(Dal Resoconto Sommario)
Previdenza per il lavoro autonomo.
C. 5018 Ranieli.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Luigi MANINETTI (UDC), relatore, rileva come la proposta di legge Ranieli ed altri n. 5018 disponga la modifica delle modalità di elezione dei componenti del comitato amministratore del Fondo per la gestione separata INPS (istituita dall’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995), prevedendo che sei dei tredici membri del comitato siano non più eletti direttamente dagli iscritti al Fondo ma designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti medesimi (articolo 1).
Il comitato amministratore del Fondo per la gestione speciale (cosiddetta gestione separata) presso l’INPS – di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 – è stato istituito dall’articolo 58, commi 2-7, della legge n. 144 del 1999, mentre il regolamento attuativo delle disposizioni istitutive del Fondo e del relativo comitato amministratore è stato approvato con il decreto ministeriale 20 dicembre 1999, n. 553. Il Comitato amministratore dura in carica per 4 anni ed è composto di 13 membri, di cui: 2 designati dal Ministro del lavoro; 5 dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo; 6 eletti dagli iscritti al Fondo stesso, secondo le procedure previste dal regolamento elettorale di cui all’articolo 58 della legge n.144 del 1999.
Il comitato si avvale delle strutture e del personale dell’INPS. Il presidente del comitato è eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo. In caso di assenza o impossibilità del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso. Per la validità delle sedute del comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alle sedute stesse. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Il comitato amministratore ha i seguenti compiti: a) predisporre, in conformità dei criteri ed indirizzi stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una relazione da trasmettere, unitamente ai bilanci stessi, al consiglio d’amministrazione; b) adottare le iniziative necessarie per garantire l’equilibrio finanziario della gestione; c) vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’erogazione delle prestazioni, nonché sull’andamento della gestione, proponendo le iniziative necessarie per assicurarne l’equilibrio; d) decidere, in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi e di prestazioni a carico del Fondo; e) vigilare sulla tenuta e sull’aggiornamento dell’elenco degli iscritti alla gestione.
Le elezioni per i rappresentanti del Comitato di gestione del Fondo si sono tenute nei giorni 26-30 giugno 2000, secondo le modalità indicate dal Ministero del lavoro con decreto 10 dicembre 1999, modificato ed integrato con decreto del 2 febbraio 2000 e comunicate dall’INPS ai soggetti interessati con circolari n. 41 del 20 febbraio 2000 e n. 83 del 21 aprile 2000. Il mandato scadrà il prossimo 27 novembre 2004. La relazione illustrativa mette in evidenza che per le elezioni del giugno 2000 – nonostante i notevoli costi sostenuti dall’INPS (invio delle schede elettorali, insediamento dei seggi, utilizzo del voto elettronico) – si è registrata una scarsissima partecipazione al voto (12.000 votanti su 1.300.000 aventi diritto), per cui si propone la modifica in questione.
Il comma 2 stabilisce, conseguentemente alle modifiche appena illustrate, che il presidente del comitato amministratore sia eletto tra i componenti designati dalle associazioni sindacali. Ricorda che alla gestione separata presso l’INPS sono oggi iscritti quasi 3 milioni di lavoratori, per cui nel 2004 l’onere finanziario per l’INPS potrebbe risultare addirittura superiore a quello del 2000.
La proposta prevede inoltre l’iscrizione degli associati in partecipazione, che conferiscono esclusivamente prestazioni lavorative, alla medesima gestione separata INPS, anziché al Fondo costituito appositamente per tale categoria dall’articolo 43 del decreto-legge n. 269 del 2003 (articolo 2). Tale norma ha previsto, con decorrenza dal 1o gennaio 2004, l’istituzione di una forma pensionistica obbligatoria – facente capo ad un’apposita gestione INPS – per i soggetti che, nell’ambito di un’associazione in partecipazione, conferiscano esclusivamente prestazioni lavorative dalle quali derivano compensi qualificati come redditi da lavoro autonomo. Sono esclusi dall’obbligo assicurativo gli iscritti agli albi professionali, in quanto anche obbligatoriamente iscritti alle Casse di previdenza. Secondo la relazione illustrativa, l’iscrizione dei lavoratori associati in partecipazione alla gestione separata INPS per i lavoratori cosiddetti parasubordinati – anziché al fondo istituito dal decreto-legge n. 269/2003 – è volta a garantire una «omogeneità di trattamento» tra lavoratori con posizioni del tutto simili e, in particolare, ad estendere agli associati in partecipazione la tutela relativa alla maternità, all’assegno per il nucleo familiare ed alla malattia in caso di ricovero ospedaliero.
