SEDE REFERENTE
Martedì 13 dicembre 2005. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 11.40.
Adeguamento delle pensioni di annata.
C. 2290 Fiori, C. 5977 Biondi, C. 6022 Benvenuto.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta del 29 novembre 2005.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, ricorda di avere svolto la relazione, sottolineando l’opportunità di un intervento legislativo finalizzato a favorire l’adeguamento dei trattamenti pensionistici alle dinamiche salariali, esigenza riconosciuta dallo stesso rappresentante del Governo intervenuto all’ultima seduta, anche in relazione all’incapacità di dare risposta all’esigenza medesima sul piano contrattuale.
Angelo SANTORI (FI) condivide l’opinione del relatore in ordine all’opportunità di un intervento legislativo per tutelare il potere di acquisto delle pensioni.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
Trattamento economico del personale della scuola in quiescenza.
C. 1539 Fiori, petizione n. 891.
(Seguito dell’esame e rinvio – Richiesta della relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2005.
Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, ricorda come si sia ancora in attesa di acquisire il parere del Governo sul provvedimento in esame; propone quindi di richiedere la relazione tecnica sul medesimo ai sensi dell’articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978.
La Commissione concorda.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
Modifica della normativa relativa al cumulo tra le prestazioni erogate dall’INAIL e dall’INPS.
C. 1450 Cordoni, C. 2960 Dario Galli, C. 5439 Campa.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2005.
Angelo SANTORI (FI), relatore, ricorda come a seguito delle intese intercorse tra la Presidenza della Camera e la Presidenza del Senato relativamente alla presentazione al Senato del disegno di legge n. 3448, parzialmente vertente su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la Commissione debba proseguire l’esame del provvedimento; rileva tuttavia che il disegno di legge del Governo n. 3448 risulta tuttora assegnato alla XI Commissione del Senato, mentre sarebbe opportuno che il Governo lo ritirasse per consentire il proseguimento dell’iter alla Camera in condizioni di maggiore chiarezza.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.10.
Martedì 13 dicembre 2005. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 12.45.
Schema di decreto legislativo recante disciplina della totalizzazione.
Atto n. 570.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che sostituirà il relatore, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna.
Rileva quindi come lo schema di decreto legislativo in esame attui l’obiettivo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 2004, n. 243 («Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria»), volto alla revisione della disciplina della totalizzazione dei periodi assicurativi, estendendola anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi (lettera d)). Il provvedimento, inoltre, attuando il principio di delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettere o), estende la possibilità di cumulare i periodi assicurativi anche per conseguire la pensione di anzianità, purché l’assicurato abbia complessivamente maturato almeno 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica. Ricorda che l’articolo 1, comma 1, tra gli obiettivi di delega ha ricompreso anche: la liberalizzazione dell’età pensionabile (lettera a)); l’eliminazione progressiva del divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro (lettera b).
Le deleghe relative ai su citati obiettivi non sono state esercitate dal Governo entro il termine finale utile, scaduto il 6 ottobre scorso ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 243 del 2004.
Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento in esame, il Capo I detta la nuova disciplina dell’istituto della totalizzazione, che consente al lavoratore che nel corso della propria vita lavorativa, avendo svolto diverse attività, è stato iscritto a più gestioni previdenziali, di utilizzare i diversi periodi contributivi ai fini del calcolo di un unico trattamento pensionistico, il cui onere è posto proporzionalmente a carico delle singole gestioni.
L’articolo 1, prevede che la totalizzazione si applichi alle pensioni di vecchiaia e anzianità (in tale ultimo caso purché si abbia una anzianità contributiva almeno pari a 40 anni), per gli iscritti a due o più forme pensionistiche che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso qualsiasi gestione previdenziale. Restano esclusi i periodi assicurativi di durata inferiore a sei anni. L’articolo 2 fissa la disciplina della totalizzazione ai fini della pensione di inabilità e ai superstiti. L’articolo 3 dispone che la totalizzazione sia conseguibile a domanda, da presentare all’ente previdenziale gestore della forma assicurativa in cui il lavoratore è da ultimo iscritto. L’articolo 4 disciplina le modalità di calcolo per la liquidazione della pensione totalizzata, prevedendo l’applicazione del metodo contributivo. L’articolo 5 disciplina le modalità di erogazione del trattamento pensionistico, prevedendo in capo all’INPS il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni. L’articolo 6 consente, ai liberi professionisti iscritti alle gestioni private rette dal sistema contributivo, di avvalersi dell’istituto della ricongiunzione in maniera non onerosa. L’articolo 7 abroga il quadro normativo vigente relativo alla totalizzazione dei periodi assicurativi. L’articolo 8 reca la copertura finanziaria degli oneri.
