soggetto famiglia»; e) attuazione del nuovo sistema previdenziale; f) politiche intersettoriali (miglioramento dela qualità dei servizi, semplificazione amministrativa, digitalizzazione delle amministrazioni, elaborazione di progetti di alto profilo strategico e tecnologico).
Evidenzia quindi le variazioni di competenza rispetto al bilancio di assestamento 2005. Gli stanziamenti di competenza previsti per il 2006 per il bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così come modificati in seguito all’approvazione della Ia e IIa nota di variazioni, registrano incrementi rispetto alle previsioni iniziali del 4,18 per cento. Tra le più significative variazioni di spesa dei Centri di responsabilità amministrativa (C.R.A.), segnala le seguenti: C.R.A. 3 – Ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione – A fronte di una previsione assestata 2005, pari a 2.533,57 milioni di euro, sono state proposte variazioni (+466,23 milioni dalla IIa nota di variazioni) sulla base delle quali la previsione risulta essere pari a 2.999,80 milioni di euro. In particolare, come già risulta dall’illustrazione del disegno di legge finanziaria, si segnalano i 500 milioni di euro stanziati nel Fondo per l’occupazione. C.R.A. 7 – Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale – A fronte di una previsione assestata 2005 pari a 16.053,74 milioni di euro, e di una previsione 2006 pari a 15.382, 67 milioni di euro, sono state proposte variazioni (IIa nota di variazioni) pari a 1.201,2 milioni di euro, la previsione risulta così essere pari a 15.345,52 milioni di euro. In particolare, per gli interventi integrativi in favore dei disabili viene finanziato per un importo pari a 37,83 milioni di euro. C.R.A. 11 – Politiche previdenziali – A fronte di una previsione assestata 2005 pari a 48.723,10 milioni di euro, e di una previsione 2006 pari a 50.523,05 milioni di euro, sono state apportate variazioni che portano lo stanziamento a 52.934,78 milioni di euro. In particolare, si segnala la variazione relativa alla copertura del fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali. Per la previdenza complementare, assente nel precedente bilancio, si registra uno stanziamento di 118 milioni di euro nel 2006.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.15.

