Il testo non modifica peraltro la disciplina relativa alla ripartizione del carico contributivo, che continua a gravare per il 55 per cento sull’associante e per il 45 per cento sul lavoratore associato. Altrettanto dubbio appare che l’articolo 2 possa estendere agli associati in partecipazione la tutela di carattere assistenziale (maternità, assegni familiari, malattia) prevista per i lavoratori cosiddetti parasubordinati. Il comma 2 dell’articolo 43 del decreto-legge n. 269/2003 prevede il versamento solo del contributo a fini pensionistici (invalidità, vecchiaia, superstiti) e non anche del contributo a fini assistenziali. La circolare INPS n. 57 del 29 marzo 2004, relativa al fondo per gli associati in partecipazione, ha del resto previsto il solo versamento dei contributi relativi all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (17,30 per cento o 18, 30 per cento a seconda del reddito), senza prevedere il versamento del contributo aggiuntivo (0,50 per cento) per la tutela relativa alla maternità, all’assegno per il nucleo familiare ed alla malattia in caso di ricovero ospedaliero.
Il comma 2 dell’articolo 2 prevede infine l’abrogazione del comma 9 del più volte richiamato articolo 43 del decreto-legge n. 269 del 2003, che demanda la definizione dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione assicurativa degli associati in partecipazione ad un apposito decreto emanato dal ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’economia e della finanze. Tale provvedimento, alla data del 15 luglio 2004, non risulta ancora essere stato emanato. L’articolo 3 dispone infine che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
Osserva quindi che, in considerazione dell’urgenza di semplificare le procedure di nomina del comitato amministratore della gestione separata, una ipotesi di lavoro potrebbe essere quella di fissare già per la settimana prossima il termine per la presentazione di emendamenti, valutando la possibilità di sopprimere da questo testo l’articolo 2, che potrebbe essere affrontato in separato provvedimento.
Angelo SANTORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
Infermità da esposizione all’uranio impoverito.
C. 4924 Santori.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Andrea DI TEODORO (FI), relatore, rileva come la proposta di legge C. 4924 Santori introduca un riconoscimento di benefici previdenziali ed assistenziali per i militari impiegati nelle varie missioni internazionali che abbiano riportato infermità derivanti dall’esposizione all’uranio impoverito.
In proposito, ritiene utile ricordare i lavori parlamentari già svolti su questo argomento. Il 15 settembre 2004 la Commissione difesa del Senato ha approvato una proposta di inchiesta parlamentare concernente l’istituzione di una Commissione monocamerale d’inchiesta sui casi di morte e malattia riguardanti il personale militare italiano impiegato in missioni internazionali di pace, nonché sulle condizioni della conservazione e sull’eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale. La proposta deve ora passare all’esame dell’Assemblea del Senato.
La questione dei rischi derivanti dall’impiego di munizionamento all’uranio impoverito da parte di contingenti NATO in Bosnia e Kosovo è emersa nel corso della precedente legislatura. La questione era nota a livello internazionale e in Italia era stata posta all’attenzione parlamentare già dalla fine del 1999, in seguito alla presentazione di alcuni atti di sindacato ispettivo. La Commissione difesa nella XIII legislatura ha proceduto ad un’indagine conoscitiva. Le finalità dell’indagine sono state individuate essenzialmente nell’approfondimento della conoscenza delle modalità di informazione dei vertici delle Forze armate in ordine all’impiego di munizioni all’uranio impoverito; delle aree di impiego delle predette munizioni; del grado di inquinamento ambientale e dei fattori di rischio per la salute umana; delle misure precauzionali adottate; delle notizie a disposizione del Ministero della difesa e delle autorità militari nazionali e della NATO relative a patologie analoghe registrate in ordine a personale militare di altri Paesi impegnati nelle medesime aree.