Ricorda quindi che la 11a Commissione (Lavoro e previdenza sociale) del Senato e la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera hanno già esaminato lo schema di decreto in esame. In particolare la 11a Commissione del Senato, in data 9 novembre 2005, ha espresso un parere favorevole con osservazioni, mentre la XI Commissione della Camera, lo stesso giorno, ha espresso un parere favorevole con condizioni ed osservazioni. Inoltre la V Commissione (Bilancio) della Camera, per quanto di competenza, ha espresso un parere favorevole nella seduta dell’8 novembre 2005.
Poiché il Governo ha ritenuto di non conformarsi alle condizioni poste nel parere della XI Commissione della Camera, peraltro coincidenti con osservazioni formulate dalla 11a Commissione del Senato, il Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 45 dell’articolo 1 della legge n. 243 del 2004, ha deliberato il rinvio alle Camere per il parere definitivo. Ricorda che il comma 45 citato stabilisce che, entro i trenta giorni successivi all’espressione del parere, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all’osservanza dei principi e criteri direttivi recati dalla stessa legge, nonché con l’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Pertanto, ai sensi del comma 46 dell’articolo su citato, il termine per l’esercizio della delega è prorogato di sessanta giorni (scade quindi il 3 febbraio 2006).
La 11a Commissione del Senato si è già espressa nuovamente sullo schema di decreto, dopo il rinvio (atto 570), confermando il 1o dicembre 2005 il parere favorevole con osservazioni. La V Commissione della Camera, il 5 dicembre scorso, ha confermato per quanto di competenza il parere favorevole. Oltre alla relazione illustrativa, è allegata la relazione tecnica relativa agli aspetti finanziari, da cui si desume che gli oneri finanziari per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008 sarebbero pari a 160 milioni di euro.
Il Governo, nel rinviare alle Camere il testo per il parere definitivo, ha allegato anche il verbale del Consiglio dei Ministri, riunitosi il 24 novembre 2005 e la nota n. 0157888 della Ragioneria dello Stato del 21 novembre 2005. Si desume da tale verbale e dagli allegati che il Governo, come sopra accennato, ha deliberato di non conformarsi alle condizioni poste dalla XI Commissione della Camera (peraltro coincidenti con osservazioni poste dalla 11a Commissione del Senato), al fine di garantire il rispetto dell’articolo 81, quanto comma, della Costituzione (copertura finanziaria delle leggi).
Ricorda quindi che la XI Commissione della Camera, ha condizionato il parere favorevole: alla modifica dell’articolo 1, comma 1, nel senso di permettere il cumulo dei periodi di contribuzione la cui durata sia non inferiore a cinque anni (anziché sei anni); alla modifica dell’articolo 4, comma 5, in modo da prevedere che, anche per il trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici, qualora il soggetto abbia maturato il requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, viene comunque applicato, per il periodo contributivo relativo a tale gestione, il sistema di calcolo previsto dall’ordinamento della gestione medesima.
La Ragioneria dello Stato, nella nota su citata, ritiene che le modifiche richieste da tali condizioni determinerebbero maggiori oneri rispetto a quelli già previsti, «valutabili, in prima approssimazione, tra i 20 e i 40 milioni di euro annui», poiché amplierebbero il numero dei beneficiari e modificherebbero le regole di calcolo. Pertanto il Governo, alla luce di tali considerazioni della Ragioneria dello Stato, ha deliberato il rinvio alle Camere in considerazione dell’impossibilità di reperire tali risorse aggiuntive.
Il provvedimento permetterà la totalizzazione dei periodi assicurativi (e quindi il cumulo delle varie quote di pensione) anche a coloro che maturano i requisiti per la pensione di anzianità, avendo cumulato almeno 40 anni di contributi. Ai sensi della normativa vigente, come sopra visto, la totalizzazione è invece possibile solamente ai fini della pensione di vecchiaia. Una rilevante novità del provvedimento è quella di permettere di usufruire della totalizzazione anche nel caso in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno solo dei fondi presso cui sono accreditati i contributi. Tale possibilità viene bilanciata dalla previsione per cui sono cumulabili esclusivamente i periodi assicurativi di durata non inferiore a sei anni. Si introduce invece una disciplina meno favorevole per quanto riguarda le modalità di calcolo per la liquidazione della pensione totalizzata, prevedendo in sostanza l’applicazione del metodo contributivo, sia per la quota a carico degli enti previdenziali pubblici sia (con limitate eccezioni) per la quota a carico degli enti previdenziali privatizzati. Ricorda che invece la vigente normativa prevede che ciascun fondo, accertata la sussistenza del diritto, provvede a calcolare la misura del trattamento secondo i criteri previsti dal proprio ordinamento (articolo 71, comma 2, della legge n. 388 del 2000 e articolo 6 del decreto ministeriale n. 57 del 2003).
Evidenzia infine come la Commissione dovrà valutare se confermare il parere già espresso o modificarlo sulla base dei rilievi emersi in sede di Consiglio dei ministri.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.15.




