Al riguardo, la Commissione ha ritenuto di particolare utilità la ricostruzione cronologica in merito alla trasmissione delle informazioni dalla NATO a vertici politici e militari, nonché delle misure cautelative che sono state assunte in conseguenza di tali informazioni. Dalla ricostruzione effettuata è risultato che: la Balkans Task Force delle Nazioni Unite, formata dall’UNEP (Programma ambientale delle Nazioni Unite) e dall’UNCHS (Centro per gli insediamenti umani delle Nazioni Unite), ha organizzato nel luglio-ottobre 1999 una missione tecnica internazionale, finanziata anche dal Ministero dell’ambiente italiano, per lo studio delle conseguenze della guerra in Kosovo per l’ambiente e gli insediamenti umani; la Balkans Task Force ha pubblicato nell’ottobre 1999 una relazione preliminare, in cui si sottolineano i rischi per la salute umana e per l’ambiente in caso di utilizzo di uranio impoverito; sulla base della relazione, l’ONU ha chiesto alla NATO, nello stesso ottobre 1999, una informativa sull’uso di munizioni all’uranio impoverito; la NATO ha risposto il 7 febbraio 2000, confermando l’utilizzo di 31.000 proiettili ad uranio e fornisce una prima cartografia dei siti bombardati; nel marzo 2000 sono state richieste informazioni più dettagliate alla NATO e, nel settembre 2000, la Balkans Task Force ha ricevuto la mappatura dettagliata dei 112 siti colpiti; nel novembre 2000 la Balkans Task Force (anche con il contributo degli esperti italiani) ha quindi effettuato i sopralluoghi e le missioni nelle aree interessate.
Particolare attenzione è stata rivolta alle indagini di tipo medico scientifico, promosse dalle organizzazioni internazionali, nonché dallo stesso Governo italiano tramite la costituzione di apposite commissioni di esperti. La Commissione difesa della Camera ha comunque ritenuto opportuno non procedere all’approvazione del documento finale dell’indagine conoscitiva, fino a che non fossero stati resi noti i risultati degli studi scientifici in corso.
Con riferimento agli studi scientifici, nel marzo 2001 sono state rese note le conclusioni delle indagini condotte dalle diverse organizzazioni internazionali che si sono occupate del problema. Le conclusioni cui sono giunti sia l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), sia l’UNEP (programma dell’Onu per l’ambiente), sia la commissione di esperti incaricata dalla Commissione europea, sembrano essere concordi nell’escludere, almeno allo stato delle conoscenze attuali, un rapporto di causalità diretto tra l’impiego di munizioni all’uranio impoverito e l’insorgere di patologie tumorali. In particolare, secondo l’UNEP, l’uranio impoverito usato dalla Nato in Kosovo nel 1999 avrebbe creato rischi di contaminazione radioattiva o chimica «trascurabili e persino inesistenti».
Per quanto riguarda più specificamente l’Italia, con decreto del ministro della Difesa 22 dicembre 2000, è stata istituita una commissione medico-scientifica presieduta dal professor Franco Mandelli incaricata di accertare tutti gli aspetti medico-scientifici dei casi di patologie emersi tra i militari italiani, con particolare riferimento a quelli che hanno operato nei Balcani. Nel marzo del 2001, la Commissione ha reso noti i risultati dell’indagine effettuata, negando che vi siano prove di una diretta relazione tra l’impiego di munizioni all’uranio impoverito e le patologie riscontrate. La stessa Commissione ha però ribadito l’opportunità di continuare ad effettuare controlli ripetuti nel tempo. Il 28 maggio 2001 è stata trasmessa una seconda relazione con dati aggiornati al 30 aprile, nella quale l’incidenza dei casi di neoplasie maligne diagnosticate è confrontato con i dati di 12 Registri tumori italiani invece dei 7 precedentemente utilizzati. Nelle conclusioni si conferma che «il numero delle patologie tumorali ha un’incidenza inferiore ai casi attesi», ma si segnala anche «un eccesso statisticamente significativo di linfomi di Hodgkin»; si è ravvisata pertanto l’opportunità di estendere nel tempo il monitoraggio avviato per individuarne le cause e i possibili fattori di rischio. L’11 giugno 2002 è stata presentata una terza relazione nelle cui conclusioni è stato sottolineato che i risultati dell’indagine a campione, svolta sui militari impiegati in Bosnia e Kosovo, non hanno evidenziato la presenza di contaminazione da uranio impoverito, e che, sulla base dei dati rilevati e delle informazioni attualmente disponibili, non è stato possibile individuare le cause dell’eccesso di linfomi di Hodgkin evidenziato dall’analisi epidemiologica svolta.
In sede di conversione del decreto legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante «Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania» (convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2001, n.27), è stato poi approvato l’articolo 4-bis che ha disposto la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo abbiano operato od operino nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonché a tutto il personale civile ed ai familiari. Gli accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso le strutture sanitarie nazionali (militari e civili). È inoltre stabilito che il Governo trasmetta quadrimestralmente al Parlamento una relazione del ministro della difesa e del ministro della sanità sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia. L’unica relazione sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia è stata da poco presentata (DOC CCVII, n. 1 del 2 settembre 2004). È stato poi approvato l’articolo 13-ter del decreto-legge n. 9/2004, convertito dalla legge di conversione n. 68/2004, che ha disposto uno studio epidemiologico mirato all’accertamento della presenza di uranio impoverito e di altri elementi potenzialmente tossici in campioni biologici di militari impiegati in zona di operazioni internazionali.
La proposta di legge C. 4924 Santori introduce il riconoscimento di benefici previdenziali ed assistenziali per i militari impiegati nelle varie missioni internazionali che abbiano riportato infermità derivanti dall’esposizione all’uranio impoverito. Secondo la relazione illustrativa, la proposta in esame risulta necessaria in quanto «lo Stato non riconosce quale causa di servizio l’infermità derivante dall’esposizione all’uranio impoverito e dunque nega le cure e l’assistenza» al personale militare, con la conseguenza di costringere lo stesso «a un estenuante percorso giudiziario e medico per il riconoscimento dei propri diritti».
L’articolo 1, comma 1, riconosce le infermità la cui causa clinicamente accertata sia l’esposizione all’uranio impoverito come equivalenti alle infermità contemplate nelle tabelle A, B ed F-1 annesse al testo unico in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Peraltro, allo stato attuale non risulta scientificamente provato il nesso di causalità tra esposizione all’uranio impoverito ed insorgere di patologie o infermità.
Le richiamate tabelle individuano: le lesioni ed infermità che danno diritto alla pensione privilegiata o ad assegno temporaneo (tabella A, suddivisa in 8 categorie); le lesioni ed infermità che danno diritto ad una indennità per una volta tanto (tabella B); i calcoli da effettuare in caso coesistano due o più infermità (tabella F-1).
Il comma 2 prevede l’applicazione delle disposizioni in materia di pensione privilegiata di guerra di cui al citato testo unico nonché di quelle in materia di equo indennizzo (di cui alla legge n. 1094/71) al personale militare che ha contratto infermità a causa dell’esposizione all’uranio impoverito e al quale è stata riconosciuta la causa di servizio.
Ricorda che il testo unico in materia di pensioni di guerra riconosce un trattamento previdenziale ed assistenziale per i militari ed i civili che abbiano riportato lesioni o infermità causate dalla guerra o comunque da fatti attinenti alla guerra. Osserva che il richiamo alla «normativa vigente in materia di trattamento pensionistico di privilegio» di cui al testo unico in materia di pensioni di guerra appare generico. È opportuno precisare quali disposizioni del testo unico siano effettivamente applicabili: non è chiaro infatti se, oltre a quelle in materia di pensione, assegno o indennità, siano applicabili anche quelle concernenti la qualifica come grande invalido di guerra o il riconoscimento di assegni ulteriori, quali l’assegno di superinvalidità, l’assegno di incollocabilità e l’indennità di assistenza.
Infine, il comma 3 prevede l’estensione del beneficio del collocamento obbligatorio, riconosciuto alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed ai congiunti delle medesime, al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico – qualora unici superstiti – del personale deceduto o permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo per le infermità derivanti dall’esposizione all’uranio impoverito dipendenti da causa di servizio.
In particolare, l’articolo 1, comma 2, della legge n. 407/98 prevede il diritto al collocamento obbligatorio, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. L’articolo 2 reca la norma di copertura finanziaria. Il comma 1 quantifica l’onere derivante dall’attuazione della proposta di legge in 3 milioni di euro annui, da coprire attingendo alle risorse del «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Segnala in proposito la necessità di aggiornare i riferimenti temporali. Ricorda che è assegnata alla Commissione difesa della Camera la proposta di legge Sgobio ed altri n. 5281, recante disposizioni per la tutela del personale militare italiano impegnato in zone dove è stata riscontrata la presenza di uranio impoverito e che ha contratto infermità.
Evidenzia infine come il provvedimento rivesta particolare importanza essendo il Parlamento chiamato a riconoscere il ruolo svolto dai militari italiani impegnati nelle missioni internazionali. Sottolineato il limitato onere del provvedimento, ne sollecita pertanto una rapida approvazione, ritenendo che su di esso possano concordare anche i gruppi di opposizione.
Aldo PERROTTA (FI) manifesta apprezzamento per la relazione svolta, sottolineando come occorra porre rimedio in tempi rapidi ad una ingiustizia per i casi di infermità di militari derivanti da esposizione all’uranio impoverito.
Roberto GUERZONI (DS-U), evidenziato come non si possa che condividere l’esigenza di indennizzare adeguatamente quanti abbiano subito danni alla salute nello svolgimento della propria attività lavorativa nell’ambito delle missioni internazionali cui partecipa l’Italia, sottolinea tuttavia come occorra in primo luogo che sia riconosciuto sul piano legislativo il nesso causale tra determinare infermità e la pregressa esposizione all’uranio impoverito.
Angelo SANTORI (FI), fatto presente come tale esigenza sia ben presente agli stessi presentatori della proposta di legge, ritiene che tutti si debbano impegnare per trovarvi soluzione.
Cesare CAMPA (FI) ritiene debbano essere acquisite le risultanze degli approfondimenti effettuati, anche in sede parlamentare, in ordine ai nessi causali tra determinati tipi di infermità e l’esposizione all’uranio impoverito, procedendo comunque nell’esame del provvedimento, che deve rappresentare una sollecitazione per dare giusta risposta ad un’esigenza di equità ampiamente condivisa in Parlamento.
Andrea DI TEODORO (FI), relatore, segnala come debbano essere acquisiti tutti i dati disponibili in materia, procedendo altresì all’audizione di esperti della materia.
Roberto GUERZONI (DS-U) evidenzia come occorra modificare le tabelle di infermità in maniera tale da potervi fare riferimento per le infermità conseguenti all’esposizione all’uranio impoverito.
Andrea DI TEODORO (FI), relatore, sottolinea come, prima della modifica delle tabelle, debba essere stabilito un chiaro nesso eziologico tra infermità ed esposizione all’uranio impoverito.
Angelo SANTORI, presidente, ritiene che il dibattito svolto debba costituire una forte sollecitazione al Parlamento per la soluzione della grave questione emersa. Condivide altresì la proposta del relatore di procedere ad audizioni di esperti.
Roberto GUERZONI (DS-U), evidenziato come spetti alla Commissione, in base alle proprie competenze, pronunciarsi in merito ai benefici previdenziali ma non agli aspetti medici della problematica emersa, ritiene debba essere acquisito dalle competenti autorità di sanità pubblica un chiarimento in ordine al nesso causale tra infermità e esposizione all’uranio impoverito.
Angelo SANTORI (FI), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.

























